Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2022.34

 

PC/sc

Lugano

18 luglio 2022            

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 marzo 2022 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  In data 18 gennaio 2021 la Cassa __________ di  ha informato l’CO 1 che RI 1 - nato il __________ 1986, di professione operaio generico, disoccupato dal 21 gennaio 2020 - in data 12 novembre 2020, mentre si trovava al proprio domicilio a __________, verso le ore 10:30, scendendo le scale era scivolato e aveva picchiato la spalla sul corrimano, riportando una contusione alla spalla destra e che “Da quel giorno è cominciato il dolore dove nel 2017 mi ero già fatto male” (doc. 1, 5, 6, 36, 37 e 38 incarto LAINF n. __________; di seguito: incarto LAINF n. 1).


A causa dei dolori persistenti, l’assicurato si è sottoposto il 13 novembre 2020 ad una Artro-RM della spalla destra che ha evidenziato quanto segue: “Cuffia dei rotatori integra. Becco osseo sub claveare che causa un conflitto sul ventre muscolare del sovra spinato con lieve borsite secondaria. Reperti sostanzialmente sovrapponibili al controllo del 2017.” (doc. 15 incarto LAINF n. 1).

Il 25 novembre 2020 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra, decompressione sottoacromiale e tenotomia del capo lungo del bicipite” per “Conflitto sottoacromiale e tendinopatia del capo lungo del bicipite della spalla destra” ad opera del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia (doc. 27 incarto LAINF n. 1).

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso (doc. 2 incarto LAINF n. 1) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.                    

 

                          1.2.   Il 9 febbraio 2021 la Clinica __________ di __________ ha trasmesso all’CO 1 una richiesta di presa a carico per cure in regime stazionario (doc. 18 incarto LAINF n. 1).

In medesima data, l’CO 1 ha risposto alla Clinica __________ di non potersi ancora esprimere in merito alla propria responsabilità assicurativa (doc. 19 incarto LAINF n. 1).     

Il 10 febbraio 2021 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia, decompressione sottoacromiale, resezione AC e resezione OS acromiale” per “OS acromiale dolorosa spalla dx”, sempre ad opera del Prof. dr. med. __________ (doc. 27 incarto LAINF n. 1).

                          1.3.   Dopo avere acquisito agli atti i pareri del 15 e del 23 febbraio 2021 (doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il 10 marzo 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…). Facciamo seguito al nostro scritto del 10.2.2021 mediante il quale abbiamo sospeso la nostra responsabilità. Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso della guarigione. (…). In base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio. (…). Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 10 febbraio 2021 e mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di cura). (…).” (doc. 41 incarto LAINF n. 1).
In data 30 marzo 2021 l’CO 1 ha informato la Cassa Malati __________ che assumeva la degenza ospedaliera del 25 e 26 novembre 2020, ma non le visite o analisi preoperatorie (doc. 49 incarto LAINF n. 1).
                                     

                          1.4.   In data 2 agosto 2021 la Cassa __________ di __________ ha informato l’CO 1 che RI 1, in data 5 luglio 2021, mentre si trovava in una abitazione privata a __________, verso le ore 18:00, “Giocavo a tavola con mia figlia un gioco, esposto dalla sedia per raccoglierlo e ho appoggiato il braccio per terra e ho sentito una grande fitta alla spalla destra” (doc. 1 incarto LAINF n. __________; di seguito: incarto LAINF n. 2).


A causa dei dolori persistenti, l’assicurato si è sottoposto il 9 agosto 2021 ad una RX dell’articolazione acromio-clavicolare bilaterale con peso bilaterale e il 31 agosto 2021 ad una Artro-RM della spalla destra che hanno messo in evidenza una dislocazione della clavicola a seguito di una instabilità dell’articolazione acromio-claveare (doc. 6, 12, 23 e 38 incarto LAINF n. 2).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso (doc. 3 incarto LAINF n. 2) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.                    

 

                          1.5.   Dopo avere acquisito agli atti il parere dell’8 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc. 25 incarto LAINF n. 2), il 12 novembre 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…). Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso della guarigione. (…). In base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio. Secondo la valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato anche senza l’infortunio del 5 luglio 2021 è raggiunto al più tardi a 3 mesi dall’evento. (…). Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 15 novembre 2021 e mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di cura). La sua assicurazione malattia riceve una copia di questo rifiuto affinché possa verificare il proprio obbligo alle prestazioni (…).” (doc. 29 incarto LAINF n. 2).

                               

                          1.6.   Dopo avere preso atto del disaccordo dell’8 dicembre 2021 dell’assicurato alla chiusura del caso (doc. 34 incarto LAINF n. 2), della richiesta del 21 gennaio 2022 del dr. med. __________, caposervizio del Dipartimento di chirurgia dell’__________, di presa a carico di un intervento di stabilizzazione per via aperta dell’articolazione acromio-claveare (doc. 38 incarto LAINF n. 2) e dell’apprezzamento medico del 21 febbraio 2022 del dr. med. __________ (doc. 45 incarto LAINF n. 2), con decisione del 23 febbraio 2022 (doc. 47 incarto LAINF n. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

 

" (…). Ci riferiamo alle precedenti comunicazioni del 10 marzo 2021 e del 12 novembre 2021 unitamente al colloquio telefonico dell’11 febbraio 2022.
Abbiamo riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso della guarigione.
(…).
In base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti alla spalla destra, per i quali è stata posta un’indicazione chirurgica, non sono più causati dagli infortuni sopraccitati.

Confermiamo quindi la chiusura dei casi in oggetto e mettiamo un termine al versamento delle prestazioni dal 15 novembre 2021 con la sospensione delle prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di cura).
La sua assicurazione malattia riceve una copia di questo rifiuto affinché possa verificare il proprio obbligo alle prestazioni (…).”.

 

                          1.7.  Dopo avere preso atto dell’opposizione formale del 15 marzo 2021 (doc. 52 incarto LAINF n. 2) dell’assicurato, con decisione su opposizione del 30 marzo 2022 (doc. 56 incarto LAINF n. 2) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione, puntualizzando quanto segue:

 

" Ora, alla lettura dell'annuncio d'infortunio, non può essere ammesso che il 5.7.2021 l'assicurato sia stato vittima di un infortunio ai sensi di legge. La CO 1, nell’ambito della presente procedura, rinuncia ad esaminare se le condizioni per ritornare sul versamento delle prestazioni assicurative ex art. 53 cpv. 2 LPGA dalla data dell'evento del 5.7.2021 sono o meno date. L'assicuratore infortuni ha comunque la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l'assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato - dopo un esame corretto della situazione - in realtà non si è mai verificato (DTF 130 V 380).”

                               

                          1.8.  Con tempestivo ricorso del 28 aprile 2022 RI 1 ha postulato personalmente quanto segue: “I La decisione impugnata venga annullata. II CO 1 si assume tutte le spese necessarie al miglioramento allo stato di salute del ricorrente. Ill CO 1 riconosce retroattivamente le indennità. IV Valutazione di un'eventuale menomazione”.

                                  L’insorgente lamenta una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1, in quanto l’instabilità dell’articolazione acromio-claveare della spalla destra sarebbe da ricondurre all’intervento del 25 novembre 2020, il quale è stato assunto dall’CO 1, il quale dovrebbe pertanto assumersi pure le relative conseguenze. In particolare, puntualizza quanto segue: “purtroppo la decisione CO 1 del 30 marzo 2022 vengono esposti i fattori causali e non si tengono in considerazione i fatti nel suo insieme. CO 1 nel 25 gennaio 2021 al ricorrente riconosce l'infortunio non professionale e concorda con l'intervento eseguito, assumendosi i costi e versando le indennità per infortunio. Si fa notare che nel intervento del 25 novembre 2020 era appunto presente la decompressione sottoacromiale, resezione AC e resezione dell'OS acromiale, e appunto l'assunzione di questo caso porta anche alla assunzione dei rischi che da esso derivano.” (cfr. doc. I, pag. 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Il ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione pure per non avere considerato l’evento del 5 luglio 2021 quale ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020 (cfr. doc. I, pag. 3: “CO 1 riconosce l’evento del 5 luglio 2021 come nuovo infortunio erroneamente, invece che ricaduta”). 

Infine, l’insorgente rileva quanto segue: “Sendo a conoscenza che la giurista di lingua italiana rappresentante dell'CO 1 è figlia del Giudice Ivano Ranzanici, Secondo la prassi, chi intende presentare una domanda di ricusazione deve agire nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo, di regola entro circa una settimana (DTF 143 V 66 consid. 4.3 pag. 69 seg.; 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4; cfr. sentenza 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1), inoltro la Domanda di Ricusazione chiedendo la sostituzione del suddetto giudice da questo processo.” (cfr. doc. I, pag. 3; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce svariata documentazione medica e amministrativa già agli atti. 

 

                          1.9.  Nella risposta del 17 maggio 2022 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, precisando in particolare quanto segue:

 

" (…)
10. In sede di opposizione l'CO 1 ha rilevato che non può essere ammesso che in data 5.7.2021 l'assicurato sia stato vittima di un infortunio.

11. L'assicurato concorda con tali conclusioni visto che pretende che è stato vittima di una ricaduta dell'infortunio del 12.11.2020.


12. Ora, essendo per tale infortunio la causalità estinta ben prima del 5.7.2021, non vi è alcun spazio per una ricaduta.


13. L'CO 1 ritiene che non vi è alcun elemento agli atti che permette di ammettere che l'infortunio del 12.11.2020 ha comportato un danno strutturale per cui la responsabilità dell'Istituto non è può essere data sine die.


14. In particolare la lesione oggetto dell'intervento del 10.2.2021 non può essere ricondotta secondo il criterio della probabilità preponderante all'infortunio del 12.11.2020 così come spiegato in modo chiaro e convincente dal medico __________.


15. Non incombe pertanto all'CO 1 di prendere a carico gli esiti di un intervento che ha permesso di trattare delle affezioni di natura morbosa.


16. Gli estremi per ritornare sulla presa a carico dell'intervento del 25.11.2020 non sono dati. Questo non significa però che l'CO 1 debba prendere a carico anche gli interventi ulteriori.

17. L'assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l'assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato - dopo un esame corretto della situazione - in realtà non si è mai verificato (DTF 130 V 380).


18. L'art. 6 cpv. 3 LAINF non trova applicazione in quanto non si è in presenza di une lesione causata durante la cura medica.


19. Per quanto concerne la domanda di ricusa del giudice I. Ranzanici l'CO 1 si rimette al giudizio di questo Tribunale fermo restando che l'avv. __________ non si è mai occupata del presente caso.” (cfr. doc. III, pag. 2 e 3).

                               

                        1.10.  Il 23 maggio 2022 (doc. V) l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, ribadendo una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1 che dovrebbe prendere a carico l’instabilità dell’articolazione acromio-claveare della spalla destra
giusta l’art. 6 cpv. 3 LAINF, precisando in particolare quanto segue:

 

" (…) Con la chiusura del caso in data 10.03.2021 CO 1 non ha richiesto un parere al medico __________ per valutare lo stato di salute del ricorrente, questo porta alla conclusione che il medico __________ ha un ruolo di facciata, poiché la decisione è stata interamente di carattere legale e non medico, ulteriore conferma che un’entità di controllo indipendente manca, onde evitare l'abbandono dei pazienti come nel caso del ricorrente, con conseguenze psicologiche importanti.

(…).

Il rapporto dello specialista Ortopedico della clinica __________ il Dr. __________ fatto il 22 Aprile 2022 conferma i rapporti dei suoi colleghi specialisti già agli atti, che il problema è da ricondurre all'intervento del 25 Novembre 2020, si fa notare anche che ci sono tre rapporti specialistici ortopedici non curanti e il rapporto dell'ortopedico curante già agli atti.” (cfr. doc. V. pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

 

                                  A suffragio delle proprie argomentazioni egli produce il citato rapporto medico del 27 aprile 2022 relativo alla consultazione del 22 aprile 2022 (doc. B).

                               

                        1.11.   Il 30 maggio 2022 (doc. VII) l'CO 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni, precisando in particolare quanto segue:

 

" (…) il rapporto medico prodotto dall'assicurato non ha alcuna rilevanza ai fini della presente procedura dato che il medico si è espresso unicamente in merito alle opzioni terapeutiche e non all'eziologia dei disturbi.

L'assicurato viene invitato a sottoporsi alle cure necessarie senza indugio a carico della propria cassa malati che, giusta l'art. 70 cpv. 2 litt. a è tenuta ad anticipare le prestazioni.

L'CO 1 contesta le allegazioni in merito "al ruolo di facciata" del proprio servizio medico il quale è stato interpellato a diverse riprese così come risulta dagli atti.

Il fatto che l'CO 1 abbia assunto l'intervento del 25.11.2020 non soccorre l'assicurato come già illustrato con la risposta di causa. (…)”

 

                        1.12.  Il 31 maggio 2021 il doc. VII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

                               

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1). Davanti al TCA, e più precisamente nella risposta del 17 maggio 2022 (doc. III), l’CO 1 ha evidenziato che “(…) l'avv__________ non si è mai occupata del presente caso.” (cfr. doc. III, pag. 3).

 

                                  In simili circostanze la domanda di ricusa del giudice Ivano Ranzanici presentata dal ricorrente in sede di gravame è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile. L’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente, manifestamente irricevibile, è suscettibile di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF 2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1; STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1; STCA 36.2019.68 del 5 febbraio 2020, consid. 2.3).

                                  nel merito

 

                          2.2.  L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 10 febbraio 2021 in relazione all’infortunio del 12 novembre 2020 e a partire dal 15 novembre 2021, con effetto ex nunc et pro futuro, in relazione all’evento del 5 luglio 2021.

                          2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               

                          2.4.  Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                  Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

 

                                  È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                  Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                  L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

                                  - quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                  - quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                  (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                  Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

 

                          2.5.  Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                  Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                  Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

 

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                          2.6.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               

                          2.7.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 10 febbraio 2021, in quanto da  quella data i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla destra non costituivano più una conseguenza dell’infortunio del 12 novembre 2020, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia rispettivamente a partire dal 15 novembre 2021, con effetto ex nunc et pro futuro, in quanto l’evento del 5 luglio 2021 era stato assunto a torto, in assenza di un (nuovo) infortunio ai sensi della legge come pure di una ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020. Risulta pure che tale decisione (in particolare, status quo sine raggiunto al 10 febbraio 2021 in relazione all’infortunio del 12 novembre 2020) è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 56, p. 4 e 5).
Dal canto suo, l’insorgente lamenta una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1, in quanto l’instabilità dell’artico-lazione acromio-claveare della spalla destra di cui soffre sarebbe da ricondurre all’intervento del 25 novembre 2020, il quale è stato assunto dall’CO 1, ragione per cui l’assicuratore LAINF dovrebbe pertanto assumersi pure le relative conseguenze (cfr. doc. I, pag. 2). Egli contesta pure l’operato dell’amministrazione per non avere considerato l’evento del 5 luglio 2021 quale ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020 (cfr. doc. I, pag. 3). 

                          2.8.  Preliminarmente il TCA osserva che il ricorrente non contesta - a ragione - che l’evento del 5 luglio 2021 (“Giocavo a tavola con mia figlia un gioco, esposto dalla sedia per raccoglierlo e ho appoggiato il braccio per terra e ho sentito una grande fitta alla spalla destra”: doc. 1 incarto LAINF n. 25.66729.21.3; di seguito: incarto LAINF n. 2; cfr. consid. 1.4) non costituisca un infortunio ai sensi della legge. Il TCA è quindi chiamato a stabilire se esso debba essere assunto dall’CO 1 a titolo di ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020, come sostenuto dal ricorrente, oppure no. Per determinarsi in merito, il TCA deve però prima stabilire se l’insorgente abbia raggiunto o meno in data 10 febbraio 2021 lo status quo sine in relazione all’infortunio del 12 novembre 2020.

                        2.8.1  Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, a causa di “importanti dolori con riduzione di mobilità della spalla”, si è sottoposto il 13 novembre 2017 ad una Artro-RM della spalla destra che ha evidenziato una “Cuffia dei rotatori globalmente intatta” con una “Importante capsulite retrattile” (doc. 16 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

In data 12 novembre 2020, RI 1, mentre si trovava al proprio domicilio a __________, verso le ore 10:30, mentre scendeva le scale è scivolato e ha picchiato la spalla, riportando una contusione alla spalla destra e da “quel giorno è cominciato il dolore dove nel 2017 mi ero già fatto male” (doc. 1, 5, 6, 36, 37 e 38 incarto LAINF n. 1).

 

Il 12 novembre 2020 l’assicurato è stato visitato dal Prof. Dr. med. __________ che ha attestato quanto segue: “In data odierna rivedo il paziente per peggioramento della sintomatologia dolorosa. Negli ultimi mesi fatica sempre più a riposare la notte e anche le attività della vita quotidiana cominciano a risultare dolorose. (…). Ho dunque spiegato al paziente che dovevamo ripetere una risonanza magnetica in quanto vi è un sospetto per una progressione della lesione già constatata nel 2017. (…)” (doc. 22 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Il 13 novembre 2020 l’assicurato si è sottoposto ad una Artro-RM della spalla destra che ha evidenziato quanto segue: “Cuffia dei rotatori integra. Becco osseo sub claveare che causa un conflitto sul ventre muscolare del sovra spinato con lieve borsite secondaria. Reperti sostanzialmente sovrapponibili al controllo del 2017.” (doc. 15 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).


Il 17 novembre 2020 l’assicurato è stato visitato nuovamente dal Prof. Dr. med. __________ che ha attestato quanto segue: “In data odierna abbiamo potuto visionare la risonanza magnetica recentemente effettuata. Tale esame mostra fondamentalmente un quadro sovrapponibile rispetto all’esame precedente. D’altra parte il paziente presenta sempre importanti dolori con difficoltà a riposare la notte e a questo punto credo che sia giustificato proporgli un intervento di decompressione sottoacromiale ed eventuale ricostruzione tendinea. Abbiamo evocato le modalità nonché rischi e benefici di quest’operazione che vorremmo già realizzare nelle prossime settimane. (…)” (doc. 26 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

 
Il 25 novembre 2020 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra, decompressione sottoacromiale e tenotomia del capo lungo del bicipite” per “Conflitto sottoacromiale e tendinopatia del capo lungo del bicipite della spalla destra” ad opera del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, il quale ha attestato, nel relativo rapporto operatorio, quanto segue: “Si tratta di un paziente con omalgia destra da vari mesi. (…). All'esame intra-articolare si conferma una lesione degenerativa del capo lungo del bicipite per la quale si esegue tenotomia. Normali le restanti strutture articolari. Si passa nello spazio sottoacromiale dove si ritrova importante borsite e segni di conflitto. Viene dunque eseguita ampia decompressione sottoacromiale e include anche uno sperone dell'acromioclaveare. Si procede in seguito con bursectomia e si evidenzia un tendine sovraspinato lievemente tendinopa-

                                  tico e con una zona di tendine debole ma si decide di non riparare il tendine.” (doc. 27 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

                                  A causa di dolori persistenti, il 3 febbraio 2021 l’assicurato si è sottoposto ad una Artro-RM della spalla destra che ha evidenziato quanto segue: “Esiti di recente intervento con edema osseo su entrambi i versanti articolari e borsite subacromion-deltoidea. Rottura parziale delle fibre interstiziali e borsali del sovraspinato a sede anteriore.” (doc. 13 incarto LAINF n. 1).

 

                                  Il 4 febbraio 2021 l’assicurato è stato visitato nuovamente dal Prof. Dr. med. __________ che ha attestato quanto segue: “In data odierna abbiamo potuto visionare la risonanza magnetica recentemente effettuata. Tale esame mostra un quadro di edema osseo a livello dell’acromioclaveare come da artrosi acromioclaveare attivata e all’esame clinico il paziente presenta spiccata dolenzia alla palpazione di questa articolazione. I dolori irradiano verso il collo. (…). Si ritrova, tuttavia, anche una lesione intratendinea del sovraspinato in regione anteriore. (…). Abbiamo dunque deciso di procedere ad un intervento di resezione acromioclaveare e chiedo alla CO 1, che mi legge in copia, di voler accordare il benestare per l’intervento che vorremmo realizzare già settimana prossima.” (doc. 17 incarto LAINF n. 1).     

 

                                  Il 10 febbraio 2021 l’assicurato si è quindi sottoposto ad un intervento di “Artroscopia, decompressione sottoacromiale, resezione AC e resezione OS acromiale” per “OS acromiale dolorosa spalla dx”, ad opera del Prof. dr. med. __________ (doc. 28 incarto LAINF n. 1).

 

                                  Interpellato al riguardo dall’amministrazione, il 15 febbraio 2021 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha indicato che l’infortunio non aveva provocato un danno strutturale e che la lesione operata il 10 febbraio 2021 non era riconducibile all’infortunio del 12 novembre 2020 (doc. 20 incarto LAINF n. 1).

 

                                  Il 23 febbraio 2021 il precitato medico __________ ha ribadito che l’infortunio non aveva provocato un danno strutturale, che la lesione operata il 10 febbraio 2021 non era riconducibile all’infortunio del 12 novembre 2020 e ha precisato, a questo proposito, che “la resezione di un os acromiale che ha bloccato lo spazio sottoacromiale”, concludendo che lo status quo sine era stato raggiunto dopo 3 mesi (doc. 29 incarto LAINF n. 1).


                                  Il 5 luglio 2021 RI 1, mentre stava giocando con la figlia, ha appoggiato il braccio per terra e ha sentito una fitta alla spalla destra (doc. 1 incarto LAINF n. 2).

                                  A causa dei dolori persistenti, l’assicurato si è sottoposto il 9 agosto 2021 ad una RX dell’articolazione acromio-clavicolare bilaterale con peso bilaterale e il 31 agosto 2021 ad una Artro-RM della spalla destra che hanno messo in evidenza una dislocazione della clavicola a seguito di una instabilità dell’articolazione acromio-claveare (doc. 6, 12, 16, 23 e 38 incarto LAINF n. 2).

Il 3 settembre 2021 il Prof. Dr. med. __________ ha attestato che il paziente “aveva beneficiato di un intervento di decompressione sottoacromiale il 25.11.2020. In seguito, a causa di persistenza di dolori, avevo ripetuto risonanza e TAC della spalla ritrovando immagine compatibile con os acromiale e avevo dedotto di aver eseguito una resezione insufficiente. Avevo dunque eseguito una resezione di os acromiale in data 10.02.2021 e il paziente inizialmente aveva portato chiaro beneficio.
In seguito, tuttavia, con un trauma banale aveva presentato una fitta dolorosa a livello della spalla con apparizione di dislocazione della clavicola che inizialmente non era presente. La mia ipotesi era stata che, a causa della rimozione della parte anteriore dell’acromion e dell’articolazione acromioclaveare, il paziente aveva sviluppato un’instabilità della clavicola. (…).
” (doc. 12 incarto LAINF n. 2). 

Il 15 ottobre 2021 il dr. med. __________, caposervizio del Dipartimento di chirurgia dell’__________, ha attestato che “Dopo aver discusso il caso con il Prof. __________ siamo arrivati alla conclusione che la problematica è soprattutto questa instabilità dell’articolazione acromio-clavicolare, che attualmente risulta essere sintomatica.” (doc. 23 incarto LAINF n. 2)

Interpellato al riguardo dall’amministrazione, l’8 novembre 2021 il dr. med. __________ ha indicato che il trauma del 5 luglio 2021 non aveva provocato un danno strutturale, concludendo che lo status quo sine era stato raggiunto dopo 3 mesi (doc. 25 incarto LAINF n. 2).


Il 21 gennaio 2022 il dr. med. __________, caposervizio del Dipartimento di chirurgia dell’__________, ha inoltrato all’CO 1 una richiesta di presa a carico di un intervento di stabilizzazione per via aperta dell’articolazione acromio-claveare (doc. 38 incarto LAINF n. 2).
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 21 febbraio 2022 (doc. 45 incarto LAINF n. 2), il dr. med. __________ ha indicato quanto segue:

 

" (…) Dopo l'infortunio del 12.11.2020, annunciato il 18.01.2021, l'assicurato non presentava clinicamente e radiologicamente nessun segno post-contusivo e nemmeno segni collaterali di un trauma della spalla.

Radiologicamente vi era consolidazione di impingement sottoacromiale che era già presente nel 2017.

II 25.11.2020 è quindi stata effettuata una resezione parziale dell'articolazione acromioclaveare e una tenotomia del muscolo bicipite da parte del prof. dr. med. __________, che confermava un conflitto sotto acromiale con becco osseo che improntava nel tendine sovraspinoso che si presentava degenerato e tendinopatico come anche il tendine bicipite per cui è stata effettuata la tenotomia. Pertanto, questo intervento trattava una malattia già ben conosciuta dal 2017 e per la contusione del novembre 2020 è stato dichiarato lo status quo sine dopo tre mesi.

In data 05.07.2021 l'assicurato avrebbe fatto un movimento fisiologico, il prof. dr. med. __________ nel suo rapporto del 03.09.2021 parla di un trauma banale, lamentando nuovamente di una fitta dolorosa alla spalla operata.

Radiologicamente esito dell'artroscopia alla spalla destra con rimozione parziale dell'articolazione AC. Nel rapporto del prof. dr. med. __________ del 03.09.2021 si legge che in data 10.02.2021 è stata anche fatta una resezione di un os acromiale. Secondo la valutazione del prof. dr. med. __________ i dolori lamentati a quel momento dall'assicurato, sarebbero causati da una conseguente in-stabilità dell'articolazione AC dopo resezione dell'os acromiale e non propone un altro intervento. Il parere del prof. dr. med. __________ viene poi contestato dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ che consigliano una stabilizzazione tendinea.

Clinicamente, radiologicamente ed anche sulla base dei rapporti del prof. dr. med. __________ viene confermato che si tratta di una malattia degenerativa, conosciuta dal 2017 senza lesioni traumatiche o lesioni strutturali post-infortunio.

L'assicurato soffriva di un impingement sotto acromiale con conseguente tendinopatia della cuffia e per questo è stata effettuata una resezione dell'articolazione AC nel mese di novembre 2020 e un reintervento per resezione di un os acromiale nel mese di febbraio 2021 con conseguente leggera instabilità all'articolazione AC destra. Sia la contusione del mese di novembre 2020 sia l'infortunio del mese di maggio 2021 non hanno causato una lesione strutturale nel senso di un peggioramento direzionale di questa malattia degenerativa precedente già conosciuta dal 2017.

Confermo quindi che lo status quo sine per il caso del 12.11.2020 era raggiunto dopo tre mesi.” (doc. 45 incarto LAINF n. 1; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Il 7 marzo 2022 il Prof. Dr. med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 “causa: infortunio” (doc. 53 incarto LAINF n. 2).

Davanti al TCA, il 23 maggio 2022 (doc. V) l’insorgente ha versato agli atti il rapporto medico del 27 aprile 2022 (doc. B) relativo alla consultazione del 22 aprile 2022 del dr. med. __________, Stv. Chefarzt della Schulter- und Ellbogenchirurgie della Clinica __________ di __________, giusta il quale:

 

" Hauptdiagnosen

Chronische AC-Gelenksinstabilität rechts (dominant) m/b:

St.n.arthroskopischer Resektion des Os. Akromiale am 10.02.21 (Dr. __________)

St.n. arthroskopischer subakromialer Dekompression am 25.11.20 (Dr. __________)


Nebendiagnosen
Diabete mellitus Typ I


Anamnese / Verlauf

Freundliche Zuweisung aus Tessin zur Drittmeinung. Herr RI 1 hat eine längere Leidensgeschichte hinter sich was seine rechte Schulter anbelangt. Zuletzt wurde am 10.02.21 eine arthroskopische Os. Acromiale Resektion durchgeführt, seitdem klagt der Patient über anhaltende Schulterbeschwerden und Bewegungseinschränkung. Es erfolgten bereits konservative Massnahmen mit oraler Analgesie und Physiotherapie, welche keine Linderung der Beschwerden erbrachten. Nur eine diagnostische Infiltration mit Ropivacain am 15.10.21 konnte die Beschwerden nur kurzfristig lindern. Aufgrund der aktuell vorhandenen Schmerzen und Bewegungseinschränkung fühlt er sich im Alltag sehr limitiert und seit Oktober 2020 ist er im angestammten Beruf zu 100% arbeitsunfähig geschrieben.
(…).

Radiologiebefunde

Röntgen mit Panoramaaufnahme mit Gewichten vom 22.04.22:

AC Gelenksluxation rechts. CC-Abstand rechts 13.4 mm, links 11.6 mm. In der Alexander Aufnahme minimaler horizontaler posteriorer Versatz rechts.

Beurteilung und Prozedere

vidit Dr. __________:

Bei Herrn RI 1 besteht klinisch eine klare Instabilität des AC-Gelenkes, welche die Beschwerden gut erklärt. Wir können uns der Vormeinung der Kollegen aus Tessin nur anschliessen und dem Patienten bei offenbar ausgeschöpfter konservativer Therapie eine offene Stabilisierung empfehlen. Der Patient wird sich in Tessin wieder Vorstellen und die Deteils mit dem Operateur besprechen.” (doc. B; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).

 

                       2.8.2.  Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica), è dettagliato e approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.

                                 

                       2.8.3.   Attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del medico __________ di cui ai doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1 e doc. 25 e 45 incarto LAINF n. 2, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1), questo Tribunale ritiene innanzitutto dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’intervento del 25 novembre 2020 ha trattato una malattia degenerativa già ben conosciuta dal 2017 (cfr., in particolare, l’Artro-RM della spalla destra del 13 novembre 2017, doc. 16 incarto LAINF n.1, l’Artro-RM della spalla destra del 13 novembre 2020, doc. 15 incarto LAINF n.1, i rapporti medici del 12 e 17 novembre 2020 del Prof. Dr. med. __________, doc. 22 e 26 incarto LAINF n.1, il rapporto operatorio del 25 novembre 2020, doc. 27 incarto LAINF n.1, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1).

 

                                  Inoltre, a proposito della contusione del 12 novembre 2020, che non ha provocato una lesione strutturale (cfr., in particolare, l’Artro-RM della spalla destra del 13 novembre 2017, doc. 16 incarto LAINF n.1, l’Artro-RM della spalla destra del 13 novembre 2020, doc. 15 incarto LAINF n.1, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1), lo status quo sine è stato raggiunto al 10 febbraio 2021 (a distanza di ca. 3 mesi dall’infortunio).


Questo Tribunale sottolinea che la tempistica di tre mesi, con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione subita dall’interessato alla spalla destra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).

 

                                  In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).

                               

                       2.8.4.   Sulla base della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene pure dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che le problematiche ulteriormente presentate dall’assicurato a livello della spalla destra (in particolare l’instabilità dell’articolazione acromio-claveare) siano imputabili a malattia e/o riconducibili all’intervento del 25 novembre 2020 (che, giova qui ribadire, ha trattato una problematica morbosa: cfr. consid. 2.8.3) e/o all’intervento del 10 febbraio 2021 (eseguito in seguito e a complemento dell’operazione del 25 novembre 2020; cfr., in particolare, l’Artro-RM della spalla destra del 3 febbraio 2021, doc. 13 incarto LAINF n. 1, il rapporto del 4 febbraio 2021 del Prof. Dr. med. __________, doc. 17 incarto LAINF n. 1, il rapporto operatorio del 10 febbraio 2021, doc. 28 incarto LAINF n. 1, la RX dell’articolazione acromio-clavicolare bilaterale con peso bilaterale del 9 agosto 2021 e la Artro-RM della spalla destra del 31 agosto 2021, doc. 6 e 16 incarto LAINF n. 2, il rapporto medico del 3 settembre 2021 del Prof. Dr. med. __________, doc. 12 incarto LAINF n. 2, i rapporti medici del 15 ottobre 2021 e del 21 gennaio 2022 del dr. med. __________, doc. 23 e 38 incarto LAINF n. 2, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1).

                       2.8.5.   Del resto, nè gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti.

 

                                  In particolare, questa Corte non ignora il certificato medico del 7 marzo 2022 del Prof. Dr. med. __________ (doc. 53 incarto LAINF n. 2) e quello del 27 aprile 2022 relativo alla consultazione del 22 aprile 2022 del dr. med. __________, Stv. Chefarzt della Schulter- und Ellbogenchirurgie della Clinica __________ di __________ (doc. B).
Tuttavia queste certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti (doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1 e doc. 25 e 45 incarto LAINF n. 2 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7) allestiti dal medico __________.

Nel certificato medico del 7 marzo 2022 il Prof. Dr. med. __________ si è infatti limitato ad indicare, in maniera alquanto generica e stringata - un’inabilità lavorativa del 100% “causa: infortunio” (doc. 53 incarto LAINF n. 2), senza tuttavia prendere posizione in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente in merito alle valutazioni (in particolare, quella del 21 febbraio 2022: doc. 45 incarto LAINF n. 2) del medico __________. Parimenti dicasi per il certificato medico del 27 aprile 2022 relativo alla consultazione del 22 aprile 2022 del dr. med. __________, Stv. Chefarzt della Schulter- und Ellbogenchirurgie della Clinica __________ di __________, che è stato interpellato per una “Drittmeinung”, nell’ambito della quale ha posto la nota diagnosi di instabilità dell’articolazione acromio-claveare (di carattere extra-infortunistico: cfr. consid. 2.8.4), limitandosi sostanzialmente a concordare con l’approccio invasivo proposto in Ticino (doc. B).

Del resto, il precitato medico fiduciario, in particolare nella propria valutazione del 21 febbraio 2022 (doc. 45 incarto LAINF n. 2 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1), ha spiegato nel dettaglio (e in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.8.1) i motivi per cui ritiene che la causalità naturale relativa ai disturbi lamentati dal ricorrente (e trattati con gli interventi del 25 novembre 2020 e del 10 febbraio 2021) sia da ascrivere a fattori extra-infortunistici.

Inoltre, nessuno degli specialisti di fiducia dell’insorgente (nei numerosi certificati medici agli atti) ha preso in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente in merito alle valutazioni (cfr. i pareri di cui ai doc. 20 e 29 incarto LAINF n. 1 e doc. 25 e 45 incarto LAINF n. 2, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7) del medico __________. In particolare nessuno degli specialisti di fiducia dell’insorgente (nei numerosi certificati medici agli atti) si è espresso in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente riguardo al fatto che l'assicurato possa (o meno, così come sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo) aver raggiunto lo status quo sine al più tardi entro 3 mesi dall'infortunio del 12 novembre 2020 rispettivamente che la causalità naturale relativa ai disturbi lamentati dal ricorrente (e trattati con gli interventi del 25 novembre 2020 e del 10 febbraio 2021) sia da ascrivere o meno, così come sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo) a fattori infortunistici.
Giova qui inoltre ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicura-tore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; cfr., pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).              
                                                                  

                       2.8.6.   In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato che il trauma (contusivo) del 12 novembre 2020 ha causato solamente un aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già presente dal 2017 alla spalla destra, sotto forma di un'attivazione essenzialmente dolorosa, e che lo status quo sine era stato raggiunto al 10 febbraio 2021 rispettivamente che le problematiche ulteriormente presentate dall’assicurato a livello della spalla destra siano riconducibili a fattori extra-infortunistici.

                       2.8.7.  Accertato che il ricorrente ha raggiunto in data 10 febbraio 2021 lo status quo sine in relazione all’infortunio del 12 novembre 2020 (cfr. consid. 2.8.6), il TCA è ora chiamato a stabilire se l’evento del 5 luglio 2021 possa essere considerato una ricaduta dell’infortunio del 12 novembre 2020, come sostenuto dal ricorrente, oppure no.

A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti; STCA 35.2004.105 del 9 maggio 2005).

 

                                  Nella concreta evenienza, l'CO 1 ha posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che l’insorgente fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi di cui egli ancora soffre alla spalla destra sono stati ritenuti di origine extra-infortunistica dal 10 febbraio 2021. A medesima conclusione è giunto il TCA (cfr. consid. 2.8.6). Ora, il fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute, non consente di ritenere che il ricorrente, nel corso del mese di luglio 2021, abbia accusato una ricaduta di un danno alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF. In altri termini, una ricaduta, in presenza del medesimo danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità (cfr., a tal riguardo, la STCA 35.2004.105 del 9 maggio 2005, consid. 2.2 e i rinvii giurisprudenziali ivi citati).

                                 

                       2.8.8.  Da ultimo, il TCA rileva che, dal momento che l’intervento del 25 novembre 2020 ha trattato una malattia degenerativa già ben conosciuta dal 2017 (cfr. consid. 2.8.3), non può nemmeno trovare applicazione al caso di specie l’art. 6 cpv. 3 LAINF (giusta il quale “L’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).”) con particolare riferimento all’instabilità dell’articolazione acromio-claveare che sembrerebbe da ricondurre all’operazione del 10 febbraio 2021 eseguita in seguito all’operazione del 25 novembre 2020 (cfr. consid. 2.8.4). In siffatte circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la circostanza che l’intervento del 25 novembre 2020 sia stato assunto dall’CO 1 non consente di giungere ad una conclusione differente.  

                       2.8.9.   Stante quanto precede, questa Corte non condivide le critiche ricorsuali mosse dal ricorrente all'operato del medico fiduciario e dell’CO 1 che vengono pertanto respinte.

 

                          2.9.  A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               

                        2.10.  Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.
                                

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 28 aprile 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  L’istanza di ricusa del giudice Ivano Ranzanici è irricevibile.

                             2.  Il ricorso è respinto.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti