Raccomandata |
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Incarto
n.
mm/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 maggio 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, - che, in data 13 dicembre 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni, saltando da un’altezza di circa un metro, ha risentito un “crac” al ginocchio destro (cfr. doc. 3.1, 4.1 e 7.1).
I sanitari del Servizio di __________ dell’Ospedale regionale di __________ (__________), consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro (cfr. doc. 3.3).
Con referto del 4 gennaio 2018, preso atto delle risultanze della RMN del 28 dicembre 2017, i medici del Servizio di chirurgia dell’__________ hanno posto la diagnosi di distrazione di II° del legamento collaterale mediale e di rottura del corno posteriore del menisco mediale su verosimile meniscosi (doc. 3.6);
- che, esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2018, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 2.2);
- che, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 2.5), in data 19 aprile 2018, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 2.8);
- che, con tempestivo ricorso del 25 maggio 2018, RI 1, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per l’evento occorso il 13 dicembre 2017 a titolo d’infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I);
- che, in corso di causa, al TCA è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati);
- che, su istanza del patrocinatore dell’istituto assicuratore, questa Corte ha prorogato sino al 27 luglio 2018 il termine per la presentazione della risposta di causa (doc. IX);
- che, con scritto del 20 luglio 2018, il rappresentante del ricorrente ha domandato la sospensione della procedura per procedere, in accordo con l’amministrazione, a ulteriori accertamenti (doc. X);
- che, in risposta, la CO 1 ha chiesto che gli atti le vengano rinviati per l’esecuzione di una nuova perizia e l’emanazione di una nuova decisione formale (cfr. doc. XI);
considerato, - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che, nel merito, oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 13 dicembre 2017, oppure no;
- che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione delle parti di disporre una nuova perizia medica, da eseguirsi sulla base della documentazione a disposizione in ragione del fatto che l’assicurato è nel frattempo rimasto vittima di un nuovo sinistro, postulando perciò il rinvio degli atti (cfr. doc. XI);
- che, giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
Il capoverso 2 della succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.
Secondo l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte;
- che la CO 1 chiedendo di rinviarle gli atti per completare l’istruttoria mediante un nuovo approfondimento peritale, ha di fatto riconosciuto che gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede amministrativa, erano incompleti;
- che, avendo l’istituto resistente omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente rilevante prima della presentazione della risposta di causa, sono dati i presupposti per rinviargli gli atti affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle relative risultanze, decida di nuovo sul diritto alle prestazioni (cfr. doc. XI, p. 3);
- che, con l’emanazione del presente giudizio, la domanda di sospensione della causa del 20 luglio 2018 diviene priva di oggetto;
- che, visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni