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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 2 settembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 agosto 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1982, di professione ausiliaria (operaia, badante, aiuto domestico, ecc.),
disoccupata dal 2 ottobre 2018, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1, in data 22 settembre 2020, verso le ore 22:00, mentre
era al proprio domicilio a __________, uscendo dalla vasca da bagno è “scivolata
e caduta all’indietro picchiando la schiena, fianco destro e nuca”,
riportando un trauma contusivo dorso-lombare e del rachide cervicale (doc. 1,
21 e 33).
A causa dell’infortunio, RI 1 si è sottoposta a svariate indagini, che sono
state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica. RI 1 ha effettuato pure alcune visite mediche specialistiche e si
è anche sottoposta a diverse sedute di fisioterapia, fisiokinesiterapia e
idrokinesiterapia (anche intensiva, per tre settimane, in regime di Half Day
Hospital).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In seguito l’assicurata ha
sviluppato pure una “sindrome algica post traumatica poli-distrettuale di
pertinenza osteo-muscolare in esiti traumatici” (cfr. rapporto di
valutazione dell’8 marzo 2021 della __________: doc. 61, pag. 4).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto delle
valutazioni del 2 aprile e del 10 maggio 2021 del medico di __________, dr.
med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato
locomotore: doc. 69 e 74), il 12 maggio 2021 (doc. 82) l’CO 1 ha comunicato
all’assicurata quanto segue:
" (…) Dagli
accertamenti non risultano cause organiche sufficienti a spiegare i disturbi
tuttora lamentati. Occorre quindi verificare l’adeguatezza. La valutazione
avviene in base alle decisioni del Tribunale federale (DTF) 117 V 359 e 134 V
109. In base alla verifica dei criteri determinanti dobbiamo negare
l’adeguatezza del nesso causale tra l’infortunio e i disturbi lamentati.
Sospendiamo pertanto le nostre prestazioni assicurative finora accordate (spese
di cura e indennità giornaliere) a partire dal 20 maggio 2021.
Data la mancanza di postumi infortunistici adeguati, non sussiste alcun diritto
a ulteriori prestazioni in denaro da parte della CO 1 sotto forma di rendita
d’invalidità e/o indennità per menomazione dell’integrità.
La invitiamo a volersi rivolgere al suo assicuratore malattia competente, che esaminerà l’obbligo di versare prestazioni. (…).”
In data 20 maggio 2021 RI 1 ha informato l’CO 1 di non essere d’accordo con
quanto indicato, perché continuava a non stare bene, come confermato dai suoi
dottori, e doveva pure essere operata (doc. 87).
Con decisione del 27 maggio 2021 (doc. 90) l’CO 1 ha confermato integralmente
il contenuto del proprio scritto del 12 maggio 2021, puntualizzando di avere “già
provveduto a informare la sua cassa malati, __________, con copia della
presente” (doc. 90, pag. 1).
1.3. Nel frattempo, in data 22 marzo 2021 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 67, pag. 8).
1.4. In data 27 maggio 2021 RI 1
ha ribadito all’CO 1 di non essere d’accordo con quanto deciso, in quanto “tutti
i miei dolori sono avvenuti dopo la caduta del 22.09.2020. Vi confermo inoltre
che ho un certificato medico con dicitura “infortunio” al 100% fino 18.06.2021.
Vi annuncio che con il mio dottore stiamo valutando un’operazione.” (doc.
94). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto i certificati medici
del 5 maggio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia (doc. 95) e del 31 maggio 2021 della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina interna generale (doc. 96).
In data 1° giugno 2021 l’CO 1 ha invitato l’assicurata a motivare l’opposizione
entro l’11 giugno 2021 (doc. 99).
A seguito di tale scritto, l’assicurata ha prodotto pure il certificato medico
del 1° giugno 2021 del dr. med. Sedran (doc. 98).
1.5. Con decisione su opposizione
del 10 agosto 2021 (doc. 110), l’amministrazione ha statuito quanto segue:
" (…) In discussione
è unicamente il fatto di sapere se i disturbi al ginocchio sinistro concernono
o meno la CO 1.
(…).
Dagli atti risulta che in data 10.5.2021 il dott. __________, medico di __________,
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, è
giunto alla conclusione che l'assicurata, prima dell'infortunio, presentava una
meniscopatia mediale. Mancano dei segni collaterali che evidenziano una
distorsione adeguata. Inoltre una rottura meniscale acuta causa da subito dei
forti dolori. Nuovamente interpellato in procedura di opposizione l’11.6.2021
il medico di __________ ha confermato il proprio parere e precisato quanto
segue:
(…).
Quanto evidenziato in data 1.6.2021 dal dott. __________ non permette di mettere in discussione le conclusioni del medico di __________. A differenza di quanto riferito al dott. __________ dall'assicurata essa non è mai stata vittima di un trauma distorsivo ma tutt'al più di un trauma contusivo se si volesse fare capo al rapporto di audizione del 15.12.2020 fermo restando che né nell'annuncio d'infortunio né nel rapporto medico iniziale viene menzionato il ginocchio sinistro. Inoltre gli atti medici iniziali non permettono di ammettere che l'assicurata ha immediatamente lamentato dei disturbi al ginocchio sinistro. La RM è stata effettuata dopo tre mesi dalla caduta per una meniscosi.
Inoltre il medico di __________ ha spiegato per quali motivi non può essere ammessa l'esistenza di un danno post-traumatico.
(…).
Riassumendo ne consegue che l'opposizione deve essere respinta.
L'assicurata è pregata di rivolgersi alla propria cassa malati che peraltro non
ha contestato la decisione della CO 1. (…)”
1.6. Con tempestivo ricorso del 2
settembre 2021 (doc. II) RI 1, personalmente, ha ribadito di non avere “mai
avuti questi problemi di salute prima della mia caduta “infortunio”. Io al
centro medico mi sono fatta visitare da diversi dottori e (…) hanno visto il
mio problema del ginocchio oltre all’anca ecc. Il dott. __________ non mi ha
fatto nessuna prova o altro per vedere il mio stato mi ha solo parlato e non
sono d’accordo con quello che ha detto. E il dott. __________ mi ha detto che
devo operare il ginocchio e avevo fatto l’appuntamento all’ospedale di __________
volevo fare l’intervento poi ho annullato all’ultimo visto che il mio dottore
di casa mi ha sconsigliato e comunque non sono molto in chiaro tutti questi
dottori uno dice di operare e l’altro dice di no ma io ho sempre più dolori!”.
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del
27 agosto 2021 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina
interna generale (doc. B).
1.7. Nella risposta del 20 settembre 2021 (doc. IV), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
L'assicurata ha inoltrato ricorso limitandosi a sostenere che prima
dell'infortunio non aveva mai lamentato alcun disturbo al ginocchio oltre
all'anca ecc.
(…).
Le radiografie del rachide lombare e cervicale non hanno messo in luce nessuna alterazione e, in particolare, nessuna lesione traumatica.
(…).
Il dott. __________ ha posto la diagnosi di sindrome algica post-traumatica polidistrettuale di pertinenza osteo-muscolare in esiti traumatici. La sintomatologia algica è sostenuta da un'alterata percezione del dolore in tutte le sue componenti. Le radiografie non hanno messo in luce delle lesioni traumatiche. L'esame non ha dato certezze o evidenze. Debolezza muscolare globale, chiara debolezza della muscolatura addominale, disequilibrio del controllo motorio (doc. 61).
(…).
Questo significa che i disturbi fatti valere dall'assicurata non
possono essere spiegati dal lato organico per cui, alla luce della
giurisprudenza (DTF 135 V 465 consid. 5.1), la causalità naturale può essere
lasciata in sospeso in quanto la causalità adeguata - quesito giuridico la cui
risposta incombe all'amministrazione e in caso di ricorso al giudice ma non al
medico - in base alla prassi relativa all'evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - può essere negata d'acchito visto
che l'assicurata è stata vittima - dal lato prettamente oggettivo - di un
infortunio banale o di poca gravità.”
1.8. Il 2/5 ottobre 2021
l’insorgente si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con argomentazioni
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). A
suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la lettera di dimissione e
il certificato medico, ambedue rilasciati il 4 ottobre 2021, del Pronto
Soccorso dell’__________ di __________ (doc. VI- 1 e 2).
1.9. Il 13 ottobre 2021, l’CO 1 ha
ribadito la richiesta reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
1.10. Il 14 ottobre 2021 il doc.
VIII è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza (doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a
sospendere a partire dal 20 maggio 2021 il proprio obbligo a prestazioni in
relazione all’infortunio del 22 settembre 2020.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122 s.).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
dichiarato estinto dal 20 luglio 2021 il proprio obbligo a prestazioni,
considerando che, da quella data, i disturbi lamentati dall'assicurata al
ginocchio sinistro e all’anca destra non costituivano più una conseguenza dell’infortunio
occorso nel settembre 2020, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia.
Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa
in merito dal medico di __________ da essa interpellato (cfr. doc. 110, p. 4 e
5). L’amministrazione ha, inoltre, negato a priori la causalità adeguata
per i disturbi fatti valere dall'assicurata non potevano essere spiegati dal
lato organico (ovvero la sindrome algica poli-distrettuale di pertinenza
osteo-muscolare), visto che la ricorrente è stata vittima - dal lato
prettamente oggettivo - di un infortunio banale o di poca gravità.
Da parte sua, l’assicurata sostiene invece che i disturbi di cui continua a
soffrire (ginocchio sinistro, anca destra, ecc.) sarebbero la conseguenza
dell’infortunio del 22 settembre 2020, tenuto pure conto che prima di esso ha
sempre goduto di buona salute (cfr., in particolare, doc. I).
2.9. Dalle tavole processuali
emerge che l’assicurata in data 22 settembre 2020, verso le 22.00, mentre era
al proprio domicilio a __________, uscendo dalla vasca da bagno, è “scivolata
e caduta all’indietro picchiando la schiena, fianco dietro e nuca”,
riportando un trauma contusivo dorso-lombare e del rachide cervicale (doc. 1,
21 e 33).
RI 1 si è sottoposta il 21 settembre 2020 ad una risonanza magnetica nativa e
con MDC del polso e della mano a sinistra che ha messo in evidenza un neuroma
del ramo superficiale del nervo ulnare (doc. 14), già rilevato in una ecografia
del 5 febbraio 2020 (doc. 13). Il 22 ottobre 2020 si è sottoposta pure ad una
radiografia della colonna cervicale e lombare, giusta la quale: “non si
osservano lesioni traumatiche” (doc. 23).
Il 22 ottobre 2020 il medico di famiglia dell’assicurata (dr.ssa med. __________)
ha attestato quanto segue: “(…). A distanza di un mese dalla prima
valutazione, data la persistenza di dolori a livello cervicale e lombo-sacrale
in assenza di deficit neurologici, ho previsto una radiografia del rachide
cervicale e lombo-sacrale che ha mostrato corretto allineamento delle strutture
ossee senza lesioni di tipo traumatico. (…).” (doc. 21).
Il 15 dicembre 2020 RI 1 ha indicato, nel “formulario per l’accertamento di
casi riguardanti la colonna cervicale”, quanto segue: “(…). Il giorno
successivo la caduta mi ero recata al centro medico per una visita di
controllo. (…). Al medico avevo detto che mi ero fatta male anche il ginocchio
sinistro e al braccio destro, ma il medico mi aveva detto che era normale vista
la caduta che avessi male un po’ dappertutto. (…).” (doc. 33, pag. 1).
A causa dei dolori al ginocchio sinistro, RI 1 si è sottoposta il 18 dicembre
2020 ad una risonanza magnetica nativa del ginocchio sinistro che ha messo in
evidenza una “meniscopatia di I grado del corpo e del corno posteriore del
menisco mediale. Non lesioni legamentari. Minima componente fluida
intrarticolare. Non aspetti edemigeni ossei o bone bruise. Moderata condropatia
femoro patellare in sede mediana. Borsite cistica della borsa comune del
semimembranoso gastrocnemio.” (doc. 39).
Il 4 febbraio 2021 le fisioterapiste __________ e __________ della __________
hanno posto la diagnosi di “Sindrome algica post traumatica
poli-distrettuale di pertinenza osteo-muscolare in esiti traumatici”,
puntualizzando che “La paziente riferisce dolore lombare continuo in seguito
ad un trauma da caduta. I sintomi sono localizzati nella zona lombosacrale con
riferimento del dolore al gluteo sinistro. Lamenta inoltre dolore e forti
scrosci articolari al ginocchio sinistro durante i movimenti.” (doc. 45).
Il 18 febbraio il dr. med. __________ ha diagnosticato una “Importante
contrattura della muscolatura dei gemelli del ginocchio sinistro alla sua
inserzione prossimale, infiammazione della bandelletta ileo-tibiale con
importante tumefazione rispetto al controlaterale sul tubercolo di Gerdy,
contratture muscolari del muscolo vasto mediale e vasto laterale del tensore
della fascia lata e del bicipite femorale.” (doc. 60).
Il 22 febbraio 2021 il fisioterapista __________ e il dr. med. __________ della
__________ hanno posto la diagnosi di “Sindrome algica post traumatica
poli-distrettuale di pertinenza osteo-muscolare in esiti traumatici”,
puntualizzando quanto segue:
" La
Paziente presenta una mobilità complessiva ben conservata. La gonalgia sx non
corrisponde ad evidenti limiti funzionali, test di mobilità negativi. La
sintomatologia algica poli-distrettuale è sostenuta da un’alterata percezione
del dolore in tutte le sue componenti. Tendenza alla cristallizzazione ed
estensione dei sintomi.” (doc. 61, pag. 1 e 2)
A causa dei dolori a
carico dell’anca destra, RI 1 si è sottoposta il 10 marzo 2021 ad una
radiografia del bacino e dell’anca destra che ha messo in evidenza una “sclerosi
dei tetti acetabolari. Prominenza calcifica dei cigli cotiloidei. (…) minimo
incremento dell’ampiezza dell’angolo Alfa. IUD nello scavo pelvico.” (doc.
57).
Il 10 marzo 2021 il dr. med. __________ ha diagnosticato una “Importante
contrattura della muscolatura dei gemelli del ginocchio sinistro alla sua
inserzione prossimale, infiammazione del quadricipite femorale che appare
fortemente contratturato, come anche a livello della muscolatura gluteale
destra ed alla radice della coscia destra” puntualizzando quanto segue “La
paziente ha eseguito delle radiografie in data odierna per la persistenza di
dolore a carico dell’anca destra, con segno di Fladir negativo e test
dell’adduzione negativo. Alle radiografie si evidenzia un inizio di sclerosi subcondrale
a livello del polo superiore dell’acetabolo, con comunque presenza ancora di un
buono spazio intra articolare.” (doc. 58).
Il 2 aprile 2021 il medico di __________, dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha attestato
che non vi erano conseguenze infortunistiche organiche strutturali (“Le
radiografie mostrano un neuroma del nervo ulnare, una meniscopatia I senza bone
bruise o lesioni legamentarie e una sclerosi sotto i tetti acetabolari con
calcificazione di parti molle e di un aumento del offset. Nessuna lesione
strutturale riferibile a traumatismo.”), che “L’assessment descrive un
algica muscolare, che correla con le degenerazioni evidenziate nelle
radiografie” e che “Status quo sine per una contusione senza lesioni
dopo 3 mesi” (doc. 69).
Il 20 aprile 2021 il dr. med. __________ ha diagnosticato una “Lesione del
labbro acetabolare dell’anca destra con conflitto coxo-femorale” e una “Lesione
del menisco mediale del ginocchio sinistro.” (doc. (72).
Il 10 maggio 2021 il dr. med. __________ ha rilevato che, prima
dell’infortunio, l’assicurata presentava, secondo il criterio della probabilità
preponderante, una meniscopatia mediale e un impingement coxofemorale ed ha
puntualizzato quanto segue: “L’impingement è una degenerazione precedente.
Per la meniscopatia mancano dei segni collaterali che evidenziano una
distorsione adeguata. Oltre a ciò una rottura meniscale acuta causa subito una
funzione lesa e forti dolori immobilizzanti. I dolori del ginocchio sono
comunque subentrati nel dicembre 2020. Status quo sine dopo 6 mesi.” (doc.
74).
RI 1 si è sottoposta il 23 aprile 2021 ad una risonanza magnetica del ginocchio
sinistro che ha messo in evidenza una “deviazione esterna e iperpressione
femoro-patellare laterale con sofferenza condrale con qualche fissurazione
parziale della cartilaginea articolare della torula. Edema e ispessimento
sinoviale in sede retropatellare sul versante esterno. Non aspetti edemigeni
ossei o bone bruise. Sofferenza degenerativa o esisti contusivi al passaggio
fra corpo e corno posteriore senza lesioni fissurative a significato attuale.
Borsite cistica della borsa comune del semimembranoso gastrocnemio.”. (doc.
85)
RI 1 si è sottoposta il 26 aprile 2021 ad una artrografia artro-RM dell’anca
destra che ha messo in evidenza un “quadro di sofferenza articolare
capsulare con ispessimento della capsula e dei legamenti para-articolari con
iniziali aspetti di condromatosi sinoviale e reazione sinovitica. Irregolarità
compatibile con lesione del profilo antero-superiore del labbro acetabolare ove
si apprezza un aspetto di natura fissurativa. Non importanti deformazioni
morfologiche dei capi ossei articolari. Non aspetti edemigeni o bone bruise.”
(doc. 86).
Il 31 maggio 2021 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina
interna generale e medico di famiglia dell’assicurata, ha attestato quanto
segue: “(…) malgrado all’epoca dei fatti la paziente fosse sotto la presa
carico internistica della collega dr.ssa __________ mi risulta dal dossier
medico che precedentemente all’infortunio del 22.09.2020 non vi fosse alcuna
problematica nota al ginocchio sinistro. (…)” (doc. 96).
Il 1° giugno 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) caso
della suddetta paziente per quanto concerne la problematica a carico del
ginocchio sinistro, ove era stata evidenziata alla risonanza magnetica una
lesione del margine libero del corno posteriore del menisco mediale.
La paziente riferiva mesi orsono un trauma contusivo distorsivo del ginocchio e
da allora dolore a livello del comparto mediale incessante e progressivo.
Ho riguardato la risonanza magnetica e si evidenzia bene una lesione netta del
margine libero del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro,
in assenza di aspetti degenerativi del menisco stesso. Ritengo pertanto, che ci
sia un’indicazione a ritenere che la lesione sia conseguente ad un trauma e non
ad un aspetto degenerativo e quindi, che debba essere presa a carico
dall’assicurazione infortuni e non dalla cassa malati. (…)” (doc. 98).
A tal proposito
l’amministrazione ha nuovamente interpellato il dr. med. __________, il quale,
nell’apprezzamento medico dell’11 giugno 2021 (doc. 104), il dr. med. __________,
ha osservato quanto segue:
" (…) In
data 22.09.2020 l'assicurata è caduta in dietro e ha subito una contusione del
fondo schiena e della colonna cervicale. Nel decorso fino 28.10.2020 non erano
raccontato disturbi sul ginocchio sinistro. La prima volta al ginocchio era
annunciato nel 29.12.2020, le indicazioni per la risonanza magnetica era una
meniscopatia. La caduta indietro o anche davanti o anche una contusione diretta
del ginocchio non è in grado di causare una meniscopatia o lesione del menisco
in genere.
Per questo è necessario un meccanismo parziale con rotazione e flessione con
piede fisso che indicativamente causa anche delle lesioni collaterali come bone
bruise o segni di una distrazione legamentaria. Oltre a ciò una lesione
meniscale fresca traumatica causa subito una dolorabilità (nel caso sulla rima
articolare mediale del ginocchio) una funzionalità ridotta. È almeno probabile
che l'assicurata non avrebbe annunciato un trauma meniscale e rispettivamente
tale disturbo non sarebbe mai stato annunciato nei rapporti medici.
La risonanza magnetica sia del 29.12.2020 che del 23.04.2021 presenta una
meniscopatia con probabile rottura ma nessun segno post-traumatico e anche un
segno post-contusivo al ginocchio. Non viene riscontrato nessun bone bruise e
nessun segno di una distorsione legamentaria. Confermo quindi la mia presa di
posizione del 10.05.2021 che la meniscopatia come anche l'impingement
coxofemorale sono lesioni degenerative e non lesioni strutturali causate dalla
caduta del mese di settembre 2020.
La caduta ha causato un peggioramento temporaneo, lo stato quo sine era
raggiunto dopo sei mesi.”
Nel successivo apprezzamento
medico del 27 luglio 2021 (doc. 108), il medico di __________, ha inoltre
puntualizzato quanto segue:
" (…) Dopo
una contusione lombo-sacrale inizialmente non sono stati annunciati dei
disturbi all'anca. Radiologicamente si presenta un'iniziale artrosi con una
sclerosi sottocondrale.
Inoltre, si rileva un minimo incremento dell'ampiezza dell'angolo Alpha e una
leggera iniziale deformazione della testa femorale tipo CAM.
Queste predisposizioni per un iniziale impingement femoro-acetabolare vengono
ancora evidenziate dal referto della RM dell'anca destra, che mostra oltre a
dei segni collaterali di un impingement e iniziale coxartrosi come una
irregolarità del cercine glenoideo con fissurazione. Non si evidenziano lesioni
strutturali riferibili ad un trauma, come un ematoma o bone bruise o rotture
legamentarie. Si evidenziano invece le conseguenze di una sofferenza cronica
come una capsulite e una condromatosi sinoviale. Una contusione dell'anca
causerebbe un edema osseo o un edema cartilagineo oppure come minimo un ematoma
muscolare, ma non i segni degenerativi che si sono sviluppati lungo il decorso
che probabilmente sono causati da una anca che, nell'infanzia, è stata valutata
come anca di tipo 1B o tipo 2, evidenziato dall'ampiezza dell'angolo Alpha.”
Il 4 ottobre 2021 RI 1 si è recata al Pronto Soccorso a causa dei dolori all’anca destra e al ginocchio sinistro. Nella relativa lettera di dimissione è stata posta la diagnosi conclusiva di “1. Riacutizzazione algie per lesione labbro acetabolare anca destra con/su conflitto coxo-femorale 2. Riacutizzazione algie per lesione margine bianco del corno posteriore menisco mediale ginocchio sinistro” ed è stata attestata un’incapacità lavorativa al “100% dal 4.10.2021 al 05.10.2021 compreso, per infortunio” (doc. VI-1 e 2).
2.10. Dalla documentazione medica
agli atti appena riassunta al consid. 2.9 risulta che l’assicurata è portatrice
di danni organici oggettivabili a livello del ginocchio sinistro e
dell’anca destra.
Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 21, 23, 26, 39, 57,
58, 85 e 86), ritiene che i pareri espressi l’11 giugno 2021 (concernente il
ginocchio sinistro: doc. 104) e il 27 luglio 2021 (concernente l’anca destra:
doc. 108) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della materia che qui ci
occupa) e medico di __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa e infortunistica), sono dettagliati e approfonditi e
rispecchiano i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).
Ad essi va dunque attribuita piena forza probante e possono validamente
costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria
impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a
generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi
pareri espressi dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore
resistente con considerazioni puntuali e convincenti.
Questa Corte non ignora i certificati medici del 31 maggio 2021 del medico di
famiglia dell’assicurata (doc. 96) e del 1° giugno 2021 del dr. med. __________
(doc. 98) come pure la lettera di dimissione del Pronto Soccorso del 4 ottobre
2021 (doc. VI 1 e 2), riassunti al consid. 2.7. Tuttavia queste certificazioni
non appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti (doc.
104 e 108 riassunti al consid. 2.7) allestiti dal medico di __________, per i
motivi qui di seguito esposti.
2.10.1. Danno alla salute al
ginocchio sinistro
A detta del medico di famiglia, la problematica al ginocchio sinistro sarebbe
causata dall’infortunio del 22 settembre 2020 (“(…) malgrado all’epoca dei
fatti la paziente fosse sotto la presa carico internistica della collega dr.ssa
__________ mi risulta dal dossier medico che precedentemente all’infortunio del
22.09.2020 non vi fosse alcuna problematica nota al ginocchio sinistro.”;
cfr. doc. 96).
Tuttavia, il suo parere - a maggior ragione non essendo stato espresso da uno specialista e ricordato che l’Alta Corte ha ripetutamente precisato che le certificazioni del medico curante, anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb), hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s) -, non appare suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal medico di __________.
Tanto più che, su questo
aspetto, giova qui pure sottolineare che la regola “post hoc, ergo propter
hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La
giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere
insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto
una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal
profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del
19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno
2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017;
sul tema vedi pure TH. FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96;
A. RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60
del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018,
consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130
dell’8 luglio 2019, consid. 2.9).
Anche il certificato medico del 1° giugno 2021 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
(“La paziente riferiva mesi orsono un trauma contusivo distorsivo del
ginocchio e da allora dolore a livello del comparto mediale incessante e
progressivo. Ho riguardato la risonanza magnetica e si evidenzia bene una
lesione netta del margine libero del corno posteriore del menisco mediale del
ginocchio sinistro, in assenza di aspetti degenerativi del menisco stesso.”:
doc. 98) non appare suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la
correttezza della valutazione enunciata dal medico di __________.
Il medico specialista, consultato dall’assicurata, si è basato su quanto
indicato dalla paziente (“La paziente riferiva mesi orsono un trauma
contusivo distorsivo del ginocchio e da allora dolore a livello del comparto
mediale incessante e progressivo.”: cfr. doc. 98). Dalle tavole processuali
emerge tuttavia che l’assicurata ha subito un trauma contusivo (e non distorsivo;
cfr. doc. 1, 21 e 33).
Esso è, inoltre, antecedente alla motivata e approfondita presa di posizione
dell’11 giugno 2021 (doc. 104), di cui si è già ampiamente detto al consid.
2.7.
Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e
convincenti considerazioni espresse dal medico di __________ nella presa di
posizione dell’11 giugno 2021 riguardanti il ginocchio sinistro (doc. 104). Il
dr. Michelsen ha spiegato, infatti, in modo circostanziato e condivisibile i
motivi per cui la sua valutazione si discosta da quella del dr. med. __________,
prendendo posizione in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente
alla valutazione del 1° giugno 2021 del citato specialista. Il medico di __________
ha, segnatamente, rilevato che “In data 22.09.2020 l'assicurata è caduta in
dietro e ha subito una contusione del fondo schiena e della colonna cervicale.
Nel decorso fino 28.10.2020 non erano raccontato disturbi sul ginocchio
sinistro. La prima volta al ginocchio era annunciato nel 29.12.2020, le
indicazioni per la risonanza magnetica era una meniscopatia.” (doc. 104).
Dalle tavole processuali emerge, in effetti, che i dolori al ginocchio sinistro
sono stati segnalati la prima volta nel “formulario per l’accertamento di
casi riguardanti la colonna cervicale” del 15 dicembre 2020 (“(…). Il
giorno successivo la caduta mi ero recata al centro medico per una visita di
controllo. (…). Al medico avevo detto che mi ero fatta male anche il ginocchio
sinistro e al braccio destro, ma il medico mi aveva detto che era normale vista
la caduta che avessi male un po’ dappertutto. (…).”: doc. 33, pag. 1). Il
medico di __________ ha, inoltre, puntualizzato quanto segue: “La caduta
indietro o anche davanti o anche una contusione diretta del ginocchio non è in
grado di causare una meniscopatia o lesione del menisco in genere. Per questo è
necessario un meccanismo parziale con rotazione e flessione con piede fisso che
indicativamente causa anche delle lesioni collaterali come bone bruise o segni
di una distrazione legamentaria. Oltre a ciò una lesione meniscale fresca
traumatica causa subito una dolorabilità (nel caso sulla rima articolare
mediale del ginocchio) una funzionalità ridotta”: cfr. doc. 104)
Il parere medico del medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla
luce della giurisprudenza dell’Alta Corte, in particolare della STF 8C_558/2020
del 31 ottobre 2020, giusta la quale:
" (…) 3.1. (…) Mit zunehmendem Alter werde der Meniskus spröde und verliere an Widerstandskraft. Schon in jüngeren Jahren könnten derartige Veränderungen auftreten, (…). Verschleisserscheinungen am Meniskus könnten jahrelang asymptomatisch bleiben, ohne dass eine ärztliche Behandlung notwendig geworden sei. Die bei der Beschwerdeführerin zeitnah durchgeführte kernspintomografische Diagnostik weise nicht auf frische, traumatisch bedingte strukturelle Läsionen hin. Namentlich hätten sich bei der radiologischen Untersuchung kein Kniegelenkshämatom, keine frischen Knochen-, Knorpel-, Band- oder Sehnenläsionen und auch kein Bonebruise feststellen lassen. Vielmehr seien mit dem radiologischen Befund typisch degenerative Meniskopathien im Sinne eines horizontalen Risses im Corpus und Hinterhorn mit einer peripher angrenzenden kleinen Meniskuszyste dokumentiert worden. Die Beschwerdeführerin habe beim Unfall vom 23. Juni 2018 aus medizinischer Sicht kein gravierendes Knietrauma erlitten. Nach der einschlägigen Literatur könne ein schwerwiegendes Rotationstrauma unter Belastung bei fixiertem Fuss (zum Beispiel Skifahren oder Fussballspielen) zu einem Riss eines vorher gesunden Meniskusgewebes führen. Dazu sei zu bemerken, dass unmittelbar nach einem traumatisch bedingten Meniskusriss starke Schmerzen mit Schwellungen aufträten, die eine sofortige ärztliche Konsultation mit Abklärung und Behandlung notwendig machten. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin ihren Hausarzt erst sechs Tage nach dem Unfall vom 23. Juni 2018 aufgesucht, der zu diesem Zeitpunkt klinisch keine auf ein erhebliches traumatisches Ereignis hindeutenden Befunde festgestellt habe.
(…) habe der Kreisarzt die Möglichkeit einer richtunggebenden Verschlimmerung des degenerativen Vorzustands geprüft. So habe er darauf hingewiesen, dass die Meniskusläsion als Zufallsbefund im Rahmen der medizinischen Abklärungen der Kniebeschwerden zu werten sei. Damit gehe er von einem eigenständigen degenerativen Leiden aus, dessen Behandlung nicht von der Unfallversicherung zu übernehmen sei. Insgesamt sei anzunehmen, dass sich die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 23. Juni 2018 keine objektivierbaren strukturellen Verletzungen zugezogenen habe und die Beschwerden innert vier bis sechs Wochen danach als gänzlich abgeklungen zu betrachten seien.”. (n.d.r.: la sottolineatura e il corsivo sono della redattrice).
Giova qui rilevare che, nella recente STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al
consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”. (cfr., pure, STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.8).
In simili circostanze, non
consente di giungere ad una diversa conclusione neppure la lettera di
dimissione del Pronto Soccorso del 4 ottobre 2021 (doc. VI 1 e 2), di cui si è
già ampiamente detto al consid. 2.9.
2.10.2. Danno alla salute all’anca destra
Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e
convincenti considerazioni espresse dal medico di __________ nel successivo
apprezzamento medico del 27 luglio 2021 riguardanti l’anca destra (doc. 108).
Il dr. __________ ha spiegato, infatti, in modo circostanziato e condivisibile
i motivi per cui i problemi all’anca destra non sono di origine infortunistica.
Il medico di __________ ha, segnatamente, rilevato che “Non si evidenziano
lesioni strutturali riferibili ad un trauma, come un ematoma o bone bruise o
rotture legamentarie. Si evidenziano invece le conseguenze di una sofferenza
cronica come una capsulite e una condromatosi sinoviale. Una contusione
dell'anca causerebbe un edema osseo o un edema cartilagineo oppure come minimo
un ematoma muscolare.” (cfr. doc. 108).
Del resto, con espresso riferimento alla problematica dell’anca destra, agli
atti di causa non figurano pareri specialistici divergenti e la lettera di
dimissione del Pronto Soccorso del 4 ottobre 2021 (doc. VI 1 e 2), di cui si è
già ampiamente detto al consid. 2.9, non consente di addivenire ad una diversa
conclusione.
2.10.3. In esito alle considerazioni che precedono, attentamente valutato
l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri
dell’11 giugno e del 27 luglio 2021 del medico di __________ di cui ai doc. 104
e 108 riassunti al consid. 2.7), questo Tribunale ritiene, quindi, dimostrato,
con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo status quo sine è stato
raggiunto al più tardi al 20 maggio 2021 (a distanza di 8 mesi dall’infortunio)
e la sintomatologia ulteriormente presentata dall’assicurata (a livello del
ginocchio sinistro e dell’anca destra) imputabile a malattia.
2.11. Dalla documentazione medica
agli atti riassunta al consid. 2.9 risulta che l’assicurata è pure portatrice
di una sindrome algica poli-distrettuale di pertinenza osteo-muscolare
attestata il 22 febbraio 2021 dal dr. med. __________ della __________ (cfr.
doc. 61, pag. 1 e 2).
Secondo l’amministrazione, trattasi di disturbi risultati privi di sostrato
organico oggettivabile.
Attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, doc. 21, 23, 26, 39, 57, 58, 85 e 86), questa Corte concorda che,
in effetti, per la complessa sintomatologia denunciata da RI 1 non è stata
trovata sufficiente correlazione con un danno organico oggettivabile. Proprio
in questo senso si è del resto espresso anche il dr. med. __________ (“La
Paziente presenta una mobilità complessiva ben conservata. La gonalgia sx non
corrisponde ad evidenti limiti funzionali, test di mobilità negativi. La
sintomatologia algica poli-distrettuale è sostenuta da un’alterata percezione
del dolore in tutte le sue componenti. Tendenza alla cristallizzazione ed
estensione dei sintomi.”: doc. 61, pag. 1 e 2).
In questo contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_261/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr. pure DTF 134
V 109 consid. 9 p. 122). In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR
4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi,
dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella
mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati
quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010
del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso
nella presente fattispecie, deve dunque essere effettuato un esame specifico dell’adeguatezza
(cfr. consid. 2.5 e 2.6).
Dalle tavole processuali
si evince che l’assicurata in data 22 settembre 2020, verso le ore 22:00,
mentre era al proprio domicilio a __________, uscendo dalla vasca da bagno, è “scivolata
e caduta all’indietro picchiando la schiena, fianco destro e nuca”,
riportando un trauma contusivo dorso-lombare e del rachide cervicale (cfr.
consid. 1.1). Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e
scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr.
Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita
di calcio) - non vi è alcun dubbio che l’infortuno di cui è rimasta vittima
l’assicurata deve essere classificati nella predetta categoria degli infortuni
insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012
dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale,
riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9
gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo
ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra). Di modo che,
questa Corte concorda con l’amministrazione che ha negato a priori
l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai disturbi non oggettivabili di
cui soffre l'assicurata, visto che è stata vittima - dal lato prettamente
oggettivo - di un infortunio banale o di poca gravità.
Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa
all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e la
sindrome algica poli-distrettuale di pertinenza osteo-muscolare (cfr., in
proposito, STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p.
67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23
ottobre 2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).
In tali circostanze, la diagnosi di “Sindrome post-traumatica
poli-distrettuale di pertinenza osteo-muscolare in esiti traumatici”
(cfr. doc. 61, pag. 1 e 2; n.d.r.: il corsivo è della redattrice) atte-stata
dal dr. med. __________ non consente di giungere ad una diversa conclusione.
2.12. In esito a quanto precede,
questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, GHÉLEW, RAMELET, RITTER, op. cit.,
p. 320 e A. RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che lo status quo sine è stato raggiunto, al più tardi,
al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie
prestazioni. L’infortunio occorso l’assicurata il 20 settembre 2020 ha pertanto
cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa lamentati
a far tempo dal 20 luglio 2021.
Il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, visto che esse
non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
L’istituto resistente era, quindi, legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni, vista l’assenza di un nesso di causalità naturale (per quanto concerne il ginocchio sinistro e l’anca destra) e di causalità adeguata (per quanto concerne la sindrome algica poli-distrettuale di pertinenza osteo-muscolare).
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 2 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti