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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 giugno 2008, RI 1,
nato il __________ 1988, dipendente dal 1° ottobre 2006 della ditta __________
di __________, in qualità di muratore, e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava al proprio domicilio a __________,
verso le 16.00, era "su una scala a pioli a causa di uno sbilanciamento
è caduto da circa mt. 2.00 battendo il ginocchio sinistro", riportando
la lesione del comparto esterno del ginocchio sinistro con avulsione all'apice
fibulare e frattura del piatto tibiale (cfr. doc. 1, 166 e 179/fasc. 3; inf.
no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 5 settembre 2009, RI
1, mentre si trovava ancora inabile al lavoro al 100% per le conseguenze
dell'infortunio del 7 giugno 2008, durante una rissa ad una festa campestre in __________,
verso le 23.00, è stato colpito con un calcio alla gamba destra ed ha riportato
la frattura dislocata della tibia e del perone (cfr. doc. 3, 5, 6, 64-67/fasc.
4; inf. no. __________).
In data 15 febbraio 2010, l'assicurato, ancora inabile al lavoro al 100% per le
conseguenze dell'infortunio del 7 giugno 2008, mentre si trovava al proprio
domicilio a __________, verso le 17.00, "scendendo la scala esterna
della propria abitazione gli è caduto il ginocchio sinistro ed ha battuto
entrambe le ginocchia a terra", riportando una contusione che ha
provocato la rirottura del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro
(cfr. doc. 1, 2, 4, 6, 15, 16/fasc. 1; inf. no. __________).
In data 13 giugno 2011, l'assicurato - che, impossibilitato per i postumi
infortunistici a riprendere l'attività abituale di muratore, stava svolgendo
dal 28 febbraio 2011 un provvedimento di riqualifica presso il Centro __________
di __________, con l'obiettivo di iniziare dal settembre 2011 una nuova
formazione quale disegnatore edile, a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità,
al quale si era annunciato il 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 7 e 8/fasc. 2; inf.
no. __________; doc. 109 e 110, pag. 221-229/fasc. 5) - mentre si trovava in
località __________, verso le 16.00, scendendo "una strada ciotolata
bagnata gli è ceduto il ginocchio sinistro ed è scivolato", riportando
una contusione che ha provocato la frattura diafisaria multiframmentaria
dislocata del femore destro (cfr. doc. 2, 3, 7, 8 e 11/fasc. 2; inf. no. __________).
In data 6 settembre 2015, l'assicurato - che il 31 agosto 2015 aveva portato a
termine la riformazione professionale quale disegnatore edile (cfr. doc. 110,
pag. 22/fasc. 5) - mentre si trovava a casa, verso le 17.00, è caduto a causa
di un cedimento dell'arto inferiore destro, riportando una contusione del rene
destro e la frattura dei processi trasversi destri di L1-L2-L3-L4 (cfr. doc. 2,
3, 4, 6 e 23/fasc. 5; inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità per tutti i
precitati infortuni e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. Dopo aver raccolto il parere
del 22 aprile 2016 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, concernente la visita
medico-__________ del 20 aprile 2016 (cfr. doc. 54/fasc. 5), il parere del 12
luglio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico __________
(cfr. doc. 72/fasc. 5), il parere del 22 novembre 2016 del dr. med. __________,
concernente la visita medico-__________ di chiusura del 21 novembre 2016 (cfr.
doc. 93/fasc. 5) e l'apprezzamento medico del 21 novembre 2016 del precitato
medico fiduciario in merito alla valutazione della menomazione all'integrità
(IMI; cfr. doc. 92/fasc. 5), il 15 dicembre 2016 l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato, con riferimento ai 5 infortuni occorsigli nel corso degli anni,
la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a
decorrere dal 1° marzo 2017, ritenuto come, in base alla documentazione medica
agli atti, risultava che "le risorse mediche per un ulteriore
miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi esaurite" e
che, da tale data, veniva considerato "abile al lavoro nella misura
massima possibile" (cfr. doc. 95/fasc. 5).
1.4. Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 21 novembre 2016 (cfr. doc. 93/fasc. 5) e della valutazione dell'IMI di medesima data del medico __________ (doc. 92/fasc. 5) ed esperiti gli accertamenti amministrativi ed economici del caso, dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 14 giugno/5 luglio 2017 del precitato medico fiduciario in merito alla valutazione dell'IMI (cfr. doc. 113 e 123/fasc. 5), il riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita e la valutazione del grado di invalidità, ambedue del 4 agosto 2017 (cfr. doc. 115 e 116/fasc. 5) -, con decisione del 16 agosto 2017 l’Istituto assicuratore ha negato a RI 1 una rendita di invalidità (in assenza di postumi infortunistici che influissero sulla sua capacità di guadagno, grazie alla riformazione professionale quale disegnatore edile ottenuta nel 2015 in ambito AI), riconoscendogli un'IMI complessiva del 25% (cfr. doc. 118/fasc. 5).
1.5. A seguito dell'opposizione
interposta il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato,
esperiti ulteriori accertamenti amministrativi e dopo aver raccolto il parere
del 16 gennaio 2018 del precitato medico fiduciario in merito alla valutazione
dell'IMI (cfr. doc. 143/fasc. 5) ed una nuova valutazione del grado di
invalidità in data 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 147/fasc. 5), con decisione di
medesima data - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha accordato
a RI 1, per le conseguenze dei precitati infortuni, una rendita di invalidità
del 14% e un'IMI del 25% (cfr. doc. 149/fasc. 5).
1.6. L'opposizione interposta il 7
marzo 2018 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, a cui era allegata
la relazione medico legale del dr. med. __________ del 17 febbraio 2018 sulla
capacità di guadagno dell'assicurato (cfr. doc. 154/fasc. 5), è stata respinta con
decisione su opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore (cfr.
doc. 158/fasc. 5).
1.7. Con tempestivo ricorso del 7
maggio 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il rinvio degli
atti alla CO 1 "perché abbia a statuire come ai considerandi
(rivalutare i limiti funzionali alla luce delle lacune di cui agli accertamenti
medici e rivalutare l'esigibilità medica completa in attività adeguate, posti
in evidenza al punto 5. del gravame; ricalcolare la rendita sulla base del
livello 1. della RSS qualora si volesse applicare quest'ultime; ricalcolo
dell'imi)" rispettivamente, in via subordinata, il riconoscimento di
una rendita di invalidità del 21% e un'IMI del 45% (doc. I, pag. 7 e 8).
Il patrocinatore del ricorrente contesta l'operato del dr. med. __________,
che, contrariamente alla dr.ssa med. __________ ed al dr. med. __________,
sembrerebbe aver preso in considerazione unicamente le limitazioni connesse al
ginocchio sinistro e null'altro. Lo specialista italiano, in particolare, ha
accertato delle limitazioni maggiormente articolate, segnatamente per quanto
attiene all'impossibilità di mantenere la lungo la posizione seduta ed in
piedi.
Il rappresentante dell'insorgente contesta pure, dal profilo economico,
l'applicazione del livello di competenze 2, visto che il suo cliente, pur
essendo stato riformato quale disegnatore edile, non ha tuttavia mai potuto
esercitare l'attività in questione.
Il patrocinatore del
ricorrente contesta l'operato del dr. med. __________, che, dapprima ha
valutato un'IMI complessiva del 35%, poi, dato che l'CO 1 non era d'accordo
perché riteneva che l'evoluzione in artrosi doveva essere certa, ha rivalutato
l'IMI complessiva al 25%. Il legale dell'assicurato ritiene pure ingiustificato
che non siano state neppure valutate le considerazioni del dr. med. __________,
che ha fissato un'IMI del 45%.
1.8. Nella risposta
del 20 giugno 2018, l’CO 1, patrocinato dall'avv. RA 2, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII), versando agli atti in
particolare l'apprezzamento medico dell'11 giugno 2018 del dr. med. __________
(doc. VIII-4).
1.9. In data 11 luglio 2018 il
patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti
(in particolare, in merito all'IMI ed al prevedibile peggioramento
dell'artrosi), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. XII).
1.10. In data 13 luglio 2018 la
patrocinatrice dell'CO 1 ha ribadito le proprie tesi e domande (doc. XIV).
1.11. In data 14 settembre 2018 il
TCA ha chiesto al medico __________, dr. med. __________, di presentare le sue
osservazioni scritte in merito alle contestazioni sollevate dall'avv. RA 1
nello scritto dell'11 luglio 2018, con espresso riferimento al prevedibile
peggioramento dell'artrosi (doc. XV).
1.12. L'11 ottobre 2018 l'CO 1 ha versato agli atti l'apprezzamento medico del 9 ottobre 2018 del precitato medico __________ (doc. XVIII e XVIII+1).
1.13. In data 2 novembre 2018 il
patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti
(in particolare, sulla richiesta di riconoscimento di un'IMI del 35%), nelle
proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXII).
1.14. Il 28 novembre 2018 la patrocinatrice dell'CO 1 ha versato agli atti l'apprezzamento medico del 26 novembre 2018 del precitato medico __________ (doc. XXVI e XXVI+1).
1.15. In data 6 dicembre 2018 il patrocinatore
del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in
particolare, sulla questione del prevedibile peggioramento dell'artrosi
nell'ambito della valutazione dell'IMI), nelle proprie tesi e domande, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. XXVIII).
1.16. Il doc. XXVIII è stato inviato al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XXIX).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è
circoscritto all'entità della rendita d'invalidità e dell'IMI spettanti
all'assicurato.
2.2. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3. Nella concreta evenienza, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, al termine della visita medica __________ di chiusura del 21 novembre 2016 (cfr. doc. 93/fasc. 5), giusta il quale:
"(…)
Diagnosi complessiva
Sindrome lombo-vertebrale residua su stato dopo frattura del processo trasverso L1, L2, L3 e L4 (caduta del 14.09.2015).
Stato dopo lesione comparto esterno ginocchio sinistro con avulsione apice fibulare e frattura del piatto tibiale mediale e rottura del legamento crociato posteriore (07.06.2008).
Stato dopo re-inserzione dell'apice fibulare e re-inserzione complessa capsulo-meniscale esterno ginocchio sinistro il 12.08.2008.
Stato dopo artroscopia e ricostruzione legamento crociato posteriore sinistro il 24.09.2009.
Stato dopo frattura dislocata tibiale perone destro il 05.09.2009 con ORIF, chiodo tibiale il 06.09.2009.
Stato dopo ri-rottura del legamento crociato posteriore sinistro in data 15.02.2010.
Stato dopo frattura femore destro diafisaria scomposta in data 13.06.2011.
Stato dopo frattura femore destro con osteosintesi effettuata il 15.06.2011.
Stato dopo rimozione chiodo tibiale destro e femorale destro con osteotomia di callo ipertrofico al grande trocantere destro e tibiale prossimale di destra in data 22.07.2015.
Stato dopo contusione renale destra del 06.09.2015 con residuata minima cicatrice in sede polo superiore destro asintomatica.
Attualmente dolori lombari a livello dell'anca destra, instabilità del ginocchio sinistro, estensione dell'alluce destro con i movimenti di estensione del ginocchio destro.
Apprezzamento
(…).
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Al momento attuale la situazione appare relativamente stabile, saranno indicati cicli di fisioterapia come previsto dal dott. med. __________, per il mantenimento e forse eventualmente in futuro una ulteriore diminuzione del dolore lombare al ginocchio sinistro. Per quanto riguarda il ginocchio sinistro è consigliabile continuare ad usare il tutore, ed eventualmente effettuare la terapia proposta al dott. med. __________ per rinforzare l'apparato osteoarticolare. Pertanto sono da prevedere cicli di fisioterapia in misura di 2-3 l'anno per circa 2-3 anni. In caso di accentuazione del dolore o peggioramento l'assicurato potrà sempre riannunciarsi.
Aspetti medico-assicurativi
L'assicurato al momento attuale risulta abile in misura massima
possibile per l'attività assicurata di disegnatore edile secondo però la
seguente esigibilità lavorativa.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg senza nessuna limitazione. Mai può portare qualunque altro tipo di peso da molto leggero, leggero fino a molto pesante fino all'altezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto fino a 5 kg, mai invece può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Nessun problema nel maneggio di attrezzi leggeri, di precisione o medio, mai invece per quanto riguarda il lavoro manuale e rozzo pesante o molto pesante. La rotazione della mano non comporta nessuna limitazione. I lavori sopra la testa possono essere effettuati talvolta, la rotazione del tronco non presenta nessuna limitazione, molto spesso può tenere la posizione seduta/inclinata in avanti, di rado posizione in piedi/inclinata in avanti mai può tenere posizione inginocchiata che comporti flessione delle ginocchia. La posizione seduta, in piedi e di libera scelta non ha nessuna limitazione. Nessuna limitazione per camminare fino a 50 m, talvolta può camminare oltre i 50 m, mai può camminare per lunghi tratti o su terreno accidentato. Di rado può, salire le scale e mai può salire su scale a pioli. L'uso delle due mani non presenta nessuna limitazione, lo stare in equilibrio è impossibile. (…)" (cfr. doc. 93, pag. 4-6/fasc. 5).
Il 14 giugno 2017 il dr. med. __________ ha ribadito che l'attività di disegnatore edile nel mercato equilibrato del lavoro era esigibile al 100% da RI 1 in quanto compatibile con il danno infortunistico complessivamente patito dall'assicurato (cfr. doc. 123/fasc. 5).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) nell'attività di disegnatore edile, e, quindi, con decisione formale del 16 agosto 2017 gli ha negato una rendita di invalidità (in assenza di postumi infortunistici che influissero sulla sua capacità di guadagno, grazie alla riformazione professionale quale disegnatore edile ottenuta nel 2015 in ambito AI; cfr. doc. 118/fasc. 5).
A seguito dell'opposizione interposta il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, esperiti ulteriori accertamenti amministrativi (dai quali è emerso che l'attività di disegnatore edile comportava anche una significativa percentuale di lavoro anche sui cantieri; cfr. doc. 138-142/fasc. 5), con decisione del 2 febbraio 2018 - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 - considerato che l'attività di disegnatore edile non era più completamente esigibile, ma che l'assicurato poteva svolgere la 100% (e con un rendimento completo) un lavoro molto leggero e su terreno non accidentato - ha accordato a RI 1, per le conseguenze degli infortuni occorsigli, una rendita di invalidità del 14% [a fronte di un reddito "da valido" di fr. 71'214.- calcolato sulla base del CCL nel ramo dell'edilizia, qualifica Q, e ad un reddito "da invalido" di fr. 71'945.- determinato sulla base della TA1 2014, media totale, livello di qualifica 2, uomini, aggiornato al 2017 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale "per tener conto delle variabili personali e professionali dell'interessato", giungendo così all’importo di fr. 61'154.-) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. 149/fasc. 5) rispettivamente con decisione su opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore, che ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 152 e 158/fasc. 5).
2.2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.2.5. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, i doc. i rapporti medici dell'8 giugno e del 16 settembre 2016 del
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche:
cfr. doc. 66 e 84/fasc. 5), questo Tribunale ritiene che il parere espresso
nell'apprezzamento medico del 21 novembre 2016 dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, e quindi nella materia che
qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza
probante (cfr. consid. 2.2.4.) - possa validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere
a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che ha posto
un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un
lavoro molto leggero e su terreno non accidentato - non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione
medico legale sulla capacità di guadagno dell'assicurato del 17 febbraio 2018
(cfr. doc. 154/fasc. 5) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista
in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina
preventiva a __________ (__________) non è atta a sollevare dubbi - nemmeno
lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 21 novembre 2016 dal dr.
med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato,
che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico
fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista che
peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
D'altra parte la valutazione dello specialista consultato privatamente
dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della
capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua
capacità di lavoro. Del resto nell'approfondito apprezzamento
medico dell'11 giugno 2018, il dr. med. __________ ha confermato
l'esigibilità lavorativa posta il 21 novembre 2016 e spiegato con
considerazioni puntuali e convincenti come la sua valutazione, a differenza di
quella del dr. med. __________, ha tenuto debitamente conto dell'obiettività
strumentale riscontrata, sulla base degli esami obiettivi approfonditi eseguiti
(doc. VIII-4).
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni
espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale
accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta
pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Il fatto che il rapporto di cui alla visita medico __________ di chiusura del
21 novembre 2016 del dr. med. __________ si distanzi da quello di cui alla
visita medico __________ del 20 aprile 2016 redatto dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore, è irrilevante ai fini del presente giudizio. A quel momento infatti
lo stato di salute dell'assicurato non era ancora stabilizzato ed il medico __________
ha indicato chiaramente che non poteva procedere alla visita medica di chiusura
e che l'assicurato andava rivalutato, dopo aver effettuato una fisioterapia
intensiva per due/tre settimane alla Clinica __________ (per la colonna
lombare), essersi sottoposto a svariati esami medici strumentali all'Ospedale __________
(RM, ortoradiografia, ecografia, ecc.) e portato al ginocchio sinistro un
tutore, come da prescrizione (cfr. doc. 54, pag. 5/fasc. 5).
D'altra parte, va pure osservato che in seguito il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, aveva riscontrato un
netto miglioramento dello stato clinico dell'assicurato, che a suo avviso stava
andando abbastanza bene (dolori alla schiena in continuo miglioramento grazie
alla fisioterapia effettuata in Clinica e permanenza del dolore a livello del
ginocchio sinistro; cfr. rapporto medico del 16 settembre 2016 di cui al doc.
66/fasc. 5).
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________,
dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e
rendimento 100%).
In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità
in attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
2.3. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi
fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Vengono considerati i dati
del 2017, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato
(che, a ragione, è rimasta incontestata) e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita, risale al 1° marzo 2017 (cfr. consid. 1.3).
2.4. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
nella decisione del 16 agosto 2017 (cfr. doc. 118, pag. 2/fasc. 5), senza il
danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017, come muratore, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66'031.-, calcolato sulla base dei
dati forniti dall'ex datore di lavoro (cfr. doc. 106/fasc. 5).
Nella decisione del 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 149, pag. 2 e
3/fasc. 5), - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha ritenuto che, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017,
come disegnatore edile (attività nella quale era stato riformato nel 2015 dall'AI),
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 71'214.-, calcolato
sulla base del CCL nel ramo dell'edilizia, qualifica Q (cfr. doc. 149, pag.
2/fasc. 5). Il precitato importo è stato confermato anche nella decisione su
opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore (cfr. doc. 158, pag. 5/fasc.
5).
Questo dato, desunto dal CCL dell'edilizia e
non contestato dal ricorrente (cfr. doc. 147, pag.2/fasc. 5), può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" quale "disegnatore edile"
al 100% per il 2017 è, pertanto, fissato in fr. 71'214.-.
2.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi - ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014
del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al
consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,
l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso
concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ -
il corsivo è della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).
Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile
la precitata prassi dell’CO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è
soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un
caso concreto.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale
federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso
solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in
cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.5.1. Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
71'945.- il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media
totale, livello di qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato
al 2017 e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione
sociale "per tener conto delle variabili personali e professionali
dell'interessato" giungendo così all’importo di fr. 61'154.-
(cfr. doc. 149, pag. 3 e 158, pag. 4 e 5/fasc. 5).
Preliminarmente il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha
correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle
DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce
dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (9 - cfr. estratto
di cui al doc. 147, pag. 3/fasc.5 ) va considerato insufficiente per
rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si
veda la già citata STCA 35.2014.20 del 28
luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
2.5.2. Il rappresentante
dell'insorgente contesta l'applicazione del livello di competenze 2, visto che
il suo cliente, pur essendo stato riformato quale disegnatore edile, non ha
tuttavia mai potuto esercitare l'attività in questione.
Chiamato ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’attribuzione al livello
di competenze 2 decisa dall’amministrazione, debba essere confermata, e ciò per
le ragioni che seguono.
In una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi
proprio sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato che:
" (…)
3.3. L'argumentation de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. (…).”
Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF nella STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018, nel caso di un assicurato che aveva beneficiato di misure d'ordine professionale dell'AI (corso d'ufficio di 3 mesi, riformazione professionale quale aiuto contabile e ottenimento del diploma ad hoc, stage pratico di aiuto contabile di 6 mesi). Il TF ha precisato, al consid. 4.3 in fine, che:
" (…)on ne voit pas pourquoi l'intéressé, au bénéfice d'un diplôme d'aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité des B.________ du 2 mars au 31 août 2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1. (…)"
Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato, muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha precisato, al consid. 3.2, che:
" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3), 9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013 (E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel) auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2 verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"
Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche nella precitata STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, per il caso di un assicurato, di professione operatore di una stazione di purificazione, affetto dalle sequele di una malattia polmonare, che aveva beneficiato di una formazione completa quale contabile (a titolo di riformazione professionale) ma aveva bocciato l'esame finale. Quell'attività è stata considerata adeguata nella misura in cui non superasse il 50% di tasso d'occupazione. L'assenza di esperienza nell'ambito della contabilità, il riconoscimento del diploma di aiuto contabile solamente per il cantone Ginevra e la prima bocciatura all'esame finale di contabilità non giustifica la scelta del livello 1, che copre attività semplici di tipo fisico e manuale. Al contrario questi differenti elementi situano l'assicurato nel livello 2, che fa riferimento ad ambiti nei quali egli potrà valorizzare le nuove conoscenze acquisite, indipendentemente dall'assenza di esperienza.
Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che, dopo aver terminato le scuole dell’obbligo in Italia, in Svizzera dal 2003 RI 1 ha svolto l’apprendistato di muratore presso l’impresa di costruzioni __________ di __________, terminandolo presso la ditta __________ di __________ - ove ha lavorato a decorrere dall'ottobre 2006 -, conseguendo finalmente l’attestato federale di capacità (AFC) quale muratore (cfr. doc. 109, pag. 3, doc. 110, pag. 252/fasc. 5; doc. 179 pag. 1/fasc. 3; doc. 11/fasc. 2). Impossibilitato a riprendere l'attività abituale di muratore per i postumi infortunistici del 7 giugno 2008, 5 settembre 2009 e 15 febbraio 2010, a decorrere dal 28 febbraio 2011 l'assicurato ha svolto un provvedimento di riqualifica presso il Centro __________ di __________, con l'obiettivo di iniziare dal settembre 2011 una nuova formazione quale disegnatore edile, a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, al quale si era annunciato il 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 7 e 8/fasc. 2; inf. no. 10.11481.11.2; doc. 109 e 110, pag. 221-229/fasc. 5; doc. 11/fasc. 2). Il 31 agosto 2015 RI 1 ha portato a termine la riformazione professionale quale disegnatore edile (cfr. doc. 110, pag. 22/fasc. 5).
Alla luce di quanto precede come pure della giurisprudenza federale appena citata, il TCA, nonostante le critiche sollevate al riguardo dal patrocinatore del ricorrente, ritiene che si debba utilizzare il livello di competenza 2.
Il bagaglio formativo dell’insorgente va ben oltre a quello di cui
normalmente dispongono le persone che svolgono attività lavorative comportanti
soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale (livello di competenze 1).
Pertanto, a prescindere dal fatto che l'assicurato pur essendo stato riformato
quale disegnatore edile non ha tuttavia mai potuto esercitare l'attività in
questione a causa dei postumi infortunistici del 13 giugno 2011 e del 6
settembre 2015, questa Corte ritiene che, su un mercato generale del lavoro che
si presuppone equilibrato, il ricorrente potrebbe senz’altro accedere a
professioni che richiedono un livello di competenze più elevato, così come ha
giustamente stabilito l’amministrazione applicando il livello 2 della tabella
TA1 2014 (cfr., per un caso analogo, anche la STCA 35.2015.124 del 17 maggio
2016, consid. 2.3.3, confermata in STF 8C_423/2016 del 16 novembre 2016).
2.5.3. Al precedente considerando, è stato chiarito l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie.
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che implica un livello di competenze 2 nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'660.
Riportando questo dato su
41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1),
esso ammonta a fr. 5'900.55 mensili oppure a fr. 70'806.60 per l’intero anno
(fr. 5'900.55 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (ovvero:
adeguamento salariale dello 0.4% per l’anno 2015, 0.7% per il 2016 e 0.5 per il
2017) si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 71'945.39.
Il "reddito da invalido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 71'945.39.
2.5.4. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale "per
tener conto delle variabili personali e professionali dell'interessato"
giungendo così all’importo di fr. 61'154.- (cfr. doc. 149, pag. 3 e 158,
pag. 4 e 5/fasc. 5).
Il patrocinatore del ricorrente non ha contestato questa riduzione in sede di
ricorso (doc. I).
Globalmente, e tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare
prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che una deduzione sociale del 15%, così come
peraltro stabilito dall'CO 1 nel precitato calcolo tiene ampiamente
conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Il "reddito da invalido" di fr. 71'945.39. (cfr. consid. 2.5.3), tenuto conto di una decurtazione
sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 61'153.58.
2.6. Confrontando il reddito da invalido di fr. 61'153.58 (cfr. consid. 2.5.4) con quello da valido di fr. fr. 71'214.- (cfr. consid. 2.4), si ottiene un grado d’invalidità del 14 % ([71'214.00 - 61'153.58] x 100 : 71'214.00 = 14.12% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
2.7. Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 14% dal 1° marzo 2017 (ovvero dalla stabilizzazione dello stato di salute; cfr. doc. 95/fasc. 5) a tempo indeterminato (cfr. doc. 158, pag. 5/fasc. 5), per quest'aspetto, essa merita conferma.
2.8. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.8.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.8.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.8.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.8.5. Nella concreta evenienza, nell'apprezzamento medico del 21 novembre 2016, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, al termine della visita medica __________ di chiusura del 21 novembre 2016, ha valutato un'IMI complessiva del 35%, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) La frattura di tibia e perone destro e la frattura del femore destro sono guarite senza particolari esiti funzionali, particolarmente a livello dell'anca esiste una minima peritrocanterite che non ostacola la funzionalità. A livello del ginocchio di destra è presente una tendinite al tendine rotuleo ed una borsite con limitazione funzionale che viene considerata come propedeutica per sviluppo di un'artrosi femoro-rotulea moderata in futuro e pertanto può essere valutata in misura del 5% secondo la tabella Suva 5.2. A livello dell'arto inferiore destro è presente un'alterazione funzionale dell'alluce che si flette durante la flessione del ginocchio, per analogia tale situazione, particolarmente fastidiosa durante la deambulazione, può essere considerata pari all'alluce rigido che secondo la tabella Suva 5.2 viene valutato in misura del 5%.
Per quanto riguarda l'arto inferiore sinistro, la situazione di instabilità del ginocchio importante che costringe il soggetto a portare a prevalenza un tutore tipo Donjoy, evolverà certamente in un'artrosi grave, pertanto vedendo la tabella Suva 6.2, che valuta l'instabilità grave tra il 10 ed il 15° per rottura di uno o più legamenti crociati, e la tabella Suva 5.2 che considera l'artrosi grave femoro-tibiale valutabile tra il 15 ed il 300, si ritiene opportuno valutare l'insieme di queste affezioni intorno al 20%. Quest'ultimo punteggio in quanto le due affezioni non sono di regola cumulabili. Le fratture dei processi trasversi di L1, L2, L3 e L4, pur non determinando deformità residue del corpo vertebrale, tuttavia rappresentano un insieme algico funzionale con limitazione della flessione della colonna, che in base alla tabella Suva 7.2 possono essere valutate attorno al 5% per dolore modesto presente esclusivamente al movimento. Un punteggio complessivo, quindi del 35% appare oltremodo corretto. (…)" (cfr. doc. 92/fasc. 5)
Il 9 giugno 2017 l'CO 1 ha sottoposto nuovamente l'incarto al medico __________, rilevando quanto segue:
" (…) Dall'apprezzamento medico del 21.11.2016 constatiamo che la valutazione dell'IMI è basata sull'evoluzione dell'artrosi in futuro. Voglia redigere un nuovo apprezzamento medico dell'IMI valutando unicamente la situazione allo stato attuale. (…) Infine chiediamo di indicare la ripartizione dell'invalidità tra i casi in questione. (…)" (cfr. doc. 105/fasc. 5)
Nell'apprezzamento medico del 14 giugno 2017, il medico __________ ha quindi valutato un'IMI complessiva del 25%, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
Caso nr. __________: le fratture dei processi trasversi di L1, L2, L3 e L4 pur non alterazioni residue del corpo vertebrale, tuttavia rappresentano un insieme algico funzionale con limitazione della flessione della colonna che in base alla tabella Suva 7.2 possono essere valutate attorno al 5% per dolore modesto presente esclusivamente al movimento.
Caso nr. __________: la situazione di instabilità del ginocchio importante derivata dal traumatismo sopradescritto secondo la tabella Suva 6.02 che valuta l'instabilità grave tra il 10 ed il 15% per rottura di uno o più legamenti crociati può essere valutata per questo singolo infortunio intorno al 10%.
Caso nr. __________: la rirottura del legamento crociato posteriore sempre secondo la tabella Suva 6.2 che valuta l'instabilità grave dal 10 al 15% per rottura di uno o più legamenti crociati può essere considerata per un aggravamento ulteriore del 5% sempre a carico della situazione complessiva del ginocchio sinistro che costringe comunque l'assicurato a portare attualmente e stabilmente un tutore tipo Donjoy.
Caso nr. __________: per la frattura di tibia e perone destro operata successivamente e trattata con rimozione dei mezzi di sintesi in realtà viene residuata soltanto una tendinite al tendine rotuleo e lieve borsite con limitazione funzionale minima e non è indennizzabile al momento.
Caso nr. __________: la frattura del femore destro diafisaria è guarita perfettamente con lievi dolori a livello della inserzione dei mezzi di sintesi per cui non si ha particolare limitazione funzionale tranne che per la comparsa successiva all'intervento di una alterazione funzionale dell'alluce che si flette durante la flessione del ginocchio. Questa situazione è particolarmente fastidiosa durante la deambulazione e può, essere considerata pari all'alluce rigido che secondo la tabella Suva 5.2 viene valutata in misura del 5%.
La valutazione complessiva del 25% allo stato attuale appare congrua secondo le ultime disposizioni ricevute. (…)" (cfr. doc. 113/fasc. 5)
Dalle tavole processuali emerge una notizia telefonica del 4 agosto 2017 dalla quale si evince che l'addetto al caso dell'CO 1 ha informato il patrocinatore dell'assicurato, tra l'altro, che:
" (…) l'IMI è corretta dal 35% al 25% poiché il Medico __________ (__________), con precedente valutazione, aveva tenuto conto del possibile peggioramento dell'artrosi, ciò che non è conforme alle regole in vigore. (…)" (cfr. doc. 117/fasc. 5).
Con decisione del 16 agosto 2017 l’Istituto assicuratore ha quindi riconosciuto a RI 1 un'IMI complessiva del 25% (cfr. doc. 118/fasc. 5). A seguito dell'opposizione interposta il 12 settembre 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, l'CO 1 ha raccolto il parere del 16 gennaio 2018 del precitato medico fiduciario in merito alla valutazione dell'IMI, che ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Nella seconda valutazione richiesta dall'Amministrazione, l'IMI va valutata secondo lo stato rilevato al momento della chiusura senza prevedere il peggioramento nel futuro. Nel caso di un futuro peggioramento il paziente avrà diritto ad una rivalutazione. Secondo l'art. 36 al. 4 OLAA, i prevedibili aggravamenti della violazione dell'integrità saranno tenuti in debito conto. Una revisione è possibile solo in casi eccezionali, se l’aggravamento è importante e non è prevedibile. L'aggravamento futuro non è generalmente considerato per l'osteoartrosi in quanto se anche si avrà certamente artrosi non si può sapere né quando né in quale misura perché l'evoluzione non è prevedibile con uno sviluppo artrosico vi può essere tra 10 anni come tra 20, dipende da una serie di fattori individuali difficilmente classificabili. Un aggravamento, quindi, deve essere definito in un certo momento del tempo quando diviene evidente e valutato secondo la sua incidenza nella biologia della persona. La valutazione attuale escludendo l'artrosi è quindi del 25%. (…)" (cfr. doc. 143/fasc. 5)
Con decisione del 2 febbraio 2018 - che annullava e sostituiva la precedente - l'CO 1 ha quindi confermato un'IMI complessiva del 25% (cfr. doc. 149/fasc. 5). L'opposizione interposta il 7 marzo 2018 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, a cui era allegata la relazione medico legale del dr. med. __________ del 17 febbraio 2018 che valutava un'IMI complessiva del 45% (cfr. doc. 154, pag. 5/fasc. 5):
" (…) Ai fini valutativi della indennità della menomazione dell'integrità, gli elementi costitutivi della medesima risultano essere rappresentati da: 1) gonalgia destra per i postumi residuali al tendine rotuleo per la frattura del perone destro 5%; 2) alterazione funzionale a carico dell'alluce del piede destro 5%; 3) grave instabilità del ginocchio sinistro per le ripetute e complesse lesioni riportate e per l'incipiente artrosi di tutta l'articolazione 25%; lombalgia cronica in esito alle fratture dei processi trasversi lombari 10%."). (…)”
è stata respinta con decisione su opposizione del 21 marzo 2018 dall'Istituto assicuratore, che ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 158/fasc. 5).
Interpellato nuovamente dall'CO 1, l'11 giugno 2018, il dr. med. __________ ha sostanzialmente confermato la propria valutazione di un'IMI complessiva del 25%, puntualizzando che:
" (… ) la Relazione del dr. med. __________ con valutazioni assolutamente non corrispondenti a quanto esplicitato dal medico di __________. La valutazione del dr. med. __________ è una valutazione che si basa non sulla tabellazione IMI svizzera, bensì su una valutazione medico-legale di tipo italiano, della quale tuttavia non si comprende nemmeno a dire il vero secondo quale tabella italiana venga basato lo stesso giudizio. Lo scrivente è medico-legale italiano e perito di tribunale italiano, per cui conosce molto bene la normative italiana. Esistono nel complesso sistema giuridico italiano numerose tabelle a seconda che si parli di responsabilità civile, responsabilità in medicina del lavoro, responsabilità penale e così via. Dalle valutazioni espresse dal collega sembra sia stata adoperata una tabella di responsabilità civile. Tuttavia la stessa valutazione offerte dal collega, appare essere una generosa valutazione di parte, in quanto sia prendendo una tabellazione INAIL che quelle relative alla responsabilità civile, considerando per esempio la lombalgia cronica in esiti di fratture ai processi trasversi lombari, senza altri esiti funzionali, viene valutata per lo stato clinico dell'assicurato un massimo al 5%. L'alterazione funzionale a carico dell'alluce del piede destro che non compromette la deambulazione, viene valutata tra l'1 e il 2%. Inoltre appaiono decisamente discordanti e non supportate da fatti nuovi strumentalmente riscontrati le valutazioni sulla funzionalità espressa come flesso/estensione del ginocchio, instabilità residua e quant'altro che invece sono stati ampiamente documentati sia con visite mediche, sia con accertamenti strumentali dal medico di __________. In particolare si ribadisce quanto espresso nella visita medico-__________ del 21.11.2016. Vi è in sostanza una valutazione complessiva dello stato dell'assicurato che non tiene presente l'obbiettività strumentale riscontrata e soprattutto non tiene presente il sistema normativo svizzero, che è diverso non solo come valore punto ma anche da un punto di vista meramente concettuale." (doc. VIII-4)
Interpellato dal TCA, in merito al prevedibile peggioramento dell'artrosi, il dr. med. __________ negli apprezzamenti medici del 9 ottobre 2018 (doc. XVIII+1) e del 26 novembre 2018 (XXVI+1), ha sostanzialmente confermato la propria valutazione di un'IMI complessiva del 25%, specificando che nella prima valutazione del 21 novembre 2016 aveva considerato sia la possibilità sia l'alta probabilità di artrosi, raggiungendo la percentuale del 35%, mentre nella valutazione successiva, come richiesto dall'CO 1, ha tenuto conto solo dello stato attuale senza l'evoluzione in artrosi, in quanto in base all'art. 36 cpv. 4 OAINF i prevedibili aggravamenti dell'integrità non sono considerati generalmente per le osteoartriti in quanto l'evoluzione non è prevedibile con certezza, raggiungendo la percentuale complessiva del 25%.
Nel frattempo in data 2 novembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha richiesto un'IMI complessiva del 35%.
A fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte tutto ben considerato, ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio al parere del 14 giugno 2017 sulla base del quale il medico __________ ha valutato un'IMI complessiva del 25%.
Esso tiene infatti unicamente conto dello stato attuale (e non del prevedibile peggioramento dell'artrosi), in quanto parte da un presupposto errato, ovvero che giusta l'art. 36 cpv. 4 OAINF i prevedibili aggravamenti dell'integrità non sono considerati generalmente per le osteoartriti in quanto l'evoluzione non è prevedibile con certezza, allorquando invece l'art. 36 cpv. 4 OAINF prevede che deve essere preso in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menoma-zione dell'integrità e che è possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.
Il TCA ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio nemmeno al parere del 21 novembre 2016 sulla base del quale il medico __________ ha valutato un'IMI complessiva del 35%, già solo per il fatto che esso tiene conto sia della mera possibilità sia dell'alta probabilità di artrosi.
Al riguardo, è utile segnalare che, a proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile.
Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Questa Corte ritiene di
non poter attribuire pieno valore probatorio nemmeno alla relazione medico
legale del dr. med. __________ del 17 febbraio 2018 che ha valutato - peraltro
in maniera del tutto immotivata - un'IMI complessiva del 45%. Del resto, lo
stesso rappresentante legale dell'assicurato, il 2 novembre 2018, ha
riformulato la richiesta avanzata nel gravame (45% di IMI complessiva) in 35%
di IMI complessiva.
In siffatte circostanze, il TCA non è in grado di determinarsi sulla base delle
valutazioni mediche contenute negli atti.
Non si può prescindere dall'eseguire un nuovo accertamento in merito al
probabile e/o semplicemente possibile peggioramento che, laddove dovesse
risultare dimostrato secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), dovrà pure essere debitamente
quantificato secondo quanto stabilito dalle relative Tabelle SUVA. Per
quest'aspetto, gli atti devono dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché
proceda in tal senso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui fissa un'IMI del 25%. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti