Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2020.68

 

cr

Lugano

22 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2020 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 giugno 2020 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 13 giugno 2016 RI 1, nato nel 1965, titolare della __________ - e perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre si trovava sul balcone di casa, si è sporto per cercare di recuperare un oggetto che gli era caduto su un tetto di lamiera sottostante, ha perso l’equilibrio ed è scivolato oltre il parapetto, da un’altezza di circa 2.5 metri, riportando la frattura del piatto tibiale sinistro e la rottura del legamento peroneale.

Per le fratture riportate, egli ha dovuto essere sottoposto, in data

21 giugno 2016, ad intervento di ricostruzione del tendine rotuleo e retinacolo mediale e laterale del ginocchio sinistro, ad opera del dr. __________ (cfr. doc. 38).

Successivamente, in data 30 novembre 2017, l’assicurato ha pure beneficiato di un intervento di plastica del legamento crociato anteriore in artroscopia, sempre eseguito dal dr. __________ (doc. 118-119).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto l’infortunio appena citato e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   In data 3 dicembre 2018, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato che, in base agli esiti della visita ________ del 30 novembre 2018, lo stesso viene considerato abile al lavoro al 75% dal 10 dicembre 2018 e completamente abile al lavoro dal 2 gennaio 2019 nella sua professione di falegname, riconoscendogli il diritto al versamento delle indennità giornaliere fino al 2 gennaio 2019.

                                         L’assicuratore LAINF ha aggiunto che una cura medica è da ritenersi ancora necessaria (doc. 184).

 

                               1.3.   Su richiesta dell’assicurato di volere procedere alla valutazione del suo diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 213), in data 18 settembre 2019 l’CO 1 ha comunicato che “dalla documentazione medica e sentito il parere del nostro medico fiduciario, non esiste nessuna menomazione importante dell’integrità”, rifiutando di conseguenza il diritto a tale prestazione (doc. 218).

 

                                         Visto il disaccordo manifestato dall’assicurato (doc. 219) e dopo avere sottoposto il caso al vaglio del proprio servizio medico (doc. 228 e 229), con decisione del 21 gennaio 2020 l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5% (doc. 231).

 

                                         A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, con la quale ha chiesto l’attribuzione di un’IMI del 10% (doc. 236), nuovamente sentito il parere del proprio medico ________ (doc. 243), in data 17 aprile 2020 l’CO 1 ha revocato la precedente decisione del 21 gennaio 2020 ed emesso una nuova decisione, con la quale ha assegnato all’interessato un’IMI del 10%, ritenendo “evasa senza altra formalità la procedura su opposizione” (cfr. doc. 245 e doc. 246).

 

                                         Ricevuta una nuova opposizione da parte dell’assicurato contro la decisione del 17 aprile 2020 – con la quale ha rivendicato il diritto ad un’IMI del 15% (doc. 247) – e dopo avere richiesto una ulteriore presa di posizione al proprio medico fiduciario (cfr. doc. 250), in data 16 giugno 2020 l’CO 1 ha confermato l’attribuzione di un’IMI del 10% (doc. B).

 

                              1.4.    Con tempestivo ricorso del 20 luglio 2020, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di un’IMI del 15%, giustificando la propria pretesa, dal profilo medico, facendo riferimento a quanto attestato dal dr. __________ nel referto del 10 luglio 2020 (doc. I).

 

                              1.5.    L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è sapere se l’CO 1 abbia correttamente attribuito all’assicurato un’IMI del 10%, oppure no.

 

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                     Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                     Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                     Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                              2.3.    L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

 

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

 

                              2.4.    Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

 

                                     Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                     Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                                                            Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                                                            La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                                                            Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                                                             Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                     Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                     Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                                                             menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                              2.5.    L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                     Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                                                             Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                              2.6.    Nel caso di specie, in un primo momento l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5%, fondandosi sulla valutazione della menomazione all’integrità del 17 gennaio 2020 eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:

 

" Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma al ginocchio comportante una lesione del legamento crociato anteriore e lesione meniscale e frattura del piatto tibiale mediale.

La situazione attuale è paragonabile ad una situazione di artrosi di grado lieve, ma a massima tutela dell’assicurato si può prevedere una evoluzione in artrosi moderata del comparto femorotibiale mediale. Facendo riferimento alla tabella 5.2 Suva, una artrosi di grado lieve non prevede risarcimento, un’artrosi di grado moderato femorotibiale prevede un risarcimento fra il 5% e il 15%. In considerazione della compromissione prevalente a livello del piatto tibiale mediale e non laterale e del quadro globale dell’articolazione si ritiene adeguato un valore di IMI del 7.5%.” (Doc. 229)

 

                                         Dopo le obiezioni presentate dall’assicurato al fine di rivendicare il riconoscimento di un’IMI del 10% (doc. 236), il dr. __________, con osservazioni del 18 marzo 2020, ha reputato che “come richiesto dall’assicurato possiamo concedere il 10% che rientra nello stesso ordine di grandezza e tipologia da noi individuata” (doc. 243).

 

                                         L’assicurato ha contestato anche questa decisione, producendo, a sostegno della richiesta di poter beneficiare di un’IMI del 15%, il seguente referto del 17 marzo 2020 redatto dal dr. __________:

 

" (…)

Seguo il signor RI 1 da diversi anni per la sua problematica al ginocchio sinistro, dove si è procurato una frattura del piatto tibiale, rottura del legamento rotuleo e crociato anteriore, con distrazione del legamento collaterale mediale e distorsione della caviglia sinistra, dove in seguito ha necessitato di diversi interventi chirurgici, tra l’altro una reinserzione transossea del tendine rotuleo come anche una plastica del legamento crociato anteriore in differita.

L’evoluzione globale è piuttosto buona, con un paziente che ha recuperato praticamente tutta la mobilità del ginocchio con una buona stabilità. Permane comunque ancora un netto deficit muscolare a livello della forza muscolare del quadricipite come anche a livello dei muscoli ischio crurali che gli impediscono tuttora di effettuare degli sforzi fisici sia a livello lucrativo che a livello lavorativo. Radiologicamente si nota una gonartrosi tricompartimentale a predominanza mediale.

 

Tenendo conto del deficit muscolare, dell’artrosi post-traumatica, come anche dell’impossibilità di riprendere tutte le attività fisiche, penso che una IMI del 15% secondo la lista ufficiale sia giustificato. Sotto questo aspetto di conseguenza le chiedo gentilmente di valutare la situazione del paziente.” (Doc. 242 pag. 1)

 

                                         Con decisione su opposizione del 16 giugno 2020 l’Istituto assicuratore ha confermato la correttezza dell’entità dell’IMI del 10% già attribuita, fondando il proprio giudizio sull’apprezzamento del 22 maggio 2020 del dott. __________, del seguente tenore:

 

" (…)

Apprezzamento

Siamo di fronte ad un assicurato che, a seguito di trauma del ginocchio, ha subito una frattura composta parcellare della porzione periferica posteriore del piatto tibiale mediale (inferiore ad un quarto della superficie articolare ed in zona non di carico). Vi era associata una lesione capsulo-legamentosa con lesione del LCA e del tendine rotuleo. È stata dapprima trattata chirurgicamente la lesione del tendine rotuleo e conservativamente la frattura parcellare del piatto tibiale mediale. In un secondo tempo è stata eseguita una ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Il risultato clinico appare di buon livello con una ottima stabilità ed un’articolarità completa.

In tema di valutazione di IMI, in occasione del precedente apprezzamento si è rilevato che l’assicurato presenta una artrosi di grado moderato prevalentemente a livello mediale. Occorre sottolineare che in documentazione sono presenti rx precedenti del 2014 e del 2016 che mostrano già un quadro di ginocchio varo bilaterale con sovraccarico del comparto mediale e del condilo femorale, appuntimento delle spine intercondiloidee e modesto appuntimento del polo rotuleo prossimale. Tali elementi sono preesistenti all’evento di cui si discute e non ad esso correlabili.

Si deve inoltre sottolineare che la riportata frattura del piatto tibiale consiste in realtà in una frattura parcellare della porzione posteriore del piatto tibiale mediale, composta e di estensione inferiore a un quarto della superficie articolare, e non in zona di carico. Vi era associata una comminuzione di frammenti sempre nella porzione posteriore.

Alle ultime radiografie si evidenzia una presenza di alcune calcificazioni in sede posteriore, verosimilmente dovute alla permanenza in loco di piccoli frammenti ed al loro successivo rimaneggiamento come avviene di solito in questi casi. Tale situazione non è però tale da modificare l’articolarità del ginocchio in modo apprezzabile.

Rilevo inoltre che alla descrizione artroscopica del 2017 lo stesso dr. __________ non riferisce di scalini intra-articolari in sede di pregressa frattura a livello del comparto mediale e parla di lieve condropatia rotulea (grado I – II) e condropatia grado II del condilo e del plateau tibiale mediale in assenza di lesioni meniscali (ricordo che la classificazione seguita consta di 4 gradi di cui il secondo è riferito a condropatia di grado lieve – moderato). Parla inoltre di un’assenza di lesioni cartilaginee a livello del comparto laterale. Il quadro descritto appare quello di una condropatia iniziale senza apparenti reliquati di irregolarità della superficie condrale riferibili alla frattura precedentemente menzionata.

Seppur nel referto dell’ultima radiografia il radiologo refertante definisce artrosi tricompartimentale, dalla visione diretta delle immagini appare evidente non esservi alcun segno radiografico di artrosi a livello della femoro-rotulea eccetto un appuntimento del polo superiore rotuleo già presente nelle radiografie del 2016 e del 2014. Non vi è alcun segno radiografico di artrosi del comparto laterale, si evidenziano le calcificazioni in sede posteriore di cui ho riferito sopra e segni radiografici modesti a livello del comparto mediale, peraltro già evidenti alle radiografie del 2014 e 2016, associati a un atteggiamento in varo dell’articolazione. Effettivamente è presente un dismorfismo della epifisi prossimale della tibia da riferire alla presenza dei tunnel ossei, come di consueto dopo interventi di ricostruzione legamentosa, che però non riguarda la superficie articolare e non è da considerarsi segno di artrosi.

Non siamo pertanto a mio parere in una situazione di artrosi tricompartimentale del ginocchio. Sulla base di questi elementi si è considerato che la situazione attuale possa definirsi come artrosi di grado modesto a livello del comparto mediale e si è ritenuto di poter concedere un’IMI del 7.5%, in considerazione della possibilità di sviluppo di artrosi di medio grado a livello del comparto mediale. Successivamente a massima tutela dell’assicurato si è concesso di aumentare tale valore fino al 10%. Per ottenere tale valore si è fatto riferimento alla tabella 5.2 Suva dove per un’artrosi femoro-tibiale di grado moderato si riconosce una percentuale fra il 5% e il 15% ponendo un grado intermedio in considerazione della localizzazione delle alterazioni artrosiche, prevalentemente a livello mediale e non sulla parte laterale dell’articolazione femoro-tibiale e della preesistenza di iniziali segni artrosici in epoca precedente all’evento e quindi non ad esso imputabili.

Si sottolinea inoltre che un’artrosi di grado lieve, secondo la tabellazione Suva, dà un risarcimento dello 0% e che qualora si voglia far riferimento ad alterazioni funzionali tabellate nella tabella 2.2 un’articolarità quale quella presentata dall’assicurato non prevede risarcimento.

Per quanto riguarda la posizione del dr. __________ egli ritiene che siamo in presenza di una pangonartrosi e ritiene adeguata una percentuale del 15%. Non ci fornisce però alcun elemento clinico o analisi dei documenti a supporto della sua valutazione. Ritengo per i motivi sopra esposti che il termine di pangonartrosi non si addica alla situazione di questo assicurato sia per il quadro radiografico, sia per il quadro artroscopico dallo stesso dr. __________ descritto in occasione dell’intervento da lui eseguito. Per tale motivo la valutazione del 15% appare eccessiva e non aderente alla situazione dell’assicurato.

Penso pertanto che la posizione espressa dal Servizio medico sia da confermarsi.” (Doc. 250)

 

                               2.7.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha ancora una volta contestato la percentuale di IMI del 10% attribuitagli dall’CO 1, a suo avviso da innalzare al 15%, “motivo vedi lettera del dr. __________ del 10 luglio 2020” (cfr. doc. I).

 

Con referto del 10 luglio 2020, il dr. __________ ha rilevato:

 

" Ho visualizzato le diverse risonanze magnetiche, in particolare quella del 30.05.2014, 16.06.2016 e quella dell’11.04.2017.

 

Nelle due prime risonanze magnetiche del 2014 e 2016 non si notano praticamente nessuna alterazione degenerativa.

 

In quella effettuata 10 mesi dopo il trauma subito a livello del ginocchio sinistro, si notano primi segni di degenerazione femoro-tibiale con assottigliamento della cartilagine.

 

Di conseguenza, ritengo l’artrosi riscontrata in seguito all’infortunio, chiaramente una conseguenza diretta dell’infortunio subito il 13.06.2016.” (Doc. A3)

 

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

 

 

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

 

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________ (cfr. doc. 229 e doc. 250), specialista proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

 

                                         Il dr. __________ ha, infatti, spiegato in maniera dettagliata e motivata le ragioni per le quali non può essere accolta la richiesta dell’interessato di essere posto al beneficio di un’IMI del 15%, come proposto dal dr. __________, percentuale che apparirebbe “eccessiva e non aderente alla situazione dell’assicurato” (cfr. doc. 250).

 

                                         È vero che, nel referto del 17 marzo 2020, il dr. __________ ha considerato giustificato assegnare all’assicurato un’IMI del 15% tenuto conto, tra l’altro, della “artrosi post traumatica”, ritenendo che “radiologicamente si nota una gonartrosi tricompartimentale a predominanza mediale” (cfr. doc. 242 pag. 1).

 

                                         Questo Tribunale evidenzia, tuttavia, che nell’apprezzamento medico del 22 maggio 2020 il dr. __________ ha spiegato le ragioni per le quali non può essere condiviso tale parere, per il motivo che, al di là di quanto refertato, lo studio diretto delle immagini delle radiografie del ginocchio sinistro esclude la presenza di una artrosi tricompartimentale, ma rivela, invece, l’esistenza di una artrosi di grado modesto a livello del comparto mediale, ciò che conferisce quindi il diritto ad un’IMI del 7.5% (doc. 250, corsivo della redattrice).

                                         Queste constatazioni confermano, quindi, quanto già stabilito dallo stesso medico fiduciario nella valutazione della menomazione all’integrità del 17 gennaio 2020, nella quale il dr. __________ ha ritenuto adeguato un valore di IMI del 7.5% “in considerazione della compromissione prevalente a livello del piatto tibiale mediale e non laterale e del quadro globale dell’articolazione” (doc. 229).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate, del dr. __________, le quali, del resto, trovano sostanziale conferma nel referto del 10 luglio 2020 del dr. __________, allegato al ricorso, nel quale lo specialista curante ha riconosciuto il carattere incipiente dell’artrosi presente al ginocchio sinistro dell’interessato (cfr. doc. A3, nel quale il dr. __________ ha rilevato che nella radiografia effettuata 10 mesi dopo il trauma subito al ginocchio sinistro “si notano i primi segni di degenerazione femoro-tibiale con assottigliamento della cartilagine”, corsivo della redattrice).

 

Inoltre, come correttamente indicato dal medico ________, il dr. __________ ha quantificato in un 15% la percentuale di IMI da riconoscere “secondo la lista ufficiale”, senza tuttavia fornire alcun elemento clinico o analisi dei documenti a supporto della sua valutazione.

 

                                         Ora, la Tabella 5.2. edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1 non prevede alcun indennizzo in caso di artrosi di grado leggero, mentre prevede l’attribuzione di un’indennità del 5-15% nel caso di un’artrosi femoro-tibiale di grado medio.

                                     La Tabella 2.2. allestita dall’INSAI, concernente la menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti inferiori, stabilisce una indennità del 15% in caso di ginocchio mobile tra 10° e 60°, e un’indennità del 10% in caso di ginocchio mobile tra 0° e 90°.

 

                                         In concreto, considerata l’articolarità del ginocchio indicata dal dr. __________, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato non avrebbe diritto ad alcun risarcimento secondo la tabella 2.2..

                                         Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio tali considerazioni.

 

                                         Questo Tribunale ritiene, parimenti, corretto il ragionamento con il quale il dr. __________ ha giustificato l’attribuzione di un’IMI del 7.5%, in applicazione della tabella 5.2..

                                         Considerato che, come indicato sopra, una artrosi di grado leggero non dà diritto ad alcun indennizzo, mentre un’artrosi femoro-tibiale di grado medio giustifica l’attribuzione di un’indennità del 5-15%, la scelta del medico __________ di riconoscere, nel caso di specie, in presenza di un’artrosi modesta, un valore intermedio del 7.5% (tenuto conto del fatto che la localizzazione delle alterazioni artrosiche è prevalentemente a livello mediale e non sulla parte laterale dell’articolazione femoro-tibiale), può essere fatta propria dal TCA.

 

                                         Il TCA reputa, infine, ineccepibile l’agire del dr. __________ anche nella misura in cui, a massima tutela dell’assicurato, ha aumentato al 10% l’entità dell’IMI, tenendo conto del futuro sviluppo di un’artrosi di grado medio a livello del comparto mediale.

                                         Tale modo di procedere appare rispettoso della giurisprudenza federale, secondo la quale aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione dell’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile e l’importanza quantificabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. STF 8C_219/2018 del 5 luglio 2018 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

 

                                         Del resto, la decisione con la quale l’amministrazione ha rifiutato di aumentare l’entità dell’IMI al 15%, come invece preteso dall’assicurato, appare corretta anche con riferimento ad altri casi analoghi.

 

                                         A titolo comparativo, va rilevato che l'Alta Corte in una sentenza 8C_620/2009 del 26 ottobre 2009, riguardante un assicurato sessantacinquenne vittima, tra l’altro, di una lesione al ginocchio sinistro con conseguente artrosi femoro-tibiale di grado da leggero a medio, motivo per cui gli era stata assegnata un’IMI del 5% in base alla tabella 5.2 dell’INSAI, il Tribunale federale ha rilevato che l’IMI del 5% tiene già conto di un prevedibile peggioramento verso il grado medio di artrosi, e che è necessario differenziare l’entità dell’IMI dal caso in cui, già alla prima valutazione, si è confrontati con un’artrosi di grado medio con probabile tendenza al peggioramento.

                                          

                                         In una STF 8C_97/2018 del 1° ottobre 2018, il Tribunale federale ha confermato la correttezza dell’IMI del 5% attribuita ad un assicurato, in presenza di una artrosi femoro-tibiale di grado medio e per la quale non era (ancora) possibile prevedere un aggravamento verso una gonartrosi.

 

                                         In una STCA 35.2017.124 del 22 marzo 2018, questo Tribunale ha confermato l’IMI del 15% riconosciuta dall’assicuratore infortuni, in presenza di un’artrosi femoro-tibiale in ambedue le ginocchia di grado medio-grave, ritenendo corretta la valutazione con la quale il medico ________ ha indicato che “trovando al ginocchio sinistro una gonartrosi prevalentemente localizzata al comparto laterale, scegliamo 7.5% a ginocchio che moltiplicato per 2 dà il dato del 15%”.

 

 

                                         In una STCA 35.2015.36 del 10 agosto 2015, il TCA ha confermato l’IMI del 7.5% accordata dall’assicuratore LAINF, rilevando come dall’ultima RMN non era affatto emerso che l’assicurata soffrisse d’artrosi al ginocchio destro, bensì presentasse solo un’instabilità anteriore del ginocchio destro.

 

                                         In un’altra STCA 35.10.14 del 5 luglio 2010, questo Tribunale ha parimenti confermato la correttezza dell’IMI del 7.5%

                                         stabilita dall’assicuratore infortuni, in presenza di un ottimo risultato funzionale per quanto riguarda il reinserimento del legamento rotuleo, con una residuale condropatia femoro-tibiale laterale, senza maggior incongruenza.

 

                                         Il TCA rileva, inoltre, che una percentuale di IMI del 15% quale quella pretesa dall’assicurato in sede ricorsuale è stata riconosciuta dall’amministrazione - e confermata da questo Tribunale - nel caso (più grave di quello qui in esame) di un’assicurata che presentava, quali postumi infortunistici, un’artrosi femoropatellare medio-grave e un’artrosi femorotibiale medio-grave (cfr. STCA 35.2012.46 del 6 febbraio 2013).

 

                                         Altrettanto dicasi con riferimento al caso (più grave in termini di postumi infortunistici permanenti) di un assicurato, affetto da una gonartrosi femoro-tibiale interna ed esterna grave, al quale è stata assegnata un’IMI del 20% (cfr. STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021).

 

                                         Infine, il TCA condivide le considerazioni, espresse dall’assicuratore convenuto in sede di risposta di causa (cfr. doc. V), a proposito dell’irrilevanza, ai fini della presente vertenza, delle critiche sollevate dal dr. __________ nel referto del 10 luglio 2020 circa l’inesistenza di eventuali problematiche degenerative pregresse a livello del ginocchio, motivo per il quale l’artrosi costituirebbe una chiara conseguenza infortunistica (cfr. doc. A3).

                                         Come opportunamente rilevato dall’amministrazione, non avendo, difatti, l’CO 1 applicato alcun tipo di riduzione del tasso di menomazione all’integrità ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, tale questione non merita di essere ulteriormente approfondita (per un caso in cui, al contrario, la citata riduzione è stata applicata, cfr. STF 8C_346/2017 del 15 marzo 2018, nella quale il danno presente al ginocchio destro, valutato dar luogo ad un’IMI del 15%, è stato ridotto del 20%, per un’IMI finale del 12%, in considerazione della lesione meniscale degenerativa preesistente).

 

Stante quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stata assegnata all’assicurato un’IMI del 10%, merita, dunque, conferma in questa sede.

 

                                         Il ricorso interposto dall’assicurato deve, pertanto, essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti