|
|
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
PC/DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
|
|||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2020 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 19 giugno 2020 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 novembre 2019 RI 1,
nato il __________ 1969, di professione contabile presso la __________ di __________
al 100% dal 1° gennaio 2018 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l'ICO 1, mentre stava partecipando ad una partita di calcio
regionale (leghe minori) nel ruolo di portiere, “durante un uscita per
prendere la palla colpiva la testa per terra sul campo da gioco”,
riportando, secondo il “certificato di dimissione pronto soccorso” della
Clinica __________ di medesima data, un “trauma cranico non commotivo a
livello occipitale, con breve momento di offuscamento della vista, senza
perdita di coscienza o altra sintomatologia” (cfr. doc. 3 e 4 incarto LAINF
e doc. I, pag. 3).
1.2. Il 1° dicembre 2019
l'assicurato è stato visitato presso il Pronto Soccorso del Servizio di
oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, (doc. 7 incarto LAINF) ed
il 2 dicembre 2019 l'assicurato è stato operato d'urgenza all'Ospedale __________
di __________ per un distacco della retina dovuto a dei fori multipli
periferici e macula parzialmente sollevata (doc. 13 e 14 incarto LAINF).
1.3. L’assicurato è stato
dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 16 dicembre 2019 (doc. 5 incarto
LAINF) ed ha ripreso totalmente la propria attività lavorativa a partire dal 17
dicembre 2019 (doc. 12 incarto LAINF).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito il parere
del 10 febbraio 2020 del proprio medico di fiducia, dr.ssa med. __________, specialista
FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia: doc. 21 incarto LAINF), con scritto del
12 febbraio 2020 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che: “(…) Secondo la
valutazione del nostro servizio medico non sussiste un nesso causale certo o
probabile tra l’evento del 10 novembre 2019 ed i disturbi all’occhio destro
notificatoci. La CO 1 non ha quindi l’obbligo di fornire prestazioni. Per tale
motivo non possiamo erogare prestazioni assicurative. Prenderemo unicamente a
nostro carico i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il
pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in data 10 novembre
2019. (…).” (doc. 22 incarto LAINF).
1.5. Con messaggio di posta elettronica del 28 febbraio 2020 dell’assicurato ha informato l’CO 1 di non essere d’accordo con la precitata presa di posizione, in quanto il distacco della retina sarebbe dovuto al colpo subito il 10 novembre 2019 (doc. 28 incarto LAINF). A suffragio delle proprie argomentazioni l’assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 27 febbraio 2020 del dr. med. __________, medico capoclinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 29 incarto LAINF).
1.6. Con decisione dell’11 marzo 2020 l’CO 1 ha statuito quanto segue: “(…) Secondo la valutazione del nostro servizio medico non sussiste un nesso causale certo o probabile tra l’evento del 10 novembre 2019 ed i disturbi all’occhio per il quale è stato necessario eseguire l’intervento ad inizio dicembre 2019 presso il __________ di __________. La CO 1 non ha quindi l’obbligo di fornire prestazioni. Per tale motivo non possiamo erogare prestazioni assicurative. Prenderemo unicamente a nostro carico i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in data 10 novembre 2019. (…).” (doc. 31 incarto LAINF).
1.7. L’CO 1 ha trasmesso la citata decisione anche all’Istituto assicuratore malattia __________ (doc. 31 incarto LAINF).
In data 17 marzo 2020 la __________ ha richiesto all’Istituto assicuratore una copia della documentazione inerente all’evento assicurativo per “verificare oggettivamente le prestazioni di nostra competenza nel quadro dell’assicurazione.” (doc. 37 incarto LAINF).
In data 23 marzo 2020 l’CO 1 ha trasmesso alla __________ una copia dei propri atti su CD (doc. 38 incarto LAINF).
1.8. Dopo avere ricevuto l’opposizione del 2 aprile 2020 dell’assicurato (doc. 39 incarto LAINF) e avere acquisito il parere del 5 giugno 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 41 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 19 giugno 2020 l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…)
3.
In data 10.2.2020 la dott.ssa __________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro di competenza della Divisione medicina assicurativa della CO 1, è giunta alla conclusione che la lesione della retina sono secondo il criterio della probabilità preponderante di origine morbosa tenuto conto del fatto che l'assicurato presenta uno status dopo intervento con il laser. La causalità con l'evento del 10.11.2019 non è data. La dott.ssa __________ ha in particolar modo rilevato che nel rapporto operatorio e nel rapporto di uscita non vengono de scritte delle conseguenze di un trauma diretto all'occhio destro (strappo consistente della retina, sanguinamento della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica, dialisi dell'iride, tremore della lente). Se l'assicurato fosse stato vittima di un trauma acuto all'occhio avrebbe lamentato dei sintomi importanti tanto da dovere consultare un oculista subito dopo l'infortunio o al massimo dopo due giorni.
Dopo avere preso conoscenza dell'opposizione il 5.6.2020 la dott.ssa Apli si è confermata nelle proprie conclusioni e precisato che l'asserito colpo a livello occipitale e quindi un trauma indiretto occorso tre settimane prima non è stato abbastanza forte da comportare il distacco retinico in un assicurato che lamentava già una retina danneggiata. Un intervento refrattivo con il laser viene generalmente effettuato in caso di miopia con astigmatismo. L'astigmatismo non è mai presente da solo. Dall'anamnesi descritta all'Ospedale __________ di __________ risulta che l'assicurato presentava delle alterazioni morbose alla retina con dei fori periferici che spiegano il distacco retinico intervenuto l'1.12.2019.
4.
Il fatto che l'assicurato dichiari di non avere mai avuto problemi alla vista negli ultimi trent'anni - fermo restando che egli è stato trattato nel 1999 con il laser - non ha alcuna influenza ai fini della presente procedura. A mente della giurisprudenza il principio "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo e quindi a causa di questo) non permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante e per-tanto non può essere considerato quale mezzo di prova (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb; sentenza del TF 8C_6/2009 del 30.7.2009 consid. 3).
5.
Tutto ben considerato - in assenza peraltro di valutazioni divergenti agli atti - la CO 1 ritiene di potere fare proprie le conclusioni rilasciate con piena conoscenza di causa della propria specialista.
6.
L'impugnata decisione deve essere confermata e l'opposizione respinta. L'assicurato è pregato di rivolgersi alla propria cassa malati che fra l'altro non ha contestato la decisione della CO 1. (…)” (doc. 43 incarto LAINF).
1.9. Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2020 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle “prestazioni LAINF a seguito dell’evento del 10 novembre 2019, tra cui un rimborso spese di CHF 6'280.50” rispettivamente, in via subordinata, la retrocessione dell’incarto alla CO 1 “affinché emani una nuova decisione sulla scorta delle considerazioni esposte” (cfr. doc. I, pag. 7).
Il patrocinatore del ricorrente contesta, innanzitutto, un accerta-mento inesatto dei fatti, in quanto nell'esposizione fattuale della decisione impugnata (punto "A" a pagina 2) si afferma che il suo cliente sarebbe stato colpito alla testa da una pallonata al volto, mentre il colpo alla testa è stato causato dalla caduta al suolo (con colpo alla testa) a seguito di un contrasto di gioco. La decisione di diniego della CO 1 potrebbe quindi essere stata influenzata dall'aver considerato quale evento esterno una semplice pallonata (fatto non avvenuto), reputata un evento di poco conto e non tipicamente atto a comportare la turbativa fisica riscontrata dal ricorrente (distacco alla retina e problemi alla vista). Qualora la CO 1 avesse considerato la vera causa del problema fisico (lo scontro con il terreno) la stessa sarebbe forse giunta a diversa conclusione (cfr. doc. I, pag. 5).
Secondariamente il rappresentante dell’insorgente sottolinea che il suo cliente non ha mai avuto problemi alla vista e che:
" (…) l'intervento al quale è stato sottoposto per correggere un astigmatismo (un ordinario e comune "intervento laser" per evitare di portare gli occhiali) è stato eseguito nel lontano 1999, per cui è poco probabile che tale intervento sia da considerarsi causa preponderante del distacco della retina, come invece ipotizzato dal medico incaricato dalla CO 1.
Neppure è corretto - come sostenuto dal Dr. med. __________ (doc.
M) - asserire che l'intervento del 1999 era in realtà stato eseguito per curare
una non meglio definita patologia che avrebbe poi causato il distacco della
retina nel 2020 (quindi vent'anni dopo). In tale certificato medico nemmeno si
descrive questa asserita patologia, sulla cui eventuale intrinseca componente
degenerativa nulla è quindi dato a sapere. Visto che nella fase precedente al
presente ricorso la CO 1 è un organo amministrativo, incaricato di attuare il
diritto oggettivo, sarebbe certamente stato opportuno reperire un responso
medico che spiegasse nel dettaglio quanto invece solo sommariamente accennato
dal Dr. med. __________. Dal certificato medico del Dr. med. __________ qui
allegato (doc. 0) si evince chiaramente che l'intervento aveva quale unico
scopo quello di correggere leggermente la vista. Anche lo stesso oculista nutre
forti dubbi sulla conclusione alla quale è addivenuto il medico incaricato
dalla CO 1.
Si ritiene che l'agire della CO 1, e meglio giustificare il diniego di
prestazioni con una non meglio definita (e assolutamente non accertata)
precedente problematica agli occhi del ricorrente rappresenti un accertamento
dei fatti inesatto, se non addirittura arbitrario.” (cfr. doc. I, pag. 5 e 6)
Il legale dell’assicurato
ritiene che l’impatto con il terreno, tale da causare un trauma cranico, abbia
avuto un nesso causale con i problemi di vista accusati dal suo assistito, il
quale non ha mai avuto problemi alla retina o alla vista in generale. Ribadisce
che l’intervento del 1999 era non fondamentale ed eseguito solo per evitare di
portare gli occhiali. Il trauma cranico subito dal suo cliente è una conditio
sine qua non dei disturbi alla vista sorti immediatamente dopo di esso. Tale
tesi è del resto avallata dal certificato medico del 27 febbraio 2020 già agli
atti. Il rapporto medico della dr.ssa med. __________ attestante il contrario,
“nel quale in sostanza si afferma che il danno alla salute sarebbe
subentrato anche in assenza dell'evento traumatico (status quo sine), appare un
responso poco convincente e poco motivato, anche perché in tale rapporto medico
nulla si dice in merito all'asserita esistente patologia del ricorrente ed alla
sua evoluzione, che avrebbe causato - anche senza l'infortunio - il danno alla
salute verificatosi” (cfr. doc. I, pag. 6).
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto, tra l’altro, il
certificato medico del 2 luglio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH
in malattie degli occhi, oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. O).
1.10. Nella risposta dell’11 settembre 2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.11. In data 14 settembre 2020 il TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al distacco della retina all’occhio destro oggetto dell’intervento operatorio del 2 dicembre 2019, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
negato la propria responsabilità a proposito del distacco della retina all’occhio
destro, considerandolo estraneo all’infortunio del novembre 2019, facendo capo
al parere della sua oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 43, p. 4).
Da parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti
dei propri medici curanti, che i disturbi all’occhio destro sarebbero
conseguenti all’evento del 10 novembre 2019. Ciò anche in ragione del fatto che
prima non ne aveva mai sofferto.
A proposito di
quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post
hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno
2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,
p. 41).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Il TCA constata, innanzitutto,
che il 10 novembre 2019 l’assicurato mentre stava partecipando ad una partita
di calcio nel ruolo di portiere, “durante un uscita per prendere la palla
colpiva la testa per terra sul campo da gioco”, riportando, secondo il “certificato
di dimissione pronto soccorso” della Clinica Luganese Moncucco di medesima
data, un “trauma cranico non commotivo a livello occipitale, con breve
momento di offuscamento della vista, senza perdita di coscienza o altra
sintomatologia” (cfr. doc. 3 e 4 incarto LAINF; cfr. consid. 1.1). In tale
occasione è stato sottoposto ad una radiografia del “rachide cervicale AP e
LAT” (“Rettilineizzato il rachide cervicale senza cedimenti o
disallineamenti somatici. Segni di discopatia cronica C5-C6 C6-C7. Regolare
allineamento dei metameri sul piano frontale”: doc. 16 incarto LAINF) e ad
una “CT cerebrale nativa” (“Non emorragie intracraniche. Strutture della
linea mediana in asse. Non effetti massa. Non fratture della teca. Conclusioni.
Non emorragie intracraniche.”: doc. 17 incarto LAINF).
Il 1° dicembre 2019 l'assicurato è stato visitato presso il Pronto Soccorso del
Servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, dal cui
referto (doc. 7 incarto LAINF) si evince quanto segue: “Anamnesi.
Riferisce da 3 settimane comparsa di miodesopsie in OD in seguito a trauma
cranico con ricezione occipitale giocando a calcio del 10.11.19 (eseguita TC
risultata negativa, __________) con associate comparsa di sporadiche fotospie;
riferisce da ieri comparsa di “alone di acqua” in OD al CV in nasale; nega
altra sintomatologia oculare; non porta occhiali; St da laser per astigmatismo
nel 1999 (Dr. __________). Diagnosi. OD: DR regmatogeno con strappi
retinici periferici in temporale-inferiore (h 8-9), macula ON. (…). Procedere.
(…) Contattato il picchetto di __________ (…), in attesa di una loro
convocazione per intervento in regime di urgenza.” (n.d.r.: il
grassetto non è della redattrice).
Il 2 dicembre 2019 l'assicurato è stato operato d'urgenza all'Ospedale __________
di __________ (pars plana vitrectomia 23G, endodiatermia, endolaser, PFCL, C3F8
12.5 %) per un distacco della retina dovuto a dei fori multipli periferici e
macula parzialmente sollevata (doc. 13 e 14 incarto LAINF).
L’assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 2 al 16 dicembre 2019 (doc. 5 incarto LAINF) e ha ripreso totalmente la propria attività lavorativa a partire dal 17 dicembre 2019 ha ripreso (doc. 12 incarto LAINF).
Interpellata dall’amministrazione in merito all’eziologia del distacco alla retina all’occhio destro denunciato dall’assicurato, con apprezzamento medico del 10 febbraio 2020 (doc. 21 incarto LAINF) la dr.ssa med. __________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia presso il Centro di competenza della Divisione medicina assicurativa della CO 1 - dopo aver rilevato che, secondo il rapporto di dimissione del 10 novembre 2019 del Pronto Soccorso, gli occhi non sono stati feriti e sia la radiografia del “rachide cervicale AP e LAT” sia la “CT cerebrale nativa” non avevano mostrato alcun cambiamento traumatico - è giunta alla conclusione che la lesione della retina era, secondo il criterio della probabilità preponderante, di origine morbosa, tenuto conto del fatto che l'assicurato presentava uno status dopo intervento con il laser. La causalità con l'evento del 10 novembre 2019 non era data. Il medico fiduciario ha, in particolare modo, sottolineato che, per un verso, non era risultato un trauma documentato e sufficiente, che fosse documentato anche dal profilo medico e, per altro verso, che nel rapporto operatorio e nel rapporto di uscita non venivano descritte delle conseguenze di un trauma diretto all'occhio destro (strappo consistente della retina, sanguinamento della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica, dialisi dell'iride, tremore della lente). Se l'assicurato fosse stato vittima di un trauma acuto all'occhio avrebbe lamentato dei sintomi importanti tanto da dovere consultare un oculista subito dopo l'infortunio o al massimo dopo due giorni.
In seguito, l’assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 27 febbraio 2020 (doc. 29 incarto LAINF) del dr. med. __________, medico capoclinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, giusta il quale:
" Si
certifica che il Sig. RI 1, nato il __________1969, giungeva in pronto soccorso
in data 01.12.2019 riferendo comparsa di miodesopsie in OD, occorse in seguito
a riferito trauma cranico lieve con ricezione occipitale durante una partita di
calcio il 10.11.2019, con riscontro di distacco retinico macula on con presenza
di multipli strappi retinici periferici in temporale-inferiore. In data
02.12.2019 veniva operato in urgenza presso ospedale universitario di Lucerna
di vitrectomia + endolaser + GAS (Dr. __________).
Data la stretta concomitanza dell'insorgenza dei sintomi oculari sopracitati,
riscontrati alla visita oftalmologica dei 01.12.2019, all'evento traumatico del
10.11.2019 non si può escludere una correlazione post traumatica della
problematica retinica occorsa.”
L’Istituto assicuratore ha nuovamente interpellato la dr.ssa med. __________ nel quadro della procedura di opposizione (cfr. doc. 40 incarto AI), la quale è stata invitata ad esprimersi a proposito delle obiezioni sollevate dall’assicurato.
Con apprezzamento del 5 giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF) la dott.ssa med. __________ ha confermato le proprie precedenti conclusioni, sulla base delle seguenti considerazioni:
" Gemäss Erstuntersuchungsbericht (10.11.2019, Clinica __________) erlitt der Versicherte eine occipitalen Kopfkontusion («...viene per trauma cranico non commotivo a livello occipitale"), sein Gesicht und das Auge wurden direkt nicht verletzt.
Ausserdem wurde im Untersuchungsbericht der Ophthalmologie des Ospedale __________ di __________ (s. Bericht vom 01.12.2019 einen vorbestehenden Zustand nach einem Laser-Eingriff bei Refrakti-onsfehler («st da laser per astigmatismo nel 1999 (Dr. __________ im 1999»).
Ein Astigmatismus alleine gibt es nicht, eine refraktive Laser-Operation wird in der Regel bei Myopie mit Astigmatismus durchgeführt. Diese anamnestische Bemerkung der Augenklinik __________ be-weist, dass der Versicherte doch eine vorbestehende degenerative Netzhautänderung mit peripherer Lochbildung haben konnte, welche die rhegmatogenen Netzhautablösung vom 01.12.2019 am rechten Auge auslöste.
Die im 1999 durchgeführte Laseroperation war ein rein refraktiven
Eingriff, welche nur für seine Brillenfreiheit diente und eine myope
degenerative Veränderung des Auges nicht beseitigen konnte.
(…).
Ich halte an meine frühere Beurteilung fest. Das angegebene indirekte
Augentrauma (occipitale Kopfkontusion) von drei Wochen früher ist nicht stark
genug, um eine rhegmatogenen (lochbedingten) Netzhautablösung auszulösen.
Diese ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die peripheren
degenerativen Veränderungen der Netzhaut zurückzuführen; Der Versicherte hat
eine vorbestehende, im 1999 Laser-operierte
Refraktionsänderung am Auge, welches nicht unfallkausal ist.”.
Unitamente alla propria impugnativa l’assicurato ha prodotto un certificato medico, datato 2 luglio 2020 (doc. O), del dr. med. __________, specialista FMH in malattie degli occhi, oftalmologia e oftalmochirurgia, giusta il quale:
" Il paziente mi ha indirizzato una e-mail in data 1.07.2020 dichiarando di aver avuto un trauma cranico e un distacco retinico all'occhio destro operato all'Ospedale __________ di __________.
Attesto di aver operato in data 26.03.1999 di Lasik bilaterale il paziente summenzionato per la correzione di s-0.25:c-2.75/0° a destra e di s-0.5:c-3.00/10° a sinistra.
L'operazione si è svolta senza complicazioni e l'acuità visiva da lontano senza correzione all'ultimo controllo del 13.04.2011 era del 100% senza correzione dalle due parti.
Valutazione: intervento di Lasik per una correzione di astigmatismo
bilaterale senza complicazioni.
Non ritengo assolutamente da l'intervento Lasik di 21 anni fa possa entrare in
considerazione per il distacco di retina che anamnesti-camente mi sembra essere
dovuto alla caduta e al conseguente colpo diretto/indiretto oculare.
Ritengo quindi che debba essere la CO 1 a dover prendere a carico le spese del distacco di retina all'occhio destro.
Con i miei migliori saluti.” (doc. O; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA rileva innanzitutto che nell’incarico alla dr.ssa med. __________, sfociato nell’apprezzamento del 5 giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF), l’Istituto assicuratore ha indicato la seguente fattispecie: “Giocando a calcio riporta una contusione alla testa direttamente sul terreno.” (cfr. doc. 40 incarto AI). La censura ricorsuale, giusta la quale, la decisione di diniego della CO 1 potrebbe essere stata influenzata dall'aver considerato quale evento esterno una semplice pallonata (fatto non avvenuto), reputata un evento di poco conto e non tipicamente atto a comportare la turbativa fisica riscontrata dal ricorrente (distacco alla retina e problemi alla vista), anziché lo scontro con il terreno deve, pertanto, essere respinta.
Ciò premesso, il TCA non
può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato il diritto a
prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 10 novembre 2019 (fatta
eccezione per i costi relativi alla prima visita medica eseguita presso il
pronto soccorso della Clinica __________ di __________ in medesima data) e, in
ultima analisi, l’assunzione dell’intervento chirurgico eseguito il 2 dicembre
2019.
In effetti, dalle tavole
processuali emerge che, in seguito all’infortunio del 10 novembre 2019,
l’assicurato ha avuto un “breve momento di offuscamento della vista, senza
perdita di coscienza o altra sintomatologia” (cfr. doc. 3 incarto LAINF) e
che il 1° dicembre 2019 si è presentato al Pronto Soccorso del Servizio di
oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, Italiano, riferendo “da
3 settimane comparsa di miodesopsie in OD in seguito a trauma cranico con
ricezione occipitale giocando a calcio del 10.11.19 (eseguita TC risultata
negativa, __________) con associate comparsa di sporadiche fotospie; riferisce
da ieri comparsa di “alone di acqua” in OD al CV in nasale.” (cfr. doc. 7
incarto LAINF). In tale occasione gli è stato diagnosticato un distacco
retinico regmatogeno con strappi retinici periferici, a seguito del quale è
stato operato d’urgenza il 2 dicembre 2019 a __________.
Stante quanto precede, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio
giudizio sui pareri espressi il 10 febbraio 2020 (doc. 21 incarto LAINF) ed il 5
giugno 2020 (doc. 41 incarto LAINF) della dr.ssa med. __________. In essi,
infatti, l’oftalmologa fiduciaria si è sostanzialmente limitata a negare
l’esistenza di un nesso causale naturale, in assenza di un trauma diretto
idoneo a provocare il distacco della retina dell’occhio destro
dell’interessato, già affetto da una problematica morbosa. Difatti il medico
fiduciario ha ritenuto, in sostanza, che la tipologia di infortunio occorso
all’assicurato (colpo a livello occipitale sul terreno, senza ferimento diretto
del viso e degli occhi) era un trauma indiretto (nel rapporto operatorio e nel
rapporto di uscita non venivano, infatti, descritte delle conseguenze di un
trauma diretto all'occhio destro, quali: strappo consistente della retina, sanguinamento
della camera anteriore o del corpo vitreo, midriasi traumatica, dialisi
dell'iride e tremore della lente) occorso tre settimane prima che non era stato
abbastanza forte da comportare il distacco retinico dell’occhio destro.
A questo proposito giova qui tuttavia ricordare che, conformemente alla
giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando
si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe
prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario
che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è
sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia
provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come
la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M.
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota
79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51; cfr. altresì STCA 35.2018.55 del
14 febbraio 2019, consid. 2.11).
Questo Tribunale non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria
tranquillità, la presente vertenza sulla base della documentazione agli atti,
ragione per la quale si impone un approfondimento peritale.
Tanto più che, in merito alla questione riguardante l’eziologia del distacco
retinico dell’occhio destro, agli atti figurano pure referti contraddittori: da
una parte, gli apprezzamenti dell’oftalmologa dr.ssa __________ e dall’altra,
quelli elaborati dai dr. med. __________ e del dr. med. __________, specialisti
privatamente consultati dall’insorgente.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135
V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al
considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente
affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad
accertare l’eziologia, morbosa oppure traumatica, dei disturbi interessanti
l’occhio destro dell’assicurato, che sono stati oggetto dell’intervento
chirurgico del 2 dicembre 2019. Sulla scorta delle relative risultanze, l'CO 1
sarà poi chiamata a definire il proprio obbligo a prestazioni e, quindi, a
emanare una nuova decisione formale.
2.11. Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, consid. 2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.10).
2.12. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti