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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da |
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CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 febbraio 2021 la __________ di __________, ha informato l’CO 1 che RI 1 - nato il 18 aprile 1971, attivo dal 24 febbraio 2020 a tempo pieno in qualità di “operaio qualificato” - in data 22 febbraio 2021, verso le ore 9:00, “Mentre movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto e ha causato un trauma alla spalla” (doc. 2 incarto LAINF).
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto del 22 febbraio 2021 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un “Trauma distrattivo alla spalla sinistra” (doc. 7 incarto LAINF).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Una Artro-RM della spalla sinistra del 30 marzo 2021 ha messo in evidenza
quanto segue: “non lesione a carico della cuffia, chiara borsite
sottoacromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.” (doc.
18 incarto LAINF).
L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e a delle
infiltrazioni.
Il contratto di lavoro è stato sciolto dall’impresa di prestito di personale
con effetto al 25 maggio 2021 (doc. 31 incarto LAINF).
In seguito l’assicurato ha sviluppato una complessa sintomatologia psico-somatica
(in particolare, cefalee, cervicalgie, lombosciatalgia, irritabilità, ansia e
deflessione timica).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed amministrativi del caso (in particolare, dopo avere raccolto agli atti il questionario LAINF del 2 marzo 2021 dell’assicurato, il parere del 5 maggio 2021 e l’apprezzamento medico del 9 agosto 2021 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore: doc. 8, 19 e 35 incarto LAINF), in data 19 agosto 2021 (doc. 42 incarto LAINF) l’CO 1, ha comunicato all’assicurato quanto segue:
" (…) In base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti non sono più causati dall'infortunio ma sono da ricondurre unicamente a fattori degenerativi.
Secondo la valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato
anche senza l'infortunio del è raggiunto al più tardi il 1° settembre 2021.
(…)
Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 1° settembre 2021 e mettere un
termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data
citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e
spese di cura).
Ulteriori cure mediche e inabilità lavorative vanno a carico del competente
assicuratore malattia.” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
1.3. A seguito dell’opposizione del 23
novembre 2021 presentata personalmente dall’assicurato (doc. 61 incarto LAINF)
e dopo avere raccolto agli atti il parere del 1° dicembre 2021 del precitato
medico fiduciario (doc. 63 incarto LAINF), con decisione del 20 dicembre 2021
(doc. 70 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…). In base alla valutazione del medico __________, i disturbi presenti dopo il 1° di settembre 2021 non sono più causati dall'infortunio.
Secondo la valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato
anche senza l'infortunio del 22 febbraio 2021 è raggiunto al più tardi il 1°
settembre 2021.
(…).
Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 1° settembre 2021 e mettere un
termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data
citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e
spese di cura). (…)”
1.4. A seguito dell’opposizione del 28 gennaio
2022 presentata da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, (doc. 74 incarto LAINF),
preso atto di svariata documentazione medica versata agli atti dal
rappresentante dell’assicurato (tra cui, figura, in particolare una RMN
encefalo basale del 20 gennaio 2022 che ha evidenziato un “piccolo esito
lacunare a livello dell’emisfero cerebellare destro”: doc. 75 incarto
LAINF) e dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 10 marzo 2022
del precitato medico fiduciario (doc. 98 incarto LAINF), con decisione su
opposizione del 29 marzo 2022 (doc. 102 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato la
precedente decisione.
1.5. Con tempestivo ricorso del 12 maggio
2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, “Al
ricorrente sono riconosciute le prestazioni LAINF del caso e ciò a far tempo,
retroattivamente, dal 2 agosto 2021” e, in via subordinata, “Gli atti
sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio (perizia esterna ex art.
44 LPGA) e nuova decisione” (cfr. doc. I, pag. 7).
Il patrocinatore del ricorrente critica l’operato dell’CO 1 in merito alla
dinamica dell’infortunio, sottolineando in particolare quanto segue:
" (…)
Ad A., l'Assicuratore riporta - in maniera colpevolmente semplicistica - la dinamica dell'infortunio patito dall'insorgente, e meglio: "(...) mentre stava movimentando un carico di pezzi di ferro, la cinghia del carroponte si è strappata. Istintivamente l'assicurato ha allungato la mano sinistra e (sic!) ha subito uno strattone all'arto superiore sinistro.".
Tale, per l'appunto strumentalmente semplicistica, ricostruzione dei fatti è sconfessata da quanto riportato nell'annesso modulo CO 1 del 22 febbraio 2021 in cui, al p.to 1., è possibile leggere la vera dinamica dell'infortunio, segnatamente: "(...) la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su spalla e braccio sinistro (...)."; laddove per carico si intende una putrella di ca. 300 kg caduta da un'altezza di almeno tre metri sulla spalla dell'assicurato... Volentieri l'insorgente sarà in misura di fornire, in pendenza di causa, la testimonianza di un collega di lavoro che ha assistito alla scena.” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice).
Il rappresentante dell’insorgente contesta pure la valutazione medica operata dal medico __________, puntualizzando che tutti i disturbi di cui soffre il suo assistito (che risulterebbero già dai rapporti dei trattamenti fisioterapeutici del 30 giugno e 24 agosto 2021), non sarebbero di origine degenerativa, bensì da ricondurre dall’infortunio in disamina. A questo proposito puntualizza quanto segue: “quantunque evidente che il punto di contatto con la putrella sia localizzabile all'altezza della spalla sinistra, la dinamica riportata nella notifica d'infortunio lascia chiaramente intendere che anche tutto il resto del corpo dell'insorgente è stato interessato dall'impatto con il carico - di ben 300kg - di cui alla Premessa. A maggior ragione, dunque, si impone - a mente dell'interessato - l'esperimento (almeno) di una perizia esterna ex art. 44 LPGA.” (cfr. doc. I, pag. 5).
A suffragio delle proprie argomentazioni
produce il referto della “visita di controllo-neurologia” del 21 aprile
2022 del dr. med. __________ dell’__________ di __________ (doc. B) e il
certificato medico del 26 aprile 2022 della dr.ssa med. __________, medico
chirurgo di __________ (cfr. doc. B).
1.6. Con risposta del 30 maggio 2022
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, ha
puntualizzato che: “L'infortunio, tenuto conto della sua dinamica, fermo
restando che non devono prese in considerazione le conseguenze né le
circostanze concomitanti, da un lato prettamente oggettivo, risulta banale o di
poca gravità per cui la causalità adeguata può essere negata d'acchito. Ma
anche se, per ipotesi di lavoro, l'infortunio dovesse classato nella categoria
intermedia ma al limite di quelle inferiore, la causalità adeguata dovrebbe
essere ugualmente negata in quanto nessuno dei criteri elaborati dalla
giurisprudenza risulta adempiuto in concreto. Giova ricordare che, per gli
infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore, la causalità
adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno quattro
criteri o se un criterio è dato in maniera particolarmente incisiva (cf. ad es.
la sentenza del TF 8C_566/2013 del 18.8.20140, consid. 6.1). Tali estremi non
sono dati in concreto.”.
1.7. L’8 giugno 2022 (doc. V) il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, versando agli atti il referto della “visita di specialistica ortopedica” del 7 giugno 2022 del dr. med. __________ (doc. D). In particolare, egli ha precisato: “l'insorgente è certo che cod. lod. Tribunale non avrà difficoltà a sussumere l'infortunio in discussione quale evento di gravità perlomeno intermedia; sarebbe sorprendente il contrario. La durata delle cure a cui si è sottoposto, e si sta sottoponendo tuttora, il sig. RI 1 è affatto trascurabile e la dinamica del sinistro è senz'ombra di dubbio tutto meno che bagatellare, a meno che ricevere una putrella di 300kg sulla spalla non sia equiparabile a scivolare sul selciato”.
1.8. Il 9 giugno 2022 i doc. V e D sono stati trasmessi all’CO 1 per conoscenza (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a
partire dal 1° settembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 22 febbraio 2021.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Dinamica del sinistro del 22
febbraio 2021.
2.7.1. Nella presente fattispecie, la
dinamica del sinistro del 22 febbraio 2021 è oggetto di discussione tra le
parti. L’CO 1 ha ritenuto che l’assicurato, “durante il lavoro, mentre stava
movimentando un carico di pezzi di ferro, la cinghia del carroponte si è
strappata. Istintivamente l’assicurato ha allungato la mano sinistra e ha
subito uno strattone all’arto superiore sinistro” (cfr. doc. 102, pag. 2).
Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente asserisce che "(...) la
cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su spalla e
braccio sinistro (...)."; laddove per carico si intende una putrella di
ca. 300kg caduta da un'altezza di almeno tre metri sulla spalla
dell'assicurato... (…)” (cfr. doc. I, pag. 3).
2.7.2. Dalle tavole processuali, emerge, in particolare, quanto segue.
Dall’“anamnesi” risultante
dalla lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS del Servizio di PS
dell’Ospedale __________ di __________, si evince quanto segue: “Mentre
lavorava riferisce trauma da stiramento di arto superiore sinistro con un
macchinario di circa 300 kg” (doc. 7 incarto LAINF). Dal medesimo documento
risulta pure che l’assicurato è sottoposto ad una RX della spalla sinistra che
non aveva evidenziato patologie acute e che è stata posta la diagnosi di “Trauma
distrattivo alla spalla sinistra” (doc. 7 incarto LAINF).
Dall’annuncio d’infortunio del datore di lavoro si apprende che l’assicurato, in data 22 febbraio 2021, verso le ore 9:00, “Mentre movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto e ha causato un trauma alla spalla” (doc. 2 incarto LAINF).
Nel questionario LAINF del 2
marzo 2021 l’assicurato ha in particolare risposto alla domanda “Descrivere
dettagliatamente l’episodio?” che “Mentre spostava carico sospeso con
carroponte la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su
spalla e braccio sinistro” rispettivamente alla domanda “È accaduto
qualcosa di particolare (scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa, ecc.)? Se
sì, cosa?” che il “carico cade su spalla e braccio sinistro”
rispettivamente “NO” alla domanda “Ha già accusato disturbi in
passato nella parte del corpo in esame (ginocchio, spalla)” (doc. 9 incarto
LAINF).
Nel rapporto del 2 marzo 2021 della visita di controllo dell’Ambulatorio di
traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, è stata posta
la diagnosi di “Esiti trauma distrattivo spalla sinistra ad alta cinetica”
(doc. 17 incarto LAINF).
A fronte di tali indicazioni differenti circa la dinamica del sinistro, invitato dall’amministrazione a fornire maggiori ragguagli, l’assicurato, in occasione del colloquio del 7 luglio 2021, ha dichiarato quanto segue:
" (…).
Fattispecie.
In data 22 febbraio 2021, verso le ore 09.00, mi trovavo
nell'officina delle __________ di __________.
Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte,
improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era strappata.
Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico.
Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi
aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un
trauma diretto alla spalla sinistra.
Il peso trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.
Decorso.
Dopo quanto accaduto avevo contattato il responsabile e mi era stato consigliato di recarmi in magazzino per applicare del ghiaccio. Ero poi stato accompagnato all'Ospedale __________ di __________, dove mi aveva visitato il dott. __________, il quale aveva indicato la necessità di effettuare un esame di risonanza magnetica con liquido di contrasto.
Ero stato sottoposto a questo accertamento strumentale il 30 marzo 2021. Nel frattempo era stata prescritta della fisioterapia antinfiammatoria, effettuata inizialmente in Italia e poi presso lo studio __________.
Ero stato visto ancora all'Ospedale __________ di __________.
Durante la visita del 5 luglio 2021 ero stato visto nuovamente dallo specialista ortopedico dott. __________, il quale aveva effettuato un'infiltrazione di cortisone, prescrivendo dell'ulteriore fisioterapia. (…)” (doc. 31 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
In sede di ricorso il patrocinatore del ricorrente ha contesto la ricostruzione
dei fatti da parte dell’CO 1, osservando che la stessa “è sconfessata da
quanto riportato nell'annesso modulo CO 1 del 22 febbraio 2021 in cui, al p.to
1., è possibile leggere la vera dinamica dell'infortunio, segnatamente:
"(...) la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su
spalla e braccio sinistro (...)."; laddove per carico si intende una putrella
di ca. 300kg caduta da un'altezza di almeno tre metri sulla spalla
dell'assicurato... Volentieri l'insorgente sarà in misura di fornire, in
pendenza di causa, la testimonianza di un collega di lavoro che ha assistito
alla scena.” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3; n.d.r.: le sottolineature non sono
della redattrice).
2.7.3. Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 22 febbraio 2021, questo giudice rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; cfr., tra le tante, la STCA
35.2021.20 del 5 luglio 2021, consid. 2.9 e la cfr. STCA 35.2022.30 dell’11
luglio 2022, consid. 2.10).
2.7.4. Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento, su quanto dichiarato dall'assicurato in occasione del colloquio del 7 luglio 2021, allorquando è stato invitato dall’amministrazione a fornire personalmente maggiori ragguagli circa la dinamica del sinistro, dichiarazione dalla quale risulta in maniera chiara e univoca quanto segue: “Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte, improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico. Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.” (doc. 31 incarto LAINF).
In particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella descrizione dettagliata dell’accaduto in occasione della sua audizione da parte di un funzionario dell’amministrazione. A fronte delle differenze risultanti dagli atti in merito a quanto accaduto (cfr. i già citati doc. 7: “Mentre lavorava riferisce trauma da stiramento di arto superiore sinistro con un macchinario di circa 300 kg”, doc. 2: “Mentre movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto e ha causato un trauma alla spalla” e doc. 9: “Mentre spostava carico sospeso con carroponte la cinghia che teneva il carico si è rotta e il carico è caduto su spalla e braccio sinistro”), le domande che gli sono state rivolte erano volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato. Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite personalmente dall’assicurato stesso in risposta alle domande poste dall’ispettore dell’CO 1, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato.
In concreto, è quindi decisivo
il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione
dettagliata di quanto accaduto il 22 febbraio 2021, l’assicurato abbia
dichiarato “Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando
il carroponte, improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era
strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico.
Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi
aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un
trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso trasportato poteva aggirarsi
attorno ai 300 chilogrammi.”, ritenuto come il “trauma diretto” sia
da intendersi quale “trauma da stiramento” come meglio specificato nella
lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS (cfr. doc. 7: “Mentre
lavorava riferisce trauma da stiramento di arto superiore sinistro con un
macchinario di circa 300 kg”) e come, del resto, succede usualmente in
infortuni analoghi. Ciò a conferma di quanto già indicato pure nel formulario
di annuncio d’infortunio LAINF del datore di lavoro (cfr. doc. 2: “Mentre
movimentava un carico legati, la cinghia ha ceduto e ha causato un trauma alla
spalla”).
A fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita
dal ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto da lui sostenuto
nel questionario del 2 marzo 2021 (doc. 17) rispettivamente in questa sede
(doc. I), allorquando ha sostanzialmente dichiarato di essere stato colpito
alla spalla e al braccio da una putrella di 300 Kg, descrizione che non si
limita a completare - ma in realtà contraddice - la versione dei fatti da lui
personalmente fornita in occasione del colloquio del 7 luglio 2021 in risposta
alla domanda posta dall’ispettore dell’CO 1 (“Fattispecie”), volta
proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato.
Alla luce di tutto quanto appena esposto nel caso concreto, questa Corte ritiene che non vi sono motivi per dubitare della dinamica dell'evento verificatosi il 22 febbraio 2021, così come esposta dall'assicurato in occasione del colloquio del 7 luglio 2021 (doc. 31), e cioè “Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte, improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico. Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.”, ritenuto come il “trauma diretto” sia da intendersi quale “trauma da stiramento” come meglio specificato nella lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS.
In simili circostanze, il TCA non condivide le critiche ricorsuali sollevate
dal patrocinatore dell’insorgente a tal proposito all’operato dell’CO 1, che
pertanto vengono respinte.
2.7.5. A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’audizione testimoniale indicata dal rappresentante del ricorrente: “Volentieri l'insorgente sarà in misura di fornire, in pendenza di causa, la testimonianza di un collega di lavoro che ha assistito alla scena.”: cfr. doc. I, pag. 3).
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. Complessa sintomatologia
somatica (in particolare, cefalee, cervicalgie, lombosciatalgia): causalità con
l’infortunio del 22 febbraio 2021?
2.8.1. Accertata la dinamica
dell’infortunio (cfr. consid. 2.7.4), il TCA rileva preliminarmente che oggetto
del presente giudizio è esclusivamente il danno alla salute alla spalla
sinistra del ricorrente riconducibile all’infortunio del 22 febbraio 2011.
Dalle tavole processuali (cfr. in particolare, la copiosa documentazione medica
versata agli atti dal patrocinatore del ricorrente sia in sede di opposizione
sia in questa sede) si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi alla spalla
sinistra, presenta svariate problematiche in altre parti del corpo (ad esempio,
alla colonna cervicale e lombare come pure all’emisfero cerebellare destro) che
esulano dal presente giudizio, non essendo in nesso di causalità naturale con
l’infortunio in questione. Giova qui, infatti, ricordare che l’assicurazione
contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla salute causato
dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che,
in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua
globalità; cfr. tra le tante, la STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid.
2.5; la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.2; la STCA 35.2021.89
del 14 marzo 2022, consid. 2.12.3 e la STCA 35.2022.13 del 4 maggio 2022,
consid. 2.2).
In simili circostanze, non consente di addivenire ad un differente conclusione,
il referto della “visita di controllo-neurologia” del 21 aprile 2022 del
dr. med. __________ dell’__________, giusta il quale: “Concludo per cefalea
di recente insorgenza in possibile nevralgia del nervo grande occipitale in possibile
sofferenza di rami sensitivi cervicali alti a sinistra in esito di trauma.
Considerato l’assenza di alterazioni alla RMN encefalo del passato e la
comparsa di esito lacunare in corrispondenza dell’emisfero cerebellare dx
(rilievo non attribuibile a patologia degenerativa) in relazione temporale a
recente trauma è impossibile escludere una relazione causala non il trauma
stesso” (doc. B), già solamente per il fatto che il medico in questione si
è basato sulla dinamica riferitagli dall’insorgente (“Riferisce trauma sul
lavoro con carico di 300 kg”: cfr. doc. B) che, tuttavia, non corrisponde
alla dinamica accertata da questa Corte (cfr. consid. 2.7.4).
2.8.2. Del resto, giova qui pure ricordare
che, la circostanza che tale complessa sintomatologia somatica (in particolare,
le cefalee, le cervicalgie e la lombosciatalgia) sembrerebbe essere comparsa
dal profilo temporale, successivamente, all’infortunio del 22 febbraio 2021 è
comunque irrilevante ai fini del giudizio. Infatti, a questo proposito, giova
qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza
federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del
19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno
2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017;
sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96;
A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60
del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018,
consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130
dell’8 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2020.48 dell’8 febbraio 2021, consid.
2.10 e STCA 35.2022.30 dell’11 luglio 2022, consid. 2.12).
2.9. Disturbi psichici: causalità
con l’infortunio del 22 febbraio 2021?
2.9.1. Dalle tavole processuali si evince
che l’insorgente, oltre ai disturbi alla spalla sinistra, presenta pure dei
disturbi psichici.
In particolare, il 25 novembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra curante
dell’assicurato, ha attestato quanto segue: “Si certifica che il sig. RI 1 è
stato da me seguito per un disturbo di panico con agorafobia poi andato in
remissione alcuni anni fa. Il paziente è stato da me visitato il 20 ottobre
2021 riferendo in concomitanza con un evento traumatico avvenuto circa 10 mesi
fa, la comparsa di stato di forte irritabilità, ansia e deflessione timica che
stanno influenzando significativamente la sua qualità di vita. Nell’attualità è
in trattamento con paroxetina 40 gr., lexotan 15-20 gocce al bisogno e Flunox
30 al bisogno.” (cfr. doc. 62 incarto LAINF).
2.9.2. Per quanto concerne i "disturbi psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) (cfr., a tal proposito, la STCA 35.2013.7 del 15 luglio 2013, consid. 2.3.4), l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).
2.9.3. Accertata la dinamica dell’infortunio (cfr. consid. 2.7.4: “Mentre movimentavo un carico di pezzi di ferro lavorati usando il carroponte, improvvisamente la cinghia usata per sostenerli si era strappata. Io manovravo il carroponte e camminavo di fianco al carico. Istintivamente avevo allungato la mano sinistra ma il carico era caduto e mi aveva causato uno strattone a livello dell'arto superiore, subendo anche un trauma diretto alla spalla sinistra. Il peso trasportato poteva aggirarsi attorno ai 300 chilogrammi.”, ritenuto come il “trauma diretto” sia da intendersi quale “trauma da stiramento” come meglio specificato nella lettera di dimissione del 22 febbraio 2021 del PS), il TCA rileva che dalle tavole processuali (in particolare dal colloquio del 7 luglio 2021: cfr. doc. 31 incarto LAINF) emerge pure quanto segue:
" Decorso.
Dopo quanto accaduto avevo contattato il responsabile e mi era stato consigliato di recarmi in magazzino per applicare del ghiaccio. Ero poi stato accompagnato all'Ospedale __________ di __________, dove mi aveva visitato il dott. __________, il quale aveva indicato la necessità di effettuare un esame di risonanza magnetica con liquido di contrasto.
Ero stato sottoposto a questo accertamento strumentale il 30 marzo 2021. Nel frattempo era stata prescritta della fisioterapia antinfiammatoria, effettuata inizialmente in Italia e poi presso lo studio __________.
Ero stato visto ancora all'Ospedale __________ di __________.
Durante la visita del 5 luglio 2021 ero stato visto nuovamente dallo specialista ortopedico dott. __________, il quale aveva effettuato un'infiltrazione di cortisone, prescrivendo dell'ulteriore fisioterapia. (…).” (doc. 31 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
In seguito
all’infortunio, l’assicurato ha riportato un trauma distrattivo spalla sinistra
ad alta cinetica (doc. 7 e 17 incarto LAINF). Da notare che una RX eseguita in
PS il 22 febbraio 2021 non ha evidenziato patologie acute (doc. 7 incarto
LAINF) e una Artro-RM della spalla sinistra del 30 marzo 2021 ha messo in
evidenza quanto segue: “non lesione a carico della cuffia, chiara borsite
sottoacromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.” (doc.
18 incarto LAINF).
2.9.4. Nel caso di specie, secondo il TCA l'infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri. Questa Corte è giunta alla medesima conclusione nella STCA 35.2017.109 del 13 giungo 2018, riguardante il caso di un assicurato che, mentre “stava smontando una porta e il sistema della porta si è girato e lo ha colpito sul braccio destro e strisciato sulla parte sinistra del viso”, riportando un trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore a sinistra, una ferita lacero dell'emivolto sinistro e una frattura biossea pluriframmentaria avambraccio distale destroIl TCA è giunto alla medesima conclusione pure nella STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017, riguardante il caso di un assicurato che, mentre stava lavorando in un cantiere, ha sbattuto la spalla destra contro una barra di ferro, riportando dei dolori persistenti. Di modo che, l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori per l'infortunio del 22 febbraio 2021.
2.9.5. Il TCA osserva comunque che,
quand’anche l'infortunio in questione - tenuto conto della dinamica oggettiva
dell’evento (cfr. consid. 2.7.4) e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26) - dovesse essere classato
nella categoria intermedia al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti (ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato), il ricorrente
non ne trarrebbe comunque alcun giovamento per i motivi qui di seguito esposti.
In questo caso il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA. Affinché possa essere
ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
A proposito dei criteri esposti
al considerando 2.5 il TCA rileva quanto segue.
Per quanto riguarda il criterio 1 ("le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile precisare
che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare
oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai
sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di
media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora
sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della
DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale
e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del
successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012
consid. 7.3.1). Del resto, l'infortunio in questione non è comparabile con
altri infortuni ben più gravi (segnatamente qualificati di grado medio in senso
stretto) nei quali il Tribunale federale non ha comunque ammesso tale criterio.
A questo proposito, il TCA segnala, tra le tante, la STF 8C_438/2009 del 3
settembre 2009 consid. 4.5 riguardante un’assicurata che, mentre si trovava in
posizione chinata, è stata inaspettatamente colpita alla parte superiore del
dorso da una finestra del peso di circa 70-90 kg, riportando una lieve
distorsione cervicale, una contusione al capo, nonché una contusione alla
colonna toracale rispettivamente la STF 8C_812/2021 del 17 febbraio 2022
consid. 9.2 riguardante un assicurato che, mentre stava scaricando un camion, è
stato colpito alla testa da una parte del carico e ha dovuto essere ricoverato
in ospedale per avere riportato una "Commotio cerebri, ein Hämatom über
Os zygomaticum und ein Verdacht auf Glaskörperablösung bei subjektiv
Seheinschränkung links".
Per quanto riguarda il criterio 2 ("la gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo
l'esperienza, a determinare disturbi psichici "), nell’infortunio in
questione l’assicurata ha riportato un trauma distrattivo alla spalla sinistra
(cfr. consid. 1.1.).
A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, il danno alla salute subito alla spalla sinistra dall'assicurato, non costituisce ancora una lesione organica grave o particolarmente caratteristica.
Per quanto riguarda il criterio 3 ("la durata eccezionalmente lunga della cura medica"), questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge infatti che le cure prestate all’assicurato sono essenzialmente consistite in una terapia medicamentosa (soprattutto antalgica, antinfiammatoria e antidepressiva), nell’esecuzione di fisioterapia a livello ambulatoriale e in visite di controllo da parte del medico curante e di vari specialisti.
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Per quanto riguarda il criterio 5 ("la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio", dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il criterio 6 ("il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute"), non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio (4) dei "dolori somatici persistenti" e quello (7) del "grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche", poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un
infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre il ricorrente, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 22 febbraio 2021. Se ne deduce, quindi, che l’assicuratore resistente era legittimato a negare al riguardo la propria responsabilità.
Visto che l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore LAINF va negato facendo difetto l'adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (psichico) possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).
2.9.6. La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione anche dalla componente psichica che, per i motivi appena esposti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.
2.10. Disturbi alla spalla sinistra: estinzione dell’obbligo di prestazione dell’CO 1 dal 1° settembre 2021?
2.10.1. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° settembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni, considerando che, da quella data, i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra non costituivano più una conseguenza dell’infortunio occorso il 22 febbraio 2021, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 102, p. 3 e 4).
2.10.2. Dalle tavole processuali emerge che
l’assicurato in data 22 febbraio 2021, verso le 9.00, durante il lavoro, mentre
stava movimentando un carico di pezzi di ferro di circa 300 Kg e la cinghia del
carroponte si è strappata, ha istintivamente allungato la mano sinistra,
subendo uno strattone all’arto superiore sinistro. Al Pronto Soccorso
l’assicurato è stato sottoposto ad una RX della spalla sinistra che non ha
evidenziato patologie acute e che è stata posta la diagnosi di “Trauma
distrattivo alla spalla sinistra” (cfr.: lettera di dimissione del 22
febbraio 2021 di cui al doc. 7 incarto LAINF).
Nel rapporto del 2 marzo 2021 della visita di controllo dell’Ambulatorio di
traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, è stata posta
la diagnosi di “Esiti trauma distrattivo spalla sinistra ad alta cinetica
con sospetta lesione del sovraspinato DD strappo del deltoide (22.01.2021) ”
(doc. 17 incarto LAINF).
Una Artro-RM della spalla sinistra del 30 marzo 2021 ha messo in evidenza
quanto segue: “non lesione a carico della cuffia, chiara borsite
sottoacromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.” (doc.
18 incarto LAINF).
Nel rapporto del 9 aprile 2021 della visita di controllo dell’Ambulatorio di
traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, è stata posta
la diagnosi di “Riacutizzazione in seguito a trauma di tendinopatia
calcifica del sovraspinato con borsite sottoacromiale acuta alla spalla
sinistra” (doc. 18 incarto LAINF).
L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e a delle infiltrazioni.
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, il 5 maggio 2021 il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, ha indicato che, prima dell’infortunio l’assicurato presentava una
calcificazione del sovraspinato alla spalla sinistra, che l’infortunio non
aveva provocato un danno strutturale e che la sintomatologia non era più
influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio “3-4
mesi post-inf.” (doc. 19 incarto LAINF).
Nel rapporto dell’8 giugno 2021
della visita di controllo del Servizio Ortopedia e traumatologia del
Dipartimento di Chirurgia dell’__________ dell’Ospedale __________ di __________,
è stata posta la diagnosi di “Riacutizzazionepost traumatica di tendinopatia
calcifica del sovraspinato con borsite sottoacromiale acuta della spalla
sinistra” (doc. 29 incarto LAINF).
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 9
agosto 2021 (doc. 35 incarto LAINF), il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha indicato quanto
segue:
" (…).
Diagnosi
Stato dopo trauma distrattivo spalla sinistra il 22.02.2021.
Riacutizzazione (aprile 2021) senza nuovo trauma con tendinopatia calcifica del sovraspinato con borsite sottoacromiale acuta.
30.03.2021: stato dopo artro-RM spalla sinistra in presenza di borsite sotto-acromiale in quadro di entesopatia calcifica del sovraspinato.
Diagnosi non di competenza CO 1
Calcificazione del sovraspinato.
Sospetta degenerazione colonna cervicale.
Apprezzamento
(…). Ora, ci troviamo a mezz'anno dopo una distrazione della spalla/braccio sinistro.
La RM non ha evidenziato danni di origine infortunistica con una cuffia conservata.
All'artro-RM del 30 marzo 2021 è stata evidenziata una calcificazione del sovraspinato con tendinopatia e borsite sub-acromiale molto probabilmente acutizzata dopo il trauma distrattivo.
Dopo oltre 6 mesi post-infortunio - che non ha procurato un danno oggettivabile ma unicamente una acutizzazione di un problema degenerativo preesistente e di calcificazione - si può dichiarare l'estinzione del nesso causale con l'eventuale persistente borsite e tendinopatia calcifica del sovraspinato, non essendo più in relazione causale con l'infortunio.
In assenza di danni infortunistici valutabili/oggettivabili, eventuali future terapie andranno a carico dell'assicuratore malattia competente. (…).” (doc. 35, pag. 2 e 3 incarto LAINF)
2.10.3. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica), è dettagliato e approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.
Attentamente valutato l’insieme
della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del
medico __________ di cui ai doc. 19 e 35 incarto LAINF come pure l’Artro-RM
della spalla sinistra del 30 marzo 2021 di cui al doc. 18 incarto LAINF, di cui
si è già ampiamente detto al consid. 2.8.1), questo Tribunale ritiene
innanzitutto dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo status
quo sine è stato raggiunto al più tardi al 1° settembre 2021 (a distanza di
ben oltre 6 mesi dall’infortunio e più precisamente 6 mesi e 1 settimana) e la
sintomatologia ulteriormente presentata dall’assicurato (a livello della spalla
sinistra) imputabile a malattia.
Del resto, nè gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria
impugnativa (cfr. doc. I) nè la documentazione medica agli atti, sono atti a
generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito
parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente
con considerazioni puntuali e convincenti.
Questa Corte non ignora la copiosa documentazione medica versata agli atti dal patrocinatore del ricorrente sia in sede di opposizione sia in questa sede. Tuttavia queste certificazioni non sono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti (doc. 19 e 35 incarto LAINF riassunti al consid. 2.8.1) allestiti dal medico __________. Innanzitutto perché la quasi totalità di tale documentazione riguarda la complessa sintomatologia somatica (in particolare, cefalee, cervicalgie, lombosciatalgia) e i disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato che, per i motivi già esposti ai considerandi 2.8.1 e 2.9.4, non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente. Nella misura in cui invece essa riguarda i disturbi di cui l’assicurato soffre alla spalla sinistra, nessun medico (di famiglia o specialista) ha preso posizione in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente rispetto ai pareri espressi il 5 maggio 2021 e il 9 agosto 2021 (cfr. doc. 19 e 35 incarto LAINF riassunti al consid. 2.8.1), nei quali il precitato medico __________ ha spiegato nel dettaglio (e in modo convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.8.1) i motivi per cui ritiene che la causalità naturale relativa ai disturbi alla spalla sinistra lamentati dal ricorrente sia da ascrivere a fattori extra-infortunistici, successivamente al 1° settembre 2021. In effetti, nessuno specialista di fiducia dell’insorgente (nei numerosi certificati medici agli atti; cfr. in particolare, da ultimo, il certificato medico del 26 aprile 2022 della dr.ssa med. __________, medico chirurgo di __________ di cui al doc. B) si è espresso in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente riguardo al fatto che l'assicurato possa (o meno, così come sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo) aver raggiunto lo status quo sine al più tardi entro oltre 6 mesi dall'infortunio del 22 febbraio 2022 rispettivamente che la causalità naturale relativa ai disturbi lamentati dal ricorrente alla spalla sinistra successivamente a tale data sia da ascrivere (o meno, così come sostanzialmente asserito dall’insorgente medesimo) a fattori infortunistici.
Giova qui inoltre ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati e la STCA 35.2021.11 del 16 giugno 2021, consid. 2.8. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
Questo Tribunale sottolinea inoltre che la tempistica di “3-4 mesi post-inf.” (cfr. doc. 19 incarto LAINF), con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione subita dall’interessato alla spalla destra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).
In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9 e la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022, consid. 2.8.3).
2.10.4. In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che il trauma (distrattivo) del 22 febbraio 2021 ha causato solamente un aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già presente alla spalla sinistra, sotto forma di un'attivazione essenzialmente dolorosa, e che lo status quo sine è stato raggiunto al più tardi al 1°settembre 2021 rispettivamente che le problematiche ulteriormente presentate dall’assicurato a livello della spalla sinistra siano riconducibili a fattori extra-infortunistici.
L’istituto resistente era, quindi, legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni, vista l’assenza di un nesso di causalità naturale. La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2021, deve pertanto essere confermata in questa sede.
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; cfr., pure la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (cfr., già citata, valutazione anticipata delle prove).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 12 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti