Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 luglio 2017, alla CO 1 è pervenuto un annuncio d’infortunio in base al quale, il 20 giugno 2017, RI 1, consulente alla vendita immobiliare presso la ditta __________ di __________, era scivolato scendendo le scale, riportando una distorsione alla caviglia destra, una contusione alla spalla destra e uno stiramento al lato destro della schiena.
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro del giugno 2017, in quanto a RI 1 mancherebbe lo statuto di dipendente.
1.3. Con sentenza 35.2017.125 del 22 gennaio 2018, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo da RI 1, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché procedesse “… all’audizione del ricorrente, il quale dovrà essere interrogato in merito all’utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, all’assunzione di personale proprio, agli investimenti effettuati in relazione all’attività in questione, ecc.” e, nell’ipotesi in cui gli fosse stato riconosciuto lo statuto di lavoratore dipendente, verificasse “… se al momento in cui è avvenuto l’infortunio (20 giugno 2017), era ancora vigente la copertura assicurativa …” (doc. 36).
La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 12 aprile 2018, l’assicuratore __________ ha emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato il rifiuto di assumere il sinistro del 20 giugno 2017, in quanto al momento in cui è occorso quest’ultimo non vi sarebbe più stata copertura assicurativa (cfr. doc. 39).
Il 16 aprile 2018 RI 1 ha inviato alla CO 1 uno scritto mediante il quale ha affermato di non entrare nel merito del contenuto della decisione formale, la quale “… comunque viene contestata per le motivazioni già esposte e tenendo ben presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” (doc. 40).
In data 7 maggio 2018, l’amministrazione ha assegnato all’interessato un termine per motivare la sua opposizione alla decisione formale del 12 aprile 2018 (doc. 42).
Con scritto del 24 maggio 2018, RI 1 ha precisato in particolare che la “… predetta mia lettera [quella datata 16 aprile 2018, n.d.r.] non fa riferimento ad alcuna opposizione da parte del ricorrente; (…). Per una puntuale quanto tempestiva informazione vi confermo che il vostro scritto del 12.04.2018 sarà trattato nell’ambito del ricorso al TCA, già pronto per l’inoltro, e poiché quest’ultimo nel frattempo si è già pronunciato nel merito riconoscendomi lo statuto di lavoratore dipendente e come tale ho diritto a tutte le prestazioni previste dalle rispettive assicurazioni sociali (AVS – AD – SUVA LPP – Cassa Malati). L’importo a me dovuto è pari a frs. 14'284.40 oltre gli interessi del 5% + spese ed accessori (ivi comprese le spese mediche e ospedaliere). A seguito di quanto precede non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile 2018 che comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” (doc. 43).
1.5. Con ricorso del 12 giugno 2018, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli l’importo di fr. 14'284.40 a titolo d’indennità giornaliere per il periodo 20 giugno – 31 ottobre 2017 oltre accessori, come pure le prestazioni sanitarie. Egli ha inoltre domandato che il datore di lavoro produca la disdetta del rapporto di lavoro onde potersi iscrivere alla disoccupazione, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Con lettera raccomandata del giorno 09 marzo 2018 il ricorrente RI 1 ha invitato la CO 1 __________ al versamento di frs. 14'284.40 oltre interessi del 5% entro otto giorni.
Il ricorrente ha altresì comunicato alla CO 1 che non ha un ufficio commerciale proprio e non ha una propria organizzazione di vendita e neppure personale alle proprie dipendenze (doc. B), la opposizione di cui al doc. D, emessa dalla CO 1 è stata annullata.
Avendo il TCA statuito, con la propria decisione di cui al doc. A, che il ricorrente è un lavoratore dipendente subordinato, il rapporto di lavoro è regolato dal Codice delle obbligazioni – Diritto del lavoro – art. 319 CO e segg.
Viene pure fatto osservare che alla predetta decisione del TCA non ha fatto seguito alcun ricorso presso il Tribunale federale di Lucerna, venendo così a trovare di fronte a una sentenza incontestata cresciuta in giudicato.
(…).
… A tutta risposta telefonica la CO 1 ha poi preso posizione sul contenuto del Doc. B inviato dal ricorrente, affermando che non provvederà ad alcun pagamento richiesto, emettendo poi una nuova decisione in merito alle prestazioni assicurative (doc. F).
(…).
… In data 24.05.2018 il ricorrente ha sollecitato nuovamente il pagamento delle indennità di infortunio pari a frs. 14'284.40, rimasto però senza alcun riscontro.
(…).
… Per quanto sopra esposto si rende necessario il presente ricorso presso il TCA tendente ad ottenere il pagamento dell’indennità d’infortunio di frs. 14'284.40, oltre interessi del 5%.”
(doc. I)
1.6. In risposta, la CO 1 ha postulato, in via principale, che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile e, in subordine, la sua reiezione nel merito con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d’opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
L’art. 56 cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
2.3. Nella presente fattispecie, vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, e cioè di una decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile (cfr. doc. III, p. 5).
Il TCA osserva inoltre che, al di là dei termini utilizzati nel suo scritto del 24 maggio 2018 (doc. 43: “Il contenuto della predetta mia lettera non fa riferimento ad alcuna opposizione da parte del ricorrente; …”), che sono verosimilmente il frutto di un malinteso (di cui si dirà in seguito), è evidente che il ricorrente non condivide il contenuto della decisione formale mediante la quale la CO 1 ha confermato l’assenza di un suo obbligo a prestazioni. Egli si è del resto chiaramente espresso in questo senso nel suo scritto del 16 aprile 2018 (doc. 40: “… non entro nel merito del citato vostro scritto del 12 aprile 2018 che comunque viene contestato per le motivazioni già esposte e tenendo ben presente anche gli ulteriori Doc. I + Doc. A – C prodotti.” – il corsivo è del redattore).
Gli atti vanno dunque trasmessi all’assicuratore infortuni convenuto affinché esamini l'opposizione dell'interessato.
Contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se l’assicuratore contro gli infortuni non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Infine, con riferimento a quanto l’insorgente sostiene nel proprio atto di ricorso (doc. I, p. 2: “Avendo il TCA statuito, con la propria decisione di cui al doc. A, che il ricorrente è un lavoratore dipendente subordinato …”), è utile precisare che, nella sua sentenza 35.2017.125 del 22 gennaio 2018, questa Corte non ha deciso nel merito la questione di sapere se a RI 1 vada o meno riconosciuto lo statuto di lavoratore dipendente e neppure quella, che si porrebbe nell’ipotesi in cui tale statuto venisse ammesso, di sapere se al momento in cui è accaduto l’infortunio esisteva ancora una copertura assicurativa. È proprio allo scopo di chiarire questi due aspetti che all’amministrazione è stato ordinato di eseguire ulteriori accertamenti (cfr. doc. 36).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l’opposizione interposta da RI 1.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni