Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2021.51

 

mm

Lugano

6 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 maggio 2021 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 23 ottobre 2020, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) nell’estirpare una pianta neofita, ha accusato una forte fitta all’arto inferiore destro (cfr. doc. A 9 e doc. M 4).

                                         Il dott. __________, in occasione della prima consultazione tenutasi il 23 novembre 2020, ha diagnosticato uno stiramento del muscolo quadricipite femorale (cfr. doc. M 4). La RMN del 4 dicembre 2020 ha evidenziato, in particolare, la presenza di una entesite inserzionale bilaterale del muscolo grande del gluteo sul grande trocantere (doc. M 5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 febbraio 2021, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dell’evento dell’ottobre 2020, sostenendo, da un lato, che i disturbi risentiti non sarebbe da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A 19).

 

                                         Il ricorso interposto personalmente dall’assicurato in data 8 marzo 2021, è stato dichiarato irricevibile dal TCA con sentenza 35.2021.28 del 15 marzo 2021 e gli atti trasmessi all’CO 1 affinché esaminasse l’opposizione dell’assicurato (doc. A 25).

 

                                         In data 5 maggio 2021, l’istituto assicuratore ha emanato la decisione di sua competenza, mediante la quale ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 31 maggio 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…) è certo che l’infortunio è stato provocato da una circostanza esterna manifestamente insolita imprevista e fuori programma, evento avvenuto in presenza di molti testimoni come già comunicato alla CO 1 molte volte, ma la comunicazione non è mai stata presa in considerazione, ritengo invece che se anche CO 1 viola palesemente il principio della mia buona fede, debba allora avvalersi delle prove testimoniali.

(…) l’infortunio è certamente avvenuto e dovuto ad una adeguata causalità come già detto fatto accaduto in presenza di testimoni.

(…) rigetto ogni addebito di malattia pregressa o persistente in quanto frutto di una sbagliata valutazione di CO 1.

(…) come già dichiarato nell’esercizio delle mie funzioni lavorative compivo un movimento che mi procurava un forte dolore alla gamba dx, ora non essendo io un medico o altro specialista posso solo dichiarare: quando mi sono recato al lavoro ero in perfetta forma nel momento specifico dello svolgimento del mio lavoro per una serie di motivi dovuti alla casualità accusavo un forte dolore alla gamba dx.” (doc. I)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Il 28 giugno 2021, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

                                         Il 19 agosto 2021, l’amministrazione ha informato il Tribunale di non aver osservazioni da formulare (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito dell’evento accaduto in data 23 ottobre 2020, oppure no.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

 

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno. In caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p. 422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid. 5.2).

 

                               2.5.   Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto il 23 ottobre 2020, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.

                                         Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

 

                                         In una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione (consid. 9.1).

                                         In presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

                                         Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

                                         La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

                                         Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

 

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116 V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dal formulario sul sinistro, compilato personalmente dall’assicurato il 30 novembre 2020 (doc. A9), risulta che l’evento del 23 ottobre 2020 ha avuto la seguente dinamica:

 

" (…) Nel compiere il mio solito lavoro (controllo piante neofite), nello strappare una pianta invasiva, mi laceravo il muscolo coscia della gamba dx.”

 

                                         L’insorgente ha poi stralciato la domanda di sapere se fosse “accaduto qualcosa di straordinario o contrario al programma che ha contribuito all’evento, ad es. uno scivolamento o una caduta”.

 

                                         Con scritto del 13 gennaio 2021, il ricorrente ha osservato di essersi stirato la gamba destra “nell’esercizio delle mie funzioni nello strappare una radice”, circostanza che avrebbe potuto essere confermata da numerosi testimoni (allegato 2 al doc. A 25).

                                         Con l’opposizione dell’8 marzo 2021, RI 1 ha segnatamente precisato che “… il fatto che nell’evento io non sono caduto ma mi sono solo strappato è solo dovuto alla fortuna di quel momento, il fatto come accaduto poteva farmi cadere in malo modo in maniera percentuale molto alta.” (allegato 1 al doc. A 25).

 

                                         Chiamata a pronunciarsi circa l’intervento, o meno, di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte constata che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno, il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti e, d’altra parte, che dalle dichiarazioni dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto né un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.4.) né uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Del resto, nel rispondere alle domande contenute nel formulario sul sinistro, l’insorgente stesso ha dichiarato che l’evento si era prodotto nello svolgere il suo “solito lavoro” e ha barrato la domanda tendente a sapere se fosse accaduto qualcosa di straordinario o di fuori programma, come ad esempio una caduta o uno scivolamento (cfr. doc. A9). Ora, non vi è dubbio che, qualora ciò fosse stato il caso, il ricorrente lo avrebbe indicato in quella sede, anziché stralciare il quesito.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

 

                                         Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

 

                                         Questo Tribunale può rinunciare a disporre ulteriori atti istruttori, in particolare a procedere all’audizione testimoniale delle persone presenti quel giorno. In effetti, è improbabile che terze persone possano riferire di fatti di cui nemmeno l’interessato medesimo ha riferito.

 

                               2.8.   Infine, il TCA concorda con la decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato dall'assicurato non possa essere assunto neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

 

                                         L’esame di risonanza magnetica del 4 dicembre 2020 ha consentito di escludere l’esistenza di alterazioni post-contusive e, d’altra parte, ha evidenziato la presenza di un’entesite inserzionale del muscolo grande gluteo sul grande trocantere bilateralmente (doc. M 5). Il medico curante, dott. __________, nella sua certificazione del 26 gennaio 2021, si è riferito al reperto posto in luce dall’esame strumentale per immagini appena menzionato (doc. M 8: “Alla RMI effettuata in data 04.12.2020 veniva riscontrata una entesite del muscolo grande gluteo sul grande trocantere.”).

 

                                         Ora, un’entesite – un’infiammazione dell’entesi, ossia del segmento di tendine o di legamento che s'inserisce sull'osso - non ricade sotto le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, in particolare non sotto quella di lacerazioni di tendini” di cui alla lettera f (in questo senso, si veda A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS/RSAS 1996, p. 106).

 

                                         Questa Corte non può quindi che confermare l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

 

                               2.9.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti