Incarto n.
35.2020.80

 

PC/MM/sc

Lugano

29 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 luglio 2020 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 11 agosto 2016, RI 1, nato il __________ 1955, dipendente della ditta __________ dal 1° luglio 2015 in qualità di direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla propria motocicletta, avvenuto in territorio del Comune di IT-__________ (doc. 2 e 7).

A causa di questo evento, secondo la relazione medica del 23 agosto 2016 dell’Unità Operativa di ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero di __________, egli ha riportato, un “Politrauma da incidente stradale: - amputazione traumatica F3 del 3°-4°-5° dito mano sin. (regolarizzate in urgenza); FLC volare alla base del 1° dito mano dx. con lesione del tendine flessore lungo del 1° dito; fratture costali multiple (5°, 6° e 8° costa emitorace dx); - contusioni multiple (gomito dx, coscia dx e T.-T.) con ferite escoriate principali (sutura cutanea al gomito, medicazioni superficiali alle restanti escoriazioni); raccolta sieroematica coscia dx post-traumatica” e si è sottoposto ad un intervento di “tenorrafia termino-terminale con pull-out” il 12 agosto 2016 e di “svuotamento raccolta coscia e posizionamento drenaggio” il 19 agosto 2016 (doc. 2).    

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 16 febbraio 2017 il dr. med. __________, medico curante dell’assicurato, ha comunicato all’__________ quanto segue: “(…) il paziente non si sottopone più a ergoterapia. Attualmente si sta sottoponendo a FT per il problema alla schiena. Attualmente inabilità lavorativa 100% fino al 28.2.2017, 50% dal 1.3.2017 al 31.3.2017. (…)” (doc. 15 e 34).

                               1.3.   In seguito, l’CO 1 ha raccolto agli atti il parere 23 febbraio 2017 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, giusta il quale l’allora incapacità lavorativa del 50% era giustificata fino a maggio 2017, l’assicurato avrebbe dovuto essere convocato se l’incapacità lavorativa fosse persistita oltre il temine indicato, vi era uno stato degenerativo pregresso su L4-L5 e lo status quo sine era raggiungibile entro aprile-maggio 2017 (doc. 35).

 

                               1.4.   In ambito AI, l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha emesso il progetto di decisione del 5 luglio 2017, con il quale ha respinto la richiesta di prestazioni inoltrata il 3 febbraio 2017 dall’assicurato, “in quanto un anno d’inabilità lavorativa non è presente” (doc. 38). L’UAI ha considerato i periodi di inabilità lavorativa seguenti: 100% dall’11 agosto 2016 al 28 febbraio 2017, 50 % dal 1° al 31 marzo 2017 e 0% in qualsiasi attività dal 1° aprile 2017.

 

                               1.5.   In data 13 ottobre 2017, il dr. med. __________ ha certificato una incapacità lavorativa del 50% dal 1° al 28 aprile 2017 e del 20% dal 1° maggio al 15 luglio 2017 (doc. 39).

 

                               1.6.   Su invito dell’CO 1 (doc. 42), in data 12 marzo 2018 il dr. med. __________ ha inoltrato un dettagliato rapporto, attestante un’incapacità lavorativa definitiva del 20%, anche successivamente al 15 luglio 2017, nell’attività abituale (doc. 45).

                               1.7.   Esperiti gli accertamenti medici del caso (in particolare, dopo avere raccolto agli atti la perizia bidisciplinare - ortopedica e neurologica - del 4 marzo 2019 dell’__________ - doc. 55 incarto LAINF), con decisione formale del 27 marzo 2019 (a cui era allegata copia della precitata perizia), l’CO 1 ha chiuso il caso con effetto al 16 luglio 2017 (data a partire dalla quale, secondo la citata perizia, l’assicurato aveva riacquistato una piena capacità lavorativa nell’attività abituale), ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità (a fronte di un grado di invalidità nullo) e ha riconosciuto un'indennità per menomazione dell'integrazione (IMI) del 7.5% (doc. 56).

                                     

                               1.8.   In data 9 aprile 2019, il medico di famiglia dell’assicurato ha certificato quanto segue: “il signor RI 1 per le lesioni residue permanenti alla mano dx, riportate nell’infortunio del 11.8.2016, permane con riferimento ai precedenti certificati, inabile al lavoro nella misura del 20%” (doc. 65).

In data 16 maggio 2019, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato opposizione contro la precitata decisione formale (doc. 63).

Il 19 luglio 2019, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso all’CO 1 il certificato 8 luglio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, giusta il quale l’assicurato: “in esiti incidente stradale dell’11.8.2016 presenta un quadro ormai stabilizzato con tensione cervicale persistente e ipostenia generalizzata.” (doc. 66).

                               1.9.   Con decisione su opposizione del 31 luglio 2020 (doc. 73), l’assicuratore LAINF ha statuito quanto segue:

 

" (…)
1.1. Chiusura del caso
(…).
8. La documentazione medica si presenta come segue:


9. I certificati medici attestavano un'inabilità lavorativa in misura del 100% dal 24.08.2016 al 28.02.2017 e in misura del 50% dal 01.03.2017 al 31.03.2017. Quest'ultimo certificato medico è stato rilasciato in data 16.02.2017. Dopo questa data ad CO 1 non è pervenuto più nessun certificato medico fino al 16.10.2017, cioè, otto mesi più tardi. II certificato del Dr. med. __________ del 13.10.2017 attesta retroattivamente un'inabilità lavorativa in misura del 50% dal 01.04.2017 al 28.04.2017, e in misura del 20% dal 01.05.2017 al 15.07.2017.

10. Nel rapporto del 20.09.2017 inviato all'UAI, il Dr. __________ attesta gli stessi periodi di inabilità lavorativa e dichiara che l'assicurato ha ripreso il lavoro in forma totale dal 16.07.2017. Relativo al trattamento attuale, il Dr. __________ annota "Fans al bisogno" e "FT al bisogno per la cervicale".

11. In occasione della visita medico-peritale presso l'istituto __________ in data 20.12.2018, l'assicurato dichiara di non avere avuto un trattamento specifico da molto tempo.

12. Nella perizia dell'istituto __________ i medici dichiarano che lo stato di salute era già stabile con il ripristino della capacità lavorativa a partire dal 16.07.2017, come anche dichiarato dall'assicurato stesso (perizia pag. 23).

13. Prendendo in considerazione questi atti medici, Io stato di salute definitivo deve essere ritenuto raggiunto in data 16.07.2017, quando l'assicurato ha ripreso il suo lavoro abituale in misura completa. Dato che la capacità lavorativa a questo punto non può essere incrementata ulteriormente, il caso è da ritenersi chiuso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF dal 16.07.2017.

1.2. Capacità lavorativa
(…).
18. Nella decisione formale del 27.03.2019, CO 1 si è basata fondamentalmente sulla perizia dell'istituto __________ che ha attestato una piena capacità lavorativa dal 16.07.2017.

19. L'assicurato fa valere da una parte la violazione del principio inquisitorio, rimproverando ad CO 1 di non avere richiesto né un dettaglio dei suoi compiti eseguiti, né i conteggi stipendio né il contratto di lavoro, né alcunché. A questo proposito va sottolineato che CO 1 con lettera del 20.06.2018 aveva informato l'assicurato che per la visita medico-peritale presso l'istituto __________ avrebbe dovuto portare con sé, tra l'altro, il contratto di lavoro e la descrizione della posizione lavorativa come anche delle sue mansioni. L'assicurato ha sicuramente preso atto di tale informazione, dato che ha portato con sé il suo curriculum vitae. Inoltre, l'assicurato ha avuto occasione di descrivere dettagliatamente il suo lavoro ai medici periti. L'obiezione sollevata dall'assicurato deve pertanto essere respinta, in quanto infondata.

20. Inoltre, l'assicurato censura il fatto che la perizia non sia stata redatta rispettivamente tradotta in lingua italiana e fa valere la violazione del diritto di essere sentito. A questo proposito va fatto riferimento alla prassi del Tribunale federale secondo la quale né l'art. 6 CEDU né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferiscono alla persona interessata il diritto di ottenere la traduzione nella propria lingua di atti trovatisi all’incarto e redatti in una lingua che essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (DTF 131 V 35 consid. 3.3 pag. 39). La decisione formale è redatta in lingua italiana, per cui l'assicurato è in grado di capire le motivazioni della decisione e può quindi opporsi a tale decisione, cosa che ha fatto. Anche questa censura deve pertanto essere respinta.

21. Infine, l'assicurato reclama che la perizia bi-disciplinare dell'istituto __________ è incompleta e fa valere che non tiene conto degli ambiti di chirurgia della mano e di ergoterapia come anche di reumatologia. A questo proposito si fa notare che CO 1 con lettera del 20.07.2018 all'__________ ha incaricato gli specialisti di prendere le disposizioni necessarie nel caso in cui si rendano necessari ulteriori esami. A parere dei medici dell'istituto __________ non erano necessari esami in altre discipline. La perizia è dunque da considerare completa.

22. Per quanto riguarda la capacità lavorativa nell'attività svolta pressa la ditta __________ va evidenziato che nella denuncia d'infortunio LAINF del 05.09.2016 l'attività professionale dell'assicurato viene dichiarata come "direttore". Anche nel questionario per il datore di lavoro inviato all'UAI il 14.03.2017, il datore di lavoro ha dichiarato che l'assicurato prima dell'insorgere del danno alla salute avrebbe svolto l'attività di "direttore". A proposito della descrizione dell'attività individuale, il datore di lavoro ha dichiarato che le attività più frequenti dell'assicurato erano le "visite clienti" (dalle 3 alle 5,5 ore sull'arco della giornata). Le altre attività descritte sono: back office, attività direzionali, visite e partecipazione fiere, costruzione trasduttori e attività tecniche, le quali sono state svolte a loro volta con la stessa frequenza 0.5 a ca. 3 ore sull'arco della giornata. Sotto il titolo di "altre esigenze e sforzi" il datore di lavoro dichiara inoltre: “Il dipendente, data la sua ventennale esperienza, svolgeva la funzione di factotum anche se il grosso supporto lo dava commercialmente e nello sviluppo e la progettazione di nuovi macchinari (...)."

23. Nel rapporto del 20.09.2017 indirizzato all'UAI, il Dr. __________ alla domanda come si ripercuotono le limitazioni fisiche dell'assicurato sulla sua attività lavorativa risponde "Il pz. riesce comunque a lavorare quale tecnico-progettista, grazie all'uso del computer, mentre se avesse dovuto lavorare, come qualche anno fa senza l'ausilio del PC, avrebbe avuto grandi difficoltà a svolgere regolarmente il suo lavoro."

24. Nella perizia dell'istituto __________, il neurologo Dr. med. __________ illustra che nonostante le pretese limitazioni dell'assicurato per quanto riguarda la flessione del pollice nell'articolazione centrale, la coordinazione generale e la motricità fine della mano destra, non è stato possibile oggettivare una paresi o postura errata e non risultano nemmeno atrofie circoscritte. Nonostante le limitazioni rivendicate, l'assicurato è in grado di utilizzare il cellulare con entrambe le mani in modo rapido e senza limitazioni evidenti. In conclusione, il Dr. __________ dichiara che da un punto di vista neurologico non sussiste un deficit rilevante con conseguenze sulla capacità lavorativa.

25. Nella valutazione dell'esame ortopedico-traumatologico della perizia dell'__________, il Dr. __________ espone che le lesioni da ricondurre all'infortunio del 13.08.2016 sono quelle della mano destra, quali l'amputazione della falange finale del III° dito, e della falange media distale del IV° e V° dito come anche la lesione traumatica del tendine flexor pollicis, la quale causa una limitazione della flessione attiva del pollice. Queste lesioni causano comprensibili limitazioni nelle capacità motorie fini, mentre le capacità motorie lorde sono preservate e l'assicurato riesce a chiudere il pugno con buona forza. In conclusione, i periti dell'istituto __________ ritengono che vi sia una piena capacità di lavoro per tutte le attività senza specifiche esigenze di abilità motorie fini della mano destra. L'assicurato stesso ha confermato di lavorare già da tempo al 100% nella sua attività abituale. A riguardo delle abilità motorie fini, gli esperti dell'__________ spiegano anche che la presa a pinzetta è effettuata soprattutto con l'indice e il pollice, che questa nel caso concreto non è limitata (pag. 18). Anche il medico curante dell'assicurato, Dr. __________, afferma che il suo paziente riesce a lavorare quale tecnico-progettista grazie all'uso del computer. Egli dichiara di non avere più emesso certificati di inabilità lavorativa, dato che il paziente ha ripreso il lavoro in forma totale il 16.07.2017.

26. Sulla base della documentazione disponibile si deve pertanto concludere che l'assicurato riesce a svolgere la sua usuale attività di direttore e tecnico-progettista in misura completa, anche se sussistono delle lievi limitazioni nelle capacità motorie fini. Anche in ogni altra attività senza specifiche esigenze di abilità motorie fini della mano destra è data una piena capacità di lavoro.

27. L'attività principale dell'assicurato quale direttore era quella delle visite clienti. Le altre attività come il back office, le attività direzionali, le visite e partecipazione fiere sono più che altro attività di rappresentanza e attività amministrative. In tutte queste attività non sussistono limitazioni. In quanto alla costruzione trasduttori e le attività tecniche, per le quali potrebbero essere necessarie le capacità motorie fini, va tenuto conto da una parte che queste attività non sono le mansioni svolte prevalentemente dall'assicurato. Dall'altra parte va anche considerato che le limitazioni nelle capacità motorie fini sono lievi, dato che specialmente l'importante presa a pinzetta secondo i periti non è affatto limitata. Inoltre, l'assicurato riesce a eseguire tutte le attività al computer (attività amministrative, progettazione di macchinari, ecc.).

28. Riassumendo, in base a quanto sopra, la capacità lavorativa dell'assicurato nella sua attività abituale non è ridotta. Ne consegue che non sussiste nessuna perdita di guadagno e di conseguenza nessun diritto a una rendita d'invalidità.

2. Indennità per menomazione dell'integrità (IMI)

(…).
30. I periti dell'istituto __________ hanno stimato la menomazione dell'integrità applicando per analogia l'immagine 30 della tabella 3 della Suva (Menomazione dell'integrità per perdita semplice o combinata di dite, mano, braccio). Infatti, le ferite riportate dall'assicurato non configurano nella tabella 3. L'assicurato reclama che i medici non hanno preso in considerazione il danno al pollice che a suo parere causa una menomazione del 2.5% per cui vi è da riconoscere un'indennità per menomazione dell'integrità complessivamente del 10%.

31. L'assicurato è stato visitato da un medico specialista in ortopedia e da un medico specialista in neurologia. Tali esperti hanno eseguito esami approfonditi ed hanno fondato la loro perizia su di questi esami come anche sulla documentazione medica completa messa a disposizione. L'assicurato non produce nessun documento medico che contraddica la valutazione degli esperti dell'__________. Quindi CO 1 non vede alcuna buona ragione per discostarsi dal parere dei medici specialisti. La richiesta di un’indennità per menomazione dell'integrità del 10% va pertanto rifiutata.

3. Conclusione
32. ln tali condizioni la decisione di CO 1 del 27.03.2019 merita di essere tutelata, mentre l'opposizione dell'assicurato del 16.05.2019 deve essere respinta in quanto infondata.
(…).

34. La decisione del 27.03.2019 è stata notificata alla cassa malati (__________) dell'assicurato. La __________ non ha fatto uso del suo diritto di opposizione. Ciò significa che ha accettato il proprio obbligo di prestazione. Questa decisione su opposizione è da notificare alla __________ per conoscenza.
(…).

C. Decisione
1. L'opposizione dell'assicurato del 16.05.2019 è respinta.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili”.
(doc. 73, p. 3-9).

 

                             1.10.   Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via preliminare, che sia “ordinata una perizia giudiziaria pluridisciplinare ai sensi dei precedenti considerandi, che prenda in considerazione in particolare gli ambiti propri alla mobilità della mano, ovvero quelli del chirurgo della mano e dell'ergoterapista, nonché quelli del reumatologo; Protestate tasse, spese e ripetibili. In ogni caso il costo della perizia giudiziaria posto eccezionalmente a carico di CO 1, a fronte della lacunosa istruzione del caso.

Nel merito ha postulato che la decisione su opposizione dell’amministrazione venga annullata e, in via principale, che al suo patrocinato venga riconosciuta “… un’indennità giornaliera del 50% dal 01.04.2017 al 30.04.2017, ovvero sino al riconoscimento della rendita di invalidità, a carico della spett. CO 1”, “… una rendita di invalidità del 20% a far tempo dal 01.05.2017, a carico della spett. CO 1”, nonché “… una rendita IMI del 10% a carico della spett. CO 1” rispettivamente, in via subordinata, che gli atti siano “rinviati alla spett. CO 1, affinché proceda agli accertamenti di fatto e specialistici necessari e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni, con ripristino di prestazioni di breve durata e allestimento di una perizia pluridisciplinare neutra, volta a stabilire in particolare la reale capacità lavorativa del signor RI 1, e che prenda in considerazione in particolare gli ambiti propri alla mobilità della mano, ovvero quelli del chirurgo della mano e dell'ergoterapista, nonché quelli del reumatologo” e che l’assicurato sia “messo a beneficio di una rendita IMI del 10% a carico della spett. CO 1.” (doc. I, p. 26 e 27).

 

                                         Innanzitutto, la patrocinatrice dell’assicurato stigmatizza l’operato dell’amministrazione per aver sottoposto quest’ultimo - che non parla/capisce il tedesco e aveva del resto esplicitamente chiesto di potere effettuare la perizia in Ticino anche per una questione di prossimità (e, quindi, di lingua) e di complessità del caso, dettata soprattutto dalle peculiarità e dalla tecnicità dell’attività lavorativa dell’assicurato, rispettivamente dagli strumenti di lavoro utilizzati - ad accertamento peritale da parte dell’__________, che si è avvalsa di personale tedescofono, certamente non (risp. non più) di lingua madre italofona, e di un traduttore che manifestamente non disponeva delle competenze linguistiche necessarie per eseguire propriamente tale compito. L’__________ ha poi inviato il referto peritale del 4 marzo 2019 all’CO 1, senza che il suo cliente abbia potuto preliminarmente verificare la verbalizzazione di quanto discusso durante la visita e, più in generale, il contenuto del referto. Quest’ultimo è stato trasmesso al suo assistito unitamente alla decisione del 27 marzo 2019. A seguito dell’opposizione del 16 maggio 2019, e nonostante vari solleciti, l’CO 1 ha respinto l’opposizione con decisione del 31 luglio 2020, senza avere effettuato nel frattempo il benché minimo ulteriore accertamento rispettivamente approfondimento della pratica malgrado le evidenti carenze segnalate proprio in sede di opposizione.
CO 1 sfugge inoltre al confronto con le relative censure sollevate in sede di opposizione, trincerandosi solo dietro quelle parti di perizia e documenti che le fanno più comodo.

La perizia dell’__________ è lacunosa già per il fatto che non si confronta con il contenuto del rapporto medico 12 aprile 2018 del dr. med. __________. Inoltre, non avendo mai visitato il ricorrente, i periti dell’__________ non potevano determinarsi sulla sua capacità lavorativa in modo retrospettivo. L’assicurato non ha mai affermato di avere recuperato una piena capacità lavorativa. Il suo ex-datore di lavoro ha, infatti, confermato con email del 15 maggio 2019 (allegato all’opposizione) che il suo cliente non ha mai ripreso il lavoro in misura maggiore all’80%. In ogni caso, la perizia è stata redatta in tedesco, lingua non conosciuta dall’assicurato, e come detto lo stesso non ha nemmeno firmato verbali delle conversazioni avvenute con il personale dell’__________. A suo avviso, è scioccante che né i periti né l’amministrazione abbiano valutato la capacità lavorativa anche in funzione del rendimento e abbiano liquidato la questione facendo leva sul fatto che “probabilmente il datore di lavoro la pensa diversamente dato che lo remunera al 100%”.
Il suo ex-datore di lavoro ha, infatti, confermato che aveva continuato a versare lo stipendio al 100% per preservare il rapporto e non creare maggiori problemi e malcontento all’assicurato, che si era sempre distinto per la sua diligenza sul lavoro. Inoltre, allorquando è stato trasmesso il certificato del 13 ottobre 2017, all’CO 1 era stato anticipato che ne sarebbero seguiti altri, dato che l’assicurato rimaneva inabile al 20%. Ciò trova conferma nel rapporto 12 marzo 2018 del medico curante.

La patrocinatrice dell’insorgente ha, inoltre, osservato quanto segue:

 

" (…) La perizia __________ è del tutto includente anche perché, come indicato nello stesso referto, i periti non hanno saputo quantificare quanto le limitazioni della mano incidono sulla capacità lavorativa (cfr. referto a pag. 17 "Unklar bleibt hingegen, in welcher Weise sich allenfalls auch Auswirkungen auf beruflicher Ebene fällt" e a pag. 18 "Eine eindeutig objektievierbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit lässt sich insgesamt somit nicht quantifizieren" e a pag. 22 "ergibt sich anhand der zur Verfügung stehenden Informationen für uns jedenfalls keine eindeutig quantfizierte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit”). Ne discende anche che i relativi contesti medici non sono chiari risp. non sono stati sufficientemente chiariti, per modo che anche le conclusioni peritali non possono essere ritenute come sufficientemente risp. correttamente motivate.
(…).
Invero, se i periti __________ non hanno nemmeno saputo quantificare oggettivamente quanto le limitazioni della mano incidono sulla capacità lavorativa dell'Ing. RI 1, questo è perché né CO 1 né __________ hanno sufficientemente istruito il caso. Tutto quanto sopra esposto denota infatti una lacunosa istruzione del caso da parte di CO 1 (che non ha provveduto a chiedere alla ditta la pertinente documentazione, tra cui un dettaglio dei compiti eseguiti, dei conteggi stipendio, ecc.), le cui manchevolezze non sono state sanate nemmeno da __________ in sede di perizia, tant'è che gli stessi periti ammettono di non aver accertato, né tantomeno compreso, le attività svolte dall'Ing. RI 1 nell'ambito del suo lavoro: "Bezüglich der vom Versicherten geäusserten Probleme beim Kalibrieren von Geräten können wir ohne genaue Kenntis der Arbeitsabläufe keine abschliessenden Aussagen machen" (referto a pag. 18) risp. “(…) intellektuelle Arbeiten, die in seinem Beruf wahrscheinlich sehr wesentlich sind" (referto a pag. 18). Questo come detto anche per via della lacunosa istruzione di CO 1, per cui __________ non aveva a disposizione tutte le informazioni necessarie, ciò che può essere desunto anche quando a pag. 22 del referto i periti indicano "ergibt sich anhand der zur Verfügung stehenden Informationen für uns jedenfalls keine eindeutig quantifizierbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit”.

Per contro, l'incapacità lavorativa dev'essere invece determinata in funzione delle circostanze del caso concreto.

E nella presente fattispecie, le circostante concrete del caso - non debitamente indagate risp. valutate dai periti e con essi da CO 1 - sono importantissime, perché giusta quanto assunto (cfr. anche doc. L quarto paragrafo), nel mondo non vi sarebbero ca. 25/30 persone qualificate ed al livello tecnico dell'Ing. RI 1, in grado di costruire trasduttori ad ultrasuoni e indicare la procedura tecnica per risolvere ed effettuare una saldatura od operazione con la tecnologia ultrasonica come quella applicata per mascherine chirurgiche, procedura di taglio tessuti (TNT, nylon, poliestere, poliammidi), packaging, automotive, taglio alimentare, taglio pneumatici, etc. Per la parte tecnica l'ing. RI 1 ha comunicato con i medici mediante un interprete che non era assolutamente in grado di tradurre le spiegazioni risp. i termini tecnici utilizzati dall'Ing. RI 1, che per l'appunto ha cercato di spiegare come utilizzava la mano destra sul lavoro, e degli strumenti che abitualmente usava, quali: micrometro, calibro digitali, lenti ottiche prismatiche, comparatore, sensore tattile di planarità, chiavi dinamometriche ad alta rilevanza, classici cacciaviti, saldatori, etc. L’ing. RI 1 parlava, ma l'interprete non trovava i termini in tedesco. Per cui i medici si sono disinteressati di questi aspetti ed hanno semplicemente verificato il movimento della mano destra (con un cellulare, come se questo fosse lo strumento tecnico di lavoro dell'Ing. RI 1, ma su questo torneremo più sotto) e la sua forza notevolmente ridotta e parziale con tre dita tagliate e un pollice leso. A comprova di quanto precede, vi sono le suddette ammissioni nel referto ("ohne genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe", etc.) risp. il fatto che nel referto non vi sono riferimenti specifici agli aspetti tecnici della professione dell'Ing. RI 1.

I periti di __________ si sono invece completamente disinteressati degli strumenti e macchinari specifici di lavoro dell'Ing. RI 1, asserendo che egli svolge attività senza specifiche esigenze sulle capacità motorie fini, rispettivamente che il suo lavoro è praticamente unicamente intellettuale (cfr. Perizia __________ di data 4 marzo 2019, pag. 18, 22 ecc.), ciò che non corrisponde assolutamente alla reale situazione lavorativa dell'Ing. RI 1. Questo nonostante l'Ing. RI 1 si sia sforzato in ogni modo di spiegare ai periti tutti questi aspetti. Tuttavia la traduttrice non era in grado di tradurre i termini tecnici. Anche per questo l'Ing. RI 1 ha persino tentato di mostrare delle immagini degli strumenti e macchinari specifici da lui usati (cfr. referto pag. 8, c. 2.5 e 2.5.2, pag. 14, terzo paragrafo, etc.), senza successo, visto il disinteresse dei periti anche per le immagini, come risulta dallo stesso referto, ove con tono quasi scocciato gli stessi "Hinsichtlich des Ereignisses führt der Versicherte wiederholt und ungefragt mittels Smartphone Fotos des krankenhausaufenthaltes oder der beruflichen Arbeit vor" (cfr. referto pag. 14). Ciò che inevitabilmente stupisce, vista l'importanza di un'analisi della situazione concreta dell'assicurato.
Viste le peculiarità e specificità tecniche proprie all'attività professionale dell'Ing. RI 1, i periti risp. CO 1 avrebbero senz'altro potuto e dovuto meglio informarsi presso l'(ex) datore di lavoro, posto che, come confermato sub doc. L, le attività lavorative proprie alla sua professione, tra cui anche il collaudo di apparati acustici ad alto contenuto tecnologico, necessitava una manualità fine. A tal riguardo mette conto di rimarcare ancora che "L’ing. RI 1 era inoltre il nostro consulente tecnico applicativo specializzato nell'implementazione della nostra tecnologia su impianti di packaging e medicali, anche in queste circostanze la perdita della manualità fine non ha permesso allo stesso di proseguire nelle sue mansioni." (cfr. doc. L) e che “l’ing. RI 1 è uno dei tecnici più preparati ed esperti nella nostra tecnologia ad ultrasuoni a livello internazionale" (cfr. doc. L), come pure che la grave perdita di manualità non ha più permesso all'Ing. RI 1 di svolgere al meglio le attività giornaliere anche lavorative (doc. L penultimo paragrafo).
(cfr. doc. I, p. 13-15).

 

                                         La patrocinatrice dell’assicurato ha, inoltre, evidenziato quanto segue:

" (…) L'assicurato non parla il tedesco e quindi non era nemmeno in grado di difendere da solo i suoi diritti ed interessi, poiché non può capire le motivazioni mediche alla base della perizia e quindi della decisione. Si censura quindi il fatto che CO 1 avrebbe almeno dovuto far tradurre a sue spese la perizia in italiano. Non vi è nessuna base legale permettente una discriminazione di tale genere, essendo che per forza di cose l'assicurato poi così obbligato a spendere del denaro (presso un traduttore o un avvocato) unicamente nell'ottica di capire le basi fondanti la decisione in ambito LAINF. Il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato violato anche per questo.
(…).
La perizia è lacunosa anche perché, nonostante il fatto che il danno al pollice destro sia chiaramente attestato, CO 1 ha optato per far allestire una perizia bi-disciplinare in ambito ortopedico e neurologico, che non tengono conto di ambiti altrettanto importanti, ovvero quelli della mobilità della mano (chirurgo della mano e ergoterapista) e quello reumatologico. Ambiti questi completamente omessi dalla perizia bi-disciplinare in parola.
Nella sua decisione CO 1 non entra compiutamente nemmeno nel merito di questa censura, scaricandosi su __________ (pto. 21 della decisione impugnata).
Al posto di dare mandato ad una persona senza formazione di medico (con particolare riferimento al Dr. phil. __________, redattore principale del referto nonostante non sia medico), CO 1 avrebbe dovuto designare tutti gli specialisti necessari per accertare e valutare la situazione dell'Ing. RI 1.
La perizia in questione è pertanto incompleta in punto alle problematiche di salute del signor RI 1.” (cfr. doc. I, p. 17 e 18)

 

                                         La patrocinatrice evidenzia che, se le cose non fossero come indicato nell’atto di ricorso, il suo patrocinato non avrebbe perso il posto di lavoro e/o ne avrebbe facilmente ritrovato un altro, vista la sua formazione ed esperienza (doc. I, p. 22).

                                         La patrocinatrice rileva, inoltre, quanto segue:

 

" (…).
Resta poi anche il fatto che, quand’anche vi fosse un'attività adeguata ove le capacità motorie fini non fossero necessarie, per il calcolo dell'invalidità si sarebbe dovuto procedere con il metodo del raffronto dei redditi. Infatti, il danno fisico del signor RI 1 è incontestabilmente presente, per cui si sarebbe dovuto valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
(…)
Come detto, si censura il fatto che nella presente fattispecie CO 1 non ha nemmeno provveduto al calcolo in conformità all'art. 16 LPGA. D'altronde, ciò non era possibile in quanto la stessa non ha provveduto a richiedere tutta la pertinente documentazione all'(ex) datore di lavoro.
Come già esposto ad CO 1 in sede di opposizione:

differenza
tra salario da valido e da invalido di CHF 769.25 al mese, corrispondente a CHF 10'000.25 annuali

rispetto ad un salario da valido lordo di CHF 3'846.15 al mese più CHF 256.40 di tredicesima mensilità corrispondenti a CHF49'230.60 annuali

grado d'invalidità del (10'000.25 / 49'230.60 x 100) = 20,3%.” (doc. I, p. 22 e 23)

                                         La patrocinatrice stigmatizza pure l’operato dei periti dell’__________ per non avere considerato il danno permanente al pollice e, quindi, la decisione dell’CO 1 di non assegnare un’indennità complessiva del 10%, comprendente pure tale menomazione.

Da ultimo, la patrocinatrice rileva quanto segue: “(…)
visto come CO 1 ed il suo perito non siano riusciti ad allestire una perizia conforme ai dettami in materia, nonostante le chiare censure del qui ricorrente risp. ed il lungo tempo trascorso, chiedesi che venga fatta esperire una perizia giudiziaria (…) pluridisciplinare che prenda in considerazione in particolare gli ambiti propri alla mobilità della mano, ovvero quelli del chirurgo della mano e dell'ergoterapista, nonché quelli del reumatologo.
” (cfr. doc. I, p. 23)

L’avv. RA 1 domanda infine che il TCA proceda a una “verifica d’ufficio del grado di dipendenza economica dell’istituto __________ rispetto ad CO 1 per numero e importanza economica di mandati conferiti” (cfr. doc. I, p. 6 sub. “Prove”). 

 

                             1.11.   Con la sua risposta del 6 novembre 2020, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

 

                             1.12.   Il 30 novembre 2020, l'avv. RA 1 si è riconfermata, puntualizzando alcuni aspetti (in particolare, ribadendo che l’CO 1 continuerebbe a ripetere acriticamente che la perizia godrebbe di un pieno valore probatorio, senza però confrontarsi con le molteplici obiezioni formulate in proposito dal ricorrente), nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XI).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni, ella ha versato agli atti la certificazione 19 novembre 2020 del dr. med. Cereghetti, ai termini della quale “da parte mia, fin dall’inizio ho inteso che il signor RI 1 era inabile al lavoro al 20% almeno, come da me già indicato il 20.09.2017 all’Ufficio dell’Assicurazione invalidità. Questo in particolare per l’importante menomazione alla mano dx che comunque dava delle difficoltà nel suo lavoro (progettista anche con l’ausilio del PC ed altre attività che compongono il suo lavoro)” (doc. O).

 

                             1.13.   Il 22 gennaio 2021, l'CO 1 ha chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV).

 

                             1.14.   Il doc. XV è stato trasmesso alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. XVI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sul piano formale, l’avv. RA 1 lamenta che l’CO 1 avrebbe violato il diritto di diritto di essere sentito del suo patrocinato, in particolare per avergli trasmesso la perizia 4 marzo 2019 dell’__________ soltanto con la decisione formale del 27 marzo 2019 e per non avergli fornito la traduzione in lingua italiana del referto peritale.

 

                                         Preliminarmente, giova qui ricordare che, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

                                         Tuttavia, secondo l’art. 42 seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla LPGA si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi in anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid. 4). Inoltre, nelle procedure che si concludono con una decisione impugnabile mediante opposizione, non è di principio necessario che l’assicuratore trasmetta alla persona assicurata una perizia prima dell’emanazione della decisione (cfr. DTF 132 V 368 consid. 7; STF 8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1).

 

                                         Per costante giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). La prassi ha pure precisato che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione comporterebbe dei ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'interesse - di uguale rango - della parte titolare del diritto di essere sentito a una celere trattazione della procedura di merito (cfr. STF 8C_682/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 3.1.2.).

 

                               2.2.   Nella concreta evenienza, va constatato che la perizia dell’__________ è stata consegnata all’amministrazione nel corso del mese di marzo 2019 (doc. 55). Il rapporto è poi stato allegato alla decisione formale intimata all’assicurato in data 27 marzo 2019 (doc. 56, p. 1: “Le inviamo in allegato copia della perizia medica datata 04.03.2019.”).

 

                                         Conformemente ai principi giurisprudenziali precedentemente esposti, l’CO 1 non era obbligata a trasmettere all’insorgente il referto peritale prima di emanare la decisione formale del 27 marzo 2019 (cfr. DTF 132 V 368 consid. 7: “Vor Erlass der Verfügung vom 10. Januar 2003 hat die IV-Stelle der Versicherten das Gutachten vom 6. November 2002 nicht zugestellt und sie zu diesem Beweisergebnis vor Verfügungserlass nicht angehört. Dazu war sie weder gestützt auf Art. 44 ATSG noch gestützt auf Art. 42 ATSG verpflichtet.” – il corsivo è della redattrice). Da questo punto di vista, non è pertanto ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

 

                               2.3.   Per quanto attiene al fatto che l’assicuratore resistente ha omesso di tradurre in lingua italiana la perizia amministrativa, è utile segnalare che, come indicato dall’CO 1 nella decisione su opposizione, la prassi sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) a seguito della DTF 115 Ia 65 consid. 6 stabilisce che né l'art. 6 CEDU né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferiscono alla persona assicurata il diritto di ottenere la traduzione nella propria lingua di atti trovantisi all'incarto e redatti in una lingua che essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3; 127 V 219 consid. 2b/bb; RCC 1983 p. 392 consid. 1).

                                         Tuttavia, come stabilito dall’Alta Corte nella STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.1, da questa questione va distinta quella relativa al diritto - dedotto segnatamente dal divieto di discriminazione a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost.) e dalla libertà di lingua (art. 18 Cost.) - di massima di un assicurato di designare - prima di sottoporsi a perizia e a meno che ragioni obbiettive non giustifichino un'eccezione - un centro d'accertamento medico ove ci si esprima in una lingua ufficiale della Confederazione che egli conosce, posto che, in mancanza di una tale possibilità, l'interessato può pretendere non solo di essere assistito da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale del centro d'accertamento medico (DTF 127 V 219 consid. 2b/bb; DTF 135 V 465; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.1; 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014, consid. 2 e STF 8C_432/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 2.2).

                                         Questa prassi si impone anche all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), come pure agli altri assicuratori contro gli infortuni autorizzati (STF 8C_432 del 15 dicembre 2020 consid. 2.2; 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014 consid. 2.3).

 

                                         In concreto, occorre innanzitutto sottolineare come la rappresentante dell’assicurato abbia tempestivamente sollevato la censura relativa alla mancata traduzione della perizia. In effetti, già in sede di opposizione, quindi al primo momento utile (visto che il rapporto è stato accluso alla decisione formale), ella ha rilevato che il modo di agire dell’amministrazione sarebbe stato “… non soltanto poco professionale ma altresì lesivo degli interessi e dei diritti dell’assicurato che non parlando il tedesco non sarebbe in grado di difendere da solo i suoi diritti ed interessi, poiché non capisce le motivazioni mediche alla base della decisione. Si censura il fatto che CO 1 avrebbe almeno dovuto far tradurre a sue spese la perizia in italiano.” (doc. 63, p. 4 – il corsivo è della redattrice; per un caso in cui la Corte federale ha invece ritenuto che la censura in questione era stata invocata contravvenendo alle regole della buona fede, si veda la STF 8C_432/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 2.2).

                                         D’altro canto, non vi è alcun dubbio che il referto peritale 4 marzo 2019 dell’IB-Bern sia stato decisivo per negare il diritto a una rendita d’invalidità e per quantificare la menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente. In questa misura, esso rappresenta un documento essenziale dell’incarto, di cui era necessaria una traduzione in lingua italiana (ciò che l’CO 1 non ha fatto, nemmeno a tutt’oggi).

 

                                         In queste condizioni, la censura sollevata dall’avv. RA 1 risulta fondata, di modo che la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’CO 1 invitata a trasmettere al ricorrente una traduzione in italiano della perizia dell’__________ (in questo senso, si veda la STF 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014 consid. 2.4 e 2.5).

 

                                         Da notare ancora che il fatto che la patrocinatrice dell’insorgente conosca il tedesco, non gioca alcun ruolo in questo contesto. In effetti, nonostante le conoscenze linguistiche di un avvocato, non si può esigere da lui che esegua una traduzione letterale di un rapporto medico peritale (cfr. DTF 128 V 34 consid. 2c).

 

                               2.4.   La censura concernente il mancato coinvolgimento nell’esecuzione della perizia di specialisti in chirurgia della mano e reumatologia, nonché di un ergoterapeuta (cfr. doc. I, p. 18 s.), così come del resto quella riguardante il fatto che il traduttore non avrebbe avuto sufficienti competenze linguistiche per assolvere propriamente al suo compito (e ciò con particolare riferimento alle spiegazioni tecniche fornite dal peritando - cfr. doc. I, p. 16), interessano il merito della lite e, più precisamente, la questione di sapere quale valore probatorio attribuire al referto peritale elaborato dall’__________, aspetto che verrà qui trattato in un secondo momento.

 

                               2.5.   La patrocinatrice dell’assicurato stigmatizza l’operato dell’istituto assicuratore resistente, anche nella misura in cui, nonostante i diversi solleciti, esso ha respinto l’opposizione soltanto il 31 luglio 2020, ovvero a distanza di oltre un anno e due mesi dall’opposizione, senza aver nel frattempo compiuto il benché minimo accertamento, rispettivamente approfondimento, sebbene le evidenti carenze insite nella perizia fossero state segnalate proprio con l’atto di opposizione (cfr. doc. I, p. 7).

 

                                         In sostanza, l’avv. RA 1 rimprovera all’amministrazione una violazione del principio di celerità in relazione all’emanazione della decisione su opposizione e, quindi, implicitamente, una ritardata giustizia.

                                         Al riguardo, il TCA deve limitarsi a constatare che la censura di ritardata giustizia risulta intempestiva e priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel frattempo rilasciato la decisione su opposizione (cfr. doc. 73).

 

                               2.6.   Con l’impugnativa, la rappresentante dell’assicurato domanda al TCA di procedere a una “verifica d’ufficio del grado di dipendenza economica dell’istituto __________ rispetto ad CO 1 per numero e importanza economica di mandati conferiti” (cfr. doc. I, p. 6 sub “Prove”).

                                         A tal proposito, questa Corte evidenzia che, per costante giurisprudenza federale, un motivo di ricusazione non è dato per il solo fatto che il perito incaricato è economicamente dipendente dal mandante oppure per il solo fatto che egli svolge degli incarichi per conto dell’amministrazione (cfr., fra le più recenti, la STF 8C_447/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3).

 

                               2.7.   Come indicato in precedenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere già annullata per ragioni formali.

                                         A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che il provvedimento in esame andrebbe comunque annullato per motivi attinenti al merito della lite, e ciò in base alle considerazioni seguenti.

 

                                         Nel merito, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a ritenere stabilizzato lo stato di salute infortunistico a decorrere dal 16 luglio 2017 e, di conseguenza, a chiudere il caso ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF da quella medesima data, oppure no. Parimenti contestato è il diniego di una rendita d’invalidità, così come l’assegnazione di un’IMI del 7.5%.

 

                               2.8.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che, dal profilo medico, essa si fonda essenzialmente sulla perizia bi-disciplinare (ortopedica e neurologica) elaborata il 4 marzo 2019 dall’__________ (doc. 55).

                                         In tale referto, i dottori M__________ e __________, il primo neurologo il secondo chirurgo ortopedico, hanno formulato le seguenti diagnosi:

 

" 6. DIAGNOSEN (NACH ICD-10)

 

Überwiegend wahrscheinlich mit kausalem Zusammenhang zum Ereignis vom 11.08.2016 (Sturz mit dem Motorrad)

T 92.6   Status nach traumatischer Endglied-Amputation Dig Ill, IV    und V Hand rechts am 11.08.2016

             - Status nach chirurgischer Nachamputation am Unfalltag                 (Z98.8)

                                     

T 92.5   Status nach ossärem Ausriss der Flexor pollicis longus-                            Sehne am Daurnenendglied rechts vom 11.08.2016
             - Status nach Tenorraphie am 12.08.2016 (Z98.8)

            
T 91.2   Status nach konservativ behandelten Rippenfrakturen V, VI             und VIII rechts vom 11.08.2016

             - Aktuell klinisch unaufälliger Befund


T 93.8   Status nach grossem subkutanem Hämatom lateraler          Oberschenkel rechts vom 11.08.2016
             - Aktuell weitgehend unauffälliger klinischer Befund

             - Status nach Evakuation am 19.08.2016 (Z98.8)

T 94.0   Status nach Kontusionen und oberflächlichen Wunden vor   allem der rechten Körperhälfte

Überwiegend wahrscheinlich ohne kausalen Zusammenhang zum Ereignis vom 11.08.2016

G 62.9 Klinischer Verdacht auf leichte Polyneuropathie mit Reduktion von Muskeleigenreflexen und                                      Vibrationsempfinden an den unteren Extremitäten

M 54.2 Chronisch-rezidivierendes zervikovertebrales            Schmerzsyndrom ohne radikuläre Symptomatik
             - Aktenananmestisch degenerative Veränderungen der                     Halswirbelsäule (M47.82)

M 54.5 Chronisch-rezidivierendes lumbovertebrales              Schmerzsyndrom ohne radikuläre Symptomatik
             - Klinisch leichte thorakolumbale Torsionsskoliose (M41.95)
             - Aktenanamnestisch degenerative Veränderungen der                     unteren Lendenwirbelsäule mit lumbo-sakraler          Übergangsanomalie (M47.87)
Z  98.8 Status nach Exzision eines Hypophysen-Adenoms am         03.04.2015
             - Aktuell klinisch unauffälliger Befund” (doc. 55, p. 19)

 

                                         I periti amministrativi hanno quindi risposto nei seguenti termini ai quesiti volti a definire il momento in cui le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente si sono stabilizzate e la capacità/esigibilità lavorativa:

 

" 3. Incapacità lavorativa
3.1. Attività abituale/Attività in stato di validità lavorativa

3.1.1. Come giudica il pregiudizio della capacità lavorativa, dovuta
all'evento, che attualmente interessa l'assicurato nella sua attività abituale di direttore aziendale?

Für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik der rechten dominanten Hand besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Dies umfasst beim Versicherten mit einer Ausbildung als Ingenieur sämtliche intellektuellen Arbeiten, die in seinem Beruf wahrscheinlich sehr wesentlich sind. Anlässlich der aktuellen Anamneseerhebung verweist er im Zusammenhang mit seinem aktuellen Arbeitsplatz auf gewisse Schwierigkeiten, beispielsweise beim Bedienen einer Tastatur, was im Grundsatz plausibel ist. Letztlich bestätigt der Versicherte aber, seit längerem wieder zu 100% in seinem früheren Tätigkeitsbereich zu arbeiten. Zwar schätzt er seine Leistung als nicht mehr ganz voll ein, was vom Arbeitgeber aber wahrscheinlich anders bewertet wird, indem weiterhin der volle Lohn ausgerichtet wird.


De facto ergibt sich anhand der zur Verfügung stehenden Informationen für uns jedenfalls keine eindeutig quantifizierbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit.


3.1.2. L'evento limita l'assicurato nello svolgimento di quali attività legate alla sua professione e in quale misura?

Aufgrund der fehlenden Endglieder an den drei ulnaren Fingern der rechten, dominanten Hand ergeben sich zwar nachvollziehbare Einschränkungen bei gewissen feinmotorischen Aktivitäten, welche den vollen Einsatz dieser Finger verlangen. Dies hat gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen bislang aber nicht zu einer eindeutig quantifizierbaren Einschränkung der Arbeitsfähigkeit am aktuellen Arbeitsplatz des Versicherten geführt.

3.1.3. Quali sono il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, dovuta all'evento, che attualmente interessa l'assicurato nella sua attività abituale di direttore aziendale?

Mit dem Ereignis vom 11.08.2016 trat primär eine volle Arbeitsunfähigkeit ein, bevor ab 01.03.2017 eine Arbeitsfähigkeit von 50 % und ab 01.05.2017 von 80 % attestiert wurde. Seit 16.07.2017 besteht wieder eine volle Arbeitsfähigkeit, die bis heute umgesetzt wird.
(…).

 

3.2. Attività alternativa / Attività in stato di invalidità
3.2.1. È possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato con lo svolgimento di un'altra attività professionale?

Die bereits jetzt bestehende volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit kann naturgemäss auch in einer anderen Tätigkeit nicht übertroffen werden.

3.2.2. Se può essere svolta un'altra attività professionale, quali attività sarebbero particolarmente adatte e accettabili per ridurre l'incapacità lavorativa?

Allgemein besteht für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik der rechten, dominanten Hand eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit, das heisst 100% bezogen auf ein Vollpensum.

4. Situazione definitiva
4.1. Continuando la cura dei postumi dell'infortunio, vi è una probabilità molto alta che lo stato di salute migliori sensibilmente (raggiungimento di una "situazione definitiva dal punto di vista medico")?

Die bereits jetzt vorliegende uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit für körperlich adaptierte Tätigkeiten gemäss dem oben formulierten Belastungsprofil kann naturgemäss nicht weiter gesteigert werden. Somit ist aus versicherungsmedizinischer Sicht unfallkausal von einem Endzustand auszugehen.


4.2. In caso di risposta negativa, quando è subentrata la situazione definitiva per quanto riguarda i postumi dell'evento dell’11.08.2016?

Gemäss den vorliegenden Akten und den anamnestischen Angaben des Versicherten wurde die Behandlung im Zusammenhang mit dem Ereignis vorn 11.08.2016 im Verlauf des Jahres 2017 abgeschlossen und es wurde ab 16.07.2017 auch eine volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit attestiert. Entsprechend ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt auch der versicherungsmedizinische Endzustand erreicht war. Anhand eigener Befunde können wir ihn spätestens seit dem Zeitpunkt unserer Untersuchungen bestätigen.” (doc. 55, p. 22 s.)

 

                                         In sintesi, ammesso che, in ragione del danno infortunistico residuale interessante la mano dominante, RI 1 presenta delle limitazioni in quelle mansioni di motricità fine che necessitano del pieno utilizzo del III°, IV° e V° dito dell’estremità superiore destra, i periti amministrativi hanno dichiarato, in base alle informazioni a loro disposizione (“gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen”), l’insorgente totalmente abile nella sua precedente professione, così come in qualunque altra attività lavorativa adeguata. A loro avviso, il ricorrente avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 16 luglio 2017 (“Seit 16.07.2017 besteht wieder eine volle Arbeitsfähigkeit, die bis heute umgesetzt wird.”). Interrogati a proposito della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, i medici dell’__________ hanno rilevato che, secondo i dati anamnestici, la cura si è conclusa nel corso del 2017. Ad ogni modo, visto che l’assicurato avrebbe recuperato pienamente la propria capacità lavorativa dal 16 luglio 2017, è a quel momento che è intervenuta la stabilizzazione.

 

                               2.9.   A proposito del momento in cui le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato si sono stabilizzate e, dunque, di quello in cui si è estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a prescindere dalla questione di sapere se il ricorrente abbia o meno effettivamente ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione - questione che, come verrà meglio precisato di seguito, dovrà essere oggetto di un complemento istruttorio da parte dell’CO 1 -, rimane il fatto che (al più tardi) nel mese di luglio 2017, l’insorgente non si sottoponeva più a provvedimenti terapeutici volti a migliorare notevolmente lo stato della sua mano destra, cosicché le sue condizioni di salute infortunistiche potevano essere ritenute stabilizzate (al più tardi) da quel momento, con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata. Non può in effetti sfuggire che, già nel febbraio 2017, il suo medico curante attestava che le sedute di ergoterapia si erano nel frattempo concluse (cfr. doc. 34). D’altro canto, in occasione delle consultazioni peritali del dicembre 2018, il ricorrente ha precisato che la fisio- ed ergoterapia erano terminate circa nel 2017 e che a quel momento non erano in atto ulteriori provvedimenti (cfr. doc. 55, p. 8).

 

                                         Per quanto riguarda l’indennità giornaliera, il TCA osserva che, facendo capo alle conclusioni della perizia amministrativa, l’CO 1 ha considerato che l’insorgente avrebbe riacquistato la piena capacità lavorativa a contare dal 16 luglio 2017 (doc. 56, p. 2: “Dagli accertamenti peritali emerge essenzialmente che, tutto considerato, la situazione medica definitiva si può dichiarare raggiunta con l’attestazione della piena capacità lavorativa a partire dal 16.07.2017.” e doc. 73, p. 4: “Prendendo in considerazione questi atti medici, lo stato di salute definitivo deve essere ritenuto raggiunto in data 16.07.2017, quando l’assicurato ha ripreso il suo lavoro abituale in misura completa.” – il corsivo è del redattore).

                                         Rispondendo al quesito 3.1.3, gli esperti amministrativi hanno in effetti dichiarato che RI 1 ha presentato un’inabilità lavorativa del 50% sino al 30 aprile 2017 e del 20% nel periodo 1° maggio – 15 luglio 2017 (cfr. doc. 55, p. 22).

                                         Ora, dalle carte processuali sembrerebbe emergere che, nonostante il tenore della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente abbia corrisposto l’indennità giornaliera soltanto sino al 31 marzo 2017. Se ciò fosse il caso, per l’CO 1 si tratterebbe di dare esecuzione alla propria decisione.

 

                             2.10.   Con la decisione su opposizione avversata, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, sostenendo che, a partire dal 16 luglio 2017, egli avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di direttore/tecnico-progettista, ragione per la quale non subirebbe alcuna perdita di guadagno a dipendenza del danno alla salute causato dall’evento traumatico dell’agosto 2016 (cfr. doc. 73, p. 7: “…, in base a quanto sopra, la capacità lavorativa dell’assicurato nella sua attività abituale non è ridotta. Ne consegue che non sussiste nessuna perdita di guadagno e di conseguenza nessun diritto a una rendita d’invalidità.”).

                                         Come detto in precedenza, la decisione di negare il diritto a una rendita trova fondamento nella perizia amministrativa. Gli specialisti dell’__________ hanno infatti sostenuto che, sebbene la perdita delle falangi distali del III°, IV° e V° dito e la lesione del tendine flessorio del pollice della mano destra dominante siano atti a comportare delle limitazioni nello svolgimento di mansioni di motricità fine, l’assicurato andrebbe comunque ritenuto in grado di svolgere pienamente la sua abituale attività lavorativa (cfr. doc. 55, risposta ai quesiti 3.1.1. e 3.1.2.).

 

                                         Da parte sua, l’avv. RA 1 contesta la posizione assunta dall’CO 1, facendo valere in particolare che i periti amministrativi non avrebbero compreso compiutamente la natura delle mansioni che l’insorgente era chiamato a svolgere alle dipendenze della ditta __________, e ciò in ragione di difficoltà linguistiche soltanto in parte mitigate dalla traduttrice presente ai consulti (cfr. doc. I).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alla pretesa ritrovata piena abilità lavorativa a contare dal mese di luglio 2017 (e, quindi, in merito al diritto a una rendita d’invalidità), questo Tribunale non ritiene che il referto elaborato dai dottori __________ e __________ possa validamente supportare la decisione su opposizione impugnata.

 

                                         In questo senso, il TCA può seguire la patrocinatrice del ricorrente laddove rileva come espressioni del tipo “… können wir ohne genaue Kenntnis der Arbeitsabläufe keine abschliessenden Aussagen machen …” (doc. 55, p. 18) oppure “unklar bleibt hingegen, in welcher Weise sich allenfalls auch Auswirkungen auf beruflicher Ebene ergeben” (doc. 55, p. 17) che figurano nel rapporto del 4 marzo 2019, facciano in effetti dubitare che i periti abbiano compreso fino in fondo la natura di quanto RI 1 era chiamato concretamente a esercitare nella sua funzione di direttore/tecnico-progettista.

 

                                         D’altro canto, trattandosi dell’assunto secondo il quale lo stesso medico curante avrebbe attestato che l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura completa dal 16 luglio 2017, questa Corte osserva che nel marzo 2018 il dr. med. __________ ha in realtà certificato che:

 

" (…) Il Signor RI 1 in data 11.08.2016, a seguito di incidente con la moto, si è procurato: Diagnosi: (…).
Il signor RI 1 presenta un decorso postoperatorio e riabilitativo favorevole grazie ad innumerevoli fisioterapie e ergoterapie a cui si è sottoposto con regolarità in questi mesi, ma comunque a tuttoggi, presenta un danno residuo persistente alla mano destra dominante, molto importante, che ne limita sua attività di direttore-programmatore di apparecchiature elettroniche molto sofisticate.

Lesioni residue alla mano destra caratterizzate da:


- I° dito/pollice rigido nei movimenti globali, possibile unicamente la flessione a 90° della MCF, AIFP bloccata.
- Il° dito senza particolarità.
- III° dito con amputazione della F3, flessione MCF a 90°, flessione della AIFP a 90°.
- IV dito: con amputazione di F3, Flessione MCF 90°, AIFP flessione massima 45°

- V dito: con amputazione di F3, flessione MCF 90°; flessione AIFP 90°.

Il signor RI 1 oltre alle limitazioni summenzionate, accusa cronicamente dolori cervicali con blocco vertebrale che necessita durante la giornata ripetute manovre di stretching, dolori regolari ma con buona funzionalità alla coscia dx, sensibili al cambiamento metereologico.
Il signor RI 1 a seguito di queste menomazioni residue, presenta chiare limitazioni funzionali alla mano dx, in ogni attività della vita giornaliera-sportiva-lavorativa, in particolare:

 

- Difficoltà anche nelle cose banali, nella cura della propria persona (tagliarsi le unghie, usare l'asciugacapelli, …)

- Non riesce più a scrivere con regolarità con la penna

- Presenta grosse problematiche nell'uso del computer in modo particolare nello scrivere o nell'uso del mouse.

- Nello sport non può più giocare a tennis, sciare, e tutte le altre attività che richiedono l'utilizzo "normale" dell'arto superiore dominante.

- Nel suo lavoro risulta molto limitato in certe attività di precisione-taratura delle apparecchiature a ultrasuoni, lavori che ora deve eseguire con l'assistenza di collaboratori.

Per queste problematiche il Signor RI 1 è risultato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 12.08.2016 al 28.02.2017. 50% dal 01.03.2017 al 28.04.2017, 20% dal 01.05.2017 al 15.07.2017.
Dopo questa data non sono più stati emessi certificati di inabilità lavorativa, benché il signor RI 1 è da considerare per tempo indeterminato inabile al lavoro, almeno nella misura del 20%. Inoltre vista le menomazioni riportate che influiscono negativamente sulla qualità lavorativa e della vita quotidiana del paziente, ritengo opportuno che il Signor RI 1 possa essere convocato per una valutazione medico-assicurativa del danno residuo dell'integrità fisica. (…)”. (doc. 45 – il corsivo è della redattrice)

 

                                         In data 19 novembre 2020, il curante in questione ha inoltre puntualizzato che “…, fin dall’inizio ho inteso che il signor RI 1 era inabile al lavoro al 20% almeno, come da me già indicato il 20.09.2017 all’Ufficio dell’Assicurazione invalidità. Questo in particolare per l’importante menomazione alla mano dx che comunque dava delle difficoltà nel suo lavoro (progettista anche con l’ausilio del PC ed altre attività che compongono il suo lavoro)” (doc. O – il corsivo è della redattrice).

 

                                         A proposito del fatto che il datore di lavoro avrebbe continuato, nonostante tutto, a corrispondere al ricorrente il pieno salario, nella documentazione agli atti figura un messaggio di posta elettronica del 15 maggio 2019 dell’ex datore di lavoro, in cui si legge: “(…) allego scheda salari 2018 per il signor RI 1. Rapporto di lavoro terminato il 31 ottobre 2018. La società ha pagato il 100% del salario in attesa di un rimborso assicurativo. Seguito comunicazione assicuratore LAINF, la società intende ora richiedere al signor RI 1 il saldo 2017 (vedi mail precedente), come pure il 20% del salario 2018, pari a CHF 769.25x10=7692.50, in quanto il lavoratore ha sempre prestato servizio all’80% a causa della sua inabilità parziale.” (doc. 63 – il corsivo è della redattrice).

 

                                         Il 7 settembre 2020, l’ex datore di lavoro ha inoltre attestato quanto segue:

 

" (…) RI 1 ha svolto attività di __________ manager presso la Nostra sede di __________, occupandosi del collaudo di apparati tecnico acustici ad alto contenuto tecnologico dove si necessita una manualità fine che purtroppo l'Ing. ha perso con il suo incidente di ormai 4 anni fa.
L’Ing. RI 1 era inoltre nostro consulente tecnico applicativo del gruppo specializzato nell'implementazione della nostra tecnologia su impianti di packaging e medicali, anche in queste circostanza la perdita della manualità fine non ha permesso allo stesso di proseguire nelle sue mansioni.
Come azienda abbiamo deciso di corrispondere il 100% dello stipendio per preservare il rapporto e non creare maggiori problemi e malcontento nei confronti di un collaboratore importante, che si è sempre distinto per la sua diligenza sul lavoro.
In ogni caso confermo che l'Ing. RI 1 è uno dei tecnici più preparati ed esperti nella nostra tecnologia ad ultrasuoni a livello internazionale e mi permetto di consigliarLe di accedere al sito del nostro gruppo www.sonicitalia.com per poter valutare da se il livello tecnologico della nostra tecnologia.
Resto sorpreso e sconcertato che, un amico e collega, infortunatosi 4 anni fa, non abbia ancora risolto e definito con l'assicurazione CO 1 un indennizzo economico commisurato alla grave perdita di manualità che non gli ha più permesso di svolgere al meglio le attività giornaliere, lavorative e non. (…)”. (doc. L – il corsivo è della redattrice)

 

                             2.11.   Secondo il TCA, la perizia amministrativa elaborata dall’__________ non convince appieno, nemmeno per quanto concerne la quantificazione della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato.

 

                                         A tal proposito, i dottori __________ e __________ hanno rilevato quanto segue:

 

" (…) In Anlehnung an die Suva-Tabelle 3 gemäss Art. 24 UVG und Art. 36, Abs. 2, Anhang 3 UVV ist die im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 11.08.2016 entstandene Integritätseinbusse aufgrund der Problematik an der rechten Hand mit 7.5 % zu veranschlagen. Es besteht eine Endgliedamputation von Mittel-, Ring- und Kleinfinger, die in der besagten Tabelle nicht direkt abgebildet ist. In Analogie kann aber die Rubrik 30 (Verlust der Endglieder der Finger II-IV) verwendet werden, wo der Integritätsschaden mit 7.5 % bemessen wird.

Durch die übrigen beim Ereignis vom 11.08.2016 entstandenen Verletzungen ergibt sich keine entschädigungsberechtigende Integritätseinbusse.” (doc. 55, p. 24)

 

                                         L’avv. RA 1 censura l’apprezzamento dei periti per non avere preso in considerazione anche il danno permanente al pollice destro, rilevando in particolare quanto segue:

 

" (…) ai sensi dell'Allegato 2 all'OAINF per le menomazioni speciali dell'integrità e quelle non indicate nella tabella di cui all'allegato 2 OAINF l'indennità viene calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione. Ciò vale anche quando l'assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell'integrità fisica.

Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice: 5%

Perdita totale di un pollice: 20%

Perdita di una mano: 40%

La giurisprudenza riconosce parimenti l'applicazione delle tabelle SUVA.

(…).
Come espressamente menzionato dai medici la menomazione è stata attribuita solo in punto alla perdita delle falangi finali del 3°, 4° e 5° dito e non invece al danno irreversibile al pollice.

Inoltre l'immagine 30 non riguarda menomazioni del pollice, allorquando a fronte dell'Allegato 2 OAINF secondo il quale le menomazioni al pollice sono molto importanti.

Vista la valutazione di cui alla perizia ed essendo che a loro dire già solo l'amputazione delle dita giustificherebbe un'IMI del 7,5%, a fronte dell'Allegato 2 OAINF secondo il quale le menomazioni al pollice sono molto importanti, la menomazione riguardante il pollice del signor RI 1 è senz'altro a sé stante del 2,5% e perciò complessivamente vi è da riconoscere una rendita IMI del 10%.” (doc. I, p. 23 e 24).

 

                                         Il TCA constata che fra le diagnosi di competenza dell’assicuratore LAINF, gli specialisti bernesi hanno incluso anche lo stato dopo strappo del tendine flessore lungo del pollice della mano destra l’11 agosto 2016 e dopo l’intervento di tenoraffia del 12 agosto 2016 (cfr. doc. 55, p. 19). D’altro canto, essi hanno riconosciuto che a causa dei postumi residuali al pollice destro, non è più possibile la flessione attiva a livello dell’articolazione interfalangeale, ciò che contribuisce a limitare la motricità fine (doc. 55, p. 17).

 

                                         Ora, questo Tribunale non ritiene sufficientemente chiaro se, allorquando affermano che le restanti lesioni causate dall’infortunio non comportano una menomazione dell’integrità meritevole d’indennizzo, i periti amministrativi intendano anche quelle interessanti il pollice destro. Ad ogni modo, se così fosse, i dottori __________ e __________ dovrebbero illustrarne i motivi.

 

                             2.12.   In esito a tutto quanto precede, anche qualora la decisione su opposizione del 31 luglio 2020 fosse stata giudicata valida da un profilo formale, questa Corte non avrebbe potuto confermarla, e ciò nella misura in cui è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnata un’IMI del 7.5%.

 

                                         In queste circostanze, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengono retrocessi all’CO 1 affinché trasmetta innanzitutto all’insorgente la traduzione in italiano del referto 4 marzo 2019 dell’__________, dandogli facoltà di esprimersi sul suo contenuto.

                                         L’assicuratore convenuto riprenderà quindi l’istruttoria di merito della causa. In questo contesto, si tratterà in particolare di definire con precisione le mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le cui capacità siano comprovate.

L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA 1, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia). Da notare che se dall’istruttoria dovesse emergere che l'attività abituale non può essere esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo, l'CO 1 dovrebbe riferirsi al mercato generale del lavoro e determinare il grado d’invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. È infatti utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.13.1).
Trattandosi infine della valutazione della menomazione dell’integrità, l’assicuratore chiederà ai periti di specificare se il danno residuale al pollice destro può dare diritto a un’indennità aggiuntiva e, nella negativa, di precisarne le ragioni mediche.

 

                             2.13.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti