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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 maggio 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° luglio 2016 RI 1,
nato il 2 aprile 1977, dipendente al 100% della ditta __________ di __________
dal 12 maggio 2016 in qualità di operaio/magazziniere e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava presso il luogo di
lavoro a __________, allorquando, ha riportato la "Distorsione al
pollice destro sbattuto contro una rocca, lesione al legamento" (cfr.
doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver raccolto il parere
del 16 novembre 2017 del medico __________, dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, (doc.
106), il giorno stesso l'CO 1, a fronte di uno stato di salute stabiliz-zato,
ha sospeso le prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità
giornaliere) a far tempo dal 1° gennaio 2018 (doc. 107).
1.3. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 23 febbraio 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo (ritenuti, nel 2018, un reddito "da valido" di fr. 37'856.- in base alle indicazioni fornite dal datore di lavoro e "da invalido" di fr. 57'681.- fissato sulla base della TA1 2014, uomini, livello 1 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 15% "per tenere conto delle sue variabili personali e professionali") e gli ha pure rifiutato un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI; doc. 125).
A seguito dell’opposizione interposta il 22 marzo 2018 (e completata il 2 maggio 2018) dall'RA 1 (di seguito: RA 1), per conto dell’assicurato (doc. 131 e doc. 134), l'CO 1 - preso atto del parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, medico chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni presso lo studio medico __________ di __________ (__________), consultata privatamente dall'assicurato (doc. 136) - ha raccolto l'apprezzamento medico dell'8 maggio 2018 del dr. med. __________ (doc. 138) e, in data 15 maggio 2018, ha respinto l'opposizione, confermando la precedente decisione (doc. 139).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14
giugno 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione su opposizione del 15 maggio 2018 ed il riconoscimento di una
rendita LAINF del 13% e di un'IMI del 5% (doc. I, pag. 6).
In sostanza l'RA 1 stigmatizza l'operato dell'CO 1 per non aver applicato al
caso di specie la giurisprudenza relativa al gap salariale, in quanto presso
l'ex datore di lavoro dell'assicurato, la __________ di __________, è in vigore
un CCL aziendale sottoscritto con RA 1. Secondo l'RA 1 nel caso concreto non
trova applicazione la giurisprudenza invocata dall'istituto assicuratore LAINF
(ovvero la STF 8C-141/2016) riguardante un rapporto di lavoro retto dal
Contratto mantello nazionale per l'edilizia principale in Svizzera che è stato
dichiarato d'obbligarietà generale nazionale. Secondo l'RA 1 un CCL aziendale
ticinese, che regola unicamente i rapporti di lavoro del personale occupato
presso la __________, non essendo in vigore alcun decreto di obbligatorietà a
livello federale o cantonale, non può avere lo stesso valore di un impianto
giuridico a valenza federale. Ne discende che, in concreto, deve essere
applicato un gap salariale del 43%, già considerata la franchigia del 5%.
L'RA 1 ribadisce la richiesta di un'IMI del 5%, sulla base della Tabella SUVA
6.2, in ragione di un'instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea del
pollice della mano destra (mano dominante). A suffragio delle proprie
argomentazioni richiama il parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018
della dr.ssa med. __________, già agli atti quale doc. 136.
Da ultimo, l'RA 1 chiede l'esperimento di "una perizia medico specialistica
neutra atta a verificare l'effettivo stato dell'arto infortunato rispetto al
danno alla salute e alle conseguenti limitazioni e menomazioni",
"Qualora gli onorevoli Giudici del TCA lo ritenessero opportuno"
(doc. I, pag. 5).
1.5. Nella risposta del 27 giugno 2018, l'avv. RA 2, rappresentante legale dell'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo e la procura rilasciata dal proprio cliente, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III+ 1 e 2).
1.6. Il 5 luglio 2018 l'RA 1 si è
riconfermata nel gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle
proprie argomentazioni (in particolare, del fatto che l'assicurato è un
lavoratore impiegato quale operaio nel settore della metallurgia) ha prodotto l'estratto
del registro di commercio del Cantone Ticino della __________ (stato al 5
luglio 2018; doc. E).
1.7. Il 9 luglio 2018 l'avv. RA 2 ha puntualizzato che "l’assicurato è un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati. Poco importa quanto indicato nello scopo sociale del precedente datore di lavoro", riconfermandosi nella risposta del 16 maggio 2018 (doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità e un'indennità per menomazione dell’integrità all'assicurato in
relazione all'infortunio del 1° luglio 2016.
Il TCA rileva che non sono invece oggetto di contestazione la stabilizzazione
dello stato di salute dell'assicurato dal 1° gennaio 2018 e la capacità
lavorativa residua (abile al 100% con rendimento pieno in un'attività lucrativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico
alla mano destra dominante poste il 16 novembre 2017 dal medico fiduciario al
doc. 106).
2.2. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo ad undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore
ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non
è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza,
sono contestate le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1°
gennaio 2018; doc. 107 e consid. 2.1.).
2.5. Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore
infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe
realizzato nel 2018 un guadagno annuo lordo di fr. 37'856.-, considerando la
base oraria (di fr. 16.00/h previsti dal CCL stipulato tra la __________ e l’RA
1 per il periodo 2016-2018) e la media mensile di 182 ore (oltre a tredicesima;
doc. 123)
Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore
di lavoro (doc. 114) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere
fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" per il 2018 ammonta quindi a fr.
37'856.-.
2.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi - ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014
del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al
consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,
l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso
concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen genannte
gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ - il
corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).
Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile
la precitata prassi dell’ICO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è
soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un
caso concreto.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale
federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso
solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in
cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha
realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si
sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo
dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a
livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del
valore statistico.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5 (STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017,
consid. 2.7.2).
Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante
dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in
questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2;
STCA 35.2016.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.9).
2.7. Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr.
67'859.50 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale,
livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2018, operando
deduzione sociale del 15% "per tenere conto delle sue variabili
personali e professionali"), giungendo così all’importo
di fr. 57'681.- (doc. 123, 125 e 139).
L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore osservando
quanto segue:
"Nello specifico, il ricorrente era
impiegato nel settore della metallurgia, esercitando una mansione senza
funzione di quadro. Prendendo come base di riferimento la Tabella RSS TA1_b
anno 2014, un lavoratore attivo nel settore della Metallurgia, senza funzioni
di quadro, percepisce un salario medio mensile pari a fr. 5'639.00 (cfr. cifre
24-25). Tenendo in considerazione che l'assicurato era attivo in misura di 42
ore settimanali, l'appena indicato dato economico deve quindi essere adeguato a
tale grado di impiego, in quanto le RSS sono definite sulla base di
un'occupazione settimanale pari a 40 ore: fr. 5'639.00 : 40 x 42 = fr. 5'921.
Conseguentemente, il reddito annuo statistico di riferimento ammonta a fr.
71'052.00 annui (fr. 5'921.00 x 12 mesi). Tale importo statistico è riferito
all'anno 2014, rivalutando tale dato nominalmente dello 0.4% per il 2015, dello
0.7% per il 2016 e 0.5% per il 2017 e 2018, un operaio occupato nel settore
della metallurgia potrebbe conseguire un reddito medio annuo pari a fr.
72'556.00. Ne discende quindi un GAP salariale rispetto al reddito conseguito
presso __________ pari al 43%, già considerata la franchigia del 5%. Una
persona occupata in un'attività semplice potrebbe percepire un salario annuo
medio pari a fr. 67'859.50, come rilevato dalla CO 1 stessa sulla base delle
RSS. Deducendo il GAP salariale definito più sopra, oltre alla deduzione
sociale al 15% calcolato da parte resistente, si ottiene che il salario da
invalido ipoteticamente conseguibile dal signor RI 1 ammonta a fr. 32'878.00." (doc. I, pag. 3).
2.8. Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha
correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle
DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce
dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (14 – cfr.
estratto di cui al doc. 123) va considerato insufficiente per rappresentare
adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già
citata STCA 35.2014.20 del 28
luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
Per i motivi qui sotto esposti il TCA non può fare proprio il reddito da
invalido determinato dall'assicuratore LAINF sulla base dei dati
statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)
edita dall'Ufficio federale di statistica, senza che vengano prima
svolti ulteriori accertamenti economici.
2.8.1. Nelle
sentenze 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, pubblicata in:
SVR 2017 UV Nr. 32, in cui la Corte federale ha precisato che questa
giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei
quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di
lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3;
STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11; STCA 35.2017.84 del 19
febbraio 2018, consid. 2.4.7; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.6.1;
STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.6).
Nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid.
4.2, con riferimenti, il TF, in un caso AI ticinese riguardante un pittore
imbianchino dal 1972 che aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa
iniziale anche dopo un grave infortunio agli arti inferiori nei limiti
funzionali stabiliti, ha rammentato che: "Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa
guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non
fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto
possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2
pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59
con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica
(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore
hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti
collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04
del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I
379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.)." Nel caso ticinese che il TF era stato chiamato a giudicare, al
consid. 4.3, ha quindi rilevato che "Il
ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua
attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti
inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni
d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia
ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una
solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro
prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si
giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati
derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande
esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei
valori minimi previsti nel CCL di categoria." Il
TF ha quindi concluso, sempre al consid. 4.3, che in quel caso "la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal
CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere
seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione
dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica
(di seguito: ISS)." Il TF, al consid. 5.2, ha infine applicato la TA1 2012, settore 41-43 riferito alla costruzione (cfr. a tal riguardo il
fascicolo edito dall'Ufficio federale di statistica sulle note esplicative
concernenti la nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 08, in cui
si fa riferimento ai lavori di intonacatura, n. 4331 pag. 123, e a quelli di
tinteggiatura, n. 433401 pag. 124), per gli uomini, livello 1 di competenza
(malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato
la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di
competenza maggiore, a tal riguardo cfr. sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre
2016 consid. 3.3) ed ha adattato l'importo ottenuto all'evoluzione dei salari
nominali, tenendo conto del settore di attività ritenuto, in casu costruzione
(THOMAS ACKERMANN, Die Bemessung des Invaliditätsgrades, in: KIESER/LENDFERS
[editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, pag. 36) come pure adeguato
all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014.
Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna
riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121
del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti
della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio
contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari
minimi ivi previsti.
In concreto, il TCA ritiene che, ai fini di
un eventuale parallelismo dei redditi, il CCL stipulato
tra la __________ di __________ e l'RA 1 non sia
applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenza aziendale ed
essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro, che,
tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una società nazionale o multinazionale
(o partecipante in altre società nazionali ed estere similari, come concesso
dallo scopo sociale iscritto al registro di commercio risultante dal Doc. E) e
non ha, pertanto, valenza nazionale (o, per lo meno, regionale).
Giova del resto ribadire che già l'uso degli stessi CCL di categoria (e
tale - val qui la pena di ribadire - non può essere considerato un CCL
aziendale riferito ad una singola società che non è nazionale né
multinazionale) ha carattere eccezionale (cfr. la citata STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017, consid. 4.3).
2.8.2. Il TCA osserva che dalle tavole processuali emerge la descrizione del lavoro che esegue l'assicurato. In particolare, nel colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, RI 1 ha descritto nei seguenti termini la propria attività lavorativa al consulente CO 1: "(…) Presso la ditta __________ di __________ ero impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Il filo è arrotolato su una rocca (inizialmente ca. 500 chilogrammi) ed entra nel macchinario che automaticamente lo lavora e lo riavvolge su una rocca più piccola che poi viene fornita al cliente. In caso di rottura o cambio del filo si deve fermare la macchina e anche lo srotolamento della rocca. Per fare questo, evitando quindi che il filo si srotoli fuori dal macchinario, necessario usare uno straccio e far pressione sulla rocca per fermarla. Le rocche vengono sollevate con i muletti. A volte è necessario spingerle e girarle manualmente. Io sono destrimane." (doc. 23).
Dalla descrizione del posto di lavoro del 22 dicembre 2016 risulta che l'assicurato è un "operaio trafileria" (100%; 42 ore settimanali; turni alternati) che lavora in piedi e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore e alla polvere (doc. 33).
Dalla descrizione del posto di
lavoro del 21 settembre 2017 emerge che l'assicurato era ed è "operaio
trafilatore" (100%; 42 ore settimanali; lavoro notturno necessario,
lavoro su 3 turni) che lavora in piedi, in gruppo e con necessità di un
controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali
precise e con forza, con esposizione al rumore, agli odori e alla polvere (doc.
92).
Durante il colloquio del 17 ottobre 2017 presso il reparto
di produzione della __________ a __________, i responsabili (vice-direttore
generale; responsabile di produzione reparto alluminio e responsabile della
sicurezza) hanno descritto nei seguenti termini l’attività lavorativa al
consulente CO 1: "(…) Il signor RI 1 era impiegato come operaio
ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che
servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità.
Vi sono diverse postazioni e in alcune vengono movimentate delle rocche del
peso che può raggiungere i 300 chilogrammi (150 chili la rocca e 150 chili il
filo arrotolato), mentre su altri macchinari vengono posizionate delle rocche
del perso di circa 800 chili (300 chili la rocca e 500 di filo). Prima di
avviare il processo di lavorazione è necessario avvolgere il filo manualmente
nei vari punti del macchinario che poi procede automaticamente alla lavorazione.
In caso di rottura del filo si deve fermare la macchina e procedere al
riavvolgimento manualmente I nuovi macchinari non necessitano più di fermare lo
srotolamento delle rocche manualmente con uno straccio e facendo pressione
sulla rocca per fermarla. Generalmente le pesanti rocche di filo vengono
sollevate e movimentate utilizzando dei muletti a motore ma poi bisogna farle
rotolare manualmente per inserirle nelle apposite sedi e far partire il
processo di "riduzione di diametro" (v. fotografia)". (doc. 98).
Durante il colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, l'assicurato ha così descritto al consulente CO 1 l'infortunio del 1° luglio 2016:
" (…) mi trovavo sul luogo di lavoro e stavo svolgendo la mia normale attività professionale. Dovevo fermare la forza d'inerzia di una rocca e per far questo ho usato uno straccio premendo con entrambe le mano. Improvvisamente una piccola sbavatura ha impigliato il guanto che portavo e così facendo ha causato la distorsione del pollice destro. Istintivamente ho tirato il braccio verso di me e così facendo ho pure subito un colpo alla parte superiore del pollice." (doc. 23).
Alla luce di queste
circostanze - considerato, in particolare, che l'assicurato era attivo come
operaio di trafileria (addetto ad attività manuali precise e con forza, che
esige controllo visivo, da svolgersi in piedi, esposto alla polvere, con
necessità di sollevamento parziale di pesi superiore ai 15kg; cfr. doc. 33) in
una ditta (la __________ di __________) il cui scopo consiste nella produzione
e nel commercio anche per rappresentanza e commissione, di prodotti in acciaio
inossidabile e metallici in genere, plastici, affini e similari (cfr. doc. E) -
questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'CO 1, RI 1 era
impiegato come operaio nel settore della metallurgia e che, pertanto, al caso
di specie troverebbero applicazione i relativi dati
statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)
edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. la citata
STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).
2.8.3. Il TCA osserva che, sempre durante il colloquio del 24 ottobre 2016, al proprio domicilio, l'assicurato (classe 1977) ha così enumerato al consulente CO 1 le attività professionali da lui svolte: "Ho cominciato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 12 maggio 2016. Ero già presente in questa ditta dal mese di novembre 2015 tramite l'agenzia interinale __________ di __________. Prima ancora avevo già prestato servizio presso altre imprese, sempre tramite questa impresa di prestito di personale. Lavoro in Svizzera da una ventina d'anni. In passato avevo lavorato per un paio d'anni presso la ditta __________ di __________ e alle dipendenze della __________ di __________, con un'assunzione anche presso l'impresa __________ di __________. Avevo pure lavorato presso le __________ e la __________ nei miei primi anni in Svizzera. Altrimenti negli anni successivi al termine delle scuole dell'obbligo avevo lavorato in Italia. Non ho un diploma professionale. (…)" (doc. 23).
In assenza di maggiori
ragguagli in merito alle precedenti attività del ricorrente (in particolare: i
periodi precisi svolti presso i differenti datori di lavoro, con le rispettive
mansioni, eventuali periodi di disoccupazione di cui l'insorgente ha
beneficiato, e soprattutto le retribuzioni da lui percepite), questo Tribunale
non è in grado di determinare se il ricorrente si sia accontentato o meno di un
reddito modesto (cfr. salario da valido di fr. 37'856.- accertato al
consid. 2.5) e, quindi, se al caso di specie, sia applicabile o
meno il principio del parallelismo dei redditi da raffrontare per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. la già citata
DTF 135 V 297 consid. 6.1.2).
A questo proposito giova ricordare che il TF, nella sentenza 8C_250/2017
del 28 settembre 2017, al consid. 5.1.2 ha stabilito che:
" (…) Wie schon das kantonale Gericht führt auch der Beschwerdegegner die festgestellte Unterdurchschnittlichkeit seines Valideneinkommens in seiner Vernehmlassung vom 22. Mai 2017 auf die fehlende Ausbildung als Buchhändler, die mangelnde Berufserfahrung und das direkt nach dem Lehrabschluss noch junge Alter zurück. Diese Umstände mögen zwar tatsächlich dazu mitbeigetragen haben, dass er nur einen relativ geringen Lohn erhielt. Sie waren aber für sich allein nicht ausschlaggebend für die geringe Entlöhnung und deren Unterdurchschnittlichkeit. Wie der Beschwerdegegner richtig geltend macht, hätten sie auch bei anderen Anstellungen im Detailhandel zu eher tiefen Löhnen geführt. Als entscheidender Grund für die deutliche Unterdurchschnittlichkeit ist der berufliche Wechsel in den Buchhandel zu betrachten, nachdem er schon eine Lehre im Bereich der Herrenkonfektion abgeschlossen hatte. Diesen Richtungswechsel hat er selbst gewählt, ohne dass ihn dazu äussere Umstände, die von ihm nicht beeinflussbar gewesen wären, getrieben hätten. Deshalb stellt sich die Beschwerdeführerin zu Recht auf den Standpunkt, das unterdurchschnittliche Einkommen sei aus freien Stücken akzeptiert worden. Nach der Rechtsprechung besteht damit kein Grund für eine Parallelisierung der Vergleichseinkommen. (…)"
Nella sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, al consid. 5.1.3, l’Alta Corte si è invece così espressa:
" (…) Schliesslich ist auch nicht evident, dass sich die Versicherte aus freien Stücken mit einem unterdurchschnittlichen Verdienst begnügt hätte. Sie kam erst im Alter von 49 Jahren in die Schweiz. Erfahrungsgemäss ist die Suche nach einer - besser bezahlten - Stelle ab einem Alter von 50 Jahren erschwert. In ihrer Heimat, Bosnien, besuchte sie während bloss 4 Jahren die Grundschule und arbeitete in der Folge auf dem elterlichen Bauernhof. Einen Beruf erlernte sie nicht, ebensowenig die deutsche Sprache. Damit sind die klassischen Faktoren, welche rechtsprechungsgemäss auf einen unfreiwilligen Minderverdienst hinweisen, erfüllt (BGE 134 V 322 E. 4.1 S. 326). Die Beschwerdeführerin vermochte denn auch nicht zu begründen, was gegen eine Unfreiwilligkeit des unterdurchschnittlichen Verdienstes sprechen würde. (…)"
2.9. A
mente del TCA, si giustifica pertanto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1 per
la messa in atto dei necessari accertamenti riguardo agli aspetti appena
evidenziati. Sulla base delle relative risultanze, l’assicuratore
LAINF emetterà una nuova decisione riguardo alla rendita d’invalidità.
2.10. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.10.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.10.5. Nel caso di specie, dopo aver
sentito il parere del 16 novembre 2017 del medico fiduciario dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, che ha visitato personalmente l'assicurato,
giusta il quale "Per quanto riguarda la IMI secondo la tabella 6.2 una
instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea di grado medio non ha diritto
ad un indennizzo e di grado medio ha diritto a 5% mentre una instabilità grave
dà diritto a 8%. In questo caso ci troviamo di fronte a una instabilità di
grado medio. Lo stesso dott. med. Spirito nel rapporto del 28.09.2017 parla di
una "certa lassità". Ritengo quindi in questo caso non vi sia diritto
ad una IMI" (doc. 106), l'CO 1
con decisione formale del 23 febbraio 2018, ha rifiutato all'assicurato un'IMI
(doc. 125).
In sedi di opposizione l'RA 1 ha versato agli atti il parere specialistico
medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, medico chirurgo e
specialista in medicina legale e delle assicurazioni presso lo studio medico __________
di __________ (__________; doc. 136), giusta la quale: "Dall'esame
obiettivo dell'infortunato, e dalla documentazione medica prodotta, possibile
riconoscere una menomazione dell'integrità psico-fisica, segnatamente
instabilità articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra
(arto dominate) di grado medio-grave, con valorizzazione per arto dominate al
maggior grado (5%), con riferimento alla tabella SUVA 6.2. Tale giudizio è
avvalorato, oltre che dall' obiettività riscontrata in corso di visita, anche
dalla costatazione che il paziente è per ultimi controlli specialistici
ortopedici candidato ad intervento di artrodesi dell'articolazione (dalla
relazione di visita medica ____________: da ulteriori provvedimenti medici non
ci si può attendere un netto e sostanziale miglioramento dell'attuale
situazione tranne un'eventuale atrodesi metacarpo-falangea che attualmente
l'assicurato vorrebbe evitare). E' noto che questo tipo di intervento è
proposto come ultima ratio e indicato quindi solo in condizioni di grave
instabilità articolare, non altrimenti emendabili. Pertanto delle due l'una: o
il soggetto ha un'instabilità media e allora non si comprende né la proposta di
intervento di artrodesi né le importanti limitazioni nelle esigibilità al
lavoro descritte in atti.0 il soggetto ha un'instabilità da medio-grave a grave
e allora l'intervento di blocco articolare è indicato e le limitazioni
descritte congrue. Questa infatti l'ipotesi ritenuta più veritiera. Si
sottolinea inoltre che si trattò nel caso di specie di una lesione, quella
iniziale (lesione dei legamento collaterale ulnare del pollice) che si è poi
complicata con plurime recidive e sulla quale si è intervenuti chirurgicamente
ben tre volte. Suddetti plurimi rimaneggiamenti chirurgici renderanno
l'articolazione più facilmente candidata anche ad un'artrosi precoce."
(doc. 136).
L'CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al medico ___________, dr.
med. __________, il quale ha rilevato in data 8 maggio 2018 che: "Innanzitutto
sono molto stupito della valutazione della dott.ssa med. __________ per quanto
riguarda la instabilità dell'articolazione radiocarpica, in quanto nel suo
esame obbiettivo della visita del 21.03.2018 non viene assolutamente citata la
instabilità dell'articolazione metacarpo-falangeale. Non so quindi come la
dottoressa possa valutare il grado di instabilità grave o medio grave di questa
articolazione senza averla provata clinicamente. Il fatto che l'assicurato sia
candidato ad un'eventuale artrodesi metacarpo-falangeale non dipende
esclusivamente dal grado di instabilità ma eventualmente dai disturbi accusati
dall'assicurato. L'assicurato potrebbe avere anche una ottima stabilità
dell'articolazione ma con problemi e dolori alla plastica-ligamentare che non
gli permetterebbe di fare forza con il pollice e quindi sarebbe indicata
un'artrodesi metacarpo-falangeale indipendentemente dal grado di instabilità
del pollice. Ritengo quindi che l'indicazione ad un'eventuale artrodesi
metacarpo-falangeale non abbia nessun valore probativo riguardo alla eventuale
instabilità o gravità di instabilità dell'articolazione stessa. Nella visita
medico-____________ del dott. med. __________, specialista in chirurgia
ortopedica e traumatologia che ha visitato l'assicurato si legge allo stato
clinico una lieve lassità del ligamento ulnare ricostruito con uno stop di fine
corsa ai gradi estremi. Nel rapporto del dr. med. __________, specialista in
chirurgia della mano del 28.09.2017 all'esame obbiettivo si legge:
"parziale lassità del ligamento collaterale ulnare ricostruito ma con stop
a fine corsa". Anche il sottoscritto in qualità di specialista ortopedico
in occasione della visita del 16.11.2017 aveva valutato la instabilità come
modica ma aveva confermato un ottimo arresto rigido. Trattandosi quindi di una
instabilità di grado modesto confermato peraltro da tre medici specialisti in
ortopedia di cui uno specialista in chirurgia della mano, non posso che confermare
il non raggiungimento del 5% di indennizzo IMI" (doc. 138).
Preso atto del parere appena esposto, il 15 maggio 2018 l'CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 139).
In sede ricorsuale l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI
del 5%, sulla base della Tabella SUVA 6.2, in ragione di un'instabilità
dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra (mano
dominante), sempre sulla base del parere specialistico medico legale del 7
aprile 2018 della dr.ssa med. __________ agli atti quale doc. 136.
Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a
fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo
Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata il 16 novembre 2017 dal dr. med. __________, specialista
che ha personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa e infortunistica. Parimenti dicasi per la
motivata e approfondita presa di posizione dell'8 maggio 2018 di cui si è poc’anzi
già ampiamente detto, in cui il dr. med. __________ ha spiegato nel dettaglio i
motivi per cui la sua valutazione (che nega all'assicurato il riconoscimento di
un'IMI) diverge da quella, esposta nel parere specialistico medico legale del 7
aprile 2018 della dr.ssa med. __________ (in particolare, sottolineando che il
fatto che l'assicurato sia candidato ad un'eventuale artrodesi
metacarpo-falangeale non dipende esclusivamente dal grado di instabilità ma
eventualmente dai disturbi accusati dall'assicurato e che la circostanza che trattasi
di una instabilità di grado modesto è confermato da tre medici specialisti in
ortopedia di cui uno specialista in chirurgia della mano). Tanto più che, in
sede ricorsuale, l'RA 1 non ha prodotto alcun rapporto medico specialistico
atto a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della motivata e
dettagliata presa di posizione dell'8 maggio 2018 del dr. med. __________.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita tutela nella misura in cui all’insorgente
non è stata attribuita alcuna IMI.
2.11. L'RA 1 ha chiesto
l'esperimento di "una perizia medico specialistica neutra atta a
verificare l'effettivo stato dell'arto infortunato rispetto al danno alla
salute e alle conseguenti limitazioni e menomazioni", "Qualora
gli onorevoli Giudici del TCA lo ritenessero opportuno" (doc. I, pag.
5).
Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8, 2.9 e 2.10),
il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui pure ribadito che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
2.12. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2017.59 del 19 ottobre 2017, consid. 2.7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto ad una rendita LAINF in relazione all'infortunio del 1° luglio 2016.
§§ Gli atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti