Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2020.99

 

cr

Lugano

18 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il presidente Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 27 marzo 2003 RI 1, nato nel 1964, a quel momento impiegato di banca presso __________ di __________ – e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso __________, il cui portafoglio clienti è, in seguito, stato ripreso da CO 1 -  è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in sella alla propria motocicletta, riportando una lesione del midollo spinale (doc. 1).

A seguito di tale incidente, l’assicurato è divenuto paraplegico.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Con decisione del 25 gennaio 2007 CO 1 ha assegnato all’interessato una rendita di invalidità del 70% a decorrere dal 1° settembre 2006, prendendo inoltre a carico, in base all’art. 21 LAINF, i costi relativi alla cura fisiatrica permanente di cui l’assicurato necessita secondo quanto indicato a seguito della visita medica del 28 marzo 2006 (doc. 2).

 

                               1.2.   Con decisione del 23 settembre 2008 CO 1, alla luce di un aumento della capacità lavorativa dell’assicurato (passata al 50%), ha adeguato la rendita di invalidità, portandola al 61% (doc. 3).

 

                               1.3.   Al termine della revisione intrapresa nel mese di aprile 2019 (cfr. doc. 10), con decisione del 16 giugno 2020 CO 1 (di seguito: CO 1), constatato che negli anni a partire dal 2015 l’assicurato ha percepito un salario nettamente superiore a quello che avrebbe potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio e dopo adeguamento al rincaro, ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2015 la rendita di invalidità fin lì accordata all’interessato, chiedendo, nel contempo, la restituzione della somma di fr. 278'640 erogata a torto (doc. 24).

 

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato in data 25 agosto 2020, per il tramite dell’avv. RA 1 – con la quale è stato messo in evidenza il fatto che l’incapacità al guadagno è rimasta immutata, potendo l’interessato continuare a lavorare unicamente nella misura del 50% (cfr. doc. 30) – in data 21 ottobre 2020 l’Istituto assicuratore ha integralmente confermato il contenuto della precedente decisione (cfr. doc. 32).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 20 novembre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il ripristino del diritto al versamento di una rendita di invalidità, da quantificare nella misura del 50%, e delle prestazioni sanitarie LAINF, a partire dal 1° gennaio 2015 e pro futuro. L’assicurato ha inoltre chiesto al TCA di stabilire che egli nulla debba rifondere all’assicuratore LAINF e che quest’ultimo non sia autorizzato a chiedere alla Cassa malati la restituzione delle prestazioni sanitarie corrisposte dal 1° aprile 2015 (doc. I).

 

Sostanzialmente il legale ha rilevato come l’incapacità al guadagno dell’assicurato sia rimasta immutata nel tempo, ritenuta la perdurante inabilità lavorativa al 50%, motivo per il quale non vi è ragione alcuna che possa giustificare una riduzione del grado di invalidità.

 

Il patrocinatore dell’assicurato ha censurato l’entità del reddito da valido definita dall’Istituto assicuratore per un’attività al 100%, calcolato aggiornando al 2015 il reddito da valido percepito al momento dell’infortunio del 23 marzo 2003, essendo tale importo nettamente inferiore a quanto concretamente guadagnato dall’interessato dal 2015 in poi, lavorando tuttavia unicamente nella misura concessa dall’invalidità, ossia al 50%.

 

Il legale ha evidenziato come in sede di revisione incomba all’assicuratore infortuni rivalutare l’intera situazione dell’assicurato, riesaminando non solo gli aspetti medici e il reddito da invalido, ma anche il reddito da valido qualora, come nel caso di specie, vi sia stata un’evoluzione salariale.

 

L’avv. RA 1, basandosi sulle dichiarazioni del datore di lavoro dell’assicurato (il quale ha confermato che, qualora fosse stato completamente abile al lavoro, l’interessato avrebbe percepito un salario fisso doppio e, molto verosimilmente, anche un reddito variabile (bonus) doppio rispetto a quello realmente percepito, lavorando al 50%), ha quindi concluso che “il grado di invalidità del signor RI 1, ossia il rapporto percentuale tra il reddito che da valido avrebbe percepito a far tempo dal 2012 e quello da invalido definiti al momento della revisione è rimasto immutato”. Per tali ragioni, quindi, il grado di invalidità “permane al 50% senza margine alcuno per ammettere una revisione della rendita di invalidità LAINF”.

 

Il legale ha posto in rilievo la circostanza che l’assicurato, nonostante il grave danno alla salute patito e la conseguente incapacità lavorativa al 50%, è stato in grado di conseguire, grazie alle proprie competenze tecniche, relazionali, organizzative e umane, un importante miglioramento professionale sia a livello di posizione lavorativa, sia a livello salariale. A suo modo di vedere, le medesime competenze avrebbero, a maggior ragione, permesso all’assicurato di conoscere il medesimo felice percorso professionale anche qualora non avesse subito il danno alla salute infortunistico. Tali elementi, a mente dell’avv. RA 1, non possono essere ignorati, come invece fatto, a torto, dall’Istituto assicuratore (doc. I).

 

                               1.5.   CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.6.   Con replica del 29 gennaio 2021, il legale dell’assicurato ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale, sottolineando che “così come nell’ambito della definizione iniziale del diritto alla rendita si deve considerare l’evoluzione verosimile della professione, dell’attività professionale e del reddito dell’assicurato (da valido e da invalido), anche nella procedura di revisione – laddove come si è visto si devono ridefinire i parametri di reddito da valido e da invalido al momento della stessa – bisogna considerare l’evoluzione dell’attività dell’assicurato”.

                                         Evoluzione del percorso professionale reale che, a differenza del momento di valutazione iniziale del diritto a prestazioni, è conosciuto e concreto al momento della revisione.

                                         Il patrocinatore dell’assicurato ha, quindi, ribadito la richiesta di riconoscimento del diritto ad una rendita di invalidità del 50%, visto che tra il reddito da valido e quello da invalido si è sempre mantenuto un rapporto percentuale immutato al 50%, basato sul fatto che gli impedimenti funzionali post-infortunistici continuano ad imporre una riduzione del pensum del 50%.

                                         Infine, il legale ha chiesto che l’assicurato venga sentito in udienza dal TCA “in merito alla propria situazione professionale, al piano di carriera avuto, alle prospettive e desideri di carriera al momento dell’incidente, all’evoluzione professionale, ecc., nonché in merito al fatto che la sua partenza da __________ verso __________ è legata al cambiamento di proprietà e quindi di politica aziendale in sede a __________, nonché alla correlata partenza del direttore, signor __________. Si chiede in tal senso formalmente che il signor __________ venga assunto quale teste nell’ambito del presente procedimento” (doc. IX).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 5 febbraio 2021, CO 1 ha ribadito la correttezza del proprio agire, rilevando di avere fondato la decisione (e la decisione su opposizione) sui “dati economici disponibili evitando di interpretare elementi insicuri e comunque difficilmente comprovabili”.

                                         L’assicuratore LAINF ha aggiunto che l’iter che ha portato l’assicurato alla __________ è stato un cambiamento societario del precedente datore di lavoro, quindi un fatto assolutamente esterno, ciò che esclude quindi “la tanto sventolata sicurezza economica”, che non può pertanto essere presa in considerazione.

                                         L’assicuratore infortuni si è, infine, opposto alla richiesta di audizione dell’assicurato e del teste indicato dal patrocinatore in sede di replica, in quanto “non si ravvisa che tipo di informazioni supplementari e pertinenti potrebbero essere raccolte per migliorare la comprensione di una fattispecie i cui contorni sono, sufficientemente, delineati” (doc. XI).

 

                               1.8.   In data 10 febbraio 2021 il patrocinatore dell’assicurato ha integralmente confermato le richieste ricorsuali, ribadendo che il reddito da valido debba essere determinato dall’amministrazione sulla base della valutazione retrospettiva di una realtà dei fatti esistente ed indipendente dall’infortunio subito (doc. XIII).

 

                                         Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XIV), per conoscenza.

 

                               1.9.   In data 16 febbraio 2021 il legale del ricorrente ha ribadito la richiesta di audizione in udienza dell’assicurato e, quale teste, del signor Alessandro Sparla (doc. XV).

 

                                         Anche tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XVI), per conoscenza.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se CO 1 era legittimata oppure no, in via di revisione, a sopprimere a partire dal 1° gennaio 2015 la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1, chiedendogli nel contempo la restituzione di quanto percepito, nel frattempo, a torto.

                                        

                                         Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

 

                                         L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

 

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall’assicuratore infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

 

                               2.3.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 134 V 131 consid. 3 pag. 132; 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; 109 V 116 consid. 3b).

 

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

 

                               2.4.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

 

                               2.5.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

 

                               2.6.   La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 8C_606/2014 del 26 agosto 2015 consid. 5; 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4; 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

 

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

 

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

 

In una sentenza 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014, pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 8, esprimendosi riguardo al tema del riesame di una rendita in corso e della possibilità, segnatamente, di ricalcolare il reddito da valido, il Tribunale federale ha sottolineato che quando è dato un motivo di revisione, l’amministrazione riesamina il diritto alla rendita in modo integrale dal profilo fattuale e giuridico, senza essere vincolata a precedenti valutazioni. L’Alta Corte ha messo in evidenza come un cambiamento di questa giurisprudenza non entri in linea di conto (consid. 4.2.)

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, CO 1, con la decisione formale del 23 settembre 2008, alla luce di un aumento della capacità lavorativa dell’assicurato (passata al 50%), ha adeguato la rendita di invalidità (in precedenza del 70%, come da decisione del 25 gennaio 2007, cfr. doc. 2), portandola al 61%, percentuale ottenuta raffrontando il reddito da valido di fr. 141'202 (corrispondente al salario indicato nell’annuncio di infortunio del 27 marzo 2003, di fr. 131'600, adeguato al 2008) con quello da invalido di fr. 55'000 (pari a quanto effettivamente guadagnato dall’assicurato, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro) (cfr. doc. 3).

                                         Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

                                         Nel mese di aprile 2019 l’assicuratore LAINF ha proceduto ad una revisione del diritto alla rendita di invalidità.

                                         In tale ambito, ferma restando l’immutabilità dal profilo medico della capacità lavorativa residua del 50% - aspetto incontestato - con scritto “Diritto di audizione: revisione della rendita di invalidità” dell’11 dicembre 2019, CO 1 ha comunicato all’assicurato di avere richiesto un estratto del suo conto individuale dei contributi AVS alla Cassa di compensazione __________, venendo in tal modo a conoscenza del fatto che “dal 2015 il suo reddito è più elevato del guadagno presumibilmente perso a causa dell’evento del 27 marzo 2003”. A fronte di tali elementi, CO 1 ha indicato quindi che “stiamo valutando se la sua rendita di invalidità risulta ancora giustificata”, fornendo all’assicurato la possibilità di prendere posizione (doc. 14).

 

                                         Con scritto del 29 maggio 2020 l’assicurato, esercitando il diritto di audizione, ha espresso le seguenti considerazioni:

 

" In data 27 marzo 2003 sono stato vittima di un grave infortunio (a seguito del quale ho avuto dei gravi danni agli arti inferiori sono rimasto paraplegico).

Con decisione del 25 gennaio 2007, la compagnia assicurativa CO 1, in quanto assicurazione LAINF, mi ha riconosciuto una rendita di invalidità del 70% a far tempo dal 1 settembre 2006. In seguito, con decisione del 23 settembre 2008, il grado di invalidità è stato adeguato (ridotto) al 61%.

Nell'ambito della revisione della rendita iniziata in data 12 aprile 2019 (perlomeno stando alle indicazioni dell'assicuratore LAINF, che mi riservo di verificare), la compagnia assicurativa, in data 31 marzo 2020, ha emanato un diritto di audizione in base al quale ha stabilito che, a far tempo dal 1 gennaio 2015 (e quindi retroattivamente), la mia rendita di invalidità non è più giustificata. Conseguentemente la compagnia assicurativa ha manifestato sia l'intenzione di non pagare più nessuna rendita per il futuro (senza peraltro nemmeno menzionare la possibilità di riottenere la rendita nel caso in cui il salario dovesse diminuire), ma anche quella di richiedere la restituzione della rendita di invalidità versata a far tempo dal 1 aprile 2015 e fino al 31 marzo 2020 (per complessivi CHF 278'640.-, vedi diritto di audizione, pagina 2, l'ultimo paragrafo).

La Vostra compagnia assicurativa ha motivato la propria presa di posizione con il fatto che, a far tempo dal 2015, io avrei guadagnato una cifra annua media superiore al guadagno presumibilmente perso a seguito dell'infortunio.

Preciso che, nel 2003 (e quindi al momento dell'incidente), ero dipendente presso __________ con una qualifica di impiegato. II lavoro che svolgevo era di tipo impiegatizio, più precisamente tenevo i contatti con la potenziale clientela della banca assunta attraverso dei __________ della banca stessa, svolgevo incontri con i clienti per l'apertura dei contratti e assistenza successiva (investimenti finanziari), effettuavo la gestione delle "esecuzione delle mansioni amministrative relative alla ricezione dei fondi dei nuovi clienti, agli investimenti iniziali e agli apporti addizionali, alle disposizioni dei clienti gestiti e non gestiti", ecc. Nel 2006 mi era stata conferita la qualifica di Mandatario Commerciale.

Nel 2011, quando la banca è stata acquistata dalla banca __________, ho deciso di lasciare la stessa e di intraprendere una nuova carriera professionale presso un'altra banca. Avevo quindi lasciato la banca __________, con il grado di Mandatario Commerciale.

Nel 2012 sono stato assunto, al 50%, dalla __________ a __________. La banca mi ha confermato il grado di Mandatario Commerciale (Associate Director) e mi ha conferito il compito di raccogliere, entro fine 2012, fondi per CHF 25 Mio, essendo stato assunto al 50%. Nel 2012 ho raccolto CHF 23.8 Mio. Successivamente nel 2013 mi è stato chiesto un target di altri CHF 25 Mio e sono riuscito a superare l'importo. Nel 2014 sono quindi stato promosso Director (Vice Direttore) e visti i miei risultati nel 2016 sono stato promosso Executive Director (Condirettore). Attualmente gestisco un portafoglio di CHF 150 Mio e devo raggiungere gli obiettivi di profittabilità che, di anno in anno, la banca mi assegna e il cui raggiungimento o meno mi vengono riconosciuti con un bonus variabile (indipendentemente dai risultati della banca in quanto tale).

Per quanto riguarda la tempestività dell'agire della Vostra compagnia assicurativa nel caso specifico, mi riservo di verificarne la legittimità, e comunque la contesto sin d'ora in quanto non sono mutate le condizioni che giustificano il riconoscimento dell'indennità.

Non concordo inoltre con la questione del calcolo del salario da valido (ossia quello che avrei percepito se non fossi stato vittima dell'infortunio).

La compagnia assicurativa si basa in effetti sulla decisione del 23 settembre 2008, nell'ambito della quale il reddito che io avrei potuto conseguire senza le conseguenze dell'infortunio era stato quantificato in CHF 141'202.- annui (nel 2008) ed in CHF 150'776.- (per effetto unicamente del rincaro) nel 2015.

Nel frattempo io ho cambiato unicamente datore di lavoro restando sempre "impiegato di banca": i gradi attribuiti non hanno comportato alcun mutamento delle prestazioni di lavoro alla quale ero e sono tenuto.

Solo per inciso sottolineo come non coordinassi prima del personale e come tuttora continuo a non farlo.

Nulla è cambiato in merito della misura del 50 % del potenziale teorico della mia capacità operativa.

Orbene, e come risulta dalla comunicazione della spettabile __________ del 19 maggio 2020 che allego in copia, nel caso in cui io avessi potuto essere impiegato lavorando al 100% in luogo del 50%, la mia retribuzione sarebbe sostanzialmente per coerenza raddoppiata. In particolare, di sicuro sarebbe raddoppiata la retribuzione, come certificato dalla banca stessa nella sua citata lettera.

Ritengo quindi che, in ogni caso, il grado di invalidità deve essere quantificato nella misura del 50% almeno anche dal 1° aprile 2015 in poi.

Contesto infine il fatto che nell'attuale diritto di audizione non è stato, in ogni caso, assolutamente previsto il caso in cui il mio guadagno dovesse ridiscendere al di sotto del guadagno che, secondo la compagnia assicurativa, io avrei potuto conseguire senza l'infortunio.

 

Mi oppongo quindi

- alla soppressione della rendita di invalidità, che per il futuro deve continuare a sussistere almeno nella misura del 50% del salario teorico previsto per il salario al 100%;

- alla immotivata richiesta di restituzione di quanto riconosciuto fino ad oggi dalla Vostra compagnia assicurativa e che non era così quantificato per errore di calcolo ma da una diversa unilaterale

interpretazione degli obblighi contrattuali.” (Doc. 23)

 

                                         In allegato a tali considerazioni, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore infortuni la seguente dichiarazione del 19 maggio 2020, redatta da parte di __________, riguardo la “retribuzione 2012-2019”:

 

" facciamo riferimento alla sua esplicita richiesta, con la quale ci chiede di voler quantificare il suo salario annuo (bonus compreso) al quale avrebbe potuto ambire negli anni 2012-2019, svolgendo l’attività di Relationship Manager Private Banking al 100%.

Come lei ben sa, la sua retribuzione è composta da una parte fissa (salario) e da una parte variabile non necessariamente dovuta (bonus). Se per il salario il calcolo da lei richiesto è lineare, la

determinazione del bonus, che è influenzato da molteplici variabili, è solo ipotizzabile. Qualora il suo grado di occupazione fosse stato del 100% anziché del 50%, partendo dal presupposto che anche il

suo contributo personale al risultato aziendale fosse raddoppiato (per rapporto a quanto verificatosi), si potrebbe supporre che anche la retribuzione variabile sarebbe potenzialmente potuta raddoppiare.

 

Di seguito rappresentiamo la panoramica della sua retribuzione per gli anni 2012-2019:

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Salario

70’000

65’000

85’000

90’000

90’000

90’000

90’000

90’000

Spese forfett

         0

        0

  4’200

  4’200

  7’200

  7’200

  7’200

  7’200

Bonus

         0

60’000

140’000

134’500

118’500

118’500

110’000

 99’500

Totale

70’000

125’000

229’200

228’700

212’700

215’700

207’200

196’700

 

Le rammentiamo che il pagamento della retribuzione variabile non può essere considerato come un precedente per gli anni successivi.

La presente dichiarazione non rappresenta né una garanzia, né un qualsiasi altro impegno da parte della nostra Banca. (…).” (Doc. 23/1)

                                        

                                         A seguito della nuova situazione salariale dell’assicurato, l’amministrazione ha deciso di sopprimere, a partire dal 1° gennaio 2015, la rendita di invalidità del 61% precedentemente versatagli, ritenuto che:

 

" (…) A suo tempo, per il calcolo del suo grado di invalidità è stato preso in considerazione il suo salario percepito al momento dell’infortunio del 23 marzo 2003 (131'600.- franchi annui) applicando il rispettivo rincaro.

Nella nostra decisione del 23 settembre 2008, il reddito che avrebbe potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio è stato quantificato a 141'202.- franchi (131'600.- franchi annui rincarato al 2008).

Riprendendo lo stesso salario, applicando il rincaro fino al 2015, risulta che nell’anno 2015 il suo guadagno presumibilmente perso per le conseguenze dell’infortunio ammontava a 150'776.- franchi.

Confrontando il suo reddito effettivamente percepito nel 2015 (227'600.- franchi) con il reddito che avrebbe potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio nel 2015 (150'776.- franchi), risulta che nell’anno 2015 lei non ha avuto alcuna perdita economica. Anche negli anni successivi il suo reddito h superato il guadagno presumibilmente perso.

Considerato quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2015 la sua rendita di invalidità non è più giustificata.” (Doc. 24)

                                                                              

                                         In sede di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione, ritenendo che nella determinazione del reddito da valido l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della carriera professionale realmente realizzata dall’interessato nonostante il danno alla salute e che, a maggior ragione, l’interessato avrebbe conosciuto in assenza dell’infortunio.

                                         A parere del legale, quindi, il reddito da valido andrebbe quantificato nel doppio rispetto a quanto realmente conseguito dall’assicurato lavorando al 50%, essendo del tutto logico che con un’attività al 100%, invece dell’attività al 50% (imposta dal danno alla salute), l’interessato avrebbe potuto guadagnare il doppio del salario. Così facendo, il grado di invalidità dell’assicurato continuerebbe ad essere del 50%, corrispondente alla percentuale di incapacità lavorativa (doc. 30).

 

                                         Nella decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore ha confermato la soppressione della rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio 2015, osservando:

 

" (…) L’opponente ritiene che l’assicuratore LAINF non abbia erroneamente ritenuto l’avvenuto cambio di ruolo e di funzione (aumento di responsabilità). Inoltre egli afferma che se disponesse di una capacità lavorativa del 100% riuscirebbe a fornire una “resa doppia rispetto a quella attuale”.

A mente di quest’Istanza la censura relativa al reddito non può essere seguita perché determinante è l’ammontare del reddito conseguito e non certo il ruolo rivestito. Inoltre, per principio, non v’è nessun diritto acquisito a favore dell’assicurato a mantenere un determinato trattamento allorquando, per ragioni imprevedibili, detto trattamento economico migliora o peggiora. Pertanto, nella censura stessa vi è un limite di fondo e cioè se il trattamento economico del signor RI 1 fosse peggiorato, egli avrebbe rinunciato a sollecitare un adeguamento della rendita?

Ora, quest’Istanza prende atto, da un lato, che gli importi relativi ai guadagni relativi agli scorsi anni non sono contestati; dall’altro, che risulta essere pacifico il calcolo del guadagno presumibilmente perso. Pure degno di nota il fatto che l’opponente non abbia speso una parola per giustificare l’avvenuto mancato rispetto dell’obbligo di informare circa l’avvenuto tangibile cambiamento dei parametri economici.

A titolo abbondanziale, per quanto attiene al reddito che il signor RI 1 avrebbe potuto realizzare, va ricordato che in DTF 131 III 360 ss., il TF ha avuto modo di specificare che “…Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (cf. ATF 129 III 139 consid. 2.2). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). …”. Ora, poiché nessuno avrebbe potuto, ragionevolmente, sottoscrivere, il netto miglioramento economico cui ha beneficiato il signor RI 1 pare pacifico che se da un lato, era impensabile il raggiungimento di un tale ottimo risultato, dall’altro, è altrettanto impensabile che un tale ottimo risultato possa essere computato.

Dunque, tutto ben considerato, appare come la decisione impugnata meriti piena tutela poiché il netto miglioramento cui il signor RI 1 ha beneficiato non poteva essere previsto e dunque alla stessa stregua necessita tenerne conto. Il signor RI 1 non ha mai ritenuto opportuno informare l’assicuratore LAINF.

In detto contesto non si può altresì condividere l’affermazione dell’opponente che lavorando in percentuale doppia, egli avrebbe potuto raddoppiare lo stipendio: questa è una semplice supposizione. A ciò va ribadita la circostanza che il signor RI 1 non ha – mai - puntualmente informato l’assicuratore LAINF circa l’evoluzione della sua situazione economica.” (Doc. A)

 

                               2.8.   Con il ricorso, il legale ha nuovamente contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione, con riferimento segnatamente all’ammontare del reddito da valido, ribadendo che nella determinazione dello stesso l’Istituto assicuratore non avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto, l’evoluzione professionale e salariale conosciuta nonostante il danno alla salute dall’interessato. Alla luce di questo ragionamento, l’avv. RA 1 ha chiesto che il reddito da valido dell’assicurato venga quantificato nella misura doppia rispetto a quello da invalido, corrisposto in ragione di una – incontestata - capacità lavorativa residua del 50% derivante dai postumi infortunistici (doc. I).

 

                                         Con la risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha respinto le obiezioni del legale dell’assicurato, ribadendo che l’argomentazione volta a sostenere che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire il doppio del salario concretamente percepito lavorando al 50%, rappresenta una semplice supposizione (doc. III).

 

                                         Con osservazioni del 5 febbraio 2021, CO 1 ha nuovamente confermato la correttezza del proprio agire, rilevando che:

 

" A differenza di quanto sostenga il ricorrente, e cioè che “… il raffronto dei redditi deve invece essere eseguito in concreto, al momento in cui si attua la revisione, dovendosi quindi raffrontare il reddito al 50% presso __________ con il reddito al 100% (ossia senza il danno alla salute) presso __________ …” (cfr. pagina 3) CO 1, com’è giusto, ha tenuto conto dei dati economici disponibili evitando d’interpretare aspetti insicuri e comunque difficilmente comprovabili.

Circa quest’ultimo aspetto è interessante rilevare l’iter che ha portato il signor RI 1 alla __________ e meglio un cambio societario del precedente datore di lavoro, cioè un fatto assolutamente esterno al signor RI 1 che però “… da tempo desiderava migliorare la propria situazione professionale …”. A questo livello, l’unica certezza del signor RI 1 consisteva nell’aver trovato nella __________ un nuovo datore di lavoro e non certo che questo cambiamento gli avrebbe garantito i redditi – effettivamente – percepiti in seguito. Proprio in quest’ottica la tanto sventolata sicurezza economica, ragionevolmente, non può essere condivisa e pertanto, le considerazioni già espresse da CO 1 e qui date per note, appaiono – a maggior ragione – calzanti.” (Doc. XI)

 

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

                                         Trattandosi della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

 

                                         L’intenzione di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

 

                             2.10.   Nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2).

 

                                         In quella fattispecie, si trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.

                                         Il TF ha innanzitutto accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza è altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio. Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.

 

                                         La STF 8C_550/2009, 8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria cantonale, è emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente, con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.

                                         Dopo aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già al momento in cui è occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.

                                         Sempre secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si è sviluppata dopo l’infortunio, non è possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di falegname.

 

                                         Nella DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso, aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale. L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.

                                         Da parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media.

 

                                         In una STF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016, concernente il caso di un assicurato, venditore e rappresentante commerciale al momento dell’infortunio e che successivamente, malgrado il danno alla salute, era riuscito a trovare una nuova occupazione, al 50% (corrispondente alla sua capacità lavorativa residua), presso un’altra società quale “venditore del servizio esterno/direzione di progetto”, l’Ufficio invalidità aveva, in sede di revisione, assegnato una rendita intera di invalidità temporanea, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità, calcolata raffrontando il reddito da invalido realmente conseguito lavorando al 50% presso il nuovo datore di lavoro con quello da valido (stabilito raddoppiando il reddito da invalido conseguito per un’attività svolta al 50%).

                                         Il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi a proposito della quantificazione del reddito da valido operata dall’Ufficio AI, contestata da parte dell’Istituto di previdenza professionale, ha sottolineato che nella procedura di revisione (diversamente da quanto accade al momento della prima valutazione concernente il diritto ad una rendita di invalidità), il percorso professionale realmente realizzato da un assicurato dopo il danno alla salute è conosciuto e permette, quindi, di trarre delle informazioni supplementari in merito all’ipotetica evoluzione professionale e salariale che avrebbe potuto essere realizzata qualora non fosse subentrato l’evento dannoso.

                                         L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che se dopo la decisione iniziale di rendita la persona assicurata ha dimostrato delle qualifiche professionali particolari, derivanti da una formazione continua o da un importante impegno, tali da incidere sull’entità del reddito da invalido, ciò rappresenta un indizio importante del fatto che l’assicurato, il quale ha continuato a svolgere lo stesso tipo di attività anche dopo l’insorgere del danno alla salute, avrebbe conosciuto un’analoga evoluzione anche qualora fosse rimasto in buona salute (cfr. RAMI 2005 n.° U 533 pag. 40; I 47/04 del 6 dicembre 2004 consid. 1.2.2 e 9C_607/2012 del 17 aprile 2013 consid. 3; vedi anche STF 8C_255/2010 del 16 novembre 2010 consid. 2).

                                         Sulla base di queste considerazioni, il TF ha considerato errato il ragionamento dell’Istituto previdenziale ricorrente, secondo il quale il reddito da valido avrebbe dovuto essere determinato aggiornando al 2011 il salario percepito dall’assicurato nel 2000 (momento dell’infortunio), sottolineando come lo stesso si fondi sull’erronea premessa che il reddito da valido resti immutabile nel caso in cui la persona assicurata non cambi tipo di attività una volta subito il danno alla salute.

                                         La nostra Massima Istanza ha, invece, ritenuto corretto l’agire dei primi giudici, i quali hanno constatato che l’esperienza accumulata dall’assicurato nel suo ambito di competenza e lo sviluppo della sua rete di clienti gli abbiano permesso un’evoluzione salariale che egli avrebbe certamente realizzato, in maniera proporzionale al grado di occupazione, nel caso in cui avesse potuto lavorare a tempo pieno, senza l’insorgere del danno alla salute. Non avendo la parte ricorrente dimostrato che tali constatazioni dei fatti operate dai primi giudici fossero manifestamente inesatte, il TF ha concluso di non avere motivo per distanziarsene, reputando che il reddito da valido ipotetico sarebbe aumentato in maniera proporzionale al salario da invalido ottenuto presso il nuovo datore di lavoro.

 

                                         Con sentenza 9C_472/2020 del 17 novembre 2020, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza a proposito dell’importanza di tenere conto del fatto che la persona assicurata, nonostante il danno alla salute, sia stata in grado di ottenere effettivamente un miglioramento della propria posizione professionale e salariale, circostanza decisiva da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del salario da valido.

                                         In quel caso, riguardante un’assicurata che al momento dell’infortunio era impiegata in banca, e che successivamente, nonostante il danno alla salute, aveva comunque continuato a lavorare sempre nel settore bancario, nella misura massima del 50% consentita dai disturbi invalidanti, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il giudizio con il quale i primi giudici avevano stabilito, in sede di revisione, che l’interessata avesse diritto ad un quarto di rendita di invalidità nonostante l’aumento della retribuzione intervenuta. Il TF non ha accolto la richiesta dell’assicurata di considerare che il grado di invalidità ammontasse al 50%, risultante dal raffronto tra reddito da invalido (effettivo al 50%) e reddito da valido (da considerare per un’attività al 100% come il doppio di quello da invalido), osservando:

 

" (…)

3.3. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin genügt es für den Schluss vom Invalideneinkommen auf das Valideneinkommen nicht, dass sie im Verfügungszeitpunkt weiterhin im angestammten Tätigkeitsfeld arbeitete und bei den B.________ LLC ein überdurchschnittliches Einkommen erzielte. Es ist nicht ersichtlich, dass dieser Verdienst auf besondere Fähigkeiten oder Qualifikationen zurückzuführen wäre, die ihr auch im Gesundheitsfall überwiegend wahrscheinlich zu einem überdurchschnittlichen Einkommen verholfen hätten (vgl. oben E. 2.2). Die Würdigung der Vorinstanz, die Versicherte wäre auch im Gesundheitsfall im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig, aber nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit an ihrer jetzigen oder einer vergleichbaren Stelle, ist jedenfalls nicht willkürlich (zur vom Bundesgericht lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel überprüfbaren Beurteilung hypothetischer Geschehensabläufe durch das kantonale Gericht vgl. oben E. 1.2 und zit. Urteil 9C_316/2020 E. 3.2). Demzufolge verletzt auch kein Bundesrecht, dass das Sozialversicherungsgericht nicht vom erzielten Invalideneinkommen auf das Valideneinkommen geschlossen hat.  

Mangels Entscheidwesentlichkeit kann offen bleiben, ob das kantonale Gericht zu Recht auf die einschlägigen Tabellenlöhne (vgl. oben E. 3.1) abgestellt hat statt - wie von der Versicherten offenbar im vorinstanzlichen Verfahren noch verlangt - auf das im Jahr 2009 bei der Bank D.________ erzielte Einkommen (entsprechend Fr. 100'373.20 aufgerechnet auf das Jahr 2018). Bei letztinstanzlich unbestrittenem Invalideneinkommen von Fr. 52'641.55 per 2018 ändert sich - mit dem kantonalen Gericht - so oder anders am Anspruch auf Ausrichtung einer Viertelsrente der Invalidenversicherung nichts (Invaliditätsgrade von 42% bzw. 48%).”

 

                             2.11.   Alla luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a favore del fatto che, come sostenuto dal patrocinatore del ricorrente, in assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe beneficiato di un avanzamento professionale con un conseguente incremento salariale, tale quale quello realmente conosciuto nonostante il danno alla salute (doc. I).

                                     

                                         Al riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio (2003), l’assicurato era attivo quale impiegato di banca presso __________.                                                        

 

                                         Dopo l’infortunio, nel 2006, è divenuto “mandatario commerciale” sempre presso __________, e in seguito, dopo avere deciso di lasciare la banca a seguito dell’acquisto della stessa, nel 2011, da parte di __________, egli ha trovato nel 2012 una nuova occupazione presso __________, dapprima in qualità di “mandatario commerciale” e poi, grazie al raggiungimento degli obiettivi, è stato promosso quale “Director” (ViceDirettore) nel 2014 e, a seguito dei successi conseguiti nel 2016, quale “Executive Director” (Condirettore) (cfr. doc. 23).

                                     

                             2.12.   Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all’epoca in cui è accaduto l’infortunio, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale) presso il precedente datore di lavoro o un’altra struttura bancaria.

 

                                         Ciò, del resto, neppure viene preteso dall’assicurato.

 

                             2.13.   Se, al momento dell’infortunio, non vi erano indizi concreti a favore di un futuro avanzamento professionale dell’insorgente – a quel momento semplice impiegato presso __________ - questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare che, di fatto, questo avanzamento si è in seguito effettivamente realizzato.

                                         Come visto, infatti, a far tempo dal 2006 l’interessato è divenuto “mandatario commerciale” presso __________; egli è poi stato assunto a partire dal 1° gennaio 2012, quale “Associate Director dal nuovo datore di lavoro, __________, banca presso la quale, grazie alle sue qualità, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, all’esperienza maturata e agli esami superati, egli ha poi ottenuto degli importanti avanzamenti professionali, raggiungendo dapprima, a partire dal 1° marzo 2014, la qualifica di “Director” e, poi, quella di “Executive Director”, con relativi conseguenti aumenti salariali (cfr. documentazione allegata al doc. 19).

 

                                         Ora, sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera – come sostenuto dall’amministrazione, parlando di semplice supposizione - quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, egli è nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva).

 

                                         Pertanto, al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.10.), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come è il caso nella presente fattispecie).

                                         Ciò appare tanto più necessario, va ribadito, nella procedura di revisione, posto che a tale momento (diversamente che al momento di prima fissazione della rendita) il percorso professionale realizzato dall’assicurato dopo l’insorgenza del danno alla salute è conosciuto e rappresenta, quindi, un indizio importante a favore del fatto che l’assicurato avrebbe conosciuto un’analoga evoluzione favorevole a livello professionale e salariale anche qualora fosse rimasto in buona salute (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         In simili condizioni, il TCA non può confermare l’operato di CO 1, la quale ha, invece, determinato il reddito da valido aggiornando al 2015 il reddito percepito dall’interessato al momento dell’infortunio quale di impiegato di banca presso __________.

Questo Tribunale, analogamente a quanto stabilito dal TF nella sentenza STF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 riassunta in precedenza (cfr. consid. 2.10.), reputa errato questo modo di procedere dell’amministrazione (cfr. sentenza citata, consid. 7.3., laddove l’Alta Corte ha rilevato che: “Cela étant, l'argumentation de la recourante, selon laquelle il y aurait lieu de prendre comme revenu sans invalidité le salaire de 132'605 fr. obtenu par l'assuré en 2000 - qui devrait en tout état de cause être indexé à l'année 2011 - repose sur la prémisse erronée que le revenu avant invalidité est immuable lorsque la personne assurée ne change pas d'activité professionnelle postérieurement à la survenance de l'invalidité. Elle ne tient manifestement pas compte de l'évolution des circonstances professionnelles de l'assuré depuis la survenance de l'invalidité initiale qui joue un rôle en cas de révision” – il corsivo è della redattrice).

 

                                         Alla luce della carriera professionale conseguita nonostante il danno alla salute, il TCA ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 2003, è plausibile che l’assicurato avrebbe migliorato la propria posizione professionale, visto che di fatto, egli ha ottenuto il ruolo di Director (nel 2014) e, poi, di Executive Director presso __________.

                                         Di questa evoluzione professionale e salariale di cui ha concretamente beneficiato l’assicurato CO 1, nel rispetto della giurisprudenza federale ricordata in precedenza, avrebbe dovuto tenere conto al momento di determinare, in sede di revisione, il reddito da valido dell’assicurato.

 

                                         Non avendolo fatto, occorre quindi procedere ad una nuova quantificazione del reddito da valido.

In mancanza, tuttavia, di ulteriori chiarimenti in merito ai meccanismi con i quali viene calcolata la retribuzione dell’interessato, in particolare con riferimento alla parte variabile della stessa (bonus), il TCA non è in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, se - come preteso dal ricorrente - il reddito da valido, per un’occupazione al 100%, possa effettivamente essere fissato nella misura doppia rispetto a quello concretamente percepito, lavorando unicamente nella percentuale del 50% consentita dal danno alla salute.

                                        

                                         Se tale ragionamento può, difatti, essere seguito per quanto concerne la parte fissa (salario), a mente di questa Corte, senza che prima vengano eseguiti ulteriori approfondimenti, altrettanto non deve necessariamente valere con riferimento alla parte variabile della retribuzione.

                                         Al riguardo, occorre rilevare che la formulazione utilizzata dall’attuale datore di lavoro dell’interessato nello scritto del 19 maggio 2020, al fine di spiegare quale sarebbe stata la retribuzione dell’assicurato qualora lo stesso avesse potuto lavorare al 100% e non solo al 50%, appaia eccessivamente vaga e priva della chiarezza necessaria per potere essere giudicata concludente.

 

                                         Il datore di lavoro dell’assicurato ha, infatti, rilevato, esprimendosi a proposito della determinazione del bonus, il quale è influenzato da molteplici variabili e quindi solo ipotizzabile, che “qualora il suo grado di occupazione fosse stato al 100% anziché del 50%, partendo dal presupposto che anche il suo contributo personale al risultato aziendale fosse raddoppiato (per rapporto a quanto verificatosi), si potrebbe supporre che anche la retribuzione variabile sarebbe potenzialmente potuta raddoppiare” (cfr. doc. 23/1, corsivo della redattrice).

 

                                         Ora, posto il tipo di attività dell’assicurato - il quale, come da lui stesso spiegato, consiste nel gestire un determinato portafoglio milionario, con obiettivi di profittabilità predeterminati (cfr. doc. 23) - questo Tribunale non è in grado di stabilire se, svolgendo un’attività al 100%, egli avrebbe avuto diritto, oltre ad uno stipendio fisso doppio (circostanza altamente verosimile), anche ad un bonus doppio rispetto a quello meritato in ragione di un’occupazione al 50%. Non è infatti dato sapere cosa intendesse il datore di lavoro osservando che il bonus avrebbe potuto essere doppio lavorando al 100% rispetto a quello ottenuto per un’attività al 50%, qualora il contributo personale dell’interessato al risultato aziendale fosse raddoppiato.

                                     

                                         Tale aspetto, di fondamentale importanza al fine di potere calcolare il reddito da valido e, di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurato, necessita di essere approfondito da parte dell’amministrazione - alla quale compete in prima battuta istruire debitamente il caso, stabilendo d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali forzatamente si inseriscono gli aspetti economici relativi ai redditi da valido e da invalido da raffrontare - interpellando personalmente sia l’interessato, che il suo datore di lavoro, al fine di fare luce sui meccanismi posti alla base del diritto ad ottenere un bonus, verificandone la (pretesa da parte del ricorrente) perfetta rapportabilità al grado occupazionale.

 

                                         In tale frangente, occorrerà fare chiarezza sui requisiti da adempiere per avere diritto al bonus, spiegando in che modo l’esercizio di un’attività al 100% rispetto ad una al 50% influisca sulla determinazione dello stesso. Nel fare ciò, se del caso, potrà anche essere utile considerare la posizione di colleghi che ricoprono una funzione analoga a quella dell’assicurato, ma che sono attivi al 100%.

                                        

                                         Ciò è, del resto, quanto chiesto dallo stesso patrocinatore dell’assicurato in data 29 gennaio 2021 (doc. IX) e 16 febbraio 2021 (doc. XV), sollecitando l’audizione personale del ricorrente.

 

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’Istituto assicuratore affinché metta in atto gli ulteriori accertamenti necessari al fine della determinazione del reddito da valido.

                                         In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   CO 1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 a titolo d’indennità per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti