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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 giugno 2021 emanata da |
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CO 1
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in relazione al caso PI 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2021, l’Associazione __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che la propria dipendente PI 1, il 6 gennaio 2021, era risultata positiva al Covid-19 con relativa inabilità lavorativa a partire da quella medesima data. Dallo stesso documento risulta che la professione svolta dall’assicurata era quella di capo équipe e infermiera (cfr. doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 24 febbraio 2021, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla malattia contratta dall’assicurata, alla quale è stata negata l’origine professionale ex art. 9 LAINF (cfr. doc. 11).
A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 (doc. 12), in data 4 giugno 2021, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 15).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 luglio 2021, la RI 1 (in seguito: RI 1) ha chiesto, in via principale, la condanna della CO 1 a riconoscere le prestazioni di legge per il caso legato al Covid-19 dell’assicurata e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, l’assicuratore contro le malattie ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Si rileva dapprima che la CO 1 sembra non considerare le case anziani, né le attività svolte a casa del paziente spitex come centri analoghi, ma considera comunque per analogia le persone esercitanti un’attività di cura presso un centro anziani come effettuanti dei lavori analoghi a quelli effettuati in ospedale, ai sensi dell’annesso 1 OPre.
Pertanto non è contestato da CO 1 il fatto che il carattere professionale debba venir esaminato sotto l’ottica dell’art. 9 cpv. 1 Lainf.
Per contro, la distinzione fatta dalla CO 1 è contraria all’annesso 1 cifra 2 lett. b OAINF, che cita dei lavori effettuati in immobili analoghi, nonché pure alle raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri Lainf, secondo le quali il personale di uno stabilimento è esposto agli stessi rischi di contagio nell’esercizio della sua professione. Pertanto, o si considera le case di cura come stabilimenti analoghi – ciò che è conforme alla legge -, o no. La CO 1 applica già su tal punto la legge in maniera restrittiva contrariamente agli altri assicuratori secondo la Lainf.
Nella fattispecie, in quanto infermiera capo l’assicurata si occupa delle cure a domicilio del paziente (ciò che può avvenire anche in casa di cura per alcuni pazienti), in un ambiente che presenta un rischio considerevolmente elevato nell’ambito delle cure. Inoltre, per la sua funzione di capo infermiera attiva in ufficio, l’assicurata è a sua volta a stretto contatto con altro personale spitex che a sua volta esegue un’attività con rischio considerevolmente accresciuto di contagio, in quanto a contatto con i pazienti.
Secondo la legge e le raccomandazioni, l’elemento decisivo è l’esposizione per motivi professionali o durante l’esercizio della professione. Ciò che è determinante è l’ambito lavorativo.
Pertanto si può certamente ritenere che il contatto è più stretto con i pazienti che con i colleghi e va ammesso un nesso causale (naturale e adeguato) tra il contagio e le cure prestate dalla ricorrente ai pazienti.
Secondo la ricorrente, escludere un nesso causale per il fatto che l’infezione sarebbe stata causata da un collega è in tal contesto arbitrario e contrario al diritto. Contrariamente a quanto afferma la CO 1, inoltre, un contagio da parte di un collega in un ambito di cure a domicilio del paziente effettuate da spitex, non può venir parificato con il contagio da parte di un collega di un negozio.
Inoltre, l’affermazione della CO 1 secondo cui nel contesto della pandemia viene messa in discussione ogni certezza che la malattia sia stata presa nell’ambito dell’attività professionale, le fonti di possibile contagio essendo multiple (trasporti pubblici, negozi, farmacia, etc.), conduce a negare al Covid 19 – se si includono tutte le altre possibilità di contagio – il carattere di malattia professionale per il personale della sanità. Si rileva in merito che l’assicurata lavora al 100% e passa più tempo al lavoro che in altri posti, di modo che un contagio nell’ambito delle cure ai pazienti spitex (sia al loro domicilio in casa privata che a quello in casa anziani), appare più probabile.
La motivazione della CO 1 risulta pertanto contraria allo spirito dell’art. 9 cpv. 1 Lainf e al suo annesso 1 Oainf che mira a proteggere certe categorie professionali.
(…).
La CO 1 attribuisce un’importanza preponderante al fatto che l’assicurata abbia avuto dei contatti con colleghi piuttosto che al fatto che possa essere stata contagiata durante la cura a pazienti contagiati (o da altra fonte).
Va in merito rilevato che il ragionamento della CO 1 si basa senza motivi seri sulla premessa che l’infezione abbia avuto luogo da colleghi piuttosto che da pazienti spitex. In un tal contesto appare piuttosto più probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un paziente piuttosto che da un collega, nella misura in cui il contatto è più vicino con paziente nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega. La motivazione della CO 1 è arbitraria e non si fonda su alcun elemento probante.
(…).
Nella fattispecie senza motivi seri la CO 1 sulla base di una verifica molto sommaria della fattispecie, sulla base di ipotesi prive di elemento probatorio, ha compiuto una deduzione insostenibile e arbitraria, negando ogni nesso causale tra l’affezione e l’attività professionale dell’assicurata. In via subordinata la causa va eventualmente rinviata a CO 1 per procedere con ulteriori verifiche. (…).” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
PI 1, alla quale è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni quale parte interessata (cfr. doc. II), è rimasta silente.
in diritto
2.1. Nella concreta evenienza, litigiosa è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’affezione (Covid-19) contratta dall’assicurata, oppure no. Più concretamente, questa Corte è chiamata a esaminare se è corretto che la CO 1 abbia negato alla patologia in questione il carattere di malattia professionale ai sensi di legge.
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l’art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale. Il Consiglio federale compila l’elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest’ultimi.
Facendo uso di questa delega di competenza, l’Esecutivo federale ha elencato all’allegato 1 all’OAINF, al quale rinvia l’art. 14 OAINF, le sostanze nocive e le malattie causate da determinati lavori ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF. Queste due liste sono esaustive (STF 8C_516/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.1.1 e riferimenti).
La lista delle malattie causate dal lavoro contiene una doppia enumerazione – parimenti esaustiva – di malattie da una parte e di lavori per i quali la patologia in questione può essere causa di una malattia professionale dall’altra (allegato 1 cifra 2 OAINF). Nell’allegato 1 cifra 2 lett. a, riguardante le “malattie cagionate da agenti fisici”, tutti i lavori sono atti a causare una malattia professionale, fatta eccezione per le lesioni notevoli all’udito. L’allegato 1 cifra 2 lett. b (“altre malattie”) fa invece dipendere da certi lavori o luoghi di contagio le affezioni che possono provocare delle malattie professionali. In particolare, i “lavori in ospedali, laboratori, istituti sperimentali e simili” possono essere causa di “malattie infettive”.
Conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di una relazione preponderante è realizzata allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia in questione è causata in misura superiore al 50% dall’azione di una sostanza nociva menzionata nella prima lista (sostanze nocive) o allorquando è stata cagionata in misura superiore al 50% da lavori corrispondenti se essa figura fra le affezioni elencate nella seconda lista (affezioni dovute al lavoro) dall’allegato 1 all’OAINF (cfr. DTF 119 V 200 consid. 2a e riferimento; RAMI 2000 U 398 p. 333 ss. consid. 3).
All’interno di talune sue categorie, la lista di cui all’allegato 1 cifra 2 OAINF consente un piccolo margine di manovra per delle aggiunte. Nel testo ciò viene espresso con “ecc.” per quanto riguarda le malattie cagionate da radiazioni ionizzanti e con “e simili” per quelle infettive (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 213).
2.4. Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale (art. 9 cpv. 2 LAINF). Questa clausola generale risponde al bisogno di colmare eventuali lacune esistenti nell’elenco che il Consiglio federale è incaricato di compilare in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (DTF 116 V 141 consid. 5a e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza (cfr., fra le più recenti, la succitata STF 8C_516/2020 consid. 3.2.4 e i riferimenti ivi menzionati), la condizione di un legame esclusivo o nettamente preponderante ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è adempiuta allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia in questione è stata causata in misura del 75% almeno dall’attività professionale. Ciò significa che, per certe affezioni che non sono tipiche di una determinata professione, occorre dimostrare che, in base a statistiche epidemiologiche o a esperienze cliniche, i casi di lesione per un determinato gruppo professionale sono quattro volte più elevati rispetto a quelli che si registrano nella popolazione in generale.
Nella misura in cui la prova di una relazione di causalità qualificata (quota minima del 75%) non può essere fornita in maniera generale in base all’esperienza medica (in quanto non esistono risultati di ricerca oppure poiché questi ultimi, pur esistendo, non consentono di dimostrare la frequenza nettamente maggiore di una malattia in una determinata professione), è escluso riconoscerne l’esistenza nel caso concreto. Per contro, se le conoscenze mediche generali consentono di dimostrare che la professione esercitata ha causato in modo nettamente preponderante la malattia, vi è spazio, in un secondo tempo, per accertamenti più approfonditi circa la prova del nesso di causalità qualificata nel caso di specie.
L’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è vincolata a delle esigenze relativamente severe in materia di prova. Non basta pertanto che l’agente nocivo o patogeno rappresenti una causa fra altre della malattia. Questo agente deve partecipare più di ogni altra causa concorrente alla sua insorgenza. È inoltre necessario che l’esposizione abbia avuto luogo esclusivamente o in modo preponderante durante il lavoro presso un’azienda assoggettata. Affinché l’assicurazione contro gli infortuni sia tenuta a corrispondere delle prestazioni in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LAINF, è decisivo dimostrare che la malattia è stata cagionata in ragione del 75% almeno dall’attività professionale assicurata.
2.5. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince innanzitutto che l’assicuratore convenuto non contesta il fatto che il Covid-19 - affezione di cui PI 1 è stata portatrice (cfr. doc. 14, p. 1) - costituisce una “malattia infettiva” ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF (cfr. doc. 15, p. 4: “In questo contesto, non viene rimesso in discussione che il virus SARS-CoV-2 (Covid-19) sia una malattia infettiva ai sensi dell’Allegato 1 cifra 2 lett. b dell’OAINF).” – il corsivo è del redattore).
Il TCA condivide questo parere (cfr., del resto, la raccomandazione n. 1/2003 della Commissione ad hoc danni LAINF del 22 maggio 2003 [ultima revisione del 23 dicembre 2020] e G. Barman Ionta/D. Ionta, “COVID-19 sous l’angle de la maladie professionnelle”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19, a cura di S. Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 70).
D’altro canto, a proposito della questione di sapere se il lavoro svolto alle dipendenze di un servizio di cure domiciliari (spitex) possa essere ritenuto simile a quello “in ospedali, laboratori, istituti sperimentali” ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF, la CO 1 ha sostenuto, in prima battuta, che “tenuto conto della giurisprudenza sopracitata e del fatto che gli stabilimenti medico-sociali non sono dei centri di primo soccorso chiamati ad occuparsi in prima linea di pazienti infetti, non è possibile considerarli come degli stabilimenti simili ai sensi dell’Allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF. Infatti, il rischio di contaminazione da SARS-CoV-2 in uno stabilimento medico-sociale non è verosimilmente identico a quello corso in un ospedale.”. In seguito, l’amministrazione ha però precisato che “è invece possibile considerare per analogia che le persone che esercitano un’attività professionale nelle cure (personale curante) presso uno stabilimento medico-sociale effettuino un lavoro analogo a quello svolto negli ospedali ai sensi dell’Allegato 1 dell’OAINF.” (doc. 15, p. 4). L’assicuratore convenuto ne ha pertanto dedotto che “… il carattere professionale di una malattia infettiva contratta da una persona che esercita la professione di infermiera presso uno stabilimento medico-sociale può essere analizzato secondo i termini dell’art. 9 cpv. 1 LAINF.” (doc. 15, p. 4 - il corsivo è del redattore).
Al riguardo, premesso che la CO 1 ammette in definitiva l’applicabilità in concreto del cpv. 1 dell’art. 9 LAINF, va rilevato innanzitutto che, in una sentenza U 104/96 del 31 dicembre 1996, il Tribunale federale si è pronunciato a proposito della nozione di istituto “simile”, in un caso riguardante l’assistente di un centro d’accoglienza per rifugiati che aveva contratto la tubercolosi. In base alla documentazione medica, si riteneva possibile che l’affezione fosse stata contratta nell’ambito dell’attività professionale. La tubercolosi è una malattia infettiva ma i centri d’accoglienza per rifugiati non sono menzionati a margine della malattia. La Corte federale ha pertanto esaminato se tali centri dovevano, per via d’interpretazione, essere assimilati a degli istituti ospedalieri o a dei laboratori. L’Alta Corte si è riferita alle linee direttive riguardanti la prevenzione della tubercolosi, in base alle quali il rischio di esposizione è elevato negli ospedali, laboratori e istituti di ricerca e moderato negli istituti medico-sociali e nei centri di accoglienza. Siccome l’incidenza del rischio incorso – che costituiva quindi il criterio decisivo – non era identica negli istituti menzionati nella lista e in un centro d’accoglienza per rifugiati, il TF si è rifiutato di applicare la lista per analogia.
Il TCA constata inoltre che parte della dottrina ammette in modo esplicito che i servizi spitex devono essere assimilati agli istituti ospedalieri ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF. In questo senso, si veda A.-S. Dupont, “La prise en charge des soins de santé en cas d’épidémie”, in: Jusletter 22 juin 2020, p. 8 n. 24 e K. Gehring/U. Kieser, “Pflegefachpersonen und Covid-19 – Blick auf die Versicherungssituation”, in: Pflegerecht 2021, p. 147, i quali sottolineano come per il personale spitex il rischio d’infettarsi sia analogo a quello esistente in un contesto ospedaliero.
Da parte loro, Barman Ionta/Ionta riconoscono l’esistenza di un rischio analogo a quello corso dal personale ospedaliero, per il medico indipendente e per il personale ausiliario che lavora presso il suo studio, come pure per i centri di cura ambulatoriale e per le case per anziani (istituti medico-sociali). Questi autori ne negano per contro l’esistenza trattandosi degli istituti che operano al di fuori del settore sanitario - quali ad esempio gli istituti penitenziari, i centri per i richiedenti l’asilo, i foyer d’accoglienza, i servizi di assistenza sociale, ecc. -, siccome la loro missione non è quella di fornire delle cure mediche (Barman Ionta/Ionta, art. cit., p. 71 ss.).
La succitata raccomandazione n. 1/2003 della Commissione ad hoc danni LAINF, stabilisce che il personale assicurato dei servizi della salute o dei centri di cura ambulatoriale o stazionaria, come pure degli istituti e stabilimenti di cura, beneficia degli stessi diritti del personale ospedaliero nella misura in cui questo personale è esposto agli stessi rischi di esposizione al contagio nell’esercizio della propria professione, ovvero allorquando cura direttamente dei pazienti infetti in periodo di epidemia.
Alla luce di tutto quanto precede, questa Corte ritiene che il personale dipendente dai servizi di spitex è esposto a un rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero.
Il TCA non può peraltro condividere la tesi secondo la quale soltanto il personale curante dei servizi spitex, dunque soltanto quello che lavora a diretto contatto con i pazienti, vada ritenuto esposto a un rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero. Ciò significa che tale rischio viene incorso entrando in contatto tanto con gli utenti presso il loro domicilio, quanto con colleghi che a loro volta sono stati in contatto diretto con pazienti. Tale conclusione si giustifica tanto più se si considera che la dottrina, fatta eccezione per Barman Ionta/Ionta (cfr. Barman Ionta/Ionta, art. cit., p. 72), è praticamente unanime nel ritenere che la normativa relativa alla malattia professionale non miri a proteggere esclusivamente i singoli collaboratori, ma piuttosto l’istituzione in quanto datore di lavoro (cfr., in questo senso, Dupont, art. cit., p. 8, Gehring/Kieser, art. cit., p. 147, BSK UVG–A. Traub, art. 9 n. 35 e KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 9 LAINF, n. 26).
In siffatte condizioni, questo Tribunale non può seguire la CO 1 laddove sostiene che “… un contatto con un collega infetto in uno stabilimento medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un contatto con un collega infetto in un negozio, per esempio.” (doc. 15, p. 4).
In conclusione, la fattispecie sub judice può dunque essere esaminata dal profilo dell’art. 9 cpv. 1 LAINF. Qui di seguito, il TCA dovrà ancora stabilire se tra la malattia presentata da PI 1 e l’attività assicurata reputata rischiosa, esiste un nesso causale qualificato (cfr. supra, consid. 2.3. e la STF 8C_326/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4.3.1).
2.6. In concreto, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso di causalità qualificato per il motivo che “… nessun elemento presente all’incarto permette di affermare che il contagio di Covid-19 sia effettivamente avvenuto mentre l’assicurata stava dispensando delle cure ad un residente contagioso. Infatti, ella ha indicato aver avuto anche contatti con dei colleghi infetti. In questo contesto è opportuno sottolineare che un contatto con un collega infetto in uno stabilimento medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un contatto con un collega infetto in un negozio, per esempio. Non è dunque possibile sostenere che la contaminazione ha avuto effettivamente luogo nell’ambito di un’attività professionale che presenta un rischio di contaminazione considerevolmente elevato. Alla luce di ciò che precede, in mancanza di un nesso evidente fra la contaminazione e le cure dispensate ad un paziente infetto, la relazione di causalità prevalente con l’attività professionale qui esaminata non può essere ritenuta.” (doc. 15, p. 4).
Da parte sua, l’assicuratore ricorrente contesta la validità della tesi della CO 1, in quanto si baserebbe, senza validi motivi, “… sulla premessa che l’infezione abbia avuto luogo da colleghi piuttosto che da pazienti spitex. In tal contesto appare piuttosto più probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un paziente piuttosto che da un collega, nella misura in cui il contatto è più vicino con paziente nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega.” (doc. I, p. 6).
Con specifico riferimento al Covid-19, trattandosi della questione riguardante l’esistenza di un nesso causale qualificato, Gehring/Kieser ritengono che di rado ci si troverà confrontati a una eventuale assenza di prova. In effetti, o l’infezione è stata causata dal lavoro in ospedale (o in istituti simili) o essa è riconducibile a un’esposizione avvenuta al di fuori. Decisivo è soltanto sapere quale delle varianti è la più verosimile (verosimiglianza superiore al 50%). Dal profilo probatorio, può ad esempio essere rilevante sapere se è statisticamente dimostrato che le persone che lavorano in ospedale (o in istituti simili) sono colpite dal Covid-19 in misura chiaramente superiore alla media, ciò che significherebbe che per tali persone la malattia è stata causata dal lavoro in ospedale (o in istituti simili). Qualora difettino dati statistici, si tratta di valutare nel caso concreto se l’affezione è stata provocata piuttosto dal lavoro in ospedale (o in istituti simili) oppure al di fuori di esso (cfr. Gehring/Kieser, art. cit., p. 147).
Da parte loro, Barman Ionta/Ionta ritengono che l’esigenza posta dall’art. 9 cpv. 1 LAINF di una causalità adeguata qualificata debba essere in ogni caso adempiuta. L’esposizione alla malattia deve aver luogo nell’esercizio dell’attività professionale e necessita di un contatto con un paziente infetto. In altri termini, è necessario che l’esposizione al Covid-19 intervenga allorquando delle cure dirette sono dispensate a dei pazienti infettati dal virus (Barman Ionta/Ionta, art. cit., p. 72).
L’INSAI, sul suo sito web (http://www.suva.ch), si è pronunciato nei seguenti termini a proposito della questione di sapere se il Covid-19 può essere riconosciuto come malattia professionale:
" (…) Sì, il coronavirus può rappresentare una malattia professionale. Il presupposto affinché venga riconosciuto come tale è che chi svolge un determinato lavoro sia esposto a un rischio molto maggiore di contrarre il Covid-19 rispetto al resto della popolazione. Ogni caso deve essere esaminato in modo approfondito. Il personale in servizio negli ospedali, nei laboratori e in strutture simili che durante lo svolgimento delle proprie attività entra in contatto diretto con persone o materiali infetti corre un rischio notevolmente più elevato. Lo stesso vale per i dipendenti di residenze per anziani e disabili e case di cura che assistono persone infette. Per chi non svolge attività finalizzata all’assistenza e alla cura di persone infette (ad esempio personale di vendita, addetti alle pulizie negli hotel o agenti di polizia), non è previsto alcun riconoscimento di malattia professionale.” (il corsivo è del redattore)
In una presa di posizione del 1° maggio 2020, sollecitata dall’Associazione ____________, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha dichiarato di condividere il fatto che l’attività in questione possa comportare un rischio specifico di esposizione nei confronti dei pazienti Covid-19, tuttavia di per sé ciò non giustifica ancora un generale e anticipato riconoscimento di una malattia professionale per un intero gruppo professionale. Determinante è quanto sancisce l’art. 9 cpv. 1 LAINF in relazione con la cifra 2 lett. b dell’allegato 1 all’OAINF, nel senso che per ammettere l’esistenza di una malattia professionale è necessario che vi sia stata una particolare esposizione al rischio in relazione con l’attività professionale. Il competente assicuratore sarà quindi chiamato a esaminare se nel caso concreto sono adempiuti i presupposti di legge (cfr. ____________).
Per il TCA si tratta dunque di stabilire se la malattia da Covid-19 sia stata causata in misura superiore al 50% dall’attività assicurata, concretamente mediante il contatto professionale con un paziente, rispettivamente con un collega di lavoro risultato infetto al virus (su quest’ultimo aspetto, cfr. supra, consid. 2.5.).
Nel corso del mese di gennaio 2021, la CO 1 ha invitato l’assicurata a rispondere ad alcune domande inerenti le circostanze in cui è avvenuto il contagio (cfr. doc. 7).
L’assicurata ha innanzitutto dichiarato di essere entrata in contatto con persone affette da Covid-19, precisando che ciò è avvenuto sia con utenti/pazienti che con colleghi.
Alla domanda chi fossero queste persone, ella ha risposto “pazienti (per segreto professionale dovrei inviarle i codici) sono parecchi non saprei quale di loro, colleghi anche, non saprei esattamente chi”.
Interrogata a proposito delle modalità con le quali è avvenuto il contatto con i positivi al Covid, PI 1 ha affermato che ha avuto luogo “durante l’igiene, il controllo salute - il tempo impiegato è variato tra i 15 minuti ed 1 ora.”.
L’assicurata ha infine ribadito che dei colleghi che condividevano con lei il medesimo ufficio, sono risultati positivi al Covid-19 (cfr. doc. 9).
Tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene che le sole dichiarazioni dell’assicurata possano bastare quale valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere. In particolare, i pretesi contatti diretti che avrebbero avuto luogo in ambito professionale nei giorni immediatamente precedenti la diagnosi di Covid-19, con pazienti e/o colleghi di lavoro risultati positivi al virus, devono essere maggiormente sostanziati.
Pertanto, gli atti vanno rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché ponga in atto tutto quanto reputa necessario per accertare la veridicità delle affermazioni dell’assicurata.
I dati personali delle persone interessate dovranno essere in ogni caso protetti.
Sulla scorta delle risultanze del complemento istruttorio, l’amministrazione deciderà poi nuovamente in merito all’assunzione dell’affezione annunciatale dall’assicurata a titolo di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è dell’8 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti