Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.62

 

cr

Lugano

7 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 giugno 2018 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 10 maggio 2016 RI 1, nata nel 1962, operaia presso la __________ di __________, durante il lavoro su una pressa ha inavvertitamente azionato il comando del macchinario, subendo lo schiacciamento della mano destra, con conseguente amputazione della falange intermedia del terzo, quarto e quinto dito e amputazione del polpastrello del secondo dito.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione del 14 agosto 2017 l’CO 1 ha accordato all’assicurata un’IMI del 15% (doc. 142).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 15 gennaio 2018, l’assicuratore LAINF, tenuto conto dei soli disturbi organici, ha assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del 13% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

                                         Avverso tale decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, in data 21 febbraio 2018 ha interposto una opposizione cautelare (doc. 221).

 

                               1.4.   Nel frattempo, in data 2 febbraio 2018 il datore di lavoro dell’assicurata ha annunciato una ricaduta (doc. 214).

 

                                         Dopo avere richiesto un rapporto dettagliato da parte dello specialista curante (cfr. doc. A4) e avere interpellato in merito il proprio medico fiduciario (cfr. doc. 232), con scritto del 12 marzo 2018 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata la presa a carico, come ricaduta, dell’inabilità lavorativa dal 26 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018 attestata dal dr. __________, con versamento delle relative indennità giornaliere (cfr. doc. 234).

 

                               1.5.   In data 30 maggio 2018 l’avv. RA 1 ha motivato la propria opposizione, contestando sostanzialmente la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata decisa dall’assicuratore LAINF – a seguito della quale è quindi stata riconosciuta una rendita di invalidità del 13% a decorrere dal 1° gennaio 2018 - visti i forti dolori accusati dall’interessata alla mano amputata a distanza di soli dieci giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, oggetto dell’annuncio di ricaduta (doc. A6).

 

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 6 giugno 2018 l’CO 1 - dopo avere rilevato che il calcolo della rendita non è stato effettuato con riferimento all’attività concreta svolta dall’interessata, bensì su basi teoriche, visto che ella “non sfruttava in modo sufficiente la propria capacità lavorativa residua tenuto conto delle informazioni fornite il 18 dicembre 2017 dal datore di lavoro” -  ha confermato il contenuto della propria precedente decisione (doc. A1).

 

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 9 luglio 2018, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti rinviati all’assicuratore LAINF affinché emetta “una decisione di revisione/riesame sull’accertata ricaduta e circa il sussistere o meno di aspetti di cui alle motivazioni mediche della ricaduta che – a prescindere dall’accettazione del nesso di causalità naturale con  l’infortunio – possano influire sul decorso dell’iter terapeutico per potere giungere all’emanazione di una decisione di rendita (raggiungimento dello status quo sine; dello status quo ante; raggiungimento della stabilizzazione della situazione medica, senza necessità di ulteriori atti medici)” (doc. I).

 

                                         Il legale della ricorrente ha sostanzialmente contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF, ritenendo lo stato di salute stabilizzato, è passato alla valutazione del diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita).

                                         A suo parere, tale modo di procedere non sarebbe stato corretto, alla luce della ricaduta accusata dall’interessata.

                                         Il patrocinatore della ricorrente ha, pure, contestato “le modalità in base alle quali la rendita è stata valutata, senza neppure tenere in conto quantomeno un periodo di riadattamento.”

                                         Infine, l’avv. RA 1 ha contestato l’ammontare dell’IMI, che “neppure si attaglia a quanto riportato nell’allegato 3 Oainf” (doc. I).

 

                               1.8.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa dell’assicurata venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.9.   In data 27 agosto 2018 (cfr. doc. V) il patrocinatore della ricorrente ha chiesto – e ottenuto dal TCA (cfr. doc. VI) – una proroga del termine per presentare ulteriori mezzi di prova.

                                         Ciononostante, ad oggi, egli non ha trasmesso alcuna nuova presa di posizione.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Litigiosa è innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare stabilizzato lo stato di salute infortunistico a contare dal 1° gennaio 2018 (con estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), oppure no.

 

                                         In caso di risposta positiva, questo Tribunale è chiamato a verificare l’entità della rendita d’invalidità e dell’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) spettanti all’insorgente.

 

                               2.2.   Stato di salute infortunistico stabilizzato dal 1° gennaio 2018?

 

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

 

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41 ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                            2.2.2.   Nel caso di specie, dalle carte processuali risulta che l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche a partire dal 1° gennaio 2018, dichiarando pertanto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata da quella medesima data (cfr. doc. 191).

 

                                         Al riguardo, il TCA osserva che, già in occasione della visita fiduciaria di chiusura del 7 agosto 2017, il dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, aveva constatato una situazione “più o meno invariata rispetto alla visita del 19 dicembre 2016”, indicando, quali proposte diagnostiche e terapeutiche che “l’assicurata continua con l’ergoterapia e verrà visitata dal dr. __________ in data 15 settembre 2017”.

                                         Il dr. __________ aveva quindi considerato esigibile un aumento della capacità lavorativa al 75% a partire dal 21 agosto 2017, “con la possibilità di una ripresa in misura completa dal 18 settembre 2017” (doc. 137).

 

                                         A seguito della visita del 20 settembre 2017, il dr. __________, medico caposervizio chirurgia della mano presso l’__________ di __________, ha rilevato che “per me la situazione clinica è stabile rispetto all’ultimo controllo che abbiamo fatto il 27.07.2017 e penso che la funzionalità della mano rimarrà identica”, aggiungendo che “non ho notato niente di nuovo sotto l’aspetto clinico della mano e non ho previsto un altro controllo” (doc. 157, il corsivo è della redattrice).

 

                                         In esito a tutto quanto precede, vista la stabilizzazione dello stato di salute attestata dallo stesso specialista curante dell’assicurata, all’Istituto assicuratore resistente non può dunque essere rimproverato di avere prematuramente proceduto alla definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a norma dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

 

                                         Il patrocinatore dell’insorgente, del resto, ha contestato che lo stato di salute dell’interessata potesse essere considerato stabilizzato, con la motivazione che a distanza di pochi giorni dalla definizione del caso la signora RI 1 ha subito una nuova interruzione dell’attività lavorativa (cfr. doc. I).

 

                                         Ora, a tal proposito, il TCA constata che, con certificato medico del 26 gennaio 2018, il  dr. __________ ha attestato una totale inabilità lavorativa dal 26 gennaio 2018 all’11 febbraio 2018, per “esiti di amputazione dita lunghe mano destra”  (doc. 215).

Tale inabilità lavorativa, di durata determinata, annunciata quale ricaduta in data 2 febbraio 2018 dalla ditta datrice di lavoro dell’assicurata, è stata regolarmente presa a carico dall’CO 1.

Il dr. __________ non ha previsto alcun tipo di trattamento (doc. 215).

 

Nemmeno il dr. __________, spec. FMH in fisiatria, privatamente consultato dall’assicurata in data 16 maggio 2018, ha previsto la messa in atto di particolari provvedimenti terapeutici atti a sensibilmente migliorare la capacità lavorativa dell’interessata, valutata del 100% in attività adeguate.

Egli si è, infatti, limitato ad indicare che i dolori risentiti dall’interessata e per i quali ella ha riferito di essersi sottoposta a due cicli di fisiokinesiterapia presso le __________ di __________, sono stati causati molto probabilmente da un sovraccarico funzionale, tipico di un lavoro ripetitivo quale quello svolto dall’interessata (aprire e chiudere scatole o scrittura tramite laser), aggiungendo che “ho consigliato alla paziente la prossima volta che accusasse un dolore simile di recarsi dal proprio medico curante per un’eventuale incapacità lavorativa come malattia. Infatti le sedute di fisiokinesiterapia eseguite dalla paziente, senza una interruzione dell’attività lavorativa che ha provocato il peggioramento della sintomatologia tendinopatica, difficilmente possono avere un esito positivo” (doc. 247).

 

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale non può condividere la tesi ricorsuale che vorrebbe considerare la breve inabilità lavorativa dell’interessata una prova della (presunta) mancata stabilizzazione dello stato di salute della stessa.

 

Al riguardo, il TCA sottolinea che, come ricordato ancora una volta dal Tribunale federale in una sentenza 8C_945/2015 del 14 dicembre 2016, “la situazione di salute deve essere ritenuta stabilizzata, quando non sia da attendersi un sensibile miglioramento, in altre parole un sensibile aumento della capacità lavorativa. L'uso del concetto "sensibile", inserito esplicitamente dal legislatore, sta proprio a sottolineare che tramite l'ulteriore (adeguata) cura richiesta si realizzi l'auspicata guarigione (art. 10 cpv. 1 e 19 cpv. 1 LAINF; DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115 e sentenze 8C_186/2016 del 30 settembre 2016 consid. 3.5 e 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.1 con riferimenti)”.

 

Nel caso di specie, nel momento in cui l’assicuratore LAINF ha chiuso il caso, lo stato di salute dell’assicurata era già da tempo stabilizzato, come valutato dal medico fiduciario dell’CO 1 e dallo specialista curante, dr. __________.

Quest’ultimo, del resto, non ha mai preteso, nemmeno in un secondo momento, che la stabilizzazione dello stato di salute da egli stesso constatata fosse venuta meno, con la necessità di dover sottoporre l’assicurata ad ulteriori provvedimenti atti a notevolmente migliorarne la capacità lavorativa residua, già ritenuta del 100% nello svolgimento di un’attività adeguata, la quale, in particolare, non preveda l’esecuzione di lavori di precisione.

 

Pertanto, stante quanto sopra esposto, la nuova inabilità lavorativa dal 26 gennaio 2018 all’11 febbraio 2018, attestata dal dr. __________, per la quale l’assicuratore LAINF ha provveduto a versare le prestazioni del caso nell’ambito di una ricaduta, non contrasta con la decisione dell’CO 1 di considerare lo stato di salute dell’interessata stabilizzato al più tardi a partire dal 1° gennaio 2018, con una piena esigibilità lavorativa in attività adeguate e un discapito economico tale da dare diritto ad una rendita di invalidità.

 

Inoltre, il fatto che l’assicurata abbia percepito delle indennità giornaliere a seguito della sua totale inabilità lavorativa - assunta nell’ambito della riconosciuta ricaduta - non è di ostacolo alla decisione con la quale l’assicuratore LAINF, una volta considerato stabilizzato lo stato di salute dell’interessata, le ha attribuito una rendita di invalidità.

A tale conclusione è peraltro giunta la nostra Massima Istanza in una sentenza U 286/2005 del 31 gennaio 2007, concernente il caso di un assicurato, di professione aiuto posatore, al quale - a seguito di un infortunio alla spalla, per il quale era stato considerato totalmente inabile al lavoro nella propria attività, ma pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate - era stata riconosciuta una rendita di invalidità del 30%. A seguito dell’esacerbazione dei dolori alla spalla, causati dalla prosecuzione della propria attività (non adeguata al suo stato di salute) di posatore, con susseguente inabilità lavorativa presa a carico dall’assicuratore infortuni con versamento delle indennità giornaliere, egli aveva preteso un aumento della rendita di invalidità in corso.

Al riguardo, il Tribunale federale, confermando quanto deciso dall’amministrazione e avallato dai primi giudici, aveva avuto modo di rilevare che “il fatto che durante questo periodo l’assicurato abbia beneficiato di indennità giornaliere (art. 16 seg. LAINF) non implica necessariamente che sia pure subentrata un’invalidità di stesso grado. Il versamento di indennità giornaliere avviene infatti sulla base di un esame dell’incapacità lavorativa, senza pregiudicare quello relativo al grado di invalidità (RAMI 2003 no. U 487 pag. 342 consid. 3.1 in fine; sulla differenza tra le due nozioni cfr. gli art. 6-8 e 16 LPGA).”

 

                                         Il patrocinatore dell’assicurata non può essere seguito nemmeno nella misura in cui pretende che l’CO 1 abbia valutato il diritto ad una rendita di invalidità “senza neppure tenere in conto quantomeno un periodo di adattamento” (cfr. doc. I, pag. 3).

                                         Al riguardo, il TCA constata che dalla documentazione all’incarto emerge che l’assicuratore LAINF si è adoperato al fine di consentire all’assicurata di riprendere gradualmente un’occupazione all’interno della ditta, con l’introduzione di misure ergonometriche sul posto di lavoro (guanto elastico, sedia ergonomica, cuscino speciale, cfr. doc. 137); concedendo la possibilità di fare intervenire l’ergoterapista sulla postazione di lavoro al fine di verificare che la stessa sia sistemata correttamente (cfr. doc. 155, 164, 165, 172) e prendendo a carico il versamento di indennità giornaliere per un’inabilità lavorativa del 50%, anche se dal profilo medico ciò non era più giustificato (doc. 145 e doc. 155).

Alla luce di tutto ciò, non si può dunque rimproverare all’assicuratore LAINF, come preteso dall’avv. RA 1, di non avere tenuto conto di un periodo di adeguamento prima di porre termine alle prestazioni di breve durata (ricordato che, come precisato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_443/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 2.3, l’assegnazione di un termine d’adattamento si giustifica nell’ambito dell’applicazione dell’art. 6 seconda frase LPGA, ma non allorquando il diritto all’indennità giornaliera si è estinto - come è il caso nella presente fattispecie - in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF).

                                     

                               2.3.   Entità della rendita d’invalidità

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

 

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.3.3.   Nella presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurata una rendita d’invalidità del 13%, facendo capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, nell’apprezzamento medico del 20 novembre 2017.

                                         In quell’occasione, il dr. __________, dopo avere richiamato quanto indicato nella visita del 7 agosto 2017, ha espresso la seguente valutazione:

 

" Esigibilità del lavoro

 

L’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado pesi fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg.

Può molto spesso sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Di rado può effettuare lavori leggeri/di precisione. Spesso può effettuare lavori medi. Non può più effettuare lavori pesanti e molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano. Molto spesso può effettuare lavori sopra la testa e lavori che comportano la rotazione del busto. Può molto spesso mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti, così come quella in piedi/inclinata in avanti. Può molto spesso mantenere la posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione.

Nessun problema per la posizione seduta/inclinata in avanti a scelta. Nessun problema per gli spostamenti tranne il salire e scendere le scale a pioli che può essere fatto di rado. L’uso delle due mani è possibile a condizione. Non vi sono problemi di equilibrio.” (Doc. 171)

                                     

                                         Ora, posto come l’aspetto dell’esigibilità non sia stato affatto contestato dal patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. I, p. 2), questo Tribunale ritiene accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata nella misura del 100%.

 

                            2.3.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                     

                                         Al riguardo, va rilevato che l’amministrazione ha sottolineato come “lavorando al 50% l’interessata non rispetta l’obbligo di ridurre il danno” (cfr. doc. 197), disponendo ella di una capacità lavorativa residua del 100% nello svolgimento di attività adeguate alle sue condizioni di salute.

                                         Per tali ragioni, il calcolo del grado di invalidità è stato effettuato con  riferimento al mercato equilibrato del lavoro.

                                         Il TCA ritiene corretto tale modo di procedere dell’amministrazione, visto che nello svolgimento dell’attività presso l’attuale datore di lavoro ella non sfrutta appieno la propria capacità di lavoro residua, la quale le permetterebbe di limitare la perdita lucrativa derivante dal danno alla salute (9C_810/2017 del 9 aprile 2018).

 

                            2.3.5.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2017, avrebbe realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 29’856 (cfr. doc. 197).

 

                                         Questo dato, calcolato secondo quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessata (cfr. doc. 180 e doc. 181) e non contestato dall’insorgente, può essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.3.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

 

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                            2.3.7.   Nel caso concreto, l’amministrazione, dopo avere evidenziato che il numero di DPL a disposizione fosse insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro, ha calcolato il reddito da invalido sulla base dei dati statistici.

                                         Applicando la tabella RSS 2014 TA 1, donne, livello di qualifica 1 (pari a fr. 54’658 dopo adeguamento all’indice dei salari nominali e aggiornato al 2017), e operando successivamente una riduzione del 43.87% per tener conto del gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, ha quantificato in fr. 26'078 il reddito da invalido (cfr. doc. 197, pag. 2).

                                        

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 29'856 e quello da invalido di fr. 26'078 l’CO 1 è giunto ad un grado di invalidità del 13%.

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal calcolo dell’amministrazione, rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.

 

                               2.4.   Entità della menomazione dell’integrità.

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

 

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

 

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno

                                         annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la

                                         gravità delle menomazioni.

 

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

 

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

 

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

 

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

 

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

 

                                        Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

 

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

 

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

 

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più

                                   serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

 

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

 

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.4.5.   Nella presente fattispecie, l’CO 1, con decisione del 14 agosto 2017, ha posto l’assicurata al beneficio di un’IMI del 15% (cfr. doc. 142), basandosi sul relativo apprezzamento che il dr. __________ ha enunciato a margine della visita fiduciaria del 7 agosto 2017 (doc. 138).

 

                                         Solo con il ricorso del 9 luglio 2018, l’avv. RA 1 ha contestato l’ammontare dell’IMI riconosciuto all’assicurata, il quale, a suo parere, “neppure si attaglia a quanto riportato nell’allegato 3 dell’Oainf” (cfr. doc. I, pag. 4).

 

                                         Ora, il TCA non può che constatare che la decisione del 14 agosto 2017 sia cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                         Comunque, a titolo abbondanziale, va rilevato che la valutazione dell’IMI effettuata dal dr. __________ appare corretta.

 

                                         Avendo, infatti, l’assicurata subito l’amputazione a livello del III prossimale della falange intermedia del 3, 4 e 5 dito della mano destra - ciò che, come indicato dal dr. __________, in base alla tabella 3.5, figura 38, dà luogo ad una percentuale di IMI del 15% (cfr. doc. 138) - e l’amputazione del polpastrello del 2 dito - circostanza che, secondo la tabella 3.5, figura 5, non permette di riconoscere un tasso di IMI - l’attribuzione di un’IMI del 15% non può che essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti