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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 maggio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 aprile 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 giugno 2004, RI 1, nato il __________ 1982, attivo in qualità di operaio saldatore presso la ditta __________ di __________ dal 1° maggio 2004, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre era alla guida del proprio motoveicolo, verso le ore 07:50, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando un trauma cranico, l’inclinazione di alcune vertebre e la frattura della sesta vertebra lombare, che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori (doc. 1, 60, 68, 170 e 253).
La frattura vertebrale è stata curata in tre tempi, ovvero con spondilodesi dorsale il 1° luglio 2004, corporectomia Th6 e sostituzione con gabbia il 9 luglio 2004 e revisione della spondilodesi posteriore il 17 luglio 2004 (doc. 369). A causa dei postumi dell'infortunio RI 1 è stato degente presso il Centro __________ (di seguito: __________) di __________ dal 23 luglio 2004 al 24 marzo 2005 (doc. 17).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. RI 1 ha ripreso la propria attività lavorativa abituale a far tempo dal 1° febbraio 2006 in misura ridotta con un rendimento effettivo del 25% (doc. 70). Il 1° aprile 2006 l’ha nuovamente interrotta a causa dell’insorgenza di svariati disturbi (spasmi) ed è stato degente presso il __________ di __________ dal 18 aprile al 7 luglio 2006 (doc. 64). Nel frattempo è stato ricoverato dall’8 al 15 maggio 2006 presso il __________ di __________, dove si è sottoposto il 9 maggio 2006 ad un intervento di laminectomia TH8 e TH3-4 (doc. 58 e 70). L’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa abituale in misura ridotta con un rendimento effettivo del 15% a far tempo dal 10 luglio 2006, del 25% dal 2 ottobre 2006 e massimo del 35% (4 mezze giornate) dal 2 novembre 2006 (doc. 70, 83, 94 e 107). A causa della persistenza dei disturbi, è stato nuovamente ricoverato dal 20 settembre al 1° ottobre 2007 presso il __________ di __________, dove si è sottoposto il 21 settembre 2007 ad un intervento di laminectomia TH7-8 con transazione del midollo spinale (doc. 58, 70 e 369).
1.3. Con apprezzamento medico del 28 ottobre 2008 il medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha indicato quanto segue: “Premesso che la manifestazione intermittente di spasmi e cloni siano accessibili ad un trattamento medicamentoso, l’assicurato può svolgere un’attività professionale consona con uno stato paraplegico (in carrozzella, mansioni fisicamente non impegnative, con pause per i bisogni igienici, senza necessità di frequenti trasferimenti, nemmeno all’interno) per la durata di 4 ore al giorno, per 20 ore settimanali complessive.” (doc. 122).
In ambito AI, dopo aver
assolto un accertamento professionale presso il Centro __________ di __________,
__________ ha beneficiato di una formazione ad hoc come operatore CAD/CAM
presso la __________ di __________ dal 9 marzo 2009 al 28 febbraio 2011. A
partire dal 1 marzo 2011 ha iniziato a svolgere la nuova attività professionale
di disegnatore CAD/CAM presso il citato datore di lavoro al 50% (presenza: 4
ore al giorno; 123, 129, 135, 142, 145, 161, 170 e 184).
In ambito LAINF, l’CO 1 ha
riconosciuto all’assicurato un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal
1 ottobre 2007 (decisione del 27 novembre 2008: doc. 125), un’indennità per
menomazione dell’integrità fisica del 90% (decisione del 20 novembre 2009: doc.
148) e una rendita di invalidità del 50% dal 1° marzo 2011 (decisione del 23
marzo 2011: doc. 168).
In seguito, la rendita di invalidità del 50% è stata confermata (art. 17 LPGA)
dall’CO 1 con comunicazione del 19 giugno 2013 (doc. 220).
In ambito AI, con decisione del 19 ottobre 2011 (doc. 184; preavvisata il 25
agosto 2011: doc. 183) l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita
intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° giugno 2005 (alla scadenza
dell’anno di attesa), a tre quarti di rendita dal 1° marzo 2007 (grado di
invalidità del 65%), ad una rendita intera dal 1° novembre 2007 (grado di
invalidità del 100%) limitatamente al 31 marzo 2009 (mese in cui ha iniziato la
formazione ad hoc con versamento dell’indennità giornaliera) rispettivamente a
mezza rendita dal 1° marzo 2011 (grado di invalidità del 50%).
1.4. Il 1° marzo 2016 la __________
di __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta dell’infortunio
del giugno 2004, determinata da decubito con incapacità lavorativa
dell’assicurato (degente presso il __________ di __________ dal 26 febbraio al 31
marzo 2016) dal 26 febbraio al 24 aprile 2016 (doc. 253, 263 e 489).
Il 27 ottobre 2016 la __________ di __________ ha annunciato all’assicuratore
LAINF una nuova ricaduta dell’infortunio del giugno 2004, determinata da “assenza
per paraplegia” con incapacità lavorativa dal 21 al 30 ottobre 2016 (doc.
283 e 489).
L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge per ambedue le ricadute.
1.5. Il 31 gennaio 2017 la __________ di __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una nuova ricaduta dell’infortunio del giugno 2004, con incapacità lavorativa dal 19 gennaio 2017 (doc. 292 e 489).
L’CO 1 ha riconosciuto la
propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A inizio anno 2018 la __________ di __________ ha disdetto il contratto di
lavoro (doc. 715, pag. 3).
A causa dell’aumento della
spasticità progressiva agli arti inferiori, RI 1 si è sottoposto l’11 aprile
2018 ad un intervento di decompressione di L4-L5 (doc. 437).
Nonostante l’intervento sono insorti dei dolori toraco-lombari (di carattere
cronico e nocicettivo) e non è stata risolta spasticità progressiva agli arti
inferiori. Dal 21 maggio al 1° luglio 2019 è stato, quindi, ricoverato presso
il __________ di __________, dove si è sottoposto ad un intervento di
stabilizzazione L4-L5 con fusione, laminectomia parziale e decompressione del
canale spinale (doc. 583, 584, 662 e 715).
Nel frattempo l’assicurato si è sottoposto il 18 maggio 2018 anche ad un
intervento di rimozione di un dermoide sacrale (doc. 453 e 461).
1.6. Preso atto della valutazione
neurologica del 21 aprile 2020 del proprio medico fiduciario, PD. dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, (doc. 648 e 662), con decisione formale del 30
luglio 2020 (doc. 674), l’CO 1 ha chiuso la ricaduta dal 1° luglio 2020, data a
partire dalla quale ha ritenuto la situazione clinica stabilizzata e
l’assicurato abile nella misura della rendita di invalidità LAINF di cui è
beneficiario dal 1° marzo 2011; a partire dal 1° luglio 2020 ha quindi
interrotto il versamento dell’indennità giornaliera e ripristinato la rendita
d’invalidità LAINF al 50% (doc. 674).
1.7. Dopo avere ricevuto l’opposizione dell’8 settembre 2020 (doc. 691), ed il successivo complemento del 2 novembre 2020 (doc. 699), dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, l’CO 1 ha acquisito agli atti la valutazione medica dell’11 gennaio 2021 del __________ di __________ (doc. 715).
Preso atto anche dell’apprezzamento medico del 27 gennaio 2021 del PD. dr. med.
__________ (doc. 719), con decisione formale del 17 febbraio 2021 (doc. 725),
l’CO 1 ha ripristinato le prestazioni di indennità giornaliere dal 1° luglio
2020 all’11 gennaio 2021 compreso. A partire dal 12 gennaio 2021 ha ritenuto la
situazione clinica stabilizzata e l’assicurato abile nella misura della rendita
di invalidità LAINF di cui è beneficiario dal 1° marzo 2011; a partire dal 12 gennaio
2021 ha quindi interrotto il versamento dell’indennità giornaliera e
ripristinato la rendita d’invalidità LAINF al 50% (doc. 725).
1.8. Dopo avere ricevuto
l’opposizione del 19 febbraio 2021 (doc. 726), ed il successivo complemento del
15 marzo 2021 (doc. 737), dell’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, e
dopo avere acquisito agli atti anche l’apprezzamento medico del 12 aprile 2021
del PD. dr. med. __________ (doc. 719), l’CO 1 ha confermato il 22 aprile 2021
la sua precedente decisione (doc. 744).
Nel frattempo, il 24 febbraio 2021 l’CO 1 ha comunicato al patrocinatore
dell’assicurato che, conformemente all’art. 21 LAINF, avrebbe assunto le cure
mediche prescritte dal __________ di __________ nel rapporto medico dell’11
gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2023, salvo modifiche della situazione medica
(doc. 729).
1.9. In ambito AI, con decisione del
1° novembre 2017 (doc. 388; preavvisata il 14 agosto 2017: doc. 376) la mezza
rendita di invalidità dell’assicurato, inabile al lavoro in qualsiasi attività
lavorativa dal 19 gennaio 2017, è stata aumentata ad una rendita intera (grado
di invalidità del 100%) dal 1° aprile 2017.
La rendita intera è stata confermata con comunicazione del 16 aprile 2019 (doc.
561).
1.10. Con tempestivo ricorso del 20 maggio 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento in favore del suo cliente di “un grado di rendita Lainf del 75% a far data dal 12.1.2021.” (doc. I, pag. 7). Anche in questa sede il patrocinatore dell’insorgente ribadisce che, dopo la ricaduta, il suo cliente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, non ha ritrovato la capacità lavorativa precedente, bensì presenta una capacità lavorativa residuale del 25% in attività adeguate.
Il rappresentante del ricorrente puntualizza, in particolare, quanto segue:
" (…) Il 27.1.2021 e nuovamente in data 12.4.2021, il PD Dr. __________ ha confermato il proprio parere rilevando, in particolare, l'assenza di elementi dal lato neurologico che permetterebbero di ammettere l'esistenza di un peggioramento notevole rispetto alla situazione che vigeva al momento in cui è stata concessa la rendita d'invalidità rispettivamente è avvenuta la valutazione medica conclusiva."
Al contrario, il Dr. __________, capo clinica del Centro del dolore, con rapporto dell'11.1.2021, riferisce che dopo un regolare riscontro postoperatorio con "leggero miglioramento dei disturbi" (nota: l'assicurato aveva dichiarato di averne beneficiato circa il 20 %), c'è stata una nuova insorgenza di un moderato dolore paravertebrale nella colonna lombare.
CO 1 riferisce che il Dr. __________ avrebbe infatti osservato che attualmente ci sarebbe solo spasticità nella regione pelvica ventrale e che dal profilo neurologico non sarebbe subentrato nessun cambiamento negli ultimi anni.
CO 1 estrapola solo parzialmente le conclusioni del Dr. __________ e non riferisce invece che Io stesso rileva anche l'esistenza di dolore nocicettivo tra la colonna toracica media e la colonna lombare inferiore, riportato dal paziente come dolore da compressione, e anche un dolore nocicettivo alla spalla su entrambi i lati, lato sinistro compresa la scapola plausibile sulla base dello stato ASIA (corrispondente alla sensibilità normale).
Suddetti dolori esistono dall'operazione dell'aprile 2018 e si verificano dopo l'uso del tavolo in piedi e la seduta prolungata su una sedia a rotelle.
Come detto, CO 1 tiene conto solo parzialmente dei contenuti del rapporto dell'11.1.2021 redatto dai Dr. __________ e __________, specialista in neurologia, del __________ di __________.
Se dal rapporto in parola si legge della stabilizzazione del quadro clinico dopo i due interventi in parola e di un soddisfacente decorso post operatorio, dallo stesso si può altresì evincere che dal profilo medico teorico sia subentrato un cambiamento dello stato di salute dell'assicurato tale da considerare realistica una ripresa lavorativa solo nella misura del 25% con valutazione successiva di un eventuale aumento graduale del carico di lavoro fino al 50%. Si noti che il ripristino di un pensum lavorativo del 50% non è stato considerato dagli specialisti come certo ma solo come ipoteticamente possibile.
Il miglioramento riferito dai medici in parola è da intendersi in relazione giustamente al decorso post operatorio, ricordiamo invece che dal profilo delle problematiche lamentate dal ricorrente questi interventi sono stati solo parzialmente efficaci e le patologie, in particolare algiche, permangono e influenzano non solo la qualità di vita del ricorrente dal profilo soggettivo ma, soprattutto, incidono sulla sua capacità lavorativa residua.
(…).
Per quanto riguarda l'attività lavorativa, il signor RI 1 ha perso il lavoro all'inizio del 2018 a causa delle ripetute assenze dovute ai postumi infortunistici. Da allora non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.
(…).
Ricordiamo che dopo l'incidente avvenuto nel 2004, la perizia medica di chiusura concluse che il signor RI 1, per i soli postumi infortunistici, dal profilo medico teorico sarebbe ancora stato in grado di lavorare al 25% in un'attività adeguata.
Con grande forza di volontà il ricorrente ha aumentato il pensum lavorativo fino al 50% per diversi anni soccombendo poi successivamente ai costanti dolori e perdendo il posto di lavoro.
(…).
A fronte di un quadro clinico caratterizzato dell'aumento della spasticità e il progredire della problematica algica e dopo due interventi chirurgici che non hanno portato ai risultati sperati, la problematica algica essendo in effetti a tutt'oggi presente, il grado di capacità lavorativa residua del 25% resta il più adatto allo stato di salute del signor RI 1 così come valutato dai Dr. __________, e __________.
Anche secondo le dichiarazioni del signor RI 1, egli può immaginare di lavorare al 25% in una postazione di lavoro al computer, possibilmente a casa. Valutazione soggettiva assolutamente in linea con quanto concluso dai Dr. __________ e __________. (…)” (doc. I, pag. 4 e 5; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).
1.11. Nella risposta del 10 giugno 2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha puntualizzato, quanto segue:
" (…). I medici del __________ non hanno mai sostenuto che è subentrato un notevole peggioramento della situazione rispetto a quanto sussisteva al momento della chiusura dell'infortunio. Essi non si sono limitati a consigliare di aumentare la capacità di lavoro al 50 % ma hanno rilevato che tale capacità di lavoro deve essere un obiettivo per l'assicurato (ein Pensum vom 50% sollte versucht und angestrebt werden).
(…).
Essendo l'assicurato stato licenziato non è possibile disporre di informazioni concrete e nemmeno organizzare una ripresa del lavoro progressiva. Bisogna invece fare capo ai dati medici dai quali non risulta che alla chiusura della seconda ricaduta è subentrato un notevole peggioramento dalla situazione rispetto a quanto esisteva al momento della chiusura del caso iniziale.
(…).
L'opinione dell'assicurato non è determinante in quanto incombe al
medico esprimersi in merito alla capacità di lavoro tenuto conto di quanto può
essere preteso dall'assicurato in questione e tenuto conto dell'obbligo che
impone agli assicurati di fare tutto quanto è esigibile per diminuire le
ripercussioni economiche di un danno alla salute.
(…).
Come già rilevato con la decisione su opposizione la decisione dell'AI si riferisce al periodo in cui l'CO 1 ha ripristinato l'indennità giornaliera sulla base di un'incapacità lavorativa del 100 %. L'AI non si è ancora espressa in merito all'evoluzione. (…).” (doc. III, pag. 5)
1.12. Il 30 giugno 2021 l'avv. RA 1
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VII).
1.13. Il doc. VII è stato inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se, a dipendenza della ricaduta annunciatagli nel gennaio 2017,
l’istituto convenuto era legittimato a negare un aumento della rendita di
invalidità in vigore a decorrere dal 12 gennaio 2021, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.8. Nella concreta evenienza, a
seguito dell’infortunio del 7 giugno 2004, l’assicurato è stato posto al
beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal
1° marzo 2011 (decisione del 23 marzo 2011: doc. 168).
Dalle carte processuali emerge che, in seguito all’infortunio, l’assicurato è
riuscito a riprenderne la propria attività lavorativa abituale (operaio
saldatore presso la ditta __________ di __________) in misura ridotta con un
rendimento effettivo del 15% a far tempo dal 10 luglio 2006, del 25% dal 2
ottobre 2006 e massimo del 35% (4 mezze giornate) dal 2 novembre 2006 (doc. 70,
83, 94 e 107). Con apprezzamento medico del 28 ottobre 2008, il medico __________,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, aveva indicato quanto segue:
“Premesso che la manifestazione intermittente di spasmi e cloni siano
accessibili ad un trattamento medicamentoso, l’assicurato può svolgere
un’attività professionale consona con uno stato paraplegico (in carrozzella,
mansioni fisicamente non impegnative, con pause per i bisogni igienici, senza
necessità di frequenti trasferimenti, nemmeno all’interno) per la durata di 4
ore al giorno, per 20 ore settimanali complessive.” (doc. 122).
Dopo avere assolto un
accertamento professionale presso il __________ di __________, RI 1 ha quindi beneficiato
di una formazione ad hoc come operatore CAD/CAM presso la __________ di __________
dal 9 marzo 2009 al 28 febbraio 2011. A partire dal 1° marzo 2011 ha iniziato a
svolgere la nuova attività professionale di disegnatore CAD/CAM presso il
citato datore di lavoro al 50% (presenza: 4 ore al giorno; 123, 129, 135, 142,
145, 161, 170 e 184). L’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di
invalidità del 50% dal 1° marzo 2011 (decisione del 23 marzo 2011: doc. 168).
Il grado d’invalidità (50%) del ricorrente è stato quindi stabilito in
applicazione del cosiddetto “Prozentvergleich”. In seguito, la rendita
di invalidità del 50% è stata confermata (art. 17 LPGA) con comunicazione del
19 giugno 2013 (doc. 220).
2.9. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione (e, nel 2013, la conferma) di una rendita di invalidità del 50%.
Si tratta ora di esaminare
la situazione esistente fino all’aprile 2021, momento in cui è stata emanata la
decisione su opposizione impugnata.
Il 31 gennaio 2017 la __________ di __________ ha annunciato all’assicuratore
LAINF una nuova ricaduta dell’infortunio del giugno 2004, con incapacità
lavorativa totale dal 19 gennaio 2017 (doc. 292 e 489). A causa dell’aumento
della spasticità progressiva agli arti inferiori, RI 1 si è quindi sottoposto
l’11 aprile 2018 ad un intervento di decompressione di L4-L5 (doc. 437).
Nonostante l’intervento, a causa dei dolori toraco-lombari (dolore cronico
nocicettivo insorto successivamente all’operazione) e della spasticità
progressiva agli arti inferiori, l’assicurato è stato ricoverato dal 21 maggio
al 1° luglio 2019 presso il __________ di __________, dove si è sottoposto ad
un intervento di stabilizzazione L4-L5 con fusione, laminectomia parziale e
decompressione del canale spinale (doc. 583, 584, 662 e 715). Nel frattempo
l’assicurato si è sottoposto il 18 maggio 2018 anche ad un intervento di
rimozione di un’dermoide sacrale (doc. 453 e 461).
L’CO 1 ha riconosciuto un’inabilità lavorativa completa dal 19 gennaio 2017
alll’11 gennaio 2021, versando le corrispondenti indennità giornaliere.
L’amministrazione sostiene che, a decorrere dal 12 gennaio 2021, lo stato di
salute dell’assicurato, oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2017, non
sarebbe oggettivamente peggiorato in misura tale da determinare una modifica
dell’esigibilità lavorativa stabilita a margine della valutazione del 28
ottobre 2008 del medico __________ (capacità lavorativa del 50% in attività
idonee), di modo che non sarebbero parimenti dati i presupposti per aumentare
la rendita d’invalidità in vigore fino al 18 gennaio 2017 e ristabilita a
decorrere dal 12 gennaio 2021 (doc. 745).
Secondo il TCA, quanto
fatto valere dall’istituto resistente trova, in effetti, riscontro nella
documentazione medica agli atti.
Dall’apprezzamento medico del 21 aprile 2020 del PD. dr. med. __________,
medico fiduciario e specialista FMH in neurologia, (doc. 648 e 662), si evince
quanto segue:
" (…) A causa di un aumento dei dolori toraco-lombari e della spasticità progressiva, il 22 maggio 2019 è stato eseguito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale con stabilizzazione dorsale L4-L5, con fusione e laminectomia parziale nonché decompressione del canale spinale all'altezza di L4-L5 a causa dello sviluppo dell'articolazione di Charcot (rapporto operatorio del 22 maggio 2019), nonostante una sezione trasversale completa all'altezza di T6 con precedente recisione chirurgica completa del midollo spinale (transizione con rapporto del 21 luglio 2008), intervento dovuto a un secondo parere chirurgico della colonna vertebrale favorevole in tal senso, ma senza alcuna perizia neurologica.
In seguito la spasticità è peggiorata, per cui è stata avviata una terapia focale con tossina botulinica alle estremità inferiori. La situazione si è così stabilizzata, secondo il rapporto di dimissione del 10 luglio 2019. Nel suo penultimo controllo di follow-up ambulatoriale del 15 ottobre 2019, il dott. __________ ha rilevato la presenza postoperatoria di una «minima influenza» sulla spasticità. Dal punto di vista neurologico, invece, si ritiene che un intervento all'altezza di L4-L5 non possa esercitare un'influenza diretta sulla spasticità poiché, in termini neuroanatomici, il midollo spinale termina notoriamente all'altezza di L1-L2 e la spasticità può insorgere solo a seguito di una lesione del midollo spinale e non di strutture periferiche (rapporto del 17 ottobre 2018).
L'intervento è stato evidentemente inefficace anche per quanto riguarda i dolori neuropatici i quali, secondo la documentazione del 15 ottobre 2019, persistevano ancora al controllo di follow-up dell'assicurato del 27 settembre 2019.
Al contrario, la proposta di continuare il trattamento della paraspasticità alle estremità inferiori con tossina botulinica, con richiesta di benestare per i costi del 27 settembre 2019, è comprensibilmente indicata e, in questo caso, anche in accordo con le linee guida. Dal 10 dicembre 2019 è però disponibile un ulteriore rapporto paraplegiologico del dott. __________. L'assicurato ha riferito una situazione di spasticità invariata, sebbene la sudorazione sia scomparsa. Per quanto riguarda il dolore neuropatico, l'assicurato ha ridotto il Pregabalin a 50 mg senza riscontrare alcuna alterazione. stato suggerito un controllo neurochirurgico di follow-up per dicembre 2019 e un ulteriore trattamento della spasticità con tossina botulinica.
Nel frattempo è stato effettuato anche un nuovo controllo chirurgico di follow-up della colonna vertebrale, con rapporto datato 8 gennaio 2020, in cui è stato documentato un reperto postoperatorio regolare con «lieve miglioramento dei disturbi» (nota: l'assicurato ha riferito di averne ricavato beneficio «circa al 20 per cento»). Tuttavia, a seguito dell'intervento si sono manifestati nuovi dolori paravertebrali moderati nella zona della colonna lombare. È stato consigliato un ulteriore controllo di follow-up con diagnostica per immagini per verificare un'eventuale siringomielia.
Da una stima medico-assicurativa neurologica, sia per considerazioni neuroanatomiche di base (il midollo spinale non arriva mai al di sotto di L1/L2) che per quanto riguarda la sintesi complessiva della documentazione, non si può ipotizzare un miglioramento rilevante dei disturbi legati alla spasticità: in questo contesto, ulteriori interventi al di sotto della lesione con recisione completa del midollo spinale dovrebbero essere considerati in modo ancor più critico, anche in termini di giustificazione dell'indicazione e di probabilità di guarigione, e preceduti in futuro da un secondo parere neurologico al fine di evitare stime errate, come ad esempio un possibile miglioramento della spasticità. Una diagnostica per immagini TC del corpo vertebrale lombare del 7 gennaio 2020 ha mostrato una situazione postoperatoria regolarmente stabilizzata dopo il nuovo intervento del 22 maggio 2019 con spondilodesi.
Secondo un recente controllo di follow-up paraplegiologico, con rapporto del 10 gennaio 2020, attualmente non si considera più necessario un trattamento focale della spasticità con tossina botulinica, visto l'ulteriore miglioramento complessivo dei disturbi e le buone condizioni del paziente. Attualmente è in corso un trattamento farmacologico con 50 mg di Lioresal al giorno, mentre l'ulteriore trattamento antispastico con Dantamacrin e Pregabalin è stato interrotto.
Dal punto di vista medico, nei recenti rapporti dell'8 gennaio
e del 10 gennaio 2020 è stata chiaramente rilevata una stabilizzazione dello
stato di salute con guarigione postoperatoria completa per quanto riguarda il
nuovo intervento alla colonna vertebrale del 22 maggio 2019. Attualmente non
sono previsti espressamente ulteriori interventi e anche dal punto di vista
neurologico è improbabile che siano necessari. Pertanto il certificato di
incapacità al lavoro del 100 per cento datato 1° aprile 2020 non è plausibile
dal punto di vista medico-assicurativo neurologico. Si può piuttosto
ipotizzare con probabilità preponderante che sia stata pienamente riacquisita
almeno la capacità lavorativa precedente all'interno di un quadro adeguato e
con un rapporto di occupazione al 50 per cento fino al 2017 (secondo l'ultima
valutazione medico-assicurativa del 29 ottobre 2008), ma dovrebbe essere
possibile un ulteriore aumento, visto il miglioramento dei disturbi documentato
e lo stato di salute stabilizzato, come riportato sopra, con un grado
occupazionale pari a circa l'80 per cento di capacità lavorativa effettiva. Si
dovrebbe quindi avviare al più presto un reinserimento professionale graduale
dell'assicurato di 37 anni: dal punto di vista medico ciò è possibile fin da
subito, secondo quanto riportato dai recenti rapporti specialistici del __________.
(…) sussiste uno stato di salute stabilizzato dimostrabile al più tardi con
il rapporto del 10 gennaio 2020, con un miglioramento dei disturbi ed episodi
di dolore solo minimi, cosicché anche il trattamento farmacologico con
Pregabalin è stato completamente interrotto. Anche la spasticità dolorosa non è
più rilevante al momento, poiché da un lato si è rinunciato a una terapia
focale con tossina botulinica e dall'altro sono stati interrotti anche gli
ulteriori trattamenti farmacologici antispastici. Di conseguenza, l'assicurato
di 37 anni riacquisisce almeno il livello di capacità lavorativa del 50 per
cento precedente all'intervento in un quadro adeguato (valutazione del 29
ottobre 2008), in posizione seduta e con pause supplementari di circa 15 minuti
indicativamente ogni 2 ore per l'autocateterismo intermittente. Tuttavia,
visto l'ulteriore miglioramento delle condizioni nel frattempo, ipotizzo con
probabilità preponderante una possibile prestazione lavorativa effettiva di
circa l'80 per cento in un quadro adeguato a una persona disabile (posizione
seduta, pause supplementari non usuali in azienda di circa 15 minuti
indicativamente ogni 2-3 ore per l'autocateterismo e per alleviare il carico
sui glutei)”. (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
In sede di opposizione, l’CO 1, su richiesta del medico fiduciario, ha acquisito agli atti il rapporto dell’11 gennaio 2021 del __________ di __________ (doc. 715), dal quale si evince, in particolare, quanto segue:
" (…) Die Ursache der seit dem Unfall bestehenden Schmerzen im Bereich M. trapezius beidseits, links bis inkl. Schulterblatt, ist ein chronischer nozizeptiver Schmerz. Im Wesentlichen berichtet Herr RI 1 seitdem keine Änderung bis heute.
Die Ursache der seit dem Unfall 05/2006 bestehenden Schmerzes im
Bereich der Brustwirbelsäule, ca. der Frakturhöhe BWK6 entsprechend, mit
Zunahme unter Belastung am Tage grossflächig über den gesamten mittleren
Rücken, ist ein chronischer nozizeptiver Rückenschmerz, insgesamt ohne
Änderung bis heute.
Die Ursache der Schmerzen, welche seit der Operation 04/2018 bestehen,
auftretend nach Anwendung des Stehtisches und längerem Sitzen im Rollstuhl,
zwischen der mittleren BWS und der unteren LWS, vom Patienten als
Kompressionsschmerz berichtet, ist ebenfalls ein chronischer nozizeptiver
Rückenschmerz.
Die Ursache des seit 2012 hinzugetretenen lumbal mittig
gelegenen Rückenschmerzes ist ein chronischer nozizeptiver Rückenschmerz, nach
der Rückenoperation 4/2018 unverändert, durch die Rückenoperation 05/2019
verbessert.
(…)
Herr RI 1 gibt selbständig über die letzten Jahre keine Progredienz der
Sensomotorik an, bis auf ein leichtes Nachlassen des Sphinktertonus nach der
letzten Rückenoperation 05/2019. Sensomotorische Defizite an den oberen
Extremitäten bestehen nicht. Die Blasen- und Mastdarmfunktion hat sich im
Wesentlichen nicht geändert mit Selbstkatheterismus mehrmals täglich und
Möglichkeit des Abführens mit Abführmedikamenten.
Die Spastiksituation hat sich seit der Operation 05/2019 deutlich gebessert mit Reduktion der Baclofen-Dosis von 3 x 25 auf 2 x 25, nach eigenen Angaben Sistieren der Beinkloni, Sistieren der Adduktoren-Spastik, Verminderung der übrigen Beinspastik mit residualer Spastik im Bereich der Leiste, am ehesten den M. lliopsoas beidseits entsprechend, was triggerbar ist durch Zurücklehnen im Rollstuhl. Insgesamt ist die Spastik wenig störend.
Der Bericht Wirbelsäulenchirurgie SPZ vom 12.10.2020 dokumentiert
eine neurophysische Untersuchung im Zentrum für Paraplegie __________ vom 10.09.2020,
wo neurologisch und elektrophysiologisch (MEP, Dermatom SEP, C6 und C8) kein
Nachweis einer cervikalen Myelopathie gefunden wurde. Aktuell wurde an
unserer Abteilung ergänzend eine Neurographie N. medianus und N. ulnaris
beidseits durchgeführt, wobei sich kein Hinweis für eine Neuropathie bzw. eine
proximale Läsion zeigte.
Bezüglich der Arbeitstätigkeit hat Herr RI 1 seinen Beruf Anfang 2018 infolge
wiederholter Krankschreibungen 2018 verloren. Seit den Rückenoperationen
04/2018 und 05/2019 wurden keine Berufswiedereingliederungsversuche gemacht.
Herr RI 1 kann sich vorstellen, in einer 25% Arbeitstätigkeit wieder
einzusteigen mit Computerarbeit oder Home-Office-Arbeit, was der
unterzeichnende Untersucher unterstützt. Prinzipiell sollte eine schrittweise
Steigerung im weiteren Verlauf möglich sein, was Herr RI 1 selbständig aktuell
noch nicht sehen kann.
(…).
Bezüglich der nozizeptiven Schmerzbilder empfehlen wir die Wiederinstallation
einer regelmässigen Physiotherapie, zunächst mindestens 2 x wöchentlich und
auch Unterstützung des Patienten in Eigentraining und Fitnesstraining.
Unter dieser Voraussetzung und bei Angabe einer geringen Wirkung von Analgetika und Nebenwirkungen von Opioiden wird aktuell zunächst keine weitere Schmerzmedikation empfohlen.
Neuropathische Schmerzen liegen nicht vor.
Wir empfehlen die Unterstützung von Eingliederungsmassnahmen bspw. durch die Parawork SPZ (nach eigenen Angaben zuletzt dort vorgestellt 2014).
Ein Arbeitseintritt von 25% wird durch Unterzeichner als realistisch gesehen, eine schrittweise Arbeitssteigerung des Pensums auf 50% sollte versucht und angestrebt werden.” (doc. 715, pag. 2 e 3; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Dall’apprezzamento medico del 27 gennaio 2021 del PD. dr. med. __________, medico fiduciario e specialista FMH in neurologia, (doc. 719), si evince quanto segue:
" (…) In der aktuellen neurologisch-schmerztherapeutischen Standortbestimmung im Zentrum für Schmerzmedizin des __________ mit Bericht vom 11.01.2021 ergibt sich ebenso wie aus der aktuellen Elektrophysiologie des Zentrums __________ mit Bericht vom 19.11.2020, dass es weder klinisch noch elektrophysiologisch einen Hinweis auf eine aufsteigende Myelopathie mit Betroffenheit des zervikalen Rückenmarks gibt, anders als seitens der Wirbelsäulenchirurgie postuliert als Indikationsstellung für einen abermaligen Eingriff, nunmehr 16 Jahre nach Unfallereignis. Vielmehr wird ein stabilisierter Heilzustand mit nozizeptiven thorakolumbalen Wirbelsäulenschmerzen festgestellt, bei im Wesentlichen unveränderten Schmerzbild des Versicherten mit wenig und nicht störender Spastik in den Leisten. Ein neuropathisches Beschwer-debild würde dagegen nicht festzustellen sein.
Eine zervikale Myelopathie liegt gemäss aktueller neurologischer und elektrophysiologischer Abklärung im __________ und im Zentrum __________ nicht vor. Eine Operationsnotwendigkeit in Unfallzusammenhang wurde daher auch versicherungsmedizinisch-neu-rologisch nachvollziehbar nicht dokumentiert, sodass weitere bilddiagnostische Abklärungen diesbe-züglich daher in Unfallzusammenhang ebenfalls nicht nachvollziehbar und nach WZW-Kriterien auch nicht indiziert sind.
Von neurologischer und schmerztherapeutischer Seite wurde eine aktive Behandlung mittels zwei-mal wöchentlicher Physiotherapie und höherfrequentem Eigentraining des Versicherten empfohlen, sowie dringend eine Begleitung der beruflichen Reintegration. Hierbei wurde der Versicherte als arbeitsfähig mit anfangs 25 % Pensum eingeschätzt und Empfehlung einer langsamen Steigerung auf 50 %. Dies entspricht der versicherungsmedizinisch-neurologischen Einschätzung eines bestmöglich stabilisierten Heilszustandes mit der Anmerkung, dass eine berufliche Wiedereingliederung auch der weiteren psychischen Gesundheitsstabilisierung des Versicherten dient. Er sollte dabei auch im Rahmen der möglichen Physiotherapie-Dauerverordnung (maximal 42 Einzeltherapie Ter-mine pro Jahr in freier Frequenzverteilung gemäss paritätischer Physiotherapiekommission zu denWZW-Kriterien mit Entscheid von 2003) mit einem intensivierten Therapiezyklus wie empfohlen aus dem Schweizer Paraplegikerzentrum mit zwei Terminen pro Woche unterstützt werden.
(…)
Die aktuelle und umfangreiche neurologische Standortbestimmung im
Schweizer Paraplegikerzentrum ergab einen stabilisierten Heilzustand ohne
klinische oder elektrophysiologische Hinweise auf eine zervikale Myelopathie.
Eine erneute Operationsindikation in Unfallzusammenhang wurde nicht gesehen.
Vielmehr wurde nachvollziehbar die Empfehlung einer zeitnahen beruflichen
Wiedereingliederung mit initial möglichem Pensum von effektiv 25 % und
Steigerungsmöglichkeit auf 50 % angestammt empfohlen.
(…).
Mit Hinweis auf die versicherungsmedizinisch-neurologische Beurteilung vom 21.04.2020 dazu kann dies bestätigt werden, ebenso die Einschätzung, dass dem Versicherte eine berufliche Wiedereingliederung nunmehr mindestens auf dem Niveau seiner vor dem Eingriff bestehenden Arbeitsfähigkeit in angepassten Rahmen mit anfangs 25% effektiv zumutbar ist mit Steigerung auf mindestens 50%, wie dies in der aktuellen unabhängigen Standortbestimmung seitens des __________ vom 11.01.2021 auch bestätigt wurde.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Dall’apprezzamento medico del 12 aprile 2021 del PD. dr. med. __________ (doc. 745), si evince quanto segue:
" (…) Gemäss Einsprache des Rechtsvertreters vom 15.03.2021 sei der Versicherte jedoch maximal 25% arbeitsfähig aus dort zusammengefassten Gründen. Im Wesentlichen wird dazu eine über die Jahre progrediente Verschlechterung aufgeführt mit Spastizität und Schmerzen unter anderem inguinal als auch im Schulter-Nacken-Gürtel. Begründet wird die Pensunnslimitation mit dem ausdrücklichen Wunsch des Versicherten selbst sowie mit dem aktuellen Bericht aus dem __________ vom 11.01.2021. Die angegebene Möglichkeit einer weiteren Arbeitssteigerung auf 50% sei daher eine reine Hypothese. Neue medizinische Berichte werden nicht vorgelegt.
Gemäss Entscheid der CO 1 vom 23.03.2011 erhält der Versicherte eine 50 cAige Invalidenrente. Der anerkannte Integritätsschaden für eine komplette Paraplegie sub Th6 ASIA A beträgt 90 % (Bericht vom 28.10.2008). Gemäss medizinischer Beurteilung vom 28.10.2008 hat der Versicherte noch eine angepasste Arbeitsfähigkeit von 50 °A), in anderen Worten 4 h/Tag mit 20 Wochenstunden.
Höflich möchten wir hier nochmals auf die ausführliche
neurologische Beurteilung vom 27.01.2021 zurückkommen. Zunächst wird
festgestellt, dass die unfallbezogene Diagnose unverändert ist mit komplettem
unteren Querschnitt sub Th6 ASIA A nach Motorradunfall vom 17.06.2004.
Weiterhin wird festgestellt, dass der Versicherte bis 2018 eine 50 %ige
angepasste Arbeitstätigkeit mit 4 Stunden am Tag auch praktisch ausüben konnte,
zuletzt als Produktionsleiter nach einer Umschulung, bis zu einem Verlust der
Arbeitsstelle durch Kündigung. Im Anschluss daran wurden leider keine
beruflichen Wiedereingliederungsbemühungen unternommen.
Bei genauer Beachtung der Ausführungen in der aktuellen
neurologisch-schmerztherapeutische Standortbestimmung im __________ mit Bericht
vom 11.10.2021 ergibt sich aus der dort zusammengefassten Dokumentation, dass
bereits seit dem Unfall Schmerzen im Schultergürtel im Wesentlichen unverändert
bis heute vorliegen («...seit Unfall 2004, im Wesentli-chen unverändert»). Seit
2012 seien noch lumbal gelegene Rückenschmerzen hinzugetreten, die durch die
Rückenoperation von 2018 aber unverändert gewesen seien und durch die
Rückenopera-tion von 2019 gebessert seien. Der Versicherte selbst habe über die
letzten Jahre keine Progredienz der Sensomotorik angegeben bis auf ein leichtes
Nachlassen der Sphinktertonus. Die Spastik-Situation habe sich seit der
Operation im Mai 2019 sogar "deutlich gebessert" mit Reduktion der
Baclofendosis und dem Sistieren der Beinkloni sowie einem Sistieren der Adduktoren-Spastik
und einer Verminderung der übrigen Beinspastik mit lediglich residueller
Spastik im Bereich der Leiste. Insgesamt sei auch die Spastik wenig störend.
Eine Wiederaufnahme einer 25 %igen Arbeitstätigkeit mit Computerarbeit oder
Home-Office könne sich der Versicherte vorstellen. Prinzipiell solle jedoch
eine schrittweise Steigerung im weiteren Verlauf möglich sein, was «der
Versicherte sich aktuell noch nicht vorstellen» könne. Aus ärztlicher Sicht
sollte «eine schrittweise Arbeitssteigerung des Pensums auf 50 % versucht und
angestrebt werden» (Bericht vom 11.01.2021).
Aus der ausführlichen aktuellen neurologisch-schmerz-therapeutischen Standortbestimmung im __________ ergibt sich somit zum einen eine bestmöglich stabilisierte Gesundheit nach dem letzten wirbelsäulenchirurgischen Eingriff vom Mai 2019 und zum anderen sogar eine weitere Besserung nach diesem Eingriff in Hinblick auf die Spastik unter anderem mit dokumentierter Reduktion der Medikation und einer deutlich wenig ausgeprägteren Spastik wie oben ausgeführt. Keinesfalls kann also, wie seitens des Rechtsvertreters ausgeführt, hiermit eine Verschlechterung der Arbeitsfähigkeit von bislang 50 % auf 25 % rein medizinisch begründet werden. Diesbezüglich ergibt sich jedoch aus dem Bericht eine Selbstlimitation des Versicherten, der auf einer maximalen Arbeitsfähigkeit von 25 % beharrt ohne, dass überhaupt ein Steigerungsversuch auf 50 % versucht werden will. Im Rahmen der Standortbestimmung wurde eine Arbeitsfähigkeit von 50 % nicht als «reine Hypothese» bezeichnet, sondern wurde ausdrücklich mit Deutlichkeit empfohlen («...sollte versucht und angestrebt werden»), dies nach ausführlicher Beschwerdeerhebung und Untersuchung des Versicherten. Diese schmerztherapeutisch-neurologische Schlussfolgerung mit Einschätzung einer überwiegend wahrscheinlich möglichen Arbeitsfähigkeit von 50 %, die bislang auch ausgeübt werden konnte, ist unverändert uneingeschränkt nachvollziehbar. Daran ändert auch der Versuch einer Relativierung seitens des Rechtsvertreters des Versicherten nichts, auch wenn der Wille des Versicherten selbst einer Realisation der Wiederaufnahme einer 50 %igen Arbeitstätigkeit in bestmöglich angepassten Rahmen entgegenstehen wird, wie dies bereits im aktuellsten vorliegenden Bericht aus dem __________ vom 11.01.2021 dokumen-tiert wurde.
(…).
An der Schlussfolgerung der Beurteilung vom 27.01.2021 kann vollumfänglich festgehalten werden. Dem Versicherten ist in angepassten Rahmen unverändert eine 50 %ige Arbeitstätigkeit zumutbar.
(…).
Es bleibt bei der versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom
27.01.2021 mit einem wieder stabilisierten Gesundheitszustand. Diesbezüglich
ist die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit von angepasst zumutbaren mindestens
50 % vom 28.10.2008 unverändert ohne eine medizinisch objektivierbar
ausgewiesene Verschlechterung im Sinne einer sog. richtungsweisenden
Verschlimmerung («...un peggioramento notevole») - im Gegenteil: Es wurde
insgesamt eher eine leichte Besserung der Beschwerden mit dem aktuellen Bericht
vom 11.01.2021 dokumentiert. Diesbzgl. sind nur physiotherapeutische
Erhaltungstherapien fortzuführen wie in der neurologischen Beurtei-lung vom
27.01.2021 bereits definiert.” (n.d.r. il corsivo è della redattrice)
Alla luce di quanto appena
esposto - in particolare, tenuto conto di quanto attestato nel rapporto dell’11
gennaio 2021 del __________ di __________ (doc. 715: dolori cronici nocicettivi
invariati dal giorno dell’infortunio, dolori cronici nocicettivi insorti con
l’operazione alla schiena dell’aprile 2018 migliorati con l’operazione alla
schiena del maggio 2019, spasticità progressiva agli arti inferiori migliorati
con l’operazione alla schiena del maggio 2019, nessun deficit agli arti
superiori, assenza di una mielopatia cervicale; nessun dolore neuropatico)
rispettivamente nell’apprezzamento medico del 21 aprile 2020 del PD. dr. med. __________,
medico fiduciario e specialista FMH in neurologia, (doc. 662: “(…) sussiste
uno stato di salute stabilizzato dimostrabile al più tardi con il rapporto del
10 gennaio 2020, con un miglioramento dei disturbi ed episodi di dolore solo
minimi, cosicché anche il trattamento farmacologico con Pregabalin è stato
completamente interrotto. Anche la spasticità dolorosa non è più rilevante al
momento, poiché da un lato si è rinunciato a una terapia focale con tossina
botulinica e dall'altro sono stati interrotti anche gli ulteriori trattamenti
farmacologici antispastici. Di conseguenza, l'assicurato di 37 anni
riacquisisce almeno il livello di capacità lavorativa del 50 per cento
precedente all'intervento in un quadro adeguato (valutazione del 29 ottobre
2008), in posizione seduta e con pause supplementari di circa 15 minuti
indicativamente ogni 2 ore per l'autocateterismo intermittente.”) e
confermato, alla luce di quanto indicato nel rapporto dell’11 gennaio 2021 del __________
di __________, nei successivi apprezzamenti medici del 27 gennaio 2021 (doc.
719) e del 12 aprile 2021 (doc. 745) -, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti), che RI 1 in un'attività adeguata (consona con uno stato
paraplegico) presenta al più tardi dal 12 gennaio 2021 una capacità
lavorativa (presenza e rendimento) del 50%.
Il TCA non ignora che, nel rapporto dell’11 gennaio 2021, gli specialisti del __________
di __________, dopo avere rilevato che l’assicurato aveva perso il lavoro nel
gennaio 2018 e da allora non aveva più ripreso alcuna attività lucrativa, ha
indicato che “Ein Arbeitseintritt von 25% wird durch Unterzeichner als
realistisch gesehen, eine schrittweise Arbeitssteigerung des Pensums auf 50%
sollte versucht und angestrebt werden.” (doc. 715, pag. 3)”. Tuttavia
osserva che ciò è stato riconosciuto pure, dapprima, dal medico fiduciario nell’apprezzamento
medico del 27 gennaio 2021 (doc. 719: “(…). Mit Hinweis auf die versicherungsmedizinisch-neurologische
Beurteilung vom 21.04.2020 dazu kann dies bestätigt werden, ebenso die
Einschätzung, dass dem Versicherte eine berufliche Wiedereingliederung nunmehr
mindestens auf dem Niveau seiner vor dem Eingriff bestehenden Arbeitsfähigkeit in
angepassten Rahmen mit anfangs 25% effektiv zumutbar ist mit Steigerung auf
mindestens 50%, wie dies in der aktuellen unabhängigen Standortbestimmung
seitens des __________ vom 11.01.2021 auch bestätigt wurde.”) e, in
seguito, dall’CO 1 che, con decisione formale del 17 febbraio 2021 (doc. 725),
ha ripristinato le prestazioni di indennità giornaliere dal 1° luglio 2020
all’11 gennaio 2021 compreso.
In siffatte circostanze, le critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore del
ricorrente all’operato dell’amministrazione non possono essere condivise e
devono essere respinte.
Ora, posto che le condizioni di salute infortunistiche non hanno subito oggettive e significative modifiche rispetto a quanto constatato al momento della concessione della rendita e che anche l’esigibilità lavorativa è rimasta la medesima (per il periodo successivo al 12 gennaio 2021), non sono dati i presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.
2.10. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha ripristinato a partire dal 12 gennaio 2021 il diritto a mezza rendita di invalidità LAINF (grado di invalidità: 50%), confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 20 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti