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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 marzo 2021, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, in data 29 marzo 2021, aveva lamentato una slogatura del ginocchio destro. In quella sede, è stato precisato quanto segue: “Torsione del ginocchio destro avvenuta in passato, ora in fase acuta con dolore al menisco interno. Primo medico: Dott. __________. Purtroppo, il collaboratore ha avuto dolore acuto dal 29.03.2021 (data che coincide con il certificato medico) anche se la torsione del ginocchio risale al passato e non sa quantificarmi il periodo.” (doc. A1).
Il medico curante, dott. __________ ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 29 marzo a 5 aprile 2021 (doc. M1).
La RMN del ginocchio destro del 16 aprile 2021 ha evidenziato la presenza di una lesione del menisco mediale con cisti parameniscale mediale (doc. M7).
A margine della consultazione del 20 aprile 2021, i sanitari dell’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno inoltre diagnosticato una lesione del legamento crociato anteriore (LCA - doc. M10).
Nel maggio 2021 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico (cfr. doc. M12).
Da notare che il 26 marzo 2021 il datore di lavoro ha notificato all’assicurato lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto a contare dal 31 maggio 2021 (doc. M14).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 marzo 2022, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del marzo 2021, ritenuto che quest’ultimo “non si configura come infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. Inoltre, non si è neppure in presenza di una lesione corporale equiparata a infortunio di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, dal momento che non è riscontrabile un evento esterno percettibile”. L’amministrazione ha pure precisato che “in base agli esami clinici durante le visite presso l’ambulatorio di ortopedia e alla risonanza magnetica non vi sono elementi per una lesione traumatica di recente data. Siamo infatti confrontati con una rottura del menisco mediale con una grossa cisti parameniscale e una rottura probabilmente inveterata del legamento crociato anteriore. (…). Quindi vi sono lesioni di origine traumatica al ginocchio destro, ma probabilmente non causate dall’evento del 26.03.2021, piuttosto da un precedente infortunio.” (doc. A32).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. A33), in data 25 maggio 2022, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A35).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 maggio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…) in data 29.03.2021 ho avuto un infortunio sul luogo di lavoro, mentre mi accingevo ad eseguire un transfer con un paziente alto e in forte sovrappeso, quest’ultimo è svenuto;
Solitamente il transfer del paziente in questione era complicato in quanto aveva diverse patologie invalidanti ma comunque fattibile, in quell’occasione, lo svenimento del paziente quando era in posizione eretta ha fatto sì che il paziente cedesse con tutto il peso addosso a me che in quel momento mi preparavo a far eseguire la torsione al paziente quindi non ero né di fronte a lui ma a lato con il mio ginocchio posto a sostegno dei suoi per fungere da perno, lo svenimento del paziente ha fatto sì che tutto il peso del paziente (che sicuramente superava i 90 kg) cedesse sul mio ginocchio dx che in quel momento sosteneva il peso per la torsione del tronco, per non far cadere il paziente e me probabilmente ho terminato la torsione facendolo sedere sulla carrozzina, anche se il mio ginocchio sotto aveva subito una forte torsione innaturale con più di 90 kg di peso addosso.
Nelle ore successive il dolore si acutizzava e il ginocchio si gonfiava sempre più, mi sono recato dal Dr. __________ il quale mi ha mandato dal Dr. __________ che ha confermato il trauma distorsivo da infortunio e mi ha operato.
Io mi sono messo nelle mani dei medici che mi hanno visitato i quali erano tutti concordi che l’evento fosse la causa di tutto, infatti non ha mai avuto problemi alle ginocchia come invece in maniera del tutto falsa continuano a scrivere gli impiegati di CO 1 e il Dr. __________ ha scritto di suo pugno.
Queste falsità su problemi precedenti non hanno alcuna prova, non ho nella mia storia medica alcun problema, trauma o lesione “vecchia”, quindi mi chiedo come si permettano di inventare tale falsità e continuare a perpetuarla.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’8 luglio 2022 al TCA è pervenuto uno scritto mediante il quale l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento occorso nel mese di marzo 2021, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Nel caso di specie, questa Corte constata che l’assicurato era portatore di una lesione del menisco mediale del ginocchio destro, come pure di una rottura del LCA del medesimo ginocchio, oggettivate grazie alla RMN del 16 aprile 2021(doc. M7 e doc. M10), danni alla salute che ricadono sotto la lett. c, rispettivamente g dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni del menisco”, rispettivamente “lesioni dei legamenti”).
A questo punto, è utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.7. Nella concreta evenienza, in data 31 marzo 2021, l’allora datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 29 marzo 2021 era accaduto un evento riguardante il ginocchio destro. Il sinistro è così stato descritto:
" Torsione del ginocchio destro avvenuta in passato, ora in fase acuta con dolore al menisco interno. Primo medico: Dott. __________. Purtroppo, il collaboratore ha avuto dolore acuto dal 29.03.2021 (data che coincide con il certificato medico) anche se la torsione del ginocchio risale al passato e non sa quantificarmi il periodo.” (doc. A1)
Chiamato dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
" (…) Rotazione del corpo con perno sul piede dx durante la mobilizzazione di un paziente con conseguente cedimento del ginocchio dx.”
Egli ha quindi risposto negativamente alla questione di sapere se si fosse “verificato un evento straordinario o inaspettato durante il movimento (ad es. una scivolata o una caduta)” (doc. A7).
In data 17 maggio 2021, a margine della sua audizione (sollecitata dall’ex datore di lavoro, doc. A10: “Ci contatta PA x chiedere lo stato della pratica. Chiede anche se fosse possibile convocare il dipendente in quanto l’annuncio dell’infortunio quadra con la data del licenziamento. PA dice inoltre che il 29.03.21 D01 non ha lavorato. Ma l’ultimo giorno lavorativo era il 26.03.21.” – il corsivo è del redattore), il ricorrente ha innanzitutto dichiarato che l’evento era accaduto il 26 marzo 2021, verso le 8 del mattino.
D’altro canto, egli ha precisato che la versione contenuta nell’annuncio d’infortunio “non è quella corretta”. In effetti, secondo quanto da lui affermato in quell’occasione, “stavo alzando un paziente, a cui sono da poco state recise le dita del piede. Nell’alzarlo dal letto per trasferirlo sulla carrozzina il paziente ha perso l’equilibrio ed aiutandolo a raggiungere la carrozzina, mi sono sporto e ho sentito il ginocchio a fare un “clack”. Il mio ginocchio è ceduto ma non sono caduto. Al momento ho continuato a lavorare.”.
Interrogato a proposito di eventuali antecedenti, RI 1 ha rilevato che “in precedenza avevo fatto un incidente anni fa. Da ciò che mi ricordo avevo avuto maggior problemi al ginocchio sx ed alla schiena. Avevo picchiato comunque anche il ginocchio destro. L’infortunio è tutt’ora aperto. Vi trasmetto tutti i dati. Lavoravo e abitavo in Svizzera (datore di lavoro: __________). Soffro anche del morbo Osfood Schatter da sempre.” (doc. A20).
In sede di opposizione alla decisione formale mediante la quale l’CO 1 aveva negato il diritto a prestazioni, l’assicurato ha descritto in questi termini l’accaduto:
" (…) Un altro punto su cui dissento è il “fattore esterno straordinario”, credo che il cedimento di un paziente di più di 90 kg, epilettico, fortemente bradicardico e che soffriva di frequenti svenimenti che cede durante un transfer finendo col suo peso scaricato sulle mie ginocchia apposte alle mie per poter effettuate la rotazione nel trasfer appunto, questo fa fare una torsione innaturale al mio ginocchio destro che in quel momento fungeva da perno e gli vanno a cedere sopra improvvisamente i 90 kg del signore più i miei, per poter completare la torsione e non far cadere a terra me e il paziente.” (doc. A33)
2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su quanto dichiarato dall'assicurato il 26 aprile 2021 (cfr. doc. A7). In quella sede, egli ha affermato che il cedimento del ginocchio destro aveva avuto luogo nel mobilizzare un paziente (dal letto alla carrozzella) facendo perno sul piede destro, precisando che non si era prodotto alcunché di straordinario o inaspettato durante il movimento. Il fatto che il paziente avrebbe perso l’equilibrio (o sarebbe addirittura svenuto) durante il trasfert con la conseguenza che tutto il suo peso ha gravato sull’arto inferiore destro dell’insorgente, è una circostanza che ha modificato la sostanza della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli dall’amministrazione, visto che la pretesa perdita d’equilibrio del paziente (o il suo svenimento) rappresenterebbe la causa essenziale del cedimento del ginocchio.
In tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. A7, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.
2.9. Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, va ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
Come esposto al considerando precedente, visto il maggiore affidamento che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite dal ricorrente circa la dinamica del sinistro, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, ciò che l’assicurato stesso ha espressamente escluso rispondendo a una precisa domanda in tale senso posta nel formulario concernente la descrizione della dinamica dei fatti (cfr. supra, consid. 2.7.).
Si tratta quindi di valutare se il danno al ginocchio destro subito dall’assicurato sia, o meno, da imputare a uno sforzo manifestamente eccessivo.
Anche questa ipotesi può essere negata. In effetti, basandosi sempre sulla descrizione dell’accaduto fornita in un primo tempo, risulta che il ginocchio dell’assicurato, che di professione è assistente di cure e, quindi, senz’altro abituato alla mobilizzazione di pazienti, ha ceduto all’atto di ruotare il tronco con il piede destro fisso a terra, a fungere da perno per accompagnare l’utente nel trasferimento dal letto alla carrozzella.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente concluso l’assicuratore LAINF resistente.
2.10. Il TCA ritiene inoltre che la decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. A35, p. 6: “Quanto appena esposto vale anche nella misura in cui si consideri la sussistenza di una lesione che rientra nel novero di quelle prese a carico secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF, posto che come emerge senza che siano sollevati concreti dubbi dagli atti, qualsiasi lesione non è riconducibile all’evento in discussione, ma è attribuibile a infortuni o patologie degenerative pregresse, ragione per cui anche in quest’ottica una presa a carico è stata rettamente esclusa.”).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.
Nella presente fattispecie, così come già indicato al considerando 2.6., si è in presenza di diagnosi – una lesione del menisco mediale del ginocchio destro e una rottura del LCA del medesimo ginocchio - che ricadono nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Nonostante ciò, l’assicuratore convenuto può liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo la prova che il danno alla salute in questione è imputabile, in misura prevalente (ossia in misura maggiore al 50%) a usura o malattia.
Dalle carte processuali risulta che l’amministrazione ha interpellato al riguardo il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In data 5 maggio 2021, egli ha dichiarato quanto segue:
" (…) Ho visto la documentazione medica dell’__________. Il paziente riferisce un trauma distorsivo del ginocchio destro. In base agli esami clinici durante le visite presso l’ambulatorio di ortopedia e alla risonanza magnetica, non vi sono elementi per una lesione traumatica di recente data. Siamo infatti confrontati con una rottura del menisco mediale con una grossa cisti parameniscale e una rottura probabilmente inveterata del legamento crociato anteriore. Una cisti parameniscale solitamente si forma durante mesi e anni su una lesione del menisco. In caso di recente importante trauma distorsivo, adeguato a causare una rottura del menisco mediale e del legamento crociato, è da aspettarsi edema osseo e dei tessuti molli ed importante versamento articolare, tutto non presente alla risonanza magnetica.
Quindi vi sono lesioni di origine traumatica al ginocchio destro, ma probabilmente non causate dall’evento del 26.03.2021, piuttosto da un precedente infortunio.” (doc. M6)
Il medico consulente dell’assicuratore si è ancora pronunciato a proposito dell’eziologia delle lesioni presentate dal ricorrente in data 31 marzo 2022, allorquando ha sostenuto esservi fattori di malattia o fenomeni degenerativi in misura almeno del 50%, con la precisazione che “l’evento del 29.03.2021 non ha causato una lesione traumatica e non ha peggiorato in modo direzionale i preesistenti postumi infortunistici, rispettivamente le preesistenti alterazioni degenerative.” (doc. M14).
Tutto ben considerato, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale i reperti oggettivati al ginocchio destro non costituiscono una conseguenza naturale del sinistro del marzo 2021.
Del resto, dalla restante documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.
Inoltre, trattandosi del menisco, sede di una lesione orizzontale al corpo e al corno posteriore (cfr. doc. M13), è utile segnalare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi (cfr., in questo senso, __________ e la STCA 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
Infine, questo Tribunale non può seguire l’insorgente laddove nega l’esistenza di qualsiasi trascorso patologico interessante le ginocchia (cfr. doc. I). In questo senso, non può essere ignorato che, a margine della sua audizione, è lui stesso ad aver dichiarato di aver subito anni fa un incidente, in occasione del quale era rimasto in qualche modo coinvolto anche il ginocchio destro (doc. A20, p. 2).
In esito a tutto quanto precede, avendo fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento del marzo 2021, deve essere confermata.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 28 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti