Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.47

 

mm/sc

Lugano

26 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2018 di

 

 

 RI 1   

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 maggio 2018 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      -   che, in data 13 dicembre 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni, saltando da un’altezza di circa un metro, ha risentito un “crac” al ginocchio destro (cfr. doc. 3.1, 4.1 e 7.1).

                                         I sanitari del Servizio di __________ dell’Ospedale regionale di __________ (__________), consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro (cfr. doc. 3.3).

                                         Con referto del 4 gennaio 2018, preso atto delle risultanze della RMN del 28 dicembre 2017, i medici del Servizio di chirurgia dell’__________ hanno posto la diagnosi di distrazione di II° del legamento collaterale mediale e di rottura del corno posteriore del menisco mediale su verosimile meniscosi (doc. 3.6);

                                     -   che, esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2018, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 2.2);

 

                                     -   che, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 2.5), in data 19 aprile 2018, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 2.8);

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 25 maggio 2018, RI 1, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per l’evento occorso il 13 dicembre 2017 a titolo d’infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I);

 

                                     -   che, in corso di causa, al TCA è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati);

 

                                     -   che, su istanza del patrocinatore dell’istituto assicuratore, questa Corte ha prorogato sino al 27 luglio 2018 il termine per la presentazione della risposta di causa (doc. IX);

 

                                     -   che, con scritto del 20 luglio 2018, il rappresentante del ricorrente ha domandato la sospensione della procedura per procedere, in accordo con l’amministrazione, a ulteriori accertamenti (doc. X);

 

                                     -   che, in risposta, la CO 1 ha chiesto che gli atti le vengano rinviati per l’esecuzione di una nuova perizia e l’emanazione di una nuova decisione formale (cfr. doc. XI);

 

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3  e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

 

                                     -   che, nel merito, oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 13 dicembre 2017, oppure no;

 

                                     -   che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione delle parti di disporre una nuova perizia medica, da eseguirsi sulla base della documentazione a disposizione in ragione del fatto che l’assicurato è nel frattempo rimasto vittima di un nuovo sinistro, postulando perciò il rinvio degli atti (cfr. doc. XI);

 

                                     -   che, giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

                                         Il capoverso 2 della succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.

 

                                         Secondo l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte;

 

                                     -   che la CO 1 chiedendo di rinviarle gli atti per completare  l’istruttoria mediante un nuovo approfondimento peritale, ha di fatto riconosciuto che gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede amministrativa, erano incompleti;

 

                                     -   che, avendo l’istituto resistente omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente rilevante prima della presentazione della risposta di causa, sono dati i presupposti per rinviargli gli atti affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle relative risultanze, decida di nuovo sul diritto alle prestazioni (cfr. doc. XI, p. 3);

 

                                     -   che, con l’emanazione del presente giudizio, la domanda di sospensione della causa del 20 luglio 2018 diviene priva di oggetto;

 

                                     -   che, visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3);

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni