Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2019.2

 

MM/DC/sc

Lugano

29 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 novembre 2018 emanata da

 

CO 1   

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 9 maggio 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto cucina e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, a seguito del quale ha riportato, secondo il rapporto 11 maggio 2011 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________, un trauma cranico lieve.

 

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 23 gennaio 2013, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 31 gennaio 2013, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi ancora lamentati dall’assicurata non si sarebbero più trovati in relazione di causalità con l’evento infortunistico del maggio 2011.

 

                               1.3.   Con sentenza 35.2013.89 del 27 febbraio 2014, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurata, nel senso che, accertato che al momento della chiusura del caso i disturbi interessanti il rachide cervicale e il ginocchio destro non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del 9 maggio 2011, gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché ordinasse una perizia psichiatrica e, alla luce dei relativi esiti, definisse nuovamente il diritto a prestazioni a decorrere dal 31 gennaio 2013 (doc. 171-185).

 

                                         La pronunzia appena menzionata è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.4.   Dalle carte processuali si evince che la CO 1 ha fatto capo al rapporto 25 marzo 2016 dello psichiatra dott. __________, elaborato nel quadro della perizia pluridisciplinare ordinata nel frattempo dall’Ufficio AI.

 

                                         Con decisione formale del 3 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF ha confermato l’estinzione a far tempo dal 31 gennaio 2013 del diritto alle prestazioni dipendenti dal sinistro del 9 maggio 2011, precisato che la problematica psichica diagnosticata dal perito, di natura psicogena, non costituirebbe una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato (cfr. doc. 319-322).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 326-328), in data 15 novembre 2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 332-336).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 28 dicembre 2018, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, facendo valere che le turbe psichiche di cui soffre, la cui causalità naturale con l’infortunio del maggio 2011 è stata ammessa dal perito dott. __________, costituirebbero pure una conseguenza adeguata di quello stesso sinistro. In effetti, in presenza di un evento da classificare nella categoria degli infortuni di grado medio in senso stretto, risulterebbero adempiuti almeno tre dei fattori di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. I, p. 4: “Nel caso di specie, alla luce della perizia pluridisciplinare è di meridiana evidenza che, sebbene l’infortunio non ricopra una particolare spettacolarità, l’assicurata presenti ancora notevoli disturbi somatici e che la cura medica è attualmente in corso; che i disturbi siano da ricollegare al sinistro occorso; che vi sia un decorso sfavorevole attestato dai medici periti e che vi sia una persistente incapacità lavorativa (nella misura del 100% dal 09.05.2011 al 31.01.2013 e nella misura del 50% dal 01.02.2013 ad oggi. (…). A comprova di ciò, si legge nella perizia elaborata dal dott. __________, che la ricorrente dovrebbe essere seguita sul piano psichiatrico poiché la sola cura psicofarmacologica non basta a migliorare lo stato di salute della ricorrente.”).

                                         A titolo abbondanziale, la ricorrente ha inoltre sostenuto che l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità ha avuto luogo prematuramente, posto che “… al 31 gennaio 2013 non era ancora presente (un’indagine completa, n.d.r.), mancando per l’appunto l’indagine psichiatrica, anche laddove il Dr. Med. __________ l’avesse suggerita già a far tempo dal 2012. (…). L’indagine completa sullo stato di salute dell’assicurata è invero avvenuta solo nel mese di marzo 2018, quando l’assicurata è stata sottoposta alla perizia psichiatrica a cura del Dr. med. __________. (…). Le prestazioni LAINF dovrebbero quanto meno essere riconosciute fino alla data in cui è stata indagata completamente la causa dei disturbi, ovvero fino al mese di marzo 2016.” (doc. I).

 

                               1.6.   Il 24 gennaio 2019, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VIII + allegati).

 

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà per quanto occorra nei considerandi di diritto (doc. IX).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 31 gennaio 2013, oppure no.

 

                                         Al riguardo, è utile precisare che, con la sentenza 35.2013.89 del 27 febbraio 2014, cresciuta in giudicato, il TCA ha già accertato che, al più tardi al momento in cui la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, i disturbi localizzati al rachide cervicale e al ginocchio destro non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del 9 maggio 2011, aspetto che non può quindi essere rimesso in discussione in questa sede (ciò che del resto nemmeno la ricorrente cerca di fare).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                               2.3.   Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.4.   In materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.5.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

                                         Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.6.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                               2.7.   Nella precedente sentenza di rinvio, trattandosi delle conseguenze del trauma cranico lieve riportato dall’assicurata, il TCA ha rilevato che il dott. __________, spec. FMH in neurologia, autore del referto 1° giugno 2012, accertata “… l’assenza di un sostrato organico oggettivabile suscettibile di spiegare a sufficienza la sintomatologia denunciata dalla ricorrente”, aveva formulato la diagnosi di sindrome post-traumatica, nell’ambito della quale era segnatamente presente una cefalea post-traumatica cronica, con una componente depressiva trovatasi in primo piano al momento della consultazione. Il neurologo aveva peraltro invitato l’amministrazione a completare l’istruttoria mediante una valutazione psichiatrica, cosa che la CO 1 non ha fatto (ciò che ha finalmente giustificato il rinvio) (cfr. doc. 175 s.).

 

                                         In questo contesto, è utile precisare che, nell’ambito degli accertamenti pluridisciplinari ordinati dall’assicurazione per l’invalidità, lo stato di salute di RI 1 è stato indagato anche dal profilo neurologico, da parte del dott. __________. Per quanto qui d’interesse, quest’ultimo ha refertato uno stato neurologico “… del tutto nella norma, senza indizi di patologie endocraniche o del sistema nervoso periferico. Per i sintomi accusati dalla paziente ai 4 arti, soprattutto a livello degli arti inferiori sottoforma di formicolio diffuso nonché di dolori diffusi ho effettuato anche una valutazione ENG agli arti inferiori, esame risultato altrettanto nella norma, escludendo ulteriormente delle neuropatie periferiche alla base dei sintomi accusati da parte della paziente.”. Per quanto concerne la cefalea denunciata dalla ricorrente, il dott. __________ ha affermato che è molto difficile inquadrarla “… come entità a sé stante in quanto fa parte di una sintomatologia algica diffusa. Globalmente in questo contesto la cefalea della paziente non ha le caratteristiche di una cefalea vasomotorica o di un’emicrania, ma piuttosto di una cefalea muscolotensiva. Inoltre la paziente non descrive delle cefalee prima del trauma cranico subito nel maggio 2011, è presumibile che le cefalee, tenendo conto anche dell’anamnesi, possono essere classificate come cefalee post traumatiche croniche comunque nel contesto di una sindrome algica diffusa.” (doc. 231).

                                         Ora, nella misura in cui il dott. __________ ha, da una parte, escluso che la sintomatologia accusata dall’assicurata correli con un danno alla salute oggettivabile e, dall’altra, posto la diagnosi di cefalea post traumatica cronica (nel contesto di una sintomatologia algica diffusa), la sua valutazione si sovrappone a quella espressa a suo tempo dal neurologo consultato dalla CO 1.

 

                                         Dal referto del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, relativo alla consultazione peritale che ha avuto luogo nel marzo 2016, si evince che l’assicurata soffre di una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21) sfociata in un episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) e in una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) (doc. 252).

                                         Il perito psichiatra ha sottolineato che la sintomatologia è da ricondurre a una causa psicogena, precisando in proposito che “… non sono emersi dal lato psichiatrico degli elementi riconducibili ad uno stato di organicità e che il quadro clinico è causato prevalentemente dai disturbi depressivi accusati dall’A.” (doc. 246 e 247).

 

                                         Egli ha infine ammesso l’esistenza di un legame causale naturale tra le turbe psichiche e l’infortunio del 9 maggio 2011 (doc. 246: “La genesi del quadro sintomatico è da considerare in misura prevalente di origine psichica, reattiva alla elaborazione dell’evento traumatico.” e doc. 245: “Non ho messo in evidenza fattori estranei all’infortunio.”). Queste le considerazioni enunciate dal dott. __________ a proposito della patogenesi del disturbo:

 

" (…) L’A. ha potuto beneficiare di una apparentemente buona condizione di salute fino al mese di maggio del 2011 quando venne investita da una motocicletta mentre si stata recando a piedi sul posto di lavoro, da allora pur non evidenziando patologie organiche di tipo post-traumatico e nemmeno di carattere degenerativo di livello significativo, ella ha manifestato una condizione clinica caratterizzata da una cronicizzazione della sintomatologia dolorosa a carico del tratto cervicale della colonna vertebrale con una tendenza alla generalizzazione dei disturbi a livello dell’intero apparato locomotore in associazione al palesarsi di una problematica di tipo depressivo. L’evoluzione clinica si è quindi mostrata rivelatrice della presenza di una problematica del dolore cronico senza substrato organico associata ad una di ordine psichiatrico divenuta via via sempre più prevalente e pervasiva. Da questo punto di vista siamo confrontati con una persona evidentemente depressa apatica e abulica nella quale coesistono sia sintomi riferibili alla sfera ansiosa, in particolare una agorafobia con tendenza al ritiro sociale, sia sintomi riferibili alla sfera umorale con deflessione timica associata a rallentamento psicomotorio e perdita della motivazione e della ricettività agli stimoli ambientali.” (doc. 253)

 

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1 al momento della chiusura del caso da parte dell’assicuratore convenuto, non correlava con un danno infortunistico oggettivabile. In effetti, da un lato, la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________ ha permesso di stabilire che le turbe psichiche non sono espressione di un danno organico presente a livello cerebrale. Dall’altro, tanto il dott. __________ quanto il dott. __________ sono giunti alla conclusione che i disturbi neurologici, in primo luogo le cefalee, non presentano un sostrato organico oggettivabile.

 

                                         In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

                                         In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

                                         In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

 

                               2.9.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

                                         Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute della ricorrente.

                                         In proposito, va innanzitutto osservato che, così come stabilito nella STCA 35.2013.89 del 27 febbraio 2014, i disturbi alla colonna cervicale e quelli al ginocchio destro al più tardi dal gennaio 2013 non si trovavano più in nesso causale naturale con l’evento assicurato, ragione per la quale gli eventuali relativi trattamenti non impediscono di concludere alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico.

                                         D’altra parte, nella misura in cui gli eventuali provvedimenti terapeutici non concernono un danno alla salute somatico (disturbi psichici – cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.1: “Die Prüfung der Adäquanz eines Kausalzusammenhangs ist bei Anwendung der Praxis zu den psychischen Unfallfolgen (BGE 115 V 133) in jenem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem von der Fortsetzung der auf die somatischen Leiden gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des unfallbedingten Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann (BGE 134 V 109 E. 6.1 S. 116; Urteil 8C_295/2013 vom 25. September 2013 E. 3.1).” – il corsivo è del redattore), rispettivamente riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico (in primo luogo le cefalee), non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese di gennaio 2013 con esame dell’adeguatezza (cfr. la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med. I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der Versicherte arbeite weiterhin zu 75 % bis Ende Februar 2012; angesichts der weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

                                         Questa Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione dell’evento infortunistico del maggio 2011, l’assicurata ha riportato, in particolare, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain Injury; su questo aspetto si veda la STCA 35.2013.89, consid. 2.10), di modo che, già per questa ragione, il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).

 

                             2.10.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui l’assicurata è rimasta vittima.

 

                                         Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:

 

" (…) __________ circolava su __________, proveniente da __________ ad una velocità dichiarata di circa 10-20 km/h.

Giunto all’altezza del palazzo dei congressi, era preceduto da due colonne di veicoli fermi a causa dell’impianto semaforico commutato sul rosso, sito circa 20 metri più avanti. Decideva quindi di sorpassare la colonna oltrepassando la doppia linea di sicurezza e andando ad invadere parzialmente la corsia opposta. All’improvviso di trovava davanti il pedone RI 1, il quale stata attraversando la carreggiata da destra verso sinistra a dire del __________ a passo sostenuto. Siccome il centauro aveva la visuale ostruita dall’autobus del testimone, non riusciva ad evitare l’impatto andando quindi ad investirlo. __________, nonostante l’urto, non perdeva il controllo del mezzo ma finiva la corsa pochi metri più avanti.

Si precisa che la donna attraversava in un posto non adibito ai pedoni a meno di 50 metri dal passaggio pedonale.” (doc. 64)

 

                                         Tenuto conto della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurata può essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.

                                         Si osserva che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

                                         Da parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anch’essa cresciuta in giudicato).

 

                                         In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

 

                                         Secondo il TCA, il sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1). Del resto, l'Alta Corte federale è giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).

 

                                         Nell’infortunio del maggio 2011, l’assicurata ha riportato un trauma cranico lieve e contusioni a livello del ginocchio destro e della spalla sinistra. Nel prosieguo, ella ha presentato in particolare delle cefalee, risultate prive di sostrato organico, come pure una problematica psichica che, nel decorso, ha assunto un’importanza sempre più marcata.

                                         A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

 

                                         Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

 

                                         Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

 

                                         Questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

                                         Dagli atti di causa emerge infatti che, dopo l’iniziale breve degenza presso il Servizio di chirurgia l’Ospedale __________ di __________ (degenza dal 9 all’11 maggio 2011 – cfr. doc. 5), le cure prestate alla ricorrente sono consistite essenzialmente in visite ambulatoriali di controllo, nell’assunzione di farmaci analgesici/antinfiammatori e nell’esecuzione di misure fisioterapiche (come già indicato nella premessa, nella misura in cui le cure le sono state applicate in ragione della patologia psichiatrica, esse non possono essere considerate).

                                         Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

                                         Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

 

                                         Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

                                         Nella concreta evenienza, se il decorso si è finalmente rivelato sfavorevole è soprattutto perché vi è stata la sovrapposizione di una patologia psichica, ciò di cui non si può tener conto nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza in base alla DTF 115 V 133.

 

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RtiD 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; SZS/RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

 

                                         In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente dopo il 30 gennaio 2013, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole il 9 maggio 2011. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 31 gennaio 2013.

 

                                         Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

 

                             2.11.   Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 1).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

 

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

 

                                         Nel caso concreto, trattandosi in sostanza di decidere se la sintomatologia denunciata dall’assicurata, risultata non correlare con un danno alla salute oggettivabile di origine infortunistica, costituiva anche dopo il 30 gennaio 2013 una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del 9 maggio 2011, alla luce dei principi sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

 

                                         La domanda di assistenza giudiziaria deve dunque essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti