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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 7 novembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 settembre 2017 RI
1, nato il __________ 1984, di professione operaio edile, alle dipendenze della
ditta __________ in qualità di operaio edile dal 9 maggio 2016 e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si è sottoposto ad una
ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore (di seguito: LCA)
del ginocchio sinistro presso l’Ospedale di __________, a causa di un
infortunio occorsogli il 26 luglio 2017, allorquando, mentre stava lavorando in
un cantiere in via __________ a __________, salendo le scale, trasportando
delle lastre di cartongesso, era inciampato in un gradino ed era caduto a
terra. In seguito, aveva riacquistato la piena capacità lavorativa (doc. 50).
1.2. In data 9 ottobre 2018, RI 1
mentre stava lavorando in un cantiere alla __________ di __________, verso le
8:30, scendendo le scale è scivolato procurandosi una distorsione al ginocchio
sinistro e riportando una ri-rottura del LCA (doc. 1, 18 e 50).
Inabile al lavoro al 100% dal giorno dell’infortunio, l’assicurato ha tentato
una ripresa lavorativa (fallita dopo soli tre giorni) il 29 gennaio 2019. A
tale momento, il datore di lavoro ha consegnato all’assicurato, così come a
diversi altri suoi colleghi, la disdetta del rapporto di lavoro (doc. 50 e
158).
In data 26 febbraio 2019 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 51).
Il 26 marzo 2019 RI 1, a causa della rottura del Neo-LCA sintetico al ginocchio
sinistro, si è quindi sottoposto, sempre presso l’Ospedale di __________, ad un
intervento di “artroscopia di ginocchio con asportazione residui di neo LCA
e ricostruzione LCA con nuovo LARS” (doc. 76, pag. 3 e 55).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A causa di persistenti dolori, di una residua instabilità rotazionale e di una
ipomiotrofia quadricipitale, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini,
che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di
immagine radiologica . Egli ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche,
anche in Svizzera interna, dal PD. Dr. med. __________, della Klinik für
Ortopädie und Traumatologie del __________ di __________, su richiesta del
medico __________; doc. 150).
RI 1 si è anche sottoposto
a svariate sedute di fisioterapia intensa, tecarterapia e fisiokinesiterapia.
1.3. Preso atto delle risultanze
della visita __________ del 19 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia (doc. 178), il medesimo giorno l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità
giornaliera) a decorrere dal 1° luglio 2020, ritenuto come secondo il parere
del medico di __________non era più necessaria una cura medica, puntualizzando
che avrebbe continuato ad assumersi i costi dei controlli medici ancora
necessari (doc. 170).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto del
rapporto del 25 maggio 2020 relativo alla visita __________ del 19 maggio del
precitato medico di __________ dell’CO 1), con progetto di decisione del 29
maggio 2020, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha preannunciato
RI 1 il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera (grado di
invalidità:100%) dal 1° ottobre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa; art.
28 LAI) al 31 agosto 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute: 19 maggio 2020; art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo per il periodo
successivo un grado di invalidità del 7% (doc. 182).
L’UAI ha considerato, nel 2018, un reddito da valido di Fr. 68'847.25
(calcolato sulla base della TA1, categoria 41-43 “costruzioni”, uomini, livello
1; visto che l’assicurato era stato licenziato per motivi estranei
all’invalidità, segnatamente per mancanza di lavoro) e un reddito da invalido
di Fr. 64'024.15 (determinato sulla base della TA1, attività semplici e
ripetitive, valore mediano, fr. 67'393.83, applicando una deduzione sociale del
5% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari: doc. 182).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche
della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 19
maggio 2020 del precitato medico __________; doc. 179) ed avere preso atto
dell’opposizione del 16 giugno 2020 dell’assicurato alla chiusura del caso
(doc. 196), con decisione del 25 giugno 2020, l’CO 1, riferendosi alla lettera
del 19 maggio 2020 (chiusura del caso), ha negato all’assicurato una rendita
LAINF (a fronte di un grado di invalidità nullo), egli ha riconosciuto un’IMI
del 5% (doc. 200).
L’CO 1 ha considerato, nel 2020, un reddito da valido di Fr. 57'455.- (calcolato
sulla base delle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro) e un reddito da
invalido di Fr. 68'446.- (determinato sulla base della TA1 2018, attività
semplici e ripetitive, livello 1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2020,
senza applicare alcuna deduzione sociale, cfr. doc. 200).
1.6. Dopo avere preso atto del referto del 2 luglio 2020 della visita specialistica del dr. med. __________, specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport, dell’Istituto clinico __________ di __________ (__________; doc. 204) e dell’opposizione formale del 27 luglio 2020 (doc. 213) e del messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2020 (doc. 220) dell’assicurato e dopo avere raccolto agli atti la nota del 2 luglio 2020 (doc. 206) e l’apprezzamento medico del 31 agosto 2020 (doc. 217) del precitato medico di __________, con decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 (doc. 225) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
2. Dagli atti risulta che in data 8.1.2020 il dott. __________ è giunto alla conclusione che il ciclo fisiokinesiterapico non può più offrire all'assicurato dei miglioramenti funzionali e algico. L'assicurato dovrebbe essere visitato dal medico di __________ o da uno specialista presso la Clinica universitaria di __________. L'assicurato è stato indirizzato dalla CO 1 al dott. __________, specialista del ginocchio e medico capo presso l'Ospedale cantonale di __________, il duale è giunto alla conclusione e difficile sapere se un ulteriore intervento porterebbe ad un miglioramento. In occasione della visita medica di chiusura rassicurato ha ammesso che un cambio di attività potrebbe essere forse la cosa più logica. Egli e stato edotto che in caso di aggravamento potrà sempre riannunciarsi. Il medico di __________ si è pertanto espresso in merito all'esigibilità e la Divisione prestazioni assicurative ha provveduto ad effettuare il raffronto dei redditi su basi teoriche e a rifiutare il diritto alla rendita non sussistendo alcun discapito. A sostegno dell'opposizione l'assicurato ha prodotto un rapporto del dott. RA 1, il quale ha consigliato proseguire il percorso terapeutico con un intervento chirurgico per bonifica articolare.
3. Interpellato in merito l'assicurato ha dichiarato che ha deciso non di farsi
operare. Il ginocchio va bene e non ha particolari problemi. Ha ripreso il
lavoro al 100 %. Inizialmente è stato esonerato da alcune mansioni ma l'idea è
quella di riprendere la sua attività. L'assicurato si è dichiarato disposto a
ritirare l'opposizione qualora la CO 1 accettasse di versare l'indennità
giornaliera per i mesi di luglio e agosto in quanto non ha lavorato e non ha
percepito nessuna indennità.
4. La CO 1 non può dare seguito a questa richiesto in quanto non sussiste nessun motivo che permette di ammettere che lo stato di salute dell'assicurato non era stabilizzato con il 30.6.2020. Il fatto che l'assicurato abbia ripreso il proprio lavoro abituale con l'1.9.2020 e non con il 1.7.2020 non ha nulla a che vedere con gli esiti dell'infortunio essendo la situazione stabilizzata al più tardi al momento della visita di chiusura che ha avuto luogo il 19.5.2020.
5. Come già spiegato sia dal medico di __________ che dalla CO 1 __________
l'assicurato potrà annunciare una ricaduta qualora decidesse di farsi operare.
Questo non significa che la CO 1 concede fin d'ara il benestare ma che rivaluterà
la situazione alla luce
degli elementi che saranno a sua disposizione a quel momento.
(…)”.
1.7. Il 12 ottobre 2020 la ditta __________
di __________, che nel frattempo aveva ripreso RI 1 alle proprie dipendenze in
qualità di operaio edile al 100%, ha comunicato all’CO 1 una ricaduta, dato che
il proprio dipendente, in medesima data, “mentre scendeva il gradino della
scala del bar si è girato e il ginocchio gli ha ceduto” ed era totalmente
inabile al lavoro da tale data (doc. 229).
1.8. Con tempestivo ricorso del 7 novembre
2020 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha postulato quanto segue:
“La decisione su opposizione 9.10.2020 e la decisione 25.6.2020 della CO 1,
fatta riserva dell’IMI assegnata, sono annullate.” e “La pratica CO 1
n. __________ è pertanto riaperta e l’incarto è ritornato alla CO 1 per nuova
decisione dopo lo svolgimento delle opportune misure mediche del caso e meglio
dell’intervento al ginocchio sinistro, con il riconoscimento dei relativi costi.”
(cfr. doc. I, pag. 7).
Il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere puntualizzato che l’IMI non è
contestata, critica l’operato dell’amministrazione per non avere valutato
correttamente la situazione né il danno alla salute del suo cliente. Per
risolvere il problema del suo assistito sarebbe necessario un intervento, che
però, a torto, non è stato autorizzato dall’CO 1. Il rappresentante sottolinea,
in particolare, quanto segue:
" (…) Non è
stato l’assicurato a decidere di non sottoporsi all’operazione ma è la mancata
autorizzazione della CO 1 all’intervento che l’ha spinto a non farsi operare.
In seguito ha fatto un difficoltoso tentativo di rientro al posto di lavoro,
forzato dal fatto che da giugno 2020 in poi non gli è stata versata né dalla CO
1 né da altri alcuna indennità e pertanto per ragioni puramente economiche è
stato costretto a cercare di rientrare in azienda, ma non svolgendo la sua
attività, in quanto il suo ginocchio non gli consente di farlo, bensì provando
a svolgere lavori molto leggeri.
(…).
La valutazione della decisione impugnata che ritiene la situazione si è stabilizzata al 30 giugno ciò che non corrisponde assolutamente alla realtà, tanto è vero che il signor RI 1 il 12 ottobre 2020 a causa delle condizioni critiche del suo ginocchio ha subito una nuova distorsione, aggravando ulteriormente la situazione.
Ad oggi la situazione del ginocchio causa al signor RI 1 dolori, non gli consente tutti i movimenti e influisce anche sulla sua postura, con problematiche che se non operate e curate porteranno ad avere ulteriori problemi di salute.
In concreto il danno causato dall'infortunio non si è risolto, malgrado le cure mediche e ne permangono le conseguenze con limitazioni funzionali e dolori persistenti, come attestato dalla documentazione medica specialistica.
Per il danno subito al ginocchio il signor RI 1 ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione infortuni, che sono tuttavia state interrotte con la chiusura prematura e forzata del caso.
Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata,
l'assicurato non ha ripreso a svolgere la propria attività precedente, in
quanto il suo ginocchio non gli consente di farlo, bensì provando a fare lavori
molto leggeri.
(…).
Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata un intervento chirurgico al ginocchio, che presenta una persistente instabilità e dolori persistenti, comporterebbe un miglioramento (cfr. doc. D: Valutazione medica specialistica 25.3.202011 PD Dr. med. __________ del Kantonsspital __________).
Al contrario di quanto indicato nella decisione impugnata, l'assicurato non ha rinunciato ad effettuare l'intervento, che invece richiede. In concreto, benché utile a migliorare la stabilità, i dolori e la capacità lavorativa, non gli è riconosciuto dall'assicuratore LAINF.
Si osserva, d'altra parte, che l'assicuratore non gli ha chiarito che se non avesse indicato entro un determinato termine di svolgere l'operazione avrebbe proceduto con la conseguente decisione di chiusura del caso.
(…).
Nelle circostanze del caso concreto, ritenuta la delicata situazione del
ginocchio e gli interventi già subiti, tale modo di procedere non ha rispettato
una corretta procedura, ha disatteso l'obbligo di informare l'assicurato e il
diritto di essere sentito dell'assicurato.
(…).
Nelle circostanze del caso concreto, l'assicuratore LAINF ha pertanto concluso
in modo prematuro e a torto che l'assicurato dal 30 giugno 2020 ha un danno
alla salute stabilizzato, con la conclusione delle cure mediche - in realtà
ancora necessarie - e delle indennità giornaliere e senza perdita di reddito,
senza diritto ad alcuna rendita di invalidità.
Alla luce della documentazione e delle valutazioni mediche allegate risulta invece giustifica la continuazione del caso LAINF con il riconoscimento delle prestazioni, segnatamente i costi delle cure e operazioni da definire nel rispetto del diritto di essere sentito e la successiva valutazione e assegnazione di una rendita LAINF, ritenuto che allo stato attuale il danno non è stabilizzato, vi è una piena incapacità lavorativa nella precedente professione e non può ritenersi l'assenza di invalidità, tanto meno un teorico salario annuo di CHF 68'446.-. (…)” (doc. I, pag. 5 e 6).
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la valutazione medica del 25 marzo 2020 del PD. Dr. med. __________ (doc. D, già agli atti quale doc. 150) e il messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2020 della Case manager della CO 1 (doc. E, già agli atti quale doc. 209: “Come richiesto da suo marito pocanzi telefonicamente vi informiamo che il caso è stato chiuso con la decisione del 26 giugno 2020. Non vi sono le premesse per entrare nel merito dell’intervento richiesto. Per eventuali contestazioni rinviamo alla decisione citata e ai termini legali comunicati.”).
1.9. Nella risposta del 30 novembre 2020 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore LAINF ha puntualizzato che lo scopo di un’operazione non è quello di procrastinare il diritto delle indennità giornaliere, che lo specialista di __________ non ha fornito alcuna garanzia di successo, che l’assicurato aveva dichiarato al medico di __________ che non voleva farsi operare non avendo sufficienti garanzie, che la ricaduta esula dalla presente procedura e che la situazione era stabilizzata visto che l’assicurato aveva rifiutato di sopporsi ad un ulteriore intervento e lavorava al 100% nella sua attività abituale.
1.10. Il 2 gennaio 2021 l'avv. __________
si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, ribadendo che
l’CO 1 aveva chiuso frettolosamente il caso, violando i diritti del suo
cliente, il quale, con un ginocchio fragile ha subito una ricaduta, pure
respinta dall’assicuratore, per un verso, e puntualizzando che lo specialista
consultato dall’CO 1 proponeva una doppia operazione senza serie probabilità di
risolvere il problema mentre lo specialista consultato dal suo assistito
prevedeva un diverso intervento al ginocchio, ma l’CO 1 ha negato il suo
consenso rispettivamente che il suo cliente è stato costretto a rientrare in
azienda - ma completamente esonerato dall’attività abituale - perché non aveva
più nessuna entrata e non beneficiava neppure di una misura di ricollocamento
professionale), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto nuovamente il messaggio di
posta elettronica del 9 luglio 2020 della Case manager della CO 1 (doc. G, già
agli atti quale doc. E), il rapporto del 12 ottobre 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, del Pronto Soccorso
Ortopedico della __________ di __________ (doc. H-1), il rapporto medico del 17
novembre 2020 del dr. med. __________ della __________ di __________ (doc.
H-2), il rapporto medico del 17 novembre 2020 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, della __________ di __________ (doc.
H-3) e la comunicazione del 24 novembre 2020 della CO 1 relativa alla ricaduta
del 12 ottobre 2020 (doc. I).
1.11. Il 12 gennaio 2021 l'CO 1 ha
chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.12. Il 12 febbraio 2021 l’avv. __________
ha informato il TCA che non patrocinava più il ricorrente dal 10 febbraio 2021
(doc. IX).
1.13. Il 26 febbraio 2021 (doc. X)
l’avv. __________ del Servizio Giuridico della RA 2 di __________ si è
notificata al TCA quale nuova patrocinatrice, versando agli atti la procura
(doc. X-1).
1.14. Il 12 marzo 2021 la patrocinatrice dell’assicurato ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) dalla predetta documentazione medica, che attesta l'avvenuto intervento già prospettato e discusso in questa sede e non preso a carico dall'assicuratore infortuni e le lampanti constatazioni mediche più recenti, emerge chiaramente anzitutto un'errata chiusura del caso assicurativo oggetto della lite presto cod. lod. Tribunale. Infatti, grazie all'intervento è stata constata, fra le altre, una grave instabilità del ginocchio e la effettiva rottura del legamento.
Seppur mi è noto l'effetto devolutivo del ricorso, non posso far a meno di chiedere a cod. lod. Tribunale di dare la possibilità alla spett. CO 1 di annullare la decisione oggetto del litigio, non foss'altro che per avere un'unica decisione da parte dell'assicuratore in merito all'intera problematica. Se ciò non fosse il caso, chiedo a cod. lod. Tribunale di voler sospendere la presente causa in attesa della prossima decisione su opposizione di cui alla mia opposizione odierna, visto il nesso tra le due questioni.
Visto che il mio mandante sarà oggetto di un secondo intervento ricostruttivo mi riservo sin d'ora di modificare le richieste di giudizio a seconda di quella che sarà la situazione stabilizzata dopo l'intervento”. (doc. XII; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il complemento di opposizione del 12 marzo 2021 (doc. XII-1), la lettera di dimissione del 6 febbraio 2021 (doc. XII-2) e il certificato d’infortunio LAINF (doc. XII-3).
1.15. Il 22 marzo 2021 (doc. XIV) l'CO 1 ha chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta, in particolare sottolineando che:
" (…) per i motivi già invocati in sede di risposta di causa, non intende annullare la decisione su opposizione del 9.10.2020 dato che l’11.7.2020 - e cioè al momento in cui ha sospeso le prestazioni di breve durata - la situazione stabilizzata. Sintomatico è il fatto che tanto l'assicurato 1'1.9.2020 ha ripreso a lavorare.
Peraltro in data 12.1.2021 l'Agenzia di __________ ha rilasciato una decisione formale - contro la quale è stata formata opposizione - mediante la quale ha rifiutato di ripristinare le prestazioni in quanto i disturbi annunciati il 12.10.2021 non sono riconducibili né a un infortunio né a una lesione corporale. Inoltre le conseguenze dell'infortunio del 9.10.2018 non risultano peggiorate”.
1.16. Il doc. XIV è stato inviato
alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato porre fine alle prestazioni
di corta durata a far tempo dal 1° luglio 2020 e, nell’affermativa, a negare
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.
Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,
il riconoscimento di un’IMI del 5%. In sede di gravame, l’avv. __________ ha,
difatti, puntualizzato che “Non è contestata l’IMI assegnata.” (cfr.
doc. I, pag. 3, in fine).
Preliminarmente il TCA rileva che, posto come la decisione impugnata (avente
per oggetto l’infortunio del 9 ottobre 2018) delimiti il litigio (cfr. STF
9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla
presente procedura l’evento del 12 ottobre 2020, annunciato dal datore di
lavoro a titolo di ricaduta. Le considerazioni e obiezioni sollevate dalla
patrocinatrice del ricorrente relative a tale evento sono, pertanto,
irricevibili. Visto che esse sono ininfluenti ai fini del presente giudizio, la
richiesta di sospensione della presente procedura (cfr. doc. XII), nell’attesa che
l’CO 1 decida sull’opposizione del 12 marzo 2021, è respinta.
2.3. Stato di salute infortunistico stabilizzato da luglio 2020?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.3.3. Con la decisione su opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico di __________, l’CO 1 ha dichiarato che, a contare dal luglio 2020, non vi erano più provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni di corta durata.
Dalle carte processuali si evince in particolare che, a causa di persistenti dolori, di una residua instabilità alla rotazione e di una ipomiotrofia quadricipitale, su richiesta del medico di __________ (doc. 121), l’assicurato è stato visitato il 24 febbraio 2020 dal PD Dr. med. __________, Primario della Clinica di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. 150). Nel relativo rapporto del 25 marzo 2020 (doc. 150), lo specialista in questione ha rilevato quanto segue:
" (…). Bei dem Patienten besteht einerseits eine Rotationsinstabilität; andererseits Schmerzen nach einer zweiten LARS-Bandrekonstruktion des vorderen Kreuzbandes links. Die Rotationsinstabilität erachten wir am ehesten aufgrund der sehr steil platzierten Bohrkanäle. Trotz Physiotherapie und intermittierender Schmerzmitteleinnahme wird die Beschwerdesituation nicht besser. Bezüglich der Restinstabilität bestünde die Möglichkeit, mittels Re-Revisionschirurgie und Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit gegebenenfalls posterolateraler Rekonstruktion diese zu verbessern. Wie die Beschwerdesituation des Patienten sich beim dritten Eingriff auswirkt, ist jedoch nicht klar eruierbar. Würde man sich für eine erneute Rekonstruktion entscheiden, müsste vor dem operativen Eingriff ein CT des linken, mehrfach voroperierten Knies durchgeführt werden zur Analysierung der genauen Lokalisation der Bohrkanäle und Planung des Eingriffes mit Frage, ob man in einer zweizeitigen oder einzeitigen Re-Re-Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes vorgehen muss. Ob durch ein erneutes operatives Vorgehen etwas an der Arbeitsfähigkeit des Patienten geändert werden kann ist schwierig vorhersehbar und scheint eher fraglich. Idealerweise hätte der Patient eine körperlich weniger belastende, leichte Tätigkeit. Auch dies wird dem Patienten so kommuniziert und er wird sich Gedanken machen über das weitere Vorgehen. (…)” (doc. 150, pag. 2).
L’amministrazione ha
quindi nuovamente sottoposto l’incarto al medico di __________, il quale, con
nota del 16 aprile 2020, dopo avere affermato che lo stato di salute era
stabilizzato, ha precisato che “l’intervento potrà migliorare in parte la
stabilità ma non si sa quanto e soprattutto questo non darà capacità lavorativa
piena in ogni caso. L’intervento non è esigibile, per cui per prima cosa
l’assicurato deve decidere cosa fare, poi evt. se decide no, si può proporre
capacità lavorativa ed IMI con apprezzamento o visita medica.” (doc. 154).
In seguito, nel rapporto del 25 maggio 2020 relativo alla visita di chiusura
del 19 maggio 2020 (doc. 178), il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia, ha confermato l’intervenuta stabilizzazione dello stato clinico del
ginocchio dell’assicurato, osservando in particolare quanto segue:
" (…).
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Al momento attuale l'intervento proposto dal PD dr. med. __________, anche a
sua detta, non è detto che comporti un guadagno adeguato perlomeno atteso
dall'assicurato, un cambio di attività potrebbe essere forse la cosa più
logica. Si concorda con tale procedere, l'assicurato anche, in caso di aggravamento
potrà sempre riaprire il caso.
Aspetti medico-assicurativi
Al momento attuale risulta inabile all'attuale attività lavorativa, mentre risulta abile al 100% per la seguente esigibilità lavorativa. (…).” (doc. 178, pag. 3 e 4)
A fronte della
stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato accertata dal medico __________,
l’CO 1 ha comunicato a RI 1 la chiusura del caso (con sospensione delle
prestazioni di corta durata) a decorrere dal 1° luglio 2020 (doc. 170).
L’assicurato ha contestato il 16 giugno 2020 la chiusura del caso (doc. 196) ed
il 2 luglio 2020 ha trasmesso all’amministrazione il referto del dr. med. __________,
specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia del ginocchio e
traumatologia dello sport, presso l’Istituto __________ di __________ (__________)
da lui privatamente consultato e che prospettava un “proseguimento del percorso
di cura con: - intervento chirurgico di artroscopia ginocchio sinistro per
bonifica articolare.” (cfr. doc. 204).
L’amministrazione ha quindi nuovamente interpellato il medico di __________ il
quale, con nota del 6 luglio 2020, ha rilevato che l’intervento proposto non
era indicato e non poteva migliorare l’esigibilità lavorativa espressa e che
non c’erano fatti nuovi che facessero sì che l’CO 1 dovesse rivedere la propria
presa di posizione (doc. 206).
Nel successivo apprezzamento medico del 31 agosto 2020 (doc. 217), il medico __________
ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Circa
le lamentele del signor RI 1 credo che vi sia stato un fraintendimento del
discorso, in quanto se si guarda l'ultima visita medico-__________ è ben
spiegato che l'assicurato ha subito ben due interventi di ricostruzione del
crociato e proprio rendendosi conto della situazione con una sintomatologia ben
definita dovuta alla instabilità rilevata in tutti i controlli ortopedici, è
stato inviato all'attenzione del PD dr. med. __________ a __________, per avere
un parere universitario che potesse cercare di risolvere i problemi
dell'assicurato.
Nella visita del 24.02.2020 il PD dr. med. __________ riconosce che
l'instabilità rotazionale, è molto probabilmente causata da un problema di
canali di trivellazione molto più ripidi. La situazione del dolore non
migliorava con l'uso di antidolorifici quindi è vero che c'era la possibilità
di una chirurgia di revisione e di ricostruzione del legamento crociato
anteriore, ma lui stesso non dava certezze di una procedura chirurgica che
potesse cambiare certamente la capacità di lavoro dell'assicurato per cui,
idealmente il PD dr. med. __________ riferisce che avrebbe avuto più senso il
lavoro meno stressante e più leggero.
Nella visita __________ peraltro lo stesso assicurato era incerto
sull'effettuare ulteriore intervento senza garanzie complessive, pertanto il
medico di __________ ha visitato personalmente l'assicurato e l'articolarità
comunque risultava ottima 135-0-0° con uno stop algico lieve alla massima
articolarità, il cassetto era positivo ma con arresto rigido, era presente una
ipomiotrofia rispetto al ginocchio destro a livello quadricipitale.
Questa è l'obbiettività che collima con tutte le visite effettuate compresa
l'ultima visita citata dall'assicurato presso la Clinica __________ che
riconosce un'articolarità pressoché normale. L'instabilità è un'instabilità
dolorosa ma parziale che comunque sia non rende completamente invalido per
qualunque tipo di lavoro l'assicurato, tanto è vero che si è ritenuto in
accordo con quanto scriveva il PD dr. med. __________ di valutare una
limitazione funzionale e un cambio di attività.
È’ stata quindi certificata una inabilità all'attuale attività
lavorativa, mentre è stata stilata un'esigibilità rispettosa nella situazione
dell'assicurato, dove peraltro viene evitata un'attività che possa sollecitare
abbondantemente il ginocchio. Da rilevare anche che, proprio rispetto a tale
esigibilità stato dall'amministrazione ricontattato il datore di lavoro, in
data 17.06.2020 dove viene data conferma che l'assicurato può lavorare in un'attività
adeguata in misura completa. Il datore di lavoro riferisce che aveva proposto
un'attività di guida e di magazzino e l'assicurato avrebbe risposto di non
poter svolgere alcuna attività professionale a causa della salute, pertanto vi
è un rifiuto preconcetto da parte dell'assicurato ad una nuova attività con una
pretesa di nuove cure che possono certamente condurre alla guarigione. Nulla
osta alla possibilità di una revisione chirurgica purché questa possa
comportare con un'adeguata garanzia di certezza una garanzia di miglioramento.
Chiaramente il medico __________ si è attenuto all'autorevole parere del PD dr.
med. Koch per quanto riguarda la possibilità di un nuovo intervento, ma anche
con l'assenza di quella certezza che altrimenti l'assicurato avrebbe preteso
secondo quanto esiste in Letteratura.
È stato anche scritto che la pratica poteva sempre essere riaperta in caso ci
fossero dei fatti nuovi. I fatti nuovi in questo senso non emergono in quanto
il parere della Clinica __________ per mano del dott. med. __________ è
perfettamente sovrapponibile al parere del PD dr. med. __________, in effetti
nella certificazione dell'__________ non vi è alcuna dichiarazione di garanzia
in tal senso, non si descrive nemmeno il tipo di intervento se non il semplice
accesso artroscopico. L'intervento quindi in pratica non è esigibile al pari di
quanto detto dal Prof. __________ secondo quanto emerso dalla documentazione
agli atti.
Vi è quindi una possibilità di lavoro in mansioni diverse, in attività
rispettose di questa leggera instabilità. (…)” (doc. 217, pag. 3 e 4).
A margine del colloquio telefonico del 28 settembre 2020, intercorso tra la competente funzionaria dell’CO 1 e l’assicurato, quest’ultimo ha comunicato di “… aver ripreso il lavoro al 100%, inizialmente è esonerato da alcune mansioni ma l’idea è quella di riprendere la sua attività. Lavora in magazzino, pulisce i mezzi, e svolge altre attività come prima. Il ginocchio va bene, non ha particolari problemi. Ha quindi deciso di non operarsi, preferisce lavorare. Vede che sta reagendo bene. A volte con l’ausilio di una ginocchiera se necessario. Chiediamo cosa intende fare in merito all’opposizione. Spiega che lui la ritira, ma chiede un sostegno per i mesi di luglio e agosto, in quanto non ha lavorato e non ha percepito nessuna indennità.” (doc. 219 – il corsivo è della redattrice).
Da ultimo, dal messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2020 inviato all’CO 1 dalla moglie del ricorrente a seguito della conversazione telefonica appena menzionata, emerge quanto segue:
" (…) in
seguito alla telefonata intercorsa ieri con mio marito le comunico quanto già
detto da lui. Mio marito ha deciso che per il momento rinvierà l’operazione
per ragioni personali, come indicato da lei qualora in futuro dovessero
insorgere nuovamente problematiche relative all’infortunio sarà comunque
sostenuto da voi.
Detto ciò è Ns./Sua intenzione ritirare l’opposizione fatta purché gli venga
riconosciuto l’indennità anche per il mese di luglio e agosto (come da certificato
inviato) e come era stato indicato nei documenti di AI (inabilità al 100% fino
al 31/08/2020). (…)”. (doc. 220 - il corsivo è della redattrice)
Ora, alla luce di quanto
emerge dalla documentazione medica a disposizione - segnatamente dal rapporto
25 marzo 2020 del PD Dr. med. __________ (cfr., in particolare, doc. 150, pag.
2: “Wie die Beschwerdesituation des Patienten sich beim dritten Eingriff
auswirkt, ist jedoch nicht klar eruierbar. (…). Ob durch ein erneutes
operatives Vorgehen etwas an der Arbeitsfähigkeit des Patienten geändert werden
kann ist schwierig vorhersehbar und scheint eher fraglich. Idealerweise hätte
der Patient eine körperlich weniger belastende, leichte Tätigkeit. Auch dies
wird dem Patienten so kommuniziert und er wird sich Gedanken machen über das
weitere Vorgehen.”), dall’apprezzamento 31 agosto 2020 del medico di __________
(cfr., in particolare, doc. 217, pag. 4: “(…) il parere della Clinica __________
per mano del dott. med. __________ è perfettamente sovrapponibile al parere del
PD dr. med. __________, in effetti nella certificazione dell'__________ non vi
è alcuna dichiarazione di garanzia in tal senso, non si descrive nemmeno il
tipo di intervento se non il semplice accesso artroscopico. L'intervento quindi
in pratica non è esigibile al pari di quanto detto dal Prof. __________ secondo
quanto emerso dalla documentazione agli atti. Vi è quindi una possibilità di
lavoro in mansioni diverse, in attività rispettose di questa leggera
instabilità. (…)” e dal tenore del colloquio telefonico del 28 settembre
2020, nel corso del quale il ricorrente aveva riferito di un decorso finalmente
positivo e, pertanto, della sua decisione di rinunciare a sottoporsi a
ulteriori interventi chirurgici, concretamente a quello prospettatogli dal
dott. __________ (cfr. doc. 219), ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la questione della
stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento
in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese
di luglio 2020), occorre ritenere dimostrato che al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi
erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a
migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche
dell’insorgente.
In simili circostanze, il TCA non convide la censura ricorsuale, giusta la
quale “per risolvere il problema del suo assistito sarebbe necessario un
intervento, che però, a torto, non è stato autorizzato dall’CO 1.” (doc. I,
pag. 5), che viene, pertanto, respinta.
Da notare che la consultazione presso i dottori __________ e __________, di cui alle certificazioni prodotte sub doc. H/II e H/III, ha avuto luogo in data 17 novembre 2020, quindi posteriormente al sinistro del 12 ottobre 2020, così come è il caso per l’intervento artroscopico eseguito nel febbraio 2021 presso l’__________ di __________ (cfr. doc. XII 2, p. 2: “Rimozione mezzi di osteosintesi e legamento artificiale pro LCA ginocchio sinistro”). Ora, ricordato che, ancora il 28 settembre 2020, lo stesso insorgente aveva dichiarato che il ginocchio sinistro non gli procurava più “particolari problemi”, tanto dall’essere riuscito nel frattempo a riprendere il proprio lavoro in misura completa e da rinunciare a sottoporsi all’operazione prospettatagli dal dott. __________ (artroscopia con “bonifica articolare” - cfr. doc. 213, 219 e 220), occorre concludere che gli elementi che emergono da quei documenti vanno semmai considerati nell’ambito della decisione sull’assunzione dell’evento dell’ottobre 2020, ma non hanno rilevanza in relazione alla questione - oggetto della presente procedura – riguardante la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dal luglio 2020. In questo senso, non può essere ignorato come, a titolo di anamnesi, i sanitari dell’istituto __________ abbiano affermato che l’assicurato il 12 ottobre 2020 è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e che gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in seguito hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore artificiale con indicazione a procedere a un’artroscopia di debridement e rimozione del LCA, prima di un’eventuale ricostruzione del medesimo (doc. XII 2, p. 1). In questo contesto, è inoltre utile sottolineare che, nel febbraio 2020, il dott. __________ aveva imputato l’instabilità rotatoria piuttosto a un errato posizionamento dei fori di perforazione (“Die Rotationsinstabilität erachten wir am ehesten der sehr steil platzierten Bohrkanäle.”), in presenza di un LCA visibile in tutta la sua lunghezza (“in seiner Länge”) nelle immagini relative alla RMN del 15 ottobre 2019 (cfr. doc. 150, p. 2).
In queste condizioni, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in cui sancisce che il 1° luglio 2020, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in
particolare alla rendita d’invalidità.
2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e¬tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio¬ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo alla visita medica del 19 maggio del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (doc. 178), giusta il quale:
" Aspetti medico-assicurativi
Al momento attuale risulta inabile all'attuale attività lavorativa, mentre risulta abile al 100% per la
seguente esigibilità lavorativa.
Esigibilità del lavoro
Nessuna limitazione nel portare pesi leggeri o molto leggeri fino a 5 - 10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi medi, di rado pesi pesanti fino all'altezza dei fianchi o molto pesanti. Nessuna limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto fino a 5 kg e anche più di 5 kg.
Nessuna limitazione nel lavoro leggero e di precisione o medio, di rado può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo, mai piò effettuare lavoro molto pesante e la rotazione della mano è consentita senza problemi.
Nessuna limitazione per i lavori sopra la testa, per la rotazione del tronco, per la posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti.
Di rado può effettuare lavori che compartano la flessione delle ginocchia, mai può tenere la posizione inginocchiata.
Nessuna limitazione per la posizione seduta e in piedi e di libera scelta. Nessuna limitazione a camminare fino a 50 m e anche oltre i 50 m, talvolta può camminare per lunghi tratti, di rado può camminare su terreno accidentato. Molto spesso può salire le scale e molto spesso può salire su scale a pioli.
L'uso delle due mani è consentito senza nessuna limitazione, così come lo stare in equilibrio.” (doc. 178, pag. 4).
Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario -
specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione
avversata. Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente,
sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito
danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa
dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo
proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii
giurisprudenziali ivi citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid.
2.3.5). Va anche segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016
consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali
localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra
in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata
artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa
consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione
sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità
lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede
(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005
consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura
del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente
un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone
tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi
alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi
della tibiotarsica sinistra; cfr. STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid.
2.3.5).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di "operaio edile"). Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
In conclusione, stante
quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2020 (data di stabilizzazione dello stato di
salute: 1° luglio 2020: cfr. consid. 2.3.3).
2.6. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno
infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2020 un guadagno annuo lordo di
fr. 57'455.- (cfr. doc. 200 e 225).
L’amministrazione ha puntualizzato che il salario minimo CCL gessatori (classe
5) è rispettato e che, pertanto, non viene applicato il gap salariale
(doc. 199).
A questo proposito giova qui ricordare che, in una sentenza 8C_141/2016 e
8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non
erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando
quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie,
quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione
previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure
la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha
precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad
altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto
collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).
Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna riduzione a
titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid.
2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale)
in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e
venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (cfr. STA
35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10).
Stante quanto precede il dato di fr. 57'455.-, desunto dalle indicazioni
fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 189, 198 e 199) e non
contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da
valido" per il 2020 ammonta quindi a fr. 57'455.-.
2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_535/2014 del 31 ottobre 2019; STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”
(il corsivo è della redattrice; STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid.
2.4.7).
2.8. Nella presente fattispecie,
l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in Fr. 68'446.-, determinato
sulla base della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello 1, uomini,
fr. 67'766.67, aggiornato al 2020, senza applicare alcuna deduzione sociale ex
DTF 126 V 80 (doc. 200).
Il patrocinatore dell’assicurato ritiene che, dato lo stato attuale del danno
alla salute del suo cliente, non possa essere un teorico salario annuo di fr.
68'446.- quale reddito da invalido (cfr. doc. I, pag. 6). In sostanza egli non
ha contestato il reddito da invalido di fr. 68'446.-, determinato
dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una
capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata che, tuttavia, come
si è visto al consid. 2.4.3, è stata confermata dal TCA.
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame
della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella
disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del
medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili
soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di
una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle
limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e
3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
La più recente giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.9).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Per quanto concerne la
deduzione sociale del 5% per attività leggere e per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari operata in ambito AI (doc. 182; cfr.
consid. 1.4), giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio
2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA
32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo
2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA
32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre
2020, consid. 2.6; STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,
l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 68'446.-.
2.9. Il grado di invalidità del
ricorrente (stabilito confrontando i fr. 68'446.- annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr. 57'455.-: cfr. consid. 2.6 -) è nullo.
Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF
ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di
fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in
particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die CO 1 ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der CO 1 auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid. 2.4.6 e la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).
2.10. Da ultimo, attentamente
vagliato l’insieme della documentazione agli atti, il TCA, non ravvisa nel modo
in cui ha proceduto l’amministrazione alcuna violazione procedurale, alcuna
disattenzione dell’obbligo di informare l’assicurato, alcuna violazione del
diritto di essere sentito dell’assicurato. Le censure ricorsuali sollevate al
riguardo, peraltro in maniera piuttosto generica, dall’avv. __________ nel
gravame sono, quindi, respinte.
2.11. In conclusione la decisione su
opposizione contestata deve essere confermata.
2.12. A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La richiesta di sospensione della causa è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti