Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2020.43

 

mm

Lugano

22 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 aprile 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 14 gennaio 2002, RI 1, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento) al volante della propria autovettura, riportando una distorsione al rachide cervicale.

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. I tentativi di riprendere l’abituale attività lavorativa non sono stati coronati da successo.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 aprile 2005, l’amministrazione ha posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 40% (doc. 122).

 

                                         In data 23 maggio 2005, la CO 1 ha emanato una seconda decisione formale con la quale ha assegnato a RI 1 una rendita d’invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa a far tempo dal 1° agosto 2004. Fondandosi sulle risultanze della perizia psichiatrica elaborata dal dott. __________ (doc. 85) e su quelle della perizia pluridisciplinare allestita dalla Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 109), l’assicurata non è stata infatti ritenuta in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, a prescindere dalla sua natura (cfr. doc. 124: “…, ritenuto come non sia esigibile un reinserimento nel mondo del lavoro, si giustifica parimenti la sospensione dell’indennità giornaliera a favore della rendita d’invalidità; ciò a decorrere sin dal 01 agosto 2004.”).

 

                                         Mediante decisione formale del 4 ottobre 2005, la rendita d’invalidità è finalmente stata calcolata quale rendita complementare (doc. 146).

 

                                         I provvedimenti appena menzionati sono cresciuti incontestati in giudicato.

 

                               1.3.   Facendo capo alle risultanze di una perizia __________ del luglio 2010, con decisione formale del 20 gennaio 2011, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita d’invalidità da intera a un quarto a contare dal 1° marzo 2011.

 

                                         Il provvedimento appena citato è stato confermato da questa Corte con sentenza 32.2011.54 del 31 agosto 2011, cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.4.   Nel corso del mese di febbraio 2019, l’assicuratore ha disposto l’esecuzione di accertamenti pluridisciplinari (in materia di psichiatria, neurologia e traumatologia), volti a stabilire se fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità in vigore (doc. 208: “per poter valutare appropriatamente se siano dati i requisiti per una revisione della rendita LAINF e definire conseguentemente il suo ulteriore diritto alle prestazioni dell’assicurazione-infortuni …”).

 

                                         I referti peritali, allestiti dai dottori __________, __________ e __________, sono stati consegnati, rispettivamente, il 27 febbraio (doc. 209), il 10 aprile (doc. 213) e 25 maggio 2019 (doc. 214).

 

                               1.5.   Con decisione formale del 30 luglio 2019, l’amministrazione ha comunicato all’assicurata la soppressione del diritto alla rendita d’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2019 in virtù dell’art. 17 LPGA. Essa ha ritenuto dimostrato che nel frattempo sarebbe intervenuta una “notevole modificazione dello stato di salute”, posto che “- il nesso causale naturale tra i disturbi attuali (soggettivi) e l’evento del 14 gennaio 2002 non è più dato né dal punto di vista psichiatrico, né da quello neurologico, né tantomeno da quello traumatologico, - ulteriori cure mediche non sono più necessarie, l'abilità lavorativa come cameriera e in altre attività è del 100%.” (doc. 220).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 227), in data 14 aprile 2020, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 242).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2020, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga mantenuta la rendita d’invalidità in vigore, argomentando in sostanza che, rispetto al momento in cui è stata costituita la rendita d’invalidità in vigore, non sarebbe in realtà intervenuto alcun miglioramento effettivo dello stato di salute dell’assicurata, le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti interpellati dalla CO 1 costituendo soltanto una diversa valutazione di fatti rimasti invariati. A suo avviso, non sarebbe dunque realizzati “… i presupposti per una soppressione della rendita d’invalidità Lainf che ad ogni modo corrisponde già a meno del 50% della rendita piena, in conformità all’inabilità al lavoro ritenuta in occasione della revisione AI del 2010/2011. Potrebbe tutt’al più giustificarsi un adeguamento in tal senso, che però non avrebbe verosimilmente conseguenze sulla rendita, trattandosi di rendita complementare.” (doc. I).

 

                               1.7.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.8.   In data 24 giugno e 10 dicembre 2020, la rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. V e doc. IX + allegati).

 

                                         L’istituto assicuratore ha preso posizione in merito il 6 luglio 2020, rispettivamente l’11 gennaio 2021 (doc. VII e doc. XI).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sopprimere dal 1° settembre 2019 la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 LPGA, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

 

                                         Presupposto per una revisione della rendita è che il grado dell’invalidità del beneficiario si sia modificato in modo rilevante per il diritto (DTF 133 V 108; 130 V 343 consid. 3.5). A motivare una revisione della rendita è qualunque modifica rilevante delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado dell’invalidità e, quindi, il diritto alla rendita. La rendita d’invalidità è sottoposta a revisione non soltanto in caso di modifica rilevante delle condizioni di salute ma pure laddove le conseguenze economiche di un danno alla salute rimasto invariato si siano modificate notevolmente (DTF 130 V 343 consid. 3.5). La questione della notevole modifica delle circostanze di fatto viene valutata confrontando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 e 133 V 108).

 

                                         In questo contesto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, non è sufficiente a fondare una revisione della rendita d’invalidità, il fatto che una nuova perizia valuti diversamente (e, quindi, giunga ad altre conclusioni) la fattispecie alla base dell’originaria decisione di rendita, rispetto ai medici che si erano pronunciati nella procedura sfociata nella precedente assegnazione di rendita. Sono invece necessari nuovi elementi di natura fattuale, insorti dopo l’originaria decisione di rendita, che si sono aggiunti alla fattispecie in essere a quel momento o che l’hanno modificata. Una nuova valutazione basata su migliori conoscenze non basta (cfr. STF 8C_475/2012 del 25 ottobre 2012 consid. 3; consid. 3.2 non pubblicato della DTF 136 V 216, pubblicata in SVR IV n. 1 p. 1 consid. 3.2 [8C_972/2009]).

 

                               2.4.   Le norme sulla revisione previste dall’art. 17 LPGA hanno la precedenza sul principio secondo il quale l’amministrazione può in ogni tempo ritornare su una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario materiale, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante. Dati questi presupposti, l’amministrazione può modificare una decisione di rendita, laddove le condizioni di una revisione poste dall’art. 17 LPGA non sono soddisfatte. Nel caso in cui la manifesta erroneità dell’originaria decisione di rendita venga accertata soltanto dinanzi al tribunale, quest’ultimo può tutelare la decisione di revisione fondata sull’art. 17 LPGA mediante sostituzione di motivi (DTF 125 V 368 consid. 2 e riferimenti; STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1 non pubblicato in DTF 135 I 1).

                                         Il presupposto della manifesta erroneità è di regola adempiuto se l’indebita prestazione è stata assegnata sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate oppure se disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DTF 103 V 126 consid. a). Diverso è il discorso allorquando il motivo di riconsiderazione risiede nell’ambito dei presupposti materiali del diritto, la cui valutazione, per taluni aspetti (ad esempio, determinazione dell’invalidità, valutazione dell’inabilità lavorativa, apprezzamento delle prove, questioni concernenti l’esigibilità), implica necessariamente un margine di discrezionalità. Qualora la valutazione di tali presupposti del diritto (compresi gli aspetti parziali, quali ad esempio la valutazione della capacità lavorativa) appaia sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’assegnazione della prestazione cresciuta in giudicato, non può essere ammessa la manifesta erroneità (STF I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1; 9C_215/2007 del 2 luglio 2007 consid. 3.2).

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata la CO 1 ha soppresso la rendita d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° settembre 2019 fondandosi sull’art.17 cpv. 1 LPGA, adducendo che la perizia pluridisciplinare da essa ordinata avrebbe dimostrato che l’assicurata sarebbe ora in grado di svolgere l’attività di cameriera o un’altra attività in misura completa (doc. 242, p. 6).

 

                                         Dal canto suo, la patrocinatrice dell’insorgente fa invece valere che la perizia disposta dall’amministrazione non avrebbe in realtà dimostrato che, rispetto al momento in cui è stata emanata l’originaria decisione di rendita, le condizioni di salute infortunistiche sarebbero migliorate a tal punto da giustificare la soppressione della rendita. A suo avviso, si tratterebbe piuttosto di una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente invariato (cfr. doc. I).

 

                                         In ossequio ai principi giurisprudenzali esposti in precedenza, questa Corte è dunque chiamata, in primo luogo, a valutare se sono adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità, specificatamente a stabilire se tra il momento in cui è stata emanata la decisione del 23 maggio 2005 e quello in cui è stata rilasciata la decisione su opposizione impugnata, è intervenuta una notevole modifica delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado dell’invalidità.

 

                                         La decisione formale mediante la quale all’assicurata è stata assegnata una rendita d’invalidità corrispondente a una completa incapacità lucrativa, risulta fondata essenzialmente sulle risultanze della perizia 6 dicembre 2004 del Centro di riabilitazione di __________ (dove la ricorrente ha soggiornato dal 14 aprile al 4 maggio 2004 – cfr. doc. 124).

                                         In quell’ambito, l’insorgente è stata sottoposta ad accertamenti pluridisciplinari a cura del dott. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia, della dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e della neuropsicologa __________. Per quanto riguarda gli aspetti psichici, è stato fatto riferimento alla perizia 16 ottobre 2003 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, anch’essa disposta dall’assicuratore LAINF (doc. 109, p. 25 e doc. 85).

                                         Per quanto qui d’interesse, dal relativo rapporto si apprende che la ricorrente soffriva di uno stato dopo distorsione per meccanismo d’accelerazione cervicale con/su sindrome cervico-cefalica (cefalea recidivante occipitale con irradiazione temporo-frontale fino alla regione periorbitale, vertigini e capogiri, disturbi della vista e disturbi neuropsicologici), sindrome cervicale alta, cervico-brachiale e miofasciale con punti trigger (cervicalgie e dolori irradianti nella regione cervico-scapolo-dorsale, bilateralmente con prevalenza a sinistra, limitazione dei movimenti e disturbi segmentali del rachide cervicale superiore, trigger points dolenti: trapezio, pettorale e grande dorsale), tendenza alla cronicizzazione con componente fibromialgica, sindrome psicovegetativa con componente neurastenica (affaticamento inusuale e forte stanchezza soggettiva, disturbi del sonno, facile irritabilità verso stimoli esterni, fotofobia e nausea), nonché sindrome somatoforme indifferenziata (doc. 109, p. 21).

                                         D’altro canto, gli esperti hanno affermato che l’evento del gennaio 2002 costituiva la causa unica dei disturbi alla salute denunciati dall’assicurata, in assenza di fattori morbosi preesistenti, somatici e psichici, atti a influenzare negativamente il decorso di guarigione (doc. 109, p. 26: “L’evidenza clinica globale (anamnesi, reperti, decorso, ecc.) è di tale entità che appare di per sé come causa lesiva sufficiente. La distorsione cervicale è stata a suo tempo significativa e tutti i disturbi della paziente sono clinicamente credibili e parzialmente anche oggettivabili. Fino all’incidente in questione, la signora __________ ha sempre lavorato senza lunghe interruzioni e le sue condizioni di salute non influenzavano negativamente la sua vita privata e professionale. Il decorso e il quadro clinico sembrano tipici per un incidente con distorsione cervicale ed una sindrome da aggravamento appare molto improbabile. Il forte impatto nella vita quotidiana e lavorativa della paziente si è manifestato solo dopo l’incidente del 14.01.2002.”).

                                         Infine, facendo capo agli esiti della valutazione EFL effettuata durante la degenza, RI 1 è stata dichiarata non più in grado di svolgere la sua abitale professione di cameriera (doc. 109, p. 28: “In merito a questa domanda dobbiamo ritornare sulle considerazioni espresse nel test EFL, dove si evidenzia chiaramente che la paziente non sarebbe in grado di sopportare il carico funzionale necessario legato alla professione di cameriera. In particolare ribadiamo che la paziente non era assolutamente in grado di sollevare pesi, mantenere a lungo la stessa posizione e lavorare sotto stress o velocemente, come si richiede in un ristorante.”), né qualsiasi altra attività lavorativa sostitutiva (doc. 109, p. 29: “Anche in questo caso facciamo riferimento ai risultati del test EFL (pagine 7 e 8) e vogliamo sottolineare che al momento della degenza a __________ non erano evidenziabili delle funzioni o attività che la paziente avrebbe potuto eseguire senza disturbi. Per questi motivi alla paziente non era possibile esercitare un’attività lavorativa di valore economico e soprattutto non sarebbe stata concorrenziale in un libero mercato del lavoro. Non è necessario rimarcare che non sarebbe quindi conseguentemente possibile un rendimento lavorativo rispettivamente commerciale.”).

 

                                         Nel corso del mese di luglio 2018, l’istituto assicuratore resistente ha avviato d’ufficio una procedura di revisione della rendita d’invalidità in vigore (doc. 193: “…, nell’ambito della sua pratica e richiamata la nostra decisione formale del 4 ottobre 2005, la informiamo che è maturato il tempo per procedere a una verifica dei postumi residuali dell’infortunio del 14 gennaio 2002, in vista di un’eventuale revisione della rendita LAINF ai sensi dell’art. 17 LPGA.”).

                                         Esso ha quindi disposto l’esecuzione di accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici, neurologici e traumatologici), affidandone l’incarico ai dottori __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, spec. FMH in neurologia e __________, spec. FMH in chirurgia (doc. 208).

 

                                         Lo psichiatra dott. __________ ha esaminato l’assicurata il 26 febbraio 2019.

                                         Dal suo referto, datato 27 febbraio 2019, si evince che, a suo avviso, la ricorrente non lamentava “… segni o sintomi che possono giustificare un disturbo psichiatrico maggiore”, in presenza di “aspetti extra medici di tipo sociale già evocati dal dr. __________ nel 2002-2003 …”.

                                         Riferendosi alle risultanze della perizia psichiatrica elaborata nel 2010 dal dott. __________ per conto dell’UAI, il dott. __________ non ha confermato la diagnosi di disturbo somatoforme, precisando che essa non sarebbe più sostenibile in base ai “… criteri di coerenza e plausibilità stabiliti dall’attuale giurisprudenza del tribunale federale, …” (doc. 209, p. 4). In questo senso, egli ha osservato che l’assicurata aveva “… portato il discorso odierno sull’assenza di qualunque funzionalità nella vita di tutti i giorni. Ha tuttavia affermato di condurre regolarmente l’automobile anche solo su percorsi a lei noti, di cucinare in casa, di andare a fare la spesa alla __________ di __________ anche se la spesa maggiore sarebbe fatta dal marito in Italia, afferma di vedersi qualche volta con i parenti, di avere sempre avuto difficoltà nello stabilire relazioni con i vicini. Non è presente un ritiro sociale assoluto né altri segni o sintomi che possono essere inquadrati in una patologia psichiatrica maggiore. L’assicurata appare vivere da più di 16 anni in una situazione che rappresenta per lei sicuramente un vantaggio nei termini probabilmente di accudimento all’interno della famiglia. È da tenere anche presente che l’assicurata al momento dell’incidente risultava essere coniugata con un uomo di origine italiana e successivamente nonostante i disturbi lamentati ha divorziato ed ha trovato un nuovo marito della sua stessa origine bosniaca. Apparentemente l’avrebbe sposato dopo due incontri personali ed il marito sarebbe già stato a conoscenza del suo stato di salute e per questo motivo lei lo definisce molto buono. Inoltre, nonostante ora dichiari perdita della libido malgrado abbia rapporti sessuali con il marito per sua stessa ammissione, è riuscita comunque a rimanere volontariamente incinta e ad avere un figlio adesso di 10 anni. Pertanto, se posso tornare indietro alla valutazione peritale del dr. __________ del 2010, potrei affermare che già allora non erano soddisfatti i cosiddetti principi di Förster come viene affermato nelle conclusioni generali della perizia pluridisciplinare. Infatti, lo status descritto dal perito psichiatra non presenta segni o sintomi significativi se non un contenuto del pensiero incentrato sui dolori. È escluso il ritiro sociale, dunque i principi di Förster non erano solo per questo completamente soddisfatti. Ricordo che tali principi, attualmente non più riconosciuti dalla giurisprudenza, ma riconosciuti nel 2010, presupponevano in ogni caso la presenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri fattori, quali ad esempio la perdita d’integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita o uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico. Dopo attenta lettura della valutazione del Dr. __________ restituita il 23 marzo 2010 non riscontro in realtà nessuno di questi principi.” (doc. 209, p. 4 s.).

                                         Lo psichiatra interpellato dalla CO 1, rifacendosi a quanto era stato a suo tempo accertato dai dottori __________ (2002 – doc. 47) e __________ (2003 – doc. 167, p. 63 ss.), ha quindi negato l’esistenza di un legame causale naturale tra i (vaghi) disturbi denunciati e l’infortunio del gennaio 2002 (doc. 209, p. 6).

                                         A suo avviso, da un punto di vista psichiatrico, l’insorgente non presenta alcuna limitazione all’esercizio di un’attività lavorativa (doc. 209, p. 7).

                                         Invitato a pronunciarsi circa l’intervento di cambiamenti nello stato di salute per rapporto a quanto era stato riscontrato nel 2005 (momento in cui è stata costituita la rendita d’invalidità), il dott. __________ ha rilevato che “… nel 2005 si era posta molta attenzione allo stato di dolore somatoforme rispettivamente all’eventualità poi negata di sindrome post traumatica da stress. La stessa situazione si rileva anche nella valutazione __________ espletata per conto dell’AI nel 2010. Allora, il perito psichiatra Dr. __________ descriveva uno status in miglioramento e giustificava una IL del 50%. Dal mio punto di vista, alla luce anche di quello che è accaduto dopo, per esempio il secondo matrimonio e la nascita del figlio, posso valutare verosimile che già allora le condizioni fossero migliori di quelle emerse e che in ogni caso dal momento attuale non vi sono limitazioni psichiatriche.” (doc. 209, p. 7).

 

                                         Le condizioni di salute neurologiche sono state indagate dal dott. __________, il quale ha formulato la diagnosi di cefalee miste croniche in parte tensive, in parte di tipo emicranico, senza aura, favorite dal consumo cronico di AINS (doc. 213, p. 6).

                                         D’altro canto, lo specialista in neurologia ha rilevato di non aver refertato né un’evidente sindrome cervico-vertebrale, né una sindrome lombo-vertebrale, né segni radicolari irritativi sia ai membri superiori che a quelli inferiori, né ancora dei deficit neuropsicologici, soprattutto per quel che concerne la memoria di fissazione e di evocazione (doc. 213, p. 6).

                                         Alla domanda se i disturbi fossero da imputare unicamente all’infortunio del 2002, egli ha risposto negativamente, osservando che “… a livello lombare presenza di alterazioni degenerative di natura non post-traumatica, le cefalee a carattere emicranico sono subentrate mesi dopo l’infortunio, è possibile che l’infortunio, con la distorsione cervicale sia una concausa, la presenza di fattori psichiatrici ha favorito sicuramente la cronicizzazione dei dolori a tutti i livelli e inoltre l’uso cronico di antalgici e antinfiammatori favorisce la cronicizzazione dei dolori stessi, soprattutto a livello cerebrale” (doc. 213, p. 7). A suo avviso, al noto evento infortunistico va attribuita una “… responsabilità del 20% come concausa (la distorsione cervicale non ha provocato danni anatomici, la sintomatologia è apparsa progressivamente nel corso dei mesi successivi all’incidente).” (doc. 213, p. 8).

                                         Secondo il dott. __________, in ragione dell’esistenza di cefalee dal carattere emicranico, RI 1 presenta un’incapacità del 25% nell’esercizio della professione di cameriera, da integrare e non sommare a quella accertata in ambito reumatologico e psichiatrico, rimettendosi peraltro alla valutazione del reumatologo per quanto riguarda le cervicalgie e le lombalgie (doc. 213, p. 8 s.).

                                         Egli ha infine evidenziato che “dal punto di vista strettamente neurologico, la situazione è rimasta invariata, rispetto a quanto descritto dai neurologi che hanno esaminato l’assicurata in precedenza, sia dal dottor __________ che dal dott. __________. Lo stato neurologico è rimasto normale, il disturbo maggiore sono le cefalee a carattere emicranico associate a una componente tensiva dominante, difficile da valutare come intensità, durata e frequenza, con una limitazione tuttavia dell’attività professionale non superiore al 25%.” (doc. 213, p. 9 – il corsivo è del redattore).

 

                                         Dal profilo traumatologico, l’assicurata è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale è stato pure chiamato a fare la sintesi delle diverse perizie parziali.

                                         Nel suo referto peritale, datato 25 maggio 2019, figura la diagnosi di cervicalgia cronica e disturbi funzionali delle spalle in stato dopo incidente della circolazione stradale con tamponamento della macchina da tergo, con colpo di frusta cervicale I° secondo la qualificazione Quebec e stato dopo sviluppo di cefalee miste croniche in parte tensive, in parte di tipo emicranico (doc. 214, p. 22 s.).

                                         Queste le conclusioni ivi contenute:

 

" (…) I tre periti non trovano nei termini della verosimiglianza preponderante una causalità tra la sintomatologia soggettiva, rispettivamente i reperti oggettivabili, con l’infortunio del 14.1.2002.

Il neurologo parla di una concausa della sintomatologia oggettivabile con emicrania e dolore tensivo per quel che concerne l’evento del 14.1.2002. Vede una concausa del 20% e trova una causalità possibile con l’infortunio del 14.1.2002.

Per la capacità lavorativa il neurologo vede un’attività del 75% come cameriera e una capacità del 75% come casalinga.

Lo psichiatra afferma, con verosimiglianza preponderante, che l’assicurata, pure in assenza di una motivazione adeguata, ha delle funzionalità presenti che esercita nella vita di tutti i giorni che potrebbero essere esercitate anche al 100% in un’attività semplice ripetitiva.

Per il puro aspetto traumatologico, il dott. __________ vede un’attività come cameriera al 100% come pure un’attività di casalinga al 100%.

Non può condividere l’opinione del neurologo, che la paziente è solo in grado di lavorare in misura del 75% e come casalinga pure al 75% a causa delle cefalee di tipo emicranico, rispettivamente le cefalee tensive.

Il dottor __________ e il dottor __________ non possono condividere l’opinione del neurologo che la paziente è solo in grado di lavorare in misura del 75% e che come casalinga esiste un’incapacità del 25% a causa delle cefalee di tipo emicranico, rispettivamente le cefalee tensive.” (doc. 214, p. 28)

 

                                         Il dott. __________ ha risposto nei seguenti termini alla questione di sapere se, rispetto a quanto era stato refertato al momento in cui è stata costituita la rendita d’invalidità (2005), fossero nel frattempo intervenuti dei cambiamenti inerenti alle condizioni di salute dell’assicurata e, nell’affermativa, se questi cambiamenti avessero avuto degli effetti sulla causalità, sulla necessità di ulteriori cure mediche e sulla capacità lavorativa:

 

" (…) Per quel che concerne la parte neurologica è menzionato l’esame neuropsicologico del 30.04.2004 della Dott.ssa __________, neuropsicologa, che parlava di dolori e cefalee importanti e una difficoltà di attenzione divisa.

Il dottor __________ parla anche lui di cefalee miste croniche, in parte tensive, in parte di tipo emicranico, ma non menziona nessuna difficoltà di attenzione divisa.

La dott.ssa __________ è dell’avviso che la difficoltà nella vita quotidiana può essere messa in relazione diretta con le conseguenze dell’infortunio del 14.1.2002.

Il dottor __________ da parte sua scrive che i disturbi attuali non sono verosimilmente da attribuire unicamente all’infortunio del 14.1.2002. Per quel che concerne la causalità con l’infortunio del 14.1.2002 vede unicamente un grado del 20% come concausa.

Per quel che concerne la parte psichiatrica, nel 2004 (Clinica __________ di __________), il dottor __________ parla di una sindrome da somatizzazione indifferenziata (F 45.1). Questa diagnosi non viene più confermata dal dottor __________ che esclude in maniera assoluta un nesso di causalità tra i disturbi vaghi presentati oggi e l’incidente del 2002. Afferma con verosimiglianza preponderante che l’assicurata, pure in assenza di una motivazione adeguata, ha delle funzionalità presenti che esercita nella vita di tutti i giorni, che potrebbe esercitare anche al 100% in un’attività semplice e ripetitiva. Afferma che non c’è una patologia psichiatrica.

Dal punto di vista reumatologico (vicino all’esame traumatologico) il dott. __________, membro responsabile dell’EFL, parla di disturbi evocati dall’assicurata e i reperti oggettivabili che non trovano un’irrefutabile conferma nei reperti radiologici e clinici, i quali non rispecchiano in modo evidente la grave sintomatologia accusata dalla paziente.

Il traumatologo dottor __________ conferma questo giudizio e parla di una discrepanza tra la soggettività e i reperti oggettivabili e parla di un’estensione incosciente dei sintomi e inconsistenza.

Il dott. __________ è dell’avviso che non si può di principio escludere un nesso di causalità tra l’incidente del 14.1.2002 e i disturbi evocati. Invece il traumatologo dottor __________ è dell’avviso che i reperti oggettivabili non sono più ai termini della verosimiglianza preponderante in una causalità con l’infortunio del 14.1.2002. Contesta in modo formale il giudizio dei reumatologi (dott. __________ e dottor __________) e lo psichiatra Dottor __________ che la paziente è inabile in misura del 100%.

I due periti, Dottor __________ e Dottor __________, sono dell’avviso che la paziente in un’attività semplice, ripetitiva e consona, è in grado di lavorare in misura del 100% perché i segni soggettivi e i reperti oggettivabili non sono più in un nesso causale con l’infortunio del 14.1.2002.

Ambedue i periti sono dell’avviso che la paziente per la parte psichiatrica, rispettivamente per la parte traumatologica/reumatologica non ha più bisogno di terapie.

Invece il perito Dottor __________, FHM di neurologia, propone un eventuale trattamento con Inderal o Valproato di sodio per le cefalee a carattere emicranico.

Il giudizio neurologico del Dottor __________ quadra con quello del Dottor __________ del 2004, rispettivamente con la Dott.ssa __________ neuropsicologa, salvo la difficoltà di attenzione divisa.

Il Dottor __________ non vede più una causalità preponderante tra i sintomi e i reperti oggettivabili con l’infortunio del 14.1.2002 e parla di una concausa del 20%.

Il Dottor __________ non conferma la diagnosi di sindrome di somatizzazione indifferenziata (F 45.1) e non trova oggi più una diagnosi psichiatrica. Per questa ragione conferma una capacità lavorativa per un lavoro consono, rispettivamente come cameriera e anche come casalinga, al 100%. Non vede più una relazione causale tra la sintomatologia soggettiva e i reperti oggettivabili con l’infortunio del 14.1.2002.

Il traumatologo non conferma oggi la valutazione dei reumatologi che già nel 2004 (2005) parlavano di una difficoltà di spiegare in maniera soddisfacente l’origine e il decorso dei disturbi polimorfici. Non volevano però ancora escludere di principio un nesso causale tra l’incidente del 14.1.2002 e i disturbi evocati.

Il perito traumatologo non vede più un nesso causale tra questi disturbi cervicali e i disturbi alle spalle con l’infortunio del 14.1.2002 e conferma la capacità lavorativa del 100% in un lavoro consono, rispettivamente come cameriera e casalinga.

Lo psichiatra Dottor __________ non propone più nessuna terapia perché non necessaria.” (doc. 214, p. 32 s.)

 

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, la patrocinatrice dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica.

 

                                         Con rapporto del 23 agosto 2019, il medico curante della ricorrente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha segnatamente osservato che “… dopo un periodo particolarmente negativo nei primi anni dopo l’incidente del 2002, verso il 2008 è subentrato un parziale miglioramento, grazie anche ad una nuova relazione affettiva e ad una gravidanza. Questo aspetto è stato rilevato in occasione della perizia __________ del 14.07.10. Basandosi sulle mie constatazioni, ritengo che lo stato di salute della paziente sia rimasto sostanzialmente invariato dopo il 2010.” (doc. 227, p. 9 s.).

                                         Dal canto suo, lo psichiatra curante (dal novembre 2004), dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha sostenuto che “per quanto riguarda la mia lunga osservazione posso ritenere che sostanzialmente le condizioni della paziente siano stabili e stazionarie, ma assolutamente invariate da molti anni nonostante la paziente segua regolarmente un percorso psichiatrico, psicofarmacologico e psicoterapeutico regolare.”. Egli ha inoltre dichiarato di considerare “… incongruente la valutazione del Dr. med. __________ che semplicemente preferisce estrapolare dall’incarto le posizioni più utili per sostenere la propria tesi, cioè che la paziente non soffra e non abbia mai sofferto di alcuna patologia, Opinione secondo il mio parere assolutamente non sostenibile.” (doc. 227, p. 11 s.).

 

                                         Invitato a prendere posizione sulla documentazione acquisita nel frattempo, il dott. __________ ha sottolineato che, a suo avviso, “… il dottor __________ e il dottor __________ non portano nuovi fattori soggettivi, rispettivamente reperti oggettivabili che possono cambiare le conclusioni della nostra perizia del 25.05.2019. D’aggiungere che la lettera del dottor __________ è piuttosto polemica per quel che concerne il suo collega, il dottor __________, ed estraneo ai criteri dell’evidence based medicine.” (doc. 240).

 

                                         Con rapporto del 18 maggio 2020, lo psichiatra dottor __________ ha confermato di “… sostenere che non vi è stato nessun miglioramento effettivo delle condizioni cliniche dell’interessata, ma che le attuali conclusioni della CO 1 siano solo una diversa valutazione di fatti rimasti invariati, ciò che a mio avviso non può portare ad una soppressione della rendita.” (doc. 244, p. 40).

 

                                         Dal rapporto 9 ottobre 2020, relativo alla degenza 2 – 26 settembre 2020 presso la Clinica di riabilitazione di __________, emerge che la ricorrente soffre di una sindrome del dolore plurifocale multifattoriale su/con cefalea tensiva ed emicranica senza aura, cervicalgia miotensiva, lombalgia cronica con irradiazione S1 a sinistra fino al tallone e a destra nel dermatomero L4, nonché di una sindrome ansioso-depressiva ricorrente con ansia episodica parossistica, sindrome somatoforme da dolore persistente e esaurimento psicoemotivo (doc. H 2).

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). 

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                               2.7.   Nel caso di specie, questo Tribunale constata innanzitutto che i dottori __________, __________ e __________ sono stati incaricati direttamente dall’assicuratore resistente, senza seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. doc. 208, dal quale risulta che all’assicurata non è stato accordato il diritto di ricusare gli esperti designati: “Per motivi d’efficienza, trattandosi di un coordinamento complesso, la invitiamo a rispettare le singole date e gli orari pattuiti. Soli in caso d’imprevisti gravi che non le consentissero di rispettarli, vorrà informare tempestivamente gli ambulatori medici (e lo scrivente ufficio), giustificare l’impedimento e fissare un nuovo appuntamento.”).

                                         Essi vanno dunque trattati alla stregua di consulenti medici interni all’amministrazione.

                                         Se ne deduce pertanto che può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 (cfr. supra, consid. 2.6.), secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare.

 

                                         Ora, tutto ben considerato, il TCA non ritiene che i referti elaborati dai sanitari incaricati dall’amministrazione, possano validamente servire da fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere, concretamente per valutare se le circostanze di fatto alla base dell’originaria decisione di assegnare una rendita d’invalidità del 100%, si siano nel frattempo modificate a tal punto da giustificare la soppressione della prestazione a contare dal settembre 2019, oppure no.

 

                                         Dal rapporto di sintesi elaborato dal dott. __________ sembrerebbe emergere che l’assicurata abbia nel frattempo recuperato una totale capacità lavorativa, in quanto i disturbi alla salute diagnosticati non costituirebbero una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del gennaio 2002 (cfr. doc. 214, p. 28: “I due periti, Dottor __________ e Dottor __________, sono dell’avviso che la paziente in un’attività semplice, ripetitiva e consona, è in grado di lavorare in misura del 100% perché i segni soggettivi e i reperti oggettivabili non sono più in un nesso causale con l’infortunio del 14.1.2002.”).

                                         Secondo questa Corte, non è tuttavia chiaro se, secondo i medici interpellati dalla CO 1, la pretesa estinzione del nesso causale naturale si era prodotta già al momento in cui è stata emanata l’originaria decisione di rendita (la quale, è utile ricordarlo, si fondava sulle risultanze della perizia pluridisciplinare elaborata dai sanitari del Centro di riabilitazione di __________, per i quali l’infortunio costituiva [ancora] la causa unica dei disturbi denunciati dall’insorgente – cfr. supra, consid. 2.5.), nel qual caso il loro parere costituirebbe soltanto una diversa valutazione che di per sé non legittimerebbe la revisione della rendita (cfr. supra, consid. 2.3.), oppure se la causalità naturale si è estinta nel frattempo, ciò che rappresenterebbe una modifica della fattispecie in essere al momento in cui è stata costituita la rendita in vigore.

                                         Per quanto riguarda specificatamente la perizia del dott. __________, riferendosi a pregressa documentazione specialistica (i rapporti 19 dicembre 2002 e 17 marzo 2003 del dott. __________ [cfr. doc. 47 e 63] e quello 14 marzo 2003 della dott.ssa __________ [doc. 167, p. 63 ss.], in cui era stato escluso che la sintomatologia potesse essere conseguenza dell’infortunio assicurato, rispettivamente negato che si fosse in presenza di una patologia psichiatrica), egli parrebbe piuttosto mettere in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________ nel 2003, conclusioni che erano poi state fatte proprie dai periti della Clinica di __________ (lo psichiatra in questione aveva diagnosticato una sindrome di somatizzazione, in relazione causale naturale con l’incidente stradale), rispettivamente di quelle formulate dal dott. __________ nel quadro della perizia pluridisciplinare __________ del 2010 (questo psichiatra aveva posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, riconosciuta come invalidante tenuto conto della realizzazione dei criteri di Förster – cfr. doc. 167, p. 50 ss.).

 

                                         Del resto, sempre a proposito delle considerazioni espresse dal dott. __________, è utile ricordare come i criteri di Förster formulati nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 352, così come quelli previsti dalla nuova giurisprudenza, inaugurata con la DTF 141 V 281, servono alla valutazione delle ripercussioni funzionali del danno alla salute e non hanno finalità diagnostiche. Lo psichiatra interpellato dalla CO 1 non può pertanto essere seguito laddove pretende escludere la diagnosi di disturbo somatoforme formulata dal dott. __________ (e dal dott. __________) per il motivo che non sarebbero stati adempiuti i criteri di Förster, rispettivamente gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale più attuale (cfr. doc. 209, p. 4: “… è stata posta la diagnosi di disturbo somatoforme nella perizia __________ presente nell’incarto AI, questa è stata posta dal dr. __________ nel 2010 basandosi allora sui criteri di Förster in base alle conclusioni generali della perizia pluridisciplinare. Attualmente basandomi su criteri di coerenza e plausibilità stabiliti dall’attuale giurisprudenza del tribunale federale, tale diagnosi non è confermata.” e p. 5: “Pertanto, se posso tornare indietro alla valutazione peritale del dr. Jaime del 2010, potrei affermare che già allora non erano soddisfatti i cosiddetti principi di Förster, come viene affermato nelle conclusioni generali della perizia pluridisciplinare.”).

                                         In questo contesto, giova comunque segnalare che, nelle DTF 135 V 201 e 135 V 215, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata nella DTF 130 V 352, secondo la quale un disturbo da dolore somatoforme persistente non è di regola atto a provocare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di causare un’invalidità, non costituisce un motivo per ridurre o sopprimere una rendita corrente a titolo di adeguamento alla mutata prassi giudiziaria. Parimenti, nella DTF 142 V 585 consid. 5, la Corte federale ha precisato che la nuova giurisprudenza in materia di dolori somatoformi persistenti non è di per sé motivo per giustificare la revisione di una rendita d’invalidità assegnata con decisione cresciuta in giudicato.

 

                                         Trattandosi del referto del dott. __________, non ci si può esimere dall’evidenziare la poca chiarezza di alcune sue risposte. In effetti, dopo aver diagnosticato la presenza di cefalee miste croniche in parte tensive, in parte di tipo emicranico, responsabili di una parziale inabilità lavorativa (25%), egli ha affermato di ritenere possibile (e, dunque, non probabile) che la distorsione del rachide cervicale riportata nel 2002 ne costituisca ancora una concausa, quantificata in un 20% (cfr. doc. 213, p. 7 s.). D’altra parte, rispondendo a una precisa domanda, il neurologo ha però precisato di non poter affermare quando sarà raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento traumatico del gennaio 2002 (doc. 213, p. 8), lasciando così sottintendere che un legame causale naturale, perlomeno parziale, con quel sinistro persisteva ancora al momento del consulto peritale.

 

                                         Ora, considerando che, per le ragioni appena esposte, i referti peritali elaborati dai dottori __________, __________ e __________, non rappresentano una base sufficientemente solida su cui fondare il proprio giudizio, questa Corte ritiene che non si possa prescindere dal procedere a un (nuovo) approfondimento peritale pluridisciplinare.

 

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

 

                                         In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

 

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

 

                                         (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA.

 

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) ai sensi dell’art. 44 LPGA, volta a stabilire se sono dati i presupposti per procedere a una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA (in proposito, si vedano i principi giurisprudenziali menzionati al consid. 2.3.) della rendita d’invalidità in vigore. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione definirà di nuovo il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° settembre 2019.

 

                                         In questo contesto, l’assicuratore terrà conto del fatto che, prescindendo da questioni inerenti alla causalità dei disturbi (irrilevanti in quell’ambito), l’assicurazione per l’invalidità ha ridotto la rendita d’invalidità da intera a un quarto a far tempo dal 1° marzo 2011, ammettendo che nel frattempo le condizioni di salute della ricorrente erano migliorate (miglioramento accertato grazie a una perizia __________ del luglio 2010), e che la relativa decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2011.54 del 31 agosto 2011, cresciuta in giudicato.

 

                               2.9.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio                                                    e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti