Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2021.31

 

mm

Lugano

6 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 febbraio 2021 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di maggio 2014, RI 1, nato nel 1955, per il tramite del __________, ha chiesto all’CO 1 d’accertare l’esistenza di una malattia professionale e di valutare il relativo diritto alle prestazioni.

                                         Con certificazione del 7 maggio 2013, il dott. __________, spec. in ORL a __________, ha segnalato la presenza di un importante danno uditivo neurosensoriale bilaterale, nonché di persistenti acufeni bilaterali accompagnati da disturbi del sonno, nervosismo e problemi relazionali.

                                         In data 20 giugno 2014, le __________, datore di lavoro dell’assicurato sino al 31 gennaio 2008 (dal 10 aprile 2006 in ragione di 2 ore/giorno), hanno annunciato il caso all’istituto assicuratore.

 

                                         Il 5 novembre 2014, l’amministrazione ha accordato il proprio benestare per la protesizzazione acustica caso complesso –binaurale.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 1° luglio 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’CO 1 ha innanzitutto rifiutato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al tinnito bilaterale, non ritenuto costituire una conseguenza adeguata della malattia professionale. D’altro canto, trattandosi della ipoacusia bilaterale, l’istituto ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.

 

                                         Con sentenza 35.2015.105 del 25 novembre 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, nel senso che la decisione su opposizione impugnata è stata annullata nella misura in cui è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità. Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio, specificatamente una perizia psichiatrica (doc. 116).

 

                                         Il giudizio appena menzionato è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                               1.3.   In data 14 giugno 2017, l’assicurato è stato periziato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, medico di fiducia dell’istituto (doc. 133).

 

                               1.4.   Il 14 dicembre 2017, l’CO 1 ha emanato una decisione formale, poi confermata con la decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 (cfr. doc. 150), mediante la quale ha stabilito che la problematica psichica presentata dall’assicurato non costituisce una conseguenza naturale della malattia professionale. Esso ha pertanto negato che fossero adempiuti i presupposti per l’assegnazione di prestazioni di lunga durata (doc. 136).

 

                                         Con pronunzia 35.2019.13 del 5 dicembre 2019, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa sempre presentata dall’avv. RA 1, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’assicuratore LAINF affinché disponesse un approfondimento peritale esterno ex art. 44 LPGA volto a stabilire se le turbe psichiche costituiscono, oppure no, una conseguenza naturale della malattia professionale (ipoacusia bilaterale). Questo Tribunale ha ritenuto che la valutazione enunciata dalla psichiatra fiduciaria dott.ssa __________ non fosse pienamente convincente, in particolare nella misura in cui ella ha sostenuto che in concreto sarebbe più probabile che all’origine della problematica psichica vi fosse il tinnito, piuttosto che l’ipoacusia bilaterale (cfr. doc. 164).

 

                                         La sentenza appena menzionata è cresciuta in giudicato.

 

                               1.5.   Nel corso del mese di marzo 2020, l’CO 1 ha quindi ordinato una perizia psichiatrica, affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, medico aggiunto presso il Centro __________ di __________ (doc. 176).

 

                                         Il perito amministrativo ha consegnato il proprio referto in data 18 settembre 2020 (doc. 189).

 

                                         Al rappresentante dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni (doc. 195).

 

                               1.6.   Con decisione formale del 4 febbraio 2021, l’amministrazione ha ribadito il proprio rifiuto di assumere i disturbi psichici, in quanto essi non costituirebbero una conseguenza adeguata della malattia professionale che presenta RI 1 (doc. 198).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 201), in data 19 febbraio 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 205).

 

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 18 marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale, previo riconoscimento del nesso di causalità adeguata con la nota ipoacusia, che gli venga assegnata una rendita d’invalidità del 50% almeno e un’indennità per menomazione dell’integrità del 50% almeno e in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese, il rappresentante dell’insorgente contesta la decisione dell’assicuratore resistente di negare il carattere adeguato al nesso di causalità tra le turbe psichiche e la malattia professionale, tenuto conto degli elementi seguenti:

 

" (…).

-   L’ipoacusia bilaterale di cui soffre il signor RI 1 secondo il dott.     __________ e la dott. __________ è da considerarsi un’importante e grave            danno uditivo cronico da trauma acustico.

-   L’adattamento agli apparecchi acustici è stato difficoltoso a causa            della particolare sordità (toni alti) di cui soffre il signor RI 1. Per     la loro sistemazione ha dovuto recarsi più di venti volte presso           l’__________, circostanza che lo ha spossato senza che                                         si risolvessero i problemi.

-   Il pessimo adattamento agli apparecchi acustici ha impedito al      leso di utilizzarli, se non saltuariamente.

-   All’esterno gli apparecchi alterano i rumori e provocano fischi.           All’interno provocano fischi e sovrapposizione di voci, impedendo             la comprensione.

-   Già nel 2006 l’assicurato era stato confrontato con la malattia       professionale ricevendo l’informazione secondo cui non sarebbe     più stato in grado di svolgere la sua attività professionale. A quel                      momento il Dr. __________ aveva informato il signor RI 1 che                        col passare del tempo i problemi si sarebbero aggravati.

-   L’assicurato si è trovato estromesso dalla propria attività   lavorativa.

-   L’assicurato si è improvvisamente trovato a 51 anni nella difficile condizione di riorientarsi professionalmente con delle scarse   opportunità di trovare un nuovo posto di lavoro.

-   A causa della malattia professionale il leso è poi stato posto in     pensionamento nel febbraio 2008 dopo oltre 27 anni di onorato e appassionato servizio.

-   La Dr.ssa __________ gli ha comunicato che arriverà alla sordità totale.

-   I periti hanno rilevato che “è constatabile che quando                     l’interlocutore non è proprio in faccia ha delle difficoltà a capire”.

-   È notorio e comunque attestato dai medici che “l’ipoacusia è una malattia cronica subdola e invisibile, che lentamente ma          inesorabilmente porta ad una ripercussione sulla vita sociale ed                 economica degli individui. Tende a isolale persone affette dagli                               amici.” (n.d.r. neretto del redattore).

-   Sempre il Prof. __________ ha precisato che vi sono studi scientifici        che confermano che “meno si sente e più facilmente si entra in    depressione” (n.d.r. neretto del redattore).

-   L’ipoacusia e i suoi risvolti in ambito sociale lavorativo sono la      causa preponderante ed adeguata. Un’ampia percentuale affetta    da problemi d’udito soffre di depressione sia moderata, severa o      lieve in cui la copresenza dei malesseri incida maggiormente nei                      soggetti di età compresa tra 18 e 69 anni. L’isolamento acustico                              provocato dai problemi di udito aumenta la probabilità di soffrire di                       depressione. In un ampissimo studio si afferma che meno si sente                     e più facilmente si entra in depressione.” (n.d.r. neretto del                            redattore).

-   La valutazione del disagio psicologico SCL 90 dimostra un più      alto livello globale di sofferenza in non udenti rispetto al gruppo di         controllo.

-   Come afferma il Prof. __________, l’ipoacusia è condizione adeguata     a causare una sindrome depressiva e nel 50% dei soggetti      ipoacusici ad alte frequenze come il signor RI 1 a tale                     condizione si associa il tinnitus.

 

I periti Lainf del __________ (pag. 30) hanno del resto attestato che:

 

“ Quindi sia l’ipoacusia che la conseguenza lavorativa della stessa con la preclusione a svolgere l’attività precedente e ipoteticamente futura hanno rappresentato un evento fortemente stressante capace di favorire uno scompenso ansioso depressivo inizialmente reattivo fin dalla prima presa in carico psichiatrica del 2005.”

 

E inoltre che:

 

“ le conseguenze di un evento per lui particolarmente destabilizzante come l’ipoacusia, su cui ad oggi è ancora polarizzato con la ricerca di centri superspecialistici per cercare di restituirgli un maggior funzionamento uditivo.”

 

È del resto facilmente comprensibile come l’ipoacusia bilaterale, soprattutto se questa è grave, visto anche il suo impatto sulla capacità lavorativa, nonché a livello sociale, sia idoneo secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una depressione.

 

Si tratta di affermazioni conformi a quanto esposto dal perito psichiatra Lainf secondo cui:

 

“ in casi di ipoacusia, soprattutto se questa è grave, la probabilità di avere una depressione aumenti, come per qualsiasi malattia grave e cronica.”

 

Ciò vale a maggior ragione se l’ipoacusia bilaterale è destinata – come in specie – a peggiorare sino alla sordità completa. (…).”

(doc. I, p. 11 s.)

 

                               1.8.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.9.   In data 7 maggio 2021, il rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

 

                                         L’istituto convenuto si è pronunciato in merito il 17 maggio 2021 (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare l’adeguatezza del nesso causale tra la malattia professionale di cui soffre l’assicurato e i suoi disturbi psichici, oppure no.

 

                                         Il TCA prende atto che, facendo capo alle risultanze della perizia amministrativa allestita dallo psichiatra dott. __________, l’assicuratore resistente non contesta più che la problematica psichica in discussione costituisce una conseguenza naturale dell’ipoacusia bilaterale (assunta dall’CO 1 a titolo di malattia professionale) (cfr. doc. 205, p. 2).

 

                                         Va inoltre ricordato che, con sentenza 35.2015.105 del 25 novembre 2016, è stato accertato che gli acufeni bilaterali che lamenta il ricorrente non costituiscono una malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF e che, pertanto, non possono essere posti a carico dell’CO 1 (doc. 116).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su tale questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   Nella DTF 125 V 456 (= RAMI 2000 U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la giurisprudenza in materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici conseguenti a un infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in caso di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In quest’ultima evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve essere accertata esaminando se la malattia professionale in questione o gli eventi in relazione con la medesima siano suscettibili, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, di determinare disturbi psichici del genere di quelli insorti in concreto.

                                         In quella pronunzia, la nostra Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la patologia psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle considerazioni seguenti:

 

" Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit des Beschwerdeführers und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung – unter Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die soziale Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische Störungen von der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies ist zu verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach dem Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines Mohnbrötchens und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen durchgemacht hat, entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er nicht nur Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können, sondern grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte Luft) vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können glaubt." (DTF succitata, consid. 5e)

 

                                         La Corte federale è invece giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici shock anafilattici. Il TFA ha ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o shock in modo totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni è decisamente più idoneo a causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si trova a dover cercare un’altra attività professionale.

 

                                         In una sentenza 35.2005.4 del 13 ottobre 2005 - confermata dal TF con giudizio U 448/05 del 24 novembre 2006 -, questa Corte ha stabilito che la patologia psichica lamentata dall’assicurato, di professione pizzaiolo, non poteva essere ritenuta una conseguenza adeguata della tendinite di de Quervain, di cui egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, assunta dall’assicuratore LAINF a titolo di malattia professionale. Il TCA ha giudicato rilevante, oltre alla modesta gravità della malattia in quanto tale e alla preesistenza di un disturbo della personalità, il fatto che, dalla fine di gennaio 2002, i dolori localizzati alla mano destra non erano più da ricondurre alla patologia assicurata e che non era certo stata la patologia di natura organica ad aver determinato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato.

 

                                         In un’altra pronunzia 8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’esistenza di un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi allergici non sono idonei a provocare un disturbo psichico nella forma di uno stato ansioso-depressivo. Per l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano in pericolo la vita dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura. Infine, al momento in cui è stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva 39 anni, di modo che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di opportunità professionali.

 

                                         In una sentenza 35.2013.36 del 5 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ammesso che le turbe psichiche presentate dall’assicurato costituivano una conseguenza adeguata (oltre che naturale) della malattia professionale, degli ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione professionale all’amianto. Questi gli argomenti sviluppati in quella pronunzia:

 

" (…) Nella concreta evenienza, va rilevato che le placche pleuriche di cui l’assicurato è portatore costituiscono i “… marcatori tipici di un’esposizione all’amianto da moderata a medio-grave avvenuta un decennio prima.” (cfr. M. Jost/S. Stöhr/C. Pletscher/H. Rast, Malattie professionali da amianto, Pubblicazione della Divisione di medicina del lavoro CO 1, versione marzo 2013, p. 1).

Ora, secondo il TCA, tale diagnosi e, pertanto, la consapevolezza che nei suoi polmoni sono depositate fibre di amianto, potenzialmente in grado di sviluppare un mesotelioma (al riguardo, occorre considerare che il tempo medio di latenza per l’insorgenza di questa malattia é molto lungo, di circa 35 anni), una patologia tumorale a tutt’oggi ritenuta letale (cfr. Jost/Stöhr/Pletscher/Rast, art. cit., p. 2), é certamente suscettibile di scatenare nell’assicurato paure di morte (“Todesängste”).

A potenziare tali paure, concorre poi, da una parte, la circostanza che, proprio in ragione della diagnosi in discussione, ____ é tenuto a sottoporsi a periodici accertamenti (ciò che é atto a rafforzare in lui il timore che la patologia di cui é affetto possa degenerare in qualcosa di più grave) e, dall’altra, il fatto che i media riportano di continuo notizie riguardanti la morte (causata proprio da mesotelioma) di persone che, nel passato, hanno lavorato a contatto con l’amianto (il caso più noto é quello degli ex operai degli stabilimenti “Eternit”; sempre sul tema delle morti causate da mesotelioma maligno a seguito dell’esposizione alla polveri d’amianto, si veda la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo n° 52067/10 e 41072/11 Moor e altri contro Svizzera dell’11 marzo 2014).

Nel valutare l’adeguatezza del nesso di causalità, occorre inoltre considerare che, a causa della malattia professionale (in particolare a causa della bronchite cronica), ____ non é più stato in grado di esercitare la sua abituale professione di saldatore, ciò che é accaduto a un’età già avanzata (58 anni al momento in cui la dott.ssa ___ ha indicato che sarebbero state adempiute le condizioni per emanare una decisione d’inidoneità - cfr. doc. 120).

Ora, con riferimento ai casi trattati nella DTF 125 V 456 e nella STF 8C_801/2008, il fatto che l’insorgente abbia perso il proprio posto di lavoro a 58 anni é decisamente più idoneo a causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato, ancora relativamente giovane, che si trova nella necessità di reperire un’alternativa professionale.”

 

                                         In una sentenza 8C_282/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.4, il TF ha ammesso che alla malattia professionale in questione (sensibilizzazione al nichel) poteva essere riconosciuta una certa gravità ma in ogni caso non un peso tale da poterla qualificare, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, quale significativa causa parziale del danno alla salute psichica. La Corte federale non ha seguito il tribunale di prima istanza nella misura in cui quest’ultimo ha considerato nella valutazione dell’adeguatezza la totalità dei fattori stressogeni individuati dalla perizia psichiatrica. In particolare, lo stress psicosociale legato alla figlia (malattia della pelle della figlia; stress della figlia indotto dalla malattia della madre) non avrebbe dovuto venir considerato in quanto circostanza non rilevante dalla malattia professionale. In dubbio anche la presa in considerazione quale fattore di stress dei sentimenti di colpa nei confronti della famiglia. D’altro canto, da un mero profilo somatico, un’attività lavorativa alternativa adeguata era pienamente esigibile, ciò che parlava a sfavore della gravità della malattia professionale. Inoltre, in base alla perizia amministrativa pluridisciplinare, grazie al rispetto di determinate misure di protezione, una buona cura della pelle, l’utilizzo di inibitori topici della calcineurina e una dieta povera di nichel, lo stato della pelle era sotto controllo. Anche tale circostanza era atta a relativizzare la gravità degli effetti della malattia professionale. In questo contesto, sempre secondo il TF, occorreva pure tener conto che i disturbi psichici avevano un’eziologia multifattoriale e che anche altri fattori giocavano un ruolo, fattori che non si trovavano in relazione né con la componente riconosciuta quale malattia professionale (sensibilizzazione al nichel) né con la componente causata da malattia (psoriasi). L’eziologia multifattoriale, rispettivamente l’esistenza di fattori di sviluppo non imputabili alla malattia professionale, parla a sfavore del riconoscimento dell’adeguatezza.

 

                                         Infine, in una sentenza UV.2011.00068 dell’8 marzo 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo ha negato che la malattia professionale (una ipoacusia neurosensoriale bilaterale del 49.51% e un tinnitus aurium) fosse adeguata, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a causare i disturbi psichici denunciati dal ricorrente, quali delle manifestazioni nevrotiche, una riduzione della capacità cognitive e una sindrome psico-organica. In questo contesto, la Corte cantonale ha considerato che, dal profilo uditivo, l’assicurato non presentava alcuna limitazione nella sua precedente professione di tessitore, utilizzando un dispositivo di protezione dell’udito. D’altro canto, dalle certificazioni psichiatriche acquisite agli atti risultava che l’inabilità lavorativa dell’insorgente era imputabile soprattutto alla problematica psichica.

                                         Da notare che, nel valutare l’entità della menomazione dell’integrità, il tribunale cantonale ha considerato che l’ipoacusia era stata causata con alta verosimiglianza da una cronica esposizione al rumore sul posto di lavoro ma che, in base alle attuali conoscenze, un’ipoacusia di origine professionale non progredisce più dopo l’interruzione dell’esposizione alla noxa, cosicché un eventuale peggioramento dell’udito del ricorrente non sarebbe più stato imputabile, con verosimiglianza preponderante, alla malattia professionale riconosciuta dall’assicuratore.

 

                                         Il successivo ricorso al TF è stato dichiarato irricevibile in quanto non ossequiava le esigenze di legge (cfr. STF 8C_328/2012 del 30 maggio 2012).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, va osservato che, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione non ha ammesso l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra le turbe psichiche e la malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), considerato che RI 1 avrebbe sospeso il lavoro a causa dei disturbi psichici e non dell’ipoacusia (in base agli atti AI, il danno uditivo non ha alcuna ripercussione sulla sua capacità lavorativa), che l’ipoacusia non sarebbe una malattia che mette in pericolo la vita, che i disturbi dell’udito sarebbero in parte imputabili a fattori degenerativi, come pure che l’adattamento delle protesi acustiche sarebbe avvenuto senza difficoltà e che quanto in seguito attestato dal medico curante specialista non avrebbe nulla a che vedere con la malattia professionale (cfr. doc. 205).

 

                                         La posizione assunta dall’assicuratore è contestata dall’avv. RA 1, per il quale la problematica psichica costituirebbe invece una conseguenza adeguata del disturbo dell’udito, e ciò tenuto conto, segnatamente, che a causa della malattia professionale l’assicurato non ha più potuto esercitare la professione svolta per una vita alle dipendenze delle __________, che all’età di 51 anni egli si è quindi trovato nella situazione di dover reperire un nuovo posto di lavoro, che non si è mai completamente adattato all’utilizzo delle protesi auricolari e che, secondo quanto gli avrebbe dichiarato l’otorinolaringoiatra dott.ssa __________, diventerà presto o tardi totalmente sordo (doc. I, p. 11 s.). Il rappresentante del ricorrente ha altresì contestato la circostanza che il peggioramento dell’udito sarebbe imputabile a fenomeni degenerativi legati all’avanzare dell’età (cfr. doc. V, p. 2).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, tutto ben valutato, il TCA ritiene che l’ipoacusia bilaterale cui soffre il ricorrente non è atta, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare il disturbo psichico di cui egli è portatore.

 

                                         Innanzitutto, è utile osservare come la malattia professionale non abbia totalmente privato l’assicurato della possibilità di avere dei contatti con l’esterno. Dalle tavole processuali si evince ad esempio che, quando l’interlocutore si trova dinanzi a lui, egli è in grado di comprendere tutto quanto gli viene detto (in questo senso, si veda il doc. 133, p. 7: “In complesso, anche senza apparecchio acustico (l’assicurato ha dichiarato di non portarlo), il colloquio è possibile senza difficoltà. È constatabile, che quando l’interlocutore non è proprio in faccia egli ha difficoltà a capire.”). D’altro canto, l’utilizzo del telefono avviene senza grosse difficoltà, perlomeno in ambienti silenziosi (cfr. doc. C: “Certamente l’utilizzo del telefono con gli auricolari (che isolano i rumori esterni), in un ambiente privo di rumori, gli permette di avere una conversazione quasi normale, …”). Egli può inoltre guardare normalmente la televisione grazie all’uso degli apparecchi acustici/cuffie (cfr. doc. 133, p. 6: “Li mette 3-4 ore al giorno quando guarda la tv. Per quello sono “perfetti”.” e doc. 189, p. 28: “Ascolta la Tv in cuffia sta seguendo una fiction che tratta di mafia e talvolta segue qualche film non mostrando particolari problemi di concentrazione.”). Tutto ciò permette di relativizzare in una certa misura la gravità degli effetti della malattia professionale. In questo senso, non può neppure essere ignorato che la menomazione dell’integrità determinata in base alla tabella 12.4 edita dalla Divisione __________ dell’CO 1, corrisponde a un’indennità del 10%, così come stabilito da questa Corte con la sentenza 35.2015.105.

 

                                         D’altro canto, a proposito dell’impossibilità di riprendere l’abituale professione alle dipendenze delle __________, dal rapporto 17 agosto 2006 del dott. __________, attivo presso il __________ delle __________ (doc. 25), risulta che la riduzione dell’udito accertata dalla dott.ssa __________ è bastata a rendere inidoneo RI 1 a svolgere le abituali attività svolte sui binari (“Da un punto di vista medico aziendale, basandomi su precedenti perizie mediche e sulle attuali perizie e valutazioni svolte dalla Dottoressa __________ e dal Dottor __________, oggi posso confermare che il signor RI 1 è da considerare come completamente inabile alla funzione di sicurezza e con essa ad attività che si svolgono sul campo dei binari.” – il corsivo è del redattore). Da quel documento, e dal referto 5 dicembre 2011 del dott. __________, anch’egli attivo presso il __________ delle __________ (doc. 77, p. 16), si evince però pure che la concomitante problematica psichica avrebbe anch’essa verosimilmente impedito la prosecuzione delle abituali mansioni e, soprattutto, che è a causa di quest’ultima che l’assicurato non è più stato in grado di esercitare nemmeno un’attività sostitutiva confacente (“La restante capacità di lavoro nella misura del 25% (2 ore per giorno lavorativo) presenta una redditività ridotta e richiede condizioni adatte d’impiego (nessun servizio di sicurezza, attività leggere senza stress o numerose richieste gravose). La capacità ridotta di concentrazione del collaboratore esclude nei fatti una riformazione o un nuovo orientamento.”, rispettivamente “Leider ist in unseren alten Unterlagen nicht ersichtlich, ob die Anmeldung an die CO 1 betreffs Anerkennung einer Lärmschwerhörigkeit seinerzeit vorgenommen wurde (…), nachdem in Jahre 2006 auch andere gesundheitliche Probleme im Vordergrund gestanden hatten, die dann die Weiterbeschäftigung am angestammten Arbeitsplatz nicht mehr ermöglicht hatten.” – il corsivo è del redattore). Non per nulla l’insorgente è stato prepensionato dal febbraio 2008, dopo aver inutilmente tentato un reinserimento, in ragione di 2 ore/giorno, in un’attività adeguata (cfr. doc. 29). L’esistenza di una capacità lavorativa residua a fronte della sola patologia uditiva, emerge del resto anche dalla certificazione 8 settembre 2005 del medico curante specialista, dott. __________, il quale consigliava un “… lavoro in ambiente non rumoroso o comunque con adeguati mezzi di protezione. Inoltre sconsigliate mansioni che richiedano una funzione uditiva completa (vedi manovra in piazzale ferroviario tuttora svolta dal paziente.”) (doc. 91).

                                         Anche la circostanza secondo cui la riduzione dell’udito avrebbe di per sé consentito l’esercizio di un’attività sostitutiva confacente, parla contro la gravità della malattia professionale.

 

                                         In questo contesto, va pure considerato che al momento in cui è stata accertata l’inidoneità a proseguire con le abituali mansioni presso il suo ex datore di lavoro, quindi nel 2006, RI 1 aveva 51 anni, un’età ancora abbastanza distante da quella ordinaria di pensionamento, che gli avrebbe di per sé consentito di reperire un’occupazione idonea sul mercato generale del lavoro.

 

                                         Inoltre, sebbene in base alle risultanze peritali gli acufeni non possano essere ritenuti causa dei disturbi psichici, dalle carte processuali emergono elementi a sostegno del fatto che essi hanno comunque rappresentato un ulteriore fattore di stress, di cui occorre fare astrazione giacché il tinnitus non è stato riconosciuto quale malattia professionale (cfr., ad esempio, il rapporto 19 ottobre 2015 dello psichiatra curante, dott. __________ [doc. 77, p. 4]: “La malattia depressiva (…) ancorché presente ai giorni nostri con tutto il corredo sintomatologico proprio della patologia stessa, nonostante la terapia in atto, si era complitata ed accentuata per l’instaurarsi di un importante danno uditivo neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico e per la presenza di un fastidiosissimo tinnitus aurium (o aufene) bilaterale, (…). Allo stato, questi rumori endotici, associati al peggioramento del danno uditivo, interferiscono con il normale svolgimento delle mansioni quotidiane ma, ancor più con il riposo notturno che risulta notevolmente disturbato. (…). Quest’ultimo disturbo, venendo a incidere su un psichismo già dal compenso labile, aggrava la sintomatologia che si arricchisce di un aumentato livello d’ansia sia libera che somatizzata, interferisce col riposo notturno che risulta polifasico ed insoddisfacente.”, la certificazione 7 maggio 2013 dell’otorinolaringoiatra dott. __________ [doc. 36, p. 1]: “Gli esami audiometrici eseguiti dal 2005 al 2013 evidenziano un importante danno uditivo neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico. Il paziente lamenta inoltre persistenti acufeni bilaterali con associati disturbi del sonno, nervosismo e problemi relazionali.”, il ricorso 5 ottobre 2015 dell’avv. RA 1 [doc. 70, p. 4]: “A ciò si si aggiunga il fatto che le affezioni di natura psichica e meglio la nevrosi reattiva a stimoli stressanti cronici e il disturbo del sonno ed eccessiva stanchezza, nonché la depressione, sono anch’esse riconducibili alla malattia professionale, ovvero al tinnito, come da certificazione 1.5.2008 del Dr. __________ …” e la relazione medico-legale 16 marzo 2018 del Prof. dott. __________ [doc. 141, p. 30]: “Come è chiaro immaginare le condizioni sopradescritte hanno avuto una causa iniziale (malattia) che è l’ipoacusia che ha provocato certamente la condizione depressiva (sintomo) e molto probabilmente il tinnitus (sintomo) che a sua volta ha aggravato la depressione stessa, che a sua volta si è stabilizzata come una patologia.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Non da ultimo e senza voler con ciò mettere in discussione le conclusioni della perizia psichiatrica amministrativa che imputano il crollo psichico intervenuto nel 2006, e perdurato almeno sino al 2008, al ricevimento della diagnosi di ipoacusia e, soprattutto, alle sue conseguenze sul piano lavorativo e sociale (cfr. doc. 189, p. 29), il TCA non può esimersi dal constatare la preesistenza di una certa fragilità emotiva (in questo senso, si veda del resto la succitata relazione medico-legale del dott. Bellocco [doc. 141, p. 28]: “Tale condizione preesistente può essere considerata una particolare predisposizione emotiva che ha facilitato l’insorgenza del quadro psichico attuale.” – il corsivo è del redattore). Esso constata in effetti che, stando a quanto emerge dalla documentazione agli atti, già all’inizio degli anni ’90 l’assicurato ha accusato i primi disturbi psichici, insorti in occasione di un cambiamento del suo mansionario nel quadro del rapporto di lavoro in essere con le __________ (cfr. doc. 35: “Nel 1990, in seguito ad una situazione lavorativa particolare, si erano manifestati i primi sintomi della depressione, curata allora dal dott. __________.”, certificazione 7 agosto 2012 dello psichiatra curante dott. __________ [doc. 28]: “Il signor RI 1, indicato in oggetto, è seguito dall’autunno del 2005 per una patologia inquadrabile in un disturbo affettivo di vecchia data, risalente, come esordio, al 1990 circa.”, doc. 133, p. 7: “Nel 1990-91 lavorava alla linea di contatto di impianti elettrici. Ha fatto uno stage presso il controllo veicoli, ma si è trovato a lavorare chiuso in un locale mentre prima era praticamente sempre all’aperto. Ha sviluppato un disagio psichico, egli erano venuti degli stati di ansia ed una depressione “molto leggera”. È così tornato a lavorare alla linea di contatto.” e doc. 189, p. 24: “Relativamente al periodo di difficoltà vissuto nel 1990 l’assicurato lo attribuisce all’iniziale difficoltà ad adattarsi al nuovo impiego nel servizio controllo veicoli; era stato messo per 2 mesi in un piccolo ufficio, gli mancava il lavoro all’esterno, doveva adattarsi ai turni, faticava a dormire, spesso rimuginava su quando sarebbe riuscito ad adattarsi a questa situazione e questo gli aveva creato malessere ed ansia che avvertiva a livello toracico, ma non ha avuto alcuna necessità di rivolgersi a specialisti né ha perso ore di lavoro né ha assunto psicofarmaci e, forsanche grazie al fatto che per un anno è ritornato al servizio linee e soltanto nel 1991 era tornato al servizio veicoli ma con mansioni che comportavano ancora l’attività esterna era scomparsa ogni sintomatologia e l’assicurato era stato bene.” – il corsivo è del redattore).

                                         Sempre in questo contesto, occorre inoltre sottolineare che, nel corso del novembre 2005 - quindi antecedentemente al momento in cui all’insorgente è stata fornita la diagnosi di ipoacusia e, soprattutto, gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto proseguire con la sua abituale attività professionale (primo consulto presso la dott.ssa __________ nel giugno 2006 – doc. 77, p. 11 e p. 19), momento al quale l’assicurato stesso fa risalire il crollo psichico (cfr. doc. 133, p. 5: “È stato da un medico, che ha constatato problemi all’udito e nel 2006 è stato mandato dalla dott.ssa med. __________. Già alla prima visita essa gli ha detto che non potrà più svolgere la sua mansione lavorativa. A sentire questo è andato in “crisi totale”. A 51 anni si è trovato spiazzato. Non dormiva ed aveva un’agitazione continua, sudava ed il morale era giù.” – il corsivo è del redattore) -, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________, spec. in psichiatria, “… per una sintomatologia, insorta circa quattordici anni orsono, caratterizzata da un marcato livello di ansia, che si esprime anche a livello di somatizzazioni, e da uno slivellamento del tono dell’umore in senso depressivo. La patologia psichica, nata verosimilmente con modalità reattive ad una situazione stressante a livello lavorativo, si è poi cronicizzata ed ha assunto una autonomia propria con risvolti somatici sorretti da uno stato di tensione psichica cronica (ipertensione labile e resistente alla terapia medica) marcatamente invalidanti.”. Stante ciò, il curante aveva espresso delle riserve circa il “… prosieguo dell’attività lavorativa comportante turnazioni stressanti: ove possibile, sarebbe consigliabile un cambiamento delle mansioni lavorative.” (doc. 30; dello stesso autore, si veda pure il doc. 77, p. 4: “Il signor RI 1, in oggetto identificato, giunge alla nostra osservazione nell’autunno del 2005 per un disturbo affettivo risalente, come esordio, al 1990 circa. Il suddetto disturbo a prevalente espressione depressiva, benché insorto come reattivo a stressor cronici in ambito lavorativo, si sarebbe cronicizzato ed autonomizzato assumendo i connotati di una vera e propria malattia depressiva con crisi invalidanti ricorrenti (296.3x DSM IV; F33.x ICD-10).” – il corsivo è del redattore). Da notare che, proprio nel 2005, al ricorrente era stato proposto di dirigere un gruppo di operai, ciò che “… lo aveva messo un po' in ansia, nonostante ne avrebbe avuto un netto guadagno economico, perché avrebbe dovuto segnalare anche il personale che funzionava meno o da “tagliare” e questo avrebbe potuto causare dei dissapori e rovinare quel clima particolarmente umano che ha sempre trovato all’interno delle __________, verso le quali mostra un profondo attaccamento.” (doc. 189, p. 22).

 

                                         In conclusione, l’assenza di un nesso di causalità adeguata fra la malattia professionale assicurata e le turbe psichiche, non consente una loro presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni resistente.

 

                                         Stante ciò, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito della patologia psichiatrica, deve essere confermata in questa sede.

 

                               2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 18 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti