Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2019.29

 

mm

Lugano

26 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2019 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       -   che, in data 24 agosto 2012, nel scendere da un ponteggio, RI 1, beneficiario di una rendita d’invalidità del 25% accordatagli a seguito di un sinistro occorso nell’ottobre 2005, ha messo male il piede destro e si è procurato la frattura del calcagno destro scomposta pluriframmentaria. L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;

 

                                     -   che, alla chiusura del caso, con decisione formale del 24 dicembre 2015, l’amministrazione ha negato che fossero dati i presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore (25%) in ragione delle conseguenze dell’infortunio dell’agosto 2012 e, d’altra parte, ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%. Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato;

 

                                     -   che, con decisione del 3 maggio 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di un importo di fr. 25'882 a titolo di sovrindennizzo, importo compensato con il pagamento degli arretrati dell’assicurazione per l’invalidità;

 

                                     -   che, con sentenza 35.2017.86 del 13 agosto 2018, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa presentata nel frattempo dall’assicurato, nel senso che gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché ricalcolasse il sovrindennizzo tenendo conto che l’entità del guadagno presumibilmente perso durante il periodo 27 agosto 2012 – 30 settembre 2014, era da determinare partendo da un salario orario di base di fr. 36;

 

                                     -   che, con decisione formale dell’8 ottobre 2018, l’CO 1 ha fissato in fr. 233.99 il guadagno giornaliero presumibilmente perso e, quindi, in fr. 25'017 il credito restitutorio risultante da sovrindennizzo (doc. 351);

 

                                     -   che, a seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 363), in data 15 gennaio 2019, l’istituto assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 416);

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 15 febbraio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’incarto venga rinviato all’CO 1 per emanazione di una nuova decisione. Egli fa segnatamente valere che “il salario da prendere in considerazione per il corretto calcolo di un eventuale sovrindennizzo deve (…) comprendere la tredicesima mensilità e le altre indennità (festivi, vacanze, indennità per inconvenienza), per un totale di CHF 11.25/h, subordinatamente per un totale corrispondente alla percentuale delle indennità e della tredicesima relative a un salario di CHF 36.-/h.” (doc. I);

 

                                     -   che, in risposta, l’assicuratore convenuto ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII);

 

                                     -   che, in data 28 giugno 2019, il TCA ha chiesto all’amministrazione di spiegare per quali ragioni nel calcolo del salario giornaliero, non si è tenuto conto dell’indennità per inconvenienti (doc. IX).

 

                                     -   che, il 4 luglio 2019, è pervenuta la risposta dell’amministrazione (doc. X + allegati);

 

                                     -   che, in data 31 luglio 2019, il patrocinatore dell’insorgente ha presentato le proprie osservazioni in proposito (doc. XII + allegato);

 

 

considerato                -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011);

 

                                     -   che l’oggetto della lite è circoscritto all’entità della pretesa di restituzione fatta valere dall’CO 1 a titolo di sovrindennizzo e, specificatamente, a quella del guadagno presumibilmente perso durante il periodo 27 agosto 2012 – 30 settembre 2014;

 

                                     -   che, a norma dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2). Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3);

 

                                     -   che si è in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento assicurato. In questo ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante è, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157). Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato”);

 

                                     -   che il reddito da valido (e quindi pure il guadagno presumibilmente perso ex art. 51 cpv. 3 OAINF) è quello che l’assicurato avrebbe potuto realizzare se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA). Conformemente alla giurisprudenza, per fissare il reddito da valido, occorre stabilire quello che l’assicurato avrebbe – con il grado della verosimiglianza preponderante – potuto realmente realizzare al momento determinante, qualora non fosse invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nella maniera più concreta possibile, ragione per la quale esso viene desunto di principio dall’ultimo salario conseguito dalla persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari, siccome dall’esperienza empirica risulta che la precedente attività lavorativa sarebbe continuata senza il danno alla salute; eccezioni devono essere accertate con la verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2). Allorché un salario concreto non può essere accertato – ad esempio la persona assicurata era disoccupata al momento dell’infortunio oppure avrebbe perso il suo precedente posto di lavoro anche senza l’infortunio - possono essere utilizzati i dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (ISS) editi dall’Ufficio federale di statistica (cfr. STF 8C_720/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e riferimento ivi menzionato; si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316);

 

                                     -   che, nella concreta evenienza, con la sentenza 35.2017.86 del 13 agosto 2018, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha stabilito che l’entità del guadagno presumibilmente perso durante il periodo 27 agosto 2012 – 30 settembre 2014, doveva essere determinata partendo da un salario orario di base di fr. 36 e ha pertanto rinviato gli atti all’CO 1 affinché procedesse a un nuovo calcolo del sovrindennizzo (doc. 343, p. 14 s.);

 

                                     -   che dalla decisione formale dell’8 ottobre 2018 si evince che l’amministrazione ha fissato in fr. 233.99 il guadagno giornaliero presumibilmente perso e, quindi, in fr. 25'017 la propria pretesa di restituzione a titolo di sovrindennizzo (doc. 351, p. 2);

 

                                     -   che, in data 21 novembre 2018, l’CO 1 ha precisato che “per il calcolo del guadagno presumibilmente perso abbiamo considerato il salario orario sancito dal TCA nella sentenza del 13 agosto 2018, vale a dire CHF 36.00/ora. Il salario giornaliero del nostro calcolo del sovrindennizzo ha già tenuto conto delle percentuali relative ai festivi e alle vacanze previste dal Contratto collettivo __________ e ciò tenuto conto delle ore annue lorde contrattuali, vale a dire 2190 ore. Inoltre anche la tredicesima mensilità è stata considerata. Il salario giornaliero è quindi il seguente: CHF 36.00 x 2190 ore + 8.33% = CHF 233.99.” (doc. 373);

 

                                     -   che, con il proprio ricorso, RI 1 rimprovera in sostanza all’CO 1 di aver stabilito il guadagno presumibilmente perso senza computare le indennità per giorni festivi, per vacanze e per inconvenienti, come pure la tredicesima mensilità (cfr. doc. I);

 

                                     -   che il Contratto collettivo di lavoro della costruzione in legno, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, prevede che l’orario di lavoro normale annuale è pari a 2190 ore, precisato che per orario di lavoro normale si deve intendere l’orario di lavoro annuale lordo comprensivo di giorni festivi retribuiti, ferie, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e simili (cfr. art. 12);

 

                                     -   che, di conseguenza, moltiplicando il salario orario di base (fr. 36) per 2190 ore e aggiungendo il supplemento dell’8.33%, l’istituto convenuto ha conteggiato – contrariamente a quanto pretende il ricorrente – le indennità per giorni festivi e per vacanze, nonché la tredicesima mensilità;

 

                                     -   che, per quanto riguarda le indennità per inconvenienti, in corso di causa, l’amministrazione ha precisato di non averne tenuto conto, in quanto esse “sono considerate dei rimborsi spese e non sono pertanto soggette alla trattenuta dei contributi sociali AVS/AI/IPG, come risulta peraltro dal riassunto dei conteggi paga del datore di lavoro …” (doc. X);

 

                                     -   che, in una sentenza 8C_964/2012 del 16 settembre 2013 consid. 4.3.2, il TF ha in effetti stabilito che l’indennità per il pranzo non andava presa in considerazione per determinare il reddito da valido poiché, in quella fattispecie, l’indennità in questione era stata pagata in più del salario mensile lordo e che, pertanto, su di essa non erano stati prelevati i contributi sociali (per un caso in cui il TF ha deciso nel senso opposto, in quanto l’indennità forfetaria per il pranzo era stata indicata dal datore di lavoro a titolo di salario mensile lordo su cui erano stati prelevati i contributi paritetici, si veda la STF 8C_430/2010 del 28 settembre 2010);

 

                                     -   che, pertanto, conformemente alla giurisprudenza federale appena citata, è a giusta ragione che l’CO 1 non ha preso in considerazione l’indennità per inconvenienti per stabilire il guadagno presumibilmente perso;

 

                                     -   che, in esito a tutto quanto precede, l’CO 1 ha dunque correttamente stabilito in fr. 233.99 il guadagno giornaliero presumibilmente perso e in fr. 25'017 la propria pretesa di restituzione a titolo di sovrindennizzo (cfr. il conteggio prodotto sub doc. 350, che l’assicurato ha contestato limitatamente all’entità del guadagno presumibilmente perso);

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti