Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.95

 

mm

Lugano

20 marzo 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 agosto 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 16 febbraio 2015, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 15 febbraio 2015, era caduto dalle scale mentre stava trasportando delle bevande e aveva riportato lesioni a livello cranico e cerebrale (cfr. doc. 1).

                                         I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato un trauma cranico senza perdita di conoscenza né amnesia (doc. 2.2; cfr. pure il doc. 13). Da parte sua, con referto del 20 maggio 2015, il dott. __________ ha formulato la diagnosi di stato dopo caduta accidentale sulla scala il 15.2.2015 con trauma cranico senza perdita di conoscenza né amnesia, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo della spalla destra e trauma distrattivo della colonna lombare (cfr. doc. 15).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 16 settembre 2016, la CO 1 ha modificato a detrimento dell’assicurato la decisione formale emanata il 12 febbraio 2016, contro la quale era stata elevata opposizione, negando il diritto a ogni prestazione assicurativa in relazione con l’evento del febbraio 2015 e pretendendo quindi la restituzione di un importo pari a fr. 48'014.40 (doc. 120).

 

                                         Con sentenza 35.2016.95 del 24 aprile 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto da RI 1 (doc. 155).

 

                                         Con pronunzia 8C_392/2017 del 26 ottobre 2017, il Tribunale federale ha parzialmente accolto l’impugnativa interposta dall’assicurato e ha rinviato la causa alla CO 1 affinché procedesse al nuovo calcolo complessivo della pretesa in restituzione (doc. 172).

 

                               1.3.   Con decisione formale del 28 novembre 2017, l’amministrazione ha preteso dall’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 13'518.25, corrispondente alle indennità giornaliere versate a torto (fr. 42'465.25) dedotto l’importo ricevuto in compensazione dall’assicurazione per l’invalidità (fr. 28'947) (doc. 174).

 

                                         RI 1 si è opposto a questo provvedimento (doc. 179).

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 14 marzo 2018, l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie dal 23 gennaio 2018 (fatta eccezione per un ulteriore ciclo di fisioterapia di nove sedute) e, d’altra parte, ha negato il diritto all’indennità giornaliera e alla rendita d’invalidità. La CO 1 ha per contro assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%, corrispondente a un capitale di fr. 12'600 (compensato con l’importo di fr. 13'518.25 dovuto dall’assicurato in virtù della decisione formale del 28 novembre 2017) (doc. 214).

                                         L’opposizione interposta dall’assicurato personalmente è datata 22 marzo 2018 (doc. 230).

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 9 agosto 2018, la CO 1 ha respinto entrambe le opposizioni presentate da RI 1 (doc. 236).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 21 settembre 2018, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 sia tenuta a riconoscergli per un tempo indeterminato le prestazioni sanitarie rese necessarie dalle problematiche interessanti la spalla destra e il rachide lombare, ad assumere i costi di ulteriori cure mediche ritenute necessarie al raggiungimento dello status quo ante/sine, ad assegnargli una rendita d’invalidità e un’IMI del 20% nonché a condonargli la restituzione e, in via subordinata, che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente fa valere, trattandosi della pretesa restituzione delle prestazioni, che l’amministrazione dovrebbe “… considerare la assoluta buona fede del ricorrente nel concordare un salario di poco superiore (meglio uguale se considerate le spese ordinarie contrattate) a quanto avrebbe comunque conseguito sulla base della sua residua capacità lavorativa, procedendo con il condono giusta l’art. 4 cpv. 1 OPGA delle prestazioni concesse, stante poi il fatto che il ricorrente versa in gravi difficoltà economiche, come lo dimostra quanto qui prodotto a giustificazione della sua domanda di gratuito patrocinio. A maggior forza della sua buona fede, basti considerare che il ricorrente non esitò a concedere pieno accesso informativo concedendo a CO 1 valida procura con svincolo del segreto professionale per gli organi di cura in data 2 luglio 2015.” (doc. I, p. 4 s.).

                                         In merito ai disturbi alla spalla destra, l’assicurato rimprovera al perito amministrativo dott. __________ di aver commesso un errore di lettura del referto relativo alla sonografia dell’11 novembre 2014, ciò che l’ha indotto a ritenere (erroneamente) che vi fossero delle preesistenze degenerative a quella parte del corpo. Stante ciò, egli pretende che il grado della menomazione dell’integrità venga aumentato al 20% (doc. I, p. 5 s.).

                                         Sempre secondo RI 1, il dott. __________ sarebbe incorso in un errore di lettura anche nell’ambito della valutazione dell’eziologia dei disturbi alla colonna lombare, nella misura in cui egli non avrebbe rilevato, alla RMN del 2015, la presenza di un contatto radicolare a livello di L3/L4 e L5-S1, quando invece tale reperto è stato posto in evidenza dalla RMN del 4 luglio 2017. A suo avviso, lo status quo sine/ante non sarebbe pertanto stato raggiunto, necessitando ancora di cure mediche (doc. I, p. 7).

                                         Per quanto concerne il diritto alla rendita, il ricorrente contesta il calcolo del grado dell’invalidità compiuto, in via subordinata, dalla CO 1 (in via principale, essa ne ha negato il diritto in ossequio all’art. 46 cpv. 2 LAINF), sostenendo che il reddito da valido ammonterebbe, in applicazione dell’art. 24 cpv. 4 OAINF, a fr. 62'793 (importo corrispondente all’ultimo salario percepito presso le TPL SA), mentre su quello da invalido stabilito dall’amministrazione andrebbe applicata una riduzione del 10% in ragione del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal dott. __________, la spalla destra non presentava alterazioni degenerative preesistenti (doc. I, p. 7 s.).

                                         A proposito dell’estinzione del diritto alle prestazioni sanitarie, l’assicurato rileva che la corrispondente decisione della CO 1 è viziata dalla svista in cui sarebbe incorso il perito amministrativo a proposito della preesistenza di alterazioni degenerative a livello della spalla destra (doc. I, p. 8).

                                         In merito infine al diritto all’indennità giornaliera, il ricorrente ribadisce i medesimi argomenti già sviluppati a proposito della domanda di restituzione delle prestazioni (doc. I, p. 8 s.).

 

                               1.7.   Il 12 ottobre 2018 il rappresentante dell’insorgente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. IV + allegato).

 

                               1.8.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Restituzione prestazioni indebitamente percepite.

 

                            2.1.1.   Dalle carte processuali si evince che, dando seguito a quanto disposto dal TF con la sentenza di rinvio 8C_392/2017, con decisione formale del 28 novembre 2017, confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha ridefinito l’entità delle prestazioni da restituire. Essa ha stabilito che, in conformità al giudizio federale, può essere oggetto di restituzione l’integralità delle indennità giornaliere corrisposte nel frattempo, dunque l’importo di fr. 42'465.25, dal quale devono però essere dedotti fr. 28'947, ricevuti in compensazione dall’assicurazione per l’invalidità. L’amministrazione ha quindi preteso dall’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 13'518.25 (fr. 42'465.25 – fr. 28'947).

 

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 fa valere che sarebbero adempiute le condizioni per condonare il debito, dunque la buona fede e la grave difficoltà (doc. I, p. 4 s.).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA constata che il ricorrente non contesta né il principio della restituzione né l’ammontare della stessa, limitandosi a domandare che gli venga condonato il debito. Del resto, il diritto per la CO 1 di pretendere la restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente dall’assicurato (dedotto l’importo ricevuto in compensazione dall’AI), è stato esplicitamente ammesso dal TF nella sua nota pronunzia (cfr. doc. 172, p. 10: “In tali condizioni, la Corte cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine), pretendendo la restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non risulta leso il principio della proporzionalità.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Ora, trattandosi della domanda di condono, va rilevato che, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                                         Nel caso di specie, posto che la decisione su opposizione impugnata non risulta contestata nella misura in cui si pretende la restituzione dell’importo di fr. 13'518.25, cosicché su quell’aspetto essa è cresciuta in giudicato, questa Corte è senz’altro legittimata a pronunciarsi sulla domanda di condono.

 

                            2.1.2.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art 25 n. 45).

 

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono. Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede. Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione – come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr. art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una negligenza grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se l’atto o l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110 V 176 consid. 3d). Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Secondo l’istituto assicuratore resistente, la condizione della buona fede non sarebbe soddisfatta nel caso di specie, in quanto “… il Tribunale federale ha confermato che erano state accertate la consapevolezza e la volontà dell’opponente a una notifica di infortunio dal contenuto erroneo …” (doc. 236, p. 5).

 

                                         Il TCA condivide quanto sostenuto dalla CO 1. In effetti, al considerando 6.4 della sentenza 8C_392/2017, l’Alta Corte ha rilevato che “decisiva, perché possa già essere applicato l’art. 46 cpv. 2 LAINF, è la circostanza che il ricorrente sapeva del salario non corrispondente alla realtà. Così facendo, egli era cosciente che sarebbero state versate indennità giornaliere più elevate rispetto a quelle che sarebbero state concesse con la dichiarazione del salario effettivo e reale. Si può quindi concludere che l’intento di una falsa notifica di infortunio è realizzata, avendo il ricorrente agito in maniera intenzionale (ossia consapevolmente e volontariamente).” (doc. 172, p. 8 – il corsivo è del redattore).

 

                                         Pertanto, accertato che RI 1 ha agito con intenzione allo scopo di percepire prestazioni assicurative di entità più elevata, questo Tribunale ritiene inadempiuto della condizione della buona fede prevista dagli articoli 25 cpv. 1 LPGA e 4 cpv. 1 OPGA.

                                         Può rimanere aperta la questione di sapere se l’ulteriore condizione cumulativa, quella dell’onere gravoso, sia o meno realizzata.

 

                                         In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui la CO 1 ha respinto la domanda di condono del debito.

 

                               2.2.   Eziologia dei disturbi interessanti il rachide lombare.

 

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.2.3.   Nella presente fattispecie, con la decisione formale del 14 marzo 2018, l’amministrazione ha dichiarato estinto a distanza di tre mesi dall’infortunio del febbraio 2015 il nesso causale naturale tra quest’ultimo evento e i disturbi al rachide lombare, facendo capo al parere del perito amministrativo (doc. 241, p. 2).

 

                                         Dal referto 1° febbraio 2018 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, risulta in effetti che, a suo avviso, l’evento infortunistico in parola “… ha certamente potuto provocare una contusione in sede lombosacrale che ha peggiorato uno stato patologico pre-esistente. Di norma lo stato quo ante è stabilito 3 mesi dopo l’infortunio”, rispettivamente che “i dolori cronici a livello lombare sono dovuti ad una condrosi multisegmentale da L3 a S1 con iniziale artrosi interfaccettaria L3-L4, L4-L5 (vedi MRI lombare del 06.10.2015). Queste lesioni sono di tipo degenerativo e indipendente dall’infortunio del 15.02.2015. Tutt’al più l’infortunio ha peggiorato uno stato patologico preesistente con stato quo ante ristabilito dopo 3 mesi.” (doc. 209, p. 4).

 

                                         Da notare che lo stesso specialista, in una sua precedente perizia del febbraio 2016, è pervenuto alla medesima conclusione, ovverosia che la nota caduta dalle scale aveva peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso del rachide lombo-sacrale, con estinzione della causalità naturale a far tempo dal 15 maggio 2015. In quel contesto, il dott. __________ ha rilevato che l’infortunio in questione non aveva causato danni strutturali alla colonna vertebrale e che le alterazioni degenerative oggettivate grazie agli esami di risonanza magnetica effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015, preesistevano al trauma (cfr. doc. 76).

 

                                         L’insorgente contesta ora la valutazione espressa dal dott. __________, sottolineando in particolare che egli, nel riportare gli esiti della RMN dell’ottobre 2015, avrebbe rilevato l’assenza di una sofferenza radicolare a livello di L3/L4 e L5-S1, circostanza non vera “… ritenuto che nel referto radiologico del 3 luglio 2017 sono al contrario emersi, in L3-L4, “contatto con la radice L4” e, in particolare, in L5-S1 “ernia discale paramediana sinistra con piccolo frammento a contatto con la radice L5, in sede pre-foraminale, e soprattutto con la radice S1”.” (doc. I, p. 7).

 

                            2.2.4.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva innanzitutto che il dott. __________ è stato incaricato dall’istituto convenuto di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (doc. 204).

                                         Contro tale provvedimento, RI 1 non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero quelli che sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né motivi materiali contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto designato, segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale (doc. 205).

                                         In queste condizioni, la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 non può trovare applicazione nel caso di specie. Al referto peritale allestito dal dott. __________ va riconosciuta piena forza probatoria, sempre che esso risulti affidabile dal profilo del suo contenuto (cfr. U. Meyer, Ausgewählte Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht, 2013; D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in CGSS n. 44-2010, p. 119).

 

                                         Fatta questa precisazione, il TCA condivide la valutazione dell’esperto amministrativo nella misura in cui ha sostenuto che la caduta dalle scale del febbraio 2015 non ha causato un danno morfologico al rachide lombo-sacrale ma ha semplicemente peggiorato in maniera transitoria uno stato morboso preesistente (a quest’ultimo riguardo, si vedano i referti agli atti delle risonanze magnetiche eseguite il 1° giugno 2013 [doc. 71.3] e il 13 maggio 2014 [doc. 71.4], dai quali si evince che il ricorrente presentava delle alterazioni degenerative plurisegmentali, in particolar modo a livello di L4-L5 e L5-S1, dove era già presenti delle formazioni erniarie).

                                         Del resto, a conferma del fatto che una semplice caduta dalla posizione eretta non è atta a causare delle lesioni strutturali a livello del rachide, è utile richiamare le indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in una perizia da lui elaborata per conto di questa Corte in una causa concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale. In sintesi, secondo il perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale, né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali.

 

                                         Secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

 

                                         Nel caso di specie, va constatato che, secondo il dott. Minotti, lo status quo sine vel ante a margine dell’infortunio assicurato sarebbe stato raggiunto a contare dal 15 maggio 2015, trascorsi tre mesi dall’evento medesimo.

 

                                         Ora, in passato, questo Tribunale ha già avuto modo di annullare delle decisioni mediante le quali l'assicuratore infortuni interessato aveva ammesso il proprio obbligo a prestazioni per durate inferiori ai sei mesi, rinviando poi gli atti affinché il medico fiduciario indicasse con precisione i motivi per cui, in quella fattispecie, gli effetti del trauma vertebrale si sarebbero estinti prima del termine abituale ("di norma sei o nove" mesi) (in questo senso, si veda la STCA 35.2015.134 del 4 maggio 2016 consid. 2.7., cresciuta in giudicato incontestata, e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Nella concreta evenienza, così come ha pertinentemente sottolineato l’amministrazione nella sua decisione su opposizione (doc. 236, p. 7), ci si può esimere dal retrocedere gli atti alla CO 1 in quanto, anche qualora il momento in cui è stato raggiunto lo status quo sine vel ante dovesse essere posticipato “a sei-nove mesi, massimo un anno”, il ricorrente non avrebbe concretamente diritto a prestazioni più ampie rispetto a quelle già corrispostegli dall’assicuratore.

 

                                         L’istituto assicuratore resistente ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi parestetici denunciati dall’assicurato alle mani, in quanto non imputabili all’evento infortunistico del 15 febbraio 2015 (doc. 214, p. 2; si veda pure il doc. 209, p. 4).

                                         Il TCA constata che l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione in proposito.

 

                               2.3.   Stato di salute infortunistico stabilizzato al 23 gennaio 2018 e estinzione dalla medesima data del diritto alle prestazioni sanitarie?

 

                            2.3.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                            2.3.2.   In concreto, dopo aver (correttamente) rilevato che, nel gennaio 2018, gli unici postumi dell’evento assicurato ancora presentati da RI 1 erano quelli interessanti la spalla destra, la CO 1 ha dichiarato stabilizzato il suo stato di salute infortunistico, nel senso che da ulteriori cure mediche non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti, e ha pertanto posto fine alle prestazioni sanitarie (eccezion fatta per un ulteriore ciclo di fisioterapia) (doc. 236, p. 8).

 

                                         Anche su questo aspetto, il TCA condivide quanto deciso dall’amministrazione.

                                         Da una parte, a margine della visita peritale del gennaio 2018, il dott. __________ ha segnatamente sostenuto che un trattamento chirurgico della spalla destra non avrebbe consentito di “… ristabilire una capacità lavorativa. I trattamenti futuri devono rimanere di tipo conservativo con fisioterapia ed eventuale infiltrazione nello spazio sottoacromiale.” (doc. 209, p. 3). Dall’altra, dalle carte processuali si evince che l’indicazione a effettuare un’operazione chirurgica alla spalla destra volta a correggere un’instabilità anteriore legata alla diagnosticata lesione di Hills Sachs (causata, a sua volta, dalla sublussazione riportata nella caduta dalle scale) - concretamente a un intervento di stabilizzazione con ricostruzione capsulo-legamentosa ed inserzione a livello del collo anteriore di Allograft di cresta iliaca – era stata posta dal dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica, già nel settembre 2015 (doc. 40). L’assicurato vi aveva però rinunciato (doc. 50, 73, p. 1 e 76, p. 2), preferendo sottoporsi nel frattempo a cicli di fisioterapia volti a stabilizzare l’articolazione. Non risulta (e del resto nemmeno il ricorrente lo pretende) che, al momento in cui la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica (gennaio 2018), entrasse ancora in linea di conto un approccio chirurgico suscettibile di migliorare notevolmente lo stato della spalla destra nel senso indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.1. in fine).

 

                                         In queste condizioni, l’obiezione sollevata dall’insorgente (cfr. doc. I, p. 8), non è atta a giustificare una diversa conclusione.

 

                                         Visto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche nella misura in cui l’istituto assicuratore convenuto ha posto fine alle prestazioni di cura medica a partire dal 23 gennaio 2018.

 

                               2.4.   Diritto a una rendita d’invalidità?

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

 

                            2.4.2.   Con la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, a titolo principale, in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF, subordinatamente poiché l’infortunio occorso il 15 febbraio 2015 non causerebbe comunque all’assicurato alcuna perdita di guadagno (doc. 214, p. 7 s.).

                                         Con la nota sentenza 8C_392/2017, il Tribunale federale ha confermato il giudizio cantonale nella misura in cui è stata ammessa l’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (doc. 172, p. 8: “Contrariamente all’opinione del ricorrente, l’art. 46 cpv. 2 LAINF trova un’applicazione nel caso concreto.” – il corsivo è del ricorrente). La pronunzia del TCA non è invece stata confermata nella misura in cui è stata pretesa dall’insorgente la restituzione (anche) delle prestazioni di cura medica corrispostegli nel frattempo, in quanto “…, per questo aspetto, non si può concludere che l’assicurato abbia presentato un annuncio di infortunio non corrispondente alla realtà per ottenere prestazioni più elevate rispetto a quelle di cui avrebbe diritto. In altre parole, l’infortunio non è né simulato (o mai avvenuto) né si può affermare che sia stato provocato intenzionalmente.” (doc. 172, p. 10).

 

                                         Questo Tribunale osserva che il fatto di avere annunciato all’assicuratore LAINF un salario fittizio era potenzialmente atto a determinare un grado d’invalidità più elevato rispetto a quello di cui RI 1 avrebbe avuto in realtà diritto. In effetti, nel metodo ordinario del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, il reddito da valido corrisponde di regola all’ultimo salario realizzato dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 con riferimenti; l’art. 24 OAINF, richiamato in sede di ricorso, non ha in proposito alcuna rilevanza, posto che esso regola la determinazione del guadagno assicurato in alcuni casi speciali). Ora, più il reddito da valido è elevato, più sarà elevata la perdita di guadagno cagionata all’assicurato dall’infortunio.

 

                                         Analogamente a quanto la Corte federale ha stabilito a proposito delle indennità giornaliere (cfr. doc. 172, p. 9 s.: “Dai fatti accertati, in modo particolare dalla testimonianza del socio gerente dell’azienda, risulta chiaramente che il ricorrente non avrebbe beneficiato di un salario fisso, ma soltanto di una retribuzione basata sul numero di clienti apportati. Il salario effettivo sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello stabilito nel contratto. In tali condizioni, la Corte cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine), pretendendo la restituzione integrale dell’importo relativo alle indennità giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non risulta leso il principio della proporzionalità.”), il TCA ritiene pertanto che la CO 1 abbia correttamente negato al ricorrente il diritto alla rendita d’invalidità in virtù dell’art. 46 cpv. 2 LAINF.

 

                                         Stante ciò, ci si può esimere dal verificare la fondatezza di quanto l’amministrazione ha sostenuto in via subordinata e, quindi, pure dal prendere posizione sulle relative obiezioni sollevate dal ricorrente.

 

 

                               2.5.   Entità della menomazione dell’integrità.

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157 consid. 3a).

 

                            2.5.5.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato è stata stabilita dal chirurgo ortopedico dott. __________, a margine della visita peritale del 23 gennaio 2018. Dal relativo referto, datato 1° febbraio 2018, risultano in effetti le seguenti sue considerazioni:

 

" L’infortunio del 15.02.2015 ha causato una lieve instabilità residuale della spalla dx. Secondo l’allegato 3 OAINF per analogia con lussazione abituale della spalla, si può considerare una menomazione durevole del 10%. I disturbi dovuti alla lesione degenerativa della cuffia, non dipendono dall’infortunio del 15.02.2015.” (doc. 209, p. 3)

 

                                         D’altro canto, il perito amministrativo si è espresso nei seguenti termini a proposito dell’eziologia delle lesioni interessanti la cuffia dei rotatori della spalla destra (relativamente alle quali egli ha negato a priori che possano fondare un diritto all’IMI):

 

" (…) L’infortunio del 15.02.2015 ha probabilmente causato una sublussazione autoridotta. L’artroTAC eseguita il 02.09.2015 evidenzia la lesione di Hillsachs, segno di lussazione. Nel decorso il paziente dichiara di aver subito una decina di sublussazioni autoridotte. Inoltre il paziente presenta una sindrome d’attrito sottoacromiale con tendinosi e lesione parziale del sottoscapolare e sovraspinato, sia alla spalla dx che sx. Queste lesioni degenerative non sono dovute all’infortunio del 15.02.2015 perché erano già presenti e oggettivabili alla sonografia eseguita il 11.11.2014. Tutt’al più l’infortunio del 15.02.2015 ha peggiorato uno stato patologico pre-esistente. Quindi il peggioramento delle lesioni della cuffia (tendine sottoscapolare e sovraspinoso) visualizzati alla sonografia della spalla eseguita il 13.04.2017 (in confronto alla sonografia eseguita il 11.11.2014), è un peggioramento di lesioni degenerative che comunque si sarebbero osservate anche senza l’infortunio del 15.02.2015. Questo peggioramento delle lesioni degenerative della cuffia sono visibili anche a livello della spalla sx che non è stata traumatizzata durante l’infortunio del 15.02.2015.” (doc. 209, p. 2)

 

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato contesta che alla valutazione del dott. __________ possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente per derimere la questione dell’entità della menomazione dell’integrità, in quanto lo specialista in questione avrebbe erroneamente dedotto dal referto relativo alla sonografia dell’11 novembre 2014 che la cuffia rotatoria della spalla destra presentava, già allora, delle alterazioni degenerative, aggravatesi con il trascorrere del tempo (cfr. doc. I, p. 5 s.).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata che, secondo la valutazione dell’esperto incaricato dall’amministrazione, alla base del rifiuto di riconoscere un’IMI in relazione alle lesioni alla cuffia dei rotatori della spalla destra, vi è la circostanza che queste ultime sarebbero preesistenti al trauma, così come emergerebbe dal referto della sonografia del novembre 2014 (doc. 209, risposta al quesito n. 6 di CO 1: “I disturbi dovuti alla lesione degenerativa della cuffia, non dipendono dall’infortunio del 15.02.2015.” e p. 2: “Queste lesioni degenerative non sono dovute all’infortunio del 15.02.2015 perché erano già presenti e oggettivabili alla sonografia eseguita il 11.11.2014.” – il corsivo è del redattore).

                                         Ora, così come ha pertinentemente evidenziato il ricorrente, dal rapporto 11 novembre 2014 della dott.ssa __________ non risulta, almeno all’apparenza, che i tendini dei muscoli sovraspinato e sottoscapolare della spalla destra - diversamente da quelli della spalla sinistra - fossero già allora degenerati (cfr. doc. F: “Il quadro descritto depone a destra per instabilità del tendine del bicipite. A sinistra per rottura inserzionale anteriore del sovraspinoso, lacerazione inserzionale del sottoscapolare, instabilità del tendine del bicipite, lieve borsite subacromiale e conflitto acromion omerale.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Alla luce di quanto precede, il TCA non può fondare il proprio giudizio a proposito all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, sul parere del dott. __________.

                                        Il fatto che la radiografia convenzionale del 15 febbraio 2015 abbia evidenziato, a livello della spalla destra, delle “note di artrosi gleno omerale e presenza di piccola calcificazione in prossimità dell’inserzione sul trochite omerale della cuffia dei rotatori” (doc. 14.1), non basta a giustificare una diversa conclusione. In effetti, la radiografia convenzionale non rappresenta l’esame di scelta per refertare l’esistenza di lesioni della cuffia dei rotatori. Del resto, non può essere ignorato che neppure lo stesso perito amministrativo ha fatto capo alle risultanze dell’esame radiologico in questione per negare l’eziologia traumatica alle lesioni interessanti i tendini sovraspinato e sottoscapolare della spalla destra.

 

                            2.5.6.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, sebbene la (pertinente) censura relativa all’apprezzamento della menomazione dell’integrità espresso dal dott. __________ (per quanto riguarda l’eziologia delle lesioni della cuffia rotatoria della spalla destra) fosse già stata sollevata in sede di opposizione alla decisione formale del 14 marzo 2018 (cfr. doc. 230, p. 2), l’istituto assicuratore ha omesso d’interpellare il perito amministrativo per chiarire tale aspetto.

                                         Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio ai sensi della giurisprudenza citata (Klarstellung von gutachtlichen Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210).

 

                            2.5.7.   Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5.5., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10%. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un complemento peritale volto a chiarire l’origine traumatica o meno delle lesioni interessanti la cuffia dei rotatori della spalla destra e, in ultima analisi, l’entità della menomazione dell’integrità presentata da RI 1.

 

                                         Visto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata non può essere confermata nemmeno nella misura in cui la CO 1 ha compensato l’importo dovuto a titolo di IMI con il saldo della pretesa in restituzione.

 

                               2.6.   Parzialmente vincente in causa, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 10% e, quindi, pure nella misura in cui l’importo dovuto a titolo di IMI è stato compensato con il saldo della pretesa in restituzione. Per il resto, essa è confermata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti