|
Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
mm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 4 giugno 2018 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 agosto 2017, la __________ ha comunicato alla CO 1 che RI 1, docente di __________, in data 19 agosto 2017, aveva improvvisamente avvertito un forte dolore al piede destro durante una lunga camminata (cfr. doc. 1).
I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati dall’assicurata il 21 agosto 2017, hanno formulato la diagnosi di strappo muscolare del tibiale anteriore destro (doc. 19).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 febbraio 2018, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi all’estremità inferiore destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 32).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 33), in data 4 giugno 2018, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 38).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 giugno 2018, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
- 2b e 2c Io non ho fornito due versioni differenti dei fatti ma bensì una prima descrizione molto succinta e assolutamente non comparabile a “prime constatazioni dettagliate” come sostiene l’avv. __________ perché non l’ho ritenuto opportuno vista la dinamica estremamente banale dell’incidente. In seguito mi sono trovata, a mia grande sorpresa, nella situazione di dover giustificare fornendo un certo numero di dettagli, a richiesta dell’assicurazione CO 1, un evento che, per la sua peculiarità, a ciò poco si presta.
- 3b Vedi osservazioni punto 2. Mia raccomandata del 19.03.2018.
- 3c Vedi sopra
Inoltre, prendere una storta è conseguenza di un movimento scoordinato.
- 3d Né il legale dell’assicurazione CO 1, né la Signora __________ che si è occupata del caso, né il medico dr. P. Andreoli sono in grado di stabilire in che misura le sollecitazioni esterne abbiano superato quelle a cui io sia “normalmente esposta per consuetudine, costituzione o addestramento” visto che nessuno, neppure il mio medico di famiglia, dispone di tali informazioni.
- 3c Prendere una storta è il tipico evento prodotto da circostanze esterne impreviste, insolite e fuori programma causate da movimenti scombinati o incongrui.
- 4a Non vedo in che modo si possa escludere l’ipotesi di uno sforzo straordinario in quanto ho dichiarato di star effettuando allenamenti per partecipare al __________ di __________.
- 4b Il terreno sconnesso sul quale camminavo in quel preciso momento è, per definizione, formato da buche, crepe ed irregolarità, che sono elementi assimilabili ad “un fattore causale esterno”.
Siamo dunque, a mio avviso, in presenza di un “fattore esterno straordinario o circostanze esterne manifestamente insolite”.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante il piede destro, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 septembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 31 agosto 2017 è stato indicato che l’assicurata, “durante una lunga camminata (preparazione per __________”, aveva avvertito un improvviso e forte dolore al piede destro (cfr. doc. 1).
L’8 settembre 2017, l’assicuratore LAINF ha interpellato la ricorrente, invitandola a “completare in ogni sua parte il questionario allegato e a rispedircelo firmato” (cfr. doc. 6).
Nel questionario denominato “descrizione generica dell’evento” compilato l’8 ottobre 2017, RI 1, rispondendo al quesito n. 2.1 “Descrizione dettagliata e particolareggiata della dinamica dell’infortunio”, ha dichiarato “durante una camminata di allenamento per __________ ho sentito una fitta al piede destro subito dopo essermi girata per iniziare la discesa”.
Ella ha risposto positivamente alla domanda n. 2.2 “È successo qualche cosa di particolare?”, precisando poi che si era trattato di un “cambiamento repentino di direzione”.
Alla domanda “Quando è accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato? (p.es. sdrucciolare, cadere, sbattere, caduta, istintivo movimento difensivo, ecc.), l’insorgente ha parimenti risposto in maniera positiva, fornendo la seguente descrizione del movimento incriminato:
" (…).
- immobilizzazione istintiva dopo aver sentito il dolore
- prima: brusco cambiamento di direzione.” (doc. 13)
In sede d’opposizione - quindi dopo aver ricevuto la decisione formale di rifiuto -, l’assicurata ha sostenuto che la camminata in questione aveva avuto luogo su “terreno sconnesso con buche e pietre nelle quali ho incappato al momento di cambiare direzione”, riportando in tal modo una storta al piede destro (doc. 33).
2.9. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio del 31 agosto 2017 e, soprattutto, nel questionario compilato l’8 ottobre 2017 dall’assicurata medesima, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che RI 1 ha avvertito un dolore al piede destro nel compiere un repentino cambiamento di direzione allo scopo d’iniziare la discesa (cfr. doc. 1 e doc. 13).
In particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario.
In tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. 13, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dalla persona assicurata stessa in risposta alle domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento annunciato.
In concreto, è quindi decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione dettagliata del movimento incriminato compiuto, l’assicurata abbia dichiarato “brusco cambiamento di direzione”, e ciò a conferma di quanto già risposto al precedente quesito n. 2.1 (“… ho sentito una fitta al piede destro subito dopo essermi girata per iniziare la discesa.” – il corsivo è del redattore) (doc. 13).
A fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita dalla ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto da lei sostenuto solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione formale di rifiuto del 22 febbraio 2018, allorquando ha dichiarato di aver subito una distorsione del piede dopo essere incappata in buche e pietre presenti sul sentiero (cfr. doc. 33), descrizione che non si limita a completare - ma in realtà contraddice - la prima versione dei fatti fornita.
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i disturbi al piede destro denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di un repentino cambio di direzione che ella ha compiuto per iniziare la discesa.
2.10. Nel caso concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo questa Corte, può essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
A quest’ultimo proposito, è utile rilevare che, in una sentenza 8C_22/2010 del 28 settembre 2010, riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione meniscale al ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una brocca d’acqua in cucina, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore lesivo esterno e, quindi, l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ciò che consente parimenti di negare l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA).
Alla medesima conclusione è peraltro giunta anche questa Corte in una sentenza 35.2015.21 del 16 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che aveva avvertito una forte fitta al ginocchio destro, eseguendo un movimento di rotazione con il corpo mentre saliva sull’ultimo gradino di una scala.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
Da notare, per il caso in cui si volesse ammettere, quale mera ipotesi di lavoro, che la dinamica del sinistro dell’agosto 2017 fosse quella descritta dall’insorgente in sede di opposizione (cfr. doc. 33), che in una sentenza 8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid. 4.2, l’Alta Corte federale ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che, mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è inciampata in un sasso o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio destro. Il TF ha precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come straordinario.
La giurisprudenza appena citata è peraltro stata confermata in una successiva sentenza 8C_50/2012 del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale N° 45-2010, p. 115 e riferimenti citati).
2.11. Infine, il TCA concorda con la decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato dall'assicurata non possa essere assunto neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Dalle carte processuali emerge che, in data 30 agosto 2017, l’insorgente è stata sottoposta a un’ecografia della gamba destra, esame che ha evidenziato una “minima alterazione peritendinea al tendine tibiale anteriore al terzo distale della gamba, compatibile con una minima alterazione infiammatoria.” (doc. 8 – il corsivo è del redattore).
Interpellato dall’amministrazione, con rapporto del 19 gennaio 2018, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto la diagnosi di “tendinopatia distale alla gamba destra al tendine tibiale anteriore da sovraccarico senza lesioni obiettive sonograficamente” e ha pertanto concluso che “non si è (…) in presenza di una lesione corporale parificabile a postumi di infortunio in base all’art. 6 della LAINF.” (doc. 29, p. 3).
Ora, la diagnosi di tendinite (del tibiale anteriore) non rientra tra quelle esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente sotto le “lacerazioni di tendini” di cui alla lettera f, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato il 19 agosto 2017 (in questo senso, si veda A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 106).
Questa Corte non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti