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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 giugno 2016, RI 1, dipendente dell’__________ di __________ in qualità di aiuto cuoca/ausiliaria di pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è caduta sul lavoro da una scaletta pieghevole e ha riportato contusioni al rachide lombare e al ginocchio destro.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 settembre 2017, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 14 ottobre 2016, in quanto i disturbi ancora lamentati non si sarebbero più trovati in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del giugno 2016 (doc. A 13).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. A 15), in data 21 marzo 2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7 maggio 2018, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata, previa perizia giudiziaria, a ripristinare il diritto a prestazioni a dipendente del sinistro del 14 giugno 2016, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Dal profilo giuridico vi è dapprima (e va doverosamente ammesso) che in pratiche consimilari ci si attenga al principio della probabilità preponderante (come autorevolmente sancito dalla giurisprudenza riportata nella decisione su opposizione impugnata) ma, come per altro riconosciuto da CO 1 stessa il criterio è insufficiente laddove poggia (come è il caso nella fattispecie) su una mera possibilità, che tale appunto rimane, non potendo per nulla essere assommata a verosimiglianza che rasenta la certezza, evincibile unicamente da un referto peritale giudiziale, da eseguirsi presso specialisti designati da codesto Tribunale, ad esempio il __________ di __________.
(…).
In casu, fino ad ora non si è potuto escludere, con ragionevole verosimiglianza, che l’infortunio subito non sia più la causa del grave danno alla salute.
Scorrendo allora nello specifico i referti medici, va richiamata dapprima la RM della Clinica __________ del 22.06.16 che non esclude il legame con l’infortunio delle sintomatologie dorsali e al ginocchio, in analogia della diagnosi dell’11.07.16 del Dr. med. __________.
Alla stessa conclusione è pervenuto in parte il medico di fiducia di __________ Dr. med. __________ che il 01.10.16 lascia aperta la questione a sapere se la lesione del menisco non abbia una componente traumatica.
Da parte sua, il Dr. med. __________ allarga la prospettiva cognitiva ai campi reumatologico e psicologico, ragion per cui la perizia andrebbe estesa anche a questi aspetti.
Dal canto suo, il Dr. med. __________ nella RM della spalla sinistra non ha per nulla escluso conseguenze traumatiche.
Infine, il Dr. med. __________ nel rapporto intermedio LAINF 30.01.17 ha confermato in sintesi i problemi al menisco e alla colonna vertebrale non escludendo un’attinenza con l’infortunio.
In conclusione va pertanto ribadita la richiesta di erezione di una perizia giudiziale che includa anche gli aspetti reumatologici e psicologici.” (doc. I)
1.4. L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 4 giugno 2018, il patrocinatore della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati).
L’assicuratore convenuto si è espresso al riguardo l’8 giugno 2018 (doc. IX).
1.6. Il 13 giugno 2018 l’avv. RA 1 ha rettificato la sua precedente comunicazione, nel senso che il referto del dott. __________ riguarda in realtà la spalla sinistra, mentre quello del dott. __________ il rachide lombare (doc. XI).
1.7. In data 13 luglio 2018 al TCA è pervenuto un memoriale, datato 7 giugno 2018, di RI 1 (doc. XIII 1).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto a far tempo dal 14 ottobre 2016 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico occorso nel giugno 2016, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione (lett. e).
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che, nel giugno 2016, RI 1 è caduta da una scaletta pieghevole.
Dal rapporto 15 giugno 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta che ella ha riportato contusioni a livello del rachide lombo-sacrale e del ginocchio destro (cfr. doc. M 21; così come si evince del resto anche dall’annuncio d’infortunio del 15 giugno 2016 – cfr. doc. A 1).
Il 21 giugno 2016, l’insorgente è stata sottoposta a una RMN nativa della colonna lombare e del ginocchio destro. L’esame ha evidenziato, a livello lombare, un bulging discale L5-S1 con incipiente conflitto con la radice di L5 mentre, a livello del ginocchio destro, una sospetta fissurazione del corno posteriore del menisco interno con assottigliamento della cartilagine di rivestimento femoro-tibiale nel compartimento mediale (doc. M 24).
In data 7 luglio 2016, la ricorrente è quindi stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica. Dal relativo referto si evince che lo specialista ha completato gli accertamenti con una radiografia del ginocchio destro che ha mostrato la presenza di alterazioni degenerative a livello del compartimento condilotibiale interno. Egli ha quindi diagnosticato una distorsione del ginocchio destro con lesione dell’apparato legamentario interno di grado I e proposto una terapia conservativa (cfr. doc. M 6).
Il 7 ottobre 2016 ha avuto luogo una visita di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in medicina interna. In quell’occasione, il fiduciario dell’CO 1 ha in particolare refertato, all’esame clinico, una sindrome lombo-vertebrale di grado moderato a importante con una mobilità scarsamente valutabile a causa dell’insufficiente collaborazione, una normale funzione delle spalle e, per quanto riguarda il ginocchio destro, dolore alla digitopressione in corrispondenza della rima articolare mediale.
Egli ha finalmente concluso che gli accertamenti eseguiti avevano consentito di ragionevolmente escludere “… lesioni a carattere traumatico; il nesso di causalità con l’evento del 14.06.2016 può essere pertanto ritenuto estinto per la data 14.10.2016, a 4 mesi dall’infortunio.” (doc. M 8).
Con certificazione del 17 ottobre 2016, il dott. __________ ha riferito della presenza di “… dolori un po’ mal sistematizzati a livello del ginocchio destro, della schiena, della spalla sinistra con una gamba destra e un polpaccio leggermente gonfio, alla quale si associa una sindrome reazionale ben comprensibile. Ho provato tutte le terapie a mia disposizione con ultimamente anche cortisone e Traumadol con un leggero miglioramento ma senza vero beneficio. (…). È chiaro che la problematica non è assolutamente ortopedica, penso che deve essere vista da uno specialista di tipo reumatologo, più eventualmente aiutata con un sostegno psicologico.” (doc. M 10).
La RMN della spalla sinistra del 26 ottobre 2016 ha escluso delle evidenti rotture della cuffia dei rotatori e messo in luce segni d’impingement sottoacromiale e di sofferenza del tendine del sovraspinato, in presenza di una grossa formazione cistica a partenza articolare (doc. M 22).
Il 27 ottobre 2016 RI 1 è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha escluso, con verosimiglianza preponderante, la presenza di un “… quadro psicopatologico che di per sé potrebbe limitare la capacità lavorativa oltre quanto eventualmente stabilito a livello ortopedico e reumatologico.” (doc. M 11, p. 7).
Dal referto relativo all’artro-RMN della spalla sinistra del 30 novembre 2016 si evince che la ricorrente presentava una lesione parziale estesa del sovraspinato sul versante articolare, un’associata borsite subacromiale con verosimile impingement, una voluminosa cisti sinoviale tra i muscoli trapezio e sovraspinato, nonché incipienti segni di condropatia con alterazioni degenerative del labbro glenoideo (doc. M 32).
Con rapporto del 12 gennaio 2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, preso atto degli esiti dell’artro-RMN, ha consigliato l’esecuzione di un intervento artroscopico di riparazione del tendine sovraspinato e di rimozione della cisti sinoviale (doc. M 28).
L’operazione ha avuto luogo il 16 febbraio 2017 (doc. M 25).
Chiamato dall’amministrazione a prendere posizione in merito al prospettato intervento di spondilodesi L5-S1, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che esso non si trova in una relazione causale con l’infortunio assicurato in quanto quest’ultimo “… non ha causato una lesione strutturale alla colonna lombare ma ha reso manifesta una sintomatologia algica temporanea. L’intervento previsto sarà eseguito per la cura di alterazioni di origine strettamente degenerativa.” (doc. M 19).
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha ancora sottoposto intera documentazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia. Con apprezzamento del 30 gennaio 2018, egli ha dichiarato che i traumi riportati nel giugno 2016 non hanno causato lesioni strutturali comprovabili né in sede lombare né al ginocchio destro né tantomeno alla spalla sinistra, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di circa tre mesi dall’evento medesimo:
" (…) Alla colonna vertebrale lombare e sacrale non sono stati accertati danni che potrebbero essere interpretati come conseguenza dell’evento del 14 giugno 2016. A livello clinico e radiologico si riscontra una perdita di lordosi lombare, alterazioni discali tipicamente degenerative dei segmenti L4/5 e in particolare L5/S1 con protusione discale a larga base sicuramente corrispondenti a uno stato preesistente.
All’articolazione del ginocchio destro era inizialmente presente una contusione/distorsione. L’RMI del 21 giugno 2016 evidenzia alterazioni di segnale intramurali nella zona del corno posteriore del menisco mediale interpretabili come degenerazione del menisco (meniscosi) e probabilmente ma non oggettivamente come fissurazione superficiale del menisco. Oltre a ciò si riscontra un’evidente riduzione della superficie cartilaginosa nel compartimento mediale dell’articolazione, corrispondente ad un principio di gonartrosi compartimentale mediale. Non sono presenti altri danni strutturali oggettivabili causati dall’infortunio.
Alla spalla sinistra si riscontra a livello clinico una sindrome da impingement. L’esame RMI del 26 ottobre 2016 evidenzia un assottigliamento del tendine sovraspinato con alterazioni di segnale intramurali e formazione di cisti subcondrali nella zona inserzionale del tubercolo maggiore, tipicamente corrispondenti a un’alterazione degenerativa diffusa nella fascia d’età dell’assicurata. Oltre a ciò si evidenzia un’estesa cisti a partire dall’articolazione della spalla, possibilmente corrispondente a un ganglio articolare, con evidente compressione del muscolo trapezio e del muscolo sovraspinato. Tutte queste alterazioni sono tipicamente eventi patologici degenerativi. Non sono presenti danni strutturali oggettivabili causati dall’infortunio.
Riassumendo, si tratta inizialmente di una contusione lombosacrale e di una distorsione dell’articolazione del ginocchio destro senza danni strutturali comprovati causati dall’infortunio.
Gli elementi puramente causati dall’infortunio (contusione lombosacrale, distorsione/contusione del ginocchio destro) senza danni strutturali comprovabili guariscono nell’arco di circa tre mesi.
(…).
Le diagnosi stabilite in occasione della prima consultazione nell’ospedale di Locarno e la valutazione effettuata dal dott. __________ in occasione della visita approfondita sono per me condivisibili. Ritengo essenziale che né in occasione della prima visita né in occasione della visita presso il dott. __________ siano stati lamentati disturbi alla spalla sinistra. Se si fosse inizialmente verificato un danno al tendine sovraspinato, ciò avrebbe quasi sicuramente portato a una sintomatologia alla spalla molto dolorosa e non solo dopo un intervallo privo di sintomi di quattro mesi. I dolori alla spalla si spiegano con tipiche alterazioni degenerative e in particolare con la cisti di massa estesa.
Le contusioni e una distorsione al ginocchio guariscono solitamente entro circa tre mesi.
(…).
Il naturale nesso di causalità tra i referti accertati alla spalla sinistra e l’evento del 14 giugno 2016 per i motivi summenzionati è al massimo a livello della possibilità. Per la motivazione si veda sopra.” (doc. M 33 – il corsivo è del redattore)
In corso di causa, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Dal rapporto relativo alla RMN della spalla sinistra del 5 aprile 2018 risulta la presenza di una piccola lesione interessante le fibre posteriori del sovraspinato e superiori dell’infraspinato, sul versante articolare, di una minima artrosi acromio-claveare in parte riattivata e di un minimo versamento in sede coraco-acromiale (doc. VII 1).
Da parte sua, con referto del 22 maggio 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, autore dell’intervento di spondilodesi dorsale L5-S1 (23 gennaio 2018) su spondilolisi L5 bilaterale, ha segnatamente rilevato che “… la causa della lisi resta non nota e può avere origine sia da un trauma che essere presente da sempre”, precisando però che, in concreto, il dolore è apparso contemporaneamente al trauma (doc. VII 2).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla motivata valutazione del chirurgo dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, le cui conclusioni risultano peraltro sovrapponibili a quelle di cui al rapporto 10 ottobre 2016 del dott. __________ (a proposito dell’eziologia dei disturbi interessanti il rachide lombare e il ginocchio destro – cfr. doc. M 8) e al parere 7 settembre 2017 del chirurgo ortopedico dott. __________ (trattandosi dell’eziologia della problematica lombare – cfr. doc. M 19).
Del resto, agli atti non figurano motivate certificazioni specialistiche divergenti, suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle conclusioni a cui sono pervenuti gli specialisti interpellati dall’amministrazione.
Inoltre, a proposito della spalla sinistra, è utile segnalare che un suo coinvolgimento nella nota caduta, così come la presenza di disturbi a quel livello, non risulta né dall’annuncio d’infortunio (doc. A 1), né dal referto 15 giugno 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. M 21), né dal rapporto relativo alla visita fiduciaria eseguita il 10 ottobre 2016 dal dott. __________ (doc. M 8, p. 2: “Spalle: normale funzione DDP.”), né ancora dalla perizia 31 ottobre 2016 del dott. Daguet (doc. M 11, p. 3: “Dichiarazioni soggettive (…) Lamenta solo dolori in regione lombare senza irradiazioni alle gambe. I dolori sono presenti tutto il giorno, questo le impedisce di stare seduta a lungo.” – il corsivo è del redattore).
Non trova pertanto alcun riscontro l’affermazione, contenuta nel referto 12 gennaio 2017 del dott. __________, secondo la quale l’assicurata dalla caduta avrebbe accusato “… forte dolore e ipostenia alla spalla e all’arto superiore sx che interferiscono con maggior parte dell’attività della vita quotidiana soprattutto i movimenti over-head e il dolore disturba il sonno.” (doc. M 28), come pure quella, contenuta nel memoriale prodotto dalla ricorrente, in base al quale, in occasione della caduta, ella avrebbe avvertito “un gran dolore alla spalla” (doc. XIII 1).
D’altro canto, sempre nel suo memoriale del 7 giugno 2018, RI 1 ha dichiarato che, una volta atterrata sul sedere, il suo ginocchio destro è stato colpito dalla scaletta che si era rovesciata (doc. XIII 1: “Caddì all’indietro, dapprima avvertii un grande dolore alla spalla e poi quando arrivai a terra, con il sedere, la scala cadde finendo sul ginocchio destro.”; analoga dinamica si evince del resto dal rapporto 10 ottobre 2016 del dott. __________ – cfr. doc. M 8), di modo che quella parte del corpo ha in realtà subito una contusione (e non una distorsione). Ora, dalla letteratura specialistica si evince che le lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti. Il più delle volte si tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée associée ou non à une certaine rotation externe forcée. La position en flexion forcée prolongée du genou diminue temporairement les qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le sujet se relève brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors comprimée entre fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle médial et la corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine du tibia peut entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial (qui normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia). D'autre part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure excessive, sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant une désinsertion capsulo-méniscale.“).
Inoltre, riguardo alla problematica lombare, va evidenziato che nemmeno lo specialista stesso che ha operato la ricorrente, è stato in grado di affermare che, con verosimiglianza preponderante, la diagnosticata lisi sia stata causata dal trauma subito il 14 giugno 2016 (cfr. doc. VII 2, p. 2: “… la causa della lisi resta non nota …”), di modo che la sua certificazione non smentisce affatto quanto sostenuto dai fiduciari dell’CO 1 (ovvero che l’infortunio non ha causato alcuna lesione strutturale oggettivabile al rachide lombo-sacrale, ma soltanto una semplice contusione delle parti molli).
Il fatto che la sintomatologia algica sia insorta contemporaneamente al trauma è irrilevante ai fini del giudizio, nella misura in cui la medesima amministrazione ha ammesso che il sinistro in questione ha transitoriamente peggiorato lo stato della colonna lombo-sacrale.
Infine, per quanto concerne lo stato di salute psichico, agli atti figura già una perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________, il quale ha escluso la presenza di disturbi a quel livello suscettibili d’incidere sulla capacità lavorativa dell’insorgente (cfr. doc. M 11).
In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 14 ottobre 2016, deve essere confermata, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (in particolare, alla perizia giudiziaria richiesta dalla ricorrente).
2.9. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, sviluppati nelle sentenze pubblicate sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti