Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2022.53

 

PC/sc

Lugano

14 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.   In data 14 luglio 2017, RI 1, nato il __________ 1969 - di professione “catramista” presso la ditta __________ di __________ con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 23 settembre 2013 e pure attivo in qualità di “addetto alle pulizie” presso la di __________ di __________ con contratto di lavoro "su chiamata" (per mediamente 19.55 ore settimanali) a tempo indeterminato dal 1° aprile 2007 - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, verso le ore 11:00, mentre “montava su cupola all’ultimo piano, con il piede è entrato in un buco ed è caduto da un’altezza di tre metri.”. In tale occasione l’assicurato ha riportato una poli-contusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) con trauma cranico commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi trasversi a sinistra di L1,L2, L3,L5 trattata conservativamente; contusione emitorace sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semimembranoso, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente (cfr. doc. 1, 4, 22, 45 e 133 incarto LAINF no. __________; di seguito: incarto LAINF no. 1).

L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e a  delle infiltrazioni.


L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                          1.2.   Dopo aver preso atto dei risultati della visita __________ di chiusura dell’11 ottobre 2019, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (giusta il quale lo stato di salute dell’assicurato andava ritenuto stabilizzato ed egli “con una capacità lavorativa ridotta “del 5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro” in un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico: doc. 335, pag. 8 incarto LAINF no. 1) e anche della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - dell’11/23 ottobre 2019 del precitato medico __________ (doc. 336 incarto LAINF no. 1), in data 26 febbraio 2020, l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal 1° marzo 2022, puntualizzando comunque che avrebbe ancora assunto “i costi di ulteriori 3-4 cicli di fisioterapia per l’anno 2020” (doc. 381 incarto LAINF no. 1).
                                

                          1.3.  Nel frattempo, in data 10 febbraio 2020, RI 1, verso le ore 15:20, mentre stava scendendo i gradini di una scala, è scivolato e “ha sbattuto il ginocchio sx contro un muretto”, riportando un trauma contusivo (cfr. doc. 1, 5, 23, e 29 incarto LAINF no. __________; di seguito: incarto LAINF no. 2).

 

                                  Anche in questo caso l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                          1.4.   A seguito del nuovo infortunio del 10 febbraio 2020, l’Istituto assicuratore ha sospeso le valutazioni amministrative riguardanti i postumi dell’infortunio del 14 luglio 2017 (doc. 85 incarto LAINF no. 2).
 
A causa dei dolori persistenti agli arti inferiori, RI 1 si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna) e si è anche sottoposto a numerose sedute di fisioterapia e a una terapia farmacologica a scopo antalgico e antiflogistico.    

Il contratto di lavoro è stato sciolto da __________ di __________ con effetto al 31 dicembre 2020 “vista l’assenza per infortunio del 10.02.2020” (doc. 166 incarto LAINF no. 2).

                          1.5.  Dopo avere acquisito agli atti il rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17 novembre 2021 (doc. 242 incarto LAINF no. 2) e l’annotazione del 14 dicembre 2021 (doc. 246 incarto LAINF no. 2) del dr. med. __________ (giusta il quale lo stato di salute dell’assicurato andava ritenuto stabilizzato ed egli “con una capacità lavorativa ridotta “del 5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro” in un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e che la “ripartizione percentuale dell’invalidità sui due casi d’infortunio è suddivisa 75% infortunio __________ e 25% infortunio __________”: doc. 246, pag. 3 incarto LAINF no. 2), in data 20 dicembre 2021, l’amministrazione ha sospeso le prestazioni di corta durata dal 1° gennaio 2022, puntualizzando comunque che avrebbe ancora assunto “i costi di ulteriori 3-4 cicli di fisioterapia al bisogno e da svolgere nell’arco dell’anno civile per entrambe le ginocchia per l’anno 2022” (doc. 250 incarto LAINF no. 2).
 

                          1.6.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche del rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17 novembre 2021 del dr. med. __________ (giusta il quale “per quanto riguarda il ginocchio sinistro non si ravvede diritto ad IMI; per il ginocchio destro resta valido IMI assegnato con apprezzamento medico dell’11.10.2019”: doc. 242, pag. 6 incarto LAINF no. 2), con decisione formale del 20 gennaio 2022 (doc. 268 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha precisato quanto segue:

 

" (…) ci riferiamo alla nostra lettera del 20 dicembre 2021 (chiusura del caso secondo articolo 19 LAINF).
(…).

Dagli accertamenti medici svolti si evince che il signor RI 1 non è più in grado di svolgere in misura completa la sua attività principale originaria e neppure la sua attività accessoria esercitate al momento degli infortuni. Considerati tuttavia i postumi infortunistici si può pretendere che l'interessato svolga ancora un'attività attività da leggera a talvolta media, essenzialmente sedentaria con pause aggiuntive.

Per il raffronto dei redditi si fa riferimento ai dati della Rilevazione della struttura dei salari 2018 (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. Tale Ufficio, attraverso la sua pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018", rivalutata nominalmente al 2022, indica che un uomo adibito ad attività semplici, considerata una diminuzione del rendimento del 6% in tali attività adatte, percepisce un salario annuo mediano di CHF 64 918.00 (tabella TA1_tirage_skill_level, totale, livello 1, uomini, 41.7 ore/settimana, rivalutazione nominale con T1.1.15 B-S, per il 2019: +0.9%, per il 2020: +0.8%, per il 2021 e per il 2022: stima trimestrale +0.1% per ogni anno). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75), dopo aver già considerato la diminuzione del rendimento sopracitato, non è ulteriormente giustificata.

Esercitando in misura completa senza i postumi infortunistici sia l'attività principale che l'attività accessoria svolte al momento degli infortuni, il signor RI 1 nel 2022 avrebbe guadagnato un salario annuo pari a CHF 90 660.00.
Dal confronto di tali due cifre risulta pertanto un'incapacità al guadagno del 28% per cui, a partire dal 1° gennaio 2022, accordiamo una rendita d'invalidità in tale misura.

Nella nostra valutazione non abbiamo considerato i disturbi dovuti l'impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence all'anca destra e la condropatia I grado compartimento mediale al ginocchio sinistro, in quanto tali patologie non sono in relazione causale probabile con gli infortuni da noi assicurati.
(…).
Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 12.50%. (…).”

 

                          1.7.   A seguito dell’opposizione del 24 marzo 2022 presentata da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, (doc. 284 incarto LAINF no. 2), completata il 5 maggio 2022 (doc. 288 incarto LAINF no. 2), preso atto della valutazione del 4 maggio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, versata agli atti dal rappresentante dell’assicurato (doc. 289 incarto LAINF no. 2) e dopo avere raccolto agli atti gli apprezzamenti medici del 30 maggio 2022 del precitato medico fiduciario (doc. 291 e 292 incarto LAINF no. 2), con decisione su opposizione del 31 maggio 2022 (doc. 294 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

 

" (…) Dagli atti risulta che al termine della visita di chiusura dell'11.10.2019 il dott. __________, medico __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, alla luce dei postumi dell'infortunio del 14.7.2017, ha ritenuto una capacità lavorativa ridotta del 5 % a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e al ginocchio destro. Il dott. __________ si è poi espresso nei termini seguenti per quanto concerne l'esigibilità: (…).

(…) il medico __________ ha ribadito quanto da lui ritenuto 1'11.10.2019 e precisato che l'assicurato non può svolgere nessuna attività accessoria.
(…).
L'amministrazione ha quantificato il guadagno post-infortunistico facendo capo ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo di fr. 67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x 41 .7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2022 ad un ammontare di fr. 69'061.50. Su tale cifra l'amministrazione ha operato una riduzione del 6 % per tenere conto della diminuzione di rendimento dovuta alle pause aggiuntive. L'assicurato pretende che si imponga una riduzione "sociale" aggiuntiva del 10 %.” (…).
A giusta ragione l'amministrazione ha fissato in fr. 64'917.81 il guadagno teorico esigi-bile e visto il guadagno senza infortunio non contestato di fr. 90'650.-- ha concesso all'assicurato una rendita d'invalidità 28 %. (…).
(…).

II medico __________ ha quantificato nella misura del 12.5 % il danno all'integrità di cui 10 % per il rachide lombare il rimanente 2.5 % per il ginocchio destro. Il dott. __________, interpellato dal patrocinatore, ha rilevato di condividere la valutazione del dott. __________ per quanto concerne il rachide. Per contro, a suo dire, per quanto riguarda il ginocchio destro, è giustificato un tasso del 10 % in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale media-entità e, per il ginocchio sinistro, del 3 % tenuto conto del peggioramento direzionale attribuito all'evento del 2020.
(…) Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________ ha indicato di potere condividere in parte la valutazione del dott. __________ nel senso che, per quanto riguarda il ginocchio destro, si impone finalmente di riconoscere all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità complessiva netta del 5 % per la pangonartrosi moderata e quindi - visto lo stato pregresso - di operare una riduzione del 50 % sul tasso lordo vantato dal dott. __________. A tal proposito giova ricordare che la CO 1 - con decisione del 7.3.2013 formalmente cresciuta in giudicato - aveva dichiarato estinta la causalità fra l'infortunio del 10.5.2010 e i disturbi al ginocchio destro (infortunio no __________). Allora era presente una condropatia retrorotulea di II° grado, una condropatia a livello della troclea pure di II° grado e una lieve irregolarità della giunzione menisco-capsulare nella parte anteriore ed ipersegnale STIR da edema alla giunzione menisco-capsulare mediale in sede posteriore. Tali elementi non erano noti al dott. __________. Per quanto riguarda il ginocchio sinistro il dott. __________ ha fatto propria la stima del medico interpellato dall'assicurato.

(…). Su tale punto l'impugnata decisione deve parzialmente modificata e assegno all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità complessiva del 18 %. (…)”.

                               

                          1.8.   Con tempestivo ricorso del 1° luglio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che:

 

" (…) in rapporto alla decisione avversata venga:

-   aggiornato il guadagno presso __________ del 2017 al 2022;

-   la riduzione per le pause venga ritenuta in ragione del 7%;

-   la riduzione sociale per lavori leggeri venga perlomeno ritenuta del 5%.

-   Il tasso di indennità per la menomazione all'integrità reperito nel rapporto del dr. __________ in ragione del 23% (in rapporto a quello de 18% ammesso dalla CO 1) venga accertato.

Pertanto che venga accertata una rendita di almeno il 33% ed una imi del 23%. (…)” (cfr. doc. I, pag. 6).

 

Il rappresentante dell’insorgente contesta la valutazione medica operata dal medico __________ (segnatamente che il suo cliente possa svolgere delle attività medio-pesanti), il salario da valido (in particolare che il salario da valido percepito dalla __________ non sarebbe stato aggiornato al 2022), la mancata applicazione di un riduzione sociale del salario statistico da invalido (in particolare, “in misura perlomeno del 5%”), l’arrotondamento per difetto al 6% (anziché, per eccesso al 7%) della riduzione del 6.66% (riconducibile alla necessità di una pausa di 10 minuti ogni 150 minuti di attività lavorativa), il mancato riconoscimento di un’IMI aggiuntiva del 5% per il ginocchio destro, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 3-6).        

                          1.9.  Il 7 giugno 2022 (doc. III) il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, versando agli atti la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________ (doc. B).
 

                        1.10.  Con risposta del 13 luglio 2022 (doc. V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

                        1.11.  A suffragio delle proprie argomentazioni l’CO 1 ha prodotto il 17 agosto 2022 (doc. VII) l’apprezzamento medico del 12 agosto 2022 del dr. med. __________ (doc. VII-1). 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è il grado di invalidità riconosciuto dall’CO 1 (28% anziché “almeno il 33%”, come postulato dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6).

Parimenti oggetto di contestazione l’entità dell’IMI assegnata dall’CO 1 (complessivamente: 18%, anziché “23%”, come postulato dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6).

Non è invece litigiosa la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° gennaio 2022.

                          2.3.  Diritto a una rendita d’invalidità?

 

                       2.3.1.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2.  la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                       2.3.2.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

 

                                  I. Termine: reddito da invalido

 

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

 

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                       2.3.3.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                                  Giova qui infine ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).

                       2.3.4.  Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo all’apprezzamento medico dell’11 ottobre 2019 del dr. med. Vincenzo Bianco (doc. 335 incarto LAINF no. 1), giusta il quale:

 

" (…)
Diagnosi

Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del 14.07.2017 con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente.

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso __________).


Diagnosi non di pertinenza CO 1

Impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence anca destra.

(…).

Apprezzamento

(…).

Aspetti medico-assicurativi

In data odierna la situazione clinica è ritenuta stabilizzata motivo per cui viene definita una esigibilità lavorativa in relazione allo stato dopo trauma da precipitazione del 14.07.2017 da valutare nel mercato generale del lavoro con una capacità lavorativa ridotta del 5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare irradiantesi alla coscia e ginocchio destro.

L'assicurato è portatore di un danno permanente al rachide lombare, coscia destra e ginocchio destro che verrà quantificato attraverso apprezzamento medico separato.

L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.


Esigibilità del lavoro

Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all'altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg; talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, attrezzi medi, mai più lavoro pesante-lavoro manuale rozzo, e lavoro molto pesante. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, molto spesso può avere una posizione seduta/inclinata in avanti, talvolta una posizione in piedi/inclinata in avanti; mai più una posizione inginocchiata, molto spesso la flessione delle ginocchia. Molto spesso una posizione di lunga durata seduta, talvolta una posi-zione di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m e oltre 50 m, di rado può camminare per lunghi tratti; mai più camminare su terreno accidentato, talvolta può salire le scale, mai più salire scale a pioli. Possibile l'uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio. (…)”.

 

L'Istituto assicuratore ha fatto capo pure all’apprezzamento medico del 17 novembre 2021 del precitato medico __________ (doc. 242 incarto LAINF no. 2), giusta la quale:

 

" (…)
Diagnosi

Contusione ginocchio sinistro del 10.02.2020 con lesione menisco mediale trattata conservativamente.

Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del 14.07.2017 con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente. (caso CO 1 __________)

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso CO 1 __________).

 

Diagnosi non di pertinenza CO 1

Impingement femoro-acetabolare con deformità CAM in principio di coxartrosi grado I secondo Kellgren Lawrence anca destra.

Condropatia I grado compartimento mediale ginocchio sinistro (MRI del 12.03.2020).

 

Apprezzamento

(…).

In data odierna la situazione clinica risulta stabilizzata per il ginocchio destro ed il sinistro, motivo per cui vengono definiti i limiti funzionali: assicurato da considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate.
(…).
Tali limiti funzionali sostituiscono l'esigibilità del lavoro della visita __________ di chiusura dell'11.10.2019.


Esigibilità del lavoro

Spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all'altezza dei fianchi, talvolta può solle-vare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all'altezza dei fianchi, mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, talvolta attrezzi medi, mai più lavoro pesante e lavoro manovale rozzo e molto pesante. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, molto spesso può avere una posizione seduta/inclinata in avanti, talvolta una posizione in piedi/inclinata in avanti; mai più una posizione inginocchiata, spesso la flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta oltre 50 m, di rado può camminare per lunghi tratti; mai più può camminare su terreno accidentato, di rado può salire le scale, mai più salire scale a pioli. Possibile l'uso delle due mani. Equilibrio e stare in equilibrio. (…)”.

 

Su richiesta dell'Istituto assicuratore, in data 14 dicembre 2021 il precitato medico __________ (doc. 246 incarto LAINF no. 2) ha puntualizzato quanto segue:

 

" (…). sono necessarie pause aggiuntive; si ammette una capacità lavorativa ridotta del 5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare irradiantesi all'arto inferiore destro: tale dato va a rettificare quanto riportato all'interno del rapporto medico del 23.11.2021 relativo alla visita medica del 17.11.2021.
(…). L'entità delle pause è di 5 minuti ogni 150 minuti.

(…). II dolore all'arto inferiore destro incluso il ginocchio è stato sempre rappresentato da una doppia componente neuropatica e nocicettiva, tale da richiedere al Dr. __________ l'esecuzione di un approfondimento in tal senso per non doversi trovare dopo un approccio invasivo al ginocchio/anca destra con una medesima intensità algica rappresentata dal disturbo radicolare.

(…). l'assicurato, nonostante i postumi infortunistici, oltre ad un'attività adeguata a tempo pieno (41.7 ore/settimana), non può in aggiunta svolgere un'attività accessoria nel mercato equilibrato del lavoro: se l'attività aggiuntiva è rispettosa dei limiti funzionali identificati nel rapporto medico del 23.11.2021 relativo alla visita __________ del 17.11.2021, si potrebbe pensare di includerla all'interno del pensum lavorativo di 41.7 ore/settimana che comprendano anche le pause del 5% (5 minuti ogni 150 minuti).

(…). La ripartizione percentuale dell'invalidità sui due casi d'infortunio è suddivisa 75% infortunio 25.69283.17.8 e 25% infortunio __________. (…)”.

 

                       2.3.5.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione avversata. Parimenti dicasi per la “capacità lavorativa ridotta del 5% a causa della necessità di pause aggiuntive (10 minuti ogni 150 minuti) per il dolore continuo a livello lombare irradiantesi all'arto inferiore destro”. Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).

In siffatte circostanze, il solo parere del rappresentante legale dell'assicurato (giusta il quale egli non potrebbe svolgere delle attività medio-pesanti) - che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico - non può, quindi, essere condivisa dal TCA. La relativa censura ricorsuale, volta a contestare la valutazione medica operata dal medico __________, deve pertanto essere respinta.

Inoltre, considerato che il medico __________ ha attestato una riduzione del rendimento del 5% mentre l’CO 1 ha operato una riduzione di rendimento del 6% nella decisione avversata, la riduzione del rendimento del 7% richiesta dal rappresentante dell’insorgente non può essere qui condivisa.  

 

                                  Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________, in particolare nell’apprezzamento del 17 novembre 2021: doc. 242 incarto LAINF no. 2), con una riduzione del rendimento del 5%, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

 

                                  In esito alle considerazioni che precedono, il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

 

                                  Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                   

                          2.4.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).

 

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2022 (cfr. consid. 2.2).

 

                          2.5. 

                       2.5.1.  Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                  Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                  Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.6).

                               

                       2.5.2.  Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2022, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, esercitando in misura completa sia l'attività principale (presso la __________) sia l'attività accessoria (presso la __________), un importo annuo complessivo pari a Fr. 90’660.00 (cfr. doc. 268, pag. 3 incarto LAINF n. 2). Questo dato è stato desunto dalle indicazioni fornite direttamente dai rispettivi datori di lavoro (doc. 266 incarto LAINF n. 2).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato il salario da valido ritenuto dall’CO 1, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) Chiamata a decidere sulle prestazioni di lunga durata, la CO 1 ha sommato i due salari all'epoca percetti giungendo per il 2022 ad un salario da valido di fr. 90'660.- (…).

Per giungere all'ammontare salariale in parola la CO 1 ha correttamente valutato il salario che l'assicurato avrebbe percetto quale carpentiere nel 2022 (ossia fr. 5'120.- al mese per 13 mensilità, in ordine di fr. 66'560.-) al quale ha aggiunto l'importo di fr. 24'099.60 (ossia pari ad un salario di fr. 2'008.30 al mese per 12 mensilità), percetto nel 2017 alle dipendenze della __________.

La contestazione risiede nel fatto che il salario percetto dalla __________ non è stato in alcun modo aggiornato al 2022 ed agli atti, per quanto è stato dato a verificare allo scrivente, non figura alcun accertamento relativo a tale aspetto da parte dell'amministrazione della CO 1. Per il che dev'essere svolto. In difetto di dati diversi e non sussistendo un salario obbligatorio ed essendo RI 1 con tutta verosimiglianza stato sostituito da terzi, applichiamo i dati di cui all'indice dei salari nominali. Si tratta di un salario nel terziario per il che applichiamo l'indice mediano. Nel 2017 era 104.9; nel 2021 era 107.4 (100 al 2010). II salario aggiornato ammonta a fr. 24'673.65.

Da cui un salario di fr. 91'234.- che corrisponde ad un'invalidità del 28.84%, da cui una rendita del 29%. (…).” (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).

 

                                  In sede di risposta l’CO 1, a tal proposito, ha precisato quanto segue:

 

" II patrocinatore dell'assicurato contesta l'ammontare del salario da valido. La Parte convenuta ha calcolato correttamente il salario da valido che l'assicurato avrebbe percepito quale carpentiere ma non quello presso la __________ perché non è stato aggiornato al 2022. Ciò non corrisponde al vero. Il guadagno annuale per l'attività principale (__________) nel 2016/2017 corrispondeva a CHF 67'516.-- (doc. 263), mentre per l'attività accessoria (__________) negli stessi anni corrispondeva a CHF 19'506.-- per un totale di CHF 67'022.-- (recte: 87’022). È poi stato chiesto alle ditte un aggiornamento. La __________ lo ha fornito (doc. 547) e anche la __________ ha confermato che il salario era sempre di CHF 20.-- all'ora e che superava il salario minimo previsto dal CCL (doc. 562).” (cfr. doc. V, pag. 5 e 6).

 

                       2.5.3.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che la __________, interpellata dall’CO 1 in data 18 gennaio 2022 in merito alla “presumibile evoluzione salariale e gli eventuali aumenti che sarebbero intervenuti per l’anno 2021 e per l’anno 2022” (cfr. doc. 562 incarto LAINF n. 2), ha risposto in medesima data quanto segue: “(…) in allegato trova le lettere ricevute dalla commissione paritetica nelle quali ci comunicavano i nuovi salari minimi per i rispettivi anni. Nel caso del signor RI 1, avendo già un salario minimo di CHF 20.00 non è stato fatto alcun adeguamento in quanto percepiva già un salario al di sopra del minimo. (…)” (cfr. doc. 562 incarto LAINF n. 2).                 


Stante quanto precede, la censura ricorsuale volta a contestare il salario da valido relativo all’attività accessoria presso la __________ per il 2022 deve essere respinta.
Di conseguenza, il dato di fr. 90'660.- (desunto dalle indicazioni fornite direttamente dai rispettivi datori di lavoro), può essere fatto proprio da questa Corte.

 

                                  Il "reddito da valido" per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 90'660.-.

 

                          2.6. 

                       2.6.1.   Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                  Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                  Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                  In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

 

                                  L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                  In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                  Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

 

                                  La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 (325) e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                                  Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’__________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

 

                                  Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).

                               

                       2.6.2.   Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute infortunistico, l’insorgente, nel 2022, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 64'918.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'__________ (doc. 266 incarto LAINF n. 2).

 

                                  L’importo di fr. 64'918.- è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022, tenuto conto di diminuzione del rendimento del 6% in attività adeguate (cfr. doc. 268, pag. 2 e doc. 294, pag. 23-25, incarto LAINF n. 2).

 

                                 Il rappresentante dell’assicurato non ha contestato il reddito da invalido di fr. 64'918.00, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto la capacità lavorativa residua (in particolare, la riduzione di rendimento del 6% in attività adeguata) che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.3.4, è stata confermata dal TCA.

 

                                  In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022 l’importo di fr. 64'918.00 - a ragione, rimasto incontestato dal rappresentante dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.

 

                       2.6.3.   Su tale cifra l’CO 1 non ha operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (cfr. doc. 266, 268, pag. 3 e doc. 294, pag. 24, incarto LAINF n. 2).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’operato dell’CO 1, in quanto ritiene che, nel caso di specie, andrebbe applicata una riduzione sociale del salario statistico da invalido, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

 

" (…) Si noti che nella descrizione delle limitazioni più sopra riportate e fatte proprie dal medico __________ nella cosiddetta visita medica di chiusura non è evocata la necessità di una pausa.

La necessità di una pausa è nei fatti una riduzione della capacità di lavoro sull'arco della giornata lavorativa a tutti gli effetti, che non ha nulla a che vedere con il fatto che per il restante 94% del tempo di lavoro l'assicurato debba comunque svolgere un'attività leggera. Pertanto affermare che la riduzione di natura sociale è già compresa nel tempo di riposo aggiuntivo è fuorviante ed ingiustificato. Non attiene, lo si ribadisce, la ridotta capacità di guadagno a motivo di circostanze contingenti dell'assicurato e ritenute nella giurisprudenza del TF, ma è dovuta alla ridotta capacità al lavoro sull'arco dell'intera giornata.

Tale affermazione della CO 1 non rientra nell'“Ermessensfreiheit" ma si tratta semplicemente e puramente di un errore di diritto, che dev'essere corretto. Circa i presupposti secondo i quali l'aspetto medico già conglobi delle limitazioni di natura sociale, si faccia riferimento a 9C_232/2019 del 26.6.2019; 9C_233/2018 del 11.4.2019, c. 3.2.; 9C_494/2018 del 6.11.2018, c. 6.

Il fatto che la CO 1 ammetta che la riduzione del 6% sia effettivamente una riduzione di natura sociale, è confermata il fatto che anche la CO 1 ritenga giustificato che vi sia una riduzione di natura sociale, quantunque la confonda.

Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che tra le limitazioni nel profilo valetudinario dell'assicurato non vi è soltanto il fatto che questo possa o meno svolgere dei lavori leggeri, ma anche altri aspetti nel loro complesso.

A prescindere da tale aspetto il TF ha affermato che qualora siano possibili delle attività tra il leggero ed il medio pesante non vi sono i presupposti per una riduzione di natura sociale (STF 9C_187/2011 del 30.5.2011, c. 4.2.1.; 9C_205/2010 del 20.7.2010, c. 5.2.)

Il fatto che l'assicurato possa sollevare dei pesi da 10 kg a 25 kg di rado sino ai fianchi è sufficiente per affermare che l'assicurato è in grado di svolgere delle attività non solo leggere.

Riteniamo che la risposta sia senza alcun dubbio negativa e non possa che essere accertata anche da codesto Tribunale. Peraltro tutte le altre attività medie gli sono impedite; ma dei pesi medi sino all'altezza dei fianchi di rado no.

Si impone pertanto che quantomeno una riduzione di natura sociale venga riconosciuta in misura perlomeno del 5%.” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5)

 

                                  In sede di risposta l’CO 1, a tal proposito, ha precisato quanto segue:

 

" (…) A torto la Parte convenuta sostiene pure che la riduzione sociale è già compresa nella riduzione del 6% del rendimento, e meglio la necessità per l'assicurato di effettuare 10 minuti di pausa dopo 2 ore e mezza di lavoro. Ciò non lo sostiene la Parte convenuta ma la giurisprudenza, la quale ritiene che se un assicurato presenta una diminuzione di rendimento in un'attività per lui esigibile o deve effettuare, così come in concreto, delle pause aggiuntive, non deve essere fatta una riduzione ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dal medico (sentenze del TF 8C_122/2019 del 10.9.2019, 9C_359/2014 del 5.9.2014 e 9C_233/2018 dellII.4.2019). La riduzione per danno alla salute non può dunque essere concessa.

Secondo la giurisprudenza può essere operata una riduzione sui salari statistici qualora dall'insieme delle circostanze personali e professionali (limitazioni addebitabili al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità, tipo di permesso di dimora, grado di occupazione) sussistono degli indizi che permettano di ammettere che anche in un'attività idonea l'assicurato subirebbe un discapito salariale. L'assicurato, al momento in cui la Parte convenuta ha sospeso le prestazioni di breve durata, non aveva ancora compiuto i 53 per cui aveva davanti a sé oltre 12 anni prima di essere messo a beneficio dell'AVS. Pertanto, la riduzione per l'età non può essere concessa. Non sono nemmeno adempiuti i presupposti per concedere una riduzione sociale per altri motivi.” (cfr. doc. V, pag. 6 e 7).

 

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

 

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

                                 

Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, con una riduzione di rendimento del 5%, un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.7).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.


Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a fr. 64'918.-.

 

                          2.7.  Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 64'918 con il relativo reddito "da valido" di fr. 90'660, si ottiene un grado d’invalidità del 28.39% ([90'660 - 64’918] x 100 : 90’660) arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

La decisione su opposizione, mediante la quale è stata assegnata una rendita del 28%, deve quindi essere confermata.

                          2.8.  Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?

 

                       2.8.1.  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                  Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                  Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                  Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                       2.8.2.  L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                  In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                  La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

                                  artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                       2.8.3.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                  Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                  Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

                                  p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                  Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                  La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                  Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                  Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                  Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                  Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                       2.8.4.  L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                  Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                  Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                       2.8.5.  Nella concreta evenienza, con decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 268 incarto LAINF n. 2) l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’IMI complessiva del 12.5% (10% per la problematica al rachide lombare e 2.5% per il ginocchio destro).

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico dell’11/23 ottobre 2019 (doc. 336 incarto LAINF n. 1) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, (redatto, giova qui rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale:

 

" 1 Reperti

Deficit funzionale e doloroso del rachide lombare, coscia destra, ginocchio destro su infortunio da precipitazione del 14.07.2017 con esiti dopo trauma cranico commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi trasversi a sinistra di L1, L2, L3 e L5 trattati conservativamente, contusione emitorace sinistro con frattura VII e VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semimembranoso alla coscia destra, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente.


2 Valutazione del danno all'integrità

12.5%.


3 Motivazione

Secondo la tabella 7.2 CO 1 l'indennità per menomazione all'integrità fisica seguente a fratture delle vertebre nelle affezioni della colonna è valutata in base al grado di dolore; nel caso in essere ci troviamo di fronte ad uno stato dopo fratture vertebrali con scomposizioni inferiore ai 10°, in uno stadio algico con dolori lievi persistenti, anche a riposo, aumentati dal carico a cui viene assegnato un valore compreso tra il 5% e il 10%: si sceglie il valore più alto del 10% considerando l'irradiazione algica al gluteo ed alla coscia destra posteriormente.

Per quanto riguarda il ginocchio destro possiamo rilevare disturbi non estremamente debilitanti che sono paragonabili ad i disturbi prodotti da un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato che è valutata tra il 5 ed il 15%: si decide il valore minore del 5% e lo si divide a metà (2.5%) essendo la genesi dei sintomi riferibile al solo comparto mediale senza alcun interessamento dei comparti laterale e femoro-rotuleo che risultano esenti da chiare lesioni post traumatiche; per quanto riguarda i disturbi della coscia anteriori e laterali non vi è assegnazione di IMI in quanto dalla visione delle immagini della RM del 18.09.2018 la lesione di II° grado del muscolo semimembranoso è completamente guarita e si nota anche la regressione dell'infiammazione dei tendini del semimembranoso e del bicipite femorale senza segni per rilesioni o reliquati, dolori che in base al rapporto medico del dr. med. __________ del 03.09.2019 sarebbero in connessione alla coxartrosi sintomatica su impingement femoro-acetabolare diagnosticata, patologia non di pertinenza CO 1 e quindi in assenza di IMI.

Per quanto riguarda il trauma cranico commotivo, la contusione del rachide cervico-dorsale e la contusione dell'emitorace sinistro con frattura VII e VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore non vi si ravvede diritto ad IMI”.

 

                                  L’CO 1 si è fondata pure sul rapporto del 23 novembre 2021 relativo alla visita __________ di chiusura del 17 novembre 2021 (doc. 242 incarto LAINF no. 2) del dr. med. __________ (redatto, giova qui rilevare, dopo avere nuovamente visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale: “Per quanto riguarda il ginocchio sinistro non si ravvede diritto ad IMI; per il ginocchio destro resta valido IMI assegnato con apprezzamento medico dell’11.10.2019.” (doc. 242, pag. 6 incarto LAINF no. 2)


In sede di opposizione, il patrocinatore ha versato agli atti la valutazione del 4 maggio 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, (doc. 289 incarto LAINF no. 2), giusta il quale:

" (…). Sono stati ritenuti i seguenti postumi infortunistici:

 

"Deficit funzionale e doloroso del rachide lombare, coscia destra, ginocchio destro su infortunio da precipitazione del 14.7.2017, con esiti dopo trauma cranico commotivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, fratture dei processi trasversi a sinistra di L1, L2, L3 e L5 trattate conservativamente, contusione emitorace sinistro con frattura VII e VIII costa sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso alla coscia destra, contusione ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco mediale trattate conservativamente".


Per quanto attiene al rachide lombare, nell'apprezzamento dell'11.10.2019 il dr. __________ quantifica l'indennità per menomazione all'integrità nella misura del 10%, con riferimento alla tabella 7 estratto LAINF edizione CO 1 2001, in equivalenza a uno stato dopo fratture vertebrali con scomposizione inferiore ai 10°, con scala funzionale del dolore da + a ++.

Quantificazione condivisa in considerazione della equivalenza dei dolori di riferimento anche nel caso di un'osteocondrosi acquisita con coinvolgimento da 1 a 5 segmenti.

Per quanto attiene al ginocchio destro viene ritenuta una quantificazione lorda del 5%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in equivalenza a un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato. Il valore minore della forchetta a disposizione (tra 5 e 15%) viene ulteriormente divisa a metà, la genesi dei sintomi essendo ritenuta essere riferibile al solo comparto mediale, senza alcun interessamento dei comparti laterali e femoro-rotuleo, che risulterebbero esenti da chiare lesioni post-traumatiche.

Queste considerazioni espresse dal dr. __________ non trovano conferma nel tenore degli atti a disposizione.

Nel rapporto della visita __________ di chiusura dell'11.10.2019 viene fatto riferimento a una valutazione da parte del dr. __________ che faceva a suo tempo già stato di un coinvolgimento bi-compartimentale, bicondilico mediale e femoro-patellare.

Il coinvolgimento pluri-compartimentale trova nuovamente conferma anche nel rapporto della Clinica __________ del 27.5.2021, sia dal punto di vista clinico con dolore ubiquitario femoro-patellare, femoro-tibiale mediale e laterale, sia dal punto di vista radiologico con progressione delle alterazioni condropatiche. Condropatia peraltro a tratti fino a grado Ill secondo il dr. __________ (rapporto del 5.2.2019).

Per quanto attiene al ginocchio destro ritengo quindi giustificato il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale media entità.

In considerazione della regressione delle alterazioni strutturali oggettivabili in corrispondenza del semi-membranoso a destra, condivido l'assenza di postumi che soddisfino i requisiti di importanza e durevolezza richiesti per il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità. Condivido pure l'assenza di un nesso di causalità tra le lesioni riportate in seguito alla caduta del 14.7.2017, così come ritenute negli atti a mia disposizione, e il riscontro di una coxartrosi sintomatica su impingement femoro-acetabolare.

Per quanto attiene all'evento infortunistico del 10.2.2020, con contusione del ginocchio sinistro contro un muretto, il rapporto del dr. __________ del 24.2.2020, contemplato nella visita medica del dr. __________ del 21.10.2020, fa stato della riattivazione di una artrosi sottostante.
In data 21.6.2021, rispondendo a un questionario sottoposto dall'amministrazione, il dr. __________ ritiene che l'evento del 10.2.2020 abbia provocato delle lesioni strutturali oggettivabili, nel senso di una lesione meniscale mediale a quel momento non guarita. Il caso veniva ritenuto stabilizzato con dei postumi da rivalutare.

In occasione della visita __________ dell'11.10.2019 il dr. __________ si era espresso sulla esigibilità al lavoro in relazione con l'evento infortunistico del 14.7.2017.

In occasione della visita __________ di chiusura del 17.11.2021, oltre ai postumi dell'evento del 14.7.2017, il dr. __________ ha considerato pure le conseguenze della contusione del ginocchio sinistro avvenuta il 10.2.2020.

Confrontando la descrizione dell'esigibilità vengono riscontrate delle limitazioni maggiori nella valutazione più recente, in particolare per quanto attiene alla caricabilità degli arti inferiori.

Ritenuto che il cambiamento della esigibilità del lavoro sia da ricondurre ai postumi dell'evento del 10.2.2020, appare ragionevole considerare che il peggioramento direzionale del quadro preesistente (vedi presa di posizione del 21.62021) sia stato di entità tale da esercitare una ripercussione duratura sull'attività lavorativa del signor RI 1.

Nel rapporto del 17.11.2021 il dr. __________ non apporta nessuna considerazione sull'apparente incongruenza tra il riconoscimento di postumi di entità tale da incidere in maniera direzionale sull'attività lavorativa e la quantificazione di questi ultimi.

Con riferimento al tenore degli atti a mia disposizione, tenuto conto del peggioramento direzionale attribuito all'evento del 10.2.2020, ritengo appropriato considerare la presenza di una iniziale gonartrosi sinistra con quantificazione dello stato preesistente nella misura dei 2/3.

Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000 risulta quindi essere giustificato il riconoscimento di una IMI del 3% per i postumi al ginocchio sinistro riconducibili all'evento infortunistico del 10.2.2020. (…)”.

 

                                  Interpellato dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con apprezzamento medico del 30 maggio 2022 (doc. 291 incarto LAINF no. 2) il dr. med. __________ si è espresso nei seguenti termini:
 

" (…)
1 Reperti

Policontusione da precipitazione (altezza stimata 3 metri) del 14.07.2017 con trauma cranico corn-motivo, contusione del rachide cervico-dorsale trattati conservativamente, frattura dei processi tra-sversi a sinistra di L1, L2, L3, L5 trattata conservativamente; contusione emitorace sinistro con fratture VII e VIII costa a sinistra nella linea ascellare anteriore, lesione di II grado del muscolo semi-membranoso, contusione ginocchio destro con lesione obliqua del corno posteriore del menisco mediale trattati conservativamente. (caso CO 1 __________)

Stato dopo intervento di artroscopia diagnostica, regolarizzazione selettiva di lesione menisco mediale, débridement della lesione cartilaginea su diagnosi di lacerazione corno posteriore menisco mediale ginocchio destro e lesione osteocondrale II° condilo femorale mediale destro del 25.11.2010 (caso CO 1 __________).

Contusione ginocchio sinistro del 10.02.2020 con lesione menisco mediale trattata conservativamente (Caso CO 1 __________).


2 Valutazione del danno all'integrità

5.5%.


3 Motivazione

Secondo la tabella 5.2 CO 1 riscontrando un valore percentuale del 10% in riferimento ad una pangonartrosi di grado moderato al ginocchio destro, tale valore va diviso a metà considerandolo come valore che emerge dall'astrazione da attendersi tra le problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti nel 2012 ed un presumibile peggioramento di tali lesioni a seguito dei traumi del 2010 e 2017. Considerando che con apprezzamento medico dell'11.10.2019 limitatamente al ginocchio destro, era già stato assegnato un valore percentuale del 2.5% ne emerge:

5% - 2.5% assegnato in data 11.11.2019 = 2.5%.

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro in luogo al peggioramento direzionale attribuito all'evento del 10.02.2020, con riferimento alla tabella 5.2 CO 1, si ritiene congruo assegnare un valore IMI del 3% determinato dal valore di un'artrosi femoro tibiale di grado moderato del 10% sottratto dei 2/3 a causa della quantificazione della patologia degenerativa preesistente.
Totale 2.5% + 3% = 5.5%.

Si ricorda a solo scopo informativo che con apprezzamento medico dell'11.10.2019 era già stata assegnata una IMI complessiva del 12.5%, da cui ne scaturisce una IMI totale:
12.5% assegnato in data 11.10.2019 + 2.5% + 3% = 18%.”

 

                                  Con decisione su opposizione del 31 maggio 2022 (doc. 294 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

 

" (…) II medico __________ ha quantificato nella misura del 12.5 % il danno all'integrità di cui 10 % per il rachide lombare il rimanente 2.5 % per il ginocchio destro. Il dott. __________, interpellato dal patrocinatore, ha rilevato di condividere la valutazione del dott. __________ per quanto concerne il rachide. Per contro, a suo dire, per quanto riguarda il ginocchio destro, è giustificato un tasso del 10 % in equivalenza a una pangonartrosi di iniziale media-entità e, per il ginocchio sinistro, del 3 % tenuto conto del peggioramento direzionale attribuito all'evento del 2020.

(…). Nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________ ha indicato di potere condividere in parte la valutazione del dott. __________ nel senso che, per quanto riguarda il ginocchio destro, si impone finalmente di riconoscere all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità complessiva netta del 5 % per la pangonartrosi moderata e quindi - visto lo stato pregresso - di operare una riduzione del 50 % sul tasso lordo vantato dal dott. __________. A tal proposito giova ricordare che la CO 1 - con decisione del 7.3.2013 formalmente cresciuta in giudicato - aveva dichiarato estinta la causalità fra l'infortunio del 10.5.2010 e i disturbi al ginocchio destro (infortunio no __________). Allora era presente una condropatia retrorotulea di II° grado, una condropatia a livello della troclea pure di II° grado e una lieve irregolarità della giunzione menisco-capsulare nella parte anteriore ed ipersegnale STIR da edema alla giunzione menisco-capsulare mediale in sede posteriore. Tali elementi non erano noti al dott. __________. Per quanto riguarda il ginocchio sinistro il dott. __________ ha fatto propria la stima del medico interpellato dall'assicurato.

(…). Su tale punto l'impugnata decisione deve parzialmente modificata e assegno all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità complessiva del 18 %. (…).” (doc. 294, pag. 26 e 27 incarto LAINF)

 

                                  Davanti al TCA, il patrocinatore ha versato agli atti la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________ (doc. B), giusta il quale:

 

" (…) La comprensione e l'interpretazione delle differenze nella quantificazione della IMl riconducibile ai postumi infortunistici attinenti al ginocchio destro, tra l'apprezzamento dell'11.10.2019 e quello del 30.5.2022, risulta essere tutt'altro che semplice e lineare.

Prendo atto del cambiamento della IMI lorda:

-   5% quale valore minimo di una forchetta con estensione dal 5 al 15% nel 2019.

-   10% in riferimento a una pan-gonartrosi di grado moderato nel 2022.

Prendo atto del cambiamento della motivazione che giustificherebbe una riduzione della IMI lorda:

-   50% nel 2019 "essendo la genesi dei sintomi riferibile al solo comparto mediale senza alcun interessamento dei comparti laterale e femoro-rotuleo che risultano esenti da chiare lesioni post-traumatiche".

-   50% nel 2022 per delle problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti nel 2012 con riconoscimento tuttavia di un "presumibile peggioramento di tali lesioni a seguito dei traumi del 2010 e del 2017".

L'apprezzamento medico del 30.5.2022 risulta quindi essere in netto contrasto con il tenore di quello dell'11.10.2019, con riconoscimento in particolare di una valenza causale direzionale di natura infortunistica in sede femoro-rotulea in presenza di un asserito quadro morboso preesistente.

Gli atti a mia disposizione non permettono di valutare fino a che punto l'asserito quadro morboso preesistente risultava già essere a suo tempo di entità tale da giustificare una riduzione nella quantificazione della IMI. I riferimenti all'evento del 25.11.2010 (caso CO 1 __________) negli atti a mia disposizione fanno in effetti stato di una lesione osteocondrale di II grado del condilo femorale mediale destro, senza annoverare il compartimento femoro-rotuleo.

Nell'apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della IMI lorda del 10%). Questo valore viene considerato risultare da una ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel 2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017.

Il fatto che il "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore attribuito all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da giustificare una IMI superiore al 5%. Il 5% valutato dal dr. __________ corrisponde in effetti al risultato della sottrazione delle ripercussioni del "presumibile peggioramento" dai fattori morbosi preesistenti all'evento del 2010.

Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, un valore della IMI tra il 5 e il 10% corrisponde a un ginocchio in presenza di una resezione della rotula.

Il paragone con una simile situazione risulta tuttavia essere in lampante contrasto con il quadro clinico descritto negli atti, in presenza di uno sviluppo addirittura maggiore della muscolatura del quadricipite al ginocchio destro con forza equivalente nel rapporto del 23.10.2019, di una nozione di un rabot rotuleo indolore nel rapporto del dr. __________ dell'8.10.2021, ....

Le nuove motivazioni apportate dal dr. __________ per giustificare una diminuzione della IMI attinente al ginocchio destro non trovano ancora una volta conferma nel tenore degli atti a disposizione.

Questo peraltro indipendentemente dall'effettiva entità dell'asserito quadro morboso preesistente all'evento infortunistico del 25.11.2010.

Per quanto attiene al ginocchio destro viene quindi nuovamente confermato il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, in equivalenza a una pan-gonartrosi di iniziale media entità. Quantificazione al 10% peraltro ritenuta pure dal dr. __________ nell'apprezzamento medico del 30.5.2022.”

 

Interpellato dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con apprezzamento medico del 12 agosto 2022 (doc. VII-1) il dr. med. __________ si è espresso nei seguenti termini:

 

" (…) Nell'apprezzamento medico del 30.05.2022, relativamente al ginocchio destro, furono quindi considerate valevoli di assegnazione IMI le seguenti problematiche:

1. le lesioni del compartimento femoro-tibiale mediale del ginocchio destro;

2. il presumibile peggioramento delle problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti e sintomatiche nel 2012 da attendersi a seguito del trauma del 2017, lesioni di natura non post infortunistica che si precisa avrebbero avuto una loro progressione indipendente-mente dal trauma del ginocchio destro del 14.07.2017 proprio perché di natura degenerativa.

Ritenendo pertinenti le valutazioni del dr. __________ di trovarci di fronte una condizione conforme ad un equivalenza di una pan-gonartrosi di iniziale di media entità al ginocchio destro del signor RI 1 e nel rispetto dei dettami dell'allegato 3, articolo 36/2 della OAINF ove «In caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta», appare oggettivamente giustificata la riduzione del valore percentuale di IMI del 10% assegnato per la condizione di equivalenza ad una pan-gonartrosi di iniziale media entità, tenendo da un lato presente le sole alterazioni del comparto femoro-tibiale mediale dei signor RI 1 (assenza di lesioni nel comparto femoro-tibiale laterale) e la presenza di un peggioramento delle lesioni nel comparto femoro-rotuleo già preesistenti l'infortunio del 2017 e sintomatiche fin dal 2012 e non riconosciute come postumi infortunistiche dalla CO 1.

Non si condividono le valutazioni espresse dal dr. __________ all'interno del rapporto medico del 05.07.2022, quando lo stesso riferì: «Nell’apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della IMI lorda del 10%): Questo valore viene considerato risultare da una ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel 2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017» innanzitutto perché tali affermazioni non corrispondono ai contenuti riportati all'interno dell'apprezzamento medico dei 30.05.2022 dove fu illustrato un concetto differente, ossia che il valore del 5% ( inteso come 1/2 del valore del 10% di IMI richiesto dal Dr. __________) emergeva «dall'astrazione da attendersi tra le problematiche condropatiche femoro-patellari già presenti nel 2012 ed un presumibile peggioramento di tali lesioni a seguito del trauma del 2017, nel rispetto del valore IMI del 2.5% già assegnato all'interno dell'apprezzamento medico dell'11.10.2019 relativo alle lesioni femoro tibiali mediali» ed inoltre perché ricordando che idealmente il ginocchio può essere suddiviso in tre compartimenti, femoro-tibiale mediale, femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo, dovendo escludere dalla valutazione percentuale del calcolo dell' IMI il comparto femoro tibiale laterale poiché indenne, la componente derivata (in percentuale) dalle lesioni del comparto femoro-rotuleo preesistenti il trauma del 14.07.2017, appare irrealistico valutare la metà del valore del 10% di IMI di una pan-gonartrosi di iniziale media entità del ginocchio solo come risultante del "presumibile peggioramento" delle lesioni rilevate alla componente femoro-patellare del ginocchio cosi come il dr. __________ vorrebbe fosse stato riportato; inoltre tale ipotesi è anche non intuitiva nei presupposti in quando si tratta di una semplice ponderazione tra l'entità di alterazioni condropatiche di solo uno dei tre compartimenti in cui si può idealmente suddividere il ginocchio, non della valutazione delle lesioni franche nella loro interezza.

Da ciò ne scaturisce di conseguenza l'infondatezza dei presupposti sulle successive deduzioni del dr. __________, quando lo stesso riferì: «II fatto che il "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore attribuito all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da giustificare una IMI superiore al 5%»; ed in effetti è lo stesso dr. Caranzano a precisare che un valore IMI tra il 5% ed il 10% corrisponde ad un ginocchio in presenza di una resezione della rotula, quadro in lampante contrasto con il quadro clinico descritto negli atti.

Concludendo si afferma che le lesioni valevoli di IMI all'interno del ginocchio destro del signor RI 1 a seguito degli infortuni CO 1 del 2010 e del 2017, furono le lesioni presenti nel comparto femoro-tibiale mediale del ginocchio destro e la ponderazione tra la progressione della condropatia retro-patellare di grado II emersa nella risonanza magnetica del ginocchio destra del 30.03.2021 in rapporto alle lesioni di natura degenerative preesistenti, già sintomatiche al tempo del 2012, espressione in parte della normale evoluzione della patologia non post infortunistica e nel rispetto delle valutazioni del dr. med. __________ del 05.02.2019 che faceva a suo tempo già

stato di un coinvolgimento bi-compartimentale, bicondilico mediale e femoro-patellare e di un rapporto medico della Clinica __________ del 27.05.2021 che rilevava sia dal punto di vista clinico un dolore ubiquitario e femoro-patellare, femoro-tibiale mediale e laterale, sia dal punto di vista radiologico con progressione delle alterazioni condropatiche, condropatia per altro a tratti fino a grado III secondo il dr. med. __________ (rapporto medico del 05.02.2019).

Per tali motivi si ribadisce ancora una volta che non è possibile accettare pienamente le richieste avanzate dal dr. __________ nel suo rapporto medico del 04.05.2022, rispettivamente la richiesta di IMI del 10% di IMI per il ginocchio destro in luogo ad una pan-gonartrosi di iniziale media entità, ove tale richiesta può essere accolta solo parzialmente nella misura di 1/2, ossia il 5 %, valore che emerge dalla somma da attendersi tra la percentuale di IMI proveniente della ponderazione delle problematiche condropatiche femoro-patellari già preesistenti il trauma del 2017 ed un presumibile peggioramento di tali lesioni a seguito del trauma del 2017 più il valore percentuale che emerge dalle lesioni femoro tibiali mediali; considerando che all'interno dell'apprezzamento medico dell'11.10.2019 per il ginocchio destro, già era stato assegnato un valore percentuale IMI del 2.5%, ne emerge: 5% (corrispondente ad 1/2 del valore del 10% richiesto dal Dr. __________) meno il valore dei 2.5% già assegnato in data 11.11.2019 = 2.5%.

A riprova della correttezza di tale valutazione, volendo ancora una considerare idealmente la suddivisione in tre compartimenti del ginocchio (compartimento femoro-tibiale mediale, compartimento femoro-tibiale laterale, compartimento femoro-rotuleo), e considerando che le lesioni da dover valutare insistono pienamente su un solo compartimento (quello femoro tibiale mediale) a cui dover aggiungere un valore percentuale derivato del comparto femoro rotuleo, troviamo il valore del 5% di IMI assolutamente congruo ad indentificare complessivamente tutte le lesioni presenti al ginocchio destro del signor RI 1.

Per questi motivi si ammette che il rapporto medico del dr. __________ del 05.07.2022 non apporta valore aggiunto atto a modificare le valutazioni emerse all'interno dell'apprezzamento medico CO 1 del 30.05.2022 e che l'indennità per menomazione all'integrità stabilita con apprezzamento medico 31.05.2022 può essere confermata.”

                               

                       2.8.6.  Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che non sono oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, sia l’IMI del 10% assegnata per la problematica al rachide lombare sia l’IMI del 3 % riconosciuta per il ginocchio sinistro.

Litigiosa è unicamente l’IMI riconosciuta per il ginocchio destro del 5% mentre il patrocinatore dell’assicurato chiede l’assegnazione di un’IMI del 10%. 

A tal proposito, il TCA ritiene che al parere espresso il 30 maggio 2022 dal dr. med. __________, il quale ha riconosciuto il diritto a un’IMI del 5% (cfr. doc. 291 incarto LAINF no. 2), non possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente a dirimere la presente vertenza. In particolare, la valutazione del 5 luglio 2022 del dr. med. __________ (doc. B), tenuto conto delle precisazioni, puntuali e motivate, che egli ha fornito a questa Corte (cfr., in particolare, “Gli atti a mia disposizione non permettono di valutare fino a che punto l'asserito quadro morboso preesistente risultava già essere a suo tempo di entità tale da giustificare una riduzione nella quantificazione della IMI. I riferimenti all'evento del 25.11.2010 (caso CO 1 __________) negli atti a mia disposizione fanno in effetti stato di una lesione osteocondrale di II grado del condilo femorale mediale destro, senza annoverare il compartimento femoro-rotuleo.
Nell'apprezzamento medico del 30.5.2022 il dr. __________ attribuisce alla componente morbosa femoro-patellare un valore del 5% (divisione a metà della IMI lorda del 10%). Questo valore viene considerato risultare da una ponderazione tra l'entità delle alterazioni condropatiche già esistenti nel 2012 e un "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017.

                                  Il fatto che il "presumibile peggioramento" riconducibile ai traumi del 2010 e 2017 sia ritenuto esercitare un'influenza sulla ponderazione del valore attribuito all'articolazione femoro-rotulea, implica a priori l'evidenza che l'entità del quadro morboso estraneo agli eventi in parola dovrebbe ragionevolmente essere equivalente a un danno tale da giustificare una IMI superiore al 5%. Il 5% valutato dal dr. __________ corrisponde in effetti al risultato della sottrazione delle ripercussioni del "presumibile peggioramento" dai fattori morbosi preesistenti all'evento del 2010.

                                  Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione CO 1 2000, un valore della IMI tra il 5 e il 10% corrisponde a un ginocchio in presenza di una resezione della rotula.

                                  Il paragone con una simile situazione risulta tuttavia essere in lampante contrasto con il quadro clinico descritto negli atti, in presenza di uno sviluppo addirittura maggiore della muscolatura del quadricipite al ginocchio destro con forza equivalente nel rapporto del 23.10.2019, di una nozione di un rabot rotuleo indolore nel rapporto del dr. __________ dell'8.10.2021, ....

 

                                  Le nuove motivazioni apportate dal dr. __________ per giustificare una diminuzione della IMI attinente al ginocchio destro non trovano ancora una volta conferma nel tenore degli atti a disposizione. Questo peraltro indipendentemente dall'effettiva entità dell'asserito quadro morboso preesistente all'evento infortunistico del 25.11.2010.” (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice), è suscettibile di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’attendibilità della valutazione del medico __________. Le considerazioni contenute nell’apprezzamento del 12 agosto 2022 (doc. VII-1), non consentono del resto di giungere ad altra conclusione.

 

A fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte non è pertanto in grado di determinarsi sulla base delle valuta-zioni mediche contenute negli atti.


In queste condizioni, le valutazioni mediche agli atti non consen-tono infatti al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 ha diritto per il ginocchio destro a un’IMI del 5%, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione su opposizione avversata, rispettivamente del 10%, così come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente. Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale volto a stabilire l’IMI da riconoscere all’assicurato per il ginocchio destro.   

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                  Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

 

                                  In esito alle considerazioni che precedono, per quanto concerne le IMI assegnate (10% per il rachide lombare, 5% per il ginocchio destro e 3% per il ginocchio sinistro), la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata unicamente nella misura in cui ha riconosciuto al ricorrente il diritto a un'IMI del 5% per il piede destro e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica esterna ex art. 44 LPGA) e nuova decisione. Per quest'aspetto, gli atti devono dunque essere retrocessi all'CO 1 affinché proceda in tal senso.

 

                          2.9.  Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                               

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 1 luglio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                  § La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui riconosce all’assicurato un'IMI del 5% per il ginocchio destro. Per il resto è confermata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  L’CO 1 verserà all’assicurato fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                               

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti