Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2022.17

 

mm

Lugano

25 aprile 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2022 di

 

 

 RI 1   

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 gennaio 2022 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 21 febbraio 2021, RI 1, nato nel 1977, titolare dell’omonima impresa di pittura e assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di una caduta sugli sci, successivamente alla quale gli è stata diagnosticata una rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra (doc. 8 e 10).

                                         Nel corso del mese di luglio 2021, egli è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con riparazione del tendine sovraspinato e acromioplastica (doc. 21).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 13 settembre 2021, l’assicuratore ha dichiarato estinto dal 21 giugno 2021 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del febbraio 2021 e i disturbi ancora lamentati dall’assicurato (doc. 32).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 39), in data 12 gennaio 2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 46 + allegato).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 10 febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, chiede che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio, argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…) Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione querelata emergerebbe il fatto che le sequele infortunistiche accusate dal ricorrente sarebbero giunte a termine al massimo dopo quattro mesi dall’evento sinistrorso. Tale considerazione sarebbe giunta dopo che il medico __________, dr. __________, ha preso atto della dinamica dell’infortunio così come descritta dall’assicurato diversi mesi dopo dall’evento nel rapporto stilato dall’ispettore. Tuttavia, oltre al lungo tempo trascorso dalla descrizione della dinamica dell’infortunio da parte dell’assicurato, con le contestuali obiezioni del caso come descritte al consid. 6 sopraesposto, va ricordato che il medico __________ ha limitato la propria valutazione al solo impatto tra l’arto e la neve, non considerando quanto ne è seguito: ruzzoloni (un paio) e l’incertezza circa la posizione del braccio al momento dell’impatto e durante il ruzzolone. Tale incertezza non esclude la possibilità della lesione del sovraspinato a causa del citato infortunio. Infatti, a tal proposito, proprio l’assicuratore nella decisione contestata indica che: “una lesione del sovraspinato è da ricondurre ad un infortunio quando il braccio è distante dal corpo, a modo di protezione, in elevazione per esempio per proteggersi da una caduta in avanti o indietro, eseguendo una trazione assiale del braccio con l’attivazione del sovraspinato che frena il peso del corpo con gli altri muscoli della cuffia.”

Ora, ciò posto, riteniamo che il nesso causale così come considerato dall’assicuratore LAINF sia stato valutato superficialmente senza considerare la dinamica dell’infortunio nel suo complesso.

(…).

Oltre alle suesposte considerazioni, si fa presente a codesta lodevole autorità che l’assicurato è mancino e che l’attività di pittore veniva svolta eccezionalmente. Infatti, costui esercita prevalentemente attività amministrative nella misura del 90% da oltre 20 anni. Ci si chiede, quindi, come possa quest’ultimo sviluppare un fenomeno degenerativo a fronte di tale trascorso. Ne consegue che le motivazioni addotte per questo punto dall’assicuratore non trovano conferma nell’attività del ricorrente. Come descritto chiaramente da quest’ultimo nel proprio scritto di contestazione inviato all’assicuratore in data 20 luglio 2021, i dolori alla spalla destra era continuamente presenti e malgrado gli interventi di fisioterapia e antidolorifici, questi non accennavano a diminuire. (…).” (doc. I)

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   L’8 marzo 2022 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA di non avere nuovi mezzi di prova da produrre (doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto dal 21 giugno 2021 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 21 febbraio 2021, oppure no.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato dichiarato estinto a distanza di 4 mesi il nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico assicurato, risulta fondata sul parere espresso in proposito dal medico __________.

 

                                         In effetti, con apprezzamento dell’11 gennaio 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sviluppato le seguenti considerazioni in merito all’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra del ricorrente:

 

" (…) Il punto della valutazione concerne la responsabilità assicurativa inerente l’origine della lesione della spalla destra e si basa sulla descrizione della dinamica dell’infortunio secondo il rapporto ispettivo del 01.07.2021 dove si legge “cadevo avanti ancora parzialmente ruotato verso sinistra, di modo che impattavo sulla neve dura della pista sulla parte superiore del braccio destro, braccio che ricordo era vicino al corpo e non aperto o allargato lateralmente”. Questa dinamica, secondo la scienza, non è in grado di provocare una lesione della cuffia rotatoria.

Si legge inoltre “la caduta si è prodotta in un battibaleno e dopo aver impattato sulla neve compatta (trattenendo ancora i bastoni e senza che gli sci si staccassero), rotolavo un paio di volte su me stesso, prima di riuscire a fermarmi. Avevo avvertito la trazione al braccio destro sotto di me, per l’attrito sviluppatosi nel momento del contatto contro la neve, oltre al colpo secco al braccio, verso la parte alta dell’omero”.

Una trazione assiale con il braccio sempre vicino al corpo non è in grado di provocare una lesione completa del sovraspinato se non in presenza di una pre-esistente degenerazione/lesione dello stesso.

Si ricorda inoltre che la risonanza magnetica come anche il rapporto operatorio non hanno mostrato nessuna lesione del labbro glenoidale o della capsula e nemmeno una lesione condrale che può spiegare almeno una sub-lussazione distale dell’omero. Non è inoltre stata valutata alcuna lesione degli altri muscoli della cuffia rotatoria. La dinamica necessaria per provocare una lesione di origine infortunistica del sovraspinato necessita di avere il braccio non verso il corpo ma bensì distante dal corpo, a modo di protezione, in elevazione per esempio proteggendosi in una caduta in avanti o indietro eseguendo così una trazione assiale del braccio con attivazione del sovraspinato che frena il peso del corpo con gli altri muscoli della cuffia rotatoria.

(…).

Si tratta probabilmente di una degenerazione pre-esistente che, come anche descritto in letteratura, generalmente è silente fino a quando è acutizzata tramite un infortunio. In genere sono coinvolti in una lesione traumatica anche i tendini dell’infra- e subscapolare. Leggere sintomatiche o asintomatiche degenerazioni della cuffia scritta possono solo possibilmente provocare la lesione subtotale articolare del sovraspinato. Si ricorda che nel rapporto operatorio viene descritto anche “acromioplastica anteriore e a antero-esterna fino a liberazione completa dello spazio subacromiale”. Questo approccio chirurgico è solo necessario nel caso di un pre-esistente impingement creato tra l’altro da un’artrosi AC, anche se leggera, in assicurato che esegue l’attività di pittore.

(…).

La mia valutazione si basa strettamente sulla valutazione medica e radiologica. La risonanza magnetica eseguita tre mesi e mezzo dopo l’infortunio del 21.02.2021 evidenzia una rottura parziale della componente inserzionale e pre-inserzionale nel versante articolare del tendine del sovraspinato. In caso di una lesione infortunistica l’assicurato dopo l’infortunio non è normalmente in grado di sollevare completamente il braccio con un’elevazione di più di 180°. L’assicurato si presenta dal medico specialista dr. med. __________ dopo quattro mesi dall’infortunio con una mobilità libera e normale con impingement sign positivo. Secondo il rapporto del dr. med. __________ siamo in presenza di solo il 10-20% dello spessore della cuffia. Questo decorso è tipico per una lesione degenerativa che è ben compensata nel decorso di mesi e anni permettendo una compensazione della lesione cronica. Una lesione sub-totale di origine infortunistica invece non permette dopo l’infortunio un’abduzione completa come era il caso del signor RI 1.” (doc. 46)

 

                                         Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta in sostanza che all’apprezzamento del dott. __________ possa essere riconosciuto pieno valore probatorio, nella misura in cui egli non avrebbe tenuto conto di quella che è stata la reale dinamica dell’evento infortunistico in discussione, come pure del fatto che l’insorgente è mancino e che nella sua professione non svolge mansioni sollecitanti in modo particolare gli arti superiori (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA condivide la conclusione, motivata tenendo conto di tutta la documentazione a disposizione, alla quale è pervenuto il medico __________ dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo il quale l’infortunio occorso il 21 febbraio 2021 ha causato un peggioramento soltanto transitorio del preesistente stato morboso della spalla destra, con lo status quo sine raggiunto a distanza di 4 mesi dall’evento traumatico stesso.

 

                                         Del resto, né gli argomenti che il patrocinatore ha sollevato né la restante documentazione medica che figura agli atti, risultano atti a generare dei dubbi – neppure lievi – circa la fondatezza del parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente.

 

                                         Trattandosi delle obiezioni fatte valere dalla RA 1 (cfr. doc. I), esse non possono essere giudicate rilevanti. In effetti, il nesso di causalità naturale tra i disturbi fatti valere e l’evento infortunistico implica delle questioni di natura medica, la cui risposta compete soltanto al medico (in questo senso, si veda la STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss.).

                                         Deve comunque essere precisato che dall’apprezzamento dell’11 gennaio 2021 (cfr. doc. 45, p. 2) si evince con chiarezza come il dott. __________ abbia discusso la dinamica dell’infortunio nella sua interezza (detto in altri termini, egli non si è limitato a considerare soltanto la “prima fase” dell’evento, in cui la spalla destra ha impattato direttamente sulla neve della pista), riprendendo esattamente quanto risulta in proposito dal rapporto ispettivo del 1° luglio 2021 (cfr. doc. 15).

 

                                         D’altro canto, per quanto concerne il referto 30 luglio 2021 del medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, nella misura in cui l’esistenza di un nesso causale naturale viene fatta dipendere unicamente dalla circostanza che “la sintomatologia algica e la funzione lesa sono iniziate con l’evento accidentale” (doc. 39, p. 3), esso non è suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del dott. __________.

                                         In effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

                                         In concreto, non può del resto essere ignorato che l’assicuratore non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

 

                                         L’apprezzamento della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, interpellata dall’assicuratore contro le malattie di RI 1, non appare parimenti atto a sostenere quanto si pretende con l’impugnativa. Gli argomenti da lei addotti per supportare la pretesa natura traumatica della nota lesione tendinea (il carattere parziale [e non trasmurale] della lesione medesima e il preteso mancato riscontro di un processo degenerativo alla RMN e intraoperativamente), non appaiono fondati, e ciò per le ragioni che seguono.

 

                                         Nella succitata sentenza 8C_672/2020, riguardante una fattispecie in cui un assicurato che, a causa di una perdita dell’equilibrio, era caduto sul gomito e sulla spalla destra riportando una lesione alla cuffia dei rotatori nella forma di una piccola interruzione di continuità sul versante articolare del tendine del muscolo sovraspinato (cosiddetta lesione PASTA, partial articular supraspinatus tendon avulsion) e in cui l’assicuratore LAINF in questione aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a distanza di circa 4 mesi dall’infortunio per raggiunto status quo sine, il Tribunale federale non ha ravvisato l’esistenza di validi motivi per scostarsi dal parere dello specialista di fiducia, secondo il quale le lesioni PASTA hanno per definizione un’origine degenerativa (cfr. il consid. 4.4). Ora, posto che anche l’insorgente era portatore di una lesione di questa natura (si vedano, in questo senso, gli esiti dell’artro-RMN del 9 giugno 2021, grazie alla quale è stata evidenziata proprio una rottura parziale del versante articolare del tendine sovraspinato – cfr. doc. 10), è evidente come la tesi della dott.ssa __________ (doc. 41: “…, il fatto che la lesione sia solo parziale non depone per una degenerazione.” – il corsivo è del redattore) non possa essere seguita.

                                         Non merita del resto migliore sorte nemmeno la sua affermazione secondo la quale “la RMI e il rapporto operatorio non portano a desumere che si tratti di un processo degenerativo”. Al riguardo, il medico __________ ha ben spiegato che la lesione tendinea in discussione è il risultato di un preesistente cronico impingement sottoacromiale (a tal proposito, egli ha sottolineato la circostanza che, in occasione dell’intervento artroscopico del luglio 2021, il dott. __________ ha proceduto anche a un’acromioplastica “… fino a liberazione completa dello spazio subacromiale” cfr. doc. 21, p. 3), dunque di un processo squisitamente morboso. Da notare che anche nella fattispecie di cui alla summenzionata STF 8C_672/2020, lo specialista fiduciario aveva sostenuto che l’eziologia infortunistica della rottura parziale del sovraspinato era da escludere proprio in considerazione del cronico impingement del tendine del sovraspinato (cfr. consid. 4.1.3).

 

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale non ha alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________, in base alla quale il sinistro del 21 febbraio 2021 ha semplicemente reso sintomatico un preesistente stato morboso a livello della spalla destra. In particolare, egli ha adeguatamente motivato il proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non solo il meccanismo infortunistico (a questo proposito, cfr. la più volte citata STF 8C_672/2020 consid. 4.1.3, in cui la Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5).

 

                                         In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato dopo il 20 giugno 2021.

                                         Questo Tribunale giudica congrua anche la tempistica valutata dal dott. __________, e ciò alla luce della giurisprudenza federale (sul tema, si veda la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1: “Wenn der Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur erlitten, sondern sich lediglich eine Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den schlüssigen Auskünften des Dr. med. E. eine vorübergehende Verschlimmerung eines Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen ausgeheilt gewesen sei.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 21 giugno 2021, deve essere quindi confermata e il ricorso respinto.

 

                               2.9.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 10 febbraio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti