|
redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2022 di
|
|
RI 1 rappr. da: RA 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 9 agosto 2022 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. In data 16 febbraio 2010, RI 1, nata nel 1974, docente di scuola dell’infanzia alle dipendenze del __________ con un pensum del 50% e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è stata urtata da terzi ed è caduta a terra.
A causa di questo sinistro, ella ha riportato una lesione al labbro antero-superiore acetabolare dell’articolazione coxofemorale sinistra, danno che, nel 2015, ha reso necessario l’impianto di protesi totale e, nel 2018, la sua sostituzione.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 19 ottobre 2016, l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie dall’11 ottobre 2016 e ha assegnato all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 117).
RI 1, per il tramite della RA 1, ha interposto opposizione contro tale provvedimento (doc. 126).
Nel corso del mese di novembre 2017, allorquando l’assicurata aveva aumentato il proprio pensum al 100%, all’assicuratore è stato annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del febbraio 2010, determinata da un aggravamento dello stato dell’anca sinistra (doc. 137).
L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione alla ricaduta e ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (doc. 153).
A seguito di ciò, l’opposizione alla decisione formale del 19 ottobre 2016 è stata ritirata (doc. 161).
1.3. In data 6 ottobre 2021, la CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 1° maggio 2021, preso a carico 3 cicli di 9 sedute di fisioterapia e un abbonamento annuale per la piscina in virtù dell’art. 21 LAINF, come pure assegnato una rendita d’invalidità del 50% calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 42'301.10 e un’IMI aggiuntiva del 10% (cfr. doc. 239).
A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1, in data 9 agosto 2022, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (salvo il punto inerente la cura medica dopo la fissazione della rendita, nel cui contesto ha riconosciuto anche il diritto alla cura medicamentosa analgesica e miorilassante) (doc. 277).
1.4. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2022, RI 1, sempre patrocinata dalla RA 1, ha chiesto che il guadagno assicurato su cui calcolare l’importo della rendita d’invalidità venga determinato in fr. 51'079, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Ora, mal si comprende come l’evoluzione dei salari nominali del settore terziario nel suo insieme (e quindi riferito a tutta una serie di attività che nulla hanno a che fare con l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia) possa essere più adeguato per determinare lo stipendio che l’assicurata avrebbe percepito nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si fosse infortunata, rispetto all’evoluzione dei salari basata sulla legislazione cantonale, che regola in modo uniforme (e senza dare nessun margine di manovra ai singoli Comuni rispettivamente senza tener conto delle caratteristiche o particolarità del singolo dipendente) gli stipendi dei docenti di scuola dell’infanzia.
L’argomentazione della CO 1 nella decisione su opposizione non è conferente, poiché non tiene conto della particolarità della retribuzione dei docenti, che – si ribadisce – è regolata a livello cantonale ed è uniforme per tutti i docenti di scuola dell’infanzia, indipendentemente dalla singola persona. Non vi è inoltre, nel settore di attività originario di “docente di scuola dell’infanzia” uno specifico datore di lavoro, poiché per tutti i docenti di scuola dell’infanzia vi è un’unica istanza che stabilisce le condizioni salariali: l’ente pubblico. Ecco che dunque l’evoluzione dei salari stabilita dalla legislazione cantonale corrisponde alla normale evoluzione dei salari nel settore di attività abituale.
Anche la giurisprudenza citata dalla CO 1 non è pertinente, poiché le varie sentenze sono riferite a situazioni in cui l’assicurato aveva cambiato datore di lavoro oppure chiedeva il riconoscimento di una carriera professionale specifica oppure il riconoscimento di una carriera professionale ipotetica. Particolarità, queste, non presenti nella fattispecie, nella quale l’assicurata lavora tutt’oggi come al momento dell’infortunio come docente di scuola dell’infanzia presso lo stesso datore di lavoro e il cui salario è regolato, sin dal momento della sua assunzione, dalla legislazione cantonale.
Proprio perché il settore dell’istruzione è regolato in tutta la Svizzera esclusivamente a livello di legislazione cantonale, l’Ufficio federale di statistica non è in grado di fornire, per questo settore, i dati relativi all’indice di rincaro dei salari nominali ed è per questo motivo che il ramo economico NOGA 85 (istruzione) non è inserito nelle tabelle riguardanti l’evoluzione dei salari.
(…).
Ecco che dunque l’evoluzione dello stipendio dell’assicurata dal 2010 in poi corrisponde di fatto alla normale evoluzione dei salari nel settore di attività abituale e corrisponde dunque ai parametri fissati da dottrina e giurisprudenza nell’applicazione dell’art. 24 cpv. 2 OAINF.
Per questo settore di attività, in cui gli stipendi sono regolati quasi esclusivamente dalle legislazioni cantonali, l’indice di rincaro dei salari nominali non rappresenta lo strumento idoneo per aggiornare i dati salariali, tanto che neppure l’Ufficio federale di statistica lo riporta nella sua tabella principale.” (doc. I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta, osservando segnatamente quanto segue:
" (…).
In concreto, gli aumenti salariali riconosciuti a livello cantonale ai docenti di scuola dell’infanzia, hanno preso in considerazione tutt’altro che unicamente la normale evoluzione dei salari nel settore di attività abituale. Perciò questi aumenti non possono in alcun modo rappresentare lo strumento idoneo per aggiornare i dati salariali secondo l’art. 24 cpv. 2 OAINF. Come spiegato dalla ricorrente, gli aumenti di salario vengono riconosciuti automaticamente, senza che il dipendente ne debba fare richiesta, sulla base della formazione, la classe e degli anni di servizio. Addirittura, in Ticino vi sono stati in due occasioni due aumenti straordinari dello stipendio dei docenti di scuola dell’infanzia. Il primo è avvenuto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015, quando per tutti i docenti delle scuole comunali vi è stato l’aumento di una classe salariale. L’altro è avvenuto nel 2018, quando gli stipendi dei docenti di scuola dell’infanzia sono stati parificati agli stipendi dei docenti di scuola elementare.
… Risulta più che evidente che con gli aumenti descritti sono stati presi in considerazione elementi che non hanno nulla a che vedere con l’adeguamento dei salari nominali nel settore specifico (decisione politica, formazione, anni di servizio, classe), motivo per cui la richiesta della ricorrente è contraria al principio della parità di trattamento. Applicando quanto richiesto si otterrebbe infatti una preferenza per i dipendenti statali rispetto a quelli del settore privato. Quello che la ricorrente sta chiedendo è l’adeguamento del salario all’andamento effettivo del suo salario, ciò che secondo giurisprudenza non deve essere fatto.” (cfr. doc. III, p. 5)
1.6. In data 20 ottobre (doc. V) e 17 novembre 2022 (doc. IX), rispettivamente 3 novembre (doc. VII) e 2 dicembre 2022 (doc. XI), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro allegazioni e domande.
1.7. Nel corso del mese di gennaio 2023, questo Tribunale ha interpellato l’Ufficio federale di statistica (UFS), al quale è stato chiesto se disponesse dell’indice dei salari nominali per le donne nello specifico settore dell’istruzione e, se sì, di comunicare quelli necessari a eseguire l’adeguamento per il periodo 2010 – 2020 (doc. XIII).
La risposta dell’UFS è pervenuta il 14 febbraio 2023 (doc. XIV ed è stata intimata alle parti per conoscenza (doc. XV).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, l’oggetto litigioso è circoscritto all’entità del guadagno assicurato su cui la CO 1 ha calcolato l’importo della rendita d’invalidità assegnata all’assicurata.
2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa non risulti una durata normale diversa dell’attività. La conversione è limitata al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante per le rendite in alcuni casi speciali.
Per quanto qui d’interesse, il cpv. 2 della disposizione d’ordinanza appena citata recita che se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio o l’insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l’assicurato avrebbe ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell’ultimo riscosso prima dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale.
2.3. La norma di cui all’art. 24 cpv. 2 OAINF, per la quale l’Alta Corte ha confermato la conformità alla Costituzione e alla legge (cfr. il consid. 3 non pubblicato della DTF 127 V 456), ha quale unico obiettivo di non svantaggiare gli assicurati il cui diritto alla rendita nasce anni dopo l’evento infortunistico rispetto a quelli ai quali la rendita viene assegnata prima, laddove nel frattempo si è prodotto un forte aumento dei salari (DTF 127 V 165 consid. 3b). Per contro, non si tratta di porre l’assicurato nella situazione che sarebbe stata la sua se l’infortunio fosse accaduto immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita. Tenere conto, al momento della determinazione del diritto alla rendita, dell’evoluzione dei salari presso l’ultimo datore di lavoro, andrebbe in sostanza al di là dello scopo regolamentario. Quest’ultimo corrisponde all’adeguamento del guadagno assicurato all’evoluzione generale dei salari, ovvero all’evoluzione normale del salario nel settore di attività abituale. Pertanto, occorre escludere altri cambiamenti delle condizioni retributive intervenuti dopo l’infortunio o che avrebbero potuto intervenire se non si fosse verificato l’infortunio, quali una promozione professionale o un cambiamento di datore di lavoro (DTF 127 V 165 consid. 3b; 118 V 298 consid. 3b; STF 8C_401/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata) e considerare con prudenza ogni evoluzione salariale in seno all’azienda che potrebbe essere influenzata dall’assicurato o dipendere da lui (cfr. STF 8C_766/2018 del 23 marzo 2020 consid. 5.2: “Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173, 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l'entreprise qui pourrait être influencée par l'assuré ou dépendre de lui.”).
Ora, considerare l’evoluzione dei salari nominali relativi al precedente ambito di attività tiene precisamente conto dell’evoluzione intervenuta, escludendo i fattori estranei allo scopo perseguito dall’art. 24 cpv. 2 OAINF. Di conseguenza, tale approccio consente di concretizzare al meglio questa disposizione d’ordinanza, conformemente al principio della parità di trattamento (STF 8C_760/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi menzionati).
2.4. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha determinato il guadagno assicurato su cui calcolare l’importo della rendita d’invalidità assegnata all’assicurata in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 OAINF
Qui di seguito le modalità che sono state utilizzate:
" (…).
Considerato tutto ciò si conferma che tenendo conto dei dati salariali forniti dal datore di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. 203) e dell’evoluzione nominale dei salari (CHF 39'556.83 : 100.9 [T1.2.10, donne 2011-2021, 2011, settore 3 totale] x 107.9 [T1.2.10, donne 2011-2021, 2020, settore 3 totale]), il guadagno assicurato per la rendita ammonta per 2020 a CHF 42'301.10.” (doc. 277, p. 5)
Con la propria impugnativa, la patrocinatrice della ricorrente non contesta il fatto che il guadagno assicurato, in concreto, debba essere stabilito in applicazione della norma di cui all’art. 24 cpv. 2 OAINF. Ella censura tuttavia l’approccio seguito dall’assicuratore resistente, e ciò nella misura in cui il reddito realizzato dall’assicurata nell’anno che ha preceduto l’infortunio è stato adeguato in base alla tabella T1.2.10 edita dall’Ufficio federale di statistica, relativa all’indice dei salari nominali per le donne nel settore terziario totale. Al riguardo, la rappresentante ha rilevato che nel settore terziario “sono compresi i salari per i rami economici seguenti: commercio e riparazione di autoveicoli, trasporto, magazzinaggio e servizi postali, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività specializzate scintifiche e tecniche, attività amministrative e servizi di supporto (in questo ramo economico rientra anche il settore dell’istruzione), amministrazione pubblica, sanità, assistenza sociale e azione sociale, attività artistiche, intrattenimento, divertimento nonché altre attività di servizi” e si è chiesta “come l’evoluzione dei salari nominali del settore terziario nel suo insieme (e quindi riferito a tutta una serie di attività che nulla hanno a che fare con l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia) possa essere più adeguato per determinare lo stipendio che l’assicurata avrebbe percepito nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si fosse infortunata, rispetto all’evoluzione dei salari basata sulla legislazione cantonale (…)”. A suo avviso, quindi, “per questo settore di attività, in cui gli stipendi sono regolati quasi esclusivamente dalle legislazioni cantonali, l’indice di rincaro dei salari nominali non rappresenta lo strumento idoneo per aggiornare i dati salariali, tanto che neppure l’Ufficio federale di statistica lo riporta nella sua tabella principale”, ragione per la quale, in concreto, il guadagno assicurato andrebbe stabilito “… sulla base dei fattori (funzione, classe, anzianità di servizio) determinanti lo stipendio percepito dall’assicurata nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita. Esso corrisponde quindi di fatto allo stipendio effettivo percepito dall’assicurata nell’anno precedente l’inizio della rendita, ossia fr. 51'079 annui.” (doc. I – il corsivo è del redattore).
Con l’allegato del 2 dicembre 2022, l’istituto convenuto ha riconosciuto che - contrariamente a quanto da esso stesso sostenuto in data 3 novembre 2022 (cfr. doc. VII, p. 3 pto. 3.h: “Si evince quindi che nel settore 3 totale, donne è compreso il settore dell’istruzione e dell’amministrazione pubblica. Il settore nel quale la ricorrente era ed è tutt’ora attiva, il mercato del lavoro dove i salari si basano su delle leggi cantonali amministrative come nel caso concreto con i salari dei docenti che prevedono specifici aumenti di salario legati agli scatti di anzianità etc.”) e conformemente invece a quanto indicato dalla patrocinatrice dell’assicurata il 17 novembre 2022 (doc. IX, p. 2 pto. 2: “Il ramo economico 85 (istruzione) non è compreso nella tabella T1.2.10.”) - il ramo economico 85 (istruzione) non è compreso nella tabella utilizzata, la quale quindi “… non riporta l’evoluzione dei salari nel settore dell’istruzione.”. Di conseguenza, l’unica valida alternativa “… sarebbe quella di adeguare il salario alla classe di stipendio di allora nel 2011 al salario corrispondente alla stessa classe nel 2020.”. Tuttavia, sempre secondo la CO 1, “… poiché in Ticino vi sono stati in due occasioni due aumenti straordinari dello stipendio dei docenti di scuola dell’infanzia, nel 2014/2015 e nel 2018, questo metodo di adattamento in concreto non è applicabile.” (doc. XI, p. 2 – il corsivo è del redattore).
2.5. Il TCA constata innanzitutto che le parti concordano sul fatto che il guadagno assicurato vada determinato in applicazione della norma di cui all’art. 24 cpv. 2 OAINF. Ciò è corretto giacché il diritto alla prestazione è nato più di cinque anni dopo l’infortunio (l’evento traumatico è in effetti accaduto nel 2010, il diritto alla rendita è nato nel 2021).
I pareri divergono invece sulla questione di sapere secondo quali modalità deve essere determinato “il salario che l’assicurato avrebbe ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita” (cfr. supra, consid. 2.4.).
Al riguardo, questa Corte non può seguire l’amministrazione laddove pretende che il salario che la ricorrente ha conseguito nell’anno che ha preceduto l’infortunio assicurato - quindi dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010 (fr. 39'556.83 secondo la convenuta), andrebbe adeguato sino al 2020, ossia sino all’anno che precede l’inizio del diritto alla rendita (cfr., in questo senso, la sentenza UV.2019.00067 del 24 giugno 2020 consid. 5.3 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo) -, applicando l’indice dei salari nominali per le donne nel settore terziario totale di cui alla tabella T1.2.10.
In effetti, così come lo riconoscono le parti e così come lo ha pure accertato questa Corte interpellando in corso di causa l’UFS (cfr. doc. XIV), i dati utilizzati dalla CO 1 non tengono conto dello specifico settore dell’istruzione e, pertanto, non sono minimamente rappresentativi di quella che è stata l’evoluzione dei salari nel precedente ambito di attività dell’assicurata, quello dell’istruzione appunto. Del resto, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che l’adeguamento del guadagno assicurato non deve essere fatto fondandosi su quei dati statistici che inglobano indistintamente tutti i settori economici (cfr., in questo senso, STF 8C_760/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 5.3.1), come è il caso per l’indice dei salari nominali riferito al settore terziario totale.
L’assenza di dati relativi all’evoluzione dei salari nominali nel settore dell’istruzione, non rende possibile una stretta applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.).
Secondo il TCA, in concreto la sola soluzione praticabile consiste nel fare capo all’evoluzione dello stipendio fondata sulle norme previste dalla pertinente legislazione cantonale (Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti [LStip], applicabile anche ai docenti comunali in virtù del combinato disposto degli articoli 1 LStip e 1 cpv. 1 lett. b della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD]; in questo senso, pure l’art. 1 cifra 3 del Regolamento organico dei dipendenti della __________: “Il rapporto d’impiego dei docenti delle scuole elementari e dell’infanzia è disciplinato dalla legislazione cantonale.”).
Del resto, è la stessa CO 1 ad aver dichiarato di condividere questo approccio nel suo principio (cfr. doc. XI).
In questo contesto, occorre considerare che l’indice svizzero dei salari (ISS) rappresenta gli andamenti salariali contrattuali di circa cinque milioni di persone salariate che lavorano nei settori dell’industria e dei servizi e completa così le informazioni ricavate dagli accordi salariali fissati nei contratti collettivi di lavoro, che riguardano circa due milioni di persone salariate e coprono solo una parte dei rami economici. L’ISS permette di calcolare il ritmo con cui evolvono i salari (nominali e reali) degli uomini e delle donne in un determinato periodo di tempo. L’ISS va a completare le informazioni sul livello e la distribuzione dei salari rilevati nell’ambito della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), fornendo un quadro dinamico e congiunturale dell’evoluzione dei salari in Svizzera (cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/indice-salari/Utilit%C3%A0%20e%20definizioni.html).
Alla luce di quanto precede, non può che essere condivisa l’osservazione ricorsuale secondo la quale “… i salari nominali (e quindi anche l’evoluzione degli stessi) utilizzati dall’Ufficio federale di statistica sono influenzati dagli aumenti salariali stabiliti a livello contrattuale tra i singoli dipendenti e i singoli datori di lavoro rispettivamente tra tutti i dipendenti ed un singolo datore di lavoro rispettivamente ancora a livello di contratti collettivi di lavoro. Gli aumenti di salario possono essere determinati da un semplice adeguamento all’indice di rincaro dei prezzi al consumo (inflazione) oppure dal riconoscimento di componenti salariali particolari (come è stato ad esempio nel 2012, quando nel settore della ristorazione è stato riconosciuto il diritto alla tredicesima per tutti i lavoratori) oppure ancora da un aumento scaturito da trattative contrattuali tra sindacati e padronato (come ad esempio è stato il caso nel 2013 con l’entrata in vigore in Ticino del CCL per il personale delle imprese di pulizia che ha fissato dei salari minimi nel settore).” (doc. V, p. 4).
L’amministrazione sostiene tuttavia che questo metodo di adeguamento non sarebbe finalmente applicabile in concreto, poiché “… in Ticino vi sono stati in due occasioni due aumenti straordinari dello stipendio dei docenti di scuola dell’infanzia, nel 2014/2015 e nel 2018, …”. A suo avviso, quindi, “… procedendo così si porrebbe l’assicurata nella stessa situazione in cui si troverebbe se l’evento fosse avvenuto nel momento in cui viene fissata la rendita ovvero ella approfitterebbe dei due aumenti straordinari applicati tra l’evento in questione e la nascita della rendita e l’assicurata sarebbe vantaggiata dal fatto che la sua rendita è nata dopo i due aumenti straordinari e non prima.” (doc. XI, p. 2).
A tal proposito, va rilevato che i due aumenti dello stipendio a cui si riferisce l’assicuratore resistente, sono in effetti intervenuti nel 2014 e nel 2018.
Trattandosi del primo, il Consiglio di Stato aveva deciso che, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, gli insegnanti delle elementari e delle scuole dell’infanzia avrebbero beneficiato di un aumento salariale pari ad una classe di stipendio, e ciò allo scopo di rendere più attrattiva la professione dell’insegnamento.
L’altro aumento introdotto dal Consiglio di Stato ha interessato tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, il cui stipendio è stato parificato a quello dei docenti delle elementari.
Chiamata a pronunciarsi al riguardo, questa Corte non ritiene che la circostanza evidenziata dall’amministrazione rappresenti un ostacolo all’adattamento dello stipendio in funzione delle relative norme della legislazione cantonale. Si è trattato infatti di adeguamenti decisi direttamente dal Consiglio di Stato, di cui hanno beneficiato tutti gli insegnanti delle scuole elementari e dell’infanzia del Cantone, rispettivamente, quello entrato in vigore nel 2018, tutti i docenti delle scuole dell’infanzia del Cantone. In altri termini, gli aumenti salariali in questione non sono stati influenzati dalla ricorrente e non sono nemmeno dipesi da lei, di modo che una loro presa in considerazione non appare contraria alla giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. STF 8C_766/2018 succitata consid. 5.2).
Stante tutto quanto precede, annullata la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui il guadagno assicurato su cui calcolare l’importo della rendita d’invalidità assegnata alla ricorrente è stato determinato applicando l’indice dei salari nominali per le donne nel settore terziario totale (fr. 42'301.10), la CO 1 interpellerà il datore di lavoro dell’assicurata (__________) allo scopo di stabilire quale sarebbe stato il suo stipendio annuo nel 2020 adeguando quello conseguito nell’anno precedente l’infortunio del febbraio 2010 in funzione dell’evoluzione fondata sulle norme previste dalla pertinente legislazione cantonale. L’amministrazione deciderà quindi di nuovo in merito all’importo della rendita d’invalidità, tenuto conto delle risultanze dell’accertamento.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui il guadagno assicurato su cui calcolare l’importo della rendita d’invalidità, è stato fissato in fr. 42'301.10. Per il resto essa è confermata.
§§ La CO 1 determinerà il guadagno assicurato conformemente a quanto stabilito al considerando 2.5. in fine.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata dalla RA 1, l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti