Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2021.6

 

mm

Lugano

8 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 18 gennaio 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 23 novembre 1996, RI 1, dipendente del __________ di __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando un politrauma.

 

                                  Alla chiusura del caso, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 31% a contare dal 1° settembre 2003, come pure di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20%.

 

                          1.2.  Nel corso del mese di novembre 2017, e ancora nel mese di marzo per il tramite del suo patrocinatore, l’assicurato ha chiesto all’istituto assicuratore di procedere a una revisione della rendita d’invalidità in vigore, ritenuto che nel frattempo le sue condizioni di salute infortunitiche si sarebbero aggravate (cfr. doc. 45 e doc. 57 – fasc. 2).

 

                                  Nel prosieguo, l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di alcuni atti istruttori, in particolare di una perizia bidisciplinare a cura dei dottori __________ (neurologa) e del dott. __________ (chirurgo della mano).

 

                                  La visita __________ di chiusura ha avuto luogo il 7 gennaio 2021 (doc. 173 – fasc. 2).

 

                          1.3.  Con ricorso del 18 gennaio 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia e che ordini all’CO 1 di emanare una pronta decisione in merito alla sua domanda di revisione (cfr. doc. I).

 

                          1.4.  In data 22 gennaio 2021, l’assicuratore LAINF convenuto ha emanato la richiesta decisione formale (doc. 187 – fasc. 2).

 

                          1.5.  In risposta, l’CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili (doc. III).

 

                          1.6.  Il 18 febbraio 2021, il rappresentante dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e ha domandato che l’amministrazione venga condannata a rifondere un congruo importo per ripetibili, anche qualora il ricorso venisse dichiarato privo di oggetto per intervenuta decisione (doc. V).

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Nella concreta evenienza, questa Corte constata che, pendente causa, l’CO 1 ha rilasciato la decisione formale richiesta dall’assicurato (cfr. doc. 187 – fasc. 2).

 

                                  La causa può quindi venir stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015).

 

                          2.3.  Il TCA osserva che, con il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 18 gennaio 2021, l’avv. RA 1 ha postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 4 e doc. V, p. 2).

 

                                  Ora, per decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).

 

                          2.4.  Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                  Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                  Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                                  Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                  Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

 

                          2.5.  In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                  Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                  Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                  In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                  Più di recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

 

                          2.6.  Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata innanzitutto che dalla domanda di revisione della rendita in vigore (novembre 2017) all’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (gennaio 2021), sono trascorsi più di tre anni, un periodo di tempo decisamente troppo lungo, pur tenendo conto delle esigenze istruttorie e dell’emergenza sanitaria in atto.

 

                                  Dalle carte processuali emerge che per rispondere alla questione di sapere se lo stato di salute dell’assicurato si fosse realmente aggravato rispetto a quello refertato al momento in cui è stata costituita l’originaria rendita d’invalidità, sono in effetti stati disposti parecchi atti istruttori, sulla cui necessità questo Tribunale non può sindacare visto l’ampio margine d’apprezzamento riconosciuto in proposito all’amministrazione (cfr. supra, consid. 2.4.). Il TCA non può tuttavia esimersi dal rilevare come una gestione più razionale degli accertamenti, soprattutto da parte del medico __________, avrebbe consentito tempi di evasione ben più brevi. Ad esempio, appare poco comprensibile perché il dott. __________ abbia atteso l’esecuzione della visita __________ che ha avuto luogo il 20 maggio 2020, per ordinare l’artro-RMN della spalla destra, l’approfondimento gastro-enterologico e le radiografie di controllo del bacino e dell’emicostato destro, accertamenti volti a fornire gli elementi per rispondere alle obiezioni sollevate dal rappresentante dell’assicurato (e dall’assicuratore contro la perdita di guadagno causata da malattia) già nel novembre 2019. Ciò ha comportato la necessità di procedere a una nuova visita medica (“di chiusura”), tenutasi il 7 gennaio 2021, nel cui ambito sono state discusse le risultanze, con un notevole dispendio di tempo.

 

                                  In queste condizioni, il TCA ritiene che siano realizzati gli estremi per riconoscere una ritardata giustizia.

                                  Ora, risultando fondato il ricorso per denegata/ritardata giustizia da lui inoltrato, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili.

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, p. 1303 e seguenti, p. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è stato inoltrato il 18 gennaio 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.

 

                                  Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, p. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                  In concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicuratore LAINF si è reso colpevole di un ritardo nell’emanazione della decisione formale (in casu, la questione è stata affrontata a titolo pregiudiziale per stabilire il diritto a ripetibili). Anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, secondo questa Corte, non si tratta qui di una controversia relativa a prestazioni (che, in assenza di una norma specifica prevista dalla LAINF, non sarebbe soggetta a spese) e, di conseguenza, devono essere prelevate le spese.

 

                                  Le spese, poste a carico dell’CO 1, sono fissate in complessivi fr. 200 (cfr. art. 29 cpv. 4 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  La causa è stralciata dai ruoli.

 

                             2.  Le spese di fr. 200 sono poste a carico dell’CO 1, il quale verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                  Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti