Incarto n.
35.2018.7

 

cr

Lugano

18 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2018 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 dicembre 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 12 maggio 2013 RI 1, nato nel 1967, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter ha dovuto effettuare una brusca frenata per cercare di evitare l’impatto con un autoveicolo che si era immesso sulla sua carreggiata, finendo a terra e andando ad impattare contro la ruota e il parafango dell’automobile in questione.

 

                                         I medici dell’Ospedale __________ di __________, dove egli è stato trasportato, hanno riscontrato un trauma commotivo con perdita di coscienza, una frattura nasale, una contusione dorso-lombare e delle escoriazioni multiple.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e riconosciuto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione del 7 ottobre 2014, l’assicuratore LAINF, sulla base delle conclusioni poste nella valutazione medica del proprio medico di __________, ha posto termine alle prestazioni di corta durata e chiuso il caso con effetto dal 7 ottobre 2014, considerando che i disturbi muscolari ancora presentati dall’interessato alla colonna cervicale non fossero più causati dall’infortunio, ma dovuti a malattia.

                                         L’CO 1 ha, per contro, indicato che “non viene invece estinto il nesso causale tra l’infortunio e le difficoltà respiratorie”, per le quali si rendeva necessario predisporre ulteriori accertamenti specialistici (doc. 162).

 

                                         Tale decisione è poi stata ritirata dall’assicuratore LAINF in data 21 gennaio 2015, con ripristino delle prestazioni in contanti con effetto retroattivo dal 7 ottobre 2014, vista la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici (doc. 179).

 

                               1.3.   Con comunicazione del 25 aprile 2016, l’CO 1, preso atto che dal profilo medico l’assicurato è stato dichiarato nuovamente abile in misura completa, ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere a partire dal 25 aprile 2016 (doc. 247).

 

                               1.4.   Con scritto del 16 novembre 2016 l’avv. __________ ha trasmesso all’assicuratore LAINF della documentazione medica aggiornata concernente disturbi presentati dall’assicurato al rachide cervicale e in ambito ORL, chiedendo “con l’ausilio del vostro servizio medico di far valutare l’indennità per una menomazione dell’integrità fisica del mio rappresentato da parte di un medico di vostra fiducia, ritenuto che il signor RI 1 è a disposizione per eventuali controlli” (doc. 254).

 

                                         Con decisione del 10 ottobre 2017, l’CO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 277).

 

                               1.5.   L’assicurato ha personalmente interposto opposizione contro  tale decisione, chiedendo “un riesame della vostra decisione poiché ritengo di avere subito una menomazione importante e durevole della mia integrità fisica”, essendo affetto da rachialgie con a tratti sensazione di instabilità posturale, come da attestazione medica dei curanti (doc. 278).

 

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 28 dicembre 2017, l’Istituto assicuratore ha confermato la propria precedente decisione, rilevando come né dal lato neurologico, né da quello ORL, le valutazioni specialistiche eseguite abbiano permesso di evidenziare l’esistenza di danni all’integrità (doc. 284).

 

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2018, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che la propria situazione valetudinaria venga sottoposta ad una nuova valutazione peritale neurologica e otorinolaringoiatrica, come del resto suggerito dallo stesso medico fiduciario dell’CO 1 (doc. I).

                                         Alla luce della propria precaria situazione finanziaria, la quale gli impedisce di potere pagare tasse e spese di giustizia, l’assicurato ha, inoltre, chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (doc. I).

 

                                         Sostanzialmente, il ricorrente ha contestato la decisione con la quale gli è stato negato il diritto ad un’IMI, rilevando che, dal profilo medico, egli è ancora affetto da rachialgie e da tratti di instabilità posturale vista l’importante distorsione cervicale conseguente all’incidente della circolazione del quale è rimasto vittima, come attestato dalla dr.ssa __________.

                                         Egli ha, pertanto, rimproverato all’assicuratore LAINF di non averlo sottoposto, prima della decisione su opposizione impugnata, ad una perizia neurologica e otorinolaringoiatrica come ritenuto necessario dalla dr.ssa __________ e come, peraltro, suggerito dalla stessa dr.ssa __________ di CO 1 (doc. I).

 

                               1.8.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.9.   In data 26 febbraio 2018, la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore convenuto ha chiesto – e ottenuto dal TCA (cfr. doc. VI) – un termine per potere prendere posizione riguardo a nuova documentazione medica ricevuta nel frattempo (doc. V + 1).

 

                             1.10.   Con scritto del 2 marzo 2018, il ricorrente - dopo avere rilevato che uno dei documenti medici trasmessi dall’amministrazione concerneva un altro paziente - ha chiesto nuovamente che venga effettuato un controllo neurologico e otorinolaringoiatrico per il disturbo cervicoposturale post-traumatico che lo affligge (doc. VII).

 

                             1.11.   Con scritto del 5 marzo 2018, il TCA ha restituito all’avv. RA 1 il referto medico da ella prodotto relativo ad un altro assicurato e, nel contempo, le ha  trasmesso, per conoscenza, lo scritto del 2 marzo 2018 del ricorrente (doc. VIII).

 

                             1.12.   Con osservazioni del 9 marzo 2018, la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore ha riconfermato quanto già esposto in sede di risposta di causa, rilevando che il referto della dr.ssa __________ del 21 febbraio 2018 non apporta nuovi elementi atti a modificare la posizione medica della parte convenuta (doc. XII).

 

                             1.13.   In data 27 marzo 2018, il ricorrente ha sottolineato di non essere mai stato visitato né dal dr. __________, né dalla dr.ssa __________, i quali si sono espressi unicamente sulla base degli atti.

                                         Dopo avere ribadito di soffrire ancora di disturbi alla testa, egli si è quindi dichiarato disponibile a sottoporsi ad un ulteriore controllo neutro, da parte di un perito nominato dal Tribunale (doc. XI).

 

                                         Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare al ricorrente il diritto a un’IMI, oppure no.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                               2.3.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

 

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

 

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                               2.5.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che l’amministrazione ha proceduto ad una serie di accertamenti specialistici al fine di valutare se l’assicurato fosse – come da lui preteso – o meno portatore di una menomazione dell’integrità.

 

                                         Conformemente a quanto ritenuto necessario dal proprio medico di __________, dr. __________, spec. FMH in chirurgia – il quale, in data 2 dicembre 2016, ha indicato che al fine di potersi esprimere circa la richiesta dell’avv. __________ di riconoscere all’assicurato il diritto ad un’IMI occorreva “una valutazione IMI da parte degli specialisti ORL e neurologo” (cfr. doc. 258) – l’CO 1 ha, infatti, richiesto alla propria Divisione medica di __________ una presa di posizione specialistica sia dal profilo neurologico, sia da quello ORL.

 

                                         Con rapporto medico datato 17 maggio 2017, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha ritenuto non giustificato il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità, posto che dal suo profilo specialistico l’infortunio non ha comportato delle lesioni strutturali a livello del rachide, ma unicamente un trauma cranico leggero senza sequele:

 

" (…)

Schlussfolgerung

 

Von neurologisch-versicherungsmedizinischer Seite kann bei fehlender struktureller Verletzung sowohl der HWS wie auch des Kopfes festgestellt werden, dass diesbezüglich eine 100%ige Arbeitsfähigkeit besteht, die anfänglichen Kopfschmerzen sind innerhalb eines gewissen Rahmens dem Kopfanprall bzw. der leichten traumatischen Hirnverletzung zuzuschreiben, eine andauernde Minderung der Arbeitsfähigkeit lässt sich jedoch keinesfalls begründen.

Eine Integritätsentschädigung ist nicht geschuldet.” (Doc. 262, sottolineatura della redattrice)

 

Dal profilo ORL, con apprezzamento del 12 giugno 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria, ha anch’ella escluso il riconoscimento di un’IMI, non presentando l’assicurato dei danni obiettivabili al sistema periferico vestibolare, né l’esistenza di una documentata anosmia:

 

" (…) Der Rechtsprecher des Versicherten (Avvocato __________) hat um Stellungsnahme einer Integritätsentschädigung gebeten. Das Dossier wird mir von der Agentur __________ vorgelegt zur Beurteilung

eines allfälligen Integritätsschadens im ORL-Bereich.

Zuvor erfolgte bereits eine neurologische Beurteilung von Dr. __________, Facharzt für Neurologie.

Dabei wurde von neurologischer, versicherungsmedizinischer Seite bei fehlender struktureller Verletzung sowohl der HWS wie auch des Kopfes eine 100%ige Arbeitsfähigkeit beurteilt, eine Integritätsentschädigung aus neurologischer Sicht ist nicht geschuldet.

Der Versicherte erlitt am 12.5.2013 einen Verkehrsunfall mit einem Motorroller. Die Erstbeurteilung erfolgte im Regionalspital __________. Es wurde die Diagnose einer Commotio cerebri mit Bewusstseinsverlust, einer offenen Nasenbeinfraktur, einer Kontusion dorso-lumbal, des Knies, Oberschenkels und der linken Hand gestellt.

Gemäss ärztlicher Beurteilung durch unsere frühere Arbeitskollegin und ORL-Fachärztin Frau Dr. __________ vom 22.8.2014 wurde der Versicherte aufgrund von anhaltenden Schwindelbeschwerden

nochmals für eine otoneurologische Untersuchung bei ORL-Facharzt Dr. __________ aufgeboten. Laut Arztbericht von Dr. __________ vom 23.4.2014 zeigten sich keine relevanten posttraumatisch-organisch

strukturelle Läsionen des peripheren vestibulären Funktionssystems. Bei fehlendem, objektivierbarem pathologischen Systembefund des Vestibularapparates ist diesbezüglich keine Integritätsentschädigung

geschuldet. Aufgrund der Nasenbeinfraktur wurden wiederholt rhino-chirurgische Eingriffe zu Lasten des Unfallereignisses durchgeführt, letztmals wurde am 14.3.2016 eine Revisionsseptorhinoplastik

an der ORL-Klinik des __________ durchgeführt. Gemäss Verlaufsbericht über die erfolgte postoperative Nachkontrolle von ORL-Facharzt Dr. __________, des Ospedale __________ di __________ zeigte sich postoperativ ein problemloser Verlauf. Eine Anosmie wurde nicht dokumentiert und auf die Durchführung einer Geruchsprüfung wurde verzichtet. Zusammenfassend ist aus ORL-fachärztlicher keine Integritätsentschädigung geschuldet.” (Doc. 267, sottolineature della redattrice)

 

Con ulteriore apprezzamento medico del 22 novembre 2017, la dr.ssa __________ - dopo avere preso visione, così come esplicitamente richiesto dall’CO 1 (cfr. doc. 281), sia dello scritto del 4 settembre 2017 con il quale l’avv. __________ contestava il rifiuto di concedere all’assicurato un’IMI, facendo valere l’esistenza di rachialgie e a tratti di sensazioni di instabilità posturale conseguenti all’importante distorsione cervicale dell’interessato (doc. 274), sia dell’opposizione del 13 novembre 2017 di RI 1 (doc. 278) - ha confermato la propria precedente posizione, rilevando quanto segue:

 

" (…) Der Versicherte erlitt am 12.05.2013 einen Verkehrsunfall mit einem Motorroller. Die ErstbeurteiIung erfolgte im Regionalspital __________. Es wurde die Diagnose einer Commotio cerebri mit Bewusstseinsverlust, einer offenen Nasenbeinfraktur, einer Kontusion dorso-lumbal, des Knies, des Oberschenkeis und der linken Hand gestellt.

 

Gemäss ärztlicher Beurteilung durch unsere frühere Arbeitskollegin und ORL-Fachärztin Frau Dr. __________ vom 22.08.2014 wurde der Versicherte aufgrund von anhaltenden Schwindelbeschwerden für eine otoneurologische Untersuchung bei ORL-Facharzt Dr. __________ aufgeboten.

 

Laut Arztbericht von Dr. __________ vom 23.04.2014 zeigten sich keine relevanten posttraumatisch-organisch strukturellen Läsionen des peripheren vestibulären Funktionssystems.

Diese umfassende otoneurologische Untersuchung erfolgte am 11.11.2013 und am 09.04.2014 am Ospedale __________ di __________ (Servizio di Audiovestibologia). In der Videookulographie zeigte sich kein Spontannystagmus, ein unauffälliger Blickfolgetest, symmetrische Befunde bei der kalorischen Reizung der Labyrinthe sowie ein negativer Videokopfimpulstest, die c-Vemps waren beidseits evozierbar. Bei der Prüfung der vestibulospinalen Reflexe zeigte sich ein normaler Romberg Test und auch in der Posturographie zeigten sich im Streubereich der Norm liegende Werte. Ebenso fand sich im Reintonaudiogramm ein symmetrischer Hörschyvellenverlauf im Normbereich mit unauffälliger Impedanzaudiometrie.

 

Die Resultate dieser umfassenden otoneurologischen Untersuchung sind im elektronischen Dossier abgelegt. Zusammenfassend konnte dabei kein pathologischer Systembefund der Gleichgewichtsorgane

objektiviert werden.

 

Mit Schreiben vom 26.07.2017 wurde der Versicherte informiert, dass aufgrund der erfolgten ärztlichen Beurteilungen keine Integritätsentschädigung ausbezahlt werden könne. Dagegen hat der Versicherte am 13.11.2017 Einsprache erhoben.

Im Schreiben von avvocato __________ vom 04.09.2017 wird festgehalten, dass Herr RI 1 sehr wohl in seiner Integrität beeinträchtigt sei seit dem Verkehrsunfall vom 12.05.2013. Er leide weiterhin an "rachialgie e a tratti sensazioni di instabilità posturale" infolge "all'importante distorsione cervicale" seit dem Unfallereignis vom 12.05.2013. Der Rechtsvertreter bezieht sich dabei auf die Arztberichte von Frau Dr. __________ sowie von Dr. med. __________ vom 20.02., 20.05. und dem 10.08.2017.

 

Im Schreiben vom 10.08.2017 attestiert Frau Dr. __________ obengenannte Beschwerden, insbesondere eine posturale Instabilität. Frau Dr. __________ ist die Hausärztin des Versicherten. Entsprechende

otoneurologische Befunde liegen nicht vor, da dies nicht ihr Spezialgebiet ist, sodass aus ORL-ärztlicher Sicht weiterhin auf die umfassende otoneurologische Untersuchung von Dr. __________ abgestützt werden kann, welche gemäss der vorliegenden, oben beschriebenen Untersuchungsresultate keine pathologischen Systembefunde zeigte. Aus ORL-ärztlicher Sicht ergeben sich

somit keine neuen Erkenntnisse. Falls gewünscht, sind wir gerne bereit, den Versicherten bei uns zur otoneurologischen Verlaufskontrolle aufzubieten um die Befunde von Dr. __________ zu bestätigen.

 

Bei bisher nicht objektivierbarem, pathologischem Systembefund empfehle ich primär die Prüfung der Adäquanz durch unsere Juristen im Haus.” (Doc. 282, sottolineature della redattrice)

 

                                         Tutto ben considerato, chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale ritiene che la suesposta (univoca) documentazione medica possa costituire da valido fondamento per il giudizio che è chiamato rendere.

                                         Del resto, il ricorrente ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI, senza tuttavia supportare tale sua pretesa con documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di danni alla salute oggettivabili, condizione indispensabile al fine di ottenere il diritto ad un’IMI, la quale, va sottolineato, viene riconosciuta esclusivamente in funzione della gravità della menomazione valutata sulla base degli accertamenti medici (cfr. consid. 2.3.).

 

Al contrario, occorre rilevare che, dal profilo otorinolaringoiatrico, le conclusioni della dr.ssa __________ appaiono del tutto conformi a quanto attestato dallo stesso specialista in ORL consultato dall’assicurato, dr. __________ - il quale nel rapporto medico del 23 aprile 2014 ha attestato l’esistenza di una funzione vestibolare periferica nella norma bilateralmente (cfr. doc. 127) - e con il più recente referto del 21 novembre 2017 del dr. __________ del Servizio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________ di __________ - il quale ha a sua volta rilevato che l’olfatto dell’assicurato si è normalizzato e la respirazione nasale è molto soddisfacente (cfr. doc. 285).

Alla luce della convergenza delle attestazioni medico specialistiche in ambito ORL agli atti, il TCA reputa non necessario dare seguito alla richiesta di sottoporre l’interessato ad una nuova valutazione otorinolaringoiatrica, formulata da parte della dr.ssa __________ - peraltro specialista in medicina interna generale e non in materia ORL - nel referto del 26 gennaio 2018 prodotto unitamente al ricorso (cfr. doc. A2) e ribadita nel referto del 21 febbraio 2018 (cfr. doc. V/1).

Da notare, a quest’ultimo riguardo, che la stessa dottoressa __________, dopo avere indicato esplicitamente di avere “visionato gli esami fatti dai miei colleghi specialisti, tra cui un esame otoneurovestibolare perfettamente nella norma bilateralmente ben sincronizzato”, ha comunque consigliato un ulteriore controllo ORL visto che l’ultimo risaliva al 2014 (cfr. doc. V/1). Tale motivazione, di carattere esclusivamente temporale e senza l’indicazione di elementi oggettivi in grado di mettere in dubbio l’apprezzamento medico ben motivato della dr.ssa __________ (come ad esempio dei danni obiettivabili al sistema periferico vestibolare, o l’esistenza di una documentata anosmia), non è evidentemente sufficiente per considerare necessaria un’ulteriore valutazione specialistica.

 

Analoghe considerazioni valgono pure con riferimento alla richiesta, formulata sempre dalla dr.ssa __________ sia nel referto del 26 gennaio 2018 prodotto unitamente al ricorso (cfr. doc. A2), sia in quello del 21 febbraio 2018 (cfr. doc. V/1), di sottoporre l’interessato ad una nuova valutazione neurologica, essendo egli affetto da rachialgie e da sensazione di instabilità posturale.

Tali aspetti, come visto, sono infatti già stati valutati dal dr. __________ nell’apprezzamento neurologico del 16 maggio 2017, nel quale lo specialista in neurologia interpellato dall’amministrazione ha escluso l’esistenza di elementi oggettivabili dal profilo neurologico, come peraltro già constatato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto dell’8 ottobre 2013.

In quell’occasione, difatti, il dr. __________, dopo avere preso atto di un problema di instabilità posturale e di vertigini soggettive per i quali l’interessato era già stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica cerebrale in data 19 giugno 2013, aveva definito l’esame neurologico eseguito come “normale, inclusa la mobilità della colonna vertebrale cervicale”, concludendo che “secondo la mia visione quale neurologo, non trovo argomenti obiettivi per spiegare i sintomi vertiginosi, particolarmente nessun argomento per una lesione periferica labirintale, nessun argomento per una cerebellopatia o una lesione del sistema nervoso centrale” e neppure “un risultato patologico ortostatico o vegetativo” a seguito dell’esame di Eplèy (doc. 59).

Alle medesime conclusioni era pure giunta la dr.ssa __________, spec. FMH, in occasione della visita medico-__________ del 3 ottobre 2014, allorquando aveva constatato “oggettivamente la mobilità della colonna cervicale è libera e pure simmetrica”, senza alcun deficit neurologico, proponendo per i disturbi nucali “un trattamento osteopatico di tipo cranio-sacrale”, da porre a carico della competente cassa malati “visto che siamo in assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile ed in presenza di una libera mobilità della colonna cervicale” (doc. 160).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, le quali non sono state rimesse in discussione tramite la presentazione di documentazione medico specialistica di senso contrario, in grado di mettere in evidenza elementi oggettivabili a livello neurologico all’origine dei disturbi dell’interessato.

 

Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

                                        

                               2.7.   L’assicurato in sede ricorsuale ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo, il TCA rileva che tale domanda – la quale, non essendo l’assicurato patrocinato da un avvocato, va, quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura – risulta priva d’oggetto, essendo la procedura in ambito LAINF gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente all’esonero dal pagamento delle spese di procedura dinanzi al TCA è priva d’oggetto.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti