Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2021.18

 

mm/DC

Lugano

6 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 15 aprile 2018, RI 1, nata nel 1962, dipendente del “__________” di __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione, allorquando si trovata sul sedile posteriore destro dell’autovettura guidata dal suo compagno. A causa di ciò, ella ha riportato, secondo il rapporto di uscita 14 maggio 2018 dell’Ospedale cantonale di __________, una frattura del complesso zigomatico-mascellare destro e un trauma toracico con fratture delle costole (2-4) a destra, contusione polmonare a destra, nonché frattura da impressione del corpo vertebrale L5 (doc. 8).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Nel corso del mese di aprile 2019, l’assicuratore ha informato l’assicurata circa la propria intenzione di esperire una valutazione peritale pluridisciplinare (oftalmologica, ortopedica/chirurgica, pneumologica, neurologica, neuropsicologica e psichiatrica) a cura del __________ di __________ (doc. 101).

 

                                         La perizia pluridisciplinare è stata finalmente eseguita nel mese di luglio 2019, presso il __________ di __________. Il relativo referto è stato consegnato all’amministrazione nel dicembre 2019 (doc. 173).

 

                                         In data 14 gennaio 2020, la CO 1 ha emanato un progetto di decisione (“Rechtliches Gehör”) mediante il quale ha dichiarato estinto dal 1° febbraio 2020 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2018 (doc. 184).

 

                                         L’assicurata ha formulato le proprie osservazioni sul progetto di decisione (doc. 212).

 

                               1.3.   Con decisione formale dell’8 aprile 2020, l’istituto assicuratore ha ribadito l’estinzione del diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020 (doc. 230).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurata (doc. 233), e completata dall’avv. RA 1 (doc. 250, doc. 253 e doc. 255), in data 17 dicembre 2020, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In particolare, l’assicuratore ha sostenuto che la problematica psichica non costituirebbe una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico assicurato, e ciò in applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (doc. 261).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto affinché disponga una valutazione esterna completa ed esaustiva del suo stato di salute e della sua eventuale capacità lavorativa.

                                         Sul piano formale, l’avv. RA 1 lamenta una violazione del diritto di essere sentito, e ciò per il motivo che la CO 1 non avrebbe consentito all’insorgente di formulare delle domande complementari da sottoporre ai periti amministrativi (doc. I, p. 6).

                                         Nel merito, il rappresentante della ricorrente rimprovera innanzitutto all’amministrazione di aver emanato la decisione impugnata senza considerare il peggioramento dello stato di salute infortunistico da lui documentato, segnatamente mediante i rapporti 20 ottobre e 21 dicembre 2020 dell’Ospedale cantonale di __________ (del __________) (doc. I, p. 7).

                                         D’altro canto, egli fa valere che alla perizia elaborata dal __________ di __________ non può essere attribuito un sufficiente valore probatorio, in particolare le perizie parziali in materia ortopedica e neurologica “…, visto che i periti si basano sulla giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere il nesso causale tra l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute. Il compito di un perito è unicamente esaminare una persona e rapportare le diagnosi mediche ed esprimersi riguardo al nesso di causalità naturale (…) unicamente dal punto di vista medico e non dal punto di vista giuridico. In casu però i medici della __________ di __________, specialmente il perito ortopedico e il perito neurologico, si sono espressi in tal modo.” (doc. I, p. 8).

                                         Infine, l’avv. RA 1 contesta l’applicazione al caso di specie della cosiddetta “psico-prassi” (DTF 115 V 133), precisando che i problemi dell’assicurata di tipo neurologico sono problemi somatici (doc. I, p. 8).

 

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Sul piano formale, l’avv. RA 1 ravvede una violazione del diritto di essere sentito nel fatto che all’assicurata non sarebbe stato concesso di formulare dei quesiti complementari, una volta ricevuta copia del rapporto peritale elaborato dal __________ (cfr. doc. I, p. 6: “…, dagli atti della CO 1 si evince che nella lettera del 14 gennaio 2020 indirizzata alla ricorrente quest’ultima non viene debitamente informata di poter esprimere delle domande supplementari ai periti della __________ riguardo alla perizia del 13.12.2019. Il diritto della ricorrente di poter esprimere domande supplementari ai periti è un diritto procedurale fondamentale che non può essere in nessun modo violato dalla CO 1 (…).”).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l’assicuratore è tenuto ad accordare all’assicurato la possibilità di pronunciarsi sul tenore delle domande peritali e di proporre delle modifiche e delle aggiunte (cfr. DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 a contrario, 133 V 446). Ciò vale anche per i quesiti posti posteriormente alla consegna del referto peritale (DTF 136 V 113 consid. 5.4; STF 8C_386/2014 del 6 ottobre 2014 consid. 4.3).

                                         Se l’assicurato dà seguito alla possibilità di formulare delle domande complementari, l’assicuratore è tenuto a esaminarle, tanto dal profilo della quantità che da quello della qualità. Nella misura in cui i quesiti non riguardano degli aspetti giuridici, sono privi di componente suggestiva e non vanno oltre il contesto della perizia, l’assicuratore deve di principio prenderli in considerazione, siccome ha un interesse legittimo a un’istruttoria la più completa dei fatti (DTF 141 V 330 consid. 6.2).

 

                                         Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che gli esperti amministrativi hanno consegnato il loro referto nel mese di dicembre 2019 (doc. 173).

                                         Copia della perizia è stata trasmessa alla ricorrente unitamente al progetto di decisione del 14 gennaio 2020, mediante il quale le è stato assegnato un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni scritte sul rapporto del __________ (cfr. doc. 182 e doc. 183).

                                         Copia del referto e del progetto di decisione è pure stata inviata all’allora patrocinatore dell’assicurata, avv. __________. Il termine per le osservazioni di stato prorogato di ulteriori 20 giorni (cfr. doc. 185, 186 e 189).

                                         Su richiesta dell’assicurata è stato ulteriormente prolungato sino al 6 marzo 2020 (doc. 198 e 201).

                                         In data 17 febbraio 2020, l’avv. __________ ha informato l’amministrazione di non più rappresentare l’insorgente (doc. 202).

                                         Il patrocinio è quindi stato assunto dalla __________ (doc. 204).

                                         Il 5 marzo 2020, RI 1 ha presentato alla CO 1 le osservazioni da lei personalmente formulate (doc. 212).

                                         In data 1° aprile 2020, l’istituto assicuratore ha comunicato all’assicurata di non poter più attendere le osservazioni (complementari) dell’__________ e che avrebbe quindi proceduto all’emanazione della decisione formale (cfr. doc. 223), ciò che è in effetti avvenuto l’8 aprile 2020 (doc. 230).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale osserva che se è vero che l’assicurata, rispettivamente i suoi patrocinatori, non sono stati esplicitamente avvertiti circa il loro diritto di proporre dei quesiti peritali complementari, è altrettanto vero che essi non ne hanno sollecitato l’esercizio, nemmeno con l’atto di opposizione del 19 maggio 2020 presentato dall’assicurazione di protezione giuridica (cfr. doc. 233). Ora, a un giurista non poteva certo sfuggire l’esistenza di tale diritto.

                                         Con il complemento d’opposizione, l’avv. RA 1 si è limitato ad invocare una violazione del diritto di essere sentito legata al fatto di non aver informato la persona assicurata circa il suo diritto di presentare eventuali domande complementari dopo la consegna del referto del __________, senza tuttavia precisare quali sarebbero i quesiti supplementari che l’assicurata avrebbe desiderato che venissero sottoposti agli esperti amministrativi (cfr. doc. 250).

 

                                         In queste condizioni, il TCA ritiene che la CO 1 non abbia violato il diritto di essere sentito della ricorrente.

 

                               2.3.   Nel merito, oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto dal 1° febbraio 2020 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio dell’aprile 2018, oppure no.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

                                         Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.7.   Nel caso di specie, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha interrotto la corresponsione delle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, è fondata essenzialmente sulle risultanze della perizia amministrativa elaborata nel dicembre 2019 (cfr. doc. 261, p. 10).

 

                                         Dal referto peritale del __________ risulta che, nel luglio 2019, l’assicurata è stata sottoposta ad accertamenti pluridisciplinari (di natura ortopedica, neurologica, neuropsicologica, oftalmologica, pneumologica e psichiatrica) a cura del dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, della dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia, dalla neuropsicologa J__________, dal dott. __________, spec. FMH in oftalmologia, dal dott. __________, spec. FMH in pneumologia, rispettivamente dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 173).

 

                                         Per quanto qui d’interesse, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha rilevato che, dal suo punto di vista, non sono oggettivabili delle patologie interessanti l’apparato locomotore, fatta eccezione per delle alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale, preesistenti all’infortunio. A suo avviso, le preesistenti alterazioni degenerative cervicali sono stare rese sintomatiche dal trauma subito, divenendo così clinicamente rilevanti. Rispondendo alla questione di sapere, nell’ipotesi in cui l’infortunio avesse aggravato il preesistente stato morboso, se e quando è stato ritrovato lo status quo ante, il dott. __________ ha affermato che il peggioramento dello stato preesistente non è nel frattempo guarito. Interrogato a proposito del momento in cui sarebbe stato raggiunto lo status quo sine, egli ha osservato che alla domanda non si può rispondere né con un sì né con un no, precisato che le alterazioni degenerative non sarebbero per forza divenute clinicamente rilevanti in assenza di una causa esterna. Nel rispondere ai quesiti concernenti la capacità lavorativa residua dell’assicurata, il perito ortopedico ha dichiarato che, conformemente alla giurisprudenza federale, alterazioni degenerative di natura morbosa che sono state rese sintomatiche da un infortunio, restano in nesso di causalità con quest’ultimo evento sino ad un massimo di 12 mesi, ragione per la quale, in concreto, trascorso un anno dal sinistro, la ricorrente deve essere ritenuta totalmente abile in qualunque attività lavorativa, tenuto conto dei soli postumi traumatici (cfr. doc. 173, p. 34-42).

 

                                         Da parte sua, la dott.ssa __________ ha osservato che l’insorgente soffre di cefalee con sintomi accompagnatori neurovegetativi, da interpretare nel quadro di un’irradiazione cervico-cefalica in presenza di una cronica sindrome algica cervico-toracica a sinistra. Ella ha quindi precisato che siccome le cefalee costituiscono una conseguenza della sindrome cronica cervico-toracica, sapere se esse abbiano o meno un’eziologia traumatica dipende dalle risultanze della perizia ortopedica (cfr. doc. 173, p. 43-53).

 

                                         In base alla valutazione neuropsicologica, RI 1 presenta delle capacità cognitive compatibili con la sua età e la sua formazione, in presenza, anamnesticamente, di una ridotta resistenza temporale allo stress. La specialista non ha quindi rilevato disfunzioni cognitive suscettibili di limitare il rendimento nell’abituale professione dell’assicurata, così come in altre attività sostitutive conciliabili con la sua formazione (doc. 173, p. 54-62).

 

                                         Il dott. __________ ha rilevato che la ricorrente denuncia pochi disturbi dal punto di vista oftalmologico, raramente un certo dolore retrobulbare a destra e, in generale, una maggior sensibilità all’occhio destro a causa di un lieve disturbo di secchezza oculare in presenza di una palpebra inferiore cadente. Il restante stato oculare generale è risultato nella norma in particolare senza strabismo in presenza di una mobilità libera. L’assicurata è infine stata dichiarata completamente abile al lavoro quale cameriera (doc. 173, p. 63-64).

 

                                         Per quanto riguarda la situazione pneumologica, il dott. __________ ha diagnosticato una bronchiectesia a livello del lobo medio con muco (DD dipendenza dalla nicotina, sindrome del lobo medio con infetti recidivanti). Lo specialista in questione ha poi precisato che l’eziologia di tale affezione non è stata determinata: potrebbe trattarsi di alterazioni post-infettive dopo polmonite del lobo medio in presenza di lobi medi ristretti oppure di alterazioni imputabili al consumo prolungato di nicotina. La funzione polmonare è risultata nella norma. Sussiste una iperreattività bronchiale al Methacholin di origine aspecifica, la quale potrebbe essere espressione di una leggera asma oppure trovarsi nel quadro di una cronica bronchiectesia. Il dott. __________ ha infine accertato una piena abilità lavorativa dal profilo pneumologico e facendo astrazione dai dolori interessanti la regione della spalla sinistra con irradiazione al braccio, torace e addome (doc. 173, p. 67-71).

 

                                         Dal canto suo, il dott. __________ ha formulato le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (subsindromico – ICD10: F43.1) e di disturbo specifico dell’umore di altro tipo (ICD10: F38.8). Egli ha quindi ammesso che questi disturbi costituiscono, con verosimiglianza preponderante, una parziale conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso nell’aprile 2018. A suo avviso, il sinistro in questione ha riattivato i precedenti traumi subiti. Ciò non sarebbe verosimilmente accaduto in assenza di un nuovo evento traumatico. Dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna rilevante limitazione della capacità lavorativa. Infine, lo psichiatra ha negato che al momento vi sia una menomazione dell’integrità psichica fondante il diritto a un’IMI (doc. 173, p. 76-87).

 

                                         Dalla discussione di consenso tra tutti i periti coinvolti è scaturito che, in base all’apprezzamento ortopedico e neurologico, RI 1 soffre in sostanza di una cronica sindrome algica cervico-toracica con intermittenti irradiazioni verso il braccio sinistro in stato dopo incidente stradale del 15 aprile 2018 e in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali, in particolare a livello del rachide cervicale ove vi è un restringimento dei neuroforami. Nel discutere l’eziologia dei disturbi diagnosticati, gli esperti hanno rilevato che, trattandosi della sindrome algica cervico-brachiale, in assenza di un danno strutturale oggettivabile di natura infortunistica e in presenza di alterazioni degenerative precedentemente asintomatiche, lo status quo ante è stato ritrovato a distanza di 12 mesi dall’infortunio. Trascorsi oltre un anno dal sinistro, l’insorgente è quindi stata dichiarata non più in grado di svolgere la sua abituale professione di cameriera per malattia, e ciò in virtù della nota giurisprudenza federale. Gli esperti non hanno riscontrato impedimenti supplementari dal punto di vista oftalmologico, in particolare l’esoftalmo postoperatorio è nel frattempo completamente regredito e non vi è (più) né uno sdoppiamento della vista né disturbi della mobilità. Anche dal profilo pneumologico, non ha potuto essere attestata alcuna rilevante limitazione della capacità lavorativa nella sua precedente professione. In occasione della valutazione neuropsicologica, non è stata refertata alcuna disfunzione cognitiva che potrebbe limitare il rendimento nell’abituale attività lavorativa, sebbene gli impedimenti soggettivamente denunciati dalla ricorrente siano giustificabili da diversi fattori contestuali (dolori, affaticabilità, sensibilità psichica, …). Anche dal profilo psichiatrico, l’assicurata non presenta alcuna apprezzabile limitazione della capacità lavorativa, anche se le patologie diagnosticate causano una certa limitazione della caricabilità psichica, come pure della capacità di concentrazione e attentiva (queste ultime sono soprattutto limitate dai dolori e dai disturbi del sonno legati ai dolori) (doc. 173, p. 27 s.).

 

                                         Con la decisione formale dell’8 aprile 2020, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, tenuto conto che, dal profilo ortopedico e neurologico, lo status quo sine è stato raggiunto, al più tardi, a distanza di un anno dal sinistro assicurato e che, dal punto di vista pneumologico, oftalmologico, psichiatrico e neuropsicologico, le condizioni di salute si sono nel frattempo stabilizzate e l’assicurata è stata dichiarata in grado di riprendere l’esercizio della sua precedente attività professionale di cameriera (doc. 230).

 

                                         In sede di decisione su opposizione, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione. A fronte del referto 20 ottobre 2020 (“Schmerzpsychologisch-psychiatrischer Erstbericht”) dell’Ospedale cantonale di __________ attestante l’intervento di un chiaro peggioramento dello stato di salute psichica della ricorrente nel corso dell’ultimo anno con in particolare un aumento della sintomatologia depressiva, l’assicuratore resistente ha proceduto a un esame della causalità adeguata in applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133), giungendo alla conclusione che essa non è data (l’evento occorso a RI 1 è stato classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto e sono stati ritenuti inadempiuti i criteri delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, della durata eccezionalmente lunga della cura medica, della cura medica errata e del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; la questione di sapere se fosse realizzato il criterio dei disturbi somatici persistenti e quello del grado e la durata dell'incapacità lavorativa, è invece stata lasciata aperta poiché ormai ininfluente) (cfr. doc. 261).

 

                                         Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 contesta innanzitutto che alla perizia amministrativa possa venir attribuito un sufficiente valore probatorio, principalmente poiché gli esperti ortopedico e neurologo avrebbero espresso delle considerazioni di natura giuridica (doc. I, p. 7: “…, specialmente la perizia ortopedica e la perizia neurologica non possono essere prese in considerazione, visto che i periti si basano sulla giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere il nesso causale tra l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute della ricorrente.”). D’altro canto, a suo avviso, le conclusioni peritali non sarebbero più attuali, posto che le condizioni di salute dell’insorgente si sarebbero nel frattempo aggravate, così come attestato dai medici curanti specialisti dell’Ospedale cantonale di __________, postulando di conseguenza il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga l’esecuzione di una nuova perizia esterna ex art. 44 LPGA (doc. I, p. 7: “Nell’ambito della “Ergänzung der Einsprachebegründung” del sottoscritto del 09.09.2020 è stato debitamente motivato e spiegato per quali motivi la perizia della __________ di __________ non era più attuale quando è stata mandata alla CO 1 il 13.12.2019. La CO 1 avrebbe dunque dovuto prendere in considerazione il peggioramento della salute della ricorrente, già avvenuto molto prima del 13.12.2019. (…). Come già menzionato sopra, devono però anche essere presi in considerazione i rapporti medici del __________ del 20.10.2020 (__________, cfr. allegato/Beilage 6) e del 21.12.2020 (Neurologie, cfr. allegato/Beilage 7).”).

                                         Infine, il rappresentante dell’assicurata rimprovera all’istituto convenuto di aver valutato l’adeguatezza del nesso causale in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133, allorquando “… i problemi della ricorrente di tipo neurologico sono problemi somatici (cfr. allegato/Beilage 7).” (doc. I, p. 8).

 

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.9.   Nella presente fattispecie questo Tribunale constata innanzitutto che il rappresentante dell’assicurata riconosce giustamente in modo esplicito che quella agli atti del __________ di __________, costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA (cfr. doc. I, p. 3: “…, la CO 1 ha incaricato la __________ a __________ per controllare la ricorrente e fare una perizia medica pluridisciplinare ai sensi dell’art. 44 LPGA.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Il TCA ricorda poi che, in applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Il Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

                                         Una perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

 

                             2.10.   Attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale non ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla perizia pluridisciplinare elaborata dagli specialisti del __________ di __________, e ciò nella misura in cui, perlomeno nella parte riguardante gli aspetti ortopedici (e, di riflesso, anche in quella relativa agli aspetti neurologici, considerato che, per rispondere alla questione di sapere se e fino a quando le diagnosticate cefalee hanno costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato, la dott.ssa __________ ha rinviato alle risultanze degli accertamenti ortopedici), essa contiene delle indicazioni (apparentemente) contraddittorie.

 

                                         In effetti, dopo aver rilevato che l’evento traumatico in discussione aveva reso sintomatiche delle preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale, sino a quel momento rimaste asintomatiche, il dott. __________ sembrerebbe negare che l’insorgente abbia nel frattempo ritrovato lo status quo ante (doc. 173, p. 40: “Die Verschlimmerung der vorbestehenden Gesundheitsschädigung ist nicht abgeheilt.”) e, per quanto concerne invece il raggiungimento dello status quo sine, ha dichiarato di non poter rispondere, dato che le alterazioni degenerative non sarebbero necessariamente divenute sintomatiche in assenza di un evento esterno (doc. 173, p. 40: “Diese Frage lässt sich so weder mit ja noch mit nein beantworten. Degenerative Veränderungen müssen ohne äussere Ursache nicht zwingend klinisch relevant werden.”). Rispondendo ai quesiti riguardanti la capacità lavorativa residua, lo stesso perito ortopedico ha tuttavia sostenuto che, nel caso in cui un trauma renda sintomatico un preesistente stato morboso del rachide, in ossequio alla pertinente giurisprudenza federale, la causalità infortunistica viene ammessa per un massimo di 12 mesi (doc. 173, p. 40 s.: “Das durch den Unfall ausgelöste cervico-brachiale Schmerzsyndrom hat zu einer 100%-igen Arbeitsunfähigkeit als Servicefachangestellte geführt – gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden krankheitsbedingte degenerative Veränderungen, die durch einen Unfall symtomatisch wurden, bei fehlendem Nachweis von unfallbedingten Strukturalterationen, während höchstens 12 Monaten als Unfallfolgen akzeptiert, was vorliegend zutrifft, krankheitsbedingt weiterhin 100% arbeitsunfähig.”).

                                         Va inoltre rilevato che, nel quadro della discussione di consenso, è stato sostenuto che, trattandosi della sindrome algica cervico-brachiale, RI 1 ha ritrovato lo status quo ante a margine dell’infortunio dell’aprile 2018, a distanza di un anno dal medesimo evento (doc. 173, p. 23: “Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist bezüglich im Vordergrund stehendem zervikobrachialem Schmerzsyndrom bei fehlendem bildgebendem Nachweis unfallbedingter struktureller Veränderungen bei vorliegenden, bisher nicht symptomatischen degenerativen Veränderungen die vorliegend attestierte Arbeitsunfähigkeit auf 12 Monate zu terminieren – somit Status quo ante ab diesem Zeitpunkt.”).

 

                                         Ora, considerando che, allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del __________ non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti all’assicuratore resistente affinché inviti il __________ a chiarire l’apparente contraddizione esistente nelle risposte fornite dal dott. __________ (circa la possibilità per un tribunale cantonale di rinviare gli atti all’amministrazione quando si tratta semplicemente di delucidare, precisare oppure completare una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). In questo contesto, è utile precisare che la giurisprudenza federale richiamata dall’ortopedico – status quo sine raggiunto, al più tardi, 12 mesi dopo il trauma - si applica nel caso in cui l’infortunio abbia peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente del rachide, ma non in caso di peggioramento duraturo (direzionale), dove la responsabilità dell’assicuratore LAINF può durare più a lungo. Ciò sia detto in relazione al tenore delle risposte fornite dal dott. __________, che sembra escludere il raggiungimento dello status quo sine vel ante.

                                         All’occasione, la CO 1 provvederà pure a sottoporre ai periti amministrativi la documentazione medica prodotta dall’avv. RA 1, segnatamente i rapporti dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. A 6 e A 7), chiedendo loro una presa di posizione in merito.

                                         L’assicuratore convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020 alla luce degli esiti del complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione formale.

 

                             2.11.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                             2.12.   Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti