Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2021.98

 

mm

Lugano

16 agosto 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2021 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 29 settembre 1995, RI 1, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto a terra e ha riportato un trauma cranico. Gli esami radiologici eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la presenza di una lesione contusiva emorragica in sede frontale e parasagittale sinistra, nonché una frattura della base cranica a livello parieto-occipitale.

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                  L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a far tempo dal 5 dicembre 1995.

 

                          1.2.  Il 30 gennaio 2001 RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico, anch’esso assunto dall’CO 1: cadendo da un camion, egli si è procurato una lussazione dorsale del carpo sinistro con frattura dello scafoide, come pure una contusione renale a destra. Nel decorso, l’assicurato è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel maggio 2005 (panartrodesi del polso sinistro, denervazione del nervo interosseo posteriore sinistro, nonché neurolisi del nervo ulnare nella loggia di Guyon a sinistra).

 

                          1.3.  Un terzo infortunio è accaduto il 31 ottobre 2004, allorquando l’assicurato è caduto dalla bicicletta, riportando un trauma contusivo alla spalla destra. Dopo aver fatto esperire una perizia, l’CO 1 ha finalmente ammesso la propria responsabilità.

 

                          1.4.  Nell’aprile 2010 all’assicuratore LAINF è stata chiesta la riapertura dell’infortunio occorso nel 1995, a fronte dell’insorgenza di difficoltà cognitive e di cefalee.

 

                                  L’CO 1 ha fatto esperire al riguardo una perizia neurologica a cura del Prof. dott. __________.

 

                          1.5.  Il 12 dicembre 2014, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato la propria responsabilità in merito ai disturbi neuropsicologici, alle cefalee e alle turbe psichiche. Quindi, tenuto conto unicamente dei postumi organici residuali degli infortuni del 2001 e 2004, esso ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità combinata del 16% a contare dal 1° luglio 2006, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (25% a carico dell’infortunio del 2001 che ha interessato l’arto superiore sinistro e 5% a carico di quello del 2004 che ha coinvolto la spalla destra; doc. 233 – fasc. 2).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 243 – fasc. 2), in data 19 giugno 2018, l’amministrazione ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che ha riconosciuto un’IMI aggiuntiva del 20% in ragione dei disturbi neuropsicologici (doc. 285 – fasc. 2).

 

                          1.6.  Con sentenza 35.2018.73 del 12 giugno 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato, ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse “… una perizia specialistica esterna (art. 44 LPGA), volta a chiarire, da una parte, se le cefalee correlano, oppure no, con un danno organico conseguenza naturale del sinistro del 1995 (e, nell’affermativa, la loro incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa e sull’entità della menomazione dell’integrità) e, dall’altra, l’entità delle difficoltà cognitive presentate dall’insorgente (e, di riflesso, la loro incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa e sull’entità della menomazione dell’integrità). In base alle risultanze dell’atto istruttorio appena citato, tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati, l’istituto resistente si pronuncerà di nuovo in merito all’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI ...” (doc. 166 – fasc. 3).

 

                                  La succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                          1.7.  Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di dicembre 2019, l’CO 1 ha incaricato il dott. __________ di periziare RI 1 (doc. 96 – fasc. 5).

 

                                  L’esperto ha consegnato il proprio referto in data 22 giugno 2020 (doc. 192 – fasc. 4).

 

                                  Al rappresentante dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (doc. 217 e doc. 223 – fasc. 4).

 

                          1.8.  Con decisione formale del 22 luglio 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il diritto a una rendita d’invalidità del 16% a contare dal 1° luglio 2006 e assegnato un’IMI del 50%, ritenuto che la perizia amministrativa avrebbe dimostrato che le cefalee non correlano con un danno organico in nesso di causalità naturale con l’infortunio del 1995 e che le difficoltà cognitive non provocano alcuna incapacità lavorativa (doc. 242 – fasc. 4).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 230 e 241 – fasc. 4), in data 11 novembre 2021, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 242 – fasc. 4).

 

                          1.9.  Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che, esperita eventualmente una perizia pluridisciplinare, gli venga assegnata una rendita d’invalidità del 50% almeno tenuto conto di tutti i disturbi di cui soffre (ortopedici, neurologici, neuropsicologici e psichici), in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                  Con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato precisa innanzitutto che litigiosa è soltanto “… la responsabilità di CO 1 riguardo i soli disturbi alla testa (cefalee, disturbi cognitivi e psichici), …” (doc. I, p. 6).

                                  A proposito delle difficoltà cognitive, l’avv. RA 1 rimprovera all’assicuratore di aver valutato “… l’incidenza sulla capacità al lavoro (fosse anche lieve) limitatamente ai soli disturbi cognitivi facendo astrazione dalle importanti limitazioni già dovute ai disturbi ortopedici agli arti superiori”, anziché “… esaminare l’intero contesto delle limitazioni dovute a tutti i disturbi (anche ortopedici) conseguenza di infortuni per i quali CO 1 è responsabile.” (doc. I, p. 9).

                                  Trattandosi dell’eziologia delle cefalee, il rappresentante contesta in sostanza che alla perizia del dott. __________ possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente. In effetti, a suo avviso, l’esperto amministrativo non avrebbe affrontato né la questione di sapere “di quali cefalee si sta parlando” (posto che l’assicurato ne aveva sofferto già nell’infanzia o nell’adolescenza e che, secondo il dott. __________, esse erano completamente diverse da quelle apparse dopo l’infortunio) né quella di “… sapere se le cefalee correlano o meno con il danno infortunistico che è stato oggettivato a livello cerebrale limitandosi a una valutazione generica (priva di una qualsiasi etero anamnesi; cfr. infra) di quanto l’assicurato sarebbe riuscito a fare (o meglio in realtà nascondere) a livello professionale dopo l’infortunio alla testa del 1995.”. Inoltre, sempre secondo l’avv. RA 1, il perito interpellato dall’CO 1 si sarebbe “… limitato al riassunto degli atti medici e per il resto (“Beurteilung”, da pag. 24) esprime considerazioni d’ordine generale nemmeno supportate da un esame neuropsicologico né da un’anamnesi socio personale (necessari vista la natura della perizia). L’anamnesi socio personale, in particolare, presso la moglie e gli ex colleghi di lavoro, avrebbe documentato le effettive difficoltà sul lavoro e gli “espedienti” che l’assicurato aveva escogitato nella pratica per nascondere la propria “inadeguatezza” socioprofessionale a causa dei noti disturbi (cognitivi e cefalee). Il non aver ritenuto tali aspetti ed il contesto socioprofessionale svilisce la “perizia Höllinger” alla stregua di un esame del tutto inconcludente e autoreferenziale. Concretamente, anche nel suo percorso analitico il Dr. med. __________ si è limitato ad estrapolare quegli elementi che più si accomodavano ad un’idea e ad un approccio che sembra di preconcetto per aderire a quella valutazione, espressa anni fa, dal Dr. med. __________ che nemmeno CO 1 aveva considerato sufficiente siccome in effetti contraddetta dai successivi accertamenti, tra i quali: - gli esami diagnostici per immagine recuperati dal Dr. med. __________ che danno conto di un substrato organico coerente e i suoi approfondimenti; - talune valutazioni espresse dal Dr. med. __________ della CO 1; - gli esami neurologici e neuropsicologici eseguiti per conto di CO 1 presso la Clinica __________. Pertanto, si ha che agli atti resta incontestata la valutazione neuropsicologica del dr. med. __________, per conto di CO 1, che conclude in modo chiaro e convincente per l’esistenza di una diretta relazione tra l’evento del 1995, che qualifica di “severo”, e gli importanti deficit cognitivi e l’emicrania con aura oftalmica (cfr. apprezzamenti 19.07.2016 e 2.08.2017 del Dr. med. __________). (…).” (doc. I, p. 9 ss.).

                                  Per quanto attiene alla problematica psichica, il patrocinatore si riferisce alla valutazione psichiatrica della dott.ssa __________, eseguita nel quadro della perizia __________, in base alla quale il ricorrente soffrirebbe di una sindrome mista ansioso-depressiva all’origine di un’inabilità del 15% in tutte le attività lavorative, e chiede che all’assicuratore convenuto s’imponga “… di approfondire la questione e determinare in concreto se i disturbi psichici (…) siano anch’essi correlati con l’infortunio del 1995 oppure del 2001”. A proposito dell’adeguatezza del nesso causale, egli fa valere che l’evento del 1995 sarebbe da classificare nella categoria degli infortuni gravi, “di per sé perfettamente idoneo a provocare il disturbo psichico di cui soffre l’assicurato.”. Ma, quand’anche lo si volesse qualificare come medio-grave, l’esito non muterebbe, dato che più di un criterio di rilievo sarebbe adempiuto in concreto, ossia “… la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate (…); l’idoneità, secondo l’esperienza, a determinare l’attuale psicosi (le lesioni encefaliche hanno provocato costanti dolori e cefalee persistenti negli anni); l’evento ha lasciato persistenti disturbi somatici, ossia gli attuali disturbi neurologici alla testa che hanno carattere organico oggettivabile (cfr. valutazioni Dr. med. __________ 19.07.2016 e 2.08.2017 e valutazione neuropsicologica 11.07.2016, oltre a Prof. __________ 26.06.2015).”. Sempre secondo l’avv. RA 1, anche il sinistro del 2001 sarebbe da qualificare di grave, o quantomeno di medio-grave, con praticamente tutti i criteri di rilievo soddisfatti (doc. I, p. 15 ss.).

 

                                  Per quanto concerne l’entità del reddito da invalido stabilito dall’amministrazione, il patrocinatore lo considera “utopico ed estrapolato acriticamente dai dati statistici, senza riferimento concreto alle limitazioni funzionali determinate dalla complessità del suo stato di salute: disturbi ortopedici, neurologici, neuropsicologici e psichici.”. Inoltre, egli contesta la riduzione sociale applicata dall’istituto resistente (15%) e fa valere che avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche altri fattori rilevanti, quali l’età, la scarsa scolarizzazione, la gravità dei disturbi neurologici e la dipendenza da terzi anche per espletare le banali questioni amministrative (doc. I, p. 19).

                                  Infine, l’avv. RA 1 osserva che l’assicuratore avrebbe dovuto “… determinare per ogni caso la concreta limitazione e perdita di guadagno subita in percentuale e sommarla”.

                                  In secondo luogo, egli contesta la data d’inizio del diritto alla rendita (1° luglio 2006), ritenuto che “… almeno fino al 2009, se non successivamente, il ricorrente ha percepito indennità giornaliere da CO 1 e dall’AI (durante il periodo presso il __________; cfr. art. 19 cpv. 1 in fine LAINF “il diritto alla cura medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita”). Inoltre, nel 2006 non erano ancora conclusi i provvedimenti d’integrazione AI (vedasi __________), provvedimenti che del resto ancora oggi devono essere eseguiti (vedasi sentenza TCA 10.04.2017).”.

                                  In terzo luogo, il patrocinatore censura l’entità del guadagno assicurato (fr. 59'547), e ciò nella misura in cui non è stato applicato l’art. 24 cpv. 2 OAINF e considerata “… l’evoluzione del reddito dell’attività edile (cfr. sentenza TF 8C_125/2009 del 27.04.2009 consid. 5.3, citata a pag. 12 in mezzo, 3° paragrafo della decisione impugnata) per gli anni successivi al 2010-2011 quando erano ancora in vigore i provvedimenti di integrazione AI, presso il __________ e presso le prove di lavoro alla __________ per la CO 1. Questo ancor di più tenuto conto del fatto che la rendita è stata fissata una sola volta, e mai in precedenza, con decisione 12.12.2014 (cfr. nello specifico DTF 123 V 45 dove il TF ha sancito che laddove si tratti di fissare per la prima volta la rendita dopo diversi infortuni invalidanti, con inizio del diritto alla prestazione più di 5 anni dopo il primo evento, il guadagno annuo assicurato è stabilito conformemente all’art. 24 cpv. 2 OAINF.” (doc. I, p. 20 s.).

 

                        1.10.  In data 15 dicembre 2021, il rappresentante dell’insorgente ha specificato che “… il gravame verte unicamente sulla contestazione del grado d’invalidità del 16% riconosciuto da CO 1 (anziché di almeno il 50%) e non anche sull’IMI del 50% riconosciuta all’assicurato con decisione 22.07.2021 che per quell’aspetto è cresciuta in giudicato.” (doc. III).

 

                        1.11.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                        1.12.  Il 28 febbraio 2022, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, sottolineando di non poter seguire l’amministrazione laddove pretende che “… i disturbi ortopedici – peraltro gravissimi – e le loro conseguenze invalidanti non andrebbero più considerati siccome la precedente decisione di cod. Lod. Tribunale si è limitata ad ordinare a CO 1 solo di esperire una perizia per valutare la situazione dal punto di vista cognitivo …” (doc. IX).

 

                        1.13.  In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’UAI l’intero incarto del ricorrente (allegato al doc. XII) e ha assegnato alle parti un termine per prenderne visione e per formulare eventuali osservazioni scritte (doc. XIII).

 

                                  Il 25 maggio 2022, l’CO 1 ha comunicato che l’incarto AI gli è noto e di non avere osservazioni da formulare (doc. XIV).

                                  Il rappresentante dell’assicurato è invece rimasto silente.

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Nel caso concreto, litigiosa è soltanto l’entità del grado dell’invalidità di RI 1.

 

                                  Preliminarmente, questa Corte deve però valutare se l’amministrazione era legittimata a negare la propria responsabilità per quanto riguarda le cefalee, rispettivamente a ritenere che le difficoltà cognitive, riconosciute quale conseguenza dell’infortunio del 1995, non causino alcuna incapacità lavorativa, aspetti che il TCA aveva ordinato di chiarire all’CO 1 mediante l’esecuzione di una perizia specialistica esterna (cfr. supra, consid. 1.6.).

 

                          2.3.  Nesso di causalità tra cefalee e infortunio del 29 settembre 1995, rispettivamente incidenza dei disturbi cognitivi.

 

                       2.3.1.  Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                       2.3.2.  Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                  Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                  Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                  Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

 

                       2.3.3.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                       2.3.4.  Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                  Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                  Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in: SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                       2.3.5.  Con la sentenza 35.2018.73 del 12 giugno 2019, questo Tribunale non ha confermato la decisione su opposizione impugnata, ritenuto che sull’aspetto dell’eziologia delle cefalee, agli atti di causa figuravano “… referti contraddittori – da una parte quelli dei dottori __________ e __________, dall’altra quelli elaborati dai dottori __________ e __________ (nella misura in cui quest’ultimo, con le precisazioni fornite il 2 agosto 2017, ha dichiarato di ritenere “non solo possibile (…) ma meglio innegabilmente congiunti i due eventi …”) - che non consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.”. In proposito, era stato sottolineato che tra le diverse valutazioni non vi era “… univocità in particolare a proposito della questione di sapere se le cefalee denunciate dall’assicurato successivamente al noto evento traumatico siano sovrapponibili, dal profilo sia qualitativo che quantitativo, a quelle di cui egli ha sofferto sin dall’adolescenza oppure differenti, così come lo sostengono i dottori __________ e __________. In questo contesto, non può essere a priori negata ogni rilevanza alle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, posto che si tratta del sanitario che meglio conosce i data anamnestici dell’insorgente. Nella prima, datata 2 aprile 2010, il medico curante ha riferito di un “… aumento di problemi di mal di testa che ha già avuto prima del sopraccitato infortunio (quello accaduto nel 1995, n.d.r.).” (doc. 3 – fasc. 2; il corsivo è del redattore). Nella seconda, datata 20 febbraio 2012, il dott. __________ ha rilevato che dalle cartelle cliniche dei dottori __________ e __________, precedenti medici curanti, “… non risulta che il paziente prima dell’infortunio del settembre 1995 abbia mai avuto problemi degni di rilevanza clinica o terapeutica come emicrania, …”, come pure che “il fatto che il paziente abbia ogni tanto dichiarato di aver sofferto già dall’infanzia o dall’adolescenza di cefalee non ha niente a che fare con l’attuale problematica.” (doc. 24, p. 4 s. – fasc. 2). Altro aspetto controverso è quello riguardante la questione di sapere se le cefalee correlano o meno con il danno infortunistico che è stato oggettivato a livello cerebrale: il dott. __________ lo ammette (cfr. doc. 260 – fasc. 3: “La visione delle TAC cerebrali conferma la presente e l’entità delle lesioni cerebrali rispettivamente del trauma cranio-encefalico, lesioni che spiegano in modo adeguato la sintomatologia accusata dal paziente …” – il corsivo è del redattore), mentre il dott. __________ lo esclude (cfr. doc. 272 – fasc. 3 “… un lesione cerebrale frontobasale residua non può giustificare da sola una cefalea postraumatica.” – il corsivo è del redattore).” (doc. 166 – fasc. 3, p. 12 s.).

 

                                  Con il giudizio citato in precedenza, il TCA non ha seguito l’amministrazione nemmeno laddove aveva negato che le difficoltà cognitive presentate dall’insorgente non erano atte a limitarlo nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata alle limitazioni funzionali derivanti dai postumi residuali di natura ortopedica, ritenuto che “… dalle valutazioni neuropsicologiche agli atti, in particolare da quelle di settembre 2012 e luglio 2016 che attestano una sostanziale attendibilità dei risultati dei test ai quali è stato sottoposto il ricorrente (a proposito della rilevanza delle valutazioni neuropsicologiche nell’ambito della determinazione della capacità lavorativa, si veda la STF 9C_752/2018 del 12 aprile 2019 consid. 5.3), ciò che appare in contraddizione con quanto sostenuto dal dott. __________, per il quale i disturbi neuropsicologici non sarebbero invece completamente indipendenti dalla motivazione dell’assicurato (cfr. doc. 68 – fasc. 2), come pure dai rapporti dei dottori __________ e __________, in base ai quali l’assicurato presenta dei disturbi neuropsicologici di “leggera-media entità”, rispettivamente “importanti”, risultano elementi atti a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto quest’ultimo.” (doc. 166 – fasc. 3, p. 16).

 

                       2.3.6.  Dalle carte processuali risulta che, su incarico dell’CO 1, in data 4 giugno 2020, l’assicurato è stato visitato personalmente dai dott. __________, spec. FMH in neurologia.

 

                                  Il referto peritale, datato 19 giugno 2020, è stato consegnato all’assicuratore il 22 giugno 2020 (doc. 192 – fasc. 4; traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 221 – fasc. 4).

 

                                  Dopo aver minuziosamente ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 192, p. 2-23 – fasc. 4) e averne descritto lo status neurologico dal profilo clinico e radiologico (cfr. doc. 192, p. 23-24 – fasc. 4), l’esperto ha diagnosticato – diagnosi neurologiche senza incidenza sulla capacità lavorativa – un’emicrania con aura visiva presente dall’infanzia (ICD-10 G43.1), uno stato dopo contusione cerebrale il 29 settembre 1995 (ICD-10 S06.31) con focolaio contusivo a livello fronto-temporale sinistro e su verosimile caduta sincopale, nonché uno stato dopo lussazione dorsale del polso con frattura dello scafoide sinistro il 30 gennaio 2001 (ICD-10 S62.0) con molteplici operazioni alla mano sinistra e al gomito, attualmente nessun deficit sensomotorio oggettivabile (doc. 192, p. 32– fasc. 4).

 

                                  Al termine della propria disamina, il perito amministrativo è giunto alla conclusione che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 1995, rispettivamente che i disturbi cognitivi, ritenuti correlare almeno in parte con un danno organico causato dall’infortunio appena menzionato, non incidono negativamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato. A suo avviso, neppure i disturbi sensomotori soggettivamente denunciati dal ricorrente alla mano sinistra sono atti a ridurre la sua capacità lavorativa:

 

" Da un punto di vista neurologico si può attualmente affermare che le cefalee erano senza dubbio presenti già prima dell’infortunio 1995 e che, anche dopo tale infortunio, per almeno sei anni non hanno causato una limitazione evidente della capacità lavorativa. Anche oggi queste cefalee non dovrebbero rappresentare un problema rilevante per la capacità lavorativa e comunque non sono in atto misure terapeutiche specifiche per il trattamento di queste cefalee emicraniche sotto forma di terapia d’attacco o di terapia di base specifica. Di conseguenza, secondo le mie precedenti considerazioni, il nesso di causalità di queste cefalee con l’infortunio del settembre 1995 è escluso.

Quanto ai problemi cognitivi, dal punto di vista neurologico si fa notare correntemente che questi disturbi cognitivi potenzialmente dovuti all’infortunio del settembre 1995 non hanno portato, nei sei anni successivi, a una riduzione delle attività professionali svolte dal paziente al 100%, segnatamente come muratore e camionista. In particolare, a causa della pressione temporale il lavoro di camionista è considerato un’attività relativamente impegnativa dal punto di vista cognitivo e pertanto, presupponendo la presenza di disturbi cognitivi importanti, il paziente non avrebbe potuto svolgerlo. In questa sede non si contesta il fatto che l’infortunio del settembre 1995 abbia probabilmente causato un’importante lesione cerebrale con contusioni in sede fronto-temporale. Queste lesioni cerebrali sono probabilmente anche, quantomeno parzialmente, responsabili delle limitazioni cognitive emerse nelle varie valutazioni neuropsicologiche effettuate. Al riguardo, va tuttavia considerato, come già sopra esposto, la diversa lingua nativa (madre, n.d.r.) del paziente nonché il suo basso livello di istruzione e l’assenza di formazione professionale. Pertanto, i disturbi cognitivi probabilmente conseguenti all’infortunio del settembre 1995 non comportano una limitazione della capacità lavorativa nelle attività ordinarie e semplici svolte dal paziente in passato.

I disturbi sensomotori post-traumatici a carico della mano sinistra non dominante non sono attualmente oggetto della perizia neurologica, ma in questa sede va rilevato che neppure tali disturbi hanno un impatto evidente sulla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico. Ciò perché non è possibile oggettivare in maniera univoca i disturbi sensomotori della mano sinistra ed essi sono quindi probabilmente di natura funzionale.” (doc. 221, p. 9 – fasc. 4 – il corsivo è del redattore)

 

                                  Il dott. __________ ha pure discusso le risultanze di altre valutazioni che figurano agli atti, in particolare di quella del dott. __________, dalla quale si è finalmente distanziato:

 

" (…) Solo il neurologo dottor __________, nella sua perizia del gennaio 2014 interpreta la situazione in modo molto diverso attestando un’incapacità al lavoro del 60% sulla base dei tre disturbi neurologici menzionati. Il dottor __________ interpreta le cefalee sia come emicrania pre-traumatica senza aura sia come cefalea post-traumatica cronica. Tale argomentazione non è convincente perché il paziente già prima dell’infortunio del 1995 soffriva di mal di testa sotto forma di emicrania con aura visiva e questi disturbi non sono aumentati in maniera evidente dopo l’infortunio. Dalla classificazione internazionale delle cefalee del 2018 si evince che ai fini di una diagnosi di cefalea persistente a seguito di trauma cranico la cefalea deve persistere per più di tre mesi, tuttavia per poter formulare tale diagnosi non devono essere presenti altre diagnosi di cefalea più appropriate. Questo caso è però proprio quello del paziente poiché egli già prima del trauma aveva un’emicrania con aura visiva che si presenta tuttora. Del resto, questa emicrania con aura visiva non si presenta con regolarità e non viene trattata in modo specifico, il paziente assume solo Dafalgan o Voltaren in riserva, non segue una terapia di base. Si può quindi ritenere che queste cefalee continueranno a non costituire un importante problema di salute, perché altrimenti sarebbero trattate in modo più specifico; al riguardo, nel decorso registrato nell’incarto è indicata solo una valutazione neurologica del 4.3.1999, con una proposta di una terapia di base con Inderal. A causa dei disturbi cognitivi, il dottor __________, a fronte dell’infortunio del 1995, stabilisce un’incapacità al lavoro del 25% per tutte le possibili attività, benché dopo l’infortunio del 1995 il paziente abbia ancora potuto lavorare al 100% come muratore e camionista fino al 2001. Qui si rileva un’evidente discrepanza e incongruenza nell’interpretazione del dottor __________ che non registra l’effettiva capacità lavorativa del paziente dopo l’infortunio del 1995. Anche le cefalee, non hanno portato, si noti bene, a un’incapacità al lavoro dopo l’infortunio del 1995, e tale incapacità è stata quindi ipotizzata solo dal dottor __________, nella sua perizia del gennaio 2014, nell’ordine del 25%. Anche a causa dei disturbi alla mano sinistra, viene attestata un’incapacità al lavoro del 30%. Queste affermazioni risultano pertanto in contrasto, ad esempio, relativamente all’ospedalizzazione del paziente presso la clinica di riabilitazione della CO 1 a __________ all’inizio del 2006, con l’esigibilità di una capacità lavorativa del 100% per le attività adeguate.

Nell’ambito dell’esame clinico neurologico corrente, si constata che non è assolutamente possibile oggettivare l’iposensibilità diffusa del braccio sinistro e della mano sinistra, pertanto è probabile che i deficit sensomotori della mano sinistra non siano, quantomeno in parte, di origine organica. In linea con ciò, anche presso la Clinica universitaria __________ di __________ nel novembre 2005, questo disturbi sono stati considerati come non chiari. Nella sua perizia, il dottor __________ afferma che la valutazione neuropsicologica del 2012 non ha evidenziato alcun aumento dei sintomi, mentre in questo rapporto neuropsicologico si parla di una lieve tendenza all’aumento dei sintomi, la valutazione neuropsicologica del gennaio 2011 suggerisce anche un’accentuazione dei sintomi, possibilmente nell’ambito di una depressione. In associazione alle valutazioni neuropsicologiche va anche tenuto presente che il paziente è di madrelingua portoghese e ha frequentato la scuola solo per sei anni senza conseguire una formazione professionale. Tale circostanza è stata menzionata anche nel corso della valutazione neuropsicologica svolta a __________ nel luglio 2016. Anche l’esame neurologico effettuato nella stessa occasione valuta l’emicrania con aura oftalmica inizialmente come sintomatologia possibilmente post-traumatica e in un ulteriore parere il nesso tra le cefalee e l’infortunio viene poi considerato inconfutabile. Queste considerazioni sono pertanto in contraddizione e si basano solo sulle affermazioni del paziente, secondo il quale le cefalee si sono presentate solo dopo l’infortunio. Tuttavia, il decorso registrato nell’incarto documenta chiaramente che ciò non corrisponde al vero, come del resto indicato anche dal dottor __________ nella sua perizia del gennaio 2014, secondo cui non viene messo in dubbio che tali cefalee fossero presenti già prima dell’infortunio del 1995. Per quanto riguarda il provvedimento di integrazione professionale del marzo-aprile 2010 a __________, dal punto di vista neurologico occorre segnalare che tra le diagnosi riportate in questo rapporto non figura il trauma cranico del 1995 e, di conseguenza, nella valutazione della capacità lavorativa rimanente non sono stati menzionati i problemi cognitivi e le cefalee. Ciò è senz’altro degno di nota perché indica che nell’ambito di questo provvedimento professionale, i problemi cognitivi o le cefalee non si sono manifestati in misura rilevante. Di conseguenza, in questo rapporto del 23.4.2010, anche un’attività adeguata al 100% viene considerata esigibile, tenendo conto di diverse limitazioni del braccio destro e sinistro.” (doc. 221, p. 7 ss. – fasc. 4)

 

                                  L’esperto incaricato dall’amministrazione ha quindi affermato di condividere la valutazione precedentemente espressa dai dottori __________ e __________, distanziandosi invece da quella del dott. __________:

 

" (…) Rispetto ai precedenti esami neurologici, non sussistono al momento discrepanze significative dal punto di vista diagnostico, la mia valutazione corrente è ampiamente in linea con i precedenti esami neurologici del Prof. __________ nel 2011 e del dottor __________ nel 2012. Solo l’esame neurologico effettuato dal dottor __________ nel gennaio 2014 è in contraddizione con queste valutazioni ma, come motivato più dettagliatamente in precedenza, non è possibile dar seguito alle osservazioni e alle argomentazioni del dottor __________.” (doc. 221, p. 9 s. – fasc. 4)

 

                                  Rispondendo ai quesiti sottopostigli dall’istituto assicuratore, il dott. __________ ha ribadito che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio del settembre 1995, che i problemi cognitivi correlano, almeno parzialmente, con un danno organico a livello cerebrale che si trova in nesso di causalità naturale con l’evento appena citato e, infine, che questi disturbi neuropsicologici non hanno un’incidenza apprezzabile sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il quale nel passato ha esercitato attività professionali poco impegnative dal punto di vista cognitivo (doc. 221, p. 10 s. – fasc. 4).

 

                       2.3.7.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                       2.3.8.  Nel caso di specie, questo Tribunale rileva che, a seguito della sentenza di rinvio 35.2018.73 del 12 giugno 2019, l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA. Il rappresentante del ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla necessità in quanto tale della perizia, sul perito proposto e sul catalogo dei quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 178 e doc. 180 – fasc. 4).

 

                                  In applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

                                  Il Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

                                  Una perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

 

                                  Fatta questa premessa, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa, in base al quale le cefalee che presenta l’insorgente non sono state causate dall’infortunio del 29 settembre 1995 (e del resto nemmeno dai due successivi che non hanno coinvolto la testa – cfr. supra, consid. 1.2. e 1.3.) e le difficoltà cognitive, correlanti con un danno cerebrale oggettivabile riconducibile all’evento traumatico in questione, non comportano alcuna apprezzabile riduzione dell’abilità lavorativa residua.

 

                                  Il TCA non ignora che, secondo i dottori __________ e __________, le cefalee sarebbero invece riconducibili al sinistro del 1995 e i disturbi cognitivi sarebbero di “leggera-media entità”, rispettivamente “importanti”, con impatto alla capacità lavorativa residua. Del resto, è stato proprio il loro parere ad indurre questa Corte a rinviare gli atti all’amministrazione affinché un perito esterno potesse pronunciarsi sugli aspetti controversi. Tuttavia, con il proprio referto peritale, il dott. __________ ha spiegato in modo senz’altro convincente e approfondito, facendo capo soprattutto a una minuziosa ricostruzione dei dati anamnestici che sono emersi dagli atti a sua disposizione, le ragioni per le quali non ha potuto seguire il parere degli specialisti menzionati in precedenza (rispettivamente ha invece potuto condividere quello dei dottori __________ e __________).

 

                                  Tutto ben considerato, il TCA ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi concreti atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal dott. __________. Anche le obiezioni sollevate in proposito dal patrocinatore dell’assicurato appaiono inconsistenti.

 

                                  In esito a tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le cefalee non si trovano in nesso di causalità naturale con l’infortunio del settembre 1995, rispettivamente che le difficoltà cognitive non determinano alcuna riduzione dell’abilità lavorativa residua del ricorrente.

 

                          2.4.  Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 rimprovera inoltre all’CO 1 di aver valutato la capacità lavorativa residua senza tener conto della problematica psichica che era stata diagnosticata dalla dott.ssa __________ nel quadro della perizia pluridisciplinare disposta dall’UAI, una sindrome mista ansioso-depressiva, all’origine, sempre secondo la psichiatra appena citata, di un’incapacità del 15% in ogni attività (cfr. doc. I).

 

                                  Al riguardo, l’amministrazione evidenzia come l’insorgente “… non abbia mai consultato uno specialista in psichiatria né beneficiato di cure specifiche”, circostanze che mal si concilierebbero con la presenza di disturbi psichici invalidanti. A suo avviso, “l’opinione della dott.ssa __________ non basta per ammettere che l’assicurato presenta dei disturbi psichici in relazione causale naturale con l’infortunio e soprattutto dei disturbi psichici che comportano una diminuzione della capacità di lavoro in un’attività che tiene conto dei limiti funzionali post-infortunistici vigenti.” (doc. V, p. 3).

 

                                  Chiamata a pronunciarsi in proposito, questa Corte segnala innanzitutto che, in una sentenza pubblicata in DTF 148 V 49 consid. 6.2.2, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica, non può essere generalmente definito come una malattia psichica grave. Nel caso in cui dovesse esservi inoltre un potenziale terapeutico significativo, vi è spazio per mettere in discussione il carattere durevole del danno alla salute. In tal caso, devono sussistere dei motivi importanti affinché si possa concludere nonostante tutto alla presenza di una patologia invalidante. Se, in queste condizioni, gli specialisti in psichiatria attestano senza una solida motivazione una riduzione della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale sono legittimati a negare la valenza giuridica della valutazione psichiatrica dell’inabilità.

                                  Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che in concreto siano dati i presupposti per applicare i principi giurisprudenziali appena evocati e, pertanto, per negare rilevanza giuridica alla valutazione della capacità lavorativa espressa dalla psichiatra incaricata dall’UAI.

 

                                  In effetti, la dott.ssa __________ ha diagnosticato un disturbo ansioso-depressivo molto lieve, che lei stessa definisce come una “sfumatura”, in assenza di una qualsiasi comorbidità psichiatrica (cfr. incarto AI, p. 391: “Allo stato attuale nonostante tutto non rintraccio elementi sintomatici tali da permettere di definire una franca diagnosi in area depressiva né psico-organica in senso stretto e che soprattutto motivino una consistente percentuale di IL in tale soggetto: (…). Esiste una compromissione rilevata dai test neuropsicologici ma sia l’esame obiettivo che la percezione clinica della scrivente che i test Hamilton non evidenziano di fatto elementi psicopatologici di rilievo nell’area ansiosa e/o depressiva oltre una sfumatura di lieve entità.” – il corsivo è del redattore). La specialista ha quindi dichiarato l’insorgente inabile in ogni attività nella misura del 15%, e ciò in ragione del fatto che egli appariva rallentato e meno efficiente nell’esecuzione (cfr. incarto AI, p. 392). Interpellata in merito alla possibilità di migliorare la capacità lavorativa mediante provvedimenti terapeutici, la dott.ssa __________ ha negato la necessità di instaurare una specifica terapia, precisando che “sarebbe utile investire nella professionalità del soggetto che è ancora molto giovane, volonteroso e motivato e potrebbe portarli avanti con successo ed effetto positivo sul suo futuro lavorativo. La lentezza potrebbe via via ridursi con una riabilitazione all’attività lavorativa e con l’apprendimento.” (cfr. incarto AI, p. 392).

 

                                  D’altro canto, il TCA constata che dagli atti non emerge che il ricorrente, né prima né dopo la perizia della dott.ssa __________, abbia consultato uno specialista in psichiatria o necessitato di specifiche terapie, anche solo medicamentose.

                                  In questo senso, è utile rilevare che, interpellato dall’UAI nel luglio 2017, rispettivamente nell’agosto 2021, il medico curante dell’insorgente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, non ha menzionato i disturbi psichici tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (cfr. incarto AI, p. 862 e p. 912).

                                  Non può infine neppure essere ignorato che è stata la stessa dott.ssa __________ ad auspicare un rientro dell’assicurato nel mercato del lavoro, ciò che avrebbe un effetto terapeutico nel senso di una progressiva riduzione della lentezza di esecuzione.

                                  In simili condizioni, l’istituto resistente può essere seguito laddove sostiene che al disturbo psichico diagnosticato dalla dott.ssa __________ non possa essere riconosciuto carattere invalidante. Stante ciò, può rimanere insoluta la questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati.

 

                                  Qui di seguito, il TCA valuterà quindi il grado dell’invalidità dell’insorgente facendo astrazione dalle cefalee, come pure, nella misura in cui non hanno un’incidenza sulla capacità lavorativa residua, dai disturbi neuropsicologici e da quelli psichici.

 

                          2.5.  Entità della rendita d’invalidità?

 

                       2.5.1.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                       2.5.2.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                  I. Termine: reddito da invalido

 

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                       2.5.3.  In concreto, con la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 - tenuto conto esclusivamente dei postumi organici degli infortuni del 2001 e 2004 interessanti il polso sinistro, rispettivamente la spalla destra -, l’CO 1 ha assegnato al ricorrente una rendita d’invalidità abbinata del 16% a contare dal 1° luglio 2006, e ciò facendo essenzialmente capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai suoi medici di fiducia (cfr. doc. 285, p. 10 s. – fasc. 2).

 

                                  In effetti, a margine della visita medica di chiusura del 9 marzo 2006, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, refertata la presenza di una “panartrodesi del polso sinistro, cattiva funzione della mano sinistra con dolori continui, tendenza all’esclusione anche durante la visita __________, chiari segni di risparmio con atrofia della muscolatura sia del braccio che dell’avambraccio a sinistra. Riduzione della forza della mano sinistra circa ¼ rispetto a quella della mano destra”, ha così definito l’esigibilità lavorativa riguardante l’assicurato, e ciò tenuto conto “… della valutazione delle capacità funzionali residue effettuata alla Clinica __________”:

 

" (…) L’assicurato non ha limitazioni nel portare e sollevare pesi da 5 a 10 kg all’altezza dei fianchi, può talvolta portare e sollevare pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato non può più portare pesi superiori ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, l’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti e mai attrezzi molto pesanti, la rotazione manuale può essere effettuata molto spesso con la mano destra.

L’assicurato può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco e nemmeno nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti e nemmeno per camminare su terreno accidentato, l’assicurato non ha limitazioni nel salire le scale e può spesso salire su scale a pioli.” (doc. 70, p. 4 s. – fasc. 1)

 

                                  In occasione della visita fiduciaria del 28 marzo 2008, lo stesso medico __________ ha precisato che “in considerazione di quanto valutato in data odierna in __________, l’esigibilità del lavoro espressa in occasione del 9.3.2006 non deve essere modificata e mantiene tutta la sua validità per quanto attiene i problemi al polso sinistro. Per quanto attiene alla spalla destra, indipendentemente dalla causalità (la quale è stata in seguito ammessa, alla luce delle risultanze di una perizia esperita dal chirurgo ortopedico dott. __________, n.d.r.), si può sostenere che in più delle limitazioni espresse il 9.3.2006 l’assicurato può avere anche difficoltà nell’ingaggiare la spalla rispettivamente l’artro superiore destro al di sopra dell’orizzontale. Questa funzione non è però da ritenere impossibile alla luce dello stato locale rilevato in data odierna in __________.” (doc. 99, p. 5 – fasc. 1; dello stesso autore si veda pure il doc. 135, p. 5 – fasc. 1).

 

                                  L’esigibilità al lavoro tenuto conto dei postumi infortunistici al polso sinistro e alla spalla destra, è stata apprezzata anche dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedia e traumatologia, a margine della visita del 26 febbraio 2014, il quale ha in sostanza confermato la valutazione del collega dott. __________:

 

" (…) l’assicurato non ha limitazioni a sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi da 5 a 10 kg fino all’altezza dei fianchi, può di rado sollevare pesi da 10 a 25 kg fino all’altezza dei fianchi e non più pesi superiori a 25 kg. L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto, di rado pesi superiori a 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e può talvolta maneggiare attrezzi di media entità e non più attrezzi pesanti o molto pesanti. La rotazione della mano destra non è impedita. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa e non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco, non ha limitazioni nell’assunzione della posizione seduta o in piedi inclinata in avanti, non ha limitazioni nell’assunzione della posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata e non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni nel camminare su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può talvolta salire su scale a pioli.” (doc. 217, p. 10 – fasc. 2)

 

                                  Interpellato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione del 19 giugno 2018, con apprezzamento del 18 giugno 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha osservato in particolare che, nel frattempo, non era stato acquisito alcun “… documento medico riferendosi in modo specifico alla problematica della spalla destra o del polso sinistro. Che sia a livello del polso sinistro, in esiti di panartrodesi con disturbi permanenti nella mobilità della mano e dolori, o a livello della spalla destra, in esiti di lesione labbrale postero-superiore valutata post-traumatica e non curata chirurgicamente, non esistono elementi per considerare un peggioramento della situazione, rispettivamente per non considerare una stabilità dei postumi infortunistici accettati. Di conseguenza e logicamente, non ci sono motivi per considerare una modifica dell’esigibilità o un aumento del tasso di indennità per menomazione all’integrità definiti in precedenza.” (doc. 284, p. 1 – fasc. 2; il corsivo è del redattore).

 

                                  Con la decisione su opposizione qui impugnata, rilasciata dopo aver chiarito gli aspetti riguardanti le cefalee e i disturbi cognitivi grazie alla perizia elaborata dal dott. __________, l’assicuratore convenuto ha confermato il diritto a una rendita del 16%, a fronte dei soli postumi residuali interessanti il polso sinistro e la spalla destra (cfr. doc. 242 – fasc. 4).

                                  In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha rilevato che, trattandosi dei disturbi ortopedici, “… il Tribunale non aveva e non abbia motivo alcuno per dubitare delle conclusioni del proprio servizio medico, che lo ha ritenuto abile al lavoro in misura completa in un’attività che non comporta degli sforzi con il polso sinistro e la spalla destra. (…).” (doc. V, p. 2).

 

                                  Da parte sua, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, constatato che dopo l’apprezzamento del dott. __________ non è stata versata agli atti documentazione specialistica attestante l’insorgenza di un peggioramento dello stato del polso sinistro e/o della spalla destra, questa Corte non vede in effetti alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici di fiducia dell’CO 1.

 

                                  Del resto, gli impedimenti funzionali descritti dai dottori __________ e __________ (e avallati dal dott. __________), sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti, di maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati; 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3; 35.2018.38 del 10 ottobre 2018 consid. 2.5; 35.2017.109 del 13 giugno 2018 consid. 2.3.5; 35.2017.37 del 23 novembre 2017 consid. 2.6; 35.2017.2 del 2 ottobre 2017 consid. 2.6; 35.1998.63 del 23 novembre 1998; 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

 

                                  Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che il ricorrente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dai fiduciari dell’CO 1) presenta una capacità lavorativa completa.

 

                       2.5.4.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).

 

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2006, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° luglio 2006.

 

                                  Il patrocinatore del ricorrente non può essere seguito laddove contesta la data d’inizio del diritto alla rendita. A suo avviso, l’assicuratore convenuto avrebbe violato la norma di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF, tenuto conto che, nel luglio 2006, erano ancora in atto dei provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI con percepimento delle relative indennità giornaliere e inoltre che, successivamente a quel momento, l’assicurato ha ancora beneficiato d’indennità giornaliere LAINF (cfr. doc. I).

 

                                  In proposito, il TCA osserva che, in occasione della visita di chiusura del 9 marzo 2006, il dott. Dotti ha dichiarato stabilizzato lo stato del polso sinistro (doc. 70, p. 4 – fasc. 1: “La situazione medica è stabilizzata, risultato funzionale per nulla soddisfacente a causa di dolori cronici, non crediamo che vi siano terapie che possano portare ad un miglioramento oggettivabile della situazione raggiunta e, del resto, l’assicurato stesso non vuole più effettuare nessun trattamento, vuole soltanto riuscire a riprendere un lavoro nei limiti posti dalla sua menomazione per cui procediamo alla definizione dell’esigibilità lavorativa.” – il corsivo è del redattore). A seguito di ciò, con comunicazione del 24 aprile 2006, l’amministrazione ha informato l’avv. RA 1 che il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) si sarebbe estinto a far tempo dal 1° luglio 2006 e che essa avrebbe quindi proceduto alla definizione del diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) (cfr. doc. 75 – fasc. 1).

                                  Per quanto concerne la diagnosticata lesione Slap interessante la spalla destra, dagli atti si evince che l’insorgente si è sempre rifiutato di sottoporsi all’intervento volto a sanare tale danno (cfr. doc. 135, p. 5 – fasc. 1: “La situazione per il polso sinistro è da tempo stabilizzata, alla spalla destra l’assicurato ribadisce l’intenzione di non farsi operare per cui in data odierna si procede alla definizione dell’esigibilità del lavoro tenendo conto dei postumi infortunistici al polso sinistro e alla spalla destra.” e doc. 50 – fasc. 3; il corsivo è del redattore). Il solo fatto che l’CO 1 abbia riconosciuto la propria responsabilità in un secondo tempo (nel corso del 2009), non appare suscettibile di rimettere in discussione quanto era stato comunicato con lo scritto del 24 aprile 2006 (estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata dal 1° luglio 2006).

 

                                  Da notare che l’affermazione secondo la quale l’istituto resistente avrebbe ancora versato delle indennità giornaliere dopo il luglio 2006, non trova riscontro negli atti di causa. Per quanto riguarda l’infortunio dell’ottobre 2004, annunciato all’assicuratore soltanto nel maggio 2006, non sono state corrisposte indennità giornaliere (cfr. doc. 231, p. 4 – fasc. 2: “Il caso è stato accettato, non sussiste diritto ad IG ma a prestazioni di lunga durata”). Non ne sono state corrisposte neppure per gli annunci di ricaduta del giugno 2003 e dell’aprile 2010 riguardanti entrambi il sinistro del 29 settembre 1995 (cfr. doc. 231, p. 4 – fasc. 2).

 

                                  D’altro canto, trattandosi dei provvedimenti ordinati dall’assicurazione per l’invalidità, va segnalato che, in una sentenza U 90/01 del 21 ottobre 2002, in seguito più volte confermata (cfr., ad esempio, la STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 5.2.2), la Corte federale ha precisato che la conclusione di eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI a cui fa riferimento l’art. 19 cpv. 1 prima frase LAINF, riguarda unicamente quei provvedimenti suscettibili d’influenzare il grado dell’invalidità su cui si basa la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. Ciò non è il caso per l’aiuto al collocamento il cui scopo è quello di promuovere lo sfruttamento di capacità già esistenti sul mercato del lavoro che entra concretamente in linea di conto, senza attendersi effetti sull’esigibilità di una (ipotetica) attività lucrativa determinante ai fini della valutazione dell’invalidità (cfr. STFA U 68/02 del 14 aprile 2003 consid. 5.1; sul tema, si veda pure la STF 8C_374/2021 del 13 agosto 2021 consid. 4.3.3 in cui l’Alta Corte ha precisato che provvedimenti d’intervento precocein casu, un corso di formazione per segretaria di studio medico – non costituiscono dei provvedimenti d’integrazione ai sensi degli artt. 8 ss. LAI e, pertanto, non sono d’ostacolo alla stabilizzazione giusta l’art. 19 cpv. 1 LAINF).

 

                                  In concreto, dall’incarto AI richiamato in corso di causa emerge che, durante il periodo 22 marzo - 19 aprile 2010, il ricorrente è stato sottoposto a un accertamento professionale presso il __________ di __________ volto a determinare le attività ancora esigibili nonostante il danno alla salute (incarto AI, p. 202 e p. 214 ss.). In tale contesto, egli ha in effetti beneficiato d’indennità giornaliere AI (incarto AI, p. 254).

                                  Successivamente, ancora nel corso del 2010, gli è stato proposto un accertamento professionale mirato presso la ditta __________, provvedimento che l’assicurato ha però rifiutato dicendosi impedito dalla presenza di cefalee (incarto AI, p. 270).

                                  Con la decisione di rendita del 27 giugno 2016, l’UAI ha quindi negato il diritto a provvedimenti d’integrazione. In quella sede è stato precisato che “…, pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando l’iter scolastico-socio-professionale del vostro rappresentato, non vi sono le condizioni per mettere in atto provvedimenti di ordine professionale volti al conseguimento di una qualifica di base. (…). Per contro, su esplicita richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione per un eventuale aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento.” (incarto AI, p. 663 – il corsivo è del redattore).

 

                                  Da quanto precede non risulta dunque che, al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico (e, del resto, neppure in seguito), vi fossero in atto dei provvedimenti d’integrazione dell’AI ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata, atti a ostacolare l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata della LAINF.

                                  Il fatto che la decisione del 27 giugno 2016 sia stata annullata da questo Tribunale con la sentenza 32.2016.90 del 10 aprile 2017, mediante la quale la causa è stata rinviata affinché l’UAI disponesse una (nuova) perizia medica, è irrilevante, posto come il diritto ai provvedimenti d’integrazione professionale sia stato negato in considerazione dell’“iter scolastico-socio-professionale” dell’assicurato, e non in ragione di un insufficiente grado d’invalidità.

 

                       2.5.5.  Per quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2006, l’assicurato avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 59’813, determinato mediante rivalutazione del salario 2001 tramite contratto collettivo dell’edilizia (doc. 231, p. 2 s. – fasc. 2).

 

                                  Questo dato - non contestato dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc. I) -, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA. Va del resto segnalato che il valore ritenuto dall’CO 1 non si discosta praticamente (anzi è persino leggermente più favorevole all’assicurato) da quello considerato dall’UAI (reddito da valido 2006 pari a fr. 59'553 – cfr. incarto AI, p. 576).

 

                       2.5.6.  Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                  Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                  Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                  In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                  Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).

                                  L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                       2.5.7.  Nella presente fattispecie, accertato che il numero di schede DPL a disposizione era insufficiente (‹25) a garantire la rappresentatività del valore salariale ottenuto (su questo aspetto, si veda, ad esempio, la STCA 35.2018.54 del 29 novembre 2018 consid. 2.8.), l’istituto resistente ha quantificato in fr. 50’318 il reddito da invalido, facendo capo alla RSS 2006, tabella TA1, ramo economico totale, livello di competenze 4 (a partire dalla 10a edizione della RSS [RSS 2012]: livello di competenze 1), uomini, operando poi una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (doc. 231, p. 3 – fasc. 2).

                                  Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 fa valere che il valore ritenuto dall’amministrazione sarebbe avulso dalla realtà, in particolare dai gravi impedimenti risultanti dai disturbi ortopedici, neurologici, neuropsicologici e psichici. D’altra parte, sempre secondo il rappresentante, il reddito statistico avrebbe dovuto essere decurtato in misura maggiore rispetto a quanto fatto dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I).

 

                                  Il TCA può limitare il proprio esame a questi due aspetti.

 

                                  Per quanto concerne il primo, è utile ricordare che in precedenza questa Corte ha già accertato che le cefalee non sono di pertinenza dell’assicuratore LAINF, rispettivamente che i disturbi cognitivi e quelli psichici non hanno alcun impatto sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato (cfr. supra, consid. 2.3.8. e 2.4.). Inoltre, è pure stato assodato che, nonostante i postumi infortunistici residuali che interessano il polso sinistro e la spalla destra, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività sostitutiva adeguata (cfr. supra, consid. 2.5.3.).

                                  Da questo punto di vista, dunque, l’entità del reddito da invalido stabilita dall’CO 1 non presta il fianco a critiche di sorta.

 

                                  Trattandosi dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                  Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

 

                                  In concreto, l’assicuratore resistente ha decurtato il reddito statistico da invalido del 15% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. 231, p. 3 – fasc. 2).

 

                                  Con il ricorso, il patrocinatore dell’assicurato postula invece che il reddito statistico da invalido venga maggiormente ridotto per tener conto di fattori quali l’età, la scarsa scolarizzazione, la gravità dei disturbi neurologici e la totale dipendenza da terzi (cfr. doc. I).

 

                                  Questo Tribunale prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 15% il reddito statistico da invalido in ragione dei limiti funzionali legati al danno alla salute infortunistico (cfr. doc. V, p. 4).

                                  Al riguardo, il TCA segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più recente, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno salute all’estremità superiore sinistra e all’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative leggere dal profilo dell’impegno fisico, con il braccio destro da ingaggiare soltanto sotto il livello dell’orizzontale.

                                  Tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata (del resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si fosse in presenza di una situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit]).

                                  In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

 

                                  Per quanto concerne i disturbi neurologici, va ribadito, una volta ancora, che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici assicurati e che le difficoltà cognitive non sono tali da creare delle limitazioni (aggiuntive) all’esercizio di un’attività lavorativa sostitutiva idonea a fronte delle sequele ortopediche (cfr. supra, consid. 2.3.8.).

 

                                  Anche l’età del ricorrente al momento determinante (luglio 2006 – cfr., su questo specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 33 anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.6.2, destinata alla pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF 8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita del diritto alla rendita, l’insorgente aveva un’età ancora ben lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne).

                                  In questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C_466/2021 consid. 3.6.1).

 

                                  Inoltre, il fatto che l’assicurato abbia un basso grado di scolarità, non giustifica una decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

 

                                  Infine, la circostanza secondo la quale il ricorrente dipenderebbe dall’aiuto di terzi anche per il disbrigo delle questioni amministrative più semplici, non appare un fattore suscettibile d’incidere sul livello retributivo, posto che il mercato del lavoro al quale l’assicurato può ancora avere accesso è quello delle attività fisiche e manuali semplici.

 

                                  In conclusione, applicata una deduzione a titolo di riduzione sociale del 15%, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 50'317.72, così come stabilito dall’CO 1.

 

                       2.5.8.  Confrontando i fr. 50'317.72 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 59'813 (cfr. supra, consid. 2.5.5.), risulta una perdita di guadagno del 15.87%, arrotondata al 16%.

 

                                  L’obiezione ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto determinare per ogni singolo evento assicurato la percentuale di perdita di guadagno subita e poi procedere alla somma, non può essere ascoltata. In realtà, nonostante abbia subito più infortuni, l’assicurato ha diritto a una sola rendita (rendita abbinata), motivo per cui l’esigibilità lavorativa e, in seguito, la perdita di guadagno (determinata mediante raffronto dei redditi) devono essere valutate prendendo in considerazione l’integralità del danno alla salute, a prescindere dal fatto che esso risulti da uno o più eventi assicurati (in questo senso, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 138).

 

                                  Visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità del 16% a contare dal 1° luglio 2006.

 

                          2.6.  Con la propria impugnativa, il patrocinatore contesta infine l’entità del guadagno assicurato sul quale l’amministrazione ha calcolato l’importo della rendita d’invalidità attribuita (fr. 59'547), e ciò nella misura in cui non sarebbe stato applicato l’art. 24 cpv. 2 OAINF, ai sensi del quale se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio o l’insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l’assicurato avrebbe ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell’ultimo riscosso prima dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale (cfr. doc. I).

 

                                  In sede di risposta di causa, l’CO 1 ha precisato di aver tenuto conto proprio di quella disposizione per determinare il guadagno annuo assicurato (cfr. doc. V, p. 5).

 

                                  Dal doc. 231, p. 2 – fasc. 2 emerge che in effetti per determinare il guadagno annuo assicurato relativo all’evento traumatico del 30 gennaio 2001 (per il quale il diritto alla rendita è nato a distanza di più di cinque anni: gennaio 2001 – luglio 2006), l’amministrazione ha rivalutato dal 2001 al 2005 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita) il guadagno concretamente realizzato dall’insorgente durante l’anno precedente l’infortunio (al quale è stato aggiunto l’importo di fr. 2'258 a compensazione delle assenze, così come prescritto dall’art. 24 cpv. 1 OAINF), in ossequio dunque al disposto dell’art. 24 cpv. 2 OAINF.

                                  Trattandosi dell’evento infortunistico del 31 ottobre 2004, il diritto alla rendita è nato a distanza di meno di cinque anni (ottobre 2004 – luglio 2006), ragione per la quale il relativo guadagno annuo assicurato è stato giustamente determinato senza applicare l’art. 24 cpv. 2 OAINF.

                                  Per quanto concerne infine il sinistro del 29 settembre 1995, esso non entra in considerazione visto che le sue conseguenze non hanno contribuito alla nascita del diritto alla rendita (cefalee ritenute non trovarsi in nesso causale naturale con l’evento stesso e disturbi neuropsicologici ritenuti non avere un’incidenza apprezzabile sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato).

 

                                  La decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui l’importo della rendita d’invalidità riconosciuta è stato calcolato su un guadagno annuo assicurato pari a fr. 59'547.

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 13 dicembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti