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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 giugno 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 maggio 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 dicembre 2015, RI
1, nato il __________ 1959, di professione cuoco (senza AFC), disoccupato dal
1° dicembre 2015 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO
1, verso le ore 17.30, è stato investito da un’auto a __________ (__________),
riportando un trauma contusivo lieve, delle escoriazione al capo, delle
policontusioni alla colonna lombare con fratture vertebrali, una distorsione al
ginocchio sinistro con rottura del menisco, la rottura di un dente incisivo e
la scheggiatura dei denti molari. A causa dell’infortunio l’assicurato è stato
operato al ginocchio sinistro il 14 novembre 2017 (artroscopia con
meniscectomia mediale selettiva) e l’8 maggio 2019 (protesi totale; doc. 1, 8,
21, 50 e 380 incarto LAINF).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere acquisito agli
atti il rapporto del 15 novembre 2019 relativa alla visita __________ di
chiusura del 5 novembre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (giusta il quale l’assicurato presentava una
capacità lavorativa residua in attività adeguate ridotta del 10% a causa della necessità
di pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti per dolore continuo a livello
del ginocchio sinistro ed a livello lombare sia a riposo sia sotto carico: doc.
380 incarto LAINF), in data 22 novembre 2019, l’amministrazione ha sospeso il
versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° gennaio 2020,
puntualizzando, per quanto concerneva le cure mediche, quanto segue: “continueremo
ad assumere la fisioterapia fino alla fine del 31.12.2019 e per l’intero anno
2020 assumeremo al massimo 4 cicli di fisioterapia (36 sedute).” (doc. 383
incarto LAINF).
Il 31 gennaio 2020 l’CO 1 ha informato l’assicurato che avrebbe preso a carico 4
cicli di fisioterapia per il 2020 e altri 4 per il 2021 (doc. 406 incarto
LAINF).
1.3. Dopo avere acquisito agli
atti anche gli apprezzamenti medici (valutazione del danno all’integrità) del
10 dicembre 2018 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in
ortopedia (doc. 291 incarto LAINF) e del 5 novembre 2019 del medico __________,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc.
381 incarto LAINF), con decisione del 29 novembre 2019, l’amministrazione ha
assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
15%.
Con opposizione del 15 gennaio 2020 (doc. 401 incarto LAINF), completata il 31
gennaio 2020 (doc. 409 incarto LAINF), l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto il riconoscimento di un’IMI più elevata. A suffragio delle proprie
argomentazioni ha versato agli atti la valutazione medica del 22 gennaio 2020
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 410
incarto LAINF).
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, con apprezzamento medico (valutazione
del danno all’integrità) dell’11 marzo 2020, il medico __________, dr. med. __________,
ha indicato che riteneva giustificato riconoscere all’assicurato un ulteriore
5% di IMI (doc. 438 incarto LAINF).
1.4. Esperiti anche gli
accertamenti amministrativi del caso, con decisione del 12 febbraio 2020, l’CO
1 ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità in quanto,
dal raffronto dei redditi, risultava un discapito economico nullo (doc. 412
incarto LAINF).
L’CO 1 ha considerato un reddito “da valido” di fr. 50'855.30, determinato in
base alla TA1 2016 “servizi di alloggio e ristorazione”, livello di
qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, visto che al momento dell’infortunio
l’assicurato era disoccupato ed un reddito da “invalido” di fr. 61'274.-,
calcolato in base alla TA1 2016 “attività semplici e ripetitive”,
livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto di una capacità
lavorativa residua del 90% (riduzione di rendimento del 10%) in attività
adeguate. L’CO 1 ha puntualizzato quanto segue: “Una deduzione sociale (DTF
126 V 75) non viene applicata in quanto è già stato tenuto conto di una
riduzione del rendimento del 10%. (…). L’indennità per menomazione
dell’integrità fisica è già stata accordata (decisione del 29 novembre 2019) e
attualmente in procedura di opposizione”.
Con opposizione del 16 marzo 2020 (doc. 434 incarto LAINF), completata il 20
aprile 2020 (doc. 440 incarto LAINF), l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha contestato il raffronto dei redditi operato
dall’amministrazione, chiedendo il riconoscimento di una rendita di invalidità
del 15% in favore del suo assistito.
1.5. Nel frattempo in ambito AI,
l’amministrazione, con progetto di decisione del 9 gennaio 2019 (doc. 304
incarto LAINF), ha preavvisato all’assicurato il riconoscimento di una rendita
intera di invalidità dal 1° dicembre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI) limitatamente al 31 marzo 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
miglioramento dello stato di salute a partire dal 10 dicembre 2018 ex art. 88a
cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo.
L’UAI ha considerato, nel 2016, un reddito “da valido” di fr. 54'638.-,
determinato in base alla TA1 2016 “servizi di alloggio e ristorazione”,
livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate), uomo ed un
reddito da “invalido” di fr. 57'076.-, calcolato in base alla TA1 2016 “attività
semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, tenuto conto di una
capacità lavorativa residua in attività adeguate del 100% e una deduzione
sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione (doc. 304
incarto LAINF).
Con decisione del 28 maggio 2020 (doc. 450 e 451 incarto LAINF), l’UAI ha riconosciuto
all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2016 (alla
scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 29 febbraio 2020
(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a
partire dal 5 novembre 2019 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo
successivo, un grado di invalidità del 7%.
L’UAI ha considerato, nel 2018, un reddito “da valido” di fr. 55'269.-,
determinato in base alla TA1 2016 “servizi di alloggio e ristorazione”,
livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate), uomo,
aggiornato 2018, ed un reddito da “invalido” di fr. 51'556.-, calcolato in base
alla TA1 2016 “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1,
uomo, aggiornato al 2018, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del
90% (riduzione di rendimento del 10%) in attività adeguate e una deduzione
sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, stabilendo,
per il periodo successivo, un grado di invalidità del 7% (doc. 450 incarto
LAINF).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.6. Esperiti anche gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione su opposizione del 5 maggio 2020 l’assicuratore LAINF ha statuito quanto segue:
" (…).
Prima di cadere in disoccupazione l'assicurato era attivo come cuoco. Tenuto
conto dei postumi infortunistici a livello del rachide e del ginocchio sinistro
l'assicurato non è più in grado di riprendere a svolgere tale attività. Egli
per contro, a mente del medico di __________, può esercitare un lavoro più
leggero nei limiti seguenti: (…).
Tenuto conto della sintomatologia dolorosa l'assicurato, sempre a mente del
medico __________, necessita di pause aggiuntive di 10 minuti ogni ora. (…).
A giusta ragione nessuno contesta l'esigibilità espressa dal medico __________.
In discussione è invece il raffronto operato dall'amministrazione. La CO 1 ha
quantificato il guadagno post-infortunistico facendo capo ai dati pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei
salari (RSS) - non ancora a disposizione al momento in cui stata rilasciata
l'impugnata decisione - risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori
semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2018
(TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un
salario complessivo di fr. 67’766.67 (fr. 5’417.- : 40 ore x 41.7 ore x 12
mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2020 ad un
ammontare di fr. 68'446.03. Su tale cifra la CO 1 è tenuta - come rilevato a
giusta ragione con l'opposizione - a effettuare una riduzione del 17 % per
motivi medici e cioè per tenere conto della diminuzione di rendimento indicata
dal medico __________. Si giunge pertanto a un salario esigibile di fr. 56’810.20.
(…). Ora, in concreto, non entra in considerazione nessun fattore di riduzione
ai sensi della giurisprudenza di cui in DTF 126 V 75. I Tribunali hanno a
innumerevoli riprese confermato che l'età - in ogni caso per i lavoratori non
qualificati - non è un fattore di riduzione (…). Inoltre, a mente della
giurisprudenza, quando un assicurato, come in concreto, è in grado di lavorare
in misura completa ma con una diminuzione di rendimento, non entra in
considerazione una riduzione supplementare a causa delle limitazioni funzionali
(…).
Dato che al momento dell'infortunio l'assicurato era a beneficio delle
indennità della cassa disoccupazione a giusta ragione, conformemente alla
giurisprudenza (…), la CO 1 ha pure fissato il guadagno senza l'infortunio su
basi teoriche, sempre facendo capo ai dati pubblicati dell'Ufficio federale di
statistica TA1, profilo 1, non avendo egli nessuna qualifica in Svizzera, ramo
55-56, tenuto conto del suo percorso professionale. Viste le nuove tabelle a
disposizione il guadagno presumibile deve essere fissato per l'anno corrente in
fr. 52'944.62.
Riassumendo dal raffronto dei redditi (fr. 56’810.20 : fr.
52944.62) non risulta alcuna perdita.
(…).
Essendo la situazione stabilizzata al più tardi con l'1.1.2020 non
vi è più spazio alcuno per la presa a carico di ulteriori cure in quanto l'art.
21 cpv. 1 LAINF concerne unicamente gli assicurati a beneficio di una rendita
d'invalidità (…). A titolo puramente accondiscendente la CO 1 ha accordato
all'assicurato delle sedute di fisioterapia per l'anno 2020.
E ora in merito al danno all'integrità.
(…).
Dagli atti risulta che, per quanto riguarda il rachide, in data
10.12.2018 il dott. __________, allora medico __________, specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato loco-motore, richiamata la
tabella 7 della Pubblicazioni della Divisione medicina assicurative, ha fissato
nella misura del 10 % il danno all'integrità in uno stato dopo frattura senza
deviazione dell'asse superiore a 10° e con dolori continui che si accentuano al
sovraccarico ma presenti anche a riposo. Per quanto riguarda il ginocchio -
tenuto conto che a mente della giurisprudenza deve essere considerata la
situazione che esisteva prima della posa della protesi (RAMI 2003 p. 403 e
sentenza del TFA U 56/05 del 18.7.2005) - il 5.11.2019 il dott. __________,
medico __________, pure specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, ha quantificato al 5 % il danno all'integrità e
applicato, tenuto conto delle immagini radiologiche, il valore inferiore in
caso di un'artrosi femoro-tibiale di grado mediale.
(…).
A sostegno dell'opposizione l'assicurato ha prodotto un rapporto del dott. __________, specialista in chirurgia, il quale ha evidenziato che concorda, per quanto riguarda le fratture Th2 e Th3, con la quantificazione - generosa - del dott. __________. Egli ha invece rimproverato al dott. __________ di non essersi espresso - per quanto riguarda in ginocchio - in base ad uno studio radiologico completo.
Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________,
preso atto anche delle immagini dell'ortoradiogramma del 2.5.2019, ha ritenuto
congruo riconoscere all'assicurato un tasso globale del 10%, valore che
corrisponde alla metà di quanto corrisposto per un'artrosi femorotibiale grave
dato che l'assicurato presenta a livello mediale una patologia degenerativa.
(…).
Per quanto riguarda il rachide lombare, in risposta a quanto indicato dal dott. __________, il dott. __________ ha evidenziato che nel tasso del 10 % sono da includere anche i disturbi localizzati nel distretto toraco-lombare dove peraltro i sintomi riferiti sono da collegare in modo preponderante alla patologia degenerativa in assenza di chiari e considerevoli esiti post-infortunistici.
(…).
Riassumendo ne consegue che la decisione della CO 1 deve essere
parzialmente modificata. Per contro la decisione della Divisione prestazioni
assicurative deve essere integralmente confermata.
Decisione.
1. L'opposizione è avverso la decisione del 29.11.2019 della CO 1 è
parzialmente accolta ai sensi dei considerandi. L'opposizione avverso la
decisione del 12.2.2020 della Divisione prestazioni assicurative è respinta. La
CO 1 è incaricata di versare all'assicurato fr. 6’300.--. (…)”
1.7. Con tempestivo ricorso del 3 giugno 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione dell’amministrazione venga “annullata ed è pertanto riconosciuta a favore di RI 1, __________1959, una rendita del 17% a far tempo dal 1.1.2020” (doc. I, pag. 3).
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato contesta la valutazione economica operata dall’amministrazione, in particolare, rilevando quanto segue:
" (…) si contesta avantutto che quale reddito da valido sia stato utilizzato il reddito statistico. RI 1 era in disoccupazione da pochi giorni, la propria esperienza professionale lo aveva condotto a dei salari di tutto rispetto, per il che pare del tutto corretto ammettere quale salario da valido quello da ultimo percepito in ordine di
fr. 58'400.-, che risulta essere assolutamente alla sua portata
alla luce del proprio curriculum professionale.
(…).
Come abbiamo detto la CO 1 non riconosce alcuna riduzione sociale, accreditando l'idea, ancora una volta, che la riduzione già operata per motivi medici, sia in realtà di carattere sociale. Ovviamente ciò non è non fosse per il motivo che è stata decisa da un medico in contesto medico. Lascia di contro alcune perplessità non solo il fatto che non si sia ritenuto che RI 1 possa ormai soltanto svolgere un'attività leggera, ma anche il fatto che gravemente compromessa la sua posizione sul mercato del lavoro dovendo richiedere al proprio datore di lavoro una sospensione della propria attività in ragione di 10 minuti ogni 60. Non vi saranno statistiche al riguardo, ma non v'è chi non veda come simile condizione sia decisamente una grave preclusione sul mercato del lavoro, ma soprattutto foriera di importanti riduzioni salariali.
Per entrambi questi motivi si giustifica a non averne dubbio una riduzione sociale di almeno il 15%. Per il che a fronte di un salario statistico da valido di fr. 68'446.- ritenuto dalla CO 1, si deve operare una riduzione del 17%, per motivi medici, ed una ulteriore riduzione del 15% per motivi sociali, per il che il guadagno da valido risulta essere di fr. 48'289.-.
Quello da invalido ammonta a fr. 58'400.-, per il che il discapito ammonta al 17,3%, da cui una rendita del 17%.”
Da ultimo, il
patrocinatore del ricorrente ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Per quanto ne è degli altri oggetti di contestazione in sede di opposizione, segnatamente per quanto attiene l'indennità per menomazione all'integrità, vi si rinuncia, per il che viene richiesta solamente il riconoscimento di una rendita del 17%. (…)”
1.8. Nella risposta del 24 giugno
2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In data 25 giugno 2020 il TCA
ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando
alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di
prova (doc. IV).
1.10. Il 10 luglio 2020 il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA una proroga del termine di
ulteriori 10 giorni “non avendo ancora avuto modo di completare
l’istruttoria richiesta.” (doc. V).
1.11. Il 13 luglio 2020 il TCA ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato che il termine veniva prorogato di 10 giorni (doc. VI).
1.12. Al TCA non è pervenuta ulteriore documentazione.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L'oggetto della lite è
circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato.
Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente
vertenza, la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1°
gennaio 2020, la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità
lavorativa residua dell’83% - a causa di una riduzione del rendimento del 17%,
dovuta alla necessità di svolgere pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti
fissata dal medico __________ - in attività adeguate) e l’IMI assegnata.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6).
2.6. Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita __________ del 5 novembre 2019 (doc. 380 incarto LAINF) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è così espresso in merito all’esigibilità lavorativa:
" Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare pesi medi, pesi pesanti e pesi molto pesanti fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione, talvolta lavori medi, mai più lavori pesanti e molto pesanti; molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano e lavori sopra la testa. Di rado può effettuare lavori che comportano la rotazione del busto, talvolta pub mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e di rado la posizione in piedi/inclinata in avanti. Mai più la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi e molto spesso la posizione a libera scelta di lunga durata. Molto spesso può spostarsi per tragitti fino a 50 m, talvolta può camminare per tragitti superiori a 50 m, di rado comminare per lunghi tratti, mai più camminare su terreno accidentato, di rado può salire e scendere le scale, mai più salire e scendere scale a pioli. L'uso delle mani è possibile e non vi sono problemi di equilibrio.”
Il medico __________ ha poi concluso per una capacità lavorativa residua in attività adeguate ridotta del 10% a causa della necessità di pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60 minuti per dolore continuo a livello del ginocchio sinistro ed a livello lombare sia a riposo sia sotto carico.
L’amministrazione ha
considerato che la necessità di svolgere pause aggiuntive di 10 minuti ogni 60
minuti fissata dal medico __________ comportava una riduzione del rendimento
del 17% ed ha, quindi, ritenuto una capacità lavorativa residua in attività
adeguate dell’83%.
La valutazione medica operata dall’amministrazione sulla base di quanto stabilito
al termine della visita __________ di chiusura del 5 novembre 2019 del dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia, non contestata dal patrocinatore del
ricorrente (cfr. consid. 2.2), può essere fatta propria da questa Corte.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche - contestate dal patrocinatore del ricorrente - del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2020 (data di decorrenza della rendita: 1° gennaio 2020, ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata: cfr. consid. 2.2.).
2.8. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 52'944.62, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che al momento dell’evento infortunistico l’assicurato era disoccupato, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_502/2013 del 28.11.2013 e 8C_89/2018 del 18.09.2018: doc. 444 e 445).
Questo importo è stato segnatamente desunto dalla tabella TA1 2018, ramo 55-56 "servizi di alloggio e ristorazione”, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020 (doc. 444 incarto LAINF).
Il patrocinatore del
ricorrente contesta tale dato, in quanto troppo esiguo e penalizzante per il
suo cliente. Il suo assistito era in disoccupazione da pochi giorni e la sua
esperienza professionale lo aveva condotto a dei salari di tutto rispetto.
L’amministrazione avrebbe, quindi, dovuto considerare, quale salario da valido,
quello da ultimo percepito in ordine di fr. 58'400.-, che era assolutamente
alla sua portata alla luce del proprio curriculum professionale.
In sede di risposta (doc. III) l’CO 1 ha rilevato, in particolare, quanto
segue: “Fra l’altro mal si comprende per quali motivi in sede di opposizione
l'assicurato ha preteso che presso l'ultimo datore di lavoro percepiva un salario
di fr. 54’600.-- (dato che trova conferma alla luce del calcolo dell'indennità
giornaliera effettuato dalla cassa disoccupazione), aggiornato a fr. 56'570.80
mentre con il ricorso viene vantato un guadagno di fr. 56'810.-- aggiornato a
fr. 58'400.--.”
Il TCA rileva che, dalle tavole processuali (cfr. buste paga del 2015 agli
atti: cfr. doc. 303 incarto LAINF) emerge che, presso la __________ di __________
(ultimo datore di lavoro), l’assicurato percepiva un salario mensile lordo di
fr. 4'500.- + fr. 375.- (tredicesima pro-rata secondo CCL) per complessivi fr.
4'875.- pari a fr. 58'500.- annui lordi.
Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata
al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio
della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio,
il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera
della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10
settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21
dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in
questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione
dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,
consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA
32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre
2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA
32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020,
consid. 2.6.1).
Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71.
Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato era in disoccupazione dal 1° dicembre 2015 e, pertanto, al momento dell’infortunio (28 dicembre 2015) non era attivo professionalmente (cfr. consid. 1.1).
Alla luce della giurisprudenza citata, la circostanza che fosse disoccupato da pochi giorni, sollevata dal patrocinatore dell’assicurato, è irrilevante ai fini del giudizio.
A ragione, pertanto, l’amministrazione ha stabilito il suo reddito da valido in base ai dati statistici risultati dalla RSS.
Parimenti a ragione l’amministrazione ha utilizzato la TA 1 2018, avendo il TF stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in casu, 5 maggio 2020: doc. 445 incarto LAINF) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2018 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1).
Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.70.
In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).
Dalle tavole processuali, in particolare dal rapporto dell’8 giugno 2016 relativo al colloquio di medesima data avvenuto presso l’ufficio della CO 1 di __________ (doc. 50 incarto LAINF), emerge quanto segue:
" Di
professione sono cuoco. Attività che ho appreso in Italia, ottenendo a suo
tempo il diploma.
Dal 1.6.77 lavoro in Svizzera.
Mi ero impiegato presso il ristorante __________ di __________, poi per il
ristorante __________ di __________.
Nella stagione invernale dal 1981 al 1982 mi ero impiegato presso un ristorante
ad __________.
Avevo poi lavorato presso diversi altri ristoranti in Ticino, nel canton __________
e nei __________.
Poi per circa tredici anni avevo lavorato come cuoco presso il ristorante __________
di __________.
Dal 2012 alla fine di novembre del 2015 avevo lavorato presso il Ristorante __________
di __________, sempre come cuoco.
Ho sempre lavorato come cuoco o come capo cuoco in tutti i ristoranti.
L’attività di cuoco è abbastanza pesante dal alto fisico. Spesso si devono
movimentare casse di verdura, pentole piene di acqua, pezzi di carne, ecc.
Si lavora sempre in piedi.
Spesso ci si deve accovacciare o inginocchiare per prendere pentole o attrezzi
che si trovano nei piani ribassi.
Quando arrivano i camion con la frutta e la verdura o con le carni, mi dovevo
occupare di scaricare le casse, controllare la qualità della merce e poi
stoccarla in magazzino oppure nelle celle frigorifere.”
Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso degli anni sia in Italia sia in Svizzera in qualità di cuoco e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 50 incarto LAINF), il TCA ritiene che si debba utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2018, ramo 55-56 "servizi di alloggio e ristorazione”, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020, così come deciso dall’amministrazione.
In simili circostanze, le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione per non avere determinato il “reddito da valido” del suo assistito in fr. 58'400.- (ultimo salario che avrebbe conseguito annualizzato nel 2015) devono essere respinte.
Stante quanto precede, l’importo di fr. 52'944.62, desunto dalla tabella TA1 2018, ramo 55-56 "servizi di alloggio e ristorazione”, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 42.4 ore e aggiornato al 2020 (doc. 444 incarto LAINF) può essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da
valido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 52'944.62.
A titolo abbondanziale il TCA osserva che, qualora si prendesse in
considerazione (per pura ipotesi di lavoro) il “reddito da valido” di fr.
55'269.-, determinato in base al livello di qualifica 2 (conoscenze
professionali e specializzate) del ramo 55-56 "servizi di alloggio e
ristorazione”, dall’UAI nella decisione del 28 maggio 2020 (con la quale,
giova qui ricordare, ha stabilito un grado di invalidità del 7%, per il periodo
successivo a quello in cui ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di
invalidità limitata: doc. 450 e 451 incarto LAINF; che è cresciuta incontestata
in giudicato: cfr. consid. 1.5), il ricorrente non ne trarrebbe alcun
giovamento, come si vedrà al consid. 2.10.
Il TCA osserva infine che, anche qualora si prendesse in considerazione (per
pura ipotesi di lavoro) il “reddito da valido” di fr. 58'500.- (ultimo salario
conseguito dall’assicurato nel 2015, come richiesto dal suo patrocinatore), il
ricorrente non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà al consid. 2.10.
2.9. Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno
alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno
annuo lordo di fr. 56’810.20, calcolato sulla base dei dati statistici
risultanti dall'ISS.
L’importo di fr. 56’810.20 è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività
semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore
e aggiornato al 2020 e applicando una deduzione del 17% per riduzione del
rendimento (10/60min.x100; doc. 444 incarto LAINF).
Il patrocinatore dell’assicurato non contesta il reddito da invalido di fr.
56'810.20, determinato dall’amministrazione.
In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive,
livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2020
(fr. 68'446.03), tenuto conto di una deduzione del 17% per riduzione del
rendimento (10/60min.x100; fr. 68'446.03 - fr. 11'635.83 = fr. 56.810.20: doc.
444 incarto LAINF) tale importo - a ragione, rimasto incontestato dal
patrocinatore dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.
Il rappresentante
dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere applicato alcuna
deduzione sociale al precitato importo. Egli ritiene infatti che nel caso di
specie l’assicuratore contro gli infortuni avrebbe dovuto riconoscere una
riduzione sociale di almeno 15%. Innanzitutto perché il suo cliente può svolgere
soltanto un'attività leggera e, secondariamente, in quanto la sua posizione sul
mercato del lavoro è pure gravemente compromessa, dovendo richiedere al proprio
datore di lavoro una sospensione della propria attività in ragione di 10 minuti
ogni 60. A suo avviso, una simile condizione costituisce decisamente una grave
preclusione sul mercato del lavoro, ma soprattutto foriera di importanti
riduzioni salariali.
In sede di risposta (doc. III) l’CO 1 ha rilevato, in particolare, quanto
segue: “L’CO 1, conformemente alla giurisprudenza, non ha operato alcuna
riduzione per le limitazioni funzionali avendo l’Istituto effettuato una
riduzione del 17% “per motivi medici” dato che il medico __________ ha
ritenuto che l’assicurato deve effettuare delle pause aggiuntive di 10 minuti
ogni ora a causa dei dolori (sentenze del TF 9C_359/2014 del 5.9.2014 e
8C_122/2019 del 10.9.2019)”.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nella sentenza 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che
allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del
rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della
capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per
la stessa ragione:
" (…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4)
L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche nella STF 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019 pubblicata in DTF
146 V 16, consid. 4.1 e nelle STF 8C_151/2020 del 15 luglio 2020, consid. 5.1,
STF 8C_390/2020 del 25 luglio 2020, consid. 4.5.2 e STF 8C_393/2020 del 21 settembre
2020, consid. 3.1.
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame
della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella
disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del
medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili
soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di
una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle
limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2
e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
La più recente giurisprudenza
federale ha peraltro stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni.
In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono
essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata
nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in
attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia
deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020
del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi,
“8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF
126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,
l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Per quanto concerne la deduzione sociale del 15% per attività leggere e per
altri fattori di riduzione operata in ambito AI (doc. 450 incarto LAINF; cfr.
consid. 1.5), giova qui ricordare che l’assicurazione per l’invalidità non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.5).
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 56.810.20
(cfr. consid. 2.9).
2.10. Il grado di invalidità del
ricorrente (stabilito confrontando i fr. 56'810.20 annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr. 52'944.62 annui - o, per pura ipotesi di lavoro, i
fr. 55'269.-: cfr. consid. 2.8 -) è nullo.
Il grado di invalidità del ricorrente, stabilito sempre per pura ipotesi di
lavoro confrontando i fr. 56'810.20 annui con il reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico
(e cioè fr. 58'500.- annui: cfr. consid. 2.8 -) sarebbe invece del 3% ([58'500.
- 56'810.20] x 100 : 58'500 = 2.88% arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121).
Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF
ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di
fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in
particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid. 2.4.6).
In conclusione la decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
2.11. A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti