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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 settembre 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di
dicembre 2015, RI 1 - nato il __________ 1981, dipendente dal 1° maggio 2012 a
tempo pieno della __________ di __________ in qualità di operaio di produzione,
inabile al lavoro al 100% dal 23 novembre 2015 (doc. 5 e 14) - ha chiesto all’CO
1 d’accertare l’esistenza di una malattia professionale e di valutare il
relativo diritto alle prestazioni (doc. 2). Con certificazione del 25 novembre
2015, il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha segnalato la
presenza di una “Sindrome del tunnel carpale alla mano destra di grado grave”
(doc. 3).
In data 12 gennaio 2016, la __________, datore di lavoro dell’assicurato sino al 31 novembre 2016 (doc. 63), ha annunciato il caso all’istituto assicuratore (doc. 5).
Il 4 aprile 2016
l’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge (doc. 21).
In data 10 maggio 2016 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti giustificata dai postumi della malattia professionale (doc. 28 e
511).
1.2. A causa della malattia
professionale, l’assicurato si è sottoposto il 13 gennaio 2016 ad un intervento
di “Decompressione anteriore del polso destro con neurolisi completa distale
del nervo mediano e tenolisi dei tendini flessori” ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 27) e il 9 febbraio
2017 ad un intervento di “Neurolisi del nervo mediano, lembo ipotenare e
correzione cicatrice chirurgica”, ad opera dal Prof. Dr. med. __________,
primario del servizio di chirurgia della mano della Clinica __________ di __________
(doc. 119 e 653).
Nel frattempo, RI 1 - che ha sviluppato pure una sindrome dolorosa neuropatica
persistente e cronica del nervo mediano del polso destro (doc. 366 e 653) - a
causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di
forza della mano destra, si è sottoposto a svariate indagini, che sono state
effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica
come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). Egli
si è sottoposto anche a svariate sedute di ergoterapia, ad infiltrazioni e ad
elettroterapia con stimolazione vibro-tattile (Vibradol) e elettrostimolazione
con il Compex.
1.3. Nel corso del mese di luglio 2020, l’assicuratore LAINF ha disposto una perizia bidisciplinare (chirurgia della mano e neurologia), affidandone l’esecuzione all’Universitätspital (__________) di __________ e, specificatamente, al PD. Dr. med. __________ (per la chirurgia della mano) e al dr. med. __________ (per la neurologia) (doc. 417).
La patrocinatrice
dell’assicurato - lic. jur. __________ del __________ - non ha sollevato
obiezioni né a proposito della necessità dell’atto istruttorio né in merito
all’identità dei periti designati. Ella non ha neppure formulato dei propri
quesiti peritali.
L’esame peritale da parte dei due specialisti incaricati ha avuto luogo in data
10 novembre 2020 (doc. 442 e 443).
I referti peritali sono
stati consegnati il 16 novembre 2020 dal neurologo (doc. 442) e il 10 novembre
2020 dal chirurgo (doc. 443) e sono stati trasmessi alla rappresentante
dell’assicurato per osservazioni entro il 1° febbraio 2021 (doc. 465). Il
termine è scaduto infruttuoso.
1.4. Raccolta la presa di
posizione del 18/27 gennaio 2021 del proprio medico fiduciario (dr.ssa med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore; doc. 471), in data 14 maggio 2021, l’CO 1, a fronte di uno stato di
salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata
(indennità giornaliera e cura medica) a contare dal 1° giugno 2021,
puntualizzando quanto segue: “Assumeremo tuttavia i costi di cura ancora
strettamente necessari fino a nuovo avviso.” (doc. 519).
1.5. In ambito LAI, l’amministrazione - dopo avere richiamato l’incarto LAINF - con progetto di decisione del 10 maggio 2021 (doc. 511), ha preannunciato all’assicurato, per il tramite del __________, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre 2016 (grado di invalidità del 100%) sino al 30 aprile 2021 (ovvero 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 18 gennaio 2021, “data dell’apprezzamento medico dell’assicuratore CO 1 LAINF”), a fronte di un grado di invalidità nullo (tenuto conto di un reddito da valido di fr. 44'629.- e da invalido di fr. 58'107.00, considerando una capacità lavorativa residua del 100% in attività semplici e ripetitive “adeguate, nel rispetto di alcune limitazioni”, con una deduzione sociale del 15%). Nella medesima occasione l’UAI ha puntualizzato pure quanto segue: “La pratica è stata sottoposta al nostro Servizio di integrazione professionale. La consulente ha proposto all’assicurato di attuare un accertamento per valutare possibili ambiti professionali ed eventualmente, in seguito, intraprendere una formazione breve. Il Signor RI 1 attualmente non desidera sottoporsi all'accertamento ma preferisce aspettare di ottenere tutte le informazioni mediche a lui necessarie al fine di decidere quale strada professionale intraprendere.” (doc. 511, pag. 3).
1.6. In ambito LAINF, preso atto
degli scritti dell’8 (doc. 524), del 22 (doc. 528) e del 30 giugno 2021 (doc.
537) con cui il nuovo patrocinatore dell’assicurato (avv. __________) ha
contestato la stabilizzazione dello stato di salute del suo assistito, con scritto
del 5 luglio 2021 l’CO 1 ha confermato la sospensione del versamento delle prestazioni
di corta durata a contare dal 1° giugno 2021, a fronte di uno stato di salute stabilizzato,
come da precedente scritto del 14 maggio 2021 (doc. 540).
1.7. Alla chiusura del caso, con
decisione del 27 luglio 2021, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato
una rendita d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un
discapito economico nullo) e gli ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 554).
1.8. A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ (doc. 562), in data 6 settembre 2021, l’CO 1 ha
confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (doc. 566).
1.9. Contro la precitata decisione
RI 1 ha personalmente inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la stabi-lizzazione
del suo stato di salute come pure la valutazione medica operata
dall’amministrazione, in relazione sia alla capacità lavorativa residua sia
all’IMI. In particolare, contesta l’operato dell’CO 1 per essersi fondata
unicamente sul parere del proprio medico di fiducia (che neppure l’ha visitato
di persona e non è specialista né in neurologia né in psichiatria) anziché sul
parere medico dei periti (PD dr. med. __________ e __________) incaricati dalla
stessa amministrazione che lo hanno ritenuto completamente inabile al lavoro in
qualsiasi attività lavorativa, anche leggera (doc. I). Il ricorrente critica
l’operato dell’CO 1, anche per non averlo sottoposto ad un accertamento dal
profilo psichico, nonostante lo avesse richiesto (doc. I). L’insorgente precisa
che il diritto di una rendita, eventualmente scalare, “permette anche l’assegnazione
degli ulteriori provvedimenti medici di cui ho bisogno. Senza una rendita e
senza prestazioni di breve durata tutto mi sarebbe tolto come se fossi
completamente guarito o comunque capace di guadagnare perlomeno come prima.”
(doc. I, pag. 7). Nel gravame l’insorgente puntualizza pure che: “(…) il
prossimo 19 ottobre 2021 avrò un ulteriore appuntamento presso l’__________ di __________
ed in particolare presso la Prof. Dr.ssa med. __________ per ulteriori
accertamenti e per valutare se un ulteriore intervento chirurgico davvero potrà
migliorare ulteriormente la mia situazione oppure no.” (cfr. doc. I, pag.
9). A suffragio delle proprie considerazioni produce documentazione già agli
atti e chiede il richiamo dell’incarto AI che lo concerne. (doc. I, pag. 9).
1.10. Nella risposta del 22 ottobre 2021,
l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF
completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.11. Nelle osservazioni del 29 ottobre 2021 (doc. V) RI 1 ha, in particolare, puntualizzato quanto segue:
" (…)
4.
Nella sua risposta l'avvocato della CO 1 non spiega per quale motivo il medico
della CO 1 (Staebe-Heyl) dovrebbe essere giustificato e dovrebbe anche valere
più degli altri due medici pure incaricati dalla CO 1 (__________ e __________).
L'impressione è che il nuovo medico sia stato preso solo per giustificare delle
conclusioni diverse che permetterebbero alla CO 1 di escludere il mio diritto
alle ulteriori prestazioni di cui ho purtroppo bisogno.
Secondo me i due medici incaricati a suo tempo dalla CO 1 hanno lavorato bene e
spiegato che per la ripresa di un nuovo lavoro, che a oggi non è esigibile,
necessito un graduale rientro nel mondo del lavoro con un rispettivo aiuto. Da
qui è legittima la mia domanda a poter beneficiare almeno di una rendita
scalare e di un aiuto al collocamento / riqualifica professionale.
Nemmeno dopo la risposta dell'avvocato della CO 1 ci sono validi e sufficienti
motivi per capire come mai tutti gli altri specialisti devono
improvvisamente essere esclusi; senza pensare che la dottoressa __________ non
dispone oltretutto di tutte le conoscenze necessarie per valutare il mio caso
né tanto meno quelle psicologiche per completare l'accertamento medico.
L'opinione della CO 1 non può quindi essere sostenuta ed a maggior ragione
appare quindi perlomeno ancora giustificato tutto quanto io ho già detto e
chiesto con il ricorso.
5.
Precisati i fatti come sopra e ribadito tutto quanto ho già chiesto con il
ricorso (cure mediche e indennità giornaliere, rendita e indennità per
menomazione), quale ulteriore prova per il mio caso chiedo cortesemente che sia
attesa e considerata la presa di posizione del dr med __________ così da capire
se davvero il mio caso è stabilizzato oppure no. Se non si attende questa presa
di posizione e se non si completa il mio caso con una valutazione psicologica
non solo il mio caso non è completo ma addirittura risulterebbe una violazione
del mio diritto di essere sentito.
Chiederei poi che la perizia pluridisciplinare presso i medici della svizzera
interna sia completata con delle conclusioni uniche e complete in
considerazione di tutta la mia situazione; magari considerato anche il mio
aspetto psicologico per quanto attiene il tempo necessario e le fatiche per la
mia rientrata nel mondo del lavoro.
Utile e necessaria sarebbe anche una valutazione della mia effettiva capacità
di lavoro con l'uso di un solo braccio (non dominante) e con dolori che
comunque mi limitano a lavorare anche solo con il braccio sinistro. Una perizia
in tal senso andrebbe fatta se non dalla CO 1 perlomeno dall'Ufficio
dell'assicurazione invalidità a cui l'ho già chiesto con la mia opposizione al
loro progetto di decisione.
Chiedo infine, anche se non sono sicuro che sia compito del Tribunale, che mi
vengano accordati provvedimenti professionali indispensabili per poter capire
se davvero posso lavorare con un rendimento così alto come pretende la CO 1.
(…).” (doc. V, pag. 3 e 4; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice)
A suffragio delle proprie considerazioni produce documentazione già agli atti,
oltre al rapporto finale SMR del 14 febbraio 2017 (doc. B5) e allo scritto del
27 agosto 2017 __________/UAI (doc. B6).
1.12. In data 9 novembre 2021, l'CO
1 ha ribadito la richiesta che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
In medesima data il doc. VII è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza
(doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, oggetto di
contestazione sono la stabilizzazione dello stato di salute al 31 maggio 2021, la
valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua
del 100% con pieno rendimento in attività adeguate attestata dal medico di fiducia
dell’CO 1), il grado di invalidità (nullo) dell’assicurato e l’IMI assegnata
del 10% (attestata dal medico di fiducia dell’CO 1).
Preliminarmente il TCA rileva che, dalle tavole processuali, non risulta che
l’assicurato si sia sottoposto rispettivamente si stia sottoponendo a delle
sedute di psicoterapia rispettivamente ad un trattamento farmacologico per
disturbi psichici. In siffatte circostanze, non risulta quindi sostanziato - da
parte dei suoi rappresentanti, prima (lic. jur. __________ del __________
rispettivamente avv. __________), rispettivamente da lui stesso, dopo - che RI
1 soffra di disturbi psichici rispettivamente che, quand’anche ciò fosse il
caso, essi siano - secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2 e riferimenti; cfr., pure, GHÉLEW, RAMELET, RITTER, op. cit., p. 320 e A.
RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - in nesso di
causalità naturale con la malattia professionale in discussione.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22
febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e
rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA
35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5).
Stante quanto precede, non consente di giungere ad una diversa conclusione la
circostanza che, il PD dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della
mano (e, quindi, non nella materia che qui ci occupa), abbia risposto nel
proprio referto peritale del 10 novembre 2020 alla domanda 7.8 (“Dal suo
punto di vista specialistico il danno alla salute pregiudica in modo duraturo
l’integrità fisica, mentale o psichica”) quanto segue: “Si. La mano
destra è funzionalmente non utilizzabile se non come aiuto con carichi
leggerissimi. Dal punto di vista mentale e psichico la situazione è molto
complessa e sicuramente il dolore cronico limita in modo sostanziale la vita di
tutti i giorni riducendone la qualità in modo duraturo.” (doc. 653, pag.
5).
Da ultimo, giova qui pure ricordare che, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
In tali circostanze la critica ricorsuale dell’insorgente per non essere stato
sottoposto da parte dell’CO 1 ad un accertamento dal profilo psichico,
nonostante lo avesse richiesto, deve essere respinta.
2.3. Stato di salute infortunistico stabilizzato dal 1° giugno 2021?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. Dalle carte processuali si
evince, in particolare, che l’assicurato, a causa della malattia professionale,
si è sottoposto il 13 gennaio 2016 ad un intervento di “Decompressione
anteriore del polso destro con neurolisi completa distale del nervo mediano e tenolisi
dei tendini flessori” ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in
ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 27) e il 9 febbraio 2017 ad un
intervento di “Neurolisi del nervo mediano, lembo ipotenare e correzione
cicatrice chirurgica”, ad opera dal Prof. Dr. med. __________, primario del
servizio di chirurgia della mano della Clinica __________ di __________ (doc.
119 e 653). Nel frattempo, RI 1 - che ha sviluppato pure una sindrome dolorosa
neuropatica persistente e cronica del nervo mediano del polso destro (doc. 366
e 653) - a causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà
funzionali e di forza della mano destra, si è sottoposto a svariate indagini,
che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in
Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche a svariate sedute di ergoterapia
e ad elettroterapia con stimolazione vibro-tattile (Vibradol) e
elettrostimolazione con il Compex.
In particolare, per quanto qui di maggior interesse, il PD __________ ha
attestato quanto segue: “Es werden weiterhin Lyrica 300 mg/Tag eingenommen
und eine TENS-Therapie durchgeführt. Die neurologische Untersuchung gab eine
leichte Verschlechterung im Vergleich zum Vorbefund vom Dezember, allerdings
wurden ähnliche Werte bereits vor einem Jahr gemessen. (…). Insgesamt besteht klinisch und neurologisch eine relativ
konstante Situation nach o.g. Operation. (…) Operativ können wir dem
Patienten nichts mehr anbieten, da eine Revision durch Vernarbungen die
Situation womöglich eher verschlechtern würde. Als einzige momentane Option,
können wir eine Infiltration in den Karpaltunnel anbieten und führen diese am
heutigen Tage direkt in der Sprechstunde ultraschallgesteuert durch.” il 15 maggio 2019 (doc. 339), quanto segue: “Es zeigt sich
insgesamt bei dem Patienten klinisch und neurologisch eine konstante Situation.
(…). Aus handchirurgischer Sicht, können wir aktuell kein aktives Vorgehen
vorschlagen. (…). Er soll weiterhin die Ergotherapie, insbesondere die
Desensibilisierung und die TENS-Therapie fortführen.” il 19 settembre
2019 (doc. 357), quanto segue “In der heutigen klinischen Untersuchung und
neurophysiologischen Zusatzdiagnostik zeigt sich unverändert eine
leichte chronische Medianusneuropathie rechts.” il 9 dicembre 2019, quanto
segue “In der heutigen Untersuchung zeigt sich insgesamt eine konstante
Situation mit persistierenden Hyposensibilität des Dig. II/III und
Kribbelparästhesien Tag und Nacht. Der Patient trägt hier die Ellbogenschiene. Insgesamt
auch kein Ansprechen auf die Infiltration. Weiterhin Therapie mit Lyrica.
Auch nach Rücksprache mit den Kollegen der Neurologie kann keine eindeutige
Ursache für die Hyposensibilität und die Kribbelparästhesien gefunden werden
bei insgesamt leicht verbesserten neurologischen Werten. Wir besprechen mit dem
Patienten weiterhin ein abwartendes Verhalten und sehen den Patienten zu einer
Verlaufskontrolle in 6 Monaten mit neurologischer Untersuchung erneut wieder. Von
einer erneuten operativen Therapie zeigen wir uns zunächst zurückhaltend”
il 20 dicembre 2019 (doc. 372; n.d.r. le sottolineature sono della redattrice).
Il 10 novembre 2020 i periti (PD dr. med. __________ e __________) dell’CO 1,
al termine di una discussione multidisciplinare, hanno attestato, nel relativo
referto (doc. 653), quanto segue:
" (…). 7.5.
Ulteriori cure sono atte, secondo il criterio della probabilità preponderante,
a comportare un notevole miglioramento delle conseguenze della malattia
professionale?
No. Non consigliamo ulteriori trattamenti chirurgici.
7.5.1 Se si, di che cure si tratta?
Si consiglia di proseguire con il trattamento medico, in collaborazione con
Centro __________. Un supporto psichiatrico per lo sviluppo di strategie di
adattamento (coping strategies) potrebbe anche essere di aiuto.
7.5.2 Tali cure, secondo il criterio della probabilità preponderante, sono atte
ad incrementare rispettivamente a portare ad un recupero della capacità
lavorativa?
Probabilmente sono in grado di migliorare la partecipazione e la durata del
lavoro giornaliero. Purtroppo non pensiamo che possa migliorare la funzione
della mano.” (doc. 653, pag. 4).
Successivamente, per
quanto qui di maggior interesse, il PD __________ ha attestato quanto segue “Wir
sehen eine zunehmende Latenz der Leitungsgeschwindigkeit des Nervus medianus.
Somit muss von einem erneuten Rezidiv ausgegangen werden. Da beim letzten Mal
bereits eine Dekompression durchgeführt wurde würde bei diesem Mal nur noch
eine Lappenplastik in Frage kommen. Wir besprechen dies mitdem Patienten,
welcher sich weiter Gedanken über diese Operation machen wird. Wir sehen
den Patienten im Januar 2021 erneut zu einer Operationsbesprechung, dann auch
unter dem Vorliegen der externen Berichte vom __________” il 28 dicembre
2020 (doc. 458) e quanto segue “Bei dem Patienten steht aktuell im
Vordergrund die Allodynie bzw. Hyperalgesie im Versorgungsgebiet des Ramus
palmaris Nervus medianus. Weniger im Vordergrund stehen die störende
Hyposensibilitäten. Da diese zwar gemäss Neurologen eine Befundverschlechterung
zeigen, jedoch nicht ausgeprägt sind und ein mögliches CRPS Il im Raum steht,
bitten wir als ersten Schritt die Kollegen der Rheumatologie den Patienten
aufzubieten und eine Schmerztherapie einzuleiten. Eine klinische und
elektroneurographische Verlaufskontrolle ist in 6 Monaten vorgesehen. Bei
zunehmender Befundverschlechterung würden wir dann eine offene
Karpaldachspaltung mit erneuter Fettlappenplastik sowie Applikation von
TissuGel durchführen” il 19 gennaio 2021 (doc. 467; n.d.r.: le
sottolineature sono della redattrice).
Il 21 giugno 2021 il dr. med. __________, Primario del servizio de reumatologia
della Clinica __________ di __________, dopo avere attestato l’assenza di una
CRPS (neppure di una CRPS in parziale remissione), ha indicato quanto segue: “Aus
rheumatologischer Sicht Kann ich keine ergänzende Therapie anbieten. Eine
Vorlaufskontrolle ist vorerst nicht geplant. (…). Sollte in Zukunft eine
ernuete Operation geplant sein, empfehle ich auf eine gute Analgesie zu achten
und täglich eine Tablette Vitamin C (à 1000 mg) und falls erhältlich, 2 Wchen
vor bis 2 Wochen nach dem Eingriff, Miacalcic 200 Einheiten morgens
einzunehmen. Desweiteren sollte eine unnötige Ruhigstellung vermieden werden.”
(doc. 527; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Successivamente, per quanto qui
di maggior interesse, il PD __________ ha attestato, il 2 luglio 2021, quanto
segue “Elektrophysiologisch zeigen sich weitgehend unveränderte
Befünde im Vergleich zur Voruntersuchung vor einem halben Jahr. Die
Indicationsfindung für eine erneute Revisionoperation fällt uns schwer, da
einerseits doch ein grosser Leidensdruck des Patienten besteht, andererseits
wir die aktuelle Beschwerdesituation durche eine nochmalige Intervention nicht
verschlectern möchten. Entsprechend bitten wir Frau
Prof. E. Vögelin um ihre Beurteilung im Sinne einer 3. Meinung.”
(doc. 539; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a disposizione anzidetta
- in particolare, da quanto attestato dal PD __________, specialista curante
dell’insorgente, a far tempo dal 15 maggio 2019 -, ribadito che, secondo la
giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in
maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, nel mese di maggio 2021), occorre
ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione
ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi erano più misure
terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente
le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° giugno 2021, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento, l’insorgente denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro, rispettivamente necessitasse - se del caso - di misure conservative (ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni e/o psicoterapia) volte a evitare un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto che a quel momento lo stato della mano destra non poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad ulteriori terapie, in particolare una terapia del dolore, che, non avrebbe comunque permesso di giungere ad una diversa conclusione (a questo proposito cfr. la STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021, consid. 5.2, riguardante un assicurato che, scivolando dalle scale, era caduto sulla spalla sinistra e sulla nuca, riportando un lieve trauma cranico e una lesione articolare di tipo Rockwood 3, il 23 luglio 2017 e il suo stato di salute era stato ritenuto stabilizzato a partire dal 31 luglio 2019, a fronte di una capacità lavorativa piena in attività adeguate ed indipendentemente dalla circostanza che si stava sottoponendo ad una terapia del dolore multimodale).
In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche (in particolare, una terapia del dolore) suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Alla luce delle considerazioni
che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato
dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 31 maggio 2021 vengono
respinte.
La decisione su opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° giugno 2021, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va, dunque, confermata.
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare
il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Da ultimo, giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).
2.4.4. Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha disposto una perizia bidisciplinare (chirurgia della mano e neurologia), affidandone l’esecuzione all’Universitätspital (__________) di __________ e, specificatamente, la PD. Dr. med. __________ (per la chirurgia della mano) e al dr. med. __________ (per la neurologia) (doc. 417).
L’esame peritale da parte dei due specialisti incaricati ha avuto luogo in data 10 novembre 2020 (doc. 442 e 443).
Nel referto peritale del 16 novembre 2020 (doc. 442) il perito neurologo ha evidenziato quanto segue:
" (…)
Diagnose:
Neuropathisches Schmerzsyndrom N. medianus rechts (dominant)
- neuropathische Schmerzen, Dys- und Parästhesien mit dynamischer Komponente
- hochgradiger Verdacht auf intraoperative Läsion des Ramus.palmaris Nn.
medianii rechts 2016
- keine Hinweise für Mitbeteiligung änderer Nerven
- elektrodiagnostisch mässig bis schwere fokale demyelinisierende Schädigung am
Handgelenk - Nervenultraschall mit persistierender; mässiger
Kalibervergrässerung N. medianus im Karpaltunnel, leichtes Scar Tethering
- St.n. Karpaltunnelspaltung am 13.01.2016 (Dr. __________, __________)
- Rezidiv Karpaltunnelsyndrom, Narbenadhäsion, Re-Karpaltunnelspaltung,
Dekompression Hypothenar, Fettlappenplastik, Narbenkorrektur rechts vom 09.02
2017 (fecit Prof: Dr. __________).
(…).
Aktuelle Medikation: Lyrica 100-:0-200 mg.
(…).
Beurteilung:
Bei diesem 39-jährigen Patienten besteht infolge einer Karpaltunnelspaltung
von 2016 mit intraoperativer Läsion des Ramus palmaris, im postoperativen
Verlauf dann Narbenadhäsionen, Scar Tethering, Reoperation 2017 durch Prof. __________ ein persiStierendes, chronisches neuropathisches
Schmerzsyndrom des N. medianus am Handgelenk rechts.
In der klinischen Untersubhung zeigen sich die persistierenden neuropathischen
Schmerzen, provozierbar einerseits durch eine Überempfindlichkeit des Nerven
durch das Tinel-Zeichen, anderseits aber auch durch eine passive
Flexion/Extension der Langfinger. In der Elektrodiagnostik zeigt sich eine
mässige bis schwere fokale Demyelinisierung des N. medianus am Handgelenk rechts
und im Ultraschall eine mässig bis schwere fokale Auftreibung des N: medianus
am Handgelenk-und im proximalen Karpaltunnel zusätzlich zum Nachweis eines
diskreten Scar Tethering bei passiven Bewegungen der Finger.
Zusammenfassend besteht aus neurologischer Sicht kein Zweifel an der Tatsache,
dass es bei diesem 39-jährigen Patienten zu einer intraoperativen Läsion des N.
medianus mit Traumatisierung des Ramus palmaris nervi mediani rechts gekommen
ist. Gut dazu korreliert die Anamnese, die klinischen Befunde, die
Elektrodiagnostik und die Befunde im Nervenultraschall. Die Tatsache dass der
Ramus palmaris nach zwei operativen Eingriffen im Ultraschall nicht mehr
nachgewiesen werden kann, spricht per se nicht gegen eine Läsion- respektive Irritation
desselben.
Hinweise für eine Mitbeteiligung anderer Nerven, insbesondere
des Onaris und des Ramus superficialis finden sich keine. In meinen aktuellen
klinischen Befunden kann auch keine Komponente, verursacht. - durch eine
radikuiäre Reizsymptomatik, objektiviert werden.
Die Beschwerden im Alltag und vor allem auch Konsequenzen für die
Arbeitsfähigkeit sind erheblich. Körperliche Tätigkeiten könne diesem
39-jährigen-Patienten, auch leichte, nicht mehr zugemutet werden.
Aus meiner neurologischen Sicht besteht für sämtliche körperliche Arbeiten eine
Arbeitsunfähigkeit von 100%. Ich empfehle eine Umschulung für eine
nicht körperliche Arbeit. (…)”. (doc. 442, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto e
il corsivo non sono della redattrice mentre le sottolineature sono della
redattrice)
Nel referto peritale del 10 novembre 2020 (doc. 443) il perito chirurgo della mano ha evidenziato quanto segue:
" (…).
2. Cronologia del dossier
Elenco dei documenti principali forniti da CO 1:
• 6.8.2020 Mandata per una perizia interdisciplinare
• Elenco degli atti dal 17.12.2015 al 6.8.2020.
3. Anamnesi
(…).
In occasione della visita del 11.9.2019, il Prof __________ definisce lo stato
di salute come stabilizzato a quasi 3 anni dall'iniziale presa a carico presso
il __________.
Ultime valutazioni presso il __________ (Chirurgia della mano e Neurologia) in
data 9.12.2019.
(…).
4.1 Diagnosi
Dolore neuropatico nervo mediano destro.
• in esiti di recidiva della sindrome del. tunnel carpale trattato
chirurgicamente con lembo ipotenare e correzione cicatriziale il 9.2.2017 (Prof
__________, __________)
• in esiti di aperture del tunnel carpale il 13.1.2016 (Dr. __________, __________)
4.2 Diagnosi precedenti
• Sindrome del tunnel carpale recidiva trattata chirurgicamente con lembo
ipotenare e correzione cicatriziale il 9.2.2017 (Prof. __________, __________)
• In esiti di apertura del tunnel carpale 11 13.1.2016 (Dr. __________, __________)
5. Valutazione
La valutazione clinica è avvenuta dopo l'esame eseguito dal Dr. __________
e con discussione multidisciplinare. Il Sig. RI 1 presenta una sindrome
dolorosa neuropatica persistente e cronica del nervo mediano del polso destro a
seguito della liberazione del tunnel carpale nel 2016 con una lesione
intraoperatoria del ramo palmare del nervo mediano, guarita con esiti dolorosi
e un'adesione cicatriziale che ha determinato un nuovo intervento nel 2017 col
Prof. __________.
L'esame clinico mostra un dolore neuropatico persistente, provocabile da un
lato dall'ipersensibilità del nervo mediano (segno di Tinel positivo al polso),
ma anche dalla flessione/estensione passive delle dita lunghe.
Nell'elettroneuromiografia viene dimostrata una demielinizzazione focale da
moderata a grave del N. mediano al polso destro e nell'ecografia una
distensione focale da moderata a grave del N. mediano al polso e nel tunnel
carpale prossimale oltre all'evidenza di una discreta cicatrizzazione con
aderenze nei movimenti passivi delle dita.
Da un punto di vista neurologico, è presente inoltre una lesione del nervo
mediano con lesione del ramo cutaneo palmare. L'anamnesi, i risultati clinici,
l'elettrodiagnosi e i risultati dell'ecografia dei nervi sono sovrapponibili.
6. Attuale inabilità lavorativa
Inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività di operaio di
fabbrica, capo linea.
7. Catalogo delle domande per la valutazione globale ponderata chirurgia
della mano e Neurologia
7.1. Siamo alla presenza di una sindrome sulcus nervi ulnaris destra?
No. Non ci sono indicazioni del coinvolgimento di altri nervi e soprattutto
del nervo ulnare.
7.2. Quali fra i danni alla salute da
lei constatati sono, secondo il criterio della probabilità preponderante, in
relazione di causalità con la malattia professionale del 12.11.2015?
La demielinizzazione del nervo mediano di destra può essere definita con
probabilità preponderante in relazione di casualità con la malattia
professionale e aggravata dalle aderenze e alla lesione del ramo palmare del
nervo mediano successive ai due interventi.
7.3. Quali fra i danni alla salute da
lei riscontrati ha, secondo il criterio della probabilità preponderante, un
substrato organico?
I dolori neuropatici con iperalgesia e disestesia possono essere correlati con
probabilità preponderante con la demielinizzazione del nervo mediano
riconducibili alla malattia professionale e agli interventi chirurgici.
7.3.1 Con quali reperti può essere oggettivato il substrato organico?
La demielinizzazione focale al polso del nervo mediano all'elettromiografia, la
sua ipoecogenicità all'ecografia e con le aderenze del nervo con i tendini
flessori. L'esame clinico è congruente con i risultati degli esami strumentali:
disestesie, dolore a riposo esacerbato dal movimento di polso e dita e
allodinia nel territorio di innervazione del nervo mediano. Disturbi della
sensibilità nella stessa zona con segno di Tinel sul mediano stesso al polso.
7.4. Il danno alla salute attualmente presente è, secondo il criterio della
probabilità preponderante, ancora attribuibile alle conseguenze della malattia
professionale?
La demielinizzazione focale al polso del nervo mediano all'elettromiografia e
la sua ipoecogenicità all'ecografia possono essere in relazione con un
traumatismo cronico del nervo per sovraccarico funzionale. Gli esiti degli
interventi chirurgici sono responsabili delle aderenze e della lesione del
rampo palmare.
7.4.1 Se non più imputabile alla malattia professionale, a partire da quando?
--
7.5. Ulteriori cure sono atte, secondo il criterio della probabilità
preponderante, a comportare un notevole miglioramento delle conseguenze della
malattia professionale?
No. Non consigliamo ulteriori trattamenti chirurgici.
7.5.1 Se si, di che cure si tratta?
Si consiglia di proseguire con il trattamento medico, in collaborazione con
Centro __________. Un supporto psichiatrico per lo sviluppo di strategie di adattamento
(coping strategies) potrebbe anche essere di aiuto.
7.5.2 Tali cure, secondo il criterio della probabilità preponderante, sono
atte ad incrementare rispettivamente a portare ad un recupero della capacità
lavorativa?
Probabilmente sono in grado di migliorare la partecipazione e la durata del
lavoro giornaliero. Purtroppo non pensiamo che possa migliorare la funzione
della mano.
7.6. In che misura sussiste dal suo punto di vista specialistico una
diminuzione di rendimento nella professione originaria di capo linea
(descrizione dell'attività, vedasi rapporto ispettivo del 04.02.2016/atto 14)?
La diminuzione del rendimento nella professione originaria di capolinea
risulta totale. A causa dei dolori neuropatici, i disturbi nella vita di tutti
i giorni e soprattutto le conseguenze per la capacità di lavorare sono
notevoli.
Dal punto di vista di chirurgia della mano, è presente un'incapacità al 100%
di lavorare per attività manuali pesanti. Il paziente può svolgere solo lavori
mono-manuali che non richiedano l'uso della mano destra. Raccomandiamo una
riqualificazione per un lavoro non manuale.
7.6.1 E'. presente in aggiunta anche una limitazione dell'orario di lavoro?
Non e possibile rispondere con sicurezza. Probabilmente, in un lavoro non
manuale, non ci saranno limitazioni di orario. Tuttavia, è possibile che siano
necessarie pause più lunghe.
7.7. Tenuto conto dei postumi oggettivabili in relazione alla malattia
professionale quali posizioni e funzioni (ad es. posizione seduta, in piedi, in
movimento, alternata, accovacciata, inginocchiata, sollevamento/porto di pesi,
salire/scendere le scale a gradini/a pioli, maneggiare degli attrezzi, attività
oltre l'orizzontale ecc.) non sono più esigibili, secondo il suo punto di vista
specialistico?
Durante una attività confacente di ufficio, La posizione seduta ed in piedi
possono essere adottate. Il paziente non può eseguire lavori in ambienti troppo
freddi e/o umidi, non può eseguire lavori su scale, ponteggi o tetti.
Similmente, non può eseguire lavori ripetitivi con vibrazioni e/o colpi (p.e.
martello).
7.7.1 In che misura (orario di lavoro, necessità di pause aggiuntive e
rendimento)?
Per un lavoro di ufficio non manuale è possibile che il paziente abbia bisogno
di pause prolungate (vedere anche 7.6.1). Una valutazione definitiva può essere
solo fatta in relazione all'occupazione effettiva”
(doc. 443, pag. 1-5; n.d.r.: il grassetto e il corsivo non sono della
redattrice mentre le sottolineature sono della redattrice)
In seguito, l’CO 1 ha sottoposto l’incarto alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore nonché proprio medico fiduciario, che, nella presa di posizione del 18/27 gennaio 2021 (doc. 471), ha rilevato, tra l’altro, quanto segue:
" (…) Der
handchirurgische Untersuchungsbefund im handchirurgischen Gutachten
dokumentiert praktisch einen identischen Untersuchungsbefund in Bezug auf den
Befund von Herrn Dr. med. __________, ist aber leider nicht durch Messung von
Umfangmassen oder auch anderer funktioneller Masse (ROM, Grobkraft, Pinch grip,
Fingernagelhohlhand-Abstand etc.) oder auch eine Fotodokumentation erweitert
worden. Auch ist die Compliance bezüglich der angegebenen Medikamenteneinnahme
(Lyrica 100 mg am Morgen, 200 mg am Abend) nicht durch eine Blutentnahme
objektiviert worden.
(…).
Zusammenfassend ist zu konstatieren:
(…).
In seiner Untersuchung vom 10.11.2020 spricht Herr Dr. __________
«Misssensationen im Bereich der rechten Hand immer praktisch auf dem Maximum 9
von 10». Eine Validierung der Medikamenteneinnahme (Lyrica) durch eine
Blutentnahme ist anlässlich der Begutachtung am 10.11.2020 nicht erfolgt.
(…).
Aktuell zeigt sich eine Verminderung der Grobkraft bds. (auf schätzungsweise
1/3), die allerdings bei wesentlicher Beeinflussung durch den zu untersuchenden
nur als bedingt objektiv zu verwerten ist und eine normale (3 mm) bis
grenzwertige (Daumen 5 mm) 2-Punktediskrimination bei einem ausgeprägten
Tinel-Phänomen über dem Karpalkanal und der Provokation von Dysästhesien durch
aktives und passives Bewegen der Langfinger.
(…).
Dass eine nochmalige operative Intervention, auch in Form einer grösseren
Lappenplastik zur besseren Bedeckung und Abpolsterung des Nervus medianus zu
einer durchschlagenden Besserung der aktuellen, oben beschriebenen Befunde
führt, ist mit grosser Zurückhaltung zu diskutieren.
(…).
Ob eine Lappenplastik diesen Befund wesentlich ändern kann, ist vage. Daraus
ist zu schlussfolgern, dass der Versicherte für eine Tätigkeit, die dauernd
oder repeti-tiv zu einer Druck- und/oder Kraftbelastung des Karpalkanals an der
rechten Hand führt, aktuell als arbeitsunfähig zu beurteilen ist. Eine
Neueinschätzung dieser Beurteilung ist aus handchirurgischer Sicht in ca. zwei
Jahren empfehlenswert, da eine Adaptation sowie eine mögliche
Beschwerdere-duktion zu erwarten sind.
Vor dem Hintergrund einer noch zu erwartenden Erwerbsdauer von 25 Jahren und
der beruflichen Qualifikation des Versicherten (vom Versicherten selbst
angegebener Hochschulabschluss in Wirt-schaftswissenschaften) sollte aus
handchirurgischer Sicht der Schwerpunkt auf eine dringende berufliche
Umorientierung gelegt werden. Des Weiteren sollte eine neurologische
Verlaufskontrolle bei Herrn Dr. med. A__________ am Universitätsspital __________
hinsichtlich der besseren Vergleichbarkeit in Bezug auf die Vorbefunde vom
10.11.2020 in etwa 1/2-3/4 Jahr erfolgen. (…).” (doc. 471, pag. 2 e 3)
2.4.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.6. Nella concreta evenienza, va
constatato che l’istituto convenuto ha sottoposto la perizia amministrativa al
proprio medico fiduciario, che ha sostanzialmente ravvisato degli elementi di
valutazione suscettibili di metterne in dubbio le conclusioni (inabilità
lavorativa completa in qualsiasi attività manuale pesante dal profilo della
chirurgia della mano, rispettivamente anche in attività leggere, dal profilo
neurologico).
Sulla scorta di quanto indicato dal proprio medico fiduciario (che, tra
l’altro, è pure specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore e, quindi, non nella materia che, secondo i periti
amministravi, giustificava un’incapacità lavorativa completa anche in attività
manuali leggere), l’CO 1 ha ritenuto che l’assicurato, totalmente inabile
nell’attività abituale di operaio di produzione, fosse abile “in un lavoro
al 100% durante tutto il giorno con utilizzo della mano destra solo come aiuto
con carichi leggerissimi.” (doc. 554, pag. 1).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, anziché concludere per una
capacità lavorativa del 100% (presenza e rendimento) in attività in cui la mano
destra viene utilizzata solo come aiuto con carichi leggerissimi,
l’assicuratore resistente avrebbe dovuto sottoporre l’apprezzamento medico del
27 gennaio 2021 del proprio medico interno agli esperti amministrativi,
affinché prendessero puntualmente posizione sulle obiezioni ivi contenute (in
questo stesso senso, si veda la STCA 35.2019.104 del 22 settembre 2020 consid.
2.9., nota all’CO 1). Tanto più che i rapporti dei medici di fiducia
dell’assicuratore hanno un valore probatorio minore rispetto a quello
attribuibile di principio a una perizia amministrativa esterna. Le perizie
affidate dagli assicuratori sociali, come nel caso di specie - secondo la
procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni all’amministrazione o a servizi
specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a condizione che
non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità
(cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati;
STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4 e STCA 35.2021.57 del 20 settembre
2021, consid. 2.8).
Sulla scorta di tutto quanto precede, per questo aspetto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga ai periti amministrativi - oltre alla documentazione medica prodotta dall’assicurato successivamente alla valutazione peritale - l’apprezzamento medico del 18/27 gennaio 2021 (doc. 471) della dr.ssa med. __________, invitandoli a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di modificare in qualche modo le loro conclusioni. In seguito, l’assicuratore si pronuncerà di nuovo sugli aspetti litigiosi.
Visto l’esito della vertenza, il TCA può esimersi dall’approfondire oltre la
questione di sapere se l’CO 1 abbia, oppure no, violato il diritto di essere
sentito dell’assicurato (cfr., in particolare, doc. V, pag. 1: “(…) risulta
violato pure il mio diritto di essere sentito. Io ho infatti chiesto
esplicitamente che si proceda attendendo o eseguendo degli accertamenti che
però non sono stati fatti e questa senza particolari e comunque sufficienti
risposte”; cfr., per un caso analogo, la STCA 35.2019.104 del 22 settembre
2020, consid. 2.9 in fine).
2.5. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nella concreta evenienza, l'Istituto assicuratore ha disposto la nota perizia bidisciplinare al PD. Dr. med. __________ e al dr. med. __________ dell’Universitätspital (__________) di __________, anche per chiarire la questione riguardante l’IMI.
Nel referto peritale del 10 novembre 2020 (doc. 443) il perito chirurgo della mano ha evidenziato quanto segue:
" (…).
5. Valutazione
La valutazione clinica è avvenuta dopo l'esame eseguito dal Dr. __________
e con discussione multidisciplinare.
(…).
7.8. Dal suo punto di vista specialistico il danno alla salute pregiudica in
modo duraturo l'integrità fisica, mentale o psichica?
Si. La mano destra è funzionalmente non utilizzabile se non come aiuto con
carichi leggerissimi. Dal punto di vista mentale e psichico la situazione molto
complessa e sicuramente il dolore cronico limita in modo sostanziale la vita di
tutti i giorni riducendone la qualità in modo duraturo.
7.8.1 Se si, in che misura?
Dal punto di vista fisico la perdita funzionale della mano destra pub
essere quasi paragonata alla sua amputazione e quindi una perdita
dell'integrità fisica del 35-50% (tabella 3). Questo valore è più alto della
sola lesione del mediano, che sarebbe 15-20%, in quanto l'uso delle dita e i
movimenti del polso non sono possibili senza scatenare una esacerbazione della
sintomatologia dolorosa. Per quel che riguarda l'aspetto mentale e psichico è
più difficile da valutare, ma la sindrome dolorosa cronica limita la qualità
della vita in modo sostanziale interferendo con affetti, umore e capacità di
reazione agli eventi di tutti i giorni, probabilmente in misura non inferiore
al 30%.” (doc. 443, pag. 3 e 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Anche per questo aspetto, l’CO
1 ha sottoposto l’incarto alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore nonché proprio
medico fiduciario, che, nella presa di posizione del 18/27 gennaio 2021 (doc.
471), ha rilevato, tra l’altro, quanto segue:
" (…)
Hinsichtlich des einzuschätzenden Integritätsschadens besteht mit der
Beurteilung aus dem Gutachten vom 10.11.2020 keine Übereinstimmung. Die
Gutachter gehen von einem Wert von 35 bis 50 % gemäss Tab. 3 aus und
argumentieren, dass der Wert höher sei als bei einer Nervus media-nus-Verletzung
allein, die gemäss ihren Ausführungen etwa einer Schätzung von 15 bis 20 0/0
ent-sprechen würde. Die Tab. 1 gibt an Position einer distalen
Medianus-Lähmung (gemeint ist die intrinsische Muskulatur vor allem des Thenars
und damit der Daumenfunktionen) einen Wert von 15 % an. Eine Lähmung im
eigentlichen Sinne ist in keiner der Untersuchungen objektiviert worden, wohl
aber eine mögliche Läsion des Ramus palmaris, der ausschliesslich sensible
Qualität hat. Des Weiteren ist die Funktion der Hand sonst unbeeinträchtigt,
insbesondere die Fingerbeweglich-keit, somit kann dem Argument, dass
Handgelenks- und Fingerbewegungen nicht möglich seien, nicht gefolgt werden.
Eine gewisse Verstärkung der Schmerzsymptomatik durch passives Strecken und
Beugen der Langfinger ist dokumentiert, jedoch die Finger und Hand rechts ihrer
Gesamtfunk-tion unbeeinträchtigt.
Zusammenfassend wäre eine Schätzung des Integritätsschadens von maximal 10 % im
Sinne der Teil-Verletzung des distalen Nervus medianus zu argumentieren ohne
dass eine eigentliche Läh-mung vorliegt, sondern nur eine Teilfunktion
(sensible Leitungsqualität des Ramus palmaris sowie eine geringfügig
verminderte Zweipunktediskrimination am Daumen) beeinträchtigt ist. Die
motori-sche Funktion des Nervens und auch die Funktion der Langfinger ist
dagegen unbeeinträchtigt. Die Einschätzung und Wertung der Überempfindlichkeit
über dem Nervus medianus auf der Beu-geseite des rechten Handgelenkes, welches
klinisch seinen Ausdruck im Hoffmann-Tinel-Zeichen findet, ist in die
Zumutbarkeits-Beurteilung des Gutachtens eingeflossen.” (doc. 471, pag.
3 e 4)
Anche per questo aspetto, per i motivi già esposti al consid. 2.4.6 in merito
all’esigibilità lavorativa, la decisione su opposizione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga ai
periti amministrativi - oltre alla documentazione medica prodotta
dall’assicurato successivamente alla valutazione peritale - l’apprezzamento
medico del 18/27 gennaio 2021 (doc. 471) della dr.ssa med. __________,
invitandoli a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di
modificare in qualche modo le loro conclusioni, tenuto conto pure di quanto
indicato al considerando 2.2 della presente decisione in merito ad eventuali
aspetti psichici. In seguito, l’assicuratore si pronuncerà di nuovo sugli
aspetti litigiosi.
2.6. Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, i consid. 2.4.6 e 2.5.5.), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’incarto AI, richiesto dal ricorrente: cfr. doc. I, pag. 9).
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L'incarto CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid.
1.10).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 5 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti