Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2019.40

 

dc/sc

Lugano

2 settembre 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 febbraio 2019 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 28 dicembre 2018 il __________ ha annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1) un infortunio nel quale è incorso RI 1, __________ dell’__________ di __________.

                                         L’evento, intervenuto il 14 dicembre 2018 alle ore 18:00, è stato così descritto:

 

" Masticazione accidentale di un ossicino in una fetta di salame durante l’aperitivo natalizio dei __________ del __________ di __________.” (cfr. Annuncio d’Infortunio bagatella, cfr. doc. 1 e doc. 2)

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 15 febbraio 2019, l’assicuratore contro gli infortuni ha confermato la precedente decisione del 14 gennaio 2019 (cfr. doc. 18) ed ha rifiutato di versare delle prestazioni LAINF, argomentando:

 

" (…)

5.) Nel caso concreto, l'assicurato indica che mentre mangiava una fetta di salame nostrano, un frammento di osso contenuto in esso abbia causato la rottura del dente. Il presunto frammento di osso è stato ingoiato. Ciò non consente di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", ovvero il fattore esterno straordinario. Infatti, l'assicurato non ha potuto vedere il presunto frammento di osso poiché quest'ultimo stato ingoiato. Di conseguenza la presenza di un fattore esterno straordinario non può essere dimostrata con il grado della probabilità preponderante, motivo per cui ci troviamo confrontati ad un'assenza di prova e quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 8C_215/2013, U 252/02, U 64/02, U 229/01, U 63/91).

 

6.) Vista la severa giurisprudenza federala riprodotta, la CO 1 non è tenuta a versare prestazioni secondo la LAINF e ci vediamo costretti a respingere l'opposizione del 25 gennaio 2019.

 

7.) Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta di riconoscere un'indennità per le spese legali, si osserva innanzitutto che secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA la procedura d'opposizione è gratuita e che di regola non vengono accordate ripetibili. A ciò si aggiunge che di principio, soltanto nel caso in cui l'opposizione viene accolta, l'assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto al rimborso delle ripetibili (cfr. art. 61 LPGA). Tutto ciò considerate ne segue che la richiesta di indennizzare le spese legali di CHF 500.00 deve essere respinta. (…)” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore ha innanzitutto così descritto l’evento in questione e i suoi effetti:

 

" (…)

RI 1 ha subito un infortunio ad un dente in conseguenza alla masticazione di un ossicino che indebitamente si trovava in una fetta di salame.

L'infortunio è avvenuto durante l'aperitivo natalizio dei __________ del __________ di __________ in data 14 dicembre 2018; diversi testimoni erano presenti tra questi il __________ dott. __________.

 

Il frammento di osso rimasto nella fetta di salame ha fatto da cuneo ed ha causato la rottura del premolare destro alto (mascella superiore nr. 14).

Quale intervento di riparazione si è reso necessario un consulto d'urgenza, l'impianto di una corona provvisoria in resina e di una successiva corona definitiva VMK.

 

Per l'intervento prospettato il dott. __________ di __________ ha redatto un preventivo in data 4 gennaio 2019.

Il costo dell'intervento prospettato è indicato in CHF 3409.20 (vedi doc. D).

In data 14 gennaio 2019 il medico ha precisato a __________ che l'intervento che sarà definitivamente richiesto potrà essere determinato con precisione solamente dopo avere effettuato l'allungamento della corona clinica (vedi doc. G). (…)” (Doc I pag. 2)

 

                                         Il rappresentante dell’assicurato, dopo avere affermato che esiste il fattore straordinario in quanto siamo in presenza di “un oggetto che di solito non fa parte del relativo alimento”, ritiene che non sia possibile rifiutare di versare le prestazioni in quanto il “corpus delicti” è stato ingoiato dall’assicurato. Al riguardo egli sottolinea quanto segue:

 

" (…)

L'impossibilità di produrre il "corpus delicti", ingoiato dal ricorrente, non deve condurre alla conclusione propugnata da CO 1.

All'infortunio erano presenti diversi testimoni.

Che il danno si sia verificato a seguito della masticazione di una fetta di salame è quindi assodato. Si produce al riguardo una dichiarazione del dott. __________ di __________, __________ di __________ presente all'aperitivo e (per altro) professionalmente dentista.

Che il danno sia compatibile con la masticazione di un elemento duro abitualmente estraneo ad una fetta di salame è pure assodato da quanto il dott. __________ ha scritto in data 14 gennaio 2019 (vedi doc. H).

 

4.

Visto quanto precede, si chiede di accogliere il presente ricorso. Nessun altro fattore avrebbe potuto causare l'infortunio verificatosi. La dimostrazione dell'elemento esterno straordinario è quindi data. (…)” (Doc. I pag. 3-4)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 1° aprile 2019 la CO 1 propone di respingere il ricorso. Dopo avere ricordato che la giurisprudenza federale e cantonale esige che il “corpus delicti” venga descritto in maniera precisa, l’assicuratore LAINF si è così espresso sulle dichiarazioni scritte prodotte dal rappresentante dell’assicurato:

 

" (…)

6.a) Con il ricorso il ricorrente presenta un nuovo documento del Dr. __________, Medico Dentista SSO STMD, __________ (doc. G) e una testimonianza scritta del Dr. __________, Dr. med. dent. dipl. fed. e __________ del comune di __________ (doc. H).

 

6.b) Il Dr. __________ ha affermato: "Mi preme farvi notare che sussistono tutti e cinque i requisiti necessari affinché un evento traumatico possa essere riconosciuto come infortunio ossia si tratta di un'azione repentina, involontaria, lesiva, dovuta a un fattore esterno e straordinario."(cfr. doc. G).

 

6.c) Il Dr. __________ invece nella sua testimonianza scritta si è espresso nei seguenti termini: "Con la presente confermo di aver assistito all'infortunio ad un dente del __________ dell'__________ del __________ di __________, signor RI 1, in occasione dell'aperitivo con i __________, in data 14 dicembre 2018. Il Signor RI 1 era accanto a me stava mangiando del salame. Quando il fatto è successo, mi si è subito rivolto manifestando la sua preoccupazione. Io stesso, a titolo benevolo, gli ho detto di venire nel mio studio per togliere la parte rotta (parete palatinale) che gli avrebbe causato dei seri problemi durante la notte, e così ho fatto." (doc. H).

 

6.d) Ora, per quanto riguarda l'affermazione del Dr. __________, si osserva che quest'ultimo, a posteriori e partendo dalla diagnosi, non fornisce delle indicazioni su che cosa abbia effettivamente rotto il dente. Il medico curante, partendo dalla diagnosi presume quella che potrebbe essere stata la causa e ciò, come si è appurato, nel diritto delle assicurazioni sociali è inammissibile.

 

6.e) Per quanto riguarda invece il testimone, il Dr. __________ si rileva che quest'ultimo non può in alcun modo portare elementi a sostegno della natura del corpo duro che avrebbe leso il dente del ricorrente. Nemmeno lui è stato in grado di individuare il "corpus delicti". Infatti, il __________ ha unicamente potuto accertare che il signor RI 1 era accanto a lui e stava mangiando del salame e che era successo qualcosa che ha causato la sua preoccupazione.

 

7.) Riassumendo, la presunzione dell'assicurato siccome le indicazioni del dentista e del testimone non consentono di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti" e di conseguenza la presenza di un fattore esterno straordinario non pub essere dimostrata con il grado della probabilità preponderante. Ne segue che ci troviamo confrontati con un'assenza di prova e quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (U 64/02, U 229/01, U 63/91).

 

8.) Vista la severa giurisprudenza federala riprodotta, la CO 1 non è tenuta a versare prestazioni secondo la LAINF. (…)” (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 9 aprile 2019 il patrocinatore dell’assicurato, nel termine di 10 giorni assegnato dal TCA per presentare eventuali altri mezzi di prova, si è così espresso:

 

" (…)

1) La presenza di un elemento duro (verosimilmente un frammento d'osso) in una fetta di salame è un fattore straordinario come le scaglie di ossa in una salsiccia (circostanza già qualificata tale dalla giurisprudenza). Nessun dubbio al riguardo.

 

2) Avendo inghiottito la fetta di salame contenente un elemento duro (tecnicamente il "corpus delicti") lo stesso non è oggi disponibile.

Le conseguenze dell'inaspettata presenza di un tale anomalo elemento, immediatamente accertate dal testimone (__________ __________, per altro medico dentista di professione – vedi doc. H), permettono tuttavia di avere conferma della bontà di quanto descritto nella denuncia d'infortunio.

 

3) Il dott. __________ è a disposizione per essere interpellato qualora necessitassero ulteriori precisazioni.” (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato il 14 dicembre 2018, oppure no.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530 pag. 576).

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

 

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                               2.5.   L’Alta Corte federale ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).

                                         L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di selvaggina (cfr. STFA U 367/04 del 18 ottobre 2005 consid. 4.3 in RAMI 2006 U 572, p. 84 ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato “Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006) o un pezzo di frutta molto dura in una barretta alimentare (cfr. STF U 252/02 del 30 marzo 2004).

                                         Pronunciandosi in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26 febbraio 2004).

 

                                         Il TFA è giunto alla medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

 

                                         Il Tribunale federale ha negato il carattere straordinario del fattore esterno (e, quindi, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo di un’insalata verde contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF 8C_893/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar salad” contenente noci, rispettivamente dei croûtons di pane alle noci arrostiti (cfr. SVR 2016 UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di spugnole essiccate acquistate in un supermercato che contenevano un sassolino (cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).

 

                                         Questa giurisprudenza è stata riconfermata e riassunta in una sentenza 8C_191/2018 del 21 dicembre 2018, pubblicata in SVR 2019 UV Nr. 25, trattandosi di un assicurato che durante la consumazione di un’insalata pronta all’uso, ha morso l’oliva non snocciolata e si è fratturato un dente. La persona interessata ha motivato la richiesta di assunzione dei costi di riparazione della lesione dentaria sostenendo che l’imballaggio dell’insalata raffigurava delle olive snocciolate. Per questa ragione, essa poteva credere che nell’insalata non si trovassero olive con il nocciolo, di modo che sarebbe dato il fattore esterno straordinario, elemento costitutivo dell’infortunio. Tutte le istanze, compreso il Tribunale federale hanno rigettato questa tesi per il motivo che nel testo sull’imballaggio non si parlava di olive snocciolate. Siccome un’insalata si trovano sovente olive intere, la persona assicurata doveva aspettarsi di trovare un nocciolo. Non si è perciò in presenza di un infortunio (consid. 3-5).

 

                                         In una sentenza 35.2017.63 del 2 ottobre 2017 il TCA ha negato l’esistenza di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi rotto un dente, mangiando una porzione di corn flakes in cui si trovava un chicco di mais non lavorato.

 

                               2.6.   Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

                                         Ad esempio nella sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

                                         In una pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

                                         In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità, aveva ingoiato.

                                         In un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento.

                                         In una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che per poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato.

                                         In una sentenza U 67/05 del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva accusato la rottura di un dente mangiando una “tartiflette au reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e alla piccola scaglia riscontrata successivamente.

 

                                         L’Alta Corte è giunta alla medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice, ma che non aveva notato nulla di visibile ad occhio nudo.

                                         La stessa soluzione è stata adottata in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei fagiolini consumati”.

 

 

 

                                         In quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare sottolineato che:

 

" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata 8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“

 

                                         Su questo argomento, si veda il contributo del giudice federale emerito A. Borella, nello studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p. 7s..

 

                                         In una sentenza 8C_251/2018 del 20 giugno 2018 il Tribunale federale ha ritenuto non provata l’esistenza di un elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava un gratin di patate e che aveva ingoiato un oggetto duro (descritto come un sassolino).

 

                                         Il TCA ha applicato questa giurisprudenza, ad esempio, in una sentenza 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 a proposito di un assicurato che aveva affermato di avere masticato un piccolo corpo estraneo mangiando del riso:

 

" (…) Infatti, anche volendo ritenere fondata la versione dell'assicurato fornita con l'opposizione e il ricorso (cfr. doc. Z-8; I), alla luce della (severa) giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.) le pretese dello stesso non possono, in ogni caso, trovare accoglimento.

 

Come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), l’assicurato, sia nell’opposizione che nell’atto ricorsale, da una parte, ha precisato di avere visto il corpo estraneo al riso, dall’altra, tuttavia, ha ammesso di non sapere cosa fosse, se un sassolino, o un piccolo pezzo di metallo o qualche altra sostanza dura.

L’insorgente non è riuscito a caratterizzare il tipo di sostanza che sarebbe stata all'origine della lesione dentaria (cfr. doc. Z-8; I).

 

Il ricorrente, inoltre, ha asserito di non aver conservato il tovagliolo dove avrebbe sputato il resto del dente e il citato corpo duro (cfr. doc. I).

 

Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 pag. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).

Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.

Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

 

Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).

 

Occorre ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).

 

In simili condizioni, nell’evenienza concreta, visto che, l’assicurato non è riuscito a identificare il corpo duro, anche nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno straordinario.

 

In particolare non si può escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il ricorrente medesimo nell'atto ricorsuale ha indicato di aver constatato fra pezzi di dente, riso e sangue la presenza di un granello scuro (cfr. doc. I).

Il riso, in effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimento operativi, www.altaristorazione.com.). Secondo la generale esperienza della vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.

 

Va, peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre 1999 nella causa S., U 200/99).

 

In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 pag. 477 l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino. (…)”

 

                                         In una sentenza 35.2015.13 del 5 maggio 2015 il TCA ha negato il carattere infortunistico ad un assicurato che “a pranzo, mordendo un pezzo di salame, si è rotto un molare”:

 

" (…) La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.

Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

 

Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che sia nell’annuncio d’infortunio, che nel questionario sottoposto all’assicurato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino.

L’assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6).

In simili condizioni, non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

 

Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata. (…)”

 

                                         In una sentenza 36.2016.66 del 6 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto non provata l’esistenza di un elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi rotto un dente a causa di un sassolino contenuto in un panino integrale, senza tuttavia produrre o descrivere in maniera precisa e dettagliata l’oggetto in questione.

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del dicembre 2018, come già menzionato nei fatti, è stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un ossicino contenuto in una fetta di salame (cfr. doc. 1 e 2)

 

                                         Il ricorrente, il 4 gennaio 2019, ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore LAINF resistente.

                                         Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:

 

" (…)

2.1.   Com’è avvenuto l’incidente?

 

Descrizione dettagliata e particolareggiata della dinamica dell’infortunio:

 

Durante aperitivo di fine anno offerto dal __________ di __________ ai __________ ho morsicato una fetta di salame nostrano: un frammento di osso contenuto in esso ha fatto da cuneo nel premolare dx alto che si è rotto.

 

2.2.   Se ha mangiato un alimento, chiediamo di specificare nome e composizione dell’alimento:

 

(inclusivo in caso di frutta con nocciolo, snocciolata non snocciolata)

 

         Salame nostrano.

 

 

2.3.   Lei ha conservato il corpo duro in questione?

 

         □ Sì  Ä No

 

         Descriva l’oggetto (che cosa esattamente? Grandezza? Ecc.)

 

         Frammento duro (osso) all’interno del salame.

 

2.4.   Ha inghiottito l’oggetto?

 

         Ä Sì  □ No. (…)” (doc. 17)

 

                                         Alla luce di queste indicazioni fornite dallo stesso assicurato il TCA constata che il “corpus delicti” non è stato individuato in quanto è stato inghiottito.

                                         Neppure il testimone dott. __________ è stato in grado di descrivere l’oggetto in questione (cfr. doc. H e consid. 1.4).

 

                                         In applicazione della giurisprudenza federale riassunta e riprodotta al consid. 2.6 e analogamente a quanto stabilito nella STCA 35.2015.13 del 5 maggio 2015, questo Tribunale, non può quindi che confermare la decisione su opposizione del 15 febbraio 2019 in quanto non è stata formulata la prova dell’esistenza di un elemento esterno straordinario, senza dover sentire il dentista curante dott. __________ (cfr. doc. G).

                                        

                                         Al riguardo va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.8.   Infine, va ricordato che l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr. STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti