Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2022.29

 

mm

Lugano

11 luglio 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 20 settembre 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto a terra da un’altezza di circa 80/90 centimetri, atterrando sulla parte destra del corpo (spalla, gomito e polso).

                                         A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 28 settembre 2012 del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura del collo del radio destro (doc. 8 – fasc. I).

                                         Nel prosieguo, l’assicurato è stato sottoposto a un esame di artro-RMN della spalla destra che ha evidenziato la presenza di una rottura trasmurale della cuffia rotatoria in sede antero-centrale che si estendeva fino alla zona di confluenza antero-laterale (doc. 86 – fasc. I).

 

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in merito e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         RI 1 ha subito tre interventi chirurgici alla spalla destra (5 aprile 2013 [doc. 116 – fasc. I], 25 luglio 2014 [doc. 241 – fasc. II] e 12 ottobre 2016 [doc. 429 – fasc. II]) e due al polso destro (23 luglio 2015 [doc. 299 – fasc. II] e 8 giugno 2018 [doc. 527 – fasc. III]).

 

                                         L’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° febbraio 2019 (doc. 559 – fasc. III). Le indennità giornaliere sono di fatto state pagate sino al 28 febbraio 2019, per coordinarsi con l’assicurazione per l’invalidità che aveva disposto l’esecuzione di provvedimenti professionali a far tempo dal 1° marzo 2019 (doc. 598 – fasc. III).

 

                               1.2.   Nel mese di marzo 2020 l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre stava scendendo da un terreno in pendenza, è scivolato con entrambi i piedi ed è caduto all’indietro. Egli ha quindi allungato all’indietro le braccia subendo un contraccolpo a livello delle spalle, in particolare di quella sinistra (cfr. doc. 56).

                                         Dal referto 12 marzo 2020 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi di trauma distorsivo alla spalla sinistra (doc. 3).

                                         L’artro-RMN della spalla sinistra del 26 giugno 2020 ha mostrato un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e una lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 41).

 

                                         Anche questo sinistro è stato assunto dall’amministrazione.

 

                               1.3.   In data 27 maggio 2021, l’CO 1 ha informato il patrocinatore dell’assicurato che nel frattempo le condizioni di salute infortunistiche si erano stabilizzate e che pertanto il versamento delle prestazioni di corta durata sarebbe stato sospenso dal 1° giugno 2021 (doc. 187).

 

                               1.4.   Con decisione formale del 5 novembre 2021, l’assicuratore ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25% (doc. 202).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 205 e doc. 218 + allegato), in data 4 febbraio 2022, l’CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 223).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell’8 marzo 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che venga accertata l’eziologia infortunistica dei disturbi alla spalla sinistra e che gli siano riconosciute una rendita d’invalidità del 45% e un’IMI del 35%, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese, per quanto riguarda la natura dei disturbi interessanti la spalla sinistra, il patrocinatore rileva in particolare che “… il Dr. __________, nella sua lunga articolazione, in sintesi afferma che l’assicurato alla spalla sinistra era affetto da fattori predisponenti adeguati alla formazione della lesione parziale a tutto spessore che quando stressate meccanicamente da gesti ripetuti vanno incontro ad un processo di usura progressivo nel tempo fino determinare lesioni tendinee. Ebbene, quest’affermazione corrisponde a un’opinione personale e come tale rimane allo stadio di una valutazione non corredata da un substrato fattuale che non correla con il rapporto di causa-effetto tra il trauma ed il danno. Senza il trauma quel tipo di danno non si sarebbe verificato benché il servizio medico affermi che prima o poi l’assicurato sarebbe rimasto vittima di una lesione. Evidentemente si tratta di una opinione non accettabile altrimenti vorrebbe dire che avere l’assicurazione infortuni non è necessario ritenuto che prima o poi, per usura oppure per invecchiamento o quant’altro, i tessuti degenerano e quindi siamo tutti vittime di lesioni. L’evento in sé, che è stato il fattore scatenante, ha indubbiamente una sua rilevanza ed in questo senso, se non è atto a provocate quel tipo di conseguenza (considerazione diversa da quella del Dr. __________), è stato perlomeno quel fattore che ha generato le conseguenze. Dunque ha provocato perlomeno un peggioramento duraturo dello stato di salute (subordinatamente alla prima opzione che vede il principio della causalità naturale soddisfatto) e pertanto una modifica direzionale dello stato di salute. Anche in questa ultima ipotesi, il danno deve essere preso a carico. In buona sostanza senza il trauma è del tutto probabile che la lesione a questo punto non ci sarebbe affatto stata. Che poi il medico affermi che era presente una fragilità di fondo appare davvero un’argomentazione tesa solo a negare un diritto ed a difendere un certo operato amministrativo e medico.”.

                                         Per quanto concerne specificatamente la dinamica dell’evento e, meglio, la sua idoneità a causare il danno alla salute in discussione, il rappresentante sostiene segnatamente che “… il tipo di trauma e la dinamica dimostra proprio che siamo confrontati in piano con questa ipotesi di studio. Il gesto inusuale, il picchiare da una certa altezza e su un fondo in sassi, poi in assenza di disturbi precedenti e l’insorgenza di una immediata sindrome algica sono la chiara dimostrazione della correlazione di causa effetto.”.

                                         A proposito del diritto alla rendita d’invalidità, l’RA 1 contesta la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ e fa valere, rifacendosi al parere del dott. __________, che il ricorrente, tenuto conto del danno alle due spalle, presenterebbe un’inabilità del 40% anche in attività sostitutive adeguate.

                                         Trattandosi degli aspetti economici legati alla definizione del grado dell’invalidità, il patrocinatore osserva in particolare che “… dovendo far capo alla statistica federale (altrimenti per il reddito da valido si deve prendere in considerazione il reddito di capo cantiere desunto dal CNM) per il reddito da valido è opportuno praticare il livello due della TA1 tirage skill level categoria 41-43, aggiornato all’anno 2021. Peraltro, si tratta di un reddito abbastanza in linea con il reddito realistico o persino inferiore se oggi continuerebbe ad esercitare l’attività di capo cantiere. Lo stesso livello non può essere praticato per la definizione del reddito d’invalidità e per diverse ragioni. In questo caso, tenendo presente le competenze acquisite e le indicazioni medico teoriche che propendono per un’attività di tipo semplice, senza grandi espressioni concettuali e prevalentemente sedentaria, con importanti limitazioni funzionali, che in realtà sono riscontrabili soprattutto nei servizi a bassa intensità produttiva dove il livello dei salari, in senso generale, anche nel resto della Svizzera quindi non solo in Ticino che è ancora un’altra categoria, occorre prendere in considerazione il livello uno. Al contrario, se si vuole partire dall’idea che ci sono delle competenze nei settori residui, allora bisognerebbe prendere in considerazione quelle acquisite tramite la formazione AI e quindi il salario reale di custode di immobile per quanto quest’attività nella realtà non è esercitabile con il peggioramento intervenuto a marzo 2020, poiché non permette l’esercizio della manutenzione completa degli immobili e poi il ricorrente medesimo risulta abile sono in misura del 60%. Altre competenze non ve ne sono fatta eccezione per le ottime conoscenze maturate in campo edile che non possono più essere sfruttate. In altre parole, tra il reddito da valido e quello da invalido occorre marcare delle differenze sia nelle competenze sia nel livello. Altrimenti, se si vuole prendere in considerazione il livello due anche nel reddito da invalido come ha fatto la CO 1 e sostenuto anche in procedura d’opposizione, proprio per marcare una differenza bisognerebbe prendere in considerazione il livello tre da valido che nel ramo 41-43 equivale a CHF 7'390 da moltiplicare per 12 volte e aggiornarlo al 2021. In buona sostanza nell’adottare questa differenza vuol dire prendere in considerazione il patrimonio professionale dell’assicurato, il quale avendo superato i 50 anni d’età, in ambito edile sconta tutta la conoscenza maturata fino a quell’età, mentre in un ramo alternativo con mansioni semplici e sedentarie deve ripartire da zero e costruirsi tutta una personalità professionale, con una proiezione di carriere piuttosto breve. (…). Per quanto riguarda la deduzione sociale, che la CO 1 quantifica nella misura del 5%, al contrario dell’AI che pure ha applicato il 10% ciò che rappresenta comunque un indicatore venendo da un altro assicuratore sociale che nella scala dei valori è superiore alla Lainf (la Lainf è poziori all’AI non soltanto dal profilo del coordinamento economico ma anche nel significato), a nostro parere, proprio in considerazione dei vari fattori medici e delle multiple limitazioni risulta senz’altro applicabile la percentuale del 15% oppure almeno una quota non inferiore al 10%, considerando l’insieme del danno fisico indubbiamente rilevante.”.

                                         In merito infine all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, il suo rappresentante rileva che “… dall’attestazione resa dal medico legale Dr. __________ di cui agli atti e per il quale ci riserviamo di produrre un eventuale parere successivo, vi è una divergenza nella quantificazione ritenuto che lo specialista indica un danno complessivo del 35% così composto: 25% per la sola spalla destra, a fronte del 15% definito dal Dr. __________ e confermato dal Dr. __________, il 5% per il gomito e l’ulteriore 5% per il polso (trattasi di conferme). La differenza scaturisce in modo particolare tra la prima fase e la seconda, conseguente all’evento di marzo 2020 che ha comportato un peggioramento globale dello stato di salute. Infatti, effettuando una comparazione dello stato clinico da quanto rilevato dal Dr. __________ e dal Dr. __________, per quanto possibile e comparabili, si può notare un cambiamento nella ridotta articolarità e nella funzionalità, quindi siamo confrontati con maggiori e più ampie limitazioni, e soprattutto anche con una sindrome algica ben più pronunciata rispetto a prima. D’altro canto, il Dr. __________ categorizza il danno in uno stadio diverso ossia nella periartrite omeroscapolare. Anche l’assicurato afferma che negli ultimi mesi è andato incontro ad un peggioramento costante del suo stato di salute, nel quadro delle medesime patologie, che ha avuto quale conseguenza l’ampiamento delle limitazioni fisiche e ridotto ancor di più la sua autonomia di movimento.” (doc. I).

 

                               1.6.   Il 6 aprile 2022 al Tribunale è pervenuta documentazione attinente alla tempestività dell’impugnativa (doc. V + allegati), che è poi stata trasmessa all’assicuratore resistente ai fini della risposta di causa (doc. VI).

 

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

 

                               1.8.   In data 9 maggio 2022, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un nuovo referto del dott. __________ e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI + allegato).

                                         L’istituto assicuratore convenuto ha preso posizione al riguardo il 19 maggio 2022 (doc. XIII + allegato).

                                         In data 9 giugno 2022, il rappresentante del ricorrente ha ancora formulato alcune sue osservazioni riguardo alla dinamica del sinistro del marzo 2020 (cfr. doc. XV).

                                         L’allegato è stato trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XVI).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Nel caso concreto, litigiosa è l’entità del grado dell’invalidità e della menomazione dell’integrità di cui è portatore RI 1.

 

                                        Preliminarmente, questa Corte è però chiamata a stabilire se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinta la propria responsabilità relativamente al danno interessante la spalla sinistra, oppure no.

 

                               2.3.   Spalla sinistra: causalità naturale con l’infortunio dell’11 marzo 2020?

 

                            2.3.1.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                            2.3.2.   Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                            2.3.3.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.

 

                            2.3.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

 

                            2.3.5.   In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha negato che la problematica interessante la spalla sinistra costituisse una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso nel marzo 2020, facendo capo essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 223, p. 6).

 

                                         Dalle carte processuali emerge in effetti che il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è pronunciato sull’eziologia dei disturbi riguardanti quella parte del corpo, una prima volta con nota del 3 agosto 2020. In quella sede, egli ha dichiarato che non vi erano “lesioni oggettivabili in relazione almeno probabile con l’infortunio del 11.3.2020, trattasi di sole lesioni degenerative” e di condividere il parere del dott. __________, spec. FMH in fisiatria, secondo cui si sarebbe trattato di “… lesioni unicamente riconducibili con probabilità preponderante ad usura o a malattia (stato pregresso).” (doc. 46, p. 3).

 

                                         In occasione della visita di chiusura del 6 aprile 2021, lo stesso dott. __________ ha indicato che l’artrosi acromion-claveare alla spalla sinistra con lesione parziale del tendine del sovraspinato su base degenerativa, non costituiva una diagnosi di competenza dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 160, p. 4).

 

                                         Il medico __________ ha ulteriormente motivato il proprio parere in merito alla natura dei disturbi alla spalla sinistra nel quadro della procedura di opposizione, allorquando è stato chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi in merito alle obiezioni sollevate dal dott. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni interpellato privatamente dall’insorgente.

                                         Con apprezzamento del 2 febbraio 2022, il dott. __________ ha ribadito che il danno oggettivato alla spalla sinistra non costituisce una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato. In primo luogo, a suo avviso, “l’artro-RM della spalla sinistra del 26.06.2020 dell’assicurato mostrò un’artrosi dell’articolazione acromion-claveare con irregolarità dei profili articolari contrapposti e sfumato edema osseo subcondrale, una riduzione d’ampiezza dello spazio adiposo sub-acromiale ed una lieve impronta sul profilo superiore del tendine del muscolo sovraspinato: queste condizioni da sole sono fattori predisponenti adeguati alla formazione della lesione parziale a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato, fibre che stressate meccanicamente nei movimenti ripetuti in uno spazio sub-acromiale ridotto d’ampiezza, vanno incontro ad un processo di usura progressivo nel tempo fino a determinare lesioni tendinee.”.

                                         In secondo luogo, sempre secondo il dott. __________, il trauma riportato “… sia per intensità che per meccanismo biomeccanico non è atto a determinare una lesione del tendine del muscolo sovraspinato in un paziente sano: la maggior causalità per uno stress tendineo del muscolo sovraspinato che alla fine esita in lesioni franche con un processo progressivo di usura, è rappresentato da una limitazione dello spazio sottoacromiale, condizione quest’ultima presente nell’artro-RM del 26.06.2020 del Sig. RI 1. Nei vari studi scientifici per la biomeccanica è stato evidenziato che una rottura del tendine sovraspinato in un paziente sano viene causata da uno sforzo eccentrico con una muscolatura pre-tensionata a causa di una distorsione che deve indicativamente sulla base del bio-meccanismo presentare una lesione congiunta del tendine del muscolo sottoscapolare come conseguenza dell’evento distorsivo, nel caso in cui si presenti la rottura nella regione anteriore del tendine del sovraspinato come nel caso del Sig. RI 1”.

                                         In terzo luogo, egli ha sottolineato che “… una rottura tendinea in un paziente sano causata da un meccanismo infortunistico provoca una cosiddetta pseudoparalisi alla spalla: con una rottura fresca del tendine del sovraspinoso, l’abduzione e l’elevazione non sono eseguibili. Nel rapporto del PS dell’Ospedale di __________ fu riportato: “Spalla sinistra non tumefatta, lieve dolore alla palpazione della regione acromiale. Articolarità limitata ai massimi gradi da algie. Jobe negativo, Belly-press negativo”. Seguì, in data 26.03.2020, ossia a soli 14 giorni successivi la data del trauma, un’ecografia della spalla sinistra che mostrò una “disomogeneità ecostrutturale della matrice del tendine sovraspinato come per entesopatia micro-calcarea, senza segni di rotture a tutto spessore”, inoltre si riscontrò “una placca iperecogena fibrocalcifica del tratto inserzionale di 2 mm che si associa ad una circoscritta lesione incompleta da slaminamento del margine superiore del tratto intermedio di 3 mm”, tutti reperti di natura degenerativa. Dopo due mesi dalla data del trauma e precisamente in data 16.06.2020 l’assicurato fu valutato dal dr. med. __________ il quale richiese l’esecuzione di un’artro-RM alla spalla sinistra che mostrò una lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato, associata a patologia degenerativa-artrosica della spalla sinistra e sulla scorta di tali reperti, con rapporto medico del 07.07.2020 riportò: “(…) ho spiegato al paziente il referto dell’artrorisonanza magnetica della spalla sinistra del 26 giugno 2020. Tale indagine ha evidenziato una lesione parziale delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato in artrosi dell’articolazione acromio-claveare con riduzione di ampiezza dello spazio adiposo subacromiale, che evidenziava già un’impronta sul profilo superiore del sovraspinato. (…). In base al referto dell’artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del 26.6.2020, ritengo che sia preponderante la probabilità che i disturbi accusati dal paziente siano legati alla presenza di un’alterazione degenerativa pregressa all’infortunio, che all’infortunio stesso dell’11.03.2020.”.

                                         Il medico fiduciario dell’amministrazione ha quindi concluso che “per queste constatazioni e concordemente alle valutazioni del dr. __________ ed agli esami strumentali che palesavano l’assenza di franche lesioni post-traumatiche ma la presenza di patologie degenerative, si procedeva alla chiusura del caso per estinzione del nesso causale da cui ne derivò anche l’assenza di diritto ad IMI con persistenza di dolori in collegamento solo possibile all’infortunio dell’11.03.2020.” (doc. 222 – il corsivo è del redattore).

 

                                         Questo invece il tenore delle considerazioni contenute nel rapporto 18 marzo 2022 del dott. __________:

 

" (…) Il traumatismo determinatosi sulla spalla sinistra (e anche sulla destra, già lesa) (in occasione della caduta del marzo 2020, n.d.r.) non può certo definirsi di tipo “assiale”, come indicano il dr. Bianco e la decisione su opposizione della CO 1 per escludere in questo caso il nesso di causalità naturale, anche se per questo infortunio fu poi riconosciuta una inabilità temporanea di oltre 13 mesi.

Sottolineo che la diagnosi conclusiva del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ fu di “trauma distorsivo spalla sinistra”, “cadendo appoggiando il peso sul braccio sinistro”.

Furono eseguite rx soltanto alla spalla sinistra, negative per fratture ed è significativo che non venne effettuata una rx alla spalla destra.

I successivi esami mirati alle spalle, indicati dai medici della CO 1, che seguirono il caso per oltre un anno, indicarono importanti patologie traumatiche sia alla spalla sinistra (artroRM del 26.6.2020: lesione parziale ma a tutto spessore delle fibre più anteriori del tendine del muscolo sovraspinato) sia alla spalla destra (artroRM del 7.7.2020: segni indiretti di lesione trasmurale del sovraspinato, fissurazione dello Slap e del labbro anteriore sino ad ore 3:00).

Risulta perciò non motivata l’esclusione del nesso di causalità per il valido traumatismo distorsivo alla spalla sinistra proiettata in addietro per contrastare e frenare la pesante caduta all’indietro di un uomo in sovrappeso (78 kg, h cm 164).” (doc. B – il corsivo è del redattore)

 

                                         Agli atti figura un ulteriore apprezzamento del dott. __________, datato 18 maggio 2022.

                                         Esprimendosi sulla valutazione del dott. __________, il medico fiduciario ha innanzitutto rilevato come la dinamica dell’evento considerata dallo specialista consultato privatamente dal ricorrente, non trovi in realtà conferma nella descrizione fattane da quest’ultimo a margine della sua audizione dell’agosto 2020, la quale “… indica un trauma che palesa un vettore di forza che si irradia lungo l’asse maggiore di entrambi gli arti superiori a difesa di una caduta all’indietro e tale vettore di forza non ha caratteristiche distorsive torsionali, ossia di rotazione sull’asse maggiore dell’arto, ma la spinta propulsiva, ossia la direzione del vettore della forza sprigionata dall’impatto ha una direzione tangenziale direttamente controbilanciata alla superficie impattante che si trova dietro il corpo dell’assicurato”. D’altro canto, egli ha ribadito che anche le caratteristiche intrinseche della lesione riportata parlano piuttosto contro una sua genesi traumatica (cfr. doc. XIII 1).

 

                            2.3.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                            2.3.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico dell’11 marzo 2020 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso della spalla sinistra, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

 

                                         In questo senso, il TCA osserva che il medico __________ ha enunciato il proprio apprezzamento in piena conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato, in particolare del contenuto del verbale relativo all’audizione 10 agosto 2020 (a margine della quale è stata segnatamente descritta con precisione la dinamica del sinistro in discussione – cfr. doc. 56, p. 2), e ha saputo motivare adeguatamente il proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non solo il meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5).

 

                                         Vi è inoltre da considerare che il parere del dott. __________ risulta condiviso anche dal fisiatra dott. __________, il quale, alla luce delle risultanze dell’esame di artro-RMN del 26 giugno 2020 che aveva mostrato l’esistenza di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare con relativa riduzione dello spazio subacromiale e impronta sulla superficie superiore del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. 41), ha dichiarato di ritenere che “… sia preponderante la probabilità che i disturbi accusati dal paziente siano legati alla presenza di un’alterazione degenerativa pregressa all’infortunio, che all’infortunio stesso dell’11.03.2020” (doc. 35).

 

                                         Questa Corte non ignora che, secondo il dott. __________, i disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla sinistra sarebbero invece da ricondurre all’infortunio del marzo 2020 (cfr. doc. 219 e soprattutto il doc. B), tuttavia questo suo parere non è atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della valutazione del medico __________ (e del dott. __________). Da una parte, lo specialista interpellato dal ricorrente non può essere seguito laddove fa valere che quest’ultimo avrebbe riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, in quanto tale circostanza non trova in effetti conferma nella descrizione dell’infortunio fatta dall’assicurato. Il fatto che nel referto 12 marzo 2020 del Servizio di PS dell’Ospedale di __________ figuri la diagnosi di “trauma distorsivo spalla sinistra” (doc. 3), non può essere giudicato determinante, in quanto tale diagnosi è stata formulata in base a un’esposizione sommaria della dinamica dell’evento. Dall’altra, l’affermazione secondo la quale l’artro-RMN del 26 giugno 2020 avrebbe mostrato dei reperti di natura traumatica appare apodittica e, come tale, non rappresenta una valida risposta alle argomentazioni sviluppate in proposito dal fiduciario dell’assicuratore convenuto.

                                         Inoltre, laddove il dott. __________ sottolinea la circostanza che “alla spalla sinistra dopo l’infortunio del 2020 è stata rilevata la lesione della cuffia dei rotatori (lesione a tutto spessore del sovra spinato) e la fissurazione dello SLAP e del labbro anteriore, mai rilevate nelle numerose visite precedenti” (doc. 219, p. 4), va segnalato che - a prescindere dal fatto che dalla nota artro-RMN della spalla sinistra non è in realtà emersa alcuna lesione Slap (cfr. doc. 41 e doc. 222, p. 5 s.) -, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

                                         In concreto, non può del resto essere ignorato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

 

                                         In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi dopo il 31 maggio 2021 i disturbi alla spalla sinistra non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve essere quindi confermata perlomeno nella misura in cui l’amministrazione ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del marzo 2020 e i disturbi alla spalla sinistra.

 

                                         Stante ciò, è corretto che l’istituto resistente abbia valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) prendendo in considerazione soltanto il danno alla salute infortunistico interessante l’arto superiore destro.

 

 

                               2.4.   Diritto a una rendita d’invalidità?

 

                            2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                         Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.4.3.   In concreto, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alle risultanze della visita medica di chiusura del 6 aprile 2021, a margine della quale il dott. __________ ha considerato l’insorgente abile al lavoro al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispettano le seguenti limitazioni:

 

" (…) Sollevare e portare: l’assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino all’altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg senza limitazioni, pesi leggeri da 5 a 10 kg talvolta, pesi medi ci rado, pesanti e molto pesanti mai. L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza del petto pesi fin o a 5 kg utilizzando l’arto superiore sinistro molto spesso e mai più pesi superiori ai 5 kg.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare attrezzi leggeri e di precisione molto spesso, attrezzi medi di rado, pesanti e molto pesanti mai.

La rotazione della mano è possibile talvolta.

Posizione e mobilità: l’assicurato non è più in grado di svolgere lavori sopra la testa, la rotazione del busto è possibile molto spesso, non vi sono limitazioni alla posizione seduta/inclinata in avanti, in piedi/inclinata in avanti, inginocchiata con flessione delle ginocchia.

L’assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazioni così come la posizione a libera scelta.

Spostamento: non vi sono limiti alla camminata anche per lunghi tratti e su terreno accidentato, non vi è limitazione a salire le scale, l’assicurato non è più in grado di salire su scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.” (doc. 160, p. 4 s.)

 

                                         Con certificazione del 2 giugno 2021, il dott. __________ ha riferito di aver informato il ricorrente che “… la situazione clinica della spalla destra e sinistra risulta stabilizzata dal punto di vista medico, per cui con la nuova esigibilità lavorativa che sostituisce quella del 16.11.2018, l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% senza necessità di pause aggiuntive e in attività che rispecchiano le limitazioni indicate (dal dott. __________, n.d.r.).” (doc. 191).

 

                                         Con la sua relazione medica del 30 novembre 2021, prodotta nel corso della procedura di opposizione, il dott. __________ ha sostenuto che i postumi infortunistici (all’arto superiore destro e alla spalla sinistra) “… determinano sia l’impossibilità di riprendere la sua specifica attività di operaio muratore qualificato (per la quale egli era già sin dopo il primo infortunio totalmente inabile) sia l’impossibilità di svolgere una diversa attività di tipo medio-leggero quale quella che correttamente gli era stata proposta da AI su segnalazione della CO 1 e cioè quella di custode e manutentore di immobili. Ai fini di comprendere e valutare la diminuzione della sua concreta capacità lavorativa, sottolineo dal punto di vista del Medico del lavoro il fatto che, dopo il secondo infortunio, gli presenta una maggiore limitazione nell’articolarità e nella forza di entrambi gli arti superiori, certamente molto maggiore a destra (se consideriamo che egli non è più neppure in grado di utilizzare il bidet per lavarsi con la mano destra) ma presente anche a sinistra a causa del seconbdo infortunio, correttamente già riconosciuto dalla CO 1 con una lunga temporanea. In altre parole, le sue menomazioni concorrenti agli arti superiori (che sono appunto essenziali in ogni attività manuale) determinano ora una limitazione apprezzabile anche in una attvità alternativa considerata di tipo medio-leggero, quale può essere emblematicamente quella scelta da AI dopo il primo infortunio sul lavoro, e cioè quella di custode e manutentore di immobili. Per questi motivi, sotto il profilo medico, ritengo che RI 1 sia oggi invalido in misura pari al 40% anche in attività alternative di tipo medio-leggero, quali possono essere quelle di custode e di manutentore di immobili, oppure quelle di mulettista, oppure quelle di austista.” (doc. 219).

 

                                         Con apprezzamento del 2 febbraio 2021, il medico __________ ha commentato criticamente le considerazioni espresse dal dott. __________, e meglio nei termini seguenti:

 

" (…) Per quanto riguarda la residua capacità lucrativa permanente si conviene con il dr. med. __________ che a causa denne nuove problematiche emerse alla spalla destra di origine infortunistica il signor RI 1 si trovi nell’impossibilità di riprndere la sua attività lavorativa di riferimento di operaio muratore qualificato nei confronti della quale egli era già sin dopo il primo infortunio totalmente inabile e neppure in grado di svolgere un’attività come quella svolta prima del trauma dell’11.03.2020: a tal proposito nel rapporto medico del 21.04.2021 relativo alla visita medica di chiusura del 06.04.2021 fu modificata l’esigibilità del lavoro del 16.11.2018 dettando nuovi limiti funzionali in merito e limitatamente alle problematiche della spalla destra, gomito e polso destro, in quanto le problematiche alla spalla sinistra già furono ritenute non in connessione probabile con l’infortunio dell’11.03.2020 in una data antecedente la valutazione medica del 06.04.2021; inoltre non si può convenire con la richiesta da parte del Dr. __________ di una invalidità dal profilo medico del 40% anche in attività alternative di tipo medio-leggero in quanto, si ricorda ancora una volta, il peggioramento dei limiti funzionali riscontrato nella visita __________ del 06.04.2021 si riferiva alle sole problematiche, ossia in riferimento alla situazione peggiorata della spalla destra e alle condizioni immutate del gomito e polso destro.” (doc. 222, p. 6)

 

                                         In data 18 marzo 2022, il dott. __________ ha ribadito che “tenuto conto delle sue limitazioni concorrenti ai due arti superiori, RI 1 non solo è totalmente inabile al suo precedente lavoro di operaio muratore edile, ma come Medico del lavoro lo ritengo fortemente limitato anche in ogni altra attività lavorativa manuale alternativa di tipo medio-leggero, in misura pari al 40%.” (doc. B, p. 2).

 

                                         Con apprezzamento del 18 maggio 2022, il dott. Bianco ha infine affermato di considerare “… pertinenti le considerazioni del dr. med. Legrenzi nel merito delle peculiarità e selettività della medicina del lavoro ma nel caso specifico le risultanze emerse dalla documentazione medica agli atti relativamente agli infortuni CO 1 24.23300.20.8 e 10.41300.12.0 del Sig. RI 1, riportano a problematiche post-infortunistiche di natura squisitamente traumatologica dell’apparato osteo-legamentare da cui se ne può facilmente dedurre l’indicazione ad una valutazione valetudinaria anche e primariamente nell’ambito dell’ortopedia, della traumatologia e della chirurgia ortopedica e contestualmente, associando i residuali disturbi e disabilità riconducibili a problematiche di non selettiva pertinenza post infortunistica, si può assumere indicata una valutazione nell’ambito della medicina del lavoro.” (doc. XIII 1).

 

                                         Tutto ben considerato, anche su questo aspetto, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________.

 

                                         Del resto, gli impedimenti funzionali descritti dal dott. __________, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati; 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3; 35.2018.38 del 10 ottobre 2018 consid. 2.5; 35.2017.109 del 13 giugno 2018 consid. 2.3.5; 35.2017.37 del 23 novembre 2017 consid. 2.6; 35.2017.2 del 2 ottobre 2017 consid. 2.6; 35.1998.63 del 23 novembre 1998; 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

 

                                         Le considerazioni espresse in proposito dallo specialista in medicina legale e delle assicurazioni privatamente interpellato da RI 1 non appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito al parere del medico __________, e ciò già per il solo motivo che egli ha preso in considerazione anche il danno (e i relativi impedimenti) alla spalla sinistra, non di pertinenza dell’assicuratore infortuni convenuto (cfr. supra, consid. 2.3.7.).

 

                                         Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento del 100%).

 

                            2.4.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

                                         Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno 2021.

 

                            2.4.5.   Per quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2021, l’assicurato avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 74'979, determinato in applicazione della RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 41-43 (costruzioni), livello di competenze 2, uomini, dato poi adeguato all’indice dei salari nominali sino al 2021 (doc. 201, p. 1). In sede di risposta di causa, l’CO 1 ha precisato di aver fatto ricorso ai dati statistici, “essendo il datore di lavoro fallito” (doc. VII, p. 3).

 

                                         Questo dato, non contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.4.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                            2.4.7.   Nella presente fattispecie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 68’077 il reddito da invalido, facendo capo sempre alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 2, uomini, aggiornato al 2021 e operando poi una decurtazione del 5% a titolo di deduzione sociale (doc. 201, p. 2).

 

                                         Il dato considerato dall’amministrazione viene contestato dal ricorrente. Egli ritiene, da una parte, che l’assicuratore avrebbe dovuto applicare il livello di competenze 1 (anziché il 2) e, dall’altra, che il reddito statistico avrebbe dovuto essere decurtato del 15% (in subordine almeno del 10%, così come fatto dall’assicurazione per l’invalidità) (cfr. doc. I).

 

                                         Per quanto concerne il primo aspetto - quello del livello di competenze applicabile -, è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, in particolare dal rapporto relativo al 1° colloquio IT (doc. 144 – fasc. I) e dal verbale dell’audizione del 10 agosto 2020 (doc. 56), emerge che, terminate le scuole dell’obbligo, l’assicurato ha lavorato in Italia nel campo delle costruzioni sino al settembre 2009, dapprima quale dipendente, in seguito - dal 1990 al 2009 - quale “titolare e responsabile” di un’impresa (la “__________” di __________). Da settembre 2009 a gennaio 2013, egli è quindi stato alle dipendenze d’imprese di costruzioni svizzere, quale capocantiere, carpentiere, gruista e muratore. Nel corso di quel periodo, l’insorgente ha pure conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) di muratore.

                                         Secondo questa Corte, considerato il percorso scolastico e professionale seguito dal ricorrente, in particolare la circostanza che per quasi un ventennio ha diretto una propria azienda, ciò che dimostra che può contare su risorse più ampie rispetto a quelle necessarie a svolgere un’attività dipendente nello specifico campo delle costruzioni, egli si colloca chiaramente in una situazione superiore al livello di competenze 1, categoria riservata agli assicurati che svolgono soltanto delle attività fisiche o manuali semplici.

                                         Del resto, il TF è giunto a questa medesima soluzione (applicazione del livello di competenze 2 per la determinazione del reddito da invalido) in una sentenza 8C_734/2020 del 31 marzo 2021 consid. 6.3, riguardante un assicurato che aveva terminato la propria formazione scolastica diplomandosi come montatore elettricista. Terminato l'apprendistato, aveva lavorato come elettricista montatore dipendente e dal 1994 al 2002 come indipendente. Per qualche mese aveva lavorato come magazziniere e rappresentante. Era poi tornato ad essere elettricista e dal 2003 al 2013 elettromeccanico. Nel 2013 era stato assunto da una società di ascensori per poi passare alle dipendenze di un'altra ditta come responsabile del reparto elettrico di un'impresa attiva nella produzione di macchine sfogliatrici per industrie farmaceutiche fino al febbraio 2016.

 

                                         In un’altra sentenza STF 8C_276/2021 del 2 novembre 2021, pubblicata in SVR 4-5/2022 IV Nr. 22, concernente un assicurato che una volta ultimato l’apprendistato di muratore, aveva completato la scuola di caposquadra, svolgendo poi per svariati anni l’attività di caposquadra, diventando successivamente paesaggista e contitolare di aziende nel settore del giardinaggio e del giardinaggio paesaggistico nonché esperto per gli esami cantonali in tale settore, la Corte federale ha giudicato applicabile addirittura il livello di competenza 3 (attività pratiche complesse che richiedono una conoscenza approfondita in un settore speciale).

 

                                         Stante tutto quanto precede, la decisione dell’amministrazione di stabilire il reddito da invalido in applicazione del livello di competenze 2 della tabella RSS TA1, non presta il fianco a critiche di sorta.

 

                                         Trattandosi dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

 

                                         In concreto, l’amministrazione ha decurtato il reddito statistico da invalido del 5% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. 201, p. 2).

                                         Con l’impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato postula invece che il reddito statistico da invalido venga ridotto del 15, in subordine almeno del 10%, per tenere conto “dei vari fattori medici e delle multiple limitazioni” (cfr. doc. I).

 

                                         Questo Tribunale prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 5% il reddito statistico da invalido in ragione degli impedimenti fisici (cfr. doc. 223, p. 8).

                                         Al riguardo, il TCA segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più recente, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno salute all’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative leggere dal profilo dell’impegno fisico, con il braccio destro da ingaggiare soltanto sotto il livello dell’orizzontale.

                                         Tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata (del resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si fosse in presenza di una situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit]).

                                         In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

 

                                         In esito a quanto precede, il rappresentante dell’insorgente non può dunque essere seguito a maggior ragione laddove pretende che venga applicata una decurtazione del 10/15% proprio a causa degli impedimenti legati al danno alla salute.

                                         Il fatto che l’assicurazione per l’invalidità abbia ridotto del 10% il reddito statistico da invalido è irrilevante, posto che, secondo una costante giurisprudenza federale, l’assicurazione contro gli infortuni (rispettivamente il tribunale) non è nemmeno vincolato all’apprezzamento della riduzione sociale eseguito dall’ufficio AI (cfr. STF 8C_744/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.3 e i riferimenti ivi menzionati).

                                         Il patrocinatore non pretende che, oltre a quello degli impedimenti fisici, vi siano altri fattori che potrebbero entrare in linea di conto per ridurre il reddito da invalido.

 

                                         Il reddito statistico da invalido ammonta quindi a fr. 68'077, così come stabilito dall’assicuratore convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del reddito da invalido non sono state contestate).

                                         Ora, confrontando i fr. 68’077 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 74'979, risulta una perdita di guadagno del 9.20%, arrotondata al 9%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

 

                                         La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve quindi essere confermata.

 

                               2.5.   Entità della menomazione dell’integrità?

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

 

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

 

 

 

                            2.5.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 25% (cfr. doc. 202, p. 2).

 

                                         Il TCA constata che, a margine della visita medica di chiusura, il dott. __________ ha dichiarato che, trattandosi dell’arto superiore destro, “la IMI del 25% assegnata in data 16 novembre 2018 appare ancora congrua, …” (doc. 160, p. 4).

 

                                         Questa la valutazione dell’IMI contenuta nell’apprezzamento 16 novembre 2018 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia:

 

" (…).

1      Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli a seguito di infortunio professionale con frattura dell’epifisi prossimale del radio; trauma contusivo polso destro con dolori persistenti e difetto cartilagineo della parte dorsale del radio, stato dopo intervento in artroscopia del polso destro del 23.07.2015 con sinoviectomia e debridement della fibro-cartilagine triangolare, shrinkage legamento scafo-lunato e luno-piramidale; stato dopo resezione del ganglio dorsale e neuroma nervo interosseo posteriore dell’08.06.2018 (dr. med. Giesen) in situazione di dolore neuropatico al polso destro a carico del nervo interosseo posteriore, ulnar abutment syndrome in esiti di Essex-Lopresti.

Trauma contusivo/distorsivo spalla destra con tre interventi artroscopici: ricostruzione cuffia dei rotatori, tenotomia capo lungo bicipite omerale e due successive revisioni della stessa.

 

2      Valutazione del danno all’integrità

25%

 

3      Motivazione

Facciamo riferimento alla tabella 1.2 CO 1 dove per una menomazione alla funzionalità della spalla mobile fino all’orizzontale viene riconosciuto un 15%. Si riconosce una ulteriore percentuale del 5% per il gomito facendo riferimento alla tabella 5.2 CO 1 dove per un’artrosi moderata del capitello radiale si riconosce una percentuale del 5% e per il polso dove per un’artrosi moderata si riconosce anche in questo caso una percentuale oscillante fra il 5 ed il 10%. Considerando che tutte le affezioni insistono sullo stesso arto si ritiene adeguata una percentuale complessiva del 25%. Tengasi conto inoltre che una perdita totale dell’arto superiore equivale ad una indennità del 50%. Riteniamo pertanto che la percentuale del 25% sia rappresentativa della situazione di questo assicurato.”

(doc. 556 – fasc. III)

 

                                         Da notare che il relativo capitale era già stato pagato nel mese di marzo 2019 (doc. 587 – fasc. III).

 

                                         L’entità dell’indennità riconosciuta dall’amministrazione è stata contestata dal dott. __________ nel quadro della sua relazione medica del 30 novembre 2021. In quella sede, egli si è infatti espresso in questi termini:

 

" (…) Quanto al danno all’integrità (IMI) occorre ricordare che le tabelle allegate dei medici della CO 1 per valutare le menomazioni dell’integrità psicofisica secondo la LAINF prevedono alla tavola 1 il 25% per una grave periartrite scapoloomerale; mentre la tavola 5 prevede un analogo danno per le gravi limitazioni funzionali alla spalla (25% per la scapoloomerale). Inoltre indica un danno dal 5 al 10% per una limitazione media del gomito; ed ancora una limitazione dal 5 al 10% per una limitazione media del polso e dal 10 al 25% per la limitazione grave del polso.

Penso che la conferma del danno IMI pari al 25% sia corretta per ciò che riguarda la sola spalla destra, ma non sia comprensiva anche del danno medio-lieve al gomito e invece medio-grave al polso destro, cui si associa evidente deficit della presa.

Complessivamente il danno concorrente ai due arti superiori è importante, per cui ritengo più equa una valutazione del danno all’integrità nella misura del 35% (…).”

(doc. 219, p. 5 – il corsivo è del redattore)

 

                                         Con riferimento alle obiezioni sollevate dallo specialista in medicina del lavoro e delle assicurazioni, il dott. __________ ha richiamato l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ e ha puntualizzato che “… la percentuale IMI del 25% era rappresentativa della situazione disfunzionale del signor RI 1 per quanto riguardava l’arto superiore destro al tempo della visita __________ del 06.04.2021 includendo oltre alla spalla anche il gomito e il polso destro, regioni anatomiche queste ultime due che tra l’altro non furono neppure coinvolte nell’infortunio dell’11.03.2020 ma che furono valutate durante la visita __________ del 16.11.2018; a tal proposito l’assicurato nel rapporto ispettivo del 10.08.2020 riferì: “Durante una conversazione telefonica avuta nel mese di aprile 2020 avevo specificato che fortunatamente non erano rimaste coinvolte altre parti del corpo (pensando però solo alla schiena, alla testa o gli arti inferiori), mentre avevo notificato sin da subito alla ditta il contraccolpo ad entrambe le spalle” facendo intendere il non interessamento del gomito e del polso destro a cui anche una richiesta di rivalutazione dell’IMI in questo momento non apporterebbe un incremento dell’IMI già assegnata; ed ad avvalorare queste deduzioni vi è la constatazione che sia durante la visita __________ del 06.04.2021 che durante la visita __________ del 12.01.2021 il Sig. RI 1 non lamentò mai nessun peggioramento della sintomatologia nei distretti anatomici del polso e del gomito destro.” (doc. 222, p. 6).

 

                                         Con rapporto del 18 marzo 2022, il dott. __________ ha ribadito che “quanto alla entità della residua menomazione fisica alle due spalle e a tutto l’arto superiore destro con indebolimento della presa in destrimane, la mia recente visita ha indicato una situazione sovrapponibile a quella delle due visite del 2021, per un quadro ormai stabilizzato; ritengo che la menomazione dell’integrità psicofisica (IMI) non possa essere inferiore al 35%.” (doc. B).

 

                                         Al riguardo, con apprezzamento del 18 maggio 2022, il medico __________ ha evidenziato che “… il dr. med. __________ non offre nessuna spiegazione su come sia giunto a tale valore percentuale (35%, n.d.r.) non prendendo in considerazione alcuna tabella OAINF di riferimento e non motivando in nessun modo le deduzioni che portano a tale valore percentuale, motivo per cui la richiesta non può essere condivisa.” (doc. XIII 1, p. 6).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, a fronte di una questione di natura squisitamente medica, tenuto inoltre conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, la STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’IMI enunciata dai dottori __________ e __________, entrambi specialisti nella materia che qui interessa.

 

                                         Le obiezioni sollevate dal dott. __________ non appaiono del resto atte a far dubitare della correttezza del parere dei medici __________ dell’CO 1. Da un lato, la pretesa indennità del 35% comprende pure la menomazione interessante la spalla sinistra (cfr. doc. B: “quanto alla entità della residua menomazione fisica alle due spalle e a tutto l’arto superiore destro” – il corsivo è del redattore), sebbene essa non sia di competenza dell’istituto resistente (cfr. supra, consid. 2.3.7.). Dall’altro, con riferimento al fatto che, secondo il dott. Legrenzi, il danno alla spalla destra giustificherebbe già di per sé un’IMI del 25%, va segnalato che, in base alla tabella 1 edita dal Servizio medico dell’CO 1, un’indennità del 30% è prevista nel caso di una spalla bloccata in adduzione. Si tratta qui di una menomazione decisamente più grave rispetto a quella di cui è portatore il ricorrente, il quale è in grado, secondo le misurazioni effettuate in occasione della visita __________ di chiusura, di abdurre/addurre il braccio destro fino a 80° (cfr. doc. 160, p. 2).

 

                                         Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui l’IMI spettante all’insorgente è stato quantificato in un 25%.

 

                               2.6.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è dell’8 marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

 

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti