Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2020.92

 

cr

Lugano

29 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 settembre 2020 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 11 novembre 2019 RI 1, nato nel 1975, autista di trasporti pubblici – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - mentre stava circolando in sella alla propria bicicletta è stato investito da un’automobile, che non ha rispettato le norme sulla precedenza.

 

A seguito dell’impatto, dapprima, contro il cofano dell’autovettura e poi, con l’asfalto, l’assicurato ha riportato un trauma lombosacrale, un trauma all’arto superiore destro e un trauma alla caviglia sinistra.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, in data 17 marzo 2020 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la chiusura del caso a decorrere dallo stesso 17 marzo 2020, con conseguente sospensione della corresponsione delle prestazioni di corta durata fin lì accordate, ritenuto che, secondo il parere del medico __________, i disturbi ancora accusati dall’interessato alla spalla destra non siano più causati dall’infortunio (cfr. doc. 36).

 

Dopo avere sottoposto al vaglio del medico fiduciario (cfr. doc. 55) il referto del dr. __________ del 16 aprile 2020, prodotto dall’assicurato a dimostrazione del fatto che lesioni alla spalla destra sarebbero, invece, da imputare, secondo alta probabilità, all’infortunio dell’11 novembre 2019 (cfr. doc. 45), con decisione formale del 19 giugno 2020 l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso, con relativa sospensione delle prestazioni assicurative a decorrere dal 17 marzo 2020 (doc. 57).

 

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 67) poi ulteriormente motivata in data 24 agosto 2020 dall’avv. RA 1, nel frattempo divenuto suo patrocinatore (cfr. doc. 75), in data 18 settembre 2020 l’Istituto assicuratore, basandosi dell’apprezzamento medico del 14 settembre 2020 del dr. __________, ha integralmente confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. 78).

                                       

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che l’assicuratore infortuni sia tenuto a versare le prestazioni di breve e di lunga durata.

 

                                         Sostanzialmente il legale ha contestato la valutazione del dr. __________, a suo modo di vedere errata e palesemente carente, in netto contrasto con quanto, invece, attestato dal dr. __________ a proposito dell’eziologia traumatica delle lesioni alla spalla destra.

 

A mente del rappresentante legale la cessazione della responsabilità infortunistica sarebbe possibile solo se si potesse dimostrare uno status quo sine, ossia che secondo l’evoluzione ordinaria lo stato di salute del ricorrente sarebbe prima o poi sopraggiunto anche senza l’infortunio, cosa che la CO 1 non ha fatto.

Secondo l’avvocato RA 1 “sulla base dello stato attuale delle conoscenze mediche si può in effetti solo presumere tale assunto”.

 

Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta stabilita l’eziologia traumatica dei disturbi alla spalla destra, così come attestato dal dr. __________, il legale ha chiesto che venga ordinata una perizia specialistica ortopedica/reumatologica atta a chiarire la questione del nesso causale.

 

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha indicato di essere in attesa di conoscere gli esiti della visita neurologica effettuata in data 30 settembre, riservandosi di produrre eventuale nuova documentazione medica a sostegno delle pretese ricorsuali (doc. I).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Con scritto del 20 novembre 2020 il legale dell’assicurato ha integralmente contestato la risposta di causa dell’amministrazione e riconfermato in toto le allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII).

 

                               1.6.   In data 2 dicembre 2020 l’avv. Untersee ha trasmesso al TCA un ulteriore referto del dr. __________, datato 23 novembre 2020, a comprova ancora una volta del fatto che le lesioni alla spalla destra sono, con alta probabilità, da riferirsi al trauma dell’11 novembre 2019 (doc. IX + B).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 21 dicembre 2020 l’assicuratore infortuni convenuto ha rilevato come il dr. __________ non abbia messo in luce alcun nuovo elemento di giudizio, riconfermando, quindi, le conclusioni già esposte nella decisione su opposizione (doc. XI).

 

Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per conoscenza.

 

 

 

 

                                         in diritto

                                     

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicurato fosse legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 17 marzo 2020 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’11 novembre 2019.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

 

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.5.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, nel caso di specie, il TCA constata che l’assicurato è chiaramente rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA - circostanza incontestata – riportando una lesione alla spalla destra rientrante nell’elenco previsto dall’art. 6 cpv. 2 LANF.

 

                                         Ora, al riguardo, occorre rilevare che in una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF.

                                         Qualora, invece, non sia accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione (consid. 9.1).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, la valutazione del diritto alle prestazioni dell’assicurato deve avvenire in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 LAINF.

 

                               2.7.   Nella decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore infortuni ha ritenuto che l'evento dell’11 novembre 2019 ha scompensato uno stato patologico preesistente e che lo status quo sine poteva essere considerato ragionevolmente raggiunto a partire dal 17 marzo 2020, facendo capo ai pareri del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 32, 55 e 77).

Interpellato dall’amministrazione in merito alla proposta di intervento chirurgico avanzata dal dr. __________ il 27 febbraio 2020, in data 13 marzo 2020 il dr. __________, specialista FMH in chirurgia, ha, infatti, considerato che il danno alla salute oggetto dell’operazione auspicata dal curante – vale a dire la rottura del sovraspinato e lieve lesione intratendinea clb e sottoscapolare – non fosse imputabile, secondo il criterio della probabilità preponderante, all’infortunio dell’11 novembre 2019, in quanto l’articolazione risultava “nettamente degenerata”.

                                         A suo parere, pertanto, i postumi infortunistici non giocavano più alcun ruolo secondo il principio della probabilità preponderante “a due mesi dal trauma” (cfr. doc. 32).

 

                                         Il precedente rappresentante legale dell’interessato ha contestato questa valutazione del dr. __________, producendo, a comprova dell’origine traumatica dei disturbi alla spalla destra dell’interessato, il seguente referto del 16 aprile 2020 del dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia:

 

" Riferisco in merito al paziente summenzionato, che era stato da me visitato in data 27 febbraio 2020.

In considerazione della giovane età del paziente e del fatto che prima dell’incidente dell’11 novembre 2019 il paziente non aveva alcun sintomo alla spalla destra e che invece dopo l’incidente sono immediatamente iniziati i dolori e ipostenia del tutto concordanti con la lesione evidenziata all’esame di risonanza magnetica, effettuata il 2 gennaio 2020 che ha mostrato una rottura in zona inserzionale del sovraspinoso e del terzo superiore del sottoscapolare. Tutti questi dati ci portano a pensare che con alta probabilità queste lesioni siano da riferirsi al trauma dell’11 novembre e pertanto si conferma l’alta probabilità di una natura post-traumatica di queste lesioni.

In ogni caso si consiglia un intervento di riparazione tendinea di entrambi i tendini come descritto in data 27 febbraio 2020.” (Doc. 45)

 

                                         Con annotazione del 15 giugno 2020 il dr. __________, esprimendosi riguardo alle considerazioni del dr. __________, ha ribadito la propria opinione, rilevando quanto segue:

 

" La RMN non lascia dubbi in quanto vi è una degenerazione diffusa della spalla e maggiormente a livello del sovraspinato ove è presente un impingement che tocca il tendine. Tale condizione prima o poi porta alla rottura del tendine anche senza traumi. Il trauma in oggetto ha slatentizzato la degenerazione in atto accelerandone le conseguenze (status quo sine).” (Doc. 55)

 

                                         A seguito delle contestazioni contenute nell’opposizione del 24 agosto 2020 dell’avv. RA 1, l’amministrazione ha nuovamente interpellato il proprio medico fiduciario.
Con apprezzamento medico del 14 settembre 2020, il dr. __________, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti, ha fornito la seguente valutazione:

 

" Circa le motivazioni dell’opposizione dell’avvocato RA 1 e cioè che è impossibile che la lesione fosse antecedente all’infortunio bisogna fare alcune considerazioni.

Innanzitutto se si legge il verbale del PS si nota che non è stata fatta alcuna radiografia della spalla destra, bensì è stata fatta a livello del polso destro, e si cita nel verbale del PS che vi è un dolore all’arto superiore destro ma non viene registrata alcuna limitazione della spalla durante l’esame obiettivo.

La risonanza magnetica infatti viene fatta assai tardivamente, se vi fosse stato un dolore persistente da trauma questo si sarebbe rilevato già da subito e non successivamente. Non vi è nessuna documentazione in materia, in più bisogna anche considerare che l’assicurato è tornato al lavoro il 7.12.2019 al 100%. Un impatto diretto con rottura del sovraspinato avrebbe certamente impedito una ripresa così rapida. Soprattutto nella risonanza magnetica si evidenzia una degenerazione artrosica di discreta entità a carico di tutta l’articolazione, particolarmente dell’acromion-claveare dove c’è proprio il tipico quadro di impingement subacromiale dato dalla riduzione dello spazio con un’impronta vera e propria al passaggio miotendineo del tendine del sovraspinato tipica come quella descritta da Neer come condizione che porta certamente ad una precoce rottura del tendine.

Inoltre ci sono fenomeni degenerativi a carico proprio del corpo del tendine del sovraspinato ed una lesione parziale in sede inserzionale. La rottura del sottoscapolare descritta in realtà è veramente minima ed è una focale lesione intra-sostanza cosa che non si accorda con un trauma distrattivo di una certa entità. Esistono addirittura irregolarità corticali del trochite omerale con plurime micro-focalità cistiche intraspongiose ed anche una lesione del labbro glenoideo in sede sovra-equatoriale anteriore. A fronte del quadro della risonanza magnetica è evidente che queste alterazioni sono ampiamente preesistenti e che impiegano anni per formarsi, un fatto acuto, tra l’altro si evidenzia con lo sfilacciamento del tendine. Circa il fatto di un’età relativamente giovane dell’assicurato questo non significa che non possa sviluppare artrosi per tutta quanta una serie di motivi sia lavorativi sia costituzionali, per cui sta di fatto che l’articolazione era già seriamente compromessa prima del trauma stesso. La situazione è innegabile da un punto di vista strumentale quindi non si comprende come si possa dire che prima del trauma non c’era assolutamente niente. L’esame strumentale non mente da questo punto di vista. Il fatto che non vi siano assolutamente dolori prima del traumatismo, non significa che l’artrosi non ci fosse. Esistono infatti numerosi tipi di artrosi che sono praticamente asintomatiche che poi vengono slatentizzate dal traumatismo stesso. La letteratura è piena di esempi di questo tipo. Peraltro nella genesi del danno, la patogenesi di un impatto diretto sulla spalla non procura mai rottura del tendine e la stessa viene data sempre da un trauma in iper-abduzione e rotazione esterna ma in questo caso si rompe prima il sottoscapolare e qui la lesione del sottoscapolare c’è indubbiamente ma appare intratendinea quindi essa va inquadrata all’interno di un quadro di degenerazione completa di tutta la spalla.

Certamente è plausibile che il trauma possa aver contribuito alla rottura del tendine del sovraspinato proprio perché esso era già lesionato prima e certamente la letteratura insegna che lesioni così evidenti a livello dell’acromion-claveare determinano prima o poi la rottura. Certamente non si può dire quando questa avverrà con precisione matematica ma si sa che comunque avverrà e questo accade spesso a seguito di traumi anche a piccola energia come nel caso in esame, e si può verificare anche sotto sforzo lieve, come per esempio giocare a tennis o comunque usare anche per movimenti sportivi il braccio in tensione ed in elevazione. Si ritiene pertanto che le lesioni dovute allo stato di degenerazione dell’articolazione della spalla siano nettamente pre-esistenti al trauma e siano state slatentizzate dal trauma stesso in un quadro proprio dello status quo sine.” (Doc. 77)

 

                               2.8.   In corso di causa, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato la valutazione del medico fiduciario dell’amministrazione, trasmettendo un ulteriore referto del dr. __________, datato 23 novembre 2020, del seguente tenore:

 

" Le scrivo in merito al paziente summenzionato come da sua richiesta per quanto riguarda la condizione della spalla destra e la relazione di riferimento della patologia diagnostica all’evento traumatico dell’11 novembre 2019.

In data 27 febbraio 2020 ho visitato il paziente che mi riferiva, in seguito all’incidente stradale dell’11 novembre 2019, un trauma contusivo all’arto superiore e alla spalla di destra.

Sino a quel momento asintomatico, il paziente ha iniziato a lamentare dolore con ipostenia costanti e persistenti che disturbavano sia le attività della vita quotidiana, sia i movimenti over head.

Sospettando clinicamente una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori ho richiesto una Risonanza Magnetica nativa che ha evidenziato una rottura nella zona inserzionale della porzione più anteriore del sovraspinoso e del 1/3 superiore del tendine del sottoscapolare.

In considerazione della giovane età del paziente, che prima dell’incidente stradale dell’11 novembre 2019 non aveva alcun sintomo alla spalla destra e che dopo il trauma sono immediatamente iniziati i dolori con ipostenia del tutto concordanti con la lesione evidenziata alla Risonanza Magnetica effettuata il 2 gennaio 2020 (che ha mostrato una rottura in zona inserzionale del sovraspinoso e del 3° superiore del sottoscapolare) possiamo affermare con alta probabilità che queste lesioni siano da riferirsi al trauma dell’11 novembre 2019 e pertanto si conferma l’alta probabilità di una rottura post-traumatica della rottura tendinea diagnostica.

L’intervento di riparazione dei tendini del sovraspinoso e sottoscapolare così come descritto nella visita del 27 febbraio 2020 è indicato.” (Doc. B)

 

                                         Con osservazioni del 21 dicembre 2020, l’CO 1 ha considerato che “nel suo rapporto del 23.11.2020 il dr. __________ non ha messo in luce nessun nuovo elemento di giudizio. Egli ritorna sulla questione dell’età – facendo astrazione che a 44 anni, secondo la letteratura medica, sono presenti delle alterazioni degenerative – e sull’assenza di disturbi prima dell’infortunio – facendo astrazione dal fatto che, a mente della giurisprudenza, il principio post hoc, ergo propter hoc non è un mezzo di prova” (doc. XI).

 

                               2.9.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                             2.10.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nell’apprezzamento medico del 14 settembre 2020 dal dr. __________, specialista nella materia che qui ci occupa, possa essere considerato pienamente probante in quanto dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.9.) e, di conseguenza, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

 

                                         Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, il quale ha, in maniera motivata e convincente, spiegato le ragioni per le quali, sulla base delle inequivocabili risultanze degli esami strumentali effettuati (e meglio: MR spalla destra nativa del 2 gennaio 2020, cfr. doc. 29), si deve concludere che l’evento dell’11 novembre 2019 abbia “slatentizzato” e prodotto un aggravamento unicamente temporaneo di una situazione degenerativa già da tempo presente, seppure in forma silente e asintomatica, con il raggiungimento dello status quo sine da situare a due mesi dall'episodio iniziale (cfr. doc. 32, 55, 77).

                                         In particolare, il medico fiduciario dell’amministrazione ha elencato le ragioni che lo hanno portato ad escludere un’origine esclusivamente traumatica delle lesioni riscontrate alla spalla destra, rilevando, innanzitutto, come un impatto diretto con una rottura del sovraspinato si sarebbe immediatamente manifestata (cosa non avvenuta nel caso di specie, visto che il giorno stesso dell’evento i medici del PS non hanno effettuato alcuna radiografia alla spalla destra - ma solo al gomito e polso destro, oltre che al bacino e alla caviglia sinistra – senza registrare alcuna limitazione della spalla destra durante l’esame obiettivo, cfr. doc. 30) e, oltretutto, avrebbe certamente impedito all’interessato di riprendere in data 7 dicembre 2019 la propria attività nella misura del 100% (cfr. doc. 14).

                                         Inoltre, il dr. __________ ha evidenziato quali elementi messi in luce dalla risonanza magnetica non si accordino con un trauma distrattivo di una certa entità, ma dimostrino, invece, al contrario, come le alterazioni siano ampiamente preesistenti, impiegando anni per formarsi.

                                         Infine, quanto all’età relativamente giovane dell’assicurato, il dr. __________ ha indicato come questo non escluda che l’interessato possa sviluppare un’artrosi per tutta una serie di motivi sia lavorativi, sia costituzionali, confermando che l’articolazione era già seriamente compromessa prima del trauma stesso (cfr. doc. 77).

 

                                         Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste ben motivate considerazioni espresse dal dr. __________.
Del resto, né gli argomenti che il patrocinatore dell’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I), né la documentazione medica prodotta, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’Istituto assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti.

In effetti, la valutazione dello specialista fiduciario dell’assicuratore LAINF - che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica – basata su riscontri oggettivi incontrovertibili, risultanti dall’esame MR spalla destra nativa del 2 gennaio 2020, i quali dimostrano la netta presenza di una degenerazione ampiamente precedente all’evento infortunistico (cfr. doc. 29), non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale e in corso di causa.

 

                                         In tale ambito, il TCA non ignora i certificati medici del dr. __________, prodotti dall’assicurato a dimostrazione della natura infortunistica delle proprie lesioni.

                                         Essi, tuttavia, non si confrontano minimamente con le risultanze degli esami strumentali, né con le considerazioni espresse dal dr. __________ e, neppure, con il fatto che l'assicurato possa (o meno, così come sostanzialmente asserito dal patrocinatore dell'interessato) aver raggiunto lo status quo sine.

 

                                         Il dr. __________, come visto, si è difatti limitato ad attestare unicamente l’inesistenza di disturbi all’arto superiore destro prima dell’evento, circostanza che, unitamente alla relativamente giovane età dell’interessato, porterebbero - a suo modo di vedere - a concludere, con alta probabilità, per un’origine traumatica delle lesioni riscontrate alla spalla destra.

 

                                         Ora, entrambe tali obiezioni sono state analizzate – e respinte – dal dr. __________, il quale ha esaurientemente spiegato per quali ragioni le lesioni alla spalla destra vadano considerate ampiamente preesistenti, seppure silenti (come dimostrato dall’esame RM) e siano, poi, state “slatentizzate” e peggiorate temporaneamente dall’evento traumatico del novembre 2019.


Al riguardo, va ribadito che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019; 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

                                         Quanto, poi, alle obiezioni sollevate dal legale dell’assicurato riguardo alla relativamente giovane età dell’assicurato (44 anni al momento dell’infortunio) e al fatto che prima dell’evento lo stesso fosse asintomatico, è utile segnalare che il TCA, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, ha ordinato una perizia medico-giudiziaria di livello universitario, nella quale il perito ha espresso le seguenti considerazioni sul tema dell’eziologia delle rotture della cuffia rotatoria, sottolineando, in particolare, che il naturale processo degenerativo della cuffia ha inizio già prima dei trent’anni di età e che l’incidenza di rotture parziali o totali cresce dopo i quarant’anni, arrivando tra i cinquanta e i sessant’anni sino al 30%, anche in soggetti asintomatici:

 

" (…) La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse.” (cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9)

 

                                         Infine, il TCA rileva che la tempistica (due mesi dall'episodio iniziale secondo l’apprezzamento del dr. __________, cfr. doc. 32; quattro mesi (ossia dall’11 novembre 2019 al 17 marzo 2020) secondo quanto, invece, riconosciuto dall’assicuratore LAINF nella decisione del 17 marzo 2020, cfr. doc. 33, poi confermata con la decisione su opposizione qui impugnata, cfr. doc. A1), con la quale è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione subita dall’interessato alla spalla destra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).


In una STF 8C_19/2020 del 21 settembre 2020, l’Alta Corte ha confermato il raggiungimento di uno status quo sine a distanza di tre mesi dall’evento, nel caso di un maestro di sci che, dopo una caduta sulla neve, aveva riportato una contusione della spalla destra con rottura dei muscoli sottoscapolare e sovraspinoso.

                                         Il TF ha giudicato convincente l’apprezzamento con il quale i medici fiduciari dell’assicuratore infortuni avevano rilevato che le lesioni all’arto superiore destro messe in evenidenza dalla risonanza magnetica eseguita a distanza di alcuni mesi alla spalla destra – e poi oggetto di intervento chirurgico – erano tipicamente degenerative.

                                         I medici fiduciari dell’amministrazione avevano sottolineato come la sintomatologia accusata dall’interessato fosse in relazione con una lesione degenerativa classica per un uomo di 53 anni, che praticava degli sport con carichi pesanti in maniera ripetuta per gli arti superiori.

                                         Inoltre, essi avevano precisato che se la rottura fosse stata traumatica vi sarebbe stata l’insorgenza di una immediata impotenza funzionale, con conseguente incapacità lavorativa quale maestro di sci nei giorni successivi alla caduta. Per tutte queste ragioni, solo la diagnosi di contusione della spalla era da ritenere in nesso causale con l’evento traumatico, con raggiungimento dello status quo sine dopo tre mesi dall’infortunio.

 

                                         In una STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, il Tribunale federale ha confermato il sopraggiungere di uno status quo sine a distanza di 4-6 settimane dall'episodio iniziale, con un limite massimo superiore, situato a tre mesi dall’evento - così come deciso dall’amministrazione e ratificato da questo Tribunale con STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 - considerando che la causalità tra l'episodio traumatico del 18 febbraio 2017 e la lesione degenerativa oggettivata dagli esami complementari e da un intervento chirurgico alla spalla sinistra, non era probabile, ma solo possibile e che il trauma aveva causato solamente un aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già presente.

                                         In particolare, l’Alta Corte ha giudicato non esservi il benché minimo dubbio riguardo all’apprezzamento con il quale il medico fiduciario aveva rilevato come dall'artro-MRI del 26 giugno 2017 risultasse una situazione tipica di un processo degenerativo del tendine sovraspinato, come si trova abitualmente nei casi di lesioni degenerative della cuffia dei rotatori (che comincia classicamente sul versante articolare per poi progredire verso l'acromion ed eventualmente completarsi con una rottura/separazione).

                                         Anche in quel caso – così come nella vertenza oggetto della presente controversia - l’Alta Corte ha considerato ininfluenti i referti medici prodotti dall’assicurato, i quali si limitavano a presentare lo stato di salute del ricorrente, senza esprimersi in sostanza sul nesso di causalità tra i disturbi di cui soffriva l'assicurato e l'infortunio, e senza neppure tentare di contestare o mettere in dubbio le considerazioni dei medici fiduciari dell’amministrazione. Il Tribunale federale ha ricordato come la circostanza che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per concludere all'esistenza di un nesso causale.

 

                                         In un’altra STF 8C_167/2018 del 28 febbraio 2019, concernente il caso di un assicurato che si era infortunato alla spalla destra mentre stava giocando a pallanuoto, il Tribunale federale - ritenendo corretta la valutazione del medico fiduciario, peraltro non smentita tramite refertazioni specialistiche di senso contrario, e basandosi sulle risultanze dell’esame MRI, dal quale risultavano solo alterazioni degenerative - ha confermato l’avvenuto raggiungimento dello status quo sine a distanza di circa due mesi dall’evento, come deciso dai primi giudici.

In quel caso, in particolare, l’Alta Corte ha considerato pienamente probante il ragionamento sviluppato dal medico fiduciario dell’amministrazione per spiegare quali meccanismi e quali movimenti fossero necessari per produrre una rottura traumatica della cuffia dei rotatori, la quale avrebbe comportato delle lesioni con determinate corrispondenti caratteristiche morfologiche, non presenti nel caso oggetto di disamina. Da tali elementi si doveva quindi concludere, a suo modo di vedere, che i disturbi che l’assicurato continuava ad accusare alla spalla dopo due mesi dall’evento non fossero più prevalentemente correlati al trauma, ma costituissero, piuttosto, delle conseguenze delle degenerazioni preesistenti.

                                         In un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica. 

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato che la causalità tra l'episodio traumatico dell’11 novembre 2019 e la lesione alla spalla destra dell'assicurato è solo possibile, che il trauma ha causato solamente un aggravamento temporaneo di una situazione degenerativa già presente e sino a lì silente e che lo status quo sine è stato senz'altro raggiunto al 17 marzo 2020, di modo che, a partire da tale data, l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’11 novembre 2019.

 

                                         Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF 8C_167/2018 del 28 febbraio 2019, STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti