Incarto n.
35.2020.94

 

PC/sc

Lugano

29 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1

  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 4 ottobre 1987, RI 1, nato il __________ 1959, dipendente della __________ dal 22 ottobre 1979, in qualità di "lattoniere da carrozzeria", e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava giocando una partita di calcio al campo sportivo di __________, verso le 10:30, ha riportato una distorsione del ginocchio destro in un contrasto con un avversario (inf. no. __________).

A seguito dell'infortunio RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 4 ottobre sino al 22 novembre 1987. L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L'assicurato ha ripreso la propria attività lucrativa a tempo pieno a far tempo dal 23 novembre 1987.

In seguito, l’CO 1 ha assunto cinque ricadute (9 giugno 1988, 27 giugno 1989, 4 ottobre 1990, 8 febbraio 1991 e 30 luglio 1991).

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 maggio 1994, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha attribuito a RI 1 - nel frattempo messosi in proprio con la __________ di cui era socio e azionista maggioritario, svolgendo, in parte, mansioni di dirigenza (50%) e, in parte, lavori manuali in qualità di lattoniere (50%; doc. 96) -"per le conseguenze dell'infortunio del 4.10.1987" (a fronte di una stimata diminuzione di rendimento del 15/20% per il 50% delle attività manuali), una rendita d’invalidità del 10% dal 1° maggio 1994, oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 1.1. e 1.2: doc. 218).
                                       

                               1.2.   In seguito, l’CO 1 ha assunto altre tre ricadute (18 settembre 1995, 11 dicembre 1996 e 6 maggio 1997).

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, preso atto che RI 1 svolgeva in parte, mansioni di dirigenza (25%) e, in parte, lavori manuali in qualità di lattoniere (75%), con decisione formale del 18 agosto 1997, confermata su opposizione il 18 settembre 1997 (cresciuta, incontestata, in giudicato), l’CO 1 ha aumentato la rendita d’invalidità al 20% dal 1° settembre 1997 (a fronte di un'ammessa diminuzione di rendimento del 20%; STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 1.3 e 1.4: doc. 218).
                                                                                

                               1.3.   In seguito, l’CO 1 ha assunto altre cinque ricadute (11 febbraio 2003, 18 luglio 2005, 31 ottobre 2008, 22 aprile 2013 e 12 settembre 2014; STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 1.3: doc. 218).
                                       

                               1.4.   A seguito di malattia (depressione reattiva), RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 9 luglio sino al 28 ottobre 2015.

 

                                         Il rapporto di lavoro presso la __________ è stato disdetto il 28 ottobre 2015, con un termine di preavviso di 3 mesi, dal datore di lavoro, che ha inoltre dispensato l'assicurato con effetto immediato dalla prestazione lavorativa (STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 1.8: doc. 218).

 

                               1.5.   In data 8 dicembre 2015, RI 1, mentre scendeva le scale in giardino, ha fatto un passo falso, picchiando spalla e gomito destro (inf. no. 26.47083.15.6).

A seguito dell'infortunio egli è rimasto inabile al lavoro al 100% dall'8 dicembre 2015 al 20 marzo 2016.

 

                                         Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 luglio 2016, confermata su opposizione il 14 settembre 2016, l’CO 1 - dopo aver rilevato che "dagli accertamenti medici eseguiti è risultato che è subentrato un notevole peggioramento dei postumi infortunistici, di conseguenza i presupposti per procedere alla revisione della rendita, con decorrenza 01.08.2015, sono dati. A seguito degli stessi, l'attività di carrozziere non è più esigibile, per contro si può pretendere dal signor RI 1 che svolga un lavoro leggero e parzialmente sedentario al 100%"- ha confermato il grado di invalidità in vigore (20%), in quanto dal raffronto dei redditi ("da valido" fr. 69'589.- e "da invalido" fr. 60'426, ovvero fr. 71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere conto delle variabili personali e professionali dell'interessato; ambedue determinati in base alla tabella TA1 2014) risultava un discapito del 13,17% (STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 1.9-15: doc. 218).

 

                                         La decisione su opposizione del 14 settembre 2016 è stata confermata da questa Corte con STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017 (doc. 218), cresciuta incontestata in giudicato.

                                     

                               1.6.   Il 20 novembre 2019 è stata annunciata all’CO 1 una nuova ricaduta (doc. 240).

 

                                         Il 3 gennaio 2020 (doc. 241) l’avv. __________ dell’allora __________, rappresentante di RI 1, ha trasmesso all’CO 1 il contratto di lavoro del 26 marzo 2018 del suo assistito, comunicando, tra l’altro, quanto segue:

 

" (…). Si premette che il Signor RI 1 è beneficiario di una rendita di invalidità con una percentuale riconosciuta del 20% confermata con decisione del 14 luglio 2016.
(…).
Nel caso concreto, oltre alle chiare problematiche fisiche sofferte dal signor RI 1, come da annuncio di ricaduta e come da conferma da parte del vostro medico di fiducia, l'assicurato presenta una situazione economica decisamente diversa da quella presente al momento della concessione della rendita d'invalidità. Egli, infatti, beneficia di una capacità di guadagno notevolmente inferiore e, di riflesso, di un'importante riduzione del reddito da invalido (cfr. contratto di lavoro del 26 marzo 2018).

 

Come si può facilmente notare dalla documentazione allegata, il signor RI 1 si è da subito dato da fare, esercitando un lavoro ragionevolmente esigibile tenuto conto delle proprie limitazioni fisiche e di un mercato di lavoro equilibrato. Ciò, nel pieno rispetto dei principi imposti in ambito delle assicurazioni sociali, secondo cui l'assicurato deve contribuire spontaneamente, per quanto ragione-volmente esigibile, a migliorare la capacità al guadagno.
Visto quanto precede, considerata l'impossibilità per l'assicurato di poter migliorare ulteriormente la propria capacità di guadagno per le ragioni che precedono, ritenuta la documentazione allegata alla presente, vi invitiamo a voler procedere con una revisione della rendita d'invalidità. (…)”.


Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso con decisione formale del 7 agosto 2020 (doc. 268), l’CO 1 ha statuito che, a fronte di uno stato di salute invariato, non erano dati gli estremi per riesaminare il grado di invalidità.

Preso atto dell’opposizione del 26 agosto 2020 (doc. 269) di RI 1, rappresentato dalla __________, e dopo avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 9 settembre 2020 e del 29 settembre 2020 relativo alla visita del 23 settembre 2020 del medico __________, dr. med. __________ (doc. 272 e 275), con decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 l’CO 1 ha ribadito che non erano dati gli estremi per riesaminare il grado di invalidità non essendo subentrato una notevole modifica dello stato del ginocchio destro (doc. 281 e doc. A).

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 22 ottobre 2020 RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, conseguentemente, in via principale, che venga “riconosciuto l’istituto della revisione a favore del signor RI 1, __________. La rendita è quindi modificata sulla base della ridotta capacità di guadagno del ricorrente, al 46%” e, in via subordinata, che venga “riconosciuto l’istituto della revisione a favore del signor RI 1, __________. L’incarto viene retrocesso a CO 1 affinché rivaluti la rendita a favore dell’insorgente” (doc. I, pag. 4 e 5).

 

                                         Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato dell'CO 1, in quanto non ha tenuto conto del peggioramento della propria situazione finanziaria. Considerata l’impossibilità per l’insorgente di svolgere la sua precedente attività lavorativa, dal 1° aprile 2018 lavora presso la __________ quale aiuto ufficio e archivio con un guadagno annuo di fr. 45'500.- (pari ad un salario mensile lordo di fr. 3'500.-). Tenuto conto di un salario da valido di fr. 72'245.25 (TA1 2018, ramo 45-96, settore 3, servizi senza funzione di quadro, uomini) e da invalido di fr. fr. 45'500.- , il suo cliente presenta, quindi, un grado di invalidità di oltre il 46%.       

Il rappresentante del ricorrente conclude chiedendo “a codesta lodevole Autorità di voler considerare ammesso l’istituto della revisione non a causa di un peggioramento dello stato valetudinario dell’insorgente, bensì dall’importante riduzione per l’insorgente della capacità di procurarsi un proprio guadagno, benché il danno alla salute sia rimasto immutato” (doc. I, pag. 4).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il contratto di lavoro del 26 marzo 2018 del suo assistito (C, già agli atti quale doc. 241).
                                       

                               1.8.   Con risposta di causa del 12 novembre 2020 (doc. III), l’CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
                                       

                               1.9.   Il 20 novembre 2020 il patrocinatore del ricorrente si è ricon-fermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, sull’ammissibilità dell’istituto della revisione nel caso in esame, visto il chiaro peggioramento della situazione economica del suo assistito), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
                                       

                             1.10.   Il 30 novembre 2020 l'CO 1 ha confermato la propria posizione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
                                       

                             1.11.   Il doc. VI è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

                                     

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no (cfr. doc. I).                   
                                       

                               2.3.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

 

                                         L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

 

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
                                       

                               2.4.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

 

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
                                       

                               2.5.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
 

                               2.6.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

 

                               2.7.   La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

 

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

 

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
                                       

                               2.8.   Nel caso di specie, al fine di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________, medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale, dopo averlo visitato personalmente il 23 settembre 2020, è giunto alla conclusione che lo stato del ginocchio destro dell'assicurato, sia dal profilo clinico sia dal profilo radiologico, era stabile da tre anni e, pertanto, valeva l’esigibilità lavorativa espressa in precedenza (doc. 275).

 

                                         Questa valutazione - effettuata da uno specialista nella materia che qui ci occupa, vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, sulla base dello stato clinico e radiologico dello stato del ginocchio destro dell’assicurato e non contestata dal patrocinatore del ricorrente - può essere fatta propria da questa Corte. 

Dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato è, pertanto, rimasto invariato e non giustifica una revisione della rendita. 

                               2.9.   Dal profilo economico il patrocinatore del ricorrente ribadisce in questa sede che la situazione finanziaria del suo assistito è peggiorata notevolmente, in considerazione del fatto che percepisce un guadagno annuo lordo di fr. 45'500.-. Ritiene, dunque, che il reddito da invalido del suo cliente ammonti ora a tale importo e che, pertanto, abbia diritto alla revisione della rendita.    

Il TCA rileva che con STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017 (doc. 218), cresciuta incontestata in giudicato, ha attestato una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici e ripetitive; leggere e parzialmente sedentarie; STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 2.9: doc. 218), nelle quali l’assicurato, nel 2015, poteva percepire un salario di fr. 60'426 annui (ovvero fr. 71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere conto delle variabili personali e professionali dell'interessato: STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 2.13 e 2.15: doc. 218).

A tutt’oggi lo stato del ginocchio dell’assicurato si presenta stazionario e l’assicurato continua a presentare una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici e ripetitive; leggere e parzialmente sedentarie (cfr. consid. 2.8).

In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da invalido” quanto effettivamente percepito dal suo assistito con l’attuale lavoro non può essere condivisa.


A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Questa Corte non ha neppure motivo di scostarsi dal reddito “da valido”, nel 2015, di fr. 69'589.- (TA1 2014, ramo 45-46 "commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli", livello di qualifica 2, uomini, riportato sulle 41.9 ore e aggiornato al 2015) - allora non contestato dal patrocinatore del ricorrente - accertato al consid. 2.11 della STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

Stante quanto precede, non risulta giustificata una revisione della rendita neppure dal profilo economico. 

                             2.10.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti