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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 gennaio 2020 la ditta __________
di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendenteRI 1 - nato il __________,
attivo dal 14 maggio 2018 a tempo pieno in qualità di “autista di veicoli
pesanti” - in data 24 gennaio 2020 “Chiudendo il telone del rimorchio
dell’autocarro si è procurato uno strappo alla spalla destra” (doc. 1, 65 e
243 incarto LAINF).
Una risonanza magnetica nativa della spalla destra del 30 gennaio 20202 ha messo in evidenza quanto segue: “aspetto flogistico con edema e ispessimento della capsula articolare e fluido intrarticolare in corrispondenza dell'articolazione acromion-claveare anche in possibile fase acuta. Impingement sottoacromiale cronico con alterazione distrattiva ad andamento longitudinale del sovraspinato nella regione parainserzionale. Apparentemente non segni per retrazioni. Tendinosi ed entesite inserzionale della sottoscapolare con degenerazione pseudocistica da impingement sottocorticale della spongiosa ossea. Tendinosi del capolungo del bicipite in sede intrarticolare e possibile irregolarità per lesione parcellare del profilo anteriore dello SLAP. Degenerazione scapolo-omerale. Non segni per bone bruise a questo livello.” (doc. 6 incarto LAINF).
Nel questionario LAINF del 6 marzo 2020 l’assicurato ha puntualizzato quanto
segue: “Stavo mettendo il telo al camion e ho fatto un movimento brusco
dando uno strattone alla spalla destra che mi ha causato uno strappo” a __________,
verso le 10.00 (doc. 13 incarto LAINF).
Il 3 giugno 2020 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia della
spalla destra con resezione acromioclaveare e ricostruzione del tendine sovraspinato”
ad opera del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e
traumatologia; la rottura parziale del sovraspinato, per la quale si è resa
necessaria una ricostruzione tendinea, è emersa intraoperativamente (doc. 39,
79 e 80 incarto LAINF)
L’istituto assicuratore ha assunto il caso (doc. 2 incarto LAINF n. 1) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel frattempo, RI 1 è stato licenziato
il 18 maggio 2020 con effetto al 31 luglio 2020 (doc. 243 incarto LAINF).
1.2. Successivamente l’assicurato ha
sviluppato una “capsulite adesiva e sindrome mano-spalla” (doc. 62
incarto LAINF).
A causa di dolori persistenti e della rigidità dell’arto superiore destro, egli
si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia, ergoterapia e ad alcune
infiltrazioni.
Il 18 dicembre 2020 RI 1 si è
sottoposto ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra con
capsulotomia circonferenziale”, sempre ad opera del Prof. dr. med. __________
(doc. 109 e 131 incarto LAINF).
In seguito, egli si è sottoposto
a svariate sedute di fisioterapia e di ergoterapia.
1.3. Dopo avere acquisito agli atti l’annotazione del 16 agosto 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 150 incarto LAINF), in data 6 settembre 2021 (doc. 162 incarto LAINF), l’amministrazione ha comunicato al rappresentante del l’assicurato (Sindacato RA 1; di seguito: RA 1), quanto segue:
" (…) In base alla documentazione in nostro possesso e sentito il parere del nostro servizio medico, vi comunichiamo che ulteriori cure o interventi non sono suscettibili di migliorare sostanzialmente la capacità lavorativa del signor .
Considerati adeguatamente i postumi infortunistici, il signor RI 1 risulta abile al lavoro nella misura del 100%, nella sua attività di riferimento (autista di veicoli pesanti), a partire da subito.
L'indennità giornaliera sarà sospesa dal 13 settembre 2021 e un'ulteriore cura medica non risulta più necessaria (ad eccezione della prossima visita del Dr. med. __________ prevista il 30 settembre 2021). (…)”
1.4. Dopo avere preso atto del disaccordo del 21 e 23 settembre 2021 dell’RA 1 alla chiusura del caso (doc. 167 e 170 incarto LAINF) come pure di svariata nuova documentazione medica versata agli atti (doc. 168, 169, 171 e 179 incarto LAINF) e del rapporto del 9 novembre 2021 del precitato medico di __________ relativo alla “Visita medica di chiusura del 25.10.2021” per “Valutazione dello stato attuale, dell’eventuale procedere terapeutico, dell’abilità lavorativa o dell’esigibilità lavorativa” (doc. 202 incarto LAINF), in data 9 novembre 2021 (doc. 204 incarto LAINF), l’amministrazione ha comunicato all’RA 1, quanto segue:
" (…) ci
riferiamo alla visita medica eseguita dal nostro medico di __________ Dr. med. __________
in data 25 ottobre 2021 e vi confermiamo che ulteriori cure mediche non sono
suscettibili di migliorare in modo sostanziale la capacità lavorativa del sig. RI
1. Contrariamente a quanto comunicato il 6 settembre 2021, sospenderemo le
prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità giornaliera dal 1. dicembre
2021.
Vogliate subito comunicarci se il vostro assistito, dal 13 settembre 2021 in
avanti, ha percepito prestazioni in contanti (rendita o indennità giornaliera)
da un'altra assicurazione. Non appena riceveremo una vostra conferma
procederemo al ripristino delle prestazioni d'indennità giornaliera fino al 30
novembre 2021.
Come anticipato durante la visita medica al sig. RI 1 e nel
successivo colloquio, vi confermiamo che considerati adeguatamente i postumi
infortunistici è ritenuta ancora esigibile un'attività lucrativa nella misura
completa.
Raccomandiamo al sig. RI 1 di presentarsi immediatamente con questa lettera
all'Ufficio Regionale di Collocamento (URC), affinché l'assicurazione contro la
disoccupazione possa adeguare il suo diritto a prestazioni.
Questo annuncio è inoltre importante affinché non venga a crearsi una lacuna a livello assicurativo. (…)”
1.5. Dopo avere preso atto del certificato medico del 16 novembre 2021 del Prof. dr. med. __________ (doc. 222 incarto LAINF) ed esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione del 17 gennaio 2022 (doc. 236 incarto LAINF) l’CO 1, ha statuito quanto segue:
" (…) ci riferiamo alla nostra lettera del 9 novembre 2021 (chiusura del caso secondo art. 19 LAINF).
Abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità e ad un'indennità per menomazione dell'integrità.
Rendita d'invalidità:
(…).
Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, unicamente per quanto
concerne i postumi organici dell'infortunio, si può pretendere dal signor RI 1
l'esecuzione al 100% di un'attività lavorativa leggera fino a mediamente
pesante.
Per il salario da valido consideriamo quello indicato dalla ditta __________,
ed ammonta a CHF 57 200.00.
Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti dall'Ufficio
federale di statistica il quale, attraverso la propria pubblicazione
"Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018", rivalutata
nominalmente al 2021, indica che un uomo adibito ad attività semplici
percepisce un salario annuo mediano di CHF 68 993.00 (tabella
TA1_tirage_skill_level, totale, uomini, livello 1, 41.7 h/sett., rivalutazione
nominale con T1.1.15B-S: per il 2019 + 0.9%, per il 2020 +0.8%, per il 2021
+0.1% stima trimestrale). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75), considerate le
relativamente blande limitazioni funzionali, non è giustificata.
Nella nostra valutazione non abbiamo considerato i disturbi dovuti all'avanzata
artrosi AC, all'impingement sub-acromiale cronico, alla tendinopatia del
sovrapinato e del sottoscapolare ed alla degenerazione scapolo omerale.
Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile
sull'incapacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a
titolo di rendita d'invalidità.
(…).
Indennità per menomazione dell'integrità:
(…).
In base alle risultanze della visita medica del 25 ottobre 2021, non esiste
nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le
premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità.
Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una nuova cura medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che esaminerà il diritto a prestazioni assicurative. (…).”
(doc. 236, pag. 1 -3 incarto LAINF)
1.6. Dopo avere preso atto
dell’opposizione formale del 18 febbraio 2022 dell’RA 1 (doc. 242 incarto
LAINF) come pure di svariata nuova documentazione medica versata agli atti
(doc. 243, 250, e 252 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 21 marzo
2022 l’CO 1 ha confermato la precedente decisione (doc. 254 incarto LAINF).
1.7. Con tempestivo ricorso del 6 maggio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto l’annulla-mento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che “È accertata la causalità assicurativa per la spalla destra e all'arto superiore destro, con il trauma accaduto in data 24 gennaio 2020, senza alcuna limitazione.” e che “Previa interlocuzione con il ricorrente ed i suoi medici curanti, l'assicuratore riprenda il pagamento delle prestazioni sanitarie che vengono a giustificarsi a tale scopo, in modo particolare le spese di cura necessarie. Alla stabilizzazione del quadro medico, l'assicuratore si determini nuovamente, con una ulteriore decisione che contenga gli usuali mezzi di ritto, sulle prestazioni di lunga durata conseguenti alla fattispecie.” rispettivamente, in via subordinata, che “Il dossier è restituito all'assicuratore qui convenuto, affinché disponga un accertamento specialistico teso a determinare dapprima la causalità per la spalla e l'arto destro con il trauma del 11 marzo 2020, se del caso complessiva e/o parziale, le cure necessarie al miglioramento oppure al mantenimento dello stato di salute, e poi a stabilire la capacità di lavoro residua e l'indennità per menomazione dell'integrità. In seguito alla valutazione peritale specialistica, la CO 1 si pronunci con una nuova decisione contenente gli usuali rimedi diritto.” (cfr. doc. I, pag. 10).
Il rappresentante del ricorrente contesta l’operato del medico di __________
per non avere riconosciuto la causalità naturale tra tutti i disturbi di cui
soffre l’assicurato e l’infortunio del 24 gennaio 2020 (con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto), considerato pure che
prima del trauma non si erano mai manifestati disturbi alla spalla destra, né
tantomeno alla spalla sinistra, ciò che avrebbe potuto fare pensare ad un danno
compatibile con l’età avanzata.
Il patrocinatore dell’insorgente lamenta pure una prematura chiusura della
pratica da parte dell’CO 1, visto che l’assicurato, che continua ad avere forti
dolori, necessita di cure non solo per migliorare, ma anche per mantenere lo status,
che peraltro sarebbe peggiorato dall’autunno 2021, dopo l’interruzione della
fisioterapia.
Il rappresentante del ricorrente contesta anche la valutazione medica operata
dal medico di __________ (piena capacità lavorativa residua in attività
adeguate), in quanto non avrebbe tenuto conto di tutti i disturbi di cui soffre
il suo assistito alla spalla destra a causa dell’infortunio del 24 gennaio
2020.
Il patrocinatore
dell’insorgente critica l’operato dell’amministrazione per non avere preso in
considerazione la TA1-2018, categoria 49-52, livello 2, per determinare il
reddito da valido dell’assicurato che, “trascorso il periodo di protezione
previsto dal CO (art. 336c)” (cfr. doc. I, pag. 9) è stato licenziato con
effetto al 31 luglio 2020.
Il rappresentante del ricorrente lamenta pure la mancata applicazione, nel caso
di specie, di una deduzione sociale del 10% al reddito da invalido ritenuto
dall’CO 1.
A sostegno delle proprie argomentazioni, produce il certificato medico del 3 maggio 2022 del Prof. dr. med. __________ (doc. A-2).
1.8. Con risposta del 2 giugno 2022
(doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
A suffragio delle proprie argomentazioni, ha prodotto l’apprezzamento medico
del 1° giugno 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
generale e traumatologia (doc. V-3).
1.9. Il 2 giugno 2022 il TCA ha intimato
la risposta di causa all’RA 1, avvertendo le parti che avevano la facoltà di
presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. VI). Nella medesima
occasione il TCA ha invitato RA 1 a presentare, entro il medesimo termine, le
proprie osservazioni al riguardo del doc. V-3 (doc. VI).
1.10. Il 28 giugno 2022 (doc. VII) l'RA 1 si è riconfermata nelle proprie conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, oggetto di
contestazione sono la stabilizza-zione dello stato di salute al 1° dicembre
2021, la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa
residua del 100% con pieno rendimento in attività adeguate attestata dal medico
di fiducia dell’CO 1), il grado di invalidità nullo dell’assicurato e il
mancato riconoscimento di un’IMI.
Per quanto concerne la questione relativa la causalità naturale tra tutti i
disturbi di cui soffre l’assicurato alla spalla destra e l’infortunio del 24 gennaio
2020, essa è divenuta priva di oggetto, in quanto nell’apprezzamento medico del
1° giugno 2022 versato agli atti in questa sede dall’CO 1 (doc. V-3) è stata
riconosciuta dal medico fiduciario (dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia generale e traumatologia), il quale ha segnatamente attestato che
ritiene “con la probabilità preponderante possibile, che i disturbi accusati
dall'assicurato possano essere stati causati anche, o addirittura
principalmente, dalla resezione dell'articolazione acromio-claveare.” e che
“Avendo accettato il nesso causale delle lesioni iniziali con la conseguente
operazione del 3 giugno 2020, dobbiamo accettare anche tutti i conseguenti
interventi a partire da questa data. Quindi, le attuali limitazioni sono da
mettere in nesso causale con l'infortunio del 24 gennaio 2020” (cfr. doc.
V-3, pag. 4).
L’esame della fattispecie
avverrà, quindi, considerando tutti i disturbi accusati dall'assicurato alla
spalla destra di origine infortunistica, come riconosciuti dal dr. med. __________.
2.3. Stato di salute infortunistico stabilizzato dal 1° dicembre 2021?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo la giurisprudenza federale, la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il “dito a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale (per un caso di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).
Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella recentissima sentenza 8C_682/2021 del 13 aprile 2022, ove l’Alta Corte ha inoltre puntualizzato, al consid. 5.1, quanto segue:
" (…) Der Begriff "namhaft" verdeutlicht demnach, dass die durch weitere (zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte Besserung ins Gewicht fallen muss (BGE 134 V 109 E. 4.3; SVR 2020 UV Nr. 24 S. 95, 8C_614/2019 E. 5.2 f.; Urteil 8C_183/2020 vom 22. April 2020 E. 2.3 und E. 4.3.2). Unbedeutende Verbesserungen genügen ebenso wenig wie die blosse Möglichkeit einer Besserung (RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, U 244/04 E. 3.1; Urteil 8C_344/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 7.2). In diesem Zusammenhang muss der Gesundheitszustand der versicherten Person prognostisch und nicht aufgrund retrospektiver Feststellungen beurteilt werden. Grundlage für die Beurteilung dieser Rechtsfrage bilden in erster Linie die ärztlichen Auskünfte zu den therapeutischen Möglichkeiten und der Krankheitsentwicklung, die in der Regel unter dem Begriff Prognose erfasst werden (SVR 2020 UV Nr. 24 S. 95, 8C_614/2019 E. 5.2; Urteil 8C_604/2021 vom 25. Januar 2022 E. 5.2). (…)”
È inoltre utile rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017 consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021 consid. 2.3.1; STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021 consid. 2.3.1).
2.3.2. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).
2.3.3. Con la decisione su opposizione
impugnata, sentito il parere del proprio medico di __________, l’CO 1 ha
dichiarato che, a contare dal 1° dicembre 2021, non vi erano più provvedimenti
terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni
di corta durata.
Il patrocinatore dell’insorgente lamenta una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1, visto che l’assicurato, che continua ad avere forti dolori, necessita di cure non solo per migliorare, ma anche per mantenere lo status, che peraltro sarebbe peggiorato dall’autunno 2021, dopo l’interruzione della fisioterapia (cfr. doc. I).
2.3.4. Dalle tavole processuali emerge che,
a causa dell’infortunio del 24 gennaio 2020, l’assicurato si è sottoposto il 3
giugno 2020 ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra con
resezione acromioclaveare e ricostruzione del tendine sovraspinato” (doc.
39, 79 e 80 incarto LAINF). A causa dell’in-sorgere di una “capsulite
adesiva e sindrome mano-spalla” (doc. 62 incarto LAINF), di dolori
persistenti e della rigidità dell’arto superiore destro, RI 1 si è sottoposto a
svariate sedute di fisioterapia, ergoterapia e ad alcune infiltrazioni e il 18
dicembre 2020 ad un intervento di “Artroscopia della spalla destra con
capsulotomia circonferenziale” (doc. 109 e 131 incarto LAINF). In seguito,
egli ha continuato a sottoporsi a sedute di fisioterapia e di ergoterapia come
pure alle visite di controllo dal Prof. dr. med. __________.
In data 1° giugno 2021 RI 1 è stato nuovamente visitato dal Prof. dr. med. __________,
che, nel relativo rapporto di medesima data, ha attestato quanto segue: “In
data odierna constato che la situazione alla spalla sta gradualmente
migliorando. Il paziente presenta meno dolori ed una miglior articolarità. Vi
sono tuttavia ancora dolori sotto sforzo (…). Ho fatto nuovamente una
prescrizione di fisioterapia (…).” (doc. 137 incarto LAINF).
In data 10 agosto 2021 RI 1 è stato nuovamente visitato dal Prof. dr. med. __________, che, nel relativo rapporto di medesima data, ha attestato quanto segue: “In data odierna situazione stabile. (…). Credo che valga sicuramente la pena di insistere con la fisioterapia e ho incoraggiato il paziente a continuare gli esercizi anche in maniera indipendente eseguendo più volte al giorno il rinforzo muscolare (…).” (doc. 149 incarto LAINF; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Nell’annotazione del 16 agosto 2021
il dr. med. __________, ha attestato quanto segue: “Situazione stabile, a
parte di un rinforzo da eseguire in modo autonomo, nessuna terapia indicata”
(doc. 150 incarto LAINF).
In data 6 settembre 2021, l’amministrazione ha pertanto sospeso le prestazioni
di corta durata (indennità giornaliera e cura medica, ad eccezione della
prossima visita del Dr. med. __________ prevista il 30 settembre 2021) dal 13
settembre 2021 (doc. 162 incarto LAINF).
L’RA 1 ha espresso il 21 settembre 202 il proprio disaccordo alla chiusura del
caso (doc. 167 incarto LAINF). A tal proposito ha prodotto il certificato del 15
settembre 2021 (doc. 168 incarto LAINF), nel quale il dr. med. __________ -
specialista FMH in medicina interna generale e medico di famiglia
dell’assicurato - ha attestato quanto segue:
" (…) Il paziente necessitava continuamente di terapia analgesica con Diclofenac, con Paracetamolo e con Tramadolo.
Da questa valutazione anatomo-funzionale articolare si comprende chiaramente come il trattamento non sia sicuramente ultimato, come i dolori siano ancora imponenti legati anche alla sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore di destra e come una ripresa anche parziale lavorativa non sia al momento ipotizzabile.
Non comprendiamo pertanto la vostra decisione del 06.09.2021 di chiudere il caso a partire dal 13.09.2021.
Una decisione che ci appare intempestiva e inadeguata alla situazione del paziente. Prima di prendere questa decisione sarebbe stato corretto da parte vostra convocare direttamente il paziente in agenzia per un controllo da parte del vostro medico fiduciario o prendere contatto con i medici curanti attuali Dr. med. __________ a __________ e Prof. Dr. med. __________ a __________ per avere una relazione ade-guata circa la situazione attuale del paziente.
Non riusciamo a capire in base a quali elementi abbiate potuto assumere questa decisione nei riguardi del paziente. (…)” (doc. 168, pag. 2 incarto LAINF)
L’RA 1 ha inoltre prodotto il
23 settembre 2021 (doc. 170 incarto LAINF) il certificato del 22 settembre 2021
(doc. 171 incarto LAINF), nel quale il Prof. dr. med. __________ ha attestato
quanto segue:
" (…) In data odierna situazione sovrapponibile rispetto al precedente controllo. (...).
In merito alla recente decisione della CO 1 di sospendere le prestazioni mi trovo sorpreso e manifesto il mio disaccordo in quanto la situazione del paziente non è risolta. Ci troviamo sicuramente di fronte ad un danno permanente ma soprattutto il paziente necessita ancora di un proseguimento della riabilitazione. Soprattutto sono in disaccordo con l'affermazione che il paziente possa riprendere la precedente attività. Non può infatti lavorare con le mani a livello e al di sopra dell'orizzontale anche senza pesi e non può sicuramente sollevare pesi al di sopra dell'orizzontale. Chiedo dunque alla CO 1 di rivedere la propria posizione nonché consiglio una visita da parte del medico di __________.
Da un punto di vista terapeutico attualmente va proseguita la riabilitazione. Il paziente rimane inabile al 100%. Prevedo un controllo tra un paio di settimane e non mancherò di tenerti al corrente.” (doc. 171 incarto LAINF; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Nell’annotazione del 12 ottobre 2021 il dr. med. __________, ha attestato quanto segue: “(…) Vedo necessario VMC. Decorso troppo lungo riguardo il fatto è stato unicamente una lesione del sovraspinato con altrimenti i normali problemi morbosi di impingement subacromiale con resezione parziale del AC. Complicata da una capsulite. (…)” (doc. 172 incarto LAINF).
Nel rapporto del 9 novembre 2021 relativo alla visita medica di chiusura del
25.10.2021 (doc. 202 incarto LAINF), il precitato medico di __________ ha
attestato quanto segue:
" (…) Proposte diagnostiche e terapeutiche
Non sono previste altre terapie o proposte diagnostiche. Ho solo proposto di integrare il più possibile il braccio destro nelle attività della vita quotidiana ed eseguire giornalmente gli esercizi a casa che gli sono stati mostrati negli ultimi otto mesi durante la terapia intensiva (4 giorni alla settimana). (…)” (doc. 202, pag. 6 incarto LAINF)
In data 9 novembre 2021, l’amministrazione ha informato l’RA 1 che: “(…) Contrariamente a quanto comunicato il 6 settembre 2021, sospenderemo le prestazioni a titolo di cura e di indennità giornaliera dal 1° dicembre 2021. (…).” (doc. 203 incarto LAINF).
In data 2 marzo 2022, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) Da allora, visto che le prestazioni sono state sospese incongruamente alla data del 30.11.2021, la situazione appare nettamente peggiorata sia per quanto riguarda dolori che per quanto riguarda la motilità e la funzionalità della spalla di destra. Ribadisco che la decisione da parte vostra è stata intempestiva e inadeguata alla situazione del paziente, chiedo pertanto una convocazione nella vostra clinica per una valutazione accurata e una decisione circa l'ulteriore procedere del paziente summenzionato. (…)”
(doc. 252 incarto LAINF)
In data 3 maggio 2022, il Prof. dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) II sottoscritto certifica di avere in cura il signor RI 1 del __________. Il paziente era stato vittima di un trauma alla spalla destra il 24.01.2020. (…).
Attualmente, a distanza di più di 2 anni dal trauma iniziale, persistono dolori, ipostenia e limitazione dell'articolarità della spalla destra. (…).
Da segnalare inoltre che dalla sospensione della fisioterapia la situazione è ulteriormente peggiorata con aumento dei dolori e nuovamente irrigidimento della spalla. Ho incoraggiato il paziente ad eseguire esercizi in maniera autonoma ma ciò risulta non essere sufficiente. Dovrà dunque riprendere anche la fisioterapia. (…)”
Nell’apprezzamento medico del
1° giugno 2022 (doc. V-3), il medico fiduciario - dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia - ha attestato quanto
segue:
" (…) Basandoci ancora sul rapporto del Prof. __________ non può essere ritenuto, con probabilità preponderante, che l'ulteriore proseguimento della fisioterapia potesse migliorare sensibilmente la situazione dell'assicurato (…).” (doc. V-3, pag. 5)
2.3.5. Nel caso di specie, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che tra l’infortunio (avvenuto in data 24 gennaio 2020) e il momento a partire dal quale lo stato di salute è stato considerato stabilizzato (dal 1° dicembre 2021) sono trascorsi quasi due anni (più precisamente poco più di ventidue mesi) durante i quali l’Istituto assicuratore ha pagato le prestazioni.
Chiamato a pronunciarsi in merito
al raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute, il TCA rileva
quanto segue.
Alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica
appena riassunta al considerando 2.3.4 (in particolare, da quanto attestato il
10 agosto 2021 e il 22 settembre 2021 dal Prof. dr. med. __________: cfr. doc.
149 e 171 incarto LAINF), -, ribadito che, secondo la giurisprudenza federale,
la questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica,
ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte, occorre
ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione
ha posto termine alle prestazioni di corta durata (dunque, in casu, il
1° dicembre 2021), non vi erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza
preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente.
Questa Corte condivide la
conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° dicembre 2021,
lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento,
l’insorgente denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro (dolori
e/o limitazioni funzionali) rispettivamente necessitasse - se del caso - di
misure conservative (ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni)
volte a evitare un loro peggioramento, non costituisce un ostacolo alla
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche. Decisivo ai fini
del giudizio è soltanto che a quel momento lo stato di salute, per gli aspetti
prettamente infortunistici, non poteva più essere sensibilmente
migliorato grazie ad ulteriori terapie.
In conclusione, il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195
consid. 2 e riferimenti), che al più tardi al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero
ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le
condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a censurare l’operato dell’amministrazione in relazione all’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata, vengono respinte.
La decisione su opposizione impugnata va dunque confermata nella misura in cui sancisce che al 1° dicembre 2021 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Pertanto, data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga
durata.
2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla valutazione del 9 novembre 2021 (doc. 202 incarto LAINF) del dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, il quale ha attestato quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo distorsione del braccio destro il 24.01.2020 con
Acutizzazione di un'artrosi AC e impingement sub-acromiale spalla destra.
Il 03.06.2020 artroscopia spalla destra in presenza di artrosi acromioclaveare con lesione parziale del sovraspinato a livello pre-inserzionale, resezione sub-acromiale con acromion-plastica, inserimento di una vite in titanio a tripla sutura con buona copertura della testa omerale.
Diagnosi non di competenza CO 1
Avanzata artrosi AC, impingement sub-acromiale cronico. Tendinopatia del sovraspinato e del sottoscapolare.
Degenerazione scapolo omerale.
Apprezzamento
(…).
Valutando lo stato attuale si nota una cuffia rotatoria guarita e competente, motivo per cui si esprime una esigibilità lavorativa sul mercato globale con piena abilità lavorativa.
L'amministrazione si esprimerà in tal senso.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a leggeri tra i 5 e 10 kg molto spesso. Può portare e sollevare pesi medio pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta. Di rado può sollevare pesi pesanti tra 25 e 45 kg fino all'altezza dei fianchi. Non può più portare pesi molto pesanti che superano i 45 kg. Può sollevare oltre l'altezza del petto fino a 5 kg talvolta, non può più sollevare oltre l'altezza del petto pesi che superano i 5 kg. Molto spesso può eseguire lavoro leggero/di precisione e media. Talvolta può eseguire lavoro pesante e lavoro manuale rozzo. Non può eseguire lavoro molto pesante. Nessuna limitazione per la rotazione della mano.
Di rado può eseguire lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per la rotazione del busto o stare in posizione seduta inclinata in avanti o posizione in piedi inclinata in avanti. Nessuna limitazione per lavori in posizione inginocchiata o in flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione riguardo la posizione seduta, in piedi o posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per spostamenti camminando fino ed oltre 50 m e per lunghi tratti. Nessuna limitazione per camminare su terreni accidentati. Nessuna limitazione per salire le scale, spesso può salire scale a pioli. Nessuna limitazione per l'uso delle due mani e stare in equilibrio.”
(doc. 202, pag. 6-8 incarto LAINF; il grassetto non è della
redattrice)
In data 15 ottobre 2021, il dr. med. __________ ha attestato che l’assicurato: “è inabile al lavoro al 100% nella precedente occupazione di camionista, in un’attività adeguata allo stato funzionante attuale può essere abile almeno nella misura del 20%.” (doc. 179 incarto LAINF).
In data 3 maggio 2022 (doc. A-2), il Prof. dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) II sottoscritto certifica di avere in cura il signor RI 1 del __________. Il paziente era stato vittima di un trauma alla spalla destra il 24.01.2020. (…).
Attualmente, a distanza di più di 2 anni dal trauma iniziale, persistono dolori, ipostenia e limitazione dell'articolarità della spalla destra. (…).
Ritengo dunque che anche le attuali limitazioni possano essere messe in relazione con l'evento infortunistico. Ritengo inoltre che attualmente il paziente presenta un rendimento ridotto anche per attività lavorativa leggera in quanto non può lavorare a lungo con le braccia a livello e al di sopra dell'orizzontale e non può sollevare carichi. Anche per un ipotetico lavoro leggero non può dunque essere abile al 100%. (…)”.
Interpellato a tal riguardo dall’CO 1, nell’apprezzamento medico del 1° giugno
2022 (doc. V-3), il dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia generale
e traumatologia e medico fiduciario dell’CO 1) - dopo avere riconosciuto che tutte
le limitazioni che presenta l’assicurato alla spalla destra sono da mettere in
nesso causale con l’infortunio del 24 gennaio 2020 (cfr. doc. V-3, pag. 4) - ha
attestato quanto segue:
" (…)
4. Concorda che l'assicurato presenta un rendimento ridotto anche per attività
lavorativa leggera in quanto non può lavorare a lungo con le braccia a livello
e al di sopra dell'orizzontale e non può sollevare carichi?
Il Dr. med. __________ descriveva in modo dettagliato nella sua visita di
chiusura del 9 novembre 2021 una buona forza e articolarità della spalla
destra. Questo permetteva all'assicurato di eseguire lavori fino all'altezza
dei fianchi molto spesso con dei carichi pesanti. In un'attività adeguata, dove
i lavori a livello al di sopra dell'orizzontale venivano sconsigliati, la valutazione
dell'esigibilità lavorativa e il rendimento descritto dal Dr. __________ può
essere considerata comprensibile. Il ragionamento del Prof. __________ invece,
secondo il quale l'assicurato non potrebbe neanche più svolgere un lavoro
leggero adattato a causa della mancanza di forza, non può essere ripercorso.
5. Concorda con il fatto che anche per un ipotetico lavoro leggero non può
essere abile al 100%?
No. La valutazione espressa dal Prof. __________ non apporta dei nuovi elementi validi che possano contraddire la valutazione eseguita dal Dr. med. __________ per l'esigibilità lavorativa in un'attività adeguata.” (cfr. doc. V-3, pag. 4; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice)
2.4.4. Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal dr. med. __________ il 9
novembre 2021 (doc. 202 incarto LAINF) - posta alla base della decisione
avversata - confermata il 1° giugno 2022 dal dr. med. __________ (doc. V-3).
Il TCA non ignora il certificato medico - invero generico e stringato - del 15
ottobre 2021 del medico di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna generale (cfr. doc. 179 incarto LAINF) rispettivamente il
certificato medico del 3 maggio 2022 del Prof. dr. med. __________ (doc. A-2).
Tuttavia essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la
fondatezza dall'approfondito parere espresso dal dr. med. __________ interpellato
dall’istituto assicuratore resistente il 9 novembre 2021 relativo alla visita
medico-__________ di chiusura del 25 ottobre 2021 (doc. 202 incarto LAINF), con
considerazioni puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione
clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata
dal medico fiduciario come pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo
medico specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate,
che è stato poi confermato dal dr. med. __________ il 1° giugno 2022 (cfr. doc.
V-3, pag. 4), in modo puntuale e convincente, dopo avere riconosciuto che tutte
le limitazioni che presenta l’assicurato alla spalla destra sono da mettere in
nesso causale con l’infortunio del 24 gennaio 2020 e alla luce segnatamente del
certificato medico del 3 maggio 2022 del Prof. dr. med. __________.
Va comunque rilevato che la circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dallo specialista curante vi possano essere alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di sollevare), sarebbe in ogni caso irrilevante (cfr. pure la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2024, consid. 2.4.4)
In effetti, il concetto
d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia
non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una
costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti, la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2024, consid. 2.4.4)).
In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
Il TCA non ignora nemmeno tutti gli altri svariati certificati medici agli atti (del dr. med. __________, del Prof. dr. med. __________, ecc.), che tuttavia non consentono di giungere ad una diversa conclusione o perché non si esprimono in merito all’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e alla capacità lavorativa residua in attività adeguate oppure sono troppo generici e stringati.
Giova qui rilevare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
2.4.5. Del resto, l'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4).
Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…) Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.2.3 e la STCA 35.2022.10 del 16 maggio 2022, consid. 2.4.5).”
(cfr. pure la STCA 35.2021.9 del
20 settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere
scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro
pluriframmentaria rispettivamente la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021,
consid. 2.8, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al
danno infortunistico subito un’assicurata che, dopo essere scivolato, è caduto
a terra, riportando una frattura scomposta del radio distale e la frattura
dello stiloide ulnare al polso sinistro rispettivamente la STCA 35.2022.10 del
16 maggio 2022, consid. 2.4.6, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che era caduto,
riportando una contusione/distorsione della spalla destra, con lesione
transmurale/subtotale del sovraspinoso trattata chirurgicamente e aveva pure
sviluppato una capsulite cronica).
2.4.6. In conclusione, il TCA non ha quindi
motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal med. __________ il 9
novembre 2021 (doc. 202 incarto LAINF), che ha proceduto ad una visita
personale accurata dell'assicurato, e dal 1° giugno 2022 dal dr. med. __________
(doc. V-3), ambedue specialisti della materia che qui ci occupa e che vantano
pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI
1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei
limiti indicati dal medico di __________, dr. med. __________,
nell’apprezzamento del 9 novembre 2021: doc. 202 incarto LAINF; confermati dal dr.
med. __________ nell’apprezzamento del 1° giugno 2022: doc. V-3) a tempo pieno
e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico.
In esito alle considerazioni
che precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,
all’esperimento di una perizia: cfr. doc. VII, pag. 3), ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente (nato il __________) al momento della decisione su opposizione (21 marzo 2022) avversata era 60enne. In proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.2) dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).
2.4.7. Le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità (e la capacità lavorativa residua) in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte. Per quanto concerne, in particolare, la critica mossa all'operato del dr. med. __________ per aver formulato le proprie considerazioni solo basandosi sulla lettura degli atti, senza aver preso conoscenza della concreta situazione, giova qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr. STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA 32.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).
2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° dicembre 2021 (cfr. consid. 2.3.5).
2.6.
2.6.1. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato
nel 2021, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un
importo annuo pari a fr. 57'200.- (doc. 231 incarto LAINF). Questo dato è stato
desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 215 incarto
LAINF).
Il patrocinatore dell’insorgente critica l’operato dell’amministrazione per non
avere preso in considerazione la TA1-2018, categoria 49-52, livello 2, per
determinare il reddito da valido dell’assicurato che, “trascorso il periodo
di protezione previsto dal CO (art. 336c)” (cfr. doc. I, pag. 9) è stato
licenziato con effetto al 31 luglio 2020.
In sede di risposta l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ne consegue che la Parte convenuta ha correttamente utilizzato quale base di calcolo il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito se avesse potuto continuare a svolgere la sua attività abituale nel 2021. (…)”
(cfr. doc. V, pag. 9)
2.6.2. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71 (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.6).
In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).
Il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020 pubblicata in SVR 12/2020 IV n.70 (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.6).
Dalle tavole processuali emerge
che l’assicurato, di professione camionista di mezzi pesanti, è stato
licenziato il 18 maggio 2020 con effetto al 31 luglio 2020 (doc. 243 incarto
LAINF) “trascorso il periodo di protezione previsto dal CO (art. 336c)”
(cfr. doc. I, pag. 9)
In siffatte circostanze, conformemente
alla citata giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal
rappresentante del ricorrente, il reddito da valido del suo assistito non deve
essere determinato in applicazione dei dati statistici.
Il 10 novembre 2021 l’ultimo datore di lavoro ha comunicato all’CO 1 che il
salario annuale lordo dell’assicurato per il 2021 sarebbe stato di fr. 57'200.-
(pari a CHF 4'400 x 13 mesi: cfr. doc. 215, pag. 2 e doc. 243, pag. 5 incarto
LAINF).
Stante quanto precede il dato di
fr. 57'200.- (desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di
lavoro e non contestato dal ricorrente), può essere fatto proprio da questa
Corte.
Il "reddito da valido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 57'200.-.
2.7.
2.7.1. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmen-te inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione
del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i
Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,
avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi
anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso
in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
2.7.2. Giova qui infine segnalare che nella recentissima sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174 e citata dall’CO 1, il Tribunale federale ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”
(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
2.7.3. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute infortunistico, l’insorgente, nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68'993.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS (doc. 231 incarto LAINF).
L’importo di fr. 68'993.- è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2021, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate (doc. 231 incarto LAINF).
Il rappresentante dell’assicurato non ha contestato il reddito da invalido di fr. 68'993.-, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.4.6, è stata confermata dal TCA.
In quanto desunto dalla tabella
TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini,
aggiornato al 2021 l’importo di fr. 68'993.00 - a ragione, rimasto incontestato
dal rappresentante dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.
Per quanto concerne i correttivi (parallelismo dei redditi e deduzione sociale)
confermati dalla giurisprudenza federale riportata al consid. 2.7.2, il TCA
rileva quanto segue.
2.7.4. Per quanto riguarda il primo correttivo (parallelismo dei redditi: cfr. consid. 2.7.2, STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9 e STCA 35.2022.22 dell’11 luglio 2022, consid. 2.10.4) va rilevato quanto segue.
Dalle tavole processuali emerge
che l’assicurato, di professione autista di veicoli pesanti, a partire dal 14
maggio 2018, ha percepito un reddito annuale di fr. 55'900.- (pari a fr. 4'300.-
x 13 mesi) lordi nel 2018 e di fr. 56'550.- (pari a fr. 4'300.- dal 1° gennaio
al 30 giugno + fr. 4'400.- dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 + fr. 4'350 a
titolo di tredicesima) lordi nel 2019, in tale qualità a tempo pieno presso la ditta
__________ (cfr. doc. 215 e 243 incarto LAINF).
Ora, nel caso di specie, ci si potrebbe invero chiedere se il ricorrente si sia accontentato o meno di un reddito modesto (fr. 55'900.- rispettivamente fr. 56'550.-) e, quindi, se al caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismo dei redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Tutto ben considerato il TCA ritiene che tale aspetto non debba essere approfondito oltre poiché, anche volendo applicare una riduzione per gap salariale (ipotesi maggiormente favorevole all’insorgente quale correttivo per i salari più bassi in Ticino; cfr. consid. 2.7.2), l’esito non sarebbe comunque quello che auspica il patrocinatore del ricorrente, così come verrà qui di seguito meglio dimostrato.
Secondo la tabella TA1_skill_levels 2018, settore economico 49-53 (“trasporto e magazzinaggio”), livello di competenze 1 (nel caso di specie, tenuto conto della formazione e dell’esperienza professionale dell’assicurato, non si giustifica l’applicazione del livello 2), il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 5’171/mese.
Questo reddito deve essere riportato su 42.4 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 49-53 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 5'481.26/mese oppure a fr. 67'775.12/anno.
Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali riferito al settore 49-53 (cfr. tabella T.1.1.15 - 2018: 100.4, 2019: 101.8, 2020: 101.1), si ottiene, per il 2020, un reddito annuo di fr. 70'403.44, aggiornato a fr. 70'755.45 (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali: + 0.5 media dei trimestri I-IV nel 2021) nel 2021. Posto che continuando a lavorare alle dipendenze della ditta __________, l’assicurato avrebbe realizzato nel 2021 un reddito pari a fr. 57'200.- (cfr. supra, consid. 2.6.2), il gap salariale ammonta al 14% {già dedotto il 5%; ([70'755.45 - 57'200.-] x 100 : 70'755.45 = 19.15% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)}.
Applicando una deduzione per gap salariale del 14%, si ottiene per il 2021 un reddito da invalido pari a fr. 58'644.05 (ovvero fr. 68'993 - fr. 10'348.95).
2.7.5. Per quanto riguarda il secondo
correttivo (deduzione sociale: cfr. consid. 2.7.2 ), va rilevato
quanto segue.
Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere
applicato alcuna deduzione sociale al precitato importo e chiede l’applicazione
di una riduzione sociale del 10% al reddito da invalido ritenuto dall’CO 1 “visto
il danno medico (importante danno alla spalla, schiena, ecc…. ) e visti gli
altri parametri come ad es. l’età e vi dicendo” (cfr. doc. I, pag. 9).
In sede di risposta, l’Istituto assicuratore ha osservato quanto segue: “Nel
determinare il reddito conseguibile con invalidità si rammenta che il livello
di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere,
che tengono conto di molte limitazioni. Altre limitazioni non sono date e
dunque non si giustifica la richiesta di riduzione del 10%.” (doc. V, pag.
9).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25%
del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.4.6).
Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Il fatto che in Ticino i salari siano più bassi rispetto alla media nazionale,
non è un fattore da considerare nell’ambito della riduzione sociale. Per porre
rimedio a tale fenomeno è in effetti stato concepito lo strumento del
parallelismo dei redditi (cfr. supra, consid. 2.7.2; cfr. pure STCA 35.2021.86
del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9 e la STCA 35.2022.22 dell’11 luglio 2022,
consid. 2.10.5).
Per quanto concerne infine il fattore età, anche se si volesse ritenere
giustificato applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito
statistico da invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella
DTF 146 V 16 (in proposito, si veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020
consid. 8.2.3), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima
legale del 10%, come si vedrà meglio al consid. 2.8.
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 58'644.05.
2.8. Il grado di invalidità del ricorrente, stabilito confrontando i fr. 58'644.05 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico (e cioè fr. 57'200.-: cfr. 2.6.2), è nullo.
Qualora si applicasse (quale pura
ipotesi di lavoro) al reddito da invalido una deduzione sociale del 5% per il
fattore età, l’assicurato non ne trarrebbe alcun giovamento. In effetti,
confrontando i fr. 55’711.84 (fr. 58'644.05 - 5%) al reddito che il ricorrente
avrebbe potuto conseguire senza l’infortunio, e cioè fr. 57'200, risulta un
grado d’invalidità del 2.60% ([57'200 - 55'711.84] x 100 : 57'200) arrotondato
al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF
ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di
fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in
particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die CO 1 ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der CO 1 auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid. 2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10, la STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.7 e la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.7).
2.9. A ragione dunque l'CO 1 non ha
riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il
diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
Per quanto concerne il diritto ad ulteriori misure terapeutiche, il TCA rileva che possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita; se ciò non è il caso spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante, STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1).
Nella decisione su opposizione avversata l’CO 1 ha pertanto correttamente osservato quanto segue: “(…) Le condizioni per prendere a carico delle ulteriori cure non sono date in quanto l'art. 21 cpv. 1 LAINF concerne unicamente gli assicurati a beneficio di una rendita d'invalidità per cui la CO 1 non è tenuta a prendere a carico delle ulteriori spese mediche (sentenza del TF 8C_14/2010 del 4.8.2010). (…).” (doc. 254, pag. 7).
2.10. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.10.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.10.5. Nella concreta evenienza, con
decisione del 17 gennaio 2022 (doc. 236 incarto LAINF) confermata su
opposizione il 21 marzo 2022 (doc. 254 incarto LAINF), l’CO 1 ha negato a RI 1
il diritto ad un’IMI.
L’CO 1 ha segnatamente indicato nella decisione del 17 gennaio 2022 quanto
segue: “In base alle risultanze della visita medica del 25 ottobre 2021, non
esiste nessuna menomazione importante dell’integrità fisica. Non ricorrono
perciò le premesse per la concessione di un’indennità per menomazione dell’integrità”
(cfr. doc. 236, pag. 2).
Dalle tavole processuali emerge che nell’annotazione del 16 agosto 2021 il dr. med. __________ (dopo avere ritenuto che lo stato di salute fosse stabilizzato e che l’assicurato fosse nuovamente abile a tempo pieno e senza riduzione di rendimento nella propria attività abituale) alla domanda dell’amministrazione “Qual è a suo avviso l’entità di un’eventuale menomazione dell’integrità dovuta all’infortunio?” ha risposto “0%” (doc. 150 incarto LAINF).
A parte questo documento, agli atti non figura alcun apprezza-mento medico riguardante la valutazione del danno all’integrità da parte di un medico fiduciario dell’CO 1.
Nel rapporto del 9 novembre 2021 relativo alla “Visita medica di chiusura del 25.10.2021” per “Valutazione dello stato attuale, dell’eventuale procedere terapeutico, dell’abilità lavorativa o dell’esigibilità lavorativa” il dr. med. __________ (dopo avere riconosciuto una totale capacità lavorativa residua, senza riduzione di rendimento, in attività adeguate) non si è espresso in merito all’eventuale IMI da riconoscere al ricorrente (doc. 202 incarto LAINF). Parimenti dicasi per il dr. med. __________ nell’apprezzamento medico del 1° giugno 2022 versato agli atti in questa sede dall’CO 1 (doc. V-3). Nella medesima occasione il dr. med. __________ ha però pure riconosciuto quanto segue: “le attuali limitazioni sono da mettere in nesso causale con l'infortunio del 24 gennaio 2020” (cfr. doc. V-3, pag. 4 e consid. 2.2).
A fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte non è pertanto in grado di determinarsi sulla base delle valuta-zioni mediche contenute negli atti.
Non si può prescindere dall'eseguire un accertamento in merito ad una valutazione completa e motivata dell’IMI che dovrà essere debitamente quantificata secondo quanto stabilito dalle Tabelle CO 1. Per quest'aspetto, gli atti devono dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché proceda in tal senso.
2.11. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 6 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui nega un'IMI al ricorrente. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni