|
redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 28 giugno 2022 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 marzo 2022, la ditta __________ di __________ ha comunicato che il 12 gennaio 2022 il proprio dipendente RI 1, mentre stava caricando sul furgone un macchinario (monospazzola rotativa), lo stesso gli è sfuggito di mano e per evitare che cadesse a terra, lo ha afferrato al volo con la mano sinistra, avvertendo un dolore alla spalla omolaterale (doc. 1).
Il medico curante, consultato soltanto il 2 marzo 2022, ha diagnosticato degli esiti da trauma distorsivo della spalla sinistra (doc. 8).
L’artro-RMN 13 aprile 2022 della spalla sinistra ha evidenziato la presenza di una piccola lesione parziale sul versante articolare del sovraspinato e di un’artrosi acromion-claveare con possibile borsite subacromiale (doc. 25).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 maggio 2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni per l’evento occorso nel gennaio 2022, sostenendo, da un lato, che i disturbi alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 34).
A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 (doc. 42), in data 28 giugno 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 45).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22 agosto 2022, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto in via principale la copertura assicurativa LAINF del sinistro occorso il 12 gennaio 2022 e in via subordinata il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore fa valere in primo luogo che l’evento in questione sarebbe in realtà costitutivo di un infortunio ai sensi di legge, e ciò per le ragioni che seguono:
" (…) Checché se ne dica, il fatto di effettuare un movimento improvviso ed involontario a causa di un evento del tutto inaspettato, come la caduta improvvisa di un oggetto di cui alla presente fattispecie, non può non coincidere con la definizione d’infortunio ai sensi dei suesposti considerandi. Quanto avvenuto per il signor RI 1 si può facilmente associare ad una perturbazione del movimento fisico da parte di qualcosa di “contrario al programma”, come inciampare, scivolare, urtare o evitare di riflesso una caduta.
In conclusione lo scrivente ritiene che il movimento assunto dal ricorrente nell’afferrare l’oggetto in caduta sia suscettibile di comportare una sollecitazione non fisiologica dei singoli muscoli o gruppi muscolari in modo particolare, in linea con quanto avverrebbe nel caso di una caduta o di una scivolata. In altre parole, l’evento descritto dal ricorrente, confermerebbe il fatto che il corso naturale del movimento del corpo è stato compromesso da qualcosa di contrario al programma.”
In subordine, il rappresentante sostiene che il sinistro dovrebbe comunque venir assunto dall’CO 1 a titolo di lesione parificata a infortunio:
" (…) Quanto descritto dal dr. med. __________ nel proprio rapporto non è stato minimamente sottoposto all’attenzione del medico _____________ CO 1, come confermato dalla decisione querelata nella quale non viene fatto minimamente accenno a tale rapporto medico. Delle risultanze di quest’ultimo emergono alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, a mente del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________, gli esami radiografici e ecografici a cui si era inizialmente sottoposto il ricorrente – e presi quale base di valutazione da parte del medico CO 1 – non sarebbero tali da accertare la tipologia di lesione.
Il medico dell’__________, sulla base di tali esami sospettava addirittura la presenza di una rottura, almeno parziale, del sovraspinoso. Sospetto, questo, che è stato in seguito confermato dalla risonanza eseguita in data 13 aprile 2022.
E bene. A fronte di quanto precede, lo scrivente ritiene che CO 1 non abbia scrupolosamente analizzato la documentazione agli atti. Le conclusioni a cui è giunto il medico ___________ e di riflesso la decisione impugnata, sono frutto di valutazioni non sufficientemente approfondite e fondate su un documento, il referto radiologico del 16 marzo 2022, che non permetteva una diagnosi chiara ed univoca, come confermato dal dr. med. __________.
Solo un successivo approfondimento ha permesso di confermare una rottura parziale del sovraspinato.
(…).
Ritornando alla questione a sapere se la lesione subita dal ricorrente si annoveri tra quelle indicate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, possiamo rispondere affermativamente. Accertato come la lesione del signor RI 1 sia una rottura parziale del sovraspinato e che nella lista esaustiva delle lesioni corporali elencate dal citato articolo figuri la voce f) lesioni dei tendini, CO 1 non può esimersi dal confermare l’assunzione di copertura assicurativa.
Anche per questi motivi, riteniamo che la decisione querelata non merita di essere accettata.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso nel gennaio 2022, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.8. Nella concreta evenienza, in data 3 marzo 2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 12 gennaio 2022 era accaduto un evento riguardante la spalla sinistra. L’evento è così stato descritto:
" Mentre caricavo sul furgone un macchinario (monospazzola rotatoria), per andare a fare la prova tecnica presso un cantiere, lo stesso con il manico ha urtato la parte superiore del furgone scivolandomi dalla mano sinistra. Per evitare che cadesse a terra e mi schiacciasse un piede, ho allungato il braccio e l’ho afferrato al volo fermandone la caduta. Nell’immediato ho sentito un dolore abbastanza forte alla spalla che nei giorni successivi sembrava scemare per questo motivo non mi sono recato dalla dottoressa.” (doc. 1)
Chiamato dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
" Nel caricare il macchinario lo stesso è scivolato, per cercare di non farlo cadere ho cercato di prenderlo al volo. Una volta salvato il macchinario ho sentito un dolore alla spalla sinistra.”
Egli ha inoltre risposto affermativamente alla questione di sapere se durante l’attività si fosse “verificato qualcosa di particolare” e ha precisato che l’oggetto in questione aveva un peso di 20 kg (doc. 11).
Nel caso di specie, vista la dinamica descritta dall’assicurato, va ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
Così come è stato segnalato dall’istituto assicuratore resistente, in una sentenza U 360/02 del 9 ottobre 2003 consid. 3.3.1, riguardante un assicurato che aveva repentinamente compiuto un brusco movimento per afferrare un apparecchio (“Vakuumstufe”) del peso di circa 25-30 kg che stava per cadere di lato, accusando in tal modo un improvviso dolore all’arto superiore sinistro, l’Alta Corte federale, richiamata la sua giurisprudenza, non ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi di un infortunio, negando l’intervento tanto di un movimento scombinato del corpo (al riguardo, il TFA ha considerato che il movimento in questione non era stato né inusuale né atto a provocare una sollecitazione non fisiologica di un singolo muscolo o di un gruppo di muscoli, precisato che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non poteva essere ammessa per il solo fatto che il movimento era stato eseguito d’istinto) quanto di uno sforzo manifestamente eccessivo (in proposito, l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente negato l’esistenza di uno sforzo eccessivo trattandosi del sollevamento di pesi tra i 60 e i 100 kg).
Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata nella STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 3.2 e nella STFA U 144/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.2.
Ora, considerato che la fattispecie sub judice è del tutto analoga a quelle giudicate dal Tribunale federale, questa Corte non può che giungere alla medesima conclusione, ossia che l’insorgente non ha effettuato né un movimento scoordinato del corpo né uno sforzo manifestamente eccessivo.
Da notare che il caso di specie si differenzia dalla fattispecie di cui alla STF 8C_194/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 5.2.2, in cui è stato riconosciuto l’intervento di un infortunio, nella misura in cui in quel precedente l’oggetto afferrato - un rotolo di moquette di 4.2 metri di lunghezza (caduto da un’altezza di 1.5 metri) -, aveva un peso di un centinaio di chilogrammi. La Corte federale ha ritenuto che il movimento non coordinato compiuto dalla persona assicurata aveva presentato una certa intensità – tenuto conto soprattutto del peso, notoriamente elevato, di un rotolo di moquette.
Stante ciò, in concreto non sono dunque soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente concluso l’assicuratore LAINF resistente.
2.9. Il TCA ritiene inoltre che la decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. 45, p. 4 s.).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel gennaio 2022, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.
In concreto, l’amministrazione fa valere che una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori – in casu, una piccola lesione interessante il versante articolare del tendine sovraspinato -, non rientra nel concetto di lacerazione tendinea previsto dalla lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 45, p. 4 s.).
Il patrocinatore del ricorrente pretende invece il contrario con riferimento al rapporto 26 aprile 2022 del dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, in cui si parla di una “… rottura parziale sul versante articolare del sovraspinoso apparentemente interessante circa metà dello spessore del tendine” (cfr. doc. I, p. 6 - il corsivo è del redattore).
Chiamato a pronunciarsi in proposito, questo Tribunale ritiene che la questione che è stata sollevata dalle parti possa rimanere irrisolta. Così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, anche qualora si volesse ammettere che il danno tendineo presentato dall’assicurato ricade nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere quello che auspica il rappresentante dell’insorgente.
In effetti, data una delle diagnosi esaustivamente enumerate dalla disposizione appena citata, l’assicuratore convenuto può ancora liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo la prova che il danno alla salute è imputabile, in misura prevalente (ossia in misura maggiore al 50%) a usura o malattia.
Dalle tavole processuali emerge che, prima di emanare la decisione formale del 23 maggio 2022, l’amministrazione ha sottoposto la documentazione nel frattempo acquisita - compreso il referto 26 aprile 2022 del dott. __________ -, al proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Con apprezzamento del 18 maggio 2022, lo specialista è giunto alla conclusione che i reperti riscontrati sono dovuti in prevalenza a usura e/o malattia, e ciò in base alle considerazioni seguenti:
" (…) È stato inoltre chiesto al servizio medico se è presente un danno fisico dovuto principalmente all’usura o malattia.
Dall’esame della documentazione disponibile al momento della sottoposizione si è risposto di sì, in quanto la tendinopatia con calcificazione è un quadro di carattere prevalentemente morboso e legato ad usura e/o malattia. La risonanza magnetica eseguita successivamente ha confermato il quadro di tendinopatia ed ha mostrato un’ipertrofia dell’articolazione acromion-claveare condizionante un impingement ed una borsite di carattere infiammatorio reattivo, tutti gli elementi di carattere morboso. La piccola lesione tendinea, parziale e senza retrazione, è da inquadrarsi in una condizione degenerativa già piuttosto evidente. Il quadro degenerativo morboso e da impingement, per tipologia ed entità, è da ritenersi con verosimiglianza prevalente preesistente all’evento da noi annunciato.
Conclusione:
sulla base degli elementi a noi disponibili al momento della sottoposizione e della documentazione strumentale versata successivamente, possiamo confermare quanto valutato in occasione della sottoposizione stessa.” (doc. 30, p. 2)
Tutto ben considerato, il TCA non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa.
In questo senso, è utile segnalare che, in una sentenza 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.4, il Tribunale federale non ha ravvisato l’esistenza di validi motivi per scostarsi dal parere dello medico di fiducia dell’assicuratore LAINF interessato, secondo il quale le lesioni PASTA (“partial articular supraspinatus tendon avulsion” – lesione parziale sul versante articolare del tendine del muscolo sovraspinato, proprio quella presentata da RI 1) hanno per definizione un’origine degenerativa. Da notare che anche in quella fattispecie, lo specialista fiduciario aveva sostenuto che l’eziologia infortunistica della rottura parziale del sovraspinato era da escludere proprio in considerazione dell’impingement del tendine (cfr. consid. 4.1.3).
Del resto, dalla restante documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.
In esito a tutto quanto precede, avendo fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento del gennaio 2022, deve essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 22 agosto 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti