Raccomandata

 

Incarto n.
35.2021.12

 

PC/DC/sc

Lugano

16 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2020 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata il __________ 1960, di professione donna delle pulizie, disoccupata dal 1° dicembre 2018 (con guadagno intermedio, in quanto attiva su chiamata, per ca. 16 ore mensili presso la ditta __________ di __________, dal 21 giugno 2019 e per ca. 85.88 ore mensili presso la ditta __________ di __________ dal 1° maggio 2018), e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 22 ottobre 2019, verso le 17.10, mentre era a __________ in __________, alla fermata del bus per recarsi al lavoro, è inciampata nella transenna ed è caduta a terra, riportando la frattura al III prossimale della falange prossimale del IV e V dito della mano destra (doc. 1-8, 13-15 e 26). 
L’assicurata è stata licenziata il 30 settembre 2019, con effetto al 31 ottobre 2019, a seguito di una “riorganizzazione aziendale interna” dalla ditta __________ di __________ (doc. J)

A causa dell’infortunio, RI 1 si è sottoposta a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   In seguito all’infortunio RI 1 è stata completamente inabile al lavoro dal 22 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 (doc. 3, 23, 29 e 36).

In data 6 aprile 2020 l’assicurata ha dovuto interrompere nuovamente la propria attività lavorativa a causa dei dolori all’arto superiore destro. In data 19 aprile 2020 è stata annunciata una ricaduta all’CO 1 (doc. 41 e 42).

A causa di persistenti dolori all’arto superiore destro, RI 1 si è sottoposta ad ulteriori indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia.

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto della valutazione del 6 maggio 2020 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore: doc. 64), il 13 maggio 2020 (doc. 71) l’CO 1 ha comunicato all’assicurata quanto segue:

 

" (…) Abbiamo effettuato una verifica del nostro obbligo a versare le prestazioni per l'evento del 22 ottobre 2019.
In base alla valutazione del nostro medico __________, il dott. __________, in data 19 gennaio 2020 le due dita dell'arto destro hanno raggiunto, dal punto di vista medico, una condizione definitiva. A partire da questa data cioè non ci si può più attendere, con probabilità preponderante, un miglioramento significativo dello stato di salute.

Gli attuali disturbi non sono riconducibili con probabilità preponderante all'evento del 22 ottobre 2019. Per la rinnovata inabilità lavorativa, in corso a partire dal 6 aprile 2020, non possiamo pertanto versare alcuna prestazione. Con effetto dal 24 maggio 2020 interrompiamo quindi l'erogazione delle prestazioni relative alle spese di cura.
Secondo la valutazione del nostro medico __________, considerando i postumi dell'infortunio, a partire dal 20 gennaio 2020 lei può riprendere a pieno l'attività lavorativa svolta prima dell'infortunio.
Qualora fossero necessarie ulteriori cure mediche, la invitiamo a inoltrare le fatture alla sua cassa malati. Per quanto riguarda la sua inabilità lavorativa del 6 aprile 2020, le consigliamo di annunciarsi tempestivamente alla sua assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e anche alla cassa di disoccupazione competente. (…).”.

 

                               1.4.   Dopo avere ricevuto il certificato medico del 9 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 80) ed avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 25 maggio 2020 del dr. med. __________ (doc. 84), con decisione formale del 28 maggio 2020 l’CO 1 ha confermato integralmente il contenuto della sua precedente comunicazione (doc. 88).                                       
                                       

                               1.5.   Dopo avere ricevuto l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. 122) ed avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 18 dicembre 2020 del dr. med. __________ (doc. 147), in data 22 dicembre 2020 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 154).
 

                               1.6.   Nel frattempo RI 1, alla quale è stata diagnosticata ad inizio novembre 2020 una situazione di ulna plus (4 mm) con parziale necrosi semilunare (doc. 114), si è sottoposta ad un intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio destro il 18 novembre 2020 (doc. 124) e ad un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi (e re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti) l’11 dicembre 2020 (doc. 140).   

Nel frattempo l’assicurata è stata licenziata il 16 luglio 2020, con effetto al 30 settembre 2020, “allo scadere del periodo di protezione di 90 previsti dalla legge” (doc. J) dalla ditta __________ di __________.
                                       

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2021 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed, in via principale, che “CO 1, tenuto a corrispondere alla signora RI 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a seguito d'infortunio per inabilità lavorativa al 100% a partire dal 6 aprile 2020 e fino alla ripresa della piena capacità lavorativa, nonché ad assumersi le relative cure mediche.” e, in via subordinata, che “Gli atti sono rinviati CO 1 per la nomina di un perito indipendente secondo la procedura prevista dall'art. 44 LPGA.” (doc. I, pag. 8).

La patrocinatrice dell'insorgente ha innanzitutto precisato, per un verso, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’CO 1, la sua cliente non ha ripreso l’attività lavorativa dal 20 gennaio 2020, in quanto ha dapprima beneficiato di un mese di recupero vacanze e, per altro verso, che è stata confrontata con un incremento del dolore (in particolare, dopo avere dovuto interrompere le sedute di ergoterapia, a causa della pandemia di Covid-19), che comunque non era mai cessato.

La rappresentante della ricorrente critica pure l’operato del medico __________ per non avere mai visitato né interpellato la sua assistita rispettivamente per non avere mai chiesto un parere ai medici, che hanno effettivamente visitato e seguito la sua cliente, in merito alle cause del suo disturbo. Ella contesta la valutazione del medico fiduciario, visto che il dolore al polso si è manifestato immediatamente dopo la caduta. Inoltre, lo specialista che ha posto la diagnosi di ulna plus e ha operato la sua cliente (PD dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano presso la Clinica __________ di __________), nel proprio rapporto del 9 novembre 2020 (doc. 135) ha attestato “un sicuro significato post-traumatico, in quanto la situazione al polso sinistro è assolutamente silente” (doc. I, p.to 6).     

La patrocinatrice chiede, infine, che la ricorrente venga posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, visto che la sua situazione finanziaria è precaria, percependo dal mese di aprile 2020 unicamente l’indennità giornaliera malattia pari a mensili fr. 1'427.00, che non le permette di coprire il proprio fabbisogno minimo di complessivi fr. 2'488.45.

 

                               1.8.   L’11 febbraio 2021 (doc. IV), l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. IV-1).
 

                               1.9.   Nella risposta del 18 febbraio 2021 (doc. V), l’CO 1 ha versato agli atti l’incarto completo, postulando che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
 

                             1.10.   Il 2 marzo 2021 (doc. VII), la patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto al TCA l’assunzione di informazioni e/o audizione del PD dr. med. __________ sulle cause del disturbo della ricorrente, l’esperimento di una perizia sulle cause del disturbo della ricorrente, il richiamo dell’incarto della CO 1 relativo alla decisione impugnata.
                                       

                             1.11.   Il 6 aprile 2021 (doc. IX), l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 17 marzo 2021 del PD dr. med. __________ (doc. M).
 

                             1.12.   Il 15 aprile 2021, l’CO 1 si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. (doc. XI).

 

                                         Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla rappresentante della ricorrente (doc. XII).

                                     

                                         in diritto

 

                               2.1.   in ordine

 

                                         La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 22 ottobre 2019 a partire dal 20 gennaio 2020 (indennità giornaliere) rispettiva-mente dal 24 maggio 2020 (spese di cura).
                                       

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                     

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

 

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

                                         - quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         - quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

 

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                                       

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.  

                                       

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                                     

                               2.8.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 20 gennaio 2020 (indennità giornaliere) rispettivamente dal 24 maggio 2020 (spese di cura), considerando che i disturbi all’avambraccio destro ancora lamentati dall'assicurata al 20 gennaio 2020 non costituivano una conseguenza dell’infortunio occorso il 22 ottobre 2019, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 154, p. 5 e 6).  


Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, in data 22 ottobre 2019, verso le 17.10, mentre era a __________ in __________, alla fermata del bus per recarsi al lavoro, è inciampata nella transenna ed è caduta a terra, riportando la frattura al III prossimale della falange prossimale del IV e V dito della mano destra (doc. 1-8, 13-15 e 26). 

A causa dell’infortunio RI 1 è stata completamente inabile al lavoro dal 22 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 (doc. 3, 23, 29 e 36).

Il 22 gennaio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 39), ha attestato quanto segue: “(…). Visto il decorso regolare in data odierna si chiude la cura medica. La paziente continuerà ad eseguire gli esercizi di ergoterapia autonomamente. È previsto un rientro al lavoro dal 20.1.2020. (…)”.

                                         A causa dei dolori all’avambraccio destro, l’assicurata ha dovuto interrompere nuovamente la propria attività lavorativa dal 6 aprile 2020 (doc. 41 e 42) e si è sottoposta ad ulteriori indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia.

Il 9 maggio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 69), ha attestato quanto segue:

 

" (…) la paziente, in seguito all’evento infortunistico, ha condiviso un intenso programma fisio-ergoterapico che ha comportato un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche, nonché del recupero dell’articolarità attiva (AROM) e passina (PROM) della mano dx interessata.
All’ultimo controllo clinico eseguito l’edema della mano traumatizzata era in regressione ulteriore, l’articolarità delle dita lunghe completa con tip-to-palm 0 cm, in assenza di deficit vascolari di rilievo. Persiste una tumefazione al dorso del IV e V raggio in esiti post-traumatici. Non segni di CRPS secondaria.

I valori di forza dell’arto interessato (Jamar wrist test) dall’evento traumatico si sono ulteriormente avvicinati a quelli della mano controlaterale.
La eventuale ripresa lavorativa è già avvenuta come ausiliaria di pulizie con problematiche a fasi alterne.
Ritengo utile ancora per una fase transitoria, se possibile, adibirla  a mansioni non troppo pesanti.
La compliance del paziente al programma terapeutico è stata buona e non vi sono altre osservazioni di rilievo da menzionare.
In assenza di una indicazione alla correzione chir. della problematica non ho programmato ulteriori controlli e/o la mia consultazione (…).”.


A tale proposito l’amministrazione ha interpellato il dr. med. Andreas Infanger, il quale, nell’apprezzamento medico del 25 maggio 2020 (doc. 84), ha osservato quanto segue:

" (…) Beurteilung

 

1. Ist eine Behandlung unfallbedingt noch notwendig?


Nein, die geklagten Beschwerden, phasenweise Problemel, begründen keine unfallkausale Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit.

Eine neurologische Schädigung durch die Fraktur der Grundglieder des vierten und fünften Fingers rechts konnte ausgeschlossen werde und andere überwiegend wahrscheinliche unfallkausale nozizeptive oder neuropathische Körperschädigungen konnten ebenfalls ausgeschlossen werden.

Die Frakturheilung war abgeschlossen und die Beweglichkeit war zuletzt ohne Einschränkung, dies dem regelrechten Verlauf entsprechend nach 3 Monaten nach komplikationsloser natürlicher Frakturheilung mit temporärer Ruhigstellung und Ergotherapie im Anschluss.

 

2. Falls ja: Haben Sie Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Behandlungsmassnahmen oder Vor-

schläge zum weiteren medizinischen Vorgehen?

- Falls ja, welche?


Die Beantwortung entfällt.


3. Kann von einer weiteren Behandlung der Unfallfolgen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden? Falls nein, per wann ist der Endzustand erreicht?

Nein, der Endzustand war am 19.01.2020 erreicht, sowohl klinisch wie radiologisch bestätigt.


4. Wie beurteilen Sie in Anbetracht der Unfallfolgen die Arbeitsfähigkeit als Reinigerin sowie auf dem allg. Arbeitsmarkt in zeitlicher und leistungsmässiger Hinsicht?

Wann kann mit einer Steigerung gerechnet werden?

Prozent ..Arbeitsfähigkeit: Ab:


Volle Arbeitsfähigkeit ist per 20.01.2020 in der angestammten Tätigkeit zumutbar.”

In seguito, a causa della persistenza dei dolori all’avambraccio destro, RI 1 si è sottoposta il 6 luglio 2020 ad una RX della mano destra che ha messo in evidenza quanto segue: “Non chiare rime di frattura. Processi degenerativi artrosici più marcati a livello dell’interfalangea distale del V raggio” (doc. 119), il 16 luglio 2020 ad una RM del gomito destro e della mano destra che ha evidenziato quanto segue: “Gomito destro: alterazioni degenerative artrosiche con lesione parziale su substrato tendinosico del tratto inserzionale del tendine comune degli estensori. Non alterazioni morfostrutturali né di segnale a carico del nervo ulnare. Polso destro: sofferenza edematosa del polso prossimale dello scafoide e del semilunare associato ad alcune cisti subcondrali. Sfumatamente iperintenso il nervo ulnare a livello del polso, poco prima del passaggio nel canale di Guyon, senza evidenti compressioni estrinseche” (doc. 118), il 5 novembre 2020 ad una RM del polso destro che ha messo in evidenza quanto segue: “Morbo di Kienbock. Alterazioni degenerative radio-carpiale, ulno carpiche e radiolunari distali con riduzione della rima articolare radio-carpica.” (doc. 116) ed il 5 novembre 2020 ad una TAC del polso destro che ha evidenziato quanto segue: “Alterazioni della struttura ossea del lunato sul profilo prossimale-volare e piramidale e sul profilo scafoideo e della struttura ossea dello scafoide sul profilo volare e lunare con sclerosi della spongiosa ed aspetti cistiti. Non distacchi di frammenti. In correlazione ai reperti della RM realizzata in data odierna il quadro è riferibile a morbo di Kienbock. Discrete alterazioni artrosiche con sclerosi subcondrali e piccole cisti ulno-carpiche, radio-ulnari distali e radio carpiche. Lievi sclerosi subcondrali dei carpi articolari STT, trapezio-metacarpo e pisio-piramidali.” (doc. 115).     

Il 9 novembre 2020 (doc. 114) il PD dr. med. Thomas Giesen ha attestato quanto segue:

 

" (…) La paziente ha eseguito la TAC e la RNM. La TAC denota una situazione di ulna plus (4 mm) con impatto sul semilunare che appare parzialmente necrotico alla RNM. (…).

Ho spiegato alla paziente che il dolore al polso è dovuto a questa situazione di ulna plus di sicuro significato post-traumatico, in quanto la situazione al polso sinistro è assolutamente silente. Penso sia indicata un’osteotomia di accorciamento dell’ulna. (…)”. 

 

In seguito, RI 1 si è sottoposta ad un intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio destro il 18 novembre 2020 (doc. 124) e ad un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi (e re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti) l’11 dicembre 2020 (doc. 140).   
Interpellato dall’amministrazione a tal proposito, nell’apprezza-mento medico del 18 dicembre 2020 (doc. 147), il dr. med. Andreas Infanger, ha osservato quanto segue:

 

" (…) Beurteilung
(…)
Es müssen veränderte tatsächliche Verhältnisse vorliegen. Die tatsächlichen Verhältnisse haben sich unfallbedingt nicht wesentlich verändert.

Das Ulna Abutment Syndrom, auch Ulna-Plus-Variante genannt, am rechten Handgelenk, welches im November 2020 chirurgisch adressiert wurde, ist überwiegend wahrscheinlich auf eine anlagebe-dingten Normvariation des Handgelenks zurückzuführen, auf eine relative Überlänge der Ulna im Verhältnis zum Radius, eine unfallkausale Längendifferenz konnte bei fehlender Fraktur im Unter-armbereich sicher nicht durch das Ereignis «Nicht dislozierte Fraktur der Grundglieder von Ringfin-ger und Kleinfinger der rechten Hand» herbeigeführt werden.
Die im MRI der rechten Hand vom 16.07.2020 bildgebend dargestellten Veränderungen, die Ödeme im proximalen Pol des Os scaphoideum und des Os lunatum mit subchondralen Zysten sind pathog-nomonisch für degenerative Veränderungen, welche über Jahre vorbestehend sind, da sich sub-chondrale Zysten über Jahre bei degenerativen Veränderungen und nicht innerhalb von 9 Monaten nach möglichen Prellungen entwickeln.
Das CT und MRI vom 05.11.2020 konnte bildgebend degenerative Veränderungen im gesamten proximalen Handgelenksbereich darstellen, diese sind nicht überwiegend wahrscheinlich zurückzu-führen auf das 11 Monate zurückliegende Ereignis, die mögliche Prellung des rechten Handgelenks. Frakturen, welche eine richtunggebende Verschlimmerung herbeigeführt hätten, die zu einem vorzeitigen Verschleiss des Handgelenks geführt hätte, wurden zu keinem Zeitpunkt bildgebend dargestellt.

Der Operationsbericht begründet keine überwiegend wahrscheinliche Unfallkausalität für die chirurgisch durchgeführte Verkürzung der Elle/Ulna.
Sämtliche Berichte, (…), können keine überwiegend wahrscheinliche unfallkausale richtunggebende Verschlimmerung im Bereich des Handgelenks rechts durch das Ereignis vom 22.10.2019 hinreichend begründen”.

 

Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 17 marzo 2021 del PD dr. med. __________ (doc. M), giusta il quale:

 

" (…). A mio parere, la situazione della paziente è post traumatica. La paziente si trova in una situazione paragonabile p.es. ad un'artrosi traumatizzata. Ossia vi è una situazione anatomica sfavorevole (in questo caso la leggera lunghezza superiore dell'ulna rispetto al radio) che però non ha causato problemi fino al momento del trauma. Prova ne è che la paziente ha la stessa situazione d'ulna plus anche sul polso sinistro. A sinistra la paziente non ha mai avuto problemi, anche perché non ha mai avuto traumi. Il mio parere è quindi che la Signora partiva da una situazione di svantaggio con un’ulna leggermente più lunga del radio, ma sicuramente nel trauma vi è stato un danno di origine non congenita, ma legata proprio all'impatto della testa dell'ulna con il semilunare. (…)”.

                               2.9.   Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sul parere della specialista di fiducia dell’assicuratore resistente (cfr., in particolare, doc. 147), in base al quale non sarebbe dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’infortunio assicurato abbia provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso a livello del polso destro (cfr. supra, consid. 2.8).


La documentazione medica agli atti non appare sufficientemente chiara, al punto tale da poter validamente supportare la conclusione alla quale è pervenuto l’assicuratore resistente.

In questo senso, il TCA osserva innanzitutto che, facendo essenzialmente capo alla valutazione enunciata dal proprio medico fiduciario, l’CO 1 ha considerato che - in assenza di fratture ed in presenza di soltanto possibili contusioni al polso destro - i dolori lamentati dall’assicurata sono di origine morbosa (cfr., in particolare, doc. 147).

D’altro canto, occorre rilevare come a tale apprezzamento la ricorrente abbia contrapposto il motivato parere espresso il 17 marzo 2021 dal PD dr. med. __________ (cfr. doc. M), il quale, oltre ad essere il suo curante specialista, è stato pure colui che l’ha operata il 18 novembre 2020 (intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio destro, doc. 124) e l’11 dicembre 2020 (intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti, doc. 140). Da parte sua, il PD dr. med. __________ ritiene che, nel caso di specie, il trauma legato all’infortunio abbia comportato un peggioramento direzionale dell’ulna plus congenita, a causa dell’impatto della testa dell’ulna con il semilunare, occorso durante la caduta.

Questo Tribunale osserva innanzitutto che la ricorrente era portatrice di ulna plus sia al polso destro che a quello sinistro, di natura congenita, come peraltro riconosciuto anche dallo stesso  medico curante specialista (cfr. doc. 114 e doc. M).

Ora, va rilevato che se, come lo sostiene il dr. med. __________, la nota caduta avesse effettivamente provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato, il relativo diritto a prestazioni non potrebbe essere limitato al 19 gennaio 2020.

 

La tesi in questione è avversata dal medico fiduciario dell’assicuratore, il quale ritiene che una possibile contusione non abbia causato alcun danno strutturale (cfr. doc. 147). Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2021, l’CO 1 ha puntualizzato che, quand’anche si volesse ammettere che l’infortunio abbia causato un peggioramento dello stato preesistente, il suo obbligo non è dato sine die, ma soltanto fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine, ossia il 20 gennaio 2020, allorquando l’assicurata ha ritrovato la piena capacità lavorativa (doc. XI).

 

Ora, la presenza agli atti di pareri medici specialistici contrapposti su un aspetto di fondamentale importanza (insorgenza o meno di un cambiamento direzionale), non consente a questa Corte di decidere in un senso oppure nell’altro, posto che quanto sostenuto dal PD __________ appare atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza del parere espresso dallo specialista interpellato dall’amministrazione. Ciò si giustifica tanto più che dalle tavole processuali si evince che l’assicurata è inciampata alla fermata del bus ed è caduta a terra, riportando la frattura dell’anulare e del mignolo della mano destra (cfr. consid. 1.1.). In queste condizioni, secondo il TCA, l’insorgenza di un trauma anche nella regione del polso destro non può essere esclusa per il solo fatto che al Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ i sanitari hanno omesso di sottoporre il polso della ricorrente a diagnostica per immagini. Inoltre, il 9 maggio 2020, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 69), ha attestato, tra l’altro, che “(…) La eventuale ripresa lavorativa è già avvenuta come ausiliaria di pulizie con problematiche a fasi alterne (…)” e, a partire dal 6 aprile 2020, l’assicurata ha nuovamente dovuto sospendere il proprio lavoro a causa dei persistenti dolori all’arto superiore destro.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede, infatti, che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

 

                             2.10.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.


Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

 

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

 

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

 

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

 

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

 

In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

 

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

 

(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021, consid. 2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021, consid. 2.10).

 

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul solo parere del proprio medico fiduciario.

 

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia ortopedica, volta a determinare se l’infortunio assicurato abbia provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso del polso destro. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire il proprio obbligo a prestazioni dal 20 gennaio 2020 e, quindi, a emanare una nuova decisione formale.

 

                             2.11.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, il consid. 2.10.), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L'incarto CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9.).

 

                             2.12.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

                                         Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                             2.13.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto a un importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA, art. 22 Lptca).
Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione del gratuito patrocinio (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e    nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione del gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti