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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 novembre 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 giugno 2013 RI 1,
nato il 5 giugno 1964, dipendente al 100% dal 1° novembre 1996 della ditta __________
di __________, in qualità di quadro medio (segnatamente custode presso il __________
di __________), e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO
1, mentre si trovava al III piano del citato __________, verso le 10.30, “ha
messo male i piedi ed è caduto, facendosi male al ginocchio” (doc. A-1 e
doc. M-5).
In tale occasione l’assicurato ha segnatamente riportato un “trauma
distorsivo al ginocchio destro” (doc. M-1).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A causa dell’infortunio RI 1 si è sottoposto in data 20 giugno 2013 ad un
intervento di artroscopia e meniscectomia del ginocchio destro, ad opera del
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico sportivo, presso la
Clinica __________ di __________ (doc. M 4 e 5).
Nel periodo 2013-2014 l'assicurato ha alternato periodi di incapacità
lavorativa totale (100%) a periodi d’incapacità lavorativa parziale (50%) e,
vista la persistenza dei dolori, si è sottoposto a svariate indagini,
che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di
immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche e
sedute di fisioterapia e infiltrazioni.
Il rapporto di lavoro presso la __________ è stato disdetto il 28 aprile 2015,
con un termine di preavviso di 3 mesi, dal datore di lavoro, con effetto al 31
luglio 2015 (doc. A-64).
RI 1 si è sottoposto ad un intervento di protesi mono-compartimentale mediale
al ginocchio destro il 9 luglio 2015 e ad una mobilizzazione manuale del
ginocchio destro in anestesia spinale, ambedue ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso la Clinica __________ di __________
(doc. M 51 e 56-58, 60 e 61).
Il 24 settembre 2015 RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti (doc. A-88, 89 e 91).
In seguito, l'assicurato ha sviluppato anche dei dolori lombo-sacrali e si è
pertanto sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate
per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure
diverse visite mediche specialistiche.
RI 1 si è anche rivolto al Centro __________ dell’__________ e si è pure sottoposto
a un trattamento riabilitativo in ambito stazionario dal 7 giugno al 20 luglio
2017 presso la Clinica __________ di __________ (doc. M-74).
In ambito LAI, con decisione del 9 maggio 2018, preavvisata il 17 ottobre 2017,
l’UAI ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera dal 1° maggio al 30 settembre
2016 (grado di invalidità: 100%) e dal 1° febbraio 2017 e continua (grado di
invalidità 100%; doc. A-88, 89 e 91).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare: doc. M-67), il 24 febbraio 2016
l’CO 1 ha informato l’assicurato che avrebbe sospeso le prestazioni (spese di
cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° marzo 2016 (ritenuto come, in
base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai
da considerare stabiliz-zato), che non avrebbe avuto diritto ad una rendita
LAINF (visto che i postumi infortunistici, facendo astrazione dalla sindrome
lombo-radicolare destra - che non era di pertinenza infortunistica - non
avevano influito sulla sua capacità di guadagno) e che gli sarebbe stata
attribuita un’IMI del 30% per il ginocchio destro (tenuto conto dell’ulteriore
decorso ragionevolmente prevedibile nel senso dello sviluppo di una
pangonartrosi; doc. A-54).
A seguito delle osservazioni del 3 marzo 2016 di RI 1 (doc. A-55), dello
scritto del 30 marzo 2016 dell’____________ di _____________, per conto
dell’assicurato (doc. A-57) e del successivo scambio di messaggi di posta
elettronica tra l’amministrazione e la rappresentante __________
dell’assicurato (doc. A-66-71), l’CO 1, con decisione formale del 13 febbraio
2017, ha comunicato all’__________ che i disturbi legati alla lombosciatalgia
destra con estensione nel territorio L5 erano di competenza del rispettivo
assicuratore malattia, che - a fronte di uno stato di salute stabilizzato -
aveva sospeso le prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a
decorrere dal 1° marzo 2016, che l’assicurato non aveva diritto ad una rendita
LAINF (visto che i postumi infortunistici non avevano influito sulla sua
capacità di guadagno) mentre aveva diritto ad un’IMI del 30% per il ginocchio
destro (tenuto conto dell’ulteriore decorso ragionevolmente prevedibile nel
senso dello sviluppo di una pangonartrosi; doc. A-72).
L’opposizione interposta
il 14 febbraio 2017 dalla __________ (doc. A-73) è stata ritirata il successivo
6 marzo 2017 con la seguente motivazione: “Dalle indicazioni del nostro
medico di fiducia emerge che il caso d’assicurazione in questione è di nostra
competenza. Vi informiamo pertanto che (…) assumeremo le spese relative a
questo caso dal 1° marzo 2016” (doc. A-75).
A seguito dell’opposizione interposta il 13 marzo 2017 dall’____________, per
conto dell’assicurato, in cui per la prima volta è stata sollevata pure una
censura relativa alla quantificazione dell’indennità giornaliera (doc. A-77), l’RI
1 - preso atto anche della documentazione medica prodotta dall’__________ in
data 25 maggio 2018 (doc. A-92) e dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del
28 agosto 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica
e medico fiduciario (doc. M-75), - in data 21 novembre 2018, dopo aver respinto
la censura riguardante l’ammontare dell’indennità giornaliera per motivi sia
formali sia materiali, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. A-97).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21
dicembre 2018 RI 1 ha personalmente postulato l’annullamento della decisione
impugnata e, in via principale, il versamento di fr. 10'000.- (pari alla
differenza tra l’indennità giornaliera pagata di fr. 129.93 e quella dovuta di
fr. 144.61 per il periodo 4 giugno 2013-29 febbraio 2016) ed il ripristino di
tutte le prestazioni LAINF a decorrere dal 1° marzo 2016 ed, in via subordinata
(rispettivamente ancor più subordinata) il riconoscimento in suo favore di una
rendita d’invalidità del 100% (rispettivamente 25% o 18%) e, in ogni caso, di
un'IMI complessiva dell’80%, di cui 50% per le menomazioni a livello della
schiena e 30% per il ginocchio destro (doc. I, pag. 7).
Anche in questa sede l’assicurato contesta l’ammontare delle indennità
giornaliere ricevute, visto che l’assicuratore sarebbe partito a torto da un
guadagno assicurato di fr. 59'280.- anziché fr. 65'980.- e, quindi, da un
importo giornaliero di fr. 129.93 anziché di fr. 144.61. Ribadisce anche in
questa sede di aver pertanto subito un danno economico non inferiore a fr.
10'000.- nel periodo 4 giugno 2013-29 febbraio 2016, di cui chiede la rifusione
da parte di CO 1.
L’assicurato ribadisce pure che esisteva un nesso di causalità tra i dolori
alla schiena e l’infortunio del 4 giugno 2013. Contesta la dinamica dell’evento
assicurato riportata dall’assicuratore LAINF, puntualizzando che, quando
scendeva dalla scala, è caduto, accusando delle forti contusioni in varie parti
del corpo, soprattutto a livello della schiena e del ginocchio destro. Precisa
inoltre di aver informato, fin da subito, dei dolori al ginocchio e alla
schiena il personale medico, ma quest’ultimo si è sempre limitato ad occuparsi
delle problematiche al ginocchio destro, tralasciando i dolori alla schiena.
Anche in occasione delle visite medico-fiduciarie ha sempre manifestato i
dolori e le problematiche alla schiena, ma il dr. med. __________ ha sorvolato
su tale aspetto. A suffragio delle proprie argomentazioni produce il diario
clinico del dr. med. __________ della Clinica __________ di __________ quale
doc. B. Osserva pure di non aver mai sofferto di dolori alla schiena prima
dell’evento assicurato.
Il ricorrente chiede inoltre l’esperimento di una perizia giudiziaria volta a valutare la sua attuale situazione clinica rispetto alle limitazioni al ginocchio destro, l’origine infortunistica dei disturbi alla schiena rispetto all’evento del 4 giugno 2013 e la sua effettiva capacità lavorativa e al guadagno residua post-infortunio.
Considerato che l’UAI l’ha posto al beneficio di una rendita d’invalidità completa, l’insorgente chiede pure una rendita intera LAINF dal 1° marzo 2016.
Nella denegata ipotesi che
i disturbi alla schiena non fossero ritenuti in nesso causale con l’infortunio
in questione, il ricorrente contesta anche l’esigibilità lavorativa (abile al
100% in un’attività adeguata, in particolare prevalentemente sedentaria)
definita dal dr. med. __________ in sede di rapporto del 27 gennaio 2016.
Contesta anche il calcolo del raffronto dei redditi, chiedendo l’applicazione delle DPL anziché le RSS. Nella denegata ipotesi che trovassero applicazione le RSS, considerato pure che l’UAI ha operato una decurtazione del 20%, chiede una deduzione sociale del 25% anziché del 10%, a fronte dei problemi di riadattarsi ad un lavoro completamente diverso rispetto a quello che ha svolto nel corso della sua carriera professionale, del fatto che non ha una particolare formazione professionale e neppure specifici titoli di studio come pure delle limitazioni riscontrate dal medico fiduciario in sede di esigibilità lavorativa residua. Tenuto conto delle precitate deduzioni sociali ha, quindi, diritto in ogni caso ad una rendita del 25% rispettivamente del 18%.
Da ultimo, chiede il
riconoscimento in suo favore un’IMI aggiuntiva del 50% per le menomazioni a
livello della schiena - a quella già riconosciutagli del 30% per il ginocchio
destro - e, quindi, di un'IMI complessiva dell’80%. Su quest’aspetto chiede
inoltre l’esperimento di una perizia giudiziaria “atta ad approfondire anche
tale tematica” (doc. I, pag. 6).
1.4. Nella risposta del 13 febbraio 2019 CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha versato agli atti l'incarto riguardante l'assicurato (infortunio n. __________) e svariati conteggi IG (doc. 2-5), chiedendo la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. Il 22 febbraio 2019 RI 1 si è
riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, sulla richiesta di
esperimento di una perizia giudiziaria), nelle proprie tesi e domande, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. VIII).
1.6. Il 26 febbraio 2019 il
patrocinatore di CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso, riconfermandosi nella risposta di causa (doc. X).
1.7. Il doc. X è stato inviato al ricorrente per conoscenza (doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere sono
l’ammontare delle indennità giornaliere versate all’assicurato nel periodo 4
giugno 2013-29 febbraio 2016, la mancata assunzione da parte diCO 1 dei
problemi alla schiena patiti dall’assicurato e la sospensione delle prestazioni
LAINF di corta durata dal 1° marzo 2016 a fronte di uno stato di salute
considerato stabilizzato al 29 febbraio 2016. Sono parimenti oggetto della lite
il diniego di una rendita d’invalidità LAINF ed il riconoscimento di un’IMI (30%)
solo per il ginocchio destro.
2.2. Importo delle indennità giornaliere dal 4 giugno 2013-29 febbraio 2016.
2.2.1. Per quanto concerne la censura
riguardante l’ammontare delle indennità giornaliere versate all’assicurato nel
periodo 4 giugno 2013-29 febbraio 2016, calcolate dall’Istituto resistente in
base ad un salario annuo di fr. fr. 59'280.-, mentre secondo l’assicurato
avrebbe dovuto esserlo su un salario annuo pari a fr. 65'980.- , il TCA osserva
quanto segue.
Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o
quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per
scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. D’altro
canto, l’art. 51 cpv. 1 LPGA recita che le prestazioni, i crediti e le
ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono
essere sbrigati con una procedura semplificata. In virtù di tale
disposizione (e dell'art. 124 OAINF) le decisioni di assegnazione di indennità
giornaliere LAINF possono essere emanate, come avvenuto nel caso concreto,
informalmente (STF 8C_99/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.2). In
materia di indennità giornaliera, in una sentenza 8C_14/2011 del 13 aprile 2011
consid. 5, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che il termine per
contestare un conteggio è di tre mesi, diversamente ad esempio dalla
chiusura di un caso senza decisione formale, per il quale il termine è di un
anno (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_789/2012 del 16 settembre 2013
consid. 4.1 e la STF 8C_284/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.1). In difetto
di una reazione entro i termini, la decisione de facto diventa valida,
come se fosse stata emanata una decisione in buona e dovuta forma (cfr. DTF 134
V 145; STF 8C_738/2007 del 26 marzo 2008 consid. 6.2.) e cresce in giudicato
(cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, n. 6 ad art. 51 LPGA;
STCA 35.2017.79 del 20 marzo 2018, consid. 2.3).
Dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 ha percepito dal 4 giugno
2013 al 31 luglio 2015 (allorquando era ancora in vigore il contratto di
lavoro) un’indennità giornaliera di fr. 129.93 (calcolata su un guadagno
assicurato di fr. 59'280.-, determinato in base alle indicazioni fornite dal
datore di lavoro mediante l’annuncio d’infortunio LAINF) e l’insorgente non ha
mai contestato l’ammontare della prestazione in questione, né ha chiesto
precisazioni circa le modalità di calcolo al proprio datore di lavoro.
Parimenti dicasi per il periodo successivo al licenziamento, ovvero dal 1°
agosto 2015 al 29 febbraio 2016, ove ha ricevuto personalmente i relativi
conteggi. Non ha contestato l’ammontare della prestazione in questione, né ha
chiesto precisazioni circa le modalità di calcolo ad CO 1, neppure quando è
stato patrocinato dall’___________ di ___________ (cfr., in particolare, doc.
doc. A-57 e doc. A-66-71). Soltanto con l’opposizione interposta il 13 marzo
2017 dall'__________, l’insorgente ha chiesto ad CO 1 di rivedere i propri
conteggi dell’indennità giornaliera sulla base di un guadagno assicurato di fr.
65'980.- e, quindi, di un importo giornaliero di fr. 144.61 (doc. A-77). In
queste condizioni occorre concludere che, al momento in cui l’insorgente ha
preteso che venisse rivisto l’importo dell’indennità giornaliera assegnatagli a
dipendenza dell’evento infortunistico del 4 giugno 2013, i conteggi emessi daCO
1, per il periodo 4 giugno 2013-29 febbraio 2016, erano già passati in
giudicato, non avendo l’assicurato richiesto l’emanazione formale entro il
termine di 3 mesi. Del resto, tale circostanza non è contestata in sede di
ricorso.
Se ne deduce pertanto che la richiesta dell’interessato deve essere esaminata
sotto il profilo ristretto della revisione processuale (art. 53 cpv. 1
LPGA) e della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA). In
presenza di una decisione passata in giudicato (in casu, i citati
conteggi), la medesima non può essere corretta
liberamente, essendo l’angolo di esame ristretto all’esistenza di un
fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova (revisione processuale),
rispettivamente di una manifesta erroneità (riconsiderazione).
2.2.2. RI 1 ha chiesto adCO 1 di
ricalcolare l’importo dell’indennità giornaliera, ritenendo non corretto il
guadagno assicurato di fr. 59'280.- utilizzato dall’amministrazione, visto che
il suo salario lordo ammonte-rebbe in realtà a fr. 65'980.- annui.
La circostanza invocata, evidentemente già nota all’assicurato al momento del
rilascio dei conteggi, non può valere qual fatto nuovo giustificante una revisione
processuale (DTF 134 III 669, consid. 2.2 e riferimenti; STCA 35.2017.79
del 20 marzo 2018, consid. 2.3). Del resto, con la propria impugnativa,
l’assicurato non ha - a ragione - preteso il contrario.
Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una riconsiderazione dei
conteggi in questione.
2.2.3. L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_99/2008 succitata consid. 3.2).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa sarebbe senza dubbio erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata resa prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti). Un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.2.4. Nel caso concreto, il ricorrente ritiene manifestamente errato il calcolo dell’ammontare dell’indennità giornaliera che gli è stata riconosciuta, e ciò nella misura in cui nel 2013 il suo guadagno annuo assicurato sarebbe stato di fr. 65'980.- annui, così come risultante dal certificato di salario prodotto in sede di opposizione (cfr. allegato a doc. A-77) e sul quale ha pagato i contributi e le imposte, anziché di soli fr. 59'280.- (cfr. doc. I, p. 2).
A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che
per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,
quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15, al
suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d). Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi
menzionata). Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario
determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv.
2 OAINF). L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità
giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato
prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che
gli sono dovuti. Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase
LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per
l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali (cfr. STCA 35.2017.79 del 20
marzo 2018, consid. 2.8).
Chiamato ora a pronunciarsi - premesso che una manifesta erroneità della
decisione cresciuta in giudicato è data, da una parte, qualora una prestazione
sia stata fornita in base a norme giuridiche inesatte o comprese in modo errato
oppure se disposizioni determinanti non sono state applicate o lo sono state
erroneamente e, dall’altra, se la decisione in questione è stata presa sulla
base di una fattispecie insostenibile, in particolare nel caso in cui una
chiara violazione del principio inquisitorio è causa di una fattispecie
incompleta (cfr. STF 8C_780/2016 del 24 marzo 2017 consid. 4.1), con la precisazione
che determinante è la situazione di fatto di cui l’amministrazione era a
conoscenza all’epoca (cfr. STFA C 122/00 del 30 marzo 2001 consid. 3a e
riferimenti ivi indicati: “… - unter Zugrundelegung des damals bekannten
Sachverhalts …” - il corsivo è della redattrice; cfr. STCA 35.2017.79 del
20 marzo 2018, consid. 2.9), questo Tribunale ritiene che la decisione su
opposizione impugnata debba essere confermata.
In effetti, secondo il TCA, l’istituto assicuratore ha correttamente applicato gli articoli 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 3 OAINF, che costituiscono in effetti la base legale per determinare il guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera, facendo pertanto capo all’ultimo salario percepito dall’assicurato prima dell’infortunio. Peraltro, l’insorgente non pretende che il caso che lo riguarda rientri in uno o nell’altro dei casi speciali previsti dall’art. 23 OAINF. D’altro canto, non è criticabile il fatto che l’amministrazione abbia quantificato l’ultimo salario realizzato da RI 1 prima dell’infortunio ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF, prendendo in considerazione il salario dichiarato nell’annuncio d’infortunio (dunque fr. 4'560.-/mese per tredici mensilità - cfr. doc. A-1), come è d’altronde norma fare, senza procedere a ulteriori accertamenti. A quest’ultimo riguardo va rilevato che, a quel momento, non emergevano elementi suscettibili di generare dei dubbi circa la correttezza del dato in questione, tanto più che esso era stato di fatto fornito dal datore di lavoro. Questa conclusione si giustifica tanto più che il ricorrente ha percepito per anni un’indennità giornaliera calcolata su un guadagno assicurato di fr. 59'280.-, senza sollevare obiezioni di sorta.
In esito a tutto quanto precede, questa Corte ritiene che i conteggi con i quali CO 1 ha stabilito l’ammontare dell’indennità giornaliera non possano essere considerati viziati da un errore manifesto e che, pertanto, il suo rifiuto di riconsiderarli debba essere confermato. Facendo difetto una delle condizioni cumulative previste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA, può rimanere aperta la questione di sapere se la rettifica della decisione avrebbe una notevole importanza.
Stante
quanto precede, per quest’aspetto, la decisione su opposizione impugnata non
presta il fianco a critica alcuna e merita di essere confermata.
2.3. Disturbi alla schiena:
causalità naturale (e adeguata) con l'infortunio del 4 giugno 2013?
2.3.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.3.2. In concreto, per quanto
riguarda i disturbi alla schiena, nella decisione su opposizione impugnata,
l'assicuratore resistente ha osservato, che i disturbi legati alla lombosciatalgia
destra con estensione nel territorio L5 non erano di competenza infortunistica,
fondandosi in particolare sul rapporto medico del 28 agosto 2018 del dr. med. __________
(doc. M-75), giusta il quale:
" (…) Nell'autunno del 2015 insorgenza di disturbi al rachide con estensione all'arto inferiore destro. Le affermazioni del rappresentante legale del signor RI 1 espresse nella raccomandata del 31.7.2017 (documento A81) secondo il quale "il nostro assistito è caduto rovinosamente dalle scale accusando delle forti contusioni in varie parti del corpo, soprattutto a livello della schiena e del ginocchio destro" non trovano conferma nel tenore degli atti a disposizione. (…). Diversi elementi concordanti correlano con l'instaurazione dei disturbi al rachide lombare nel corso dell'autunno 2015. (…). Il lungo intervallo libero tra l'evento del 4.6.2013 e l'insorgenza dei disturbi nel corso dell'autunno 2015 permette praticamente di escludere, rispettivamente rende tutt'al più possibile la presenza di una relazione causale tra la caduta del 4.6.2013 e l'insorgenza dei disturbi nel corso dell'autunno 2015. (…). L'assenza di riferimenti a disturbi non solo subito dopo la caduta, ma anche durante un periodo di oltre 2 anni permette praticamente di escludere/rende in tutti i casi tutt'al più possibile un'eventuale origine traumatica delle alterazioni strutturali riscontrate in corrispondenza dei corpi vertebrali L3 e L5 riconducibile all'evento del 4.6.2013. Questo in considerazione del quadro algico acuto ragionevolmente generato dalle fratture vertebrali fresche. Dolori non rilevati/ riferiti neanche all'esame funzionale eseguito in ambito fisioterapico 11 10.07.2013, un mese dopo l'evento in parola. Non solo gli studi radiologici convenzionali, ma anche gli esami TAC non documentano inoltre nessun evidente rimaneggiamento strutturale locale potenzialmente suscettibile di correlare con un processo riparativo nell'ipotesi di una pregressa frattura traumatica. (…). La natura delle alterazioni strutturali riscontrate (Hsi istmica), l'assenza di un quadro radiologico suscettibile di correlare con un processo riparativo, ma soprattutto l'assenza di riferimenti a dolori suscettibili di correlare con delle fratture vertebrali, permettono di escludere/rendono tutt'al più possibile la presenza di un nesso di causalità con l'evento del 4.6.2013. (…). Il quadro clinico, così come l'insieme della documentazione radiologica, non mette in evidenza delle alterazioni strutturali acquisite suscettibili di essere ricondotte con il grado della probabilità preponderante all'evento del 4.6.2013. (…). Con riferimento al tenore degli atti a disposizione, i disturbi accusati attualmente dal signor RI 1 al rachide risultano essere di natura morbosa (…)." (doc. M-75, pag. 6-8).
Il ricorrente fa valere invece
che i disturbi alla schiena di cui soffre sono la conseguenza naturale (e
adeguata) dell’infortunio del 4 giugno 2013. Tanto più che, quando è caduto, ha
riportato delle forti contusioni anche alla schiena e non ha mai sofferto di
tali dolori prima dell’evento assicurato (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).
A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale
ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un
disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale
argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e
inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013
consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto
2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25
settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).
2.3.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.4. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 28 agosto 2018 (doc. M-75) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, e quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.3.3.) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, secondo cui i disturbi alla schiena di cui soffre l’assicurato non possono essere imputati all’infortunio del 4 giugno 2013.
Del resto, nè gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti, il quale ha peraltro confermato che i disturbi alla schiena sono insorti dell'autunno 2015.
Il TCA non ignora la circostanza indicata dall’insorgente, in merito alla dinamica dell’incidente, secondo la quale, quando è caduto sulle scale, ha riportato delle forti contusioni anche alla schiena e, nonostante abbia informato i medici al riguardo sin da subito, tutti (compreso il medico fiduciario), avrebbero tralasciato o sorvolato tale aspetto.
A questo proposito il TCA ritiene altamente inverosimile che tutti i numerosi medici (anche specialisti) che hanno visitato l’assicurato a far tempo dal giorno dell’infortunio (e, quindi, in primis quelli del Pronto Soccorso) abbiano tralasciato di riportare e indagare eventuali contusioni/dolori alla schiena riferiti ora dal ricorrente. Parimenti dicasi per il medico fiduciario che l’ha visitato più volte.
Per quanto concerne la puntualizzazione dell’insorgente in merito alla dinamica dell’infortunio e, più precisamente, l’asserzione (che, giova ribadire, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica, e non, agli atti, risulta decisamente inverosimile) che avrebbe riportato delle forti contusioni alla schiena al momento della caduta del 4 giugno 2013, giova qui ricordare che il principio della priorità della "dichiarazione della prima ora" prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019, consid. 4.3 in fine). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2; sull'argomento cfr. altresì STCA 38.2016.59 del 20 febbraio 2017, consid 2.3, con rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati; STCA 32.2017.41 del 6 novembre 2017, consid 2.5, con rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).
Il TCA
osserva inoltre che, come riportato in narrativa, l'opposizione
interposta il 14 febbraio 2017 dalla __________ (doc. A-73) è stata ritirata il
successivo 6 marzo 2017 con la seguente motivazione: “Dalle indicazioni del
nostro medico di fiducia emerge che il caso d’assicurazione in questione è di
nostra competenza. Vi informiamo pertanto che (…) assumeremo le spese relative
a questo caso dal 1° marzo 2016” (doc. A-75).
In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene
dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le
problematiche alla schiena di cui affetto l’assicurato dall’autunno 2015 costituiscano
una conseguenza naturale dell’evento infortunistico assicurato.
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che
l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa
extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato
(cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).
La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dai
disturbi alla schiena (per assenza del nesso di causalità naturale) di cui
soffre l’assicurato che, per i motivi poc’anzi detti, non sono di pertinenza
dell'assicuratore resistente.
2.4. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° marzo 2016?
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4.2. Nel caso di specie, CO 1il 21
novembre 2018 ha confermato la sospensione delle prestazioni di corta durata
dell'assicurato dal 1°marzo 2016, “ritenuto che dai referti medici agli atti
risulta che dalla continuazione della cura medica non vi era da attendersi un
sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato per quanto
concerne i disturbi al ginocchio destro” (cfr. doc. A-97, pag. 6), sulla
base del rapporto medico del 27 gennaio 2016, relativo alla visita del 1°
dicembre 2015, del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, che - dopo aver prescritto ancora una serie di fisioterapia in
presenza ancora di un leggero stato flogistico (cfr. doc. M-75, pag. 7) - ha
ritenuto che la situazione era stabile (non incidendo significativamente
un’ulteriore prosecuzione delle misure terapeutiche, in particolare fisiche e
medicamentose, né sull’entità dei postumi infortunistici né sulla residuale
capacità lavorativa nello svolgimento di attività adatte; cfr. doc. M-75, pag.
7) e che RI 1 era abile in misura completa nel mercato generale del lavoro in un'attività
confacente con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico
(cfr. doc. M-75, pag. 7).
Tutto ben considerato, precisato che, secondo la
giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della
questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° marzo 2016;
cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1,
8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017
consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA
35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo
2019, consid. 2.2.2) e dovendo fare astrazione dai problemi alla schiena
per i motivi già detti (cfr. considerando 2.3.4), il TCA ritiene di poter condividere il parere del medico di fiducia
di RI 1, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa e infortunistica.
In effetti, dalla documentazione medica agli atti, emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, non entravano ancora in
linea di conto dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare
notevolmente le condizioni di salute infortunistiche. Del resto, i
medici specialisti - che avevano in cura o che erano stati consultati
privatamente dall'assicurato - non ritenevano indicate ulteriori terapie. In
particolare, il 24 febbraio 2016 il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, presso la Clinica __________ di __________,
che, come riportato in narrativa, ha operato il ginocchio dell’assicurato nel
2015, al termine di una visita di controllo ha rilevato che i “dolori
lamentati dal paziente, alla gamba destra sono molto probabilmente di origine
lombo-vertebrale. (…). Per quanto concerne il ginocchio destro, non ho trovato
nulla di particolare. La mobilità e la stabilità legamentare sono buone. Con
l’impianto della protesi monocompartimentale mediale i dolori sul lato mediale
sono praticamente scomparsi. Per quanto concerne il ginocchio destro non sono
più previsti controlli. Rivedrò il (…) per una radiografia di controllo tra
circa 4 anni e 1/2” (doc. M-69, pag. 2).
Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica
appena indicata, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 1°marzo 2016, lo stato di salute
infortunistico dell'assi-curato, a quasi 3 anni dall’infortunio, era
stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa
giurisprudenza.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato
continuasse a sottoporsi a sedute di fisioterapia, anche dopo tale data, su
prescrizione del medico di fiducia diCO 1, nella misura in cui esse non
miravano evidentemente a migliorare notevolmente le sue condizioni di
salute (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti; cfr, in particolare, doc.
M-75, pag. 7; cfr., tra le tante, STCA 35.2018.114
del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2017.124 del 22 marzo 2018,
consid. 2.2.2 e STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3).
Tanto più che neppure l’assicurato è stato in grado di
evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento
espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente. D'altra parte la
valutazione dello specialista interpellato daCO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici, ma unicamente dal parere del ricorrente, che
ha il valore di una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere
condivisa dal TCA.
Del resto, l'esigibilità posta dal medico di fiducia di CO 1 nel rapporto del
27 gennaio 2016, relativo alla visita del 1° dicembre 2015, già corrispondeva a
quanto si riscontra normalmente negli assicurati che hanno riportato un danno ad
un arto inferiore (cfr. consid. 2.5.3).
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare
il diritto alle prestazioni di lunga durata.
In esito alle considerazioni che precedono, all’amministrazione
non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla
definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con
conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera
dal 1° marzo 2016.
2.5. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3. Nel caso di specie, per
chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto
assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 27 gennaio 2016,
relativo alla visita del 1° dicembre 2015, (doc. M-67), giusta il quale:
" (…). Con riferimento al quadro clinico di pertinenza infortunistica, facendo astrazione dalla lombosciatalgia destra, il signor RI 1 presenta una ridotta caricabilità dell’arto inferiore destro nel mantenimento prolungato di una posizione eretta, negli spostamenti frequenti o prolungati su terreni in particolare irregolari, declivi oppure a rischio di caduta, nell’esecuzione frequente di movimenti in flessione o al mantenimento prolungato di una posizione flessa con le ginocchia, nel superamento delle scale, soprattutto in discesa ma pure in salita, nel trasporto di pesi superiori indicativamente a una decina di chili. (…). Con riferimento al quadro di pertinenza infortunistico, facendo astrazione dalla sindrome lombo-radicolare destra, il signorRI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in misura completa nello svolgimento di un’attività confacente che tenga conto delle limitazioni ritenute per il ginocchio destro." (doc. M-67, pag. 7)
Nella concreta evenienza
questo Tribunale ritiene di far propria l'esigibilità stabilita dal dr. med. __________
- specialista FMH in chirurgia ortopedica, e quindi della materia che qui ci
occupa, che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica - e posta alla base della decisione avversata. Tanto più che la
stessa - oltre a non essere stata smentita da certificazioni mediche
specialistiche in questa sede (ma solo attraverso il parere dell'assicurato che
ha semplice valenza di dichiarazione di parte e che, pertanto, questa Corte non
condivide) - risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo proposito,
STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.3.3, e rinvii giurisprudenziali
ivi citati; STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii
giurisprudenziali ivi citati).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività
lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico.
Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
Questo
Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato equilibrato
del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa (ad es. di
controllo e di sorveglianza), a tempo pieno e con un rendimento
completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico (leggera e prevalentemente sedentaria).
In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse
dall'assicurato all'esigibilità posta dal medico di fiducia, motivo per il
quale le censure sollevate al riguardo (in particolare, che non sarebbe in
grado di lavorare a tempo pieno con pieno rendimento in un’attività adeguata) sono
respinte.
2.6. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa
R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2016 (data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1° marzo 2016; cfr. consid. 2.4.2).
2.7. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe
guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 61'525.63 (doc. A-97, pag. 13). Questo dato è stato desunto dall’estratto conto individuale relativo al
2013 (doc. A-87) ed aggiornato al 2016 (doc. A-97, pag. 13).
Giova qui ricordare, che, secondo la giurisprudenza,
generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto
individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido
(anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato
dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive
entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR
1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA
32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 35.2018.123 del 27 marzo
2019, consid. 2.5.1), ciò che non è stato il caso.
Il "reddito da valido" per il 2016 ammonta
quindi a fr. 61'525.63.
2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.
5.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.
4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto
leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la
STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche
mosse dal ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver determinato
il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente applicando i dati statistici
nazionali contenuti nella Tabella TA1 anziché le DPL. Tanto più che, val qui la
pena di puntualizzare, trattasi di una banca dati allestita dall'INSAI che
neppure risulta essere a disposizione degli istituti assicuratori privati, qual
è -come nel caso di specie - CO 1 (cfr. pure la STCA 35.2016.34 del 29 agosto
2016, consid. 2.7.2; da notare che l'INSAI
ha abbandonato l'uso delle DPL dal 1° gennaio 2019: cfr. STF 8C_368/2018
del 28 marzo 2019 al consid. 4.3).
2.8.1. CO 1 ha quantificato il guadagno post-infortunistico sulla base delle statistiche in fr. 67'032.60 stabiliti sulla base della TA 1 2014, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016. L’amministrazione ha poi successivamente operato una decurtazione del 10% a titolo deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 60'329.30 (doc. A-97, pag. 15).
Il ricorrente, dopo aver contestato il calcolo del raffronto dei redditi,
chiedendo l’applicazione delle DPL anziché le RSS, ha osservato nel gravame unicamente
che - nella denegata ipotesi in cui trovassero applicazione le RSS - CO 1
avrebbe dovuto applicare una deduzione sociale del 25%.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1,
l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche
inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, RI 1 ha ottenuto, per il 2016,
un reddito annuo di fr. 67'032.60.
Stante quanto precede, il "reddito da invalido" per il
2016 - a ragione non contestato dal ricorrente - ammonta quindi a fr. 67'032.60.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.9.1. Nel caso di specie CO 1 nella
decisione avversata ha riconosciuto una deduzione sociale del 10% per tener
conto delle limitazioni addebitabili al danno alla salute infortunistico,
segnatamente per attività leggere (cfr. doc. A-97, pag. 14).
Dal canto suo, l’insorgente, considerato pure che l’UAI ha operato una
decurtazione del 20%, ha chiesto una deduzione sociale del 25%, a fronte dei
problemi di riadattarsi ad un lavoro completamente diverso rispetto a quello
che ha svolto nel corso della sua carriera professionale, del fatto che non ha
una particolare formazione professionale e neppure specifici titoli di studio
come pure delle limitazioni riscontrate dal medico fiduciario in sede di
esigibilità lavorativa residua (cfr. doc. I, pag. 5).
2.9.2. Questo Tribunale rileva
innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.
4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de
procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Val qui la pena di ribadire che
la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…
di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del
lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova
inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il
pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al
danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.
STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:
Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.
100 e segg.).
Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale
federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem
massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30
novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF
8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10
giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Infine, va evidenziato che l’insorgente, nato nel 1964 in __________, è in Svizzera dal 1990, ha lavorato ininterrottamente al 100% dal 1° novembre 1996 della ditta __________ di __________, in qualità di quadro medio (segnatamente custode presso il __________ di __________) sino alla disdetta del 31 luglio 2015 ed è stato naturalizzato svizzero il 16 maggio 2008 (cfr. doc. A1, doc. A-97, pag. 14; doc. A-64), motivo per il quale si esprime senz'altro bene in italiano. In queste circostanze, non vi è motivo per applicare un'ulteriore riduzione.
Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Il "reddito da
invalido" di fr. 67'032.60 (cfr.
consid. 2.8.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,
ammonta dunque a fr. 60'329.30.
2.10. Confrontando ora il reddito "da
invalido" di fr. 60'329.30 (cfr. consid. 2.9.2) con il relativo reddito "da
valido" di fr. 61'525.63 (cfr. consid. 2.7), si ottiene un grado
d’invalidità del 1,944% ([61'525.63 - 60'329.30] x 100 : 61'525.63) arrotondato
al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
È dunque a ragione che CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non
raggiungendo, in ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del
10%. La decisione di CO 1 che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di
conseguenza tutelata.
2.11. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.11.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.11.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.11.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.11.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.11.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 20 gennaio 2015 del medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato personalmente l'assicurato in data 11 novembre 2014, giusta il quale "(…) Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione SUVA 2000, tenuto conto dell’ulteriore decorso ragionevolmente prevedibile, risulta essere giustificato il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% i, equivalenza a una gonartrosi di medio-grave entità. Ripartizione della IMI: 50% a carico dell’intervento di meniscectomia mediale artroscopica del 13.10.2014 e 50% a carico dell’evento infortunistico del 4.6.2013" (doc. M-38, pag. 8), CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 13 febbraio 2017 (doc. A-72), confermata con la decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (doc. A-97), un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 30% corrispondente a fr. 37'800.- per il danno permanente all'arto inferiore destro.
Il ricorrente chiede il
riconoscimento in suo favore un’IMI aggiuntiva del 50% per le menomazioni a
livello della schiena - a quella già riconosciutagli del 30% per il ginocchio
destro - e, quindi, di un'IMI complessiva dell’80% (doc. I, pag. 6).
Dovendo fare astrazione dai disturbi alla schiena di cui soffre l’assicurato
che, per i motivi già esposti al consid. 2.3.4, non sono di pertinenza
dell'assicuratore resistente, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto
deciso daCO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica,
tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per
menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò
che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della
menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF
115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000
U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal
TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale
ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione
enunciata 20 gennaio 2015 dal dr. med. Caranzano, medico fiduciario che ha
personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia
di medicina assicurativa e infortunistica. Tanto più che - a
ragione -neppure l’assicurato pretende il contrario.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 30% per il danno
permanente all'arto inferiore destro (segnatamente al ginocchio).
2.12. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare all'esperimento di una perizia giudiziaria, così come postulato più volte dal ricorrente in questa sede: cfr. doc. I pag. 3 e 6 e doc. VIII, pag. 2).
2.13. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti