Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2019.11

 

mm

Lugano

17 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      -   che, in data 19 febbraio 1970, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-piegatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito all’occhio sinistro dall’estremità di un tondino di ferro e ha riportato una grave contusione del globo oculare con iridodialisi e emorragia endoculare;

 

                                     -   che, in ragione delle ripercussioni economiche del danno alla salute infortunistico, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° settembre 1970;

 

                                     -   che, nel corso del mese di luglio 2018, RI 1 ha chiesto che gli venga attribuita un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI);

 

                                     -   che, esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 19 novembre 2018, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI dell’8% calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 69’600 (doc. 36);

 

                                     -   che, in data 3 dicembre 2018, l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta nel frattempo contro la decisione formale, il cui contenuto è quindi stato confermato (doc. 39);

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 18 gennaio 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’IMI del 30% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione (doc. I);

 

                                     -   che, in data 27 marzo 2019, l’istituto assicuratore ha informato il TCA che i propri medici fiduciari hanno nel frattempo accertato che l’assicurato ha diritto a un’IMI del 35%, chiedendo pertanto l’accoglimento dell’impugnativa, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti per nuova decisione (cfr. doc. IX + allegato);

 

                                     -   che, l’8 aprile 2019, l’avv. RA 1 ha comunicato di aver preso atto dell’acquiescenza da parte dell’CO 1 e ha chiesto che il TCA gli riconosca un’adeguata indennità per ripetibili tenuto conto che “… si sarebbe potuta evitare la procedura ricorsuale e giudiziaria, con relativo risparmio di costi, con un’indagine più accurata da parte dell’CO 1 …” (doc. X);

 

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

 

                                     -   che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere all’emanazione di una nuova decisione formale, fondata sull’apprezzamento 22 marzo 2019 degli oftalmologi dottori __________ e __________ (cfr. allegato al doc. IX: menomazione dell’integrità quantificata in un 35%), chiedendo pertanto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e gli atti rinviatigli (doc. IX);

 

                                     -   che, interpellato al riguardo, il patrocinatore dell’assicurato si è limitato a constatare l’acquiescenza da parte dell’amministrazione e a postulare l’assegnazione di adeguate ripetibili (doc. X);

 

                                     -   che questa Corte prende atto della volontà concordante delle parti;

 

                                     -   che, di conseguenza, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’CO 1 affinché proceda all’emanazione di una nuova decisione formale riguardante l’entità della menomazione dell’integrità cagionata dall’evento traumatico del febbraio 1970;

 

                                     -   che, nella DTF 127 V 456, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che determinante per il calcolo dell’IMI è l’importo massimo del guadagno assicurato riferito al giorno dell’infortunio. Se quest’ultimo è intervenuto prima dell’entrata in vigore della LAINF (1° gennaio 1984; in casu, il 19 febbraio 1970), decisivo è l’importo massimo del guadagno assicurato al 1° gennaio 1984 (ossia fr. 69'600);

 

                                     -   che, vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi all’CO 1 per nuova decisione sull’IMI.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti