Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.91

 

mm/DC/sc

Lugano

22 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di

 

 

 RI 1   

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 5 luglio 2010, RI 1, gerente dell’__________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, mentre stava svolgendo dei lavori di giardinaggio con il decespugliatore, è stato colpito al volto da terriccio, avvertendo un dolore/bruciore all’occhio destro.

                                         Accertamenti eseguiti successivamente hanno evidenziato, all’occhio destro, una lesione corneale nummulare centrale con pieghe della Descemet localizzate.

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 2012, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del 5 luglio 2010.

 

                                         L’8 gennaio 2013, RI 1 è quindi stato sottoposto a un intervento di cheratoplastica perforante all’occhio destro, presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale __________ di __________.

 

                               1.3.   A seguito del ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 16 settembre 2015, con sentenza 35.2015.109 del 13 aprile 2016, questo Tribunale ha condannato la CO 1 a corrispondere le proprie prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2012.

 

                                         La pronunzia cantonale è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_352/2016 del 17 marzo 2017.

 

                               1.4.   In data 4 agosto 2017, RI 1 ha sottoposto all’assicuratore una distinta dei costi da lui sostenuti a dipendenza del sinistro del luglio 2010, segnatamente di quelli di viaggio, per il relativo rimborso (doc. 140 e allegati).

 

                               1.5.   Con decisione formale del 17 gennaio 2018, l’amministrazione ha negato il rimborso delle spese di viaggio relative alla persona che ha accompagnato l’assicurato, delle spese legali non coperte dalle ripetibili riconosciute dai tribunali, come pure di dover pagare gli interessi di mora sulle prestazioni arretrate (doc. 147).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 148), in data 9 luglio 2018, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 173).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a rifondergli l’importo di fr. 3'383.30 oltre interessi del 5% dal 9 gennaio 2017 per spese di viaggio dell’accompagnatore, di fr. 11'612.50 oltre interessi del 5% dal 14 settembre 2018 per le spese legali, nonché gli interessi di mora del 5% su fr. 15'977.95 dall’8 gennaio 2015 per le spese mediche sostenute.

                                         Trattandosi delle spese di viaggio per l’accompagnatore, il ricorrente fa in particolare valere che la CO 1 ha ammesso “…, in tutti i suoi scritti, che RI 1 avesse “limitazioni visive”. Ed ecco che la commissione ad hoc dei sinistri LAINF, n. __________ ha precisato che nel caso di persone in difficoltà che devono rendersi dal medico, un accompagnamento familiare giustifica il rimborso di quelle spese di trasferta. Si trattava infatti di un viaggio dal Ticino a __________ (andata e ritorno), non certo dal medico di famiglia dietro l’angolo.”.

                                         D’altro canto, in merito alle spese legali, egli rileva che il “… Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria non pare applicarsi alle procedure davanti al TCA. Infatti la base legale è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca). Quest’ultima, all’art. 30, prevede che il Tribunale fissi l’importo delle ripetibili. Si tratta di un apprezzamento del TCA: ora, il Tribunale federale sanziona, in quel contesto, solo un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento, sicché un ricorso di RI 1 era escluso. (…). Infine, la DTF 133 II361 consid. 4.1 riconosce che i costi legali non coperti dalle ripetibili sono un danno. Ne deriva quindi che a ragione RI 1 ha chiesto la loro rifusione.”.

                                         Infine, per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, l’assicurato osserva che “CO 1 ha chiesto tutta una serie di informazioni il 21 aprile 2017. Il sig. RI 1 ha risposto il 4 agosto successivo, e il 6 settembre 2017 la cassa ha confermato le inabilità lavorative. Il 19 settembre 2017 il sig. RI 1 ha ribadito le sue posizioni, ricordando la presenza di interessi di mora sui pagamenti da lui sostenuti per complessivi fr. 15'977.95. I rimborsi, poi, avvenivano in maniera errata. In buona sostanza, ci sono voluti praticamente 5 anni prima che egli potesse vedere rimborsato un franco.” (doc. I).

 

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.8.   In data 25 ottobre 2018, il rappresentante dell’insorgente ha chiesto “… un’udienza pubblica, durante la quale (i) egli sia interrogato sulla fattispecie e (ii) sia sentito, come testimone, il Dr. __________.” (doc. V).

 

                               1.9.   Il 14 marzo 2019, il TCA ha interpellato il Prof. dott. __________ allo scopo di chiarire alcuni aspetti della fattispecie sub judice (doc. VII).

                                         La sua risposta è pervenuta in data 3 aprile 2019 (doc. H).

 

                                         L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 29 aprile 2019 (doc. XII), mentre il patrocinatore dell’assicurato è rimasto silente.

 

                             1.10.   L’avv. __________ ha informato il TCA di avere nel frattempo assunto il mandato di rappresentanza, in sostituzione dell’avv. RA 1 (doc. X).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Diritto al rimborso delle spese di viaggio per l’accompagnatore?

 

                            2.1.1.   Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAINF, sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.

 

                                         Il Consiglio federale, nell’ambito della delega di competenza che gli è stata conferita, ha precisato all’art. 20 cpv. 1 OAINF che sono rimborsate le spese necessarie di salvataggio e di ricupero e quelle di viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico. Altre spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate quando rapporti familiari lo giustificano.

 

                                         Per spese di viaggio si intendono i costi relativi agli spostamenti necessari all’assicurato per la fornitura delle prestazioni previste agli articoli 10 e 11 LAINF. Si tratta ad esempio di recarsi presso un luogo di cura oppure di consultare uno specialista (medico, chiropratico, ecc.). In pratica, l’INSAI rimborsa l’equivalente del valore del biglietto ferroviario di seconda classe per l’itinerario più diretto (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 79; in merito alla differenza tra spese di trasporto e di viaggio, si veda G. Riemer-Kafka, Vereinfachungen im System der schweizerischen Sozialversicherungen. Problemfelder und Lösungsvorschläge, 2014, p. 169).

 

                                         Nel caso in cui, per recarsi presso il luogo di cura, la persona assicurata necessiti dell’accompagnamento di un terzo, devono essere rimborsate anche le spese di viaggio di quest’ultimo, a condizione che sussista una giustificazione medica, ossia che la persona infortunata non sia in grado - per ragioni fisiche o psichiche - di recarsi alla visita medica resa necessaria dal danno alla salute infortunistico, senza un accompagnatore (cfr. la raccomandazione n. 1/94, “Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien)”, della Commissione ad hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione del 18 novembre 2016), pto. 3; in questo senso, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 13, n. 13).

 

                            2.1.2.   Nella concreta evenienza, il ricorrente pretende che l’assicuratore convenuto rimborsi anche le spese generate dal suo accompagnamento da parte di una terza persona durante i viaggi per recarsi presso la Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, rispettivamente per fare ritorno al proprio domicilio in Ticino (cfr. doc. I, p. 3 e doc. V).

 

                                         Al riguardo, l’amministrazione fa valere che l’accompagnamento dell’assicurato non era giustificato da ragioni mediche, rilevando al riguardo che “… anche con la vista di un solo occhio si può condurre una vita autonoma, addirittura guidare l’auto, e non si capisce perché non si possa prendere in maniera autonoma i mezzi pubblici.” (doc. 173, p. 3).

 

                                         In corso di causa, questo Tribunale si è rivolto al Prof. dott. __________, attivo presso il succitato nosocomio lucernese e medico curante specialista dell’insorgente, con uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) Aus den Unterlagen des Falles geht hervor, dass Herr RI 1 in der Zeit vom 12. November 2012 bis 9. Januar 2017 die Augenklinik des __________ __________ 18 Mal besucht hat. Insbesondere wurde er während des Krankenhausaufenthaltes vom 7. - 11. Januar 2013 einer perforierenden Keratoplastik am rechten Auge, am 13. Januar 2015 einer ambulanten Operation zur Astigmatismus-Korrektur und am 28. Mai und 10. September 2015 zwei ambulanten Operationen zur Regularisierung der Hornhautoberfläche mit dem Excimerlaser unterzogen.

Für die Abklärung des Falles frage ich Sie aus rein medizinischer Sicht, ob RI 1 in der Lage gewesen wäre, mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug) nach __________ zu fahren bzw. an seinen Wohnort im Tessin zurückzukehren, ohne von einer dritten Person begleitet zu werden.” (doc. VII)

 

                                         Questa la risposta che il Prof. __________ ha fornito in data 20 marzo 2019:

 

" (…) Das nicht-korrigierte Sehvermögen des linken Auges wurde am 30.03.2015, 06.08.2015, 14.12.2015, 06.06.2016 sowie am 09.01.2017 gemessen und betrug jeweils zwischen 100 und 125%. Unabhängig vom Sehvermögen des geschädigten bzw. operierten rechten Auges ist es bei diesem einseitig vollen Sehvermögen möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmittels ohne Begleitperson zu reisen.” (doc. H – il corsivo è del redattore)

 

                                         Secondo lo specialista in questione, RI 1 avrebbe dunque potuto recarsi dal Ticino a __________ (e viceversa) anche senza l’accompagnamento di una terza persona, e ciò tenuto conto della piena acuità visiva dell’occhio controlaterale (non infortunato).

 

                                         Il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza delle indicazioni fornite dal Prof. __________, e del resto l’assicurato non ha sollevato alcuna specifica obiezione, ragione per la quale, tenuto conto dei principi esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 2.1.1.), l’istituto assicuratore resistente era legittimato a negare il rimborso delle spese di viaggio per la persona accompagnatrice.

 

                                         Su questo punto la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

 

                               2.2.   Diritto al rimborso dell’integralità delle spese di patrocinio?

 

                            2.2.1.   Con la propria impugnativa, l’assicurato chiede che la CO 1 gli rimborsi l’importo di fr. 11'612.50, corrispondente ai costi di patrocinio maturati durante il periodo 14 marzo 2013 – 14 settembre 2018 (fr. 17'512.50) dedotti fr. 5'900 percepiti a titolo d’indennità per ripetibili in sede cantonale e federale, facendo presente che, per giurisprudenza, i costi legali non coperti dalle ripetibili costituiscono una posta del danno e vanno quindi risarciti (cfr. doc. I, p. 4 e doc. G).

 

                                         L’assicuratore LAINF convenuto ritiene infondata la pretesa del ricorrente, osservando segnatamente che “nel caso in cui l’assicurato fosse stato del parere che a lui spettassero più ripetibili, avrebbe dovuto ricorrere contro la decisione del Tribunale.” (doc. 173, p. 3 s.).

 

                            2.2.2.   Il TCA rileva innanzitutto che i costi di patrocinio di cui l’assicurato domanda il rimborso, non comprendono soltanto quelli maturati nel contesto delle diverse procedure giudiziarie e per i quali gli sono state assegnate delle ripetibili (fr. 1'500 nella causa 35.2015.79, fr. 2'000 nella causa 35.2015.109 e fr. 2'400 in sede federale), ma pure quelli maturati nell’ambito della procedura amministrativa dinanzi alla CO 1 (cfr. doc. G).

 

                                         Per quanto riguarda i primi, l’amministrazione fa giustamente valere che se l’assicurato riteneva che gli spettassero delle ripetibili più elevate rispetto a quelle accordategli dal TCA, sarebbe stato suo diritto impugnare le relative sentenze. Non avendolo fatto, esse sono cresciute in giudicato, anche per quanto riguarda l’entità delle ripetibili.

                                         Trattandosi invece dei secondi, è utile rilevare che, secondo l’art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura di opposizione è gratuita e di regola non vengono accordate ripetibili. Non vi è diritto a un’indennità per ripetibili, a maggior ragione, nella fase che precede la procedura di opposizione.

 

                                         D’altro canto, nella misura in cui il ricorrente pretende che l’assicuratore convenuto debba risarcirgli il danno costituito dalle spese di patrocinio non coperte dalle ripetibili – pretesa di risarcimento che, in materia di assicurazioni sociali, trova fondamento nell’art. 78 LPGA -, questo Tribunale osserva che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di chiarire che la responsabilità secondo l.rt. 78 LPGA non concerne in realtà i costi di patrocinio che ne sono eventualmente derivati, in quanto esiste una regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda l’indennizzo dei costi di rappresentanza (cfr. la STF 5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata prima dell’entrata in vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono però validi anche nel caso di specie; in questo senso si veda la STCA 35.2014.35 del 1° aprile 2015 consid. 2.6).

 

                                         La decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma anche nella misura in cui la CO 1 ha negato di dover rimborsare all’insorgente le richieste spese di patrocinio.

 

                               2.3.   Diritto a interessi moratori?

 

                            2.3.1.   Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

 

                                         Tenuto conto dei due termini previsti dall’art. 26 cpv. 2 LPGA, gli interessi moratori sono dunque dovuti al più presto 12 mesi dopo che l’assicurato ha fatto valere il suo diritto, nella misura in cui, a quel momento, il termine di 24 mesi dalla nascita del diritto è scaduto (cfr. CR LPGA – S. Pétremand, art. 26 LPGA n. 38).

 

                                         L’art. 7 cpv. 1 OPGA recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento all’anno.

                                         Il cpv. 2 prevede, in particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il primo giorno del mese in cui ne é insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui é stato emesso l’ordine di pagamento.

 

                            2.3.2.   Nel caso concreto, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato di dover pagare interessi moratori sulle prestazioni assicurative, in quanto “…, l’assicurato non ha mai rivendicato gli interessi di mora, e ciò né nel suo ricorso né nella sua precedente opposizione.” (doc. 173, p. 3).

 

                                         Con il proprio ricorso, l’assicurato pretende che l’assicuratore LAINF venga condannato a pagare gli interessi moratori sull’importo relativo alle spese di viaggio dell’accompagnatore (fr. 3'683.30), su quello riguardante le spese di patrocinio (fr. 11'612.50), nonché su quello concernente le spese mediche sostenute (fr. 15'977.95) (cfr. il petito di cui al doc. I).

 

                            2.3.3.   Questa Corte rileva innanzitutto che, nella misura in cui l’istituto assicuratore non può essere tenuto al rimborso né delle spese di viaggio dell’accompagnatore (cfr. supra, consid. 2.1.2.) né di quelle di patrocinio (cfr. supra, consid. 2.2.2.), esso non può parimenti essere obbligato a pagare gli interessi moratori sugli importi corrispondenti.

 

                                         D’altro canto, in merito ai pretesi interessi di mora sulle prestazioni di cura arretrate, va osservato che, laddove l’art. 26 cpv. 2 LPGA prevede che l'assicuratore sociale è tenuto a pagare interessi di mora “al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto”, si deve evidentemente intendere il diritto alle prestazioni. Se ne deduce quindi che, in concreto, il diritto agli interessi moratori è stato in ogni caso negato con un’errata motivazione (cfr., al riguardo, il doc. 173, p. 3: “Nel caso che ci occupa, l’assicurato non ha mai rivendicato gli interessi di mora, e ciò né nel suo ricorso né nella sua precedente opposizione. Pertanto anche questa sua censura non può essere accolta.” – il corsivo è del redattore).

                                         In questo contesto, è inoltre utile precisare che il momento in cui l’assicurato fa valere il diritto alle prestazioni corrisponde di principio al momento in cui è stato fatto un annuncio ai sensi dell’art. 29 LPGA (cfr. CR LPGA – S. Pétremand, art. 26 LPGA n. 37).

 

                                         L’art. 29 cpv. 1 LPGA recita che colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata.

                                         Trattandosi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’art. 53 cpv. 1 LAINF prevede che l’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l’infortunio al datore di lavoro o all’assicuratore. Secondo il cpv. 2, gli assicuratori consegnano gratuitamente i formulari per la notifica dell’infortunio o della malattia professionale che devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro e dal medico curante e rinviati senza indugio all’assicuratore competente.

                                         L’annuncio vale per tutte le prestazioni che l’avente diritto può far valere nei confronti dell’assicuratore competente. Non è necessario precisare, nell’annuncio, la natura o l’estenzione delle prestazioni pretese (cfr. CR LPGA – G. Longchamp, art. 29 LPGA n. 24). Nella DTF 121 V 195 consid. 2, il TFA (a partire dal 1° gennaio 2007: TF) ha in effetti stabilito che, annunciandosi all’assicuratore competente, l’assicurato salvaguarda di regola tutti i suoi diritti alle prestazioni d’assicurazione, anche se non ne precisa l’esatta natura, comprendendo l’annuncio tutte le prestazioni che, in buona fede, sono legate all’insorgenza del rischio annunciato. Questa regola non vale tuttavia per le prestazioni che non hanno alcun rapporto con le indicazioni fornite dal richiedente e a proposito delle quali non esiste nel dossier alcun indizio che consenta di credere che potrebbero entrare in linea di conto. Allorquando, in un secondo tempo, l’assicurato fa valere di avere diritto anche a un’altra prestazione, occorre esaminare, in base a tutte le circostanze concrete, avuto riguardo al principio della buona fede, se l’impreciso annuncio precedente comprende anche la pretesa che l’assicurato ha fatto valere ulteriormente (si veda pure la DTF 132 V 286 consid. 4.3).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA constata che dalla documentazione a disposizione non emergono sufficienti elementi per potersi pronunciare, con piena cognizione di causa, circa il diritto a interessi moratori sulle prestazioni di cura arretrate. In particolare, trattandosi dell’importo sul quale il ricorrente pretende che l’amministrazione debba versare tali interessi (fr. 15'977.95, importo che, stando almeno alla distinta prodotta sub doc. C1, dovrebbe corrispondere alle spese di cura e ai danni materiali dipendenti dall’infortunio assicurato), non è chiaro se e in quale misura tale importo sia stato anticipato dall’assicurato medesimo, rispettivamente dal suo assicuratore contro le malattie (__________). Dallo scritto 5 dicembre 2017 della CO 1 al rappresentante dell’insorgente (doc. 139, p. 2) si apprende soltanto che nel corso del mese di novembre 2017 l’assicuratore convenuto ha rimborsato, a titolo di prestazioni sanitarie, un importo di fr. 3’097.35 (cfr. doc. 128/2-42) all’assicurato e di fr. 691.25 (cfr. doc. 129/2-21) al suo assicuratore malattie.

                                         Per quanto concerne la differenza, non è inoltre dato sapere se, in quale misura e quando è stata coperta dall’assicuratore convenuto.

 

                                         In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui è stato totalmente negato il diritto agli interessi di mora. Gli atti sono retrocessi all’assicuratore resistente affinché riesamini tale diritto in relazione alle spese di cura e renda al riguardo una nuova decisione.

 

                               2.4.   In data 25 ottobre 2018, il rappresentante dell’assicurato ha chiesto “… in maniera formale ed esplicita, un’udienza pubblica, durante la quale (i) egli sia interrogato sulla fattispecie e (ii) sia sentito, come testimone, il Dr. __________.” (doc. V).

 

                                         Secondo l'art. 6 CEDU ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Al riguardo, è utile precisare che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il diritto all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello all’interrogatorio delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2, 8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3 consid. 2).

 

                                         Il 25 ottobre 2018 il patrocinatore di RI 1 ha di fatto formulato una domanda di assunzione di prove, ciò che va oltre a quelli che sono i limiti del pubblico dibattimento definiti dalla giurisprudenza federale, ragione per la quale il TCA è legittimato a rinunciarvi. In corso di causa, questa Corte ha peraltro già proceduto a interpellare per iscritto il Prof. dott. __________ (cfr. doc. VII e doc. H).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato totalmente il diritto agli interessi moratori. Per il resto la decisione su opposizione è confermata.

                                         §§    Gli atti sono retrocessi alla CO 1 affinché riesamini il diritto agli interessi di mora in relazione alle spese di cura e renda in proposito una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti