Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2020.77

 

mm

Lugano

1 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 agosto 2020 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 12 luglio 2019, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’__________, è stato colpito al ginocchio sinistro da una paletta. Il dott. __________ ha diagnosticato una contusione al ginocchio sinistro con dolori al tendine mediale più che a quello laterale (doc. 7).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato dichiarato abile al lavoro dal 5 agosto 2019 (doc. 7).

 

                               1.2.   Il 16 settembre 2019 all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del luglio 2019, determinata da una recrudescenza dei dolori al ginocchio sinistro, con inabilità completa a far tempo dal 2 settembre 2019 (doc. 11).

 

                                        La RMN del ginocchio sinistro del 13 settembre 2019 ha evidenziato la presenza di una complessa lacerazione del corno posteriore del menisco mediale con pronunciata lesione degenerativa dal corno posteriore alla parte intermedia (doc. 24). In data 23 settembre 2019, RI 1 è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia parziale mediale e rimozione di frammenti di cartilagine, come pure a un’osteotomia tibiale alta valgizzante (doc. 33).

 

                                         L’amministrazione ha ammesso la propria responsabilità.

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° maggio 2020, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio assicurato, ritenuto che, da quella data, i disturbi al ginocchio sinistro non erano più imputabili a quell’evento (doc. 80).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente da RI 1 (doc. 93), in data 12 agosto 2020, l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 101).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni legali sino almeno al 30 settembre 2020, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…) Di fatto però l’assicurazione contro gli infortuni ha coperto tanto i costi relativi all’operazione 23 settembre 2019 quanto quelli concernenti il pagamento continuato dello stipendio (cfr. decisione 1° maggio 2020 pag. 2). Di conseguenza, è implicito il riconoscimento del caso d’infortunio e meglio del nesso causale fra l’incidente del 12 luglio 2019 e le susseguenti conseguenze fisiche. Mal si comprende pertanto l’improvvisa e improvvida decisione dell’assicuratrice CO 1, peraltro nemmeno comprovata da documenti, attestazioni e/o certificati medici, soprattutto laddove l’avvenimento infortunistico è conditio sine qua non del danno al ginocchio in concreto verificatosi (doc. D-I). In effetti, i rapporti e i certificati medici documentano, senza ombra di dubbio, il nesso di causalità adeguato e naturale fra l’incidente e le conseguenze fisiche patite, nonché lo stato di inabilità lavorativa attuale dell’insorgente (doc. D-I). Il rapporto d’intervento specifica come la lesione complessa del menisco mediale e il danno alla cartilagine mediale del ginocchio sinistro siano la conseguenza diretta della contusione subita a luglio sul lavoro.

(…).

… La decisione su opposizione qui impugnata, così come quella del 1° maggio 2020, non prendono minimamente in considerazione il parere medico del Dr. med. __________ e meglio i certificati medici da lui rilasciati, i quali attestano quale unica causa dell’inabilità lavorativa l’infortunio (doc. F-I). Dette attestazioni si pongono in netto contrasto con quanto dichiarato dal medico interno dell’assicurazione, tanto che, in sede di adozione del provvedimento, i medesimi sono stati volontariamente tralasciati. Alla luce di ciò, la delibera assicurativa si palesa ingiustificata e arbitraria, senza contare il fatto che le affermazioni quivi contenute non risultano minimamente comprovate, per cui rimangono pure e semplici allegazioni di parte senza nessuna portata giuridica.” (doc. I)

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). L’istituto ha allegato un suo scritto, datato 17 settembre 2020, mediante il quale si è impegnato ad assumere i costi del prospettato intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (AMO), a titolo di “conseguenza dell’operazione che ha avuto luogo il 23 settembre 2019.” (doc. III 3).

 

                               1.6.   Il 22 ottobre 2020, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica e si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII + allegato).

                                         L’istituto resistente si è espresso al riguardo in data 28 ottobre 2020 (doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° luglio 2020, oppure no.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

                                         - quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         - quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, questa Corte constata che l’CO 1 ha negato dal 1° luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni relativo ai disturbi interessanti il ginocchio sinistro, facendo capo al parere del suo medico __________ (cfr. doc. 101, p. 4).

 

                                         In effetti, dalle tavole processuali si evince che, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità a proposito della ricaduta annunciata il 16 settembre 2019 e, più concretamente, aver preso a carico i costi dell’intervento eseguito il 23 settembre 2019 (cfr. doc. 19), nell’aprile 2020, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, invitandolo a chiarire l’eziologia dei disturbi interessanti il ginocchio sinistro (doc. 70).

                                         Con apprezzamento del 29 aprile 2020, il medico __________ appena citato ha risposto negativamente alla domanda se l’infortunio assicurato avesse provocato delle lesioni strutturali oggettivabili.

                                         D’altro canto, egli ha rilevato che l’evento in discussione ha causato unicamente una contusione diretta al ginocchio sinistro, in assenza di un danno infortunistico strutturale alla RMN del 13 settembre 2019. A suo avviso, quindi, il trauma ha comportato, con verosimiglianza preponderante, un peggioramento transitorio del preesistente stato degenerativo. In effetti, l’esame strumentale per immagini evidenziava già la presenza di rilevanti alterazioni degenerative del menisco e della cartilagine del ginocchio, preesistenti all’infortunio. È in ragione di queste alterazioni degenerative che è poi stata posta l’indicazione a sottoporre il ricorrente all’operazione del 23 settembre 2019.

                                         Infine, sempre secondo il medico fiduciario dell’CO 1, a fronte di una semplice contusione del ginocchio, l’esperienza dimostra che si ritiene ripristinato lo stato preesistente a distanza di, al massimo, sei – otto settimane (cfr. doc. 73).

 

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, è stato versato agli atti un referto, datato 17 giugno 2020, del dott. __________, spec. in medicina interna generale, il quale ha contestato la fondatezza della decisione emessa nel frattempo dall’amministrazione e preteso che venisse esperita “… una valutazione da parte di un vostro consulente/perito che visiti effettivamente le condizioni del sig. RI 1. Da qui successivamente accetteremo le decisioni della valutazione clinica con tutte le sue conseguenze.” (doc. 88).

 

                                         Unitamente all’impugnativa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto alcune attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, Caposervizio presso l’Ambulatorio di traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. F-H). D’altra parte, con certificazione del 2 settembre 2020, il dott. __________ ha dichiarato che l’assicurato “… si trova in condizione di infortunio a partire dal 12.07.2019 a seguito di un trauma occorso sul luogo di lavoro e durante le ore lavorative, sottolineando sempre con la presente che il paziente medesimo non è mai stato considerato un caso di malattia né è mai stato redatto un certificato in tal senso.” (doc. I).

 

                                         Sempre a detta del medico curante, “… i disturbi clinici e l’inabilità contestuale lamentati dal sopramenzionato paziente sono ascrivibili esclusivamente alle conseguenze dell’infortunio a carico del ginocchio sinistro occorso nel 7.2019.” (doc. O).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                               2.8.   Nel caso di specie, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dal parere enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale la RMN del ginocchio sinistro del 13 settembre 2019 non ha evidenziato lesioni strutturali imputabili all’evento assicurato, ma soltanto delle pronunciate alterazioni degenerative interessanti il menisco e la cartilagine articolare, di modo che, con verosimiglianza preponderante, la contusione riportata ha provocato semplicemente un peggioramento temporaneo dello stato preesistente, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di sei – otto settimane dal trauma (cfr. doc. 73).

 

                                         Il TCA constata in particolare che, alla luce di quanto si evince dal referto relativo alla risonanza magnetica del settembre 2019 (in proposito, ci si chiede come tale esame possa aver oggettivato “svariate fratture lungo tutta la parte inferiore dell’arto sinistro” [cfr. doc. V, p. 3], quando esso era mirato al solo ginocchio sinistro) e da quello afferente all’operazione del 23 settembre 2019 (intraoperativamente, è stata segnatamente refertata la presenza di una condromalacia di II°/III° grado multicompartimentale, dunque di una patologia squisitamente morbosa), il ricorrente presentava in effetti delle chiare alterazioni degenerative a livello del menisco e della cartilagine articolare (cfr. doc. 64 e 33).

                                         Né l’avv. RA 1 né (soprattutto) i medici curanti del suo patrocinato sono del resto stati in grado d’indicare in cosa consisterebbe il danno strutturale che RI 1 avrebbe riportato in occasione del noto infortunio. Secondo questa Corte, poi, è altamente inverosimile che i reperti degenerativi in questione siano imputabili al trauma subito, considerato che tra il sinistro (luglio 2019) e la data in cui è stata eseguita la RMN (settembre 2019), sono trascorsi appena due mesi, un tempo decisamente troppo corto per giustificare lo sviluppo di simili alterazioni.

 

                                         Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurato rimprovera all’CO 1 di aver fondato la decisione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario, il quale ha valutato la fattispecie sulla base dei soli atti a sua disposizione. D’altro canto, all’inserto figurano certificazioni specialistiche che dimostrerebbero l’origine infortunistica dei disturbi riguardanti il ginocchio sinistro (cfr. doc. I e doc. VII).

 

                                         In proposito, il TCA segnala innanzitutto che, secondo una costante giurisprudenza federale, la circostanza per la quale il medico fiduciario dell’amministrazione si sia pronunciato senza aver personalmente esaminato l’assicurato, non è di per sé suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al suo apprezzamento. In effetti, decisivo è che l’incarto che è servito da base alla sua elaborazione, contenga sufficiente documentazione medica risultante da un esame personale dell’assicurato (cfr. STF 8C_565/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.3.3 e riferimenti ivi contenuti; in questo senso, si veda pure la STF 8C_232/2019 del 26 giugno 2020 consid. 5.3). Ciò è proprio il caso della concreta evenienza. Il dott. __________ si è infatti pronunciato facendo capo, segnatamente, alle risultanze dell’esame di risonanza magnetica del 13 settembre 2019 e ai referti agli atti dell’Ospedale __________ di __________, in particolare al contenuto del rapporto operatorio del 26 settembre 2019 (cfr. doc. 73, p. 1 s.).

                                         D’altro canto, questo Tribunale non ritiene che i referti dei dottori __________ e __________ (cfr. supra, consid. 2.6.) siano atti a generare dubbi, neppure lievi, circa la correttezza della valutazione del medico ____________.

                                         Il primo si è limitato ad attestare l’esistenza di un’incapacità lavorativa, rispettivamente a definire l’ulteriore procedere terapeutico (asportazione del materiale di osteosintesi, doc. 112), senza pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente, la sola indicazione “Motivo: Infortunio” non può bastare) - sull’eziologia dei disturbi.

                                         Il secondo ha apoditticamente sostenuto che la problematica al ginocchio sinistro sarebbe imputabile esclusivamente al noto infortunio, senza confrontarsi con quanto emerge dalla documentazione agli atti, né con l’argomentazione contenuta nell’apprezzamento 29 aprile 2020 del dott. __________.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio assicurato, si è estinto trascorse sei – otto settimane da quell’evento.

                                         Il fatto che l’CO 1 abbia riconosciuto il diritto a prestazioni sino al 30 giugno 2020 e, poi, ancora in relazione all’intervento di AMO (cfr. consid. 1.5.), va dunque al di là di quelli che sarebbero stati i propri obblighi. La decisione su opposizione impugnata deve senz’altro essere confermata.

 

                               2.9.   Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

 

Nel caso concreto, trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, sviluppati nelle sentenze pubblicate sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto e, dunque, la domanda di assistenza giudiziaria respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti