Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.52

 

PC/sc

Lugano

12 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 maggio 2018 emanata da

 

CO 1 rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 13 gennaio 2017 RI 1, nato il __________ 1954, di professione "venditore di aspirapolveri", disoccupato dal 1° dicembre 2016, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava a __________ allorquando, verso le 16.00, è "caduto per terra scivolando sul ghiaccio" e ha "picchiato la spalla sinistra", riportando la "frattura lussazione omero prossimale sinistro" (doc. 2, 20 e 43). L'assicurato è stato trasportato subito all'Ospedale __________ di __________, dove è stato degente nel servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia fino al 17 gennaio 2017. Il 14 gennaio 2017 si è sottoposto alla "osteosintesi con placca philos omero prossimale sinistro" (doc. 20 e 21). A causa di un'infezione postoperatoria in sede della ferita chirurgica alla spalla sinistra, l'assicurato è stato nuovamente degente presso il citato nosocomio dal 20 febbraio al 3 marzo 2017, sottoponendosi il 21 febbraio 2017 alla "revisione di ferita, biopsie, debridement spalla sinistra" e il 23 febbraio 2017 alla "revisione di ferita presa biopsie e chiusura di ferita" (doc. 22-24).   

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In seguito, il 10 aprile 2017, nell'ambito di un esame elettroneurografico, sono stati riscontrati segni di una denervazione in atto con rimaneggiamento neurogeno cronico del muscolo del deltoide con verosimile lesione del nervo ascellare da compressione, in fase di remissione spontanea, senza deficit sensitivi oggettivabili clinicamente e con probabile coinvolgimento anche del nervo sovrascapolare (doc. 27).  

A causa dei dolori accusati dopo l'infortunio all'arto superiore sinistro, l'assicurato ha effettuato svariate indagini che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure numerose visite mediche specialistiche rispettivamente si è sottoposto a parecchie sedute di fisioterapia. Da ultimo, nel mese di settembre 2017 gli è stato applicato localmente alla spalla un TENS per il controllo del dolore.   

                               1.2.   Dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 22 giugno 2017 del medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 62), con decisione del 21 luglio 2017, l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 30%, per l'importante deficit funzionale doloroso della spalla non dominante sinistra e per la lesione del nervo ascellare sinistro da compressione apparentemente in fase di remissione spontanea (doc. 69). Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                               1.3.   Dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 14 novembre 2017, relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 10 novembre 2017, del proprio medico fiduciario, dr. med. __________ (doc. 92), il 14 novembre 2017 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1° febbraio 2018, ritenuto che, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute era ormai da considerare stabilizzato. Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure puntualizzato che lo considerava abile al lavoro nella misura massima possibile e che continuava ad assumere i costi dei controlli medici ancora necessari (doc. 89).

                               1.4.   Alla chiusura del caso, con decisione del 22 marzo 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo (ritenuti nel 2018, in quanto disoccupato per motivi congiunturali, un reddito "da valido" di fr. 61'809.- fissato sulla base della TA1 2014, ramo 47 - commercio al dettaglio -, uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018 e "da invalido" di fr. 65'075.- fissato sulla base della TA1 2014, uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 10%; doc. 104).

 

                               1.5.   A seguito dell'opposizione inoltrata il 7 maggio 2018 dall'avv. __________ del servizio giuridico della RA 1 (doc. 111), l'CO 1, con decisione su opposizione del 14 maggio 2018, ha confermato la precedente decisione (doc. 115).

 

                               1.6.   In ambito AI, con decisione del 15 maggio 2018 è stata negata una rendita d'invalidità, a fronte di un grado di invalidità del 9%, tenuto conto, in quanto disoccupato per motivi congiunturali, nel 2016 (non avendo i dati statistici aggiornati per l'anno 2018), di un reddito "da valido" di fr. 67'148.- (favorevole nel computo all'assicurato, non avendo mai conseguito un reddito di tale entità nella sua intera carriera lavorativa) fissato su base statistica in funzione della ricerca di un impiego semplice, ripetitivo e non qualificato e di un reddito "da invalido" di fr. 61'227.- fissato su base statistica in funzione della ricerca di un impiego nel settore della vendita al dettaglio (ramo 47; doc. 117).

                               1.7.   In ambito LAINF, il 22 maggio 2018 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, della Clinica __________ di __________, ha consigliato all'assicurato un intervento di rimozione della placca e delle viti con impianto di una protesi inversa per il 5 luglio 2018 (doc. 120 e 126), sulla base di una TAC del 26 aprile 2018 che ha messo in evidenza una "pregressa osteosintesi per frattura pluriframmentaria dell'omero, non consolidata ma con dei segni di pseudoartrosi e frammenti ossei necrotici"(doc. 127).

                               1.8.   Con tempestivo ricorso del 12 giugno 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. __________, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione del 14 maggio 2018 e la retrocessione dell'incarto all'CO 1 "affinché predisponga i necessari complementi medici ed economici ed emetta una nuova decisione" (doc. I, pag. 6).

La patrocinatrice del ricorrente contesta la capacità lavorativa totale del suo assistito, considerati i persistenti dolori di cui soffre, la mancata mobilità della spalla come pure la necessità di inserire un impianto di protesi inversa. A suffragio delle proprie argomentazioni produce il rapporto del 25 maggio 2018 del dr. med. __________ (doc. 126 e doc. C). 

La rappresentante dell'insorgente contesta pure il salario da invalido, che, anche in una situazione di mercato equilibrato del lavoro, è irrealistico, tenuto conto dell'età, delle attitudini psico-fisiche, dell'istruzione e della formazione professionale del suo cliente. In particolare stigmatizza l'operato dell'CO 1 per non aver correttamente definito il reddito da valido e da invalido dell'assicurato, tenuto conto delle sue limitazioni, dell'età e della formazione scolastica, in base a quanto stabilito dall'art. 28 cpv. 4 OAINF. Infine, contesta pure l'applicazione di una riduzione unica del 10%, considerato che la mancata mobilità della spalla, la dolorabilità della stessa, l'età, la nazionalità e gli anni di servizio depongono per una riduzione massima del 25%.

 

                               1.9.   Il 18 giugno 2018 il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha ritenuto indicato l'intervento di rimozione della placca incluso l'impianto di protesi inversa, una presumibile durata di convalescenza post-operatoria di ca. 3-4 mesi con verosimile modifica dello stato di salute dell'assicurato valutato stabilizzato in sede di visita medico __________ di chiusura del 10 novembre 2017 (doc. 128).       

                             1.10.   Nella risposta del 4 luglio 2018 l'avv. RA 2, rappresentante legale dell'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                             1.11.   In data 6 luglio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

                             1.12.   Il 20 agosto 2018 la rappresentante del ricorrente, alla luce del peggioramento intercorso e della ricaduta annunciata e presa a carico dalla CO 1 dell'intervento del 5 luglio 2018, si è riconfermata nel gravame (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto operatorio del 5 luglio 2018 del dr. med. __________ (doc. D) e la comunicazione della garanzia dei costi da parte della CO 1 del 4 luglio 2018 (doc. E). 

 

                             1.13.   Il 23 agosto 2018 l'avv. RA 2 ha puntualizzato che la documentazione prodotta dalla patrocinatrice dell'insorgente "si riferisce alla ricaduta annunciata, tuttora in corso, e non c'entra quindi con la procedura che ne occupa" (doc. VII).  

 

                             1.14.   Il doc. VII è stato inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita di invalidità all'assicurato in relazione all'infortunio del 13 gennaio 2017.

 

                               2.2.   Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° febbraio 2018?

 

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                            2.2.2.   Nel caso di specie, preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 10 novembre 2017, del proprio medico fiduciario, dr. med. __________ (doc. 92), il 14 novembre 2017 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1° febbraio 2018, ritenuto che, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute era ormai da considerare stabilizzato. Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure puntualizzato che lo considerava abile al lavoro nella misura massima possibile e che continuava ad assumere i costi dei controlli medici ancora necessari (doc. 89).

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dall'CO 1. In effetti dalla documentazione medica agli atti emerge che RI 1 si è sottoposto il 14 gennaio 2017 alla "osteosintesi con placca philos omero prossimale sinistro" (doc. 20 e 21) e poi, a causa di un'infezione postoperatoria in sede della ferita chirurgica alla spalla sinistra, il 21 febbraio 2017 alla "revisione di ferita, biopsie, debridement spalla sinistra" e il 23 febbraio 2017 alla "revisione di ferita presa biopsie e chiusura di ferita" (doc. 22-24). L'assicurato ha effettuato svariate indagini che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure numerose visite mediche specialistiche rispettivamente si è sottoposto a parecchie sedute di fisioterapia. Il 10 aprile 2017, nell'ambito di un esame elettroneurografico, sono stati riscontrati segni di una denervazione in atto con rimaneggiamento neurogeno cronico del muscolo del deltoide con verosimile lesione del nervo ascellare da compressione, in fase di remissione spontanea, senza deficit sensitivi oggettivabili clinicamente e con probabile coinvolgimento anche del nervo sovrascapolare (doc. 27).  Il 30 agosto 2017 RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________, Viceprimario del Centro __________ dell'__________, che, nel relativo rapporto del 7 settembre 2017, ha osservato quanto segue: "(…) A mio avviso la componente del dolore dominante è meccanica, mentre la parte di dolore neuropatico è minore. (…). Ho spiegato al pz che trattandosi di un dolore meccanico dominante, un eventuale sistema di neuromodulazione non porterebbe a significativi vantaggi. Anche eventuali terapie infiltrative non avrebbe un senso a lungo termine in questo contesto. Ho invece proposto di tentare con l'applicazione di un TENS soprattutto nella regione del nervo sovrascapolare, nella speranza di modulare il dolore e risparmiare l'eventuale assunzione di medicamenti antinfiammatori." (doc. 77). L'8 settembre 2017 l'CO 1 ha accordato il benestare per l'apparecchio TENS per un periodo di due mesi (doc. 78). L'11 settembre 2017 RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________ che, nel relativo rapporto di medesima data, ha rilevato quanto segue: "(…) Sospettando una lesione neurologica è stato effettuato uno studio elettroneurografico che ha confermato una lesione importante a carico del nervo ascellare della spalla sx. All'ultimo esame TAC la frattura pareva ancora non consolidata e al controllo odierno la situazione clinica appare ormai stabile con forte riduzione della mobilità e della motilità. Il paziente non riesce pressoché effettuare nessun movimento attivo con la spalla sx. Effettua solo i movimenti compensativi con muscoli scapolo-toracici. Beneficia almeno parzialmente della terapia del dolore che è stata instaurata. Ritengo che in considerazione della condizione clinica al momento non sia indicato proseguire un trattamento fisioterapico riabilitativo che non può apportare particolari benefici al paziente. Ritengo utile a dicembre 2017 o gennaio 2018 ripetere una TAC ossea della spalla sx per valutare l'eventuale opportunità di asportare mezzi di sintesi. Al momento non sono indicati ulteriori trattamenti se non la terapia del dolore in atto. (…)" (doc. 79). Il 2 ottobre 2017 RI 1 è stato rivisto a controllo a distanza di un mese dall'applicazione del TENS dal dr. med. __________, che, nel relativo rapporto di medesima data, ha osservato quanto segue: "(…) Il paziente è molto soddisfatto del risultato e riferisce una riduzione del dolore da NRS 8/10 a un NRS 1/10. Il TENS sembra quindi dargli parecchio sollievo durante la sua applicazione (…). Dal nostro punto di vista il risultato è molto soddisfacente (…)" (doc. 83). Il 2 ottobre 2017 l'CO 1 ha accordato il benestare per l'acquisto dell'apparecchio TENS (doc. 84).    

Tutto ben considerato, precisato che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di novembre 2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2), il TCA ritiene di poter condividere il parere del medico fiduciario. In effetti, dalla documentazione medica precedentemente esposta non emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, entrassero ancora in linea di conto dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche dell'assicurato,
tenuto conto che già a quel momento RI 1 era definitivamente inabile all’esercizio della sua abituale professione di "venditore di aspirapolveri", mentre presentava una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che seguono).


Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato abbia continuato in seguito a sottoporsi a visite di controllo. Parimenti dicasi per l'intervento di rimozione della placca e delle viti con impianto di una protesi inversa eseguito il 5 luglio 2018, su indicazione del 22 maggio 2018 del dr. med. __________, sulla base di una TAC del 26 aprile 2018 che ha messo in evidenza una "pregressa osteosintesi per frattura pluriframmentaria dell'omero, non consolidata ma con dei segni di pseudoartrosi e frammenti ossei necrotici" (doc. 120, 126 e 127). Il TCA sottolinea, infatti, che la circostanza che l’assicurato abbia dovuto in data 5 luglio 2018 sottoporsi ad un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi - per il quale, è bene evidenziarlo, l’amministrazione ha accordato il benestare e riconosciuto il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta a partire dal 5 luglio 2018 (doc. E), così come espressamente indicato nelle osservazioni del 23 agosto 2018 (doc. VII) - non è d’ostacolo alla stabilizzazione delle sue condizioni di salute infortunistiche posto che, in una sentenza del 30 luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura AMO non giustifica il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano pure le STCA 35.2004.56 del 3 dicembre 2004; 35.2014.51 del 20 ottobre 2014 consid. 2.4.4. e 35.2015.119 del 9 agosto 2016 consid. 2.6; 35.2017.110 del 15 gennaio 2018 consid. 2.6). Per quanto invece riguarda la posa di impianto di una protesi inversa, il TCA osserva che, nella sentenza 35.2018.1 del 12 ottobre 2018, riguardante un assicurato che a causa di una caduta aveva riportato delle fratture a livello della testa omerale della spalla sinistra e gli era stata impiantata una protesi inversa della spalla, ha puntualizzato quanto segue, al cosid. 2.3.4.: "Trattandosi d’assicurati che hanno subito un danno infortunistico agli arti superiori, segnatamente una rottura della cuffia dei rotatori, il TCA ricorda di avere in passato di regola ammesso una completa capacità lavorativa in attività idonee. La fattispecie sub judice si differenzia dalle precedenti per il motivo che all’insorgente è stata nel frattempo impiantata una protesi inversa della spalla, circostanza che, in base a quanto sostenuto dal dott. (…), potrebbe giustificare una diversa soluzione, aspetto che merita appunto di essere approfondito mediante una perizia specialistica esterna."

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono (in particolare, condividendo questa Corte la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° febbraio 2018, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza), all’amministrazione non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione del diritto alla rendita d’invalidità, con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera.

 

                               2.3.   Diritto a una rendita d’invalidità?

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

 

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

 

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.3.3.   Nella concreta evenienza, a causa dell'infortunio del 13 gennaio 2017 RI 1 si è sottoposto il 14 gennaio 2017 alla "osteosintesi con placca philos omero prossimale sinistro" (doc. 20 e 21) e, a causa di un'infezione postoperatoria in sede della ferita chirurgica alla spalla sinistra, il 21 febbraio 2017 alla "revisione di ferita, biopsie, debridement spalla sinistra" e il 23 febbraio 2017 alla "revisione di ferita presa biopsie e chiusura di ferita" (doc. 22-24).

 

                                         Il 13 settembre 2017 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue: "(…) Per quanto riguarda l'attività lavorativa, al momento il paziente rimane inabile al 100% per la propria mansione di rappresentante e quindi attività che lo obbliga alla guida dell'auto e allo spostamento nella fattispecie aspirapolveri pesanti (paziente riferisce circa 10 kg almeno per aspirapolvere). Potrebbe invece già essere abile parzialmente per un'attività lavorativa confacente al suo stato di salute attuale ovvero attività ad esempio di venditore con postazione in cassa e spostamento di prodotti leggeri (meno di 1 kg con spostamenti al di sotto dei 90° di elevazione/abduzione) (…)" (doc. 82).

 

                                         La visita medica __________ di chiusura del 10 novembre 2017, effettuata dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 92), ha portato lo specialista a formulare le seguenti considerazioni:

 

" (…) Aspetti medico-assicurativi

Al momento del trauma assicurato in disoccupazione, ultima posizione di riferimento rappresentante di aspirapolveri. In data odierna la situazione clinica è ritenuta stabilizzata. Durante l'ultima visita medico-__________ del 22.06.2017 si era deciso per il ripristino di una capacità lavorativa completa nella professione di riferimento, ripristino che non è stato possibile eseguire a causa delle limitazioni funzionali e del dolore alla spalla sinistra. Per questo motivo in data odierna viene definita una esigibilità lavorativa in relazione allo stato dopo la frattura all'omero prossimale sinistro del 13.01.2017, da valutare nel mercato generale del lavoro con una capacità lavorativa a partire dalla data odierna. La IMI è già stata assegnata in data 22.06.2017. L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.

 

Esigibilità del lavoro
Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) e leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all'altezza dei fianchi, di rado può sollevare e portare pesi pesanti (25-45 kg) fino all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare e portare pesi molto pesanti fino all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare e portare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai più pub sollevare e portare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi medi, di rado può eseguire lavoro pesante-lavoro manuale rozzo, mai più può eseguire lavoro molto pesante, molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Di rado può eseguire lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire la rotazione, la posizione seduta/inclinata in avanti, una posizione in piedi/inclinata in avanti, una posizione inginocchiata, flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, una posizione di lunga durata in piedi, una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, camminare oltre i 50 m, camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, salire su scale, mai più può salire su scale a pioli. Possibile l'uso delle due mani, possibile l'equilibrio e stare in equilibro."

 

                                         Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia nella visita medica __________ di chiusura del 10 novembre 2017 (doc. 92), l’CO 1 ha quindi ritenuto che RI 1 andava considerato abile al lavoro al 100% (con rendimento pieno), a partire dalla data di stabilizzazione dello stato di salute (segnatamente: 1° febbraio 2018), in un lavoro leggero, osservando le limitazioni fisiche poste dal medico __________ e, quindi, con decisione formale del 22 marzo 2018, ha negato all'assicurato una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo (ritenuti nel 2018, in quanto disoccupato per motivi congiunturali, un reddito "da valido" di fr. 61'809.- fissato sulla base della TA1 2012, ramo 47 - commercio al dettaglio -, uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018 e "da invalido" di fr. 65'075.- fissato sulla base della TA1 2014, uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 10%; doc. 104).
A seguito dell'opposizione inoltrata il 7 maggio 2018 dall'avv. __________ del servizio giuridico della RA 1 (doc. 111), l'CO 1, con decisione su opposizione del 14 maggio 2018 ha confermato la precedente decisione (doc. 115).

 

                                         Nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal precitato medico fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - e posta alla base della decisione avversata.

 

                                         Il rapporto medico del 13 settembre 2017 del dr. med. __________ (doc. 82) è antecedente alla valutazione effettuata il 10 novembre 2017 dal medico __________ mentre nel successivo rapporto medico del 25 maggio 2018 il medesimo specialista, consultato privatamente dall'assicurato, non si esprime in merito all'esigibilità lavorativa, limitandosi ad osservare che "in considerazione del quadro anatomo-patologico trova indicazione intervento di protesi inversa (…). Il post-intervento prevede 2 settimane di immobilizzazione e ca. 2 mesi di rieducazione" (doc. 118).

 

                                         D'altra parte per quanto riguarda la circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dal medico di fiducia dell'assicurato il 13 settembre 2017, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di sollevare), è irrilevante. In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899; STCA 35.2017.54 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2.5).
Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispondenti all'esigenza di
spostamento di prodotti leggeri (meno di 1 kg con spostamenti al di sotto dei 90° di elevazione/abduzione). Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia, non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi.
In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3, riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5).

 

                                         Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).


L'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5 e STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di venditore di aspirapolveri).

 

                                         Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (per lo meno, sino alla posa della protesi inversa, avuta luogo il 5 luglio 2018).

Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su opposizione avversata era da poco 64enne. Tuttavia, come già esposto al consid. 2.3.2 e come correttamente rilevato dall'CO 1 nei propri allegati, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                               2.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                                         Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1° febbraio 2018; doc. 89 e consid. 2.2).

 

                               2.5.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 61'809.- fissato, in quanto disoccupato, sulla base della TA1 2014, ramo 47 (commercio al dettaglio), uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018.

Dalle tavole processuali si evince che l'assicurato, in sede di colloquio dell'11 maggio 2017 in merito all'occupazione, ha riferito quanto segue:

 

" In __________ avevo conseguito, nel 1973, il diploma di perito tecnico e di perito meccanico. Non avendo trovato lavoro avevo studiato per ottenere il diploma di venditore. Diploma che avevo conseguito nel 1975. Come venditore avevo lavorato per due anni, poi avevo frequentato l'università di __________ ed avevo ottenuto, nel 1980, la laurea di giurista. Conseguita la laurea per nove anni avevo lavorato come giurista. Nel mese di marzo del 1990 mi ero trasferito in Svizzera ed avevo trovato impiego come operaio asfaltatore presso la ditta __________ di __________. Dal 1993 al 2007 avevo lavorato presso la __________ di __________ come autista, magazziniere e responsabile del reparto vulcanizzazione. Al 31.12.07 ero stato licenziato perché l'attività era stata chiusa a __________ ed era stata trasferita in __________. Per alcuni mesi avevo beneficiato della cassa disoccupazione, poi avevo trovato impiego presso la ditta __________ di __________ come agente addetto al coordinamento del traffico stradale. Dal 2010 al 2011 avevo lavorato come rappresentante per la ditta __________ di __________. Mi occupavo della vendita di un aspiratore ad acqua. A fine 2011 ero stato licenziato a causa di un netto calo di lavoro. Mi ero iscritto alla cassa disoccupazione sino al 31.10.12, poi dal 1.11.12 ero di nuovo stato assunto presso la ditta __________ di __________. Prima di recarmi dai clienti prendevo contatto con loro telefonicamente, poi mi recavo presso i clienti e mostravo il funzionamento dell'aspirapolvere ad acqua. Non si trattava di un'attività pesante dal lato fisico. L'aspirapolvere pesava una decina di chilogrammi. Dai clienti dovevo mostrare loro il funzionamento dell'aspirapolvere e tutti vantaggi che presentava per convincerli ad acquistarlo. Mi recavo pure presso i clienti per controllare gli apparecchi e per eseguire delle eventuali riparazioni. Se possibile presentavo pure ai clienti dei nuovi prodotti con la speranza di riuscire a venderli. Giravo in tutto il Ticino con la mia vettura." (doc. 43)

 

                                         In siffatte circostanze (sull'applicazione del livello 1 o 2 di competenza cfr. STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3 con riferimenti; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, STF 9C_177/2018 del 25 settembre 2018) e tenuto pure conto che al momento dell'infortunio in disamina l'assicurato era disoccupato per motivi congiunturali (cfr. in proposito STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti) e che al momento della decisione su opposizione era da poco 64enne (cfr. art. 28 cpv. 4 OAINF), il salario "da valido" di fr. 61'809.- fissato dall'CO 1 sulla base della TA1 2014, ramo 47 (commercio al dettaglio), uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, può essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" dell'assicurato per il 2018 ammonta quindi a fr. 61'809.-.

                               2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                                         Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato il reddito "da invalido" in fr. 65'075.- fissato sulla base della TA1 2014, uomini, livello 2 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 10% ex DTF 126 V 80 (cfr. decisione del 22 marzo 2018, doc. 104, confermata in decisione su opposizione del 14 maggio 2018, doc. 115).

 

                                         Va in primo luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodo di calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap salariale (parallelismo)", posto che il reddito da valido è stato determinato in applicazione dei dati salariali statistici (doc. 103).

                                         Questo Tribunale condivide l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. pure STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9). Tanto più che al momento della decisione su opposizione l'assicurato era da poco 64enne (cfr. art. 28 cpv. 4 OAINF).

 

                                         La questione relativa all'applicazione del livello di competenza 1 o 2 può rimanere qui indecisa, visto che - quand'anche si applicasse il livello di competenza 1 (ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato) - RI 1 non ne trarrebbe alcun beneficio per i motivi qui di seguito esposti.

 

                                         In effetti, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'656.27 (STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.6.1) e, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'994.55 (+ 0,5%: doc. 103).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

                                         Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

                               2.9.   Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido, "per tenere conto delle sue variabili professionali e personali" (doc. 104) 

Dal canto suo la rappresentante del ricorrente contesta la deduzione sociale del 10% che non tiene debitamente conto della mancata mobilità della spalla, della dolorabilità della stessa, dell'età, della nazionalità e degli anni di servizio, che depongono per una riduzione massima del 25%.      

Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

 

                                         Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

 

                                         Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

 

Infine, per quanto concerne la nazionalità, va evidenziato che l’insorgente, nato nel 1954 in __________ - dove ha ottenuto il diploma di perito tecnico e di perito meccanico nel 1973, il diploma di venditore nel 1975 e la laurea di giurista nel 1980 e dove ha lavorato fino al 1989 come giurista - è in Svizzera dal 1990 e, tenuto conto della professione di "responsabile della vulcanizzazione" e di "venditore di aspirapolveri" svolte con successo per svariati anni in territorio elvetico (doc. 43), si esprime senz'altro bene in italiano. In queste circostanze, non vi è motivo per applicare un'ulteriore riduzioni per la nazionalità dell’assicurato.

                                         Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche mosse dalla rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 10% né la decurtazione del 25% rivendicata dalla patrocinatore dell'insorgente.

Il reddito da invalido di fr. 67'994.55 (cfr. consid. 2.7), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 61'195.09.

Il "reddito da invalido" dell'assicurato per il 2018 ammonta quindi a fr. 61'195.09.

                             2.10.   Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 61'195.09 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 61'809.-, risulta essere del 0.99%, arrotondato all'1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

                             2.11.   È dunque a ragione che l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione una decurtazione sociale del 15%, si otterrebbe un grado d’invalidità del 6,49% ([61'809 - 57'795.35] x 100 : 61'809) arrotondato al 6,5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

 

                             2.12.   Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.10). 

 

                             2.13.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti