Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2022.24

 

PC/sc

Lugano

20 giugno 2022                

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2022 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1968, attivo dal 1° ottobre 2012 a tempo parziale (25%) in qualità di “operaio addetto ai traslochi” presso la ditta “__________” di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 12 ottobre 2020, verso le ore 10:45, mentre si trovava al sesto piano di un palazzo a __________ per consegnare un tavolo ad una cliente, è entrato nell’ascen-sore da solo e, dopo aver schiacciato il pulsante per andare al piano terra, è sceso normalmente fino a circa il secondo piano, e poi, dopo avere sentito un forte "tac", la cabina dell’ascensore è partita in discesa rapida ed è precipitata fino al piano meno due (doc. 2 e 22 incarto LAINF).

A causa dell’infortunio, l’assicurato è stato degente dal 12 al 15 ottobre 2020 presso il reparto di chirurgia della Clinica __________, ove è stato dimesso con la diagnosi di “Trauma cranico commotivo grado 1” (doc. 27 incarto LAINF).

In seguito a svariati disturbi somatici sviluppati (capogiri, tinnito all’orecchio destro, diminuzione dell’olfatto, ecc.), RI 1 si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. RI 1 ha effettuato pure alcune visite mediche specialistiche e si è anche sottoposto a diverse sedute di fisioterapia (in regime di Day Hospital), ad una Valutazione della capacità funzionale VCF presso la Clinica __________ (data dei test: 20 e 21 aprile 2021: doc. 85 incarto LAINF) ed a un soggiorno stazionario presso la __________ (dal 21 ottobre al 19 novembre 2021: doc. 155 incarto LAINF).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Nel frattempo l’assicurato ha sviluppato pure dei disturbi psichici.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto della valutazione dell’11 novembre 2021 del medico fiduciario, dr.ssa med. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria di cui al doc. 132 incarto LAINF e del rapporto di uscita del 6 dicembre 2021 della __________ di cui al doc. 155 incarto LAINF), con decisione formale del 23 dicembre 2021 (doc. 151 incarto LAINF) l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…) per le conseguenze dell'infortunio in oggetto la CO 1 ha versato finora le prestazioni assicurative legali.
Dagli accertamenti risulta che le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora lamentati dal suo patrocinato. Sulla base dei criteri determinanti non abbiamo più potuto riscontrare l'adeguatezza e pertanto interrompiamo l'erogazione delle prestazioni assicurative a partire dal giorno 3 gennaio 2022. La nostra valutazione si rifà alla decisione del Tribunale federale (DTF) 115 V 133.

Data la mancanza di postumi infortunistici adeguati, non sussiste alcun diritto a ulteriori prestazioni da parte della CO 1 dopo il 3.1.2022.

Abbiamo già provveduto a informare la cassa malati del signor RI 1, __________, con copia della presente.

Consigliamo di rivolgersi all'assicuratore malattia per il procedere. (…)”

 

                               1.3.   Dopo avere preso atto dell’opposizione formale del 28 gennaio 2022 (doc. 165 incarto LAINF) dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, con decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 (doc. 170 incarto LAINF) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione, in particolare precisando quanto segue:

 

" (…)
2.

Conformemente alla giurisprudenza in presenza di disturbi che non hanno potuto essere oggettivati mediante gli accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti deve essere esaminata la causalità adeguata in base alla prassi relativa all'evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133). L'esame della causalità naturale viene momentaneamente sospeso (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
3.

Le delucidazioni interdisciplinari esperite durante il soggiorno presso la __________ non hanno messo in luce nessun danno alla salute di natura somatica atto a spiegare la sintomatologia descritta dall'assicurato. In particolare la dott. __________, specialista ORL, ha escluso la presenza di un deficit organico all'origine delle vertigini e/o del tinnitus lamentati dall'assicurato. Gli esami neurologici sia dal lato clinico che elettroneurografico hanno permesso di escludere una polineuropatia sensibile o motoria così come pure dei deficit radicolari. Gli esami radiologici e clinici hanno pure permesso di escludere delle lesioni strutturali post-traumatiche. A livello del rachide sono presenti delle alterazioni degenerative.

Giova rilevare che già in occasione dell'assement che ha avuto luogo il 16.2.2021 il dott. __________ aveva rilevato che l'infortunio non ha causato delle lesioni strutturali degne di nota. Va effettuato un approfondimento psichico.

4.

Gli specialisti della Clinica riabilitativa hanno riscontrato delle discrepanze fra il comportamento assunto durante il soggiorno e il fatto che l'assicurato riesce a funzionare nel quotidiano.
5.

Dal lato psichico la diagnosi posta dal dott. __________ non ha potuto essere confermata. E' invece stata riscontrato un disturbo dell'adattamento con paura e reazione depressiva.
6.

Determinante ai fini dell'esito della presente procedura è la causalità adeguata. Secondo la giurisprudenza il fatto di sapere se esiste un nesso causale naturale fra i disturbi psichici e l'infortunio può restare aperto in quanto l'esistenza del nesso causale adeguato deve venire negata (sentenze del TF 8C_236/2016 dell'11.8.2016 consid. 4.2, 8C_137/2013 del 4.7.2013 consid. 5, 8C_77/2009 dei 4.6.2009 consid. 4 con i riferimenti, 8C_746/2008 del 17.8.2009 consid. 5). La causalità adeguata è un quesito giuridico e deve pertanto venire valutato dall'amministrazione e non da uno psichiatra. Il concetto dell'adeguatezza ha lo scopo di delimitare la responsabilità assicurativa per cui incombe all'autorità giudicante esprimersi su tale punto e non al medico. Non è necessario disporre di una diagnosi precisa in merito allo stato di salute psichico dell'assicurato. Per l'esame della causalità adeguata in caso di infortuni appartenenti alla categoria intermedia determinante è il fatto di sapere se i criteri elaborati dalla giurisprudenza (se del caso in numero accresciuto o in maniera incisiva) sono o meno adempiuti (sentenza del TF 8C_39/2008 del 20.11.200 8 consid. 4.1; sentenze del TFA U 37/06 del 22.2.2007 consid. 5.2, U 400/99 dell'8.2.2001 consid. 3b).

7.

Dal lato oggettivo, e quindi facendo astrazione del vissuto soggettivo dell'assicurato, l'infortunio, tenuto conto della sua dinamica, fermo restando che non devono prese in considerazione le conseguenze né le circostanze concomitanti, può essere classato nella categoria intermedia propriamente detta. Questo significa che la causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre criteri o se un criterio è dato in maniera particolarmente incisiva (cf. ad es. la sentenza del TF 8C_463/2014 del 24.6.2015 consid. 5.2. 2). In concreto tali estremi non sono dati. Se una certa spettacolarità non può essere negata l'infortunio non può essere considerato particolarmente spettacolare fermo restando che a ogni infortunio di grado medio è associato un certo carattere spettacolare che non basta per riconoscere detto criterio (sentenza del TF 8C_560/2015 del 29.4.20 16 cons. 4.4.1). L'infortunio non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente drammatica essendo in particolare l'assicurato stato prontamente soccorso. L'assicurato non ha lamentato alcuna lesione grave o di particolare natura, nel senso di lesioni interessanti organi ai quali viene attribuita una particolare importanza. Dal lato oggettivo il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti. Per ammettere tale criterio devono essere adempiute delle circostanze particolari e atte a influenzare negativamente la guarigione. Non basta la persistenza di disturbi. La cura medica non è stata eccezionalmente lunga tenuto conto peraltro che l'aspetto temporale non è decisivo in quanto bisogna considerare la natura e l'intensità della cura con riferimento alle altera-zioni organiche (sentenza del TF 8C_605/2010 9.11.2010). Delle blande cure conservative come ad es. la fisioterapia o la somministrazione di anti-dolorifici non sono sufficienti per ammettere tale criterio (sentenza del TF 8C_566/2013 del 18.8.20 14). Nessuna cura errata. La durata dell'incapacità lavorativa è stata influenzata dai diversi accertamenti che ha disposto la CO 1 alfine di fare luce in merito ai disturbi e alle limitazioni riferite dall'assicurato e in ogni caso non può essere considerata rilevante. L'assicurato non ha presentato in modo continuativo dei disturbi importanti su base organica aventi comportato dei notevoli impedimenti nella vita quotidiana. (…)”

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 2 marzo 2022 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, “sono riconosciute le prestazioni per i postumi dell’infortunio del 12 ottobre 2020” e, in via subordinata, “gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.” (cfr. doc. I, pag. 7).

                                         Il patrocinatore dell’insorgente critica l’operato dell’amministrazione, in particolare puntualizzando quanto segue:

 

" (…)

11.

(…) l'autorità inferiore non ha indagato a sufficienza i disturbi psichici di cui il ricorrente soffre a seguito dello spettacolare incidente. In proposito, il patrocinatore sottoscritto ha chiesto un nuovo rapporto al Dr. med. __________, specialista FMH Psichiatria e psicoterapia dal quale risulta che "la diagnosi di sindrome da disadattamento che i medici della __________ hanno riportato, non corrisponde assolutamente a verità e ogni mese che passa, valutando lo stato psichico del paziente sono convinto della diagnosi principale di una sindrome post-traumatica da stress (ICDQ10 F43.1) che avevo già segnalato in data 14.06.2021 alla CO 1 di __________". Inoltre "il paziente a margine è seguito dal sottoscritto dal 01.02.2021 a tuttora regolarmente ed è al beneficio di regolari colloqui di sostegno e una importante psicofarmacoterapia, malgrado ciò la sua situazione psichica rimane pressoché invariata e se in un prossimo futuro tale situazione non dovesse migliorare sarà assolutamente auspicabile un ricovero presso una clinica specializzata per migliorare la situazione psichica. Infatti, il paziente presenta tuttora i sintomi classici di una depressione postraumatica da stress ancora dopo mesi dall'infortunio che per lui è stato un evento di vita stressante, ha avuto immensa paura al momento che l'ascensore ha perso controllo ed è precipitato da un importante altezza, egli ha effettivamente avuto un reale timore di morte e oltre ai vari disturbi ortopedici che gli hanno causato diversi dolori e fastidi tuttora presenti, presenta ancora importanti stati d'ansia, è angosciato malgrado il tempo trascorso, è molto teso e irritabile, fa ancora fatica a verbalizzare l'evento, non riesce a prendere l'ascensore malgrado vari tentativi, presenta vari disturbi del sonno sotto forma di flash-back continui dove rivive la scena dell'infortunio che gli ha causato un importante trauma tuttora in corso. Egli è insicuro, ha delle grosse paure ad affrontare il mondo reale, malgrado l'importante psicofarmacoterapia in atto la sua situazione rimane critica e gli causa un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per un periodo da determinare. La sua prognosi dipenderà dall'evoluzione della sua patologia, sperando che in un prossimo futuro la sua situazione possa migliorare" (allegato A).
Pertanto, alla luce di queste chiare e complete valutazioni, non si vede come si possa negare l'esistenza di una sindrome postraumatica e, del resto, l'opinione contraria dei "sanitari" della clinica riabilitativa non è per nulla motivata e non tiene conto dell'importante psicofarmacoterapia somministrata al ricorrente. Già per questo motivo il ricorso deve accolto con il riconoscimento delle prestazioni al ricorrente se del caso con rinvio per approfondimenti all'autorità inferiore.
12.

Sia come sia il ricorrente ritiene che siano dati i criteri minimi per riconoscere l'adeguatezza del nesso di causalità. Premesso che si condivide l'opinione che l'infortunio rientra nella categoria intermedia, esso è stato particolarmente spettacolare. In proposito di produce una fotografia che ben illustra la caduta spettacolare (quasi 6 piani) con rischio di morte. Inoltre, se è vero che il ricorrente è stato prontamente soccorso, egli ha subito un trauma cranico commotivo di grado 1 con tutta una serie di altri importanti disturbi. Il decorso, come risulta dal rapporto medico citato al punto precedente, è particolarmente sfavorevole con notevoli limitazioni nella vita quotidiana e la cura medica continua ed è molto importante. Altro che le cure blande cui fa riferimento l'autorità inferiore! (…)” (cfr. doc. I, pag. 5-7; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della redattrice)

 

A suffragio delle proprie argomentazioni il rappresentante del ricorrente produce il certificato medico del 15 febbraio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. A) e una “fotografia del luogo dell’incidente” (doc. B). 

                               1.5.   Nella risposta del 17 marzo 2022 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
 

                               1.6.   Il 21 marzo 2022 (doc. V) il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha chiesto che: “per accertare la presenza o meno di sindrome post traumatica da stress sia eseguita una perizia medica”.
                                       

                               1.7.   Il 28 marzo 2022 (doc. VII) l'CO 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni, precisando che “una perizia non si impone in quanto la causalità adeguata - quesito giuridico la cui risposta incombe pertanto all’amministrazione e in caso di ricorso al giudice ma non al medico - non è data”.

 

                               1.8.   Il 25 aprile 2022 (doc. IX) il rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA che: “la __________, che versa al ricorrente le indennità giornaliere di malattia, ha disposto una valutazione medica affidata al Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, i cui esiti potrebbero avere un certo influsso sulla procedura in corso”. A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore dell’insorgente produce la “Comunicazione 13 aprile 2022 della __________” (doc. IX-1).
 

                               1.9.   Il 27 aprile 2022 i doc. IX e IX-1 sono stati trasmessi all’CO 1 per conoscenza (doc. X).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni derivante dall’infortunio del 12 ottobre 2020 dal 3 gennaio 2022, oppure no.

Preliminarmente il TCA rileva che oggetto del presente giudizio è esclusivamente il danno alla salute riconducibile all’infortunio del 12 ottobre 2020. Dalle tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi di carattere infortunistico, presenta pure dei problemi degenerativi alla colonna cervico-dorso-lombare (sindrome lombo-spondilogena; protrusioni discali L3/L4 e L4/L5;  protrusioni discali C5/C6, C6/C7 senza neurocompressione, uncoartrosi e restringimento dei forami bilaterali C5/C6, ernie discali dorsali da T3 a T7 con compressione midollare, esiti da distrofia di Scheuermann dorsali con ernie discali dorsali D3/D4, D5/D6 e D6/D7 con compressione midollare, ecc.) preesistenti e/o indipendenti al/dal trauma del 12 ottobre 2020 (cfr. in particolare, doc. 16, 22, 27, 28, 36, 46, 57, 77, 83, 84, 85, 90, 108, 132, 137 e 155 incarto LAINF). Tali problematiche esulano dal presente giudizio (in particolare, con riferimento alla valutazione dalla capacità lavorativa residua e dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato), non essendo in nesso di causalità naturale con l’infortunio in questione. Giova qui, infatti, ricordare che l’assicurazione contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla salute causato dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità; cfr. tra le tante, la STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid. 2.5 e la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.2).

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

                                     

                               2.4.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.5.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         - le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         - la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         - la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         - i disturbi somatici persistenti;

                                         - la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         - il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         - il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                                     

                               2.6.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il Tribunale federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

 

                                         In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

 

                                         In una sentenza 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure, applicato questo principio a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da stress post-traumatico lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione subita da quest’ultima, non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, consid. 3).

 

                                         Nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

                                     

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.9).

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie, l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il diritto dell’assicurato alle prestazioni assicurative a decorrere dal 3 gennaio 2022, ritenuto che la sintomatologia psico-somatica (caratterizzata, in particolare, da capogiri, tinnito all’orecchio destro, diminuzione dell’olfatto, disturbi psichici, ecc.) riferita dall’assicurato non è oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data.  

                                         Da parte sua, l’assicurato sostiene invece che i disturbi di cui continua a soffrire sarebbero la conseguenza dell’infortunio del 12 ottobre 2020, tenuto pure conto che prima di esso avrebbe sempre goduto di buona salute (cfr., in particolare, doc. I).

 

                                         A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).
 

                               2.9.   Chiamata ora a pronunciarsi, constatato che il patrocinatore dell’assicurato non si è pronunciato al riguardo (cfr. doc. I), questa Corte concorda con l’amministrazione che per la complessa sintomatologia psico-somatica (caratterizzata, in particolare, da capogiri, tinnito all’orecchio destro, diminuzione dell’olfatto, disturbi psichici, ecc.) denunciata da RI 1, non è stata trovata sufficiente correlazione con un danno organico oggettivabile (cfr., a questo proposito, in particolare i doc. 16, 31, 36, 46, 63, 77, 83, 84, 85, 87, 89, 95, 102, 108, 132, 137 e 155 incarto LAINF).

Proprio in questo senso si sono, del resto, espressi anche gli specialisti della __________ nel rapporto di uscita del 6 dicembre 2021 (cfr. doc. 155 incarto LAINF) relativo al soggiorno stazionario dal 21 ottobre al 19 novembre 2021 (doc. 155, pag. 2 incarto LAINF: “Infolge Selbstlimitierung konnten die zu erwartenden Verbesserungen bezüglich Funktion und Belastbarkeit nicht erreicht werden.

                                         Das Ausmass der demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung sowie den Diagnosen nicht erklären. Die Beurteilung der Zumutbarkeit stützt sich primär auf medizinisch-theoretische Überlegungen, unter Berücksichtigung der Beobachtungen bei den Leistungstests und im Behandlungsprogramm. Eine weitergehende Einschränkung der Belastbarkeit lässt sich medizinisch-theoretisch nicht begründen.”; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice.) rispettivamente il medico fiduciario, dr.ssa med. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, nella valutazione dell’11 novembre 2021 (cfr. doc. 132 pag. 6 incarto LAINF; “Unfallfolgen im Bereich ORL sind gesamthaft nicht objektivierbar, daher keine unfallbedingte natürliche Kausalität zwischen den angegebenen Beschwerden Schwindel, Tinnitus rechts und Riechminderung nach eingehender Untersuchung des Probanden.”).


In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_261/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

                                         In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

                                         In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TF ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

 

                             2.10.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9), l’esame della causalità naturale deve essere momentaneamente sospeso per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. supra, consid. 2.6).

 

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 3 gennaio 2022; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2).

Dalla documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, all’assicurato non erano state prescritte ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di salute. In proposito, giova ricordare che eventuali trattamenti per i disturbi di carattere degenerativo (cfr. consid. 2.2) non impediscono di concludere alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. Infine, nella misura in cui gli eventuali provvedimenti terapeutici non concernono un danno alla salute somatico (disturbi psichici – cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.1: “Die Prüfung der Adäquanz eines Kausalzusammenhangs ist bei Anwendung der Praxis zu den psychischen Unfallfolgen (BGE 115 V 133) in jenem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem von der Fortsetzung der auf die somatischen Leiden gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des unfallbedingten Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann (BGE 134 V 109 E. 6.1 S. 116; Urteil 8C_295/2013 vom 25. September 2013 E. 3.1).” – il corsivo è della redattrice), rispettivamente riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico, non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese di gennaio 2022 con esame dell’adeguatezza (cfr. la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med. I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der Versicherte arbeite weiterhin zu 75 % bis Ende Februar 2012; angesichts der weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è della redattrice; cfr. STCA 35.2020.102 del 3 maggio 2021, consid. 2.10).

 

Stante quanto precede questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, al più tardi in data 3 gennaio 2022, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

 

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche (e l’assenza di postumi infortunistici oggettivabili), l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a procedere all’esame dell’adeguatezza del nesso causale.

 

                             2.11.   Il TCA osserva innanzitutto che, nel caso di specie, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).


Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha applicato i criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, in quanto le cause organiche oggettivate non sono sufficienti a spiegare i disturbi lamentati dall’assicurato (cfr. doc. 170 incarto LAINF).

 

Il TCA concorda con il modo di procedere dell’amministrazione, a ragione rimasto incontestato da parte del patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. I).

Dalla documentazione medica agli atti risulta peraltro che l’interessato ha riportato un “trauma cranico commotivo di grado 1” (cfr., in particolare, il doc. 27 incarto LAINF) e che è stato degente dal 12 al 15 ottobre 2020 presso il reparto di chirurgia della Clinica __________, ove è stato sottoposto a sorveglianza neurologia e a consulto cardiologico.

Dal relativo rapporto d’uscita emerge, in particolare, quanto segue:

 

" Anamnesi e decorso:

Si tratta di un paziente senza antecedenti internistici che oggi mentre esegue trasloco e si trova nell'ascensore, l'ascensore cade dal 2º piano fino al -2, con trauma cranico commotivo, cervicalgia, dolore lombare e dolore bilaterale anca bacino. Non nausea né vomito, né deficit neurologico né dispnea né dolore toracico né addominale. Dopo la diagnostica in Pronto Soccorso il paziente è stato sorvegliato in Cure intense fino al 13.10.2020. Il decorso si svolge senza complicazioni, con un paziente che rimane stabile dal punto di vista neurologico, senza deficit clinici né complicazioni. Anche a livello emodinamico non si registrano instabilità pressorie; da segnalare episodi recidivanti di bradicardie sinusali (fino a 38 bpm) senza impatto emodinamico ed asintomatiche; un controllo seriale dell'ECG mostra una mancata crescita delle onde R in sede inferiore, ma non si riscontrano movimenti enzimatici in controlli multipli.

Anche una rilettura TC non mostra segni per coinvolgimento cardiaco né dei grossi vaso mediastinici, così come non si riscontrano apparenti lesioni TC a livello del tronco encefalico.

In data 13 ottobre il paziente viene trasferito nel reparto di Chirurgia per il proseguimento della degenza e le cure del caso, Un controllo Holter 24 ore mostra un ritmo sinusale con frequenze cardiache normo-bradicardiche (…). ECG nella norma. Assente extrasistolia ventricolare. Sporadiche ESSV isolate e due coppie. Non episodi di fibrillazione atriale parossistica. Non disturbi di conduzione atrio-ventricolare. Il Dr. __________ non consiglia ulteriori indagini. Il paziente può essere dimesso in buon stato generale. (…)” (doc. 27 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre le sottolineature sono della redattrice)

 

                                         Chiamato ora a rispondere al suddetto quesito, il TCA constata dunque che, in occasione dell’evento infortunistico dell’ottobre 2020, l’assicurato ha riportato un trauma cranico commotivo lieve. Già per questa ragione, il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STFA U 6/03 del 6 maggio 2003 consid. 3.2, in cui l’Alta Corte ha precisato che una leggera commozione cerebrale non basta per applicare la prassi in materia di traumi d’accelerazione cervicale, essendo necessario che il caso si situi al confine tra una commotio e una contusio cerebri; STF 8C_236/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 5 e 5.2.2; 8C_386/2020 del 24 agosto 2020 consid. 4.3.2 e i riferimenti ivi citati; sul tema, si veda pure la STF 8C_58/2022 del 23 maggio 2022 consid. 4.6, destinata alla pubblicazione, in cui la Corte federale ha lasciato aperta in particolare la questione di sapere se, alla luce della possibilità riconosciuta in letteratura che una folgorazione provochi delle alterazioni elettrochimiche a livello cerebrale, sia giustificato valutare l’adeguatezza dei disturbi non sufficientemente oggettivabili in base alla prassi applicabile ai traumi d’accelerazione cervicale o alle lesioni equivalenti (DTF 134 V 109).

 

                             2.12.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha classificato l’infortunio di cui è rimasto vittima la ricorrente nella categoria di quelli di media gravità in senso stretto. Quindi, dopo aver escluso l’adempimento dei sette criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale, l’CO 1 ha concluso che i disturbi (di natura somatica e psichica) privi di sostrato organico oggettivabile denunciati dopo il 3 gennaio 2022, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’infortunio dell’ottobre 2020 (cfr. doc. 170).

Con la propria impugnativa, l’assicurato concorda con la qualifica dell’infortunio operata dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 6: “Premesso che si condivide l’opinione che l’infortunio rientra nella categoria intermedia (…).”), ma ha sostenuto che occorrerebbe ammettere l’adeguatezza del legame causale, sulla base delle seguenti considerazioni: “(…) l'infortunio (…) è stato particolarmente spettacolare. In proposito di produce una fotografia che ben illustra la caduta spettacolare (quasi 6 piani) con rischio di morte. Inoltre, se è vero che il ricorrente è stato prontamente soccorso, egli ha subito un trauma cranico commotivo di grado 1 con tutta una serie di altri importanti disturbi. Il decorso, come risulta dal rapporto medico citato al punto precedente, è particolarmente sfavorevole con notevoli limitazioni nella vita quotidiana e la cura medica continua ed è molto importante. Altro che le cure blande cui fa riferimento l'autorità inferiore!” (cfr. doc. I, p. 6 e 7).
                                       

                              2.13   Chiamato a pronunciarsi, tenuto conto della dinamica dell’infortunio già riportata al consid. 1.1. (in particolare, della circostanza che la cabina dell’ascensore è partita in discesa rapida dal secondo piano ed è precipitata fino al piano meno due) e posto che, secondo la giurisprudenza federale, in questo contesto occorre tenere conto della dinamica oggettiva dell’evento senza considerare le conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il TCA concorda con la classificazione proposta dall’assicuratore che, a ragione, è rimasta incontestata dal patrocinatore dell’assicurato.

                                         Del resto, è utile segnalare che questo Tribunale ha classificato nella categoria degli infortuni di grado medio, ma al limite della categoria inferiore, l’infortunio occorso a un’assicurata che, intenzionata a raggiungere il piano-terra mediante l’ascensore, è stata catapultata al quinto piano con una forte accelerazione, cadendo contro la ringhiera e venendo colpita in testa dalla plafoniera (STCA 35.1999.65 del 27 giugno 2000, consid. 2.8.).

Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolar-mente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

 

                                         A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Giova qui, infine, ricordare che esulano dal presente giudizio pure i disturbi (organici) interessanti la colonna cervico-dorso-lombare sono degenerativi e preesistenti e/o indipendenti al/dal trauma del 12 ottobre 2020 (cfr. consid. 2.2).

Sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (criterio 1). Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Alla luce di quanto appena esposto non permette di giungere ad una diversa conclusione la “fotografia del luogo dell’incidente” versata agli atti dal patrocinatore del ricorrente davanti al TCA quale doc. B.

                                        

Nell’infortunio dell’ottobre 2020, l’assicurato ha riportato un trauma cranico (o, tutt’al più, una lesione cerebrale traumatica lieve). Egli ha quindi denunciato una complessa sintomatologia, comprensiva anche di disturbi psichici, risultata priva di sostrato organico oggettivabile.

A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (criterio 2; in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

 

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio (criterio 3). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questa Corte ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga (criterio 4).

Dagli atti di causa emerge infatti che, dopo l’iniziale breve degenza presso il reparto di chirurgia della Clinica __________ (degenza dal 12 al 15 ottobre 2020), durante la quale si è in sostanza proceduto a una sorveglianza neurologica dell’insorgente (cfr. doc. 27 incarto LAINF), quest’ultimo è stato sottoposto essenzialmente ad accertamenti multidisciplinari volti a definire l’eziologia dei disturbi denunciati (come già indicato nella premessa, nella misura in cui le cure gli sono state applicate in ragione della patologia psichiatrica, esse non possono essere considerate).

Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.


Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (criterio 5) non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Nella concreta evenienza, se il decorso appare sfavorevole è soprattutto in ragione della persistenza di una complessa sintomatologia non oggettivabile, di cui non si può tener conto nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza in base alla DTF 115 V 133.


Posto che i disturbi che non correlano con un danno organico oggettivabile (compresi quelli psichici, che sono, tra l’altro, i soli disturbi residuali a giustificare una incapacità lavorativa oltre il 3 gennaio 2022; cfr. rapporto di uscita del 6 dicembre 2021 della __________, di cui al doc. 155 incarto LAINF a pag. 2 “Die festgestellte psychische Störung begründet aktuell eine mittelschwere arbeitsrelevante Leistungsminderung” e a pag. 3 “Der Patient ist aus psychiatischer Sicht aktuell nicht arbeitsfähig” e valutazione dell’11 novembre 2021 del medico fiduciario, dr.ssa med. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, di cui al doc. 132 incarto LAINF a pag. 6 “Grundsätzlich ist di Arbeitsfähigkeit des versicherten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt un in der zuletz ausgeübten Tätigkeit als Möbeltranspoteur aus ORL Pespektive ohne Einschränkungen gegeben unter Auschuss von Tätigkeiten mit Absturzgefahr bei subjektivem Schwindel.”) non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), che i disturbi (organici) interessanti la colonna cervico-dorso-lombare sono degenerativi e preesistenti e/o indipendenti al/dal trauma del 12 ottobre 2020 (cfr. consid. 2.2), possono essere a priori ritenuti insoddisfatti anche il criterio dei disturbi somatici persistenti (criterio 6) e quello del grado e la durata dell'incapacità lavorativa (criterio 7). A quest’ultimo proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il criterio in questione è adempiuto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati; in casu, poco più di un anno). Inoltre, la sua realizzazione deve essere negata nella misura in cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2; STF 8C_ 608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3; STF 8C_475/2018 del 5 settembre 2019 consid. 5.3.4).

Si deve quindi concludere che i disturbi (di natura somatica e psichica) risultati privi di sostrato organico oggettivabile denunciati dall’insorgente dopo il 3 gennaio 2022, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 12 ottobre 2020. L’assicuratore resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 3 gennaio 2022.

 

                                         Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc. VI).

Non consentono di giungere ad una diversa conclusione della vertenza, Gli svariati certificati medici agli atti del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, in particolare quello del 15 febbraio 2022 (doc. A), giusta il quale:

 

" (…) Sorprende anche me l'immediatezza di presa di decisione da parte della CO 1 che ha respinto l'opposizione confermando che non vi sussiste nesso causale fra gli attuali disturbi e l'incidente, ribadisco che tale decisione non è corretta come anche la diagnosi di sindrome da disadattamento che i medici della __________ hanno riportato, non corrisponde assolutamente a verità e ogni mese che passa, valutando lo stato psichico del paziente sono convinto della diagnosi principale di una sindrome post-traumatica da stress (1CD-10 F43.1) che avevo già segnalato in data 14.06.2021 alla CO 1 di __________.

Il paziente a margine è seguito dal sottoscritto dal 01.02.2021 a tuttora regolarmente ed è al beneficio di regolari colloqui di sostegno e una importante psicofarmacoterapia malgrado ciò la sua situazione psichica rimane pressoché invariata e se in un prossimo futuro tale situazione non dovesse migliorare sarà assolutamente auspicabile un ricovero presso una clinica specializzata per migliorare la situazione psichica.

infatti il paziente presenta tuttora i sintomi classici di una depressione post-traumatica da stress ancora dopo mesi dall'infortunio che per lui è stato un evento di vita stressante, ha avuto immensa paura al momento che l'ascensore ha perso controllo ed è precipitato da un importante altezza, egli ha effettivamente avuto un reale timore di morte e oltre ai vari disturbi ortopedici che gli hanno causato diversi dolori e fastidi tuttora presenti, presenta ancora importanti stati d'ansia, è angosciato malgrado il tempo trascorso, è molto teso e irritabile, fa ancora fatica a verbalizzare l'evento, non riesce a prendere l'ascensore malgrado vari tentativi, presenta vari disturbi del sonno sotto forma di flash-back continui dove rivive la scena dell'infortunio che gli ha causato un importante trauma tuttora in corso.

Egli è insicuro, ha delle grosse paure ad affrontare il mondo reale, malgrado l'importante psicofarmacoterapia in atto la sua situazione rimane critica e gli causa un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per un periodo da determinare.

La sua prognosi dipenderà dall'evoluzione della sua patologia, sperando che in un prossimo futuro la sua situazione possa migliorare. (…)”

 

                                         Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (sul tema, cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto dei pareri mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati e STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.9.3 e riferimenti ivi citati).
Stante quanto precede, non consente di giungere ad una diversa conclusione della vertenza, neppure la circostanza che “la __________, che versa al ricorrente le indennità giornaliere di malattia, ha disposto una valutazione medica affidata al Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia” fatta presente il 25 aprile 2022 dal patrocinatore del ricorrente (doc. IX).  

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

In conclusione si deve quindi negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto, a far tempo dal 3 gennaio 2022.

                             2.14.   Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alla richiesta di ordinare una perizia medica per accertare la presenza o meno di una sindrome post traumatica da stress, avanzata dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. V).
                                       

                             2.15.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.

                                        

                             2.16.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                         Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 2 marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

 

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti