Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2019.38

 

mm

Lugano

11 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 5 marzo 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                      -   che, in data 16 settembre 2016, RI 1, di professione carpentiere e assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito al braccio sinistro da un tubo contenente del cemento, evento che è stato assunto dall’istituto assicuratore;

 

                                     -   che, il 28 febbraio 2017, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: cadendo a causa del fondo scivoloso, egli ha urtato a terra l’arto superiore e il ginocchio sinistro. Anche per questo evento l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità;

 

                                     -   che, in data 13 aprile 2017, l’assicuratore ha informalmente dichiarato estinta la causalità naturale tra i disturbi ancora denunciati e l’infortunio del febbraio 2017, ragione per la quale RI 1 è stato ritenuto abile al lavoro al 100% per le sole conseguenze infortunistiche dal 17 aprile 2017 (doc. 25);

 

                                     -   che, nel settembre 2017, per il tramite dell’avv. RA 1, l’assicurato ha chiesto il ripristino del diritto all’indennità giornaliera e l’emanazione di una decisione formale (doc. 31);

 

                                     -   che, il 12 marzo 2018, l’avv. RA 1 ha prodotto una valutazione del Prof. dott. __________, sulla cui base ha ribadito il diritto del proprio patrocinato a beneficiare di ulteriori indennità giornaliera corrispondenti a una totale inabilità lavorativa (doc. 33);

 

                                     -   che, in occasione del colloquio telefonico del 7 giugno 2018, il rappresentante dell’assicurato ha sollecitato l’emanazione di una decisione formale (doc. 35);

 

                                     -   che, con ricorso del 5 marzo 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna dell’CO 1 a emanare, entro un mese, la decisione formale da lui richiesta in relazione agli infortuni del 16 settembre 2016 e 28 febbraio 2017 (doc. I);

 

                                     -   che, in risposta, l’amministrazione ha postulato che l’impugnativa sia accolta nella misura in cui vi si chiede che l’CO 1 venga obbligato a rilasciare entro un mese la decisione formale relativa agli infortuni del 16 settembre 2016 e 28 febbraio 2017 (cfr. doc. V);

 

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

 

                                    -   che, in questa sede, il TCA è chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr. SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s.);

 

                                     -   che, giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

 

                                     -   che, secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);

 

                                     -   che, nel caso di specie, il fatto che l’amministrazione, dopo aver raccolto il parere del proprio medico __________ in merito alla valutazione del Prof. dott. __________ (inizio giugno 2018 – doc. 34), sia rimasta completamente inattiva sino ad aprile 2019 (momento in cui è stato inoltrato il ricorso al TCA), è senz’altro costitutivo di una denegata/ritardata giustizia;

 

                                     -   che, del resto, lo stesso assicuratore convenuto ha esplicitamente riconosciuto di aver commesso una denegata/ritardata giustizia nei confronti di RI 1, postulando quindi l’accoglimento della sua impugnativa (cfr. doc. V);

 

                                     -   che, pertanto, accertata l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, all’CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria (cfr. doc. V) e, quindi, di emanare la decisione formale richiesta dall’assicurato;

 

                                     -   che, vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è accolto.

                                         § All’CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di emanare la decisione formale richiesta dall'assicurato.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti