Raccomandata |
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Incarto
n.
PC/sc |
Lugano 7 marzo 2022 |
In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2021 di
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RI 1 rappr. da: RA 1 |
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 aprile 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 giugno 2018, RI 1, nata il __________ 1985, di professione barista/cameriera, attiva dal 1° novembre 2017 in qualità di “addetta alla ristorazione” a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato presso la __________, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è stata vittima di un incidente stradale, verso le ore 22:30, lungo la strada cantonale a __________ (cfr. doc. 1, 10, 11, 12, 25 e 44).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione del 17 giugno 2020 (doc. 144), confermata su opposizione il 21 aprile 2021 (doc. 186), l’CO 1 ha negato all’assicurata una rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità nullo), assegnandole un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20%.
1.3. Con tempestivo ricorso del 25
maggio 2021 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento
della decisione e il rinvio degli atti all’CO 1 (doc. I, pag. 4), con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Nella risposta del 15 giugno
2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.5. Il 5 luglio 2021 l’avv. RA 1
ha informato il TCA che riteneva “opportuno che prima di chiudere la fase
istruttoria venga assunto agli atti il rapporto del curante della signora RI 1,
concedendo - ciò di cui si fa istanza - un termine sino al 15 settembre p.v.
perché la signora RI 1 abbia a produrre un rapporto medico del proprio curante.”
(doc. V; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
Su richiesta del patrocinatore della ricorrente, il termine in questione è
stato più volte prorogato dal TCA, per l’ultima volta il 27 ottobre 2021 sino
al 22 novembre 2021 (doc. VI-doc. XII).
Il termine del 22 novembre 2021 è scaduto infruttuoso.
1.6. Il 18 gennaio 2022 il TCA ha
assegnato un termine alle parti scadente il 24 gennaio 2022 “(…) per
prendere posizione in merito alla competenza territoriale di questo Tribunale,
ritenuto che RI 1 risulta domiciliata a __________ (Cantone __________). (…)”
(doc. XIII).
Su richiesta del patrocinatore della ricorrente, il termine in questione è
stato prorogato dal TCA, per l’ultima volta il 3 febbraio 2022 sino all’11 febbraio
2022 (doc. XV-doc. XVIII).
Il 20 gennaio 2022 l’CO 1 ha comunicato al TCA che: “se il 25.5.2021
l’assicurata era domiciliata a __________ la competenza di questo Tribunale non
è data. (…).” (doc. XIV).
L’11 febbraio 2022 l’avv. RA
1 ha comunicato al TCA “di non più rappresentare la signora RA 1”
(doc. XIX; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
Il doc. XIX è stato trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XXII).
1.7. Il 15 febbraio 2022 il TCA ha
chiesto all’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ di comunicare “quando
esattamente RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________”
(doc. XX; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
In medesima data l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha
informato il TCA che l’assicurata “ha trasferito il proprio domicilio in
data 09.05.2021 per il seguente indirizzo: __________.” (doc. XXI).
Lo stesso giorno il TCA ha trasmesso i doc. XX e XXI alle parti, assegnando un
termine scadente il 21 febbraio 2022 per presentare osservazioni scritte (doc.
XXIV).
Il 17 febbraio 2022 l’CO 1
ha comunicato al TCA quanto segue: “Visto la comunicazione del Comune di __________
del 15.2.2022 la competenza ratio loci di questo Tribunale non è data. Il
ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.” (doc. XXV).
Dal canto suo l'insorgente è rimasta a tutt’oggi silente.
1.8. Il 28 febbraio 2022 l’avv. RA 1 ha comunicato al Tribunale di avere “assunto nuovamente il mandato di patrocinio della signora RI 1” (doc. XXVI+1).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci.
La competenza territoriale, così come quella materiale, è un presupposto processuale che deve essere verificato d’ufficio (DTF 119 V 68 consid. 2a).
Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette d’ufficio il ricorso all’autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
2.2.1. Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 57 LPGA recita che
ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come
istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, è competente il tribunale delle assicurazioni
del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui
interpone ricorso.
Il capoverso 2 di questa disposizione recita che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (in tema di competenza territoriale del TCA, cfr., fra le più recenti, STF 8C_652/2021 del 26 gennaio 2022; 9C_456/2021 del 22 dicembre 2021; 8C_315/2021 del 2 novembre 2021; 8C_307/2021 del 25 agosto 2021; 8C_808/2018 dell’8 agosto 201; 9C_441/2018 del 10 aprile 2019).
2.2.2. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che RI 1, al momento in cui è stato inoltrato il ricorso del 25 maggio 2021, aveva già trasferito il suo domicilio a __________ (cfr., in particolare: scritto del 15 febbraio 2022 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, di cui al doc. XXI, riportato al consid. 1.7), nel Cantone __________, di modo che competente a trattare la causa che vede l’assicurata opposta all’CO 1, è il tribunale delle assicurazioni di quel Cantone, in ossequio all’art. 58 cpv. 1 LPGA, al quale gli atti sono trasmessi per competenza.
2.3. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
Nel caso di specie, il ricorso è del 25 maggio 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.
Il TCA si è pronunciato sulla propria competenza ratione loci a statuire in merito al ricorso interposto dall’allora rappresentante dell’assicurata contro la decisione su opposizione del 21 aprile 2021 emessa dall’CO 1.
In concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Sul tema cfr. anche STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti sono
trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Cantone __________.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti