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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 9 agosto 2015 RI 1, 1986, è caduto dalla sua bicicletta mentre praticava downhill lungo un'apposita pista e ha riportato la frattura non dislocata del terzo laterale della clavicola sinistra e una contusione all'emitorace sinistro (docc. 3 e 16).
Sulla scorta della visita medica di chiusura del 1° settembre 2017 (doc. 318) e della valutazione della capacità funzionale (doc. 329), il 12 dicembre 2017 (doc. 332) l'CO 1 ha sospeso dal 1° febbraio 2018 le prestazioni a titolo di spese di cura e indennità giornaliere.
Con decisione del 2 marzo 2018 (doc. 348) l'assicuratore infortuni ha ritenuto che dal 1° febbraio 2018 l'interessato era abile al 100% per i soli postumi infortunistici organici e gli ha concesso un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.
1.2. Su rinvio degli atti deciso dal Tribunale il 23 maggio 2019 (doc. 435) con STCA 35.2018.63, l'assicuratore infortuni ha disposto una perizia esterna giusta l'art. 44 LPGA per stabilire se i disturbi all'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra correlavano con un danno alla salute oggettivabile e, se sì, se esso era una conseguenza naturale dell'infortunio del 2015.
La perizia del 20 febbraio 2020 (doc. 464) e i complementi peritali del 16 settembre 2020 (doc. 502) e del 14 ottobre 2020 (doc. 513) resi dal PD dr. med. __________, specialista in chirurgia plastica e chirurgia della mano, hanno portato l'CO 1 a emettere la decisione del 20 novembre 2020 (doc. 525) con cui, ritenuta un'incapacità lavorativa del 25% dovuta alla necessità di dovere effettuare delle pause di 15 minuti ogni ora nell'ambito di un'attività molto leggera (massimo 1,5 kg), non ripetitiva, con frequenti cambi di posizione, è stata calcolata una perdita di guadagno del 33% dal 1° febbraio 2018, differita al 1° aprile 2018 stante il versamento di indennità giornaliere sul salario completo per un precedente sinistro. Inoltre, dalla perizia è emerso un danno all'integrità del 25%, che ha dato luogo a una corrispondente indennità per menomazione dell'integrità.
1.3. Il ricorso per denegata e ritardata giustizia introdotto il 7 settembre 2020 (doc. 493) dall'assicurato è stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con STCA 35.2020.73 il 23 novembre 2020 (doc. 535), non ravvedendo da parte dell'assicuratore infortuni un atteggiamento manifestamente defatigatorio nel fatto di avere ordinato un complemento peritale.
1.4. L'opposizione del 4 gennaio 2020 (recte: 2021) (doc. 537) con cui l'assicurato si è lamentato che l'assicuratore infortuni non avesse verificato e considerato le implicazioni psichiche dell'infortunio del 2015 sulla capacità lavorativa così come attestate dalla psichiatra curante (doc. 539), è stata respinta con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. B).
L'CO 1 ha infatti esposto la giurisprudenza relativa ai criteri oggettivi specifici da adempiere per l'applicazione della teoria della causalità adeguata in materia di disturbi psichici, laddove per ammettere il nesso causale adeguato l'infortunio deve avere giocato un ruolo determinante nella comparsa dei disturbi psichici.
L'assicuratore infortuni ha evidenziato come il fatto sollevato dalla psichiatra curante secondo cui prima dell'evento assicurato l'interessato non avesse mai sviluppato disturbi psichici, non permetta di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il principio della probabilità preponderante.
Inoltre, d'avviso della psichiatra di fiducia, soltanto il disturbo dell'adattamento poteva essere ricondotto all'infortunio e solo per un periodo limitato. Il peggioramento avvenuto dopo la chiusura del caso non poteva perciò essere ascritto all'infortunio.
Degli ulteriori approfondimenti non erano necessari, poiché il fatto di sapere se esiste un nesso causale naturale fra i disturbi psichici e l'infortunio poteva rimanere aperto, giacché l'esistenza di un nesso di causalità adeguato andava negata.
L'istituto assicuratore, basandosi sulla descrizione resa il 21 dicembre 2015 dall'assicurato stesso, ha classificato l'infortunio occorsogli in bicicletta nella categoria intermedia propriamente detta e quindi la causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre criteri. Secondo l'CO 1, l'evento non è stato particolarmente spettacolare, non è stato accompagnato da circostanze particolarmente drammatiche, le fratture subite non costituiscono delle lesioni gravi o atte a comportare dei disturbi psichici. Inoltre, il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti e la cura medica non è stata eccezionalmente lunga. Nemmeno v'è stata una cura errata e la durata dell'incapacità lavorativa è stata influenzata dai diversi accertamenti che l'assicuratore infortuni ha disposto per chiarire i disturbi lamentati.
L'assicuratore infortuni ha dunque riconosciuto la presenza di disturbi importanti su base organica, ma un solo criterio adempiuto non è sufficiente per ammettere la causalità adeguata e di conseguenza la sua responsabilità per i disturbi psichici. Di conseguenza, l'incapacità di guadagno è stata correttamente quantificata tenendo conto unicamente dei postumi organici.
1.5. Con ricorso del 10 febbraio 2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione e di rinviare gli atti all'CO 1 per esperire una perizia psichiatrica che accerti lo stato di salute psichico e il nesso di causalità adeguato tra l'infortunio e tale stato di salute.
Secondo il ricorrente, l'assicuratore non ha verificato e ritenuto le implicazioni psichiche che l'infortunio che egli ha subito ha avuto sulla sua capacità lavorativa. Per provare un nesso di causalità adeguata tra l'evento infortunistico e l'insorgere dei disturbi psichici, l'assicurato ha sostenuto che erano presenti almeno altri due criteri giurisprudenziali per classificare il suo infortunio nella categoria intermedia propriamente detta. Infatti, il decorso clinico è stato tutt'altro che favorevole con evidenti complicazioni motorie; inoltre, la durata dell'incapacità lavorativa è di lunga durata visto che dal 2015 egli non ha potuto ritornare a lavorare al 100%. Anche le conseguenze psichiche erano già presenti immediatamente dopo l'infortunio come ha certificato il medico curante dr. __________ (doc. D). Infine, v'è stato un errore medico, aspetto mai approfondito dall'ente assicuratore, visto che è stato curato unicamente per i disturbi alla spalla sinistra, mentre egli lamentava fortissimi dolori anche alla spalla destra, che però non sono stati presi in considerazione dai medici che per primi l'hanno curato. La prima diagnosi posta era perciò errata e le cure predisposte inadeguate, siccome riferite alla sola spalla sinistra. La diagnosi corretta l'assicurato l'ha avuta soltanto nel 2018 (doc. F): esiti di lesione traumatica del collo e del tronco specifiche con ipertensione arteriale essenziale. La perizia del 20 febbraio 2020 del PD dr. med. __________ ha diagnosticato una pseudo artrosi della prima sinossi sterno costale dovuta a una frattura non guarita. Secondo il ricorrente, se tale frattura fosse stata diagnosticata tempestivamente, una cura adeguata avrebbe probabilmente contenuto il danno.
Ne discende che la sindrome di disadattamento e le gravi depressioni sono in nesso di causalità naturale e adeguato con l'infortunio del 2015, essendo adempiute quattro condizioni.
In merito al referto della dr.ssa med. __________ del 2019 su cui si è basato l'assicuratore, l'insorgente l'ha definito sorpassato dagli eventi. Una volta determinato il nesso di causalità tra i disturbi organici e l'infortunio, l'assicuratore avrebbe dovuto approfondire le conseguenze psichiatriche e, stante il diverso parere della dr.ssa med. __________ (doc. G), esperire una perizia specialistica sullo stato di salute e per determinare il nesso di causalità adeguato tra l'infortunio e i disturbi psichici.
1.6. Nella risposta del 3 marzo 2021 (doc. III) l'CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, visto che la causalità adeguata non è adempiuta. Non si impongono nemmeno ulteriori accertamenti, ritenuto che la dr.ssa med. __________ nel 2019 era giunta alla conclusione che solo il disturbo dell'adattamento era in nesso causale con l'infortunio fino alla chiusura del caso, avvenuta il 31 marzo 2018, mentre gli episodi depressivi di media e grave entità non erano da ricondurre all'infortunio secondo il criterio della probabilità preponderante.
L'assicuratore ha ricordato che soltanto il criterio dei disturbi persistenti è adempiuto, mentre non sono dati quello della lesione grave, del decorso sfavorevole, della durata dell'inabilità lavorativa, della durata delle cure e neppure può essere ammessa l'esistenza di una cura errata che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
1.7. Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è verificare se l'assicuratore infortuni ha correttamente accordato all'interessato una rendita di invalidità del 33% dal 1° aprile 2018 per i soli postumi organici, visto che i disturbi psichici lamentati dal ricorrente dopo l'infortunio del 9 agosto 2015 non troverebbero una correlazione adeguata con questo evento e quindi l'CO 1 non dovrebbe assumerseli.
2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pagg. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi.
Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. Nell'evenienza concreta, su rinvio del TCA deciso nella sentenza 35.2018.63 del 23 maggio 2019, l'assicuratore infortuni ha sottoposto l'assicurato a una perizia in ambito somatico, dalla quale è emerso che i disturbi presentati da quest'ultimo erano correlati al trauma iniziale, ciò che gli comportava un'inabilità lavorativa fisica del 25% dovuta alla necessità di effettuare delle pause di 15 minuti ogni ora di lavoro.
L'CO 1 ha quindi riconosciuto un nesso di causalità - naturale e adeguato - tra la caduta in bicicletta avvenuta il 9 agosto 2015 e i disturbi accertati nell'assicurato alla spalla sinistra e alla I articolazione sterno costale di destra, che non era guarita dopo il trauma (doc. 464 pag. 5).
Contestato è ora che l'assicuratore infortuni, nel determinare la capacità lavorativa, non abbia tenuto conto anche delle conseguenze psichiche manifestate dall'assicurato a seguito della caduta, che sono state attestate dalla psichiatra che l'ha in cura dal 2018 (doc. G) per il trattamento ambulatoriale integrato di un episodio depressivo grave (ICD-10: F32.2) insorto su una pregressa sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) ed insonnia non organica (ICD-10: F51.0). Al momento della redazione del suo rapporto medico, il 4 gennaio 2021 (doc. G), la dr.ssa med. __________ ha indicato che era in corso un episodio depressivo che soddisfaceva ancora la diagnosi di episodio depressivo attualmente grave (ICD-10: F32.2) che lo rendeva tuttora inabile al lavoro al 90%, con una prognosi fortemente sfavorevole poiché non si prospettava alcun miglioramento futuro della patologia psichiatrica vista l'entità della patologia presentata e l'evoluzione da quando è in cura.
La specialista ha concluso affermando che il nesso di causalità tra la patologia psichiatrica sviluppata e l'infortunio del 9 agosto 2015 era certo al 100%, non avendo l'assicurato mai presentato prima alcun disturbo psichiatrico.
Sulla problematica di natura psichica l'assicuratore infortuni ha dapprima illustrato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa med. __________ il 30 gennaio 2019 (recte: 22 febbraio 2019) (doc. 419), suo medico di fiducia, secondo cui soltanto il disturbo dell'adattamento presentava un nesso causale naturale con l'infortunio e ciò per un periodo determinato, ma almeno fino alla completa chiusura del caso. Poi l'CO 1 ha lasciato aperta la questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza naturale dell'evento infortunistico in discussione e ha proceduto alla valutazione del nesso di causalità adeguata, giungendo alla conclusione che esso non è dato.
Secondo il TCA, la questione di sapere se i disturbi psichici di cui soffre l'insorgente costituiscono una conseguenza naturale della caduta in bicicletta, può effettivamente rimanere aperta. Infatti, essi non si trovano comunque in nesso causale adeguato con l'infortunio dell'agosto 2015.
2.7. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente e per fare ciò ci si avvale della descrizione dello svolgimento di come esso è avvenuto.
Nell'apposito questionario il 19 agosto 2015 (doc. 3) l'assicurato ha dichiarato: "Velofahren/Bike: Caduto scendendo in biciletta".
In un altro questionario dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha indicato che è caduto in discesa in bicicletta e che "La ruota anteriore è scivolata in piena curva di conseguenza sono caduto in malo modo." (doc. 23).
Nel verbale del colloquio avuto il 21 dicembre 2015 (doc. 37) dall'assicurato con un collaboratore dell'assicuratore infortuni, quanto gli è occorso stato descritto come segue:
" (…) Scendevo il percorso con una bicicletta apposita, munito di tutte le protezioni (casco, guanti e corazza). Era la mia quarta discesa su quella pista. Purtroppo non ho visto un dosso in un punto che solitamente avevo preso sulla sinistra, mentre quest'ultima volta l'ho preso diritto, e mi ha fatto compiere un salto. Sono comunque ritornato sulle ruote, ma ho toccato terra contro la parabolica della curva bloccandomi all'istante e facendomi cadere in avanti (ruota posteriore sollevatasi). Non sono rotolato, ma ho impattato con violenza contro il terreno, ad una velocità di circa 30 km/h. Nell'impatto ho subito una frattura composta alla clavicola sinistra, una frattura alla clavicola destra e una frattura alla costola presso lo sterno (la prima costola). (…)" (pag. 1 e 2).
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell'evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell'infortunio né le circostanze concomitanti (STF 8C_584/2010 dell'11 marzo 2011; SVR 2008 UV Nr. 8), secondo questo Tribunale la classificazione effettuata dall'assicuratore resistente di infortunio di media gravità in senso stretto deve essere confermata.
D'altronde, il ricorrente non l'ha contestata come tale, mentre ha criticato che non siano stati ritenuti come adempiuti alcuni criteri giurisprudenziali che, a suo dire, farebbero sì che la causalità adeguata tra l'infortunio e i disturbi psichici sia invece data.
Il giudice è tenuto quindi a valutare le circostanze connesse con l'infortunio secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al considerando 2.5.
2.8. Per ammettere l'adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri.
Nella sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25, al considerando 4.5 il Tribunale federale ha ribadito che, in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria, devono essere adempiuti almeno tre dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l'esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre precisare che nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Per quanto concerne la dinamica dell'evento traumatico, alla luce della casistica in materia di cadute, l'evento occorso all'insorgente non risulta né particolarmente drammatico né spettacolare per come si è svolto.
È utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (STF 8C_560/ 2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).
Il ricorrente è in sostanza caduto da un'altezza pari alla sua statura, seppure sia stato sbalzato in avanti dalla sua bicicletta (cfr., in questo stesso senso, la STF 8C_747/2012 del 22 gennaio 2013 consid. 5.4.1, concernente un assicurato precipitato da un'altezza di circa tre-quattro metri e che era atterrato sul balcone del piano inferiore e la STF U 392/05 del 16 dicembre 2005 consid. 2.2, riguardante un assicurato caduto nel vuoto da un'altezza di più metri e atterrato sul pavimento di beton grezzo, in cui l'Alta Corte ha precisato che di per sé l'altezza di caduta non consente di concludere a una particolare drammaticità o spettacolarità dell'evento infortunistico).
Sul criterio della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, si rileva che a causa della caduta del 9 agosto 2015 l'assicurato ha riportato una frattura non scomposta della clavicola di sinistra e una frattura non consolidata della I articolazione costo-sternale a destra. Non si tratta, a ben vedere, di lesioni gravi o atte a comportare disturbi psichici.
A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l'assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto.
Inoltre, il criterio in questione implica l'esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l'uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
In sostanza, poi, la frattura della clavicola sinistra e la frattura a livello dell'articolazione costo-sternale I a destra sono state trattate conservativamente con diversi cicli di fisioterapia, con la somministrazione di medicamenti antalgici e con delle infiltrazioni a livello sterno-claveare destro con cortico-steroidi. Un intervento chirurgico di resezione parziale della prima costa è stato proposto sia dal PD dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologia, sia dal perito PD dr. med. __________, specialista in chirurgia plastica e chirurgia della mano, per diminuire la sintomatologia dolorosa, ma per quest'ultimo esperto non v'era alcuna garanzia su una restitutio ad integrum nella sua attività lavorativa e tale intervento, così come quello di scalenectomia e decompressione del plesso brachiale proposto dal primo specialista, non è stato realizzato. Negli anni l'assicurato ha inoltre consultato diversi specialisti per trovare una soluzione ai dolori fisici persistenti a livello dell'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra.
Malgrado tutti questi provvedimenti, non si può parlare di rilevanti complicazioni né la durata della cura non può ancora essere considerata come eccezionalmente lunga.
Conformemente alla giurisprudenza, infatti, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione.
Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l'agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l'osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
È qui utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 (U 235/97), il TFA ha comunque negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Invece, il TCA ha ammesso la realizzazione di questo criterio, ad esempio, nella STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l'ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall'evento traumatico.
In merito al criterio dei dolori somatici persistenti, va riconosciuto che l'assicurato continua ad avere dolori a causa dei disturbi a livello dell'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra e che sono la conseguenza naturale dell'infortunio del 9 agosto 2015. Questo criterio è perciò pacificamente adempiuto.
La sua sola presenza non basta però per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (STFA U 208/00 dell'11 gennaio 2001).
Infatti, nessun elemento all'inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e aggravante notevolmente gli esiti dell'infortunio. La censura del ricorrente secondo cui appena dopo il ricovero all'Ospedale __________ di __________, il 9 agosto 2015, sia stata individuata soltanto la frattura della spalla sinistra trattata con terapia antidolorifica (doc. E) e non anche sia stata presa a carico la spalla destra malgrado lamentasse dolori molto forti, con conseguente prima diagnosi errata e cure inadeguate, è soltanto una supposizione, che non è confortata dalla numerosa documentazione medica agli atti.
Anzi, da una nota interna del 6 ottobre 2015 (doc. 24) risulta che un collaboratore dell'assicuratore ha telefonato all'interessato, il quale gli ha spiegato la dinamica dell'incidente rilevando che "Quando è caduto ha picchiato direttamente sulla spalla sinistra, inoltre ha preso un contraccolpo anche alla spalla destra. Si è recato poi al pronto soccorso della __________ di __________ dove gli sono stati fatti vari esami, l'hanno poi mandato lo stesso giorno. Dopo un paio di giorni il dolore non passava e si è recato dal suo medico curante il quale gli ha comunicato che aveva una frattura alla clavicola sinistra e inoltre una crepa anche nella scapola destra. Ha una visita dal dottor __________ il 16.10.2015.".
I referti del 1° dicembre 2015 (doc. 34) di quest'ultimo medico, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, confermano la diagnosi di frattura della I articolazione costo-sternale a destra, individuata dalla TAC del 20 ottobre 2015. È stata prescritta della fisioterapia di analgesia locale e, come indicato dal dr. med. __________ nel suo rapporto intermedio del 26 novembre 2015 (doc. 35), degli antidolorifici.
Inoltre, lo stesso dr. med. __________ ha subito inviato l'assicurato, l'11 dicembre 2015 (doc. 36), presso il prof. dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, per un ulteriore consulto specialistico. In seguito, altri specialisti, anche fuori Cantone e Svizzera (doc. F), hanno avuto modo di visitare l'assicurato nel corso degli anni.
Ciò stante, senza prove contrarie, e alla luce dei numerosi referti medici che attestano che l'assicurato è stato in cura sin da subito anche, e soprattutto, per la problematica al costato destro, non è sostenibile trarre la conclusione che i disturbi alla parte destra del torace siano stati trascurati e che quindi vi sia stata una cura sbagliata dovuta ad errori medici che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Neppure il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, risulta soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu non ravvisabili. Sempre in questo contesto va segnalato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il fatto che, nonostante regolari terapie, l'assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un'inabilità lavorativa, non basta per riconoscere questo criterio (STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5; STF 8C_80/ 2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Infine, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti fisici dell'infortunio assicurato.
Secondo la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la recente STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, in cui dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione del caso sono trascorsi soltanto quasi due anni e quattro mesi), il criterio in questione è adempiuto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit").
Non è sufficiente un impedimento nell'attività professionale esercitata precedentemente, bensì è necessario che vi sia una limitazione anche in un'attività adatta (STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2). Inoltre, l'adempimento di questo criterio deve essere negato nella misura in cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2; 8C_608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3).
In concreto, lo stato di salute del ricorrente è stato considerato come stabilizzato, dal profilo somatico, con la visita medica di chiusura del 1° settembre 2017 (doc. 318) e quindi due anni dopo l'infortunio. Sulla scorta della valutazione della capacità funzionale esperita presso la Clinica __________, l'assicuratore resistente ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro dal 1° febbraio 2018 (doc. 332). La circostanza che l'assicuratore resistente abbia continuato a versare le indennità giornaliere fino alla chiusura del caso è irrilevante.
2.9. Sulla scorta delle considerazioni esposte, posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia risultato adempiuto, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l'assicurato, certificati il 4 gennaio 2021 dalla dr.ssa __________, non costituiscono una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico occorso nel mese di agosto 2015. L'assicuratore era di conseguenza legittimato a negare la propria responsabilità in proposito.
Facendo difetto l'adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute di carattere psichico (cfr., in proposito, STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta dal ricorrente (doc. I).
In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che a ragione l’istituto assicuratore convenuto ha valutato il grado dell’invalidità tenendo conto unicamente dei postumi organici dell’infortunio dell’agosto 2015, attribuendo finalmente all’assicurato una rendita d’invalidità del 33% a contare dal 1° aprile 2018.
2.10. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
In concreto il ricorso concerne prestazioni LAINF e il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti