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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 settembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 agosto 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1981,
attiva dal 1° aprile 2016 a tempo pieno in qualità di “barista” presso la __________
- e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1) -
in data 26 luglio 2018, verso le ore 12:30, mentre era presso il __________ per
un servizio di catering “e stavo allestendo la sala, stavo trasportando un
tavolo quando sono scivolata, scivolando sono arrivata sul pavimento in
spaccata”, riportando un trauma contusivo del coccige e uno stiramen-to/strappo
muscolare della loggia posteriore della coscia sinistra (doc. 1, 2, 7, 8 e 16
incarto LAINF).
Una MRI dell’anca sinistra del 31 luglio 2018 ha messo in evidenza una “lesione
distrattiva mio-tendinea prossimale del semimembranoso con lesione parziale del
tratto prossimale del tendine ed ematoma para-fasciale (3 mm)”
rispettivamente delle “lesioni muscolari distrattive minori dei muscoli
adduttori lungo, breve e grande e del gracile” (doc. 15 incarto LAINF).
A causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, RI 1 si è sottoposta a
diverse indagini e visite specialistiche come anche a infiltrazioni e regolari
sedute di fisioterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
In data 28 marzo 2019 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI
per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 61 incarto LAINF).
1.2. Dopo avere acquisito agli atti il
rapporto del 24 maggio 2019 relativo alla visita di medesima data del medico
fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (giusta il quale “Ritengo che la soluzione definitiva per
quanto riguarda l’incapacità lavorativa sarebbe il cambio di lavoro per un
lavoro più leggero che permetterebbe alla paziente di lavorare al 100%
mantenendo i disturbi in modo accettabile”: cfr. doc. 75 incarto LAINF), con
decisione formale del 1° ottobre 2019 (doc. 93 incarto LAINF) l’amministrazione
ha sospeso il versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 30 settembre
2019, in quanto dal raffronto dei redditi non risultava alcuna perdita di
capacità di guadagno e, pertanto, “non sussiste più il diritto all’indennità
giornaliera a favore dell’assicurata”, in applicazione dell’art. 6 seconda
frase LPGA (doc. 93, pag. 2 incarto LAINF). Nella medesima occasione
l’amministrazione ha pure puntualizzato che “Le spese di cura non sono
contemplate nel presente provvedimento, che verte esclusivamente sulle
prestazioni in contanti.” (doc. 93, pag. 2 incarto LAINF).
Questa decisione è cresciuta - incontestata - in giudicato.
1.3. In ambito AI il 7 ottobre 2019 RI 1 ha iniziato una riformazione professionale quale “assistente del personale”, conclusasi con successo il 31 maggio 2021 e, per il periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2021, ha pure beneficiato di un assegno per il periodo di introduzione sul nuovo posto di lavoro (doc. 156 incarto LAINF).
1.4. Nel frattempo, a causa della
persistenza della sintomatologia dolorosa, RI 1 ha continuato a sottoporsi a
diverse indagini e visite specialistiche come anche a regolari sedute di
fisioterapia.
1.5. Il 25 agosto 2021 la CO 1, allo
scopo di definire il proprio ulteriore obbligo a prestazioni, ha conferito,
conformemente ai dettami dell’art. 44 LPGA, un incarico al dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva, di
eseguire una perizia medica (doc. 133 e 134 incarto LAINF).
1.6. Dopo avere ricevuto il referto peritale del 29 settembre 2021 (doc. 140 incarto LAINF), con decisione del 10 novembre 2021 (doc. 144 incarto LAINF), la CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) ritorniamo nel merito della pratica di cui sopra, avendo ricevuto il rapporto peritale del dr. __________, che alleghiamo alla presente.
Nel merito del suo diritto alle prestazioni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione-infortuni obbligatoria (LAINF), prendiamo posizione come segue:
In data 26 luglio 2018, mentre stava trasportando un tavolo sul
posto di lavoro, scivolando cadeva sul pavimento in spaccata. Le prestazioni in
natura (spese di cura medica) ed in contanti (indennità giornaliera) sono state
corrisposte da parte nostra. In data 07 ottobre 2019 ha avuto inizio la
riformazione professionale a carico dell'Ufficio AI. Apprendiamo ora dalla
lettura della perizia che la medesima è giunta a termine e che lei attualmente
lavora a tempo pieno. Queste indicazioni non ci sono state fornite né da parte
sua né tantomeno dall'Ufficio AI.
La valutazione peritale cui ha proceduto il dr. __________ consente d'ammettere
che la situazione alla gamba ed all'anca sinistra si è stabilizzata e, nessuna
cura medica ulteriore può più apportare un sensibile miglioramento dello stato
di salute. Poniamo la limitazione delle prestazioni in natura complessive al 31
ottobre 2021. Urge precisare che le ulteriori misure mediche proposte dal
perito sono di carattere palliativo (e non curativo) e, come tali, a carico
dell'assicuratore-malattia, al quale vorrà rivolgersi in caso di bisogno. Si
ricorda peraltro che l'esigibilità della fisioterapia si era già estinta a suo
tempo.
Non appena disporremo della decisione finale dell'Ufficio Al, che ci legge in
copia, verificheremo un eventuale diritto alla rendita a suo favore.
(…).
Nel caso in esame, il perito conclude con una menomazione dell'integrità del 15
%, per quanto riguarda l'emibacino e la gamba, funzionalmente paragonabili ad
una coxartrosi di modica entità. Da qui, la seguente somma in capitale a suo
favore. (…)”
1.7. A seguito dell’opposizione
cautelare interposta il 24 novembre 2021 (doc. 146 incarto LAINF) e completata
il 7 febbraio 2022 (doc. 162 incarto LAINF) dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurata, in data 19 agosto 2022 (doc. 182 incarto LAINF),
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione,
puntualizzando che “si ritiene corretta la decisione formale di CO 1 del 7
novembre 2021 secondo la quale le prestazioni LAINF sono dovute solo fino al 31
ottobre 2021”.
1.8. Con tempestivo ricorso del 21
settembre 2022 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1 ha postulato
l’annullamento della decisione e, in via principale, il riconoscimento della
presa a carico delle spese di cura medica necessarie al mantenimento della
capacità di guadagno della sua cliente fino e oltre il 31.10.2021
rispettivamente, in via subordinata, il rinvio degli atti alla CO 1 “per
nuova valutazione e decisione in merito alla presa a carico delle cure mediche
fino e oltre il 31.10.2021” (cfr. doc. I, pag. 9 e 10).
Il patrocinatore dell’insorgente contesta l’operato della CO 1, in particolare puntualizzando
che “Lo stato di salute della signora RI 1 domanda di tutta evidenza e,
l'insieme degli atti medici lo comprovano, il mantenimento e il proseguimento
regolare delle cure mediche in atto per evitare un peggioramento del suo stato
di salute inteso l'aumento delle algie e delle limitazioni funzionali e
permettertele così di proseguire la sua attività lavorativa e mantenere la sua
capacità di guadagno. (…).Si ribadisce dunque ancora una volta come sia
sorprendente che anche a fronte delle chiare indicazioni del dr. __________,
perito di CO 1, l'assicurazione abbia inteso che le cure da lui indicate come
indispensabili (già solo per stare in piedi e camminare), fossero
"solo" delle cure palliative non a carico della Lainf, allorquando di
tutta evidenza non si tratta di "semplici" cure di benessere ma di
cure essenziali a mantenere la mobilità e a gestire il dolore permettendo così
alla signora RI 1 di proseguire la sua attività lavorativa che in assenza delle
stesse verrebbe indubbiamente ad essere sensibilmente compromessa.” (cfr.
doc. I, pag. 6). Secondo l’avvocato RA 1, inoltre, contrariamente a quanto
ritenuto dalla CO 1, nel caso di specie, troverebbe applicazione l’art. 21 cpv.
1 lett. c LAINF, in quanto “con decisione del 1.10.2019, CO 1 si era
determinata in merito alla al diritto della signora RI 1 a una rendita
d'invalidità Lainf, in assenza di scapito economico la stessa era stata negata.
(…). A parere dello scrivente, nella fattispecie il fatto che la signora RI 1
non sia stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità non esclude che
l'assicuratore Lainf prenda a carico i trattamenti ancora necessari al
mantenimento della sua capacità di guadagno residua. (..). Nel caso di specie
la prosecuzione delle cure mediche - benché si tratti di una problematica a
dire degli specialisti ormai cronica - potrebbe ancora comportare un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente anche se la stessa ha
già ripreso in misura completa un'attività professionale. (…). Ora, nel caso
della signora RI 1, indiscusso ch'ella necessita di ulteriori cure mediche allo
scopo di mantenere la sua capacità di guadagno residua e che i trattamenti
richiesti sono, oltre che necessari, proporzionati allo scopo, adeguati,
economici e scientificamente riconosciuti.” (cfr. doc. I, pag. 7;
n.d.r.: il grassetto non è della redattrice). Infine l’avvocato RA 1 precisa
che fino al 31 ottobre 2021 restano “diverse fatture di fisioterapia non
pagate - dal 25.06.2020 al 24.08.2020 e dal 17.05.2021 al 27.07.2021 - che
devono restare a carico di CO 1 ai sensi della decisione su opposizione del
19.8.22 ma a tutt’oggi rifiutate. A titolo abbondanziale prima della vista
peritale presso il dr. __________ in data 17.09.2021 e, dunque, prima di avere
un quadro clinico acclarato, un rifiuto di CO 1 della presa a carico delle cure
mediche non sarebbe stato comunque ammissibile.” (doc. I, pag. 8). Degli
ulteriori argomenti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Da ultimo, l’avvocato postula che la sua assistita sia posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 9 e
10).
1.9. In data 12 ottobre 2022 (doc. IV)
il rappresentante legale ha trasmesso al TCA certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,
corredato della relativa documentazione (doc. IV-1).
1.10. Nella risposta del 12 ottobre 2022 (doc. V), la CO 1 ha postu-lato la reiezione del ricorso, puntualizzando, in particolare, quanto segue:
" Ad 1-16 Qui basta ricordare che CO 1 si è basata sulla perizia del dr. __________, secondo la quale le cure mediche erano di carattere palliativo. Ed è inoltre un dato incontestato il fatto che la ricorrente svolga a tempo pieno un'attività confacente. Probabilmente alla ricorrente sfugge che è un suo obbligo quello di ridurre il danno. Tra l'altro, la decisone di CO 1, emanata nel 2019, la quale riconosceva alla ricorrente la piena capacità lavorativa, è cresciuta in giudicato.
Ad 17-20 Le cure mediche non sono più a carico di CO 1, poiché come lo stesso dr. __________ affermava, non ci si può aspettare più alcun miglioramento. Inoltre, la ricorrente, ossia il suo rappresentante legale avevano sempre detto che avrebbero inviato a CO 1 il rapporto medico del dr. __________, rapporto che non è mai pervenuto, come nessun altro rapporto medico che si fosse confrontato con il rapporto del dr. __________ e che ne avesse messo in discussione dal punto di vista medico-scientifico le conclusioni.”
1.11. In sede di replica del 15 novembre 2022 il rappresentante legale si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomen-tazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX) In particolare, ribadendo più volte che la sua cliente necessita di cure mediche per preservare il proprio stato di salute ed evitarne un rapido peggioramento rispettivamente puntualizzando che “quello che la CO 1 sembra inoltre dimenticare è che in veste di assicuratore LAINF, sarà responsabile del peggioramento dello stato di salute dell’assicurata così come del conseguente danno economico” (cfr. doc. IX pag. 4) rispettivamente che “fa valere un suo legittimo diritto alla copertura delle spese di cura che le permetterebbero di continuare a ridurre il danno, peraltro proprio a vantaggio di CO 1, che in caso sopraggiungesse un’inabilità lavorativa sarebbe chiamata a rispondere trattandosi di tutte evidenza di conseguenze causali all’infortunio (ex art. 11 OAINF)” (cfr. doc. IX, pag. 5). A suffragio delle proprie argomentazioni l’avv. RA 1 produce un “rapporto di fisioterapia” (non firmato) del 14 novembre 2022 (doc. B).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se l’assicuratore con-venuto era legittimato a negare a far tempo dal
1° novembre 2021 ulteriori prestazioni di cura oppure no.
Parimenti contestato il mancato rimborso delle spese di cura mediche per alcuni
trattamenti di fisioterapia a cui si è sottoposta l’assicurata prima del 30
ottobre 2021 da parte della CO 1.
Non è, invece, contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’IMI
assegnata.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora
dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della
salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento
insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di
alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti
stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e
l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti
un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
In una sentenza 8C_614/2019 del
29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui
alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della
capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La
prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un
intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora
comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la
persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività
professionale.
(cfr. STCA 35.2021.8 dell’8 luglio 2021, consid. 2.2 e STCA 35.2022.2 del 30
marzo 2022, consid. 2.3).
2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.5. Nella concreta evenienza, dalla
decisione formale del 10 novembre 2021 e da quella, impugnata, che l’ha
confermata del 19 agosto 2022, si evince che l’amministrazione ha fondato la
decisione d’interrompere il riconoscimento delle prestazioni di cura sulla base
del referto peritale 29 settembre 2021 (doc. 140 incarto LAINF) del dr. med. __________
(cfr. doc. 144, pag. 1 rispettivamente doc. 182, pag. 4 incarto LAINF). Dopo
aver sottolineato come lo specialista in questione aveva dichiarato ormai
stabilizzato lo stato di salute infortunistico, nel senso che “nessuna cura
ulteriore può più apportare un sensibile miglioramento dello stato di salute”
(doc. 144, pag. 1 incarto LAINF) rispettivamente “non vi era da aspettarsi
alcun miglioramento dello stato di salute” (doc. 182, pag. 6 incarto
LAINF), l’assicuratore convenuto ha indicato che “ulteriori misure mediche
proposte dal perito sono di carattere palliativo (e non curativo) e, come tali,
a carico dell'assicuratore-malattia, al quale vorrà rivolgersi in caso di
bisogno. Si ricorda peraltro che l'esigibilità della fisioterapia si era già
estinta a suo tempo.” (doc. 144, pag. 1 incarto LAINF) rispettivamente che
“le misure mediche erano di carattere palliativo e non curativo” (doc.
182, pag. 6 incarto LAINF). L’istituto ha quindi sospeso le prestazioni di cura
medica al 31 ottobre 2021 (doc. 144, pag. 1 e doc. 182, pag. 6 incarto LAINF).
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi in
merito alla sospensione del diritto alle prestazioni sanitarie al 31 ottobre
2021, il TCA rileva che l’istituto resistente l’ha decisa in ragione della
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ex art. 19 cpv. 1 LAINF.
A questo proposito il TCA constata che a margine della consulta-zione del 7
maggio 2021 (cfr. doc. 136 incarto LAINF) - a distanza di quasi tre anni
dall’infortunio e dopo che l’assicurata, a causa persistenza della
sintomatologia dolorosa, si è sottoposta a diverse indagini e visite
specialistiche come anche a infiltrazioni e regolari sedute di fisioterapia
(ambulatoriale) - il Viceprimario dell’ambulatorio di traumatologia e ortopedia
dell’Ospedale __________ di __________ a __________ (dr. med. __________) ha
indicato quanto segue: “paziente che ho inviato, per escludere un problema
lombare irradiante, in neurochirurgia. Non hanno notato al momento dei segni
neurologici tali da dover prendere in considerazione un trattamento
neurochirurgico come chiaramente da parte mia non vi è nessuna indicazione
ortopedica per questi dolori che la paziente avverte, onestamente non ben
chiari. Ora mi riferisce un dolore in fossa iliaca destra, che alla palpazione è
dolente, non ha fatto una valutazione ginecologica e gli ho consigliato di
andare a fare un controllo appunto dal proprio ginecologo. Si potrebbe
escludere una problematica anche di ernia crurale a destra, e da ultimo non ti
nascondo che invierei la paziente a Dr. __________ che mi legge in copia, per
valutare dal punto di vista generale e fisiatrico, le possibilità di
trattamento conservativo e di impostare un’adeguata fisioterapia in tal senso.
Non prevedo al momento ulteriori controlli presso la, mia consultazione.”
(cfr. doc. 136 incarto LAINF).
Dal referto peritale del 27 settembre
2021 (doc. 140 incarto LAINF) si evince che il dr. med. __________ ha risposto negativa-mente
alla domanda se da un’ulteriore cura medica ci si potesse ancora aspettare un
notevole miglioramento dello stato di salute. Egli ha pure indicato che, per
preservare lo stato di salute attuale, l’assicurata aveva ancora bisogno di
assumere medicamenti antinfiammatori e analgesici rispettivamente di cure in
piscina per almeno 2 anni (doc. 140, pag. 16 incarto LAINF).
Dal “rapporto di fisioterapia”
(non firmato) del 14 novembre 2022 (doc. B), versato agli atti in questa sede
dall’avv. RA 1, si evince inoltre quanto segue: “(…) Ho in terapia la
paziente da gennaio 2019, a causa dell’infortunio del 26.07.2018. Vedo la
paziente una volta alla settimana, prima della seduta presenta spesso una
zoppia, l’arto inferiore sinistro edematoso, inoltre riferisce dolore a: basso
ventre, gluteo sinistro, coscia sinistra, pesantezza al piede. La
sintomatologia ed il gonfiore si riducono fortemente dopo la terapia, per tornare
punto a capo la settimana successiva. I dolori aumentato ogni qualvolta fa
qualcosa oltre la solita vita quotidiana come per esempio una passeggiatina,
aiutare il padre nell’orto, eccetera. (…). Confermo al 100% che tutta la
situazione odierna sia dovuta all’infortunio, e che la paziente non ha avuto nessuna
ricaduta, ma che la situazione, purtroppo non bella, sia ormai stabile da tempo”
(cfr. doc. B).
Alla luce della documentazione medica appena esposta (in particolare, da quanto
attestato dal dr. med. __________ e di quanto emerge dal referto peritale del
dr. med. __________) - ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la
questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica,
ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in
casu, nel mese di novembre 2021) - occorre ritenere dimostrato che al
più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni sanitarie, non vi erano più misure terapeutiche atte, con
verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni
di salute infortunistiche dell’insorgente.
Questa Corte condivide la
conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° novembre 2021,
lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza.
Del resto, anche dal “rapporto di fisioterapia” (non firmato) del 14 novembre
2022 emerge che la “la situazione (…) sia ormai stabile da tempo” (doc.
B).
Il TCA non ignora che il patrocinatore dell’assicurata (da ultimo, anche nella
replica del 15 novembre 2022: doc. IX) ha, più volte indicato, che la sua
cliente necessita di cure mediche per preservare il proprio stato di salute ed
evitarne un rapido peggioramento (cfr., ad es., pag. 4: “Per poter mantenere
la capacità lavorativa (…) deve continuare proseguire con dei trattamenti ad
hoc per mantenere più a lungo possibile lo stato di salute attuale e ritardare
l’ineluttabile degrado del suo stato di salute che senza questo supporti
terapeutici imporrà a medio termine la riduzione del tempo di lavoro”
rispettivamente pag. 6: “Lo stato di salute della signora RI 1 domanda (…)
il mantenimento e il proseguimento regolare delle cure mediche in atto per
evitare un peggioramento del suo stato di salute inteso l’aumento delle algie e
delle limitazioni funzionali e permetterle così di proseguire la sua attività
lavorativa e mantenere la sua capacità di guadagno”).
Tuttavia la circostanza che, al 1° novembre 2021, l’insorgente di misure conservative
(in particolare, di fisioterapia e/o medica-menti anti-infiammatori o
analgesici) volte a evitare un aggrava-mento dei disturbi denunciati (dolori
e/o limitazioni funzionali) è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto
che a quel momento lo stato di salute dell’assicurata riconducibile al danno
infortunistico non poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad
ulteriori terapie.
A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata
del TF, “Dass der Versicherte von weiterer Physiotherapie profitieren kann,
genügt im Übrigen praxisgemäss nicht, um den Fallabschluss hinauszuzögern
(Urteil 8C_39/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.1 mit Hinweis). Ärztliche
Verlaufskontrollen, die Einnahme von Medikamenten sowie manualtherapeutische
Behandlungen gelten ebenfalls nicht als kontinuierliche, mit einer gewissen
Planmässigkeit auf eine namhafte Verbesserung des Gesundheitszustandes
gerichtete ärztliche Behandlung im Sinne der Rechtsprechung (Urteil 8C_306/2016
vom 22. September 2016 E. 5.3 mit Hinweis)” (cfr. STF 8C_674/2019 del 3 dicembre 2019, consid. 4.3). In
particolare, per quanto concerne la fisioterapia, cfr. anche STF 8C_93/2022 del
19 ottobre 2022, consid. 4.2, 8C_682/2021 del 13 aprile 2022, consid. 5.3.2,
8C_604/2021 del 25 gennaio 2022, 8C_736/2017 del 20 agosto 2018, consid. 4.1,
8C_103 e 131/2018 del 25 luglio 2018, consid. 6.4 e la 8C_39/2018 dell’11
luglio 2018, consid. 5.1; cfr. pure per un caso in cui il Tribunale federale ha
stabilito che dal proseguimento di sedute settimanali di fisioterapia, i cui
costi erano stati assunti dall’assicuratore per più di 27 anni, non vi era da
attendersi un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato la STF
8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid. 2.2).
Sempre per quanto concerne la fisioterapia, cfr., a livello cantonale, tra le
tante, STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2; STCA 35.2021.75 del 31
gennaio 2022, consid. 2.3.2; STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.3.3
e STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022 consid. 2.3.5). Il TCA segnala pure di
avere deciso allo stesso modo anche nel recente caso di un assicurato che
necessitava di regolari sedute di fisioterapia per mantenere lo stato di
salute, pena un peggioramento della problematica all’arto superiore destro con
aumento dei disturbi (cfr. STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022, consid. 2.3.5).
In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195
consid. 2 e riferimenti), che al più tardi al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero
ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le
condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
La decisione su opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° novembre 2021, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va, dunque, confermata.
Pertanto, data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata, segna-tamente
di cura medica (in particolare, per i trattamenti di fisioterapia e/o per i
medicamenti anti-infiammatori o analgesici).
2.7. Per quanto concerne la questione
relativa al mancato rimborso delle spese di cura mediche per alcuni trattamenti
di fisioterapia a cui si è sottoposta l’assicurata prima del 30 ottobre 2021 da
parte della CO 1, il TCA rileva quanto segue.
Dalle tavole processuali emerge che la CO 1 ha riconosciuto “a singhiozzo” le
sedute di fisioterapia all’assicurata. In particolare, dopo avere assunto
svariate sedute di fisioterapia, in data 10 settembre 2019 l’istituto
assicuratore ha comunicato all’allora patrocinatore dell’assicurata, avv. __________
- che nel frattempo si era opposto alla sospensione delle indennità giornaliere
al 30 settembre 2019 (doc. 80 incarto LAINF) - quanto segue: “(…) La
fisioterapia, peraltro non si giustifica più, in quanto ha valore oramai
prettamente palliativo. (…)” (cfr. doc. 84 incarto LAINF). Su richiesta
dell’avv. __________ (doc. 88 incarto), con decisione dell’1° ottobre 2019
(cresciuta - incontestata - in giudicato) la CO 1 ha posto termine alle
indennità giornaliere al 30 settembre 2019, puntualizzando che “Le spese di
cura non sono contemplate nel presente provvedimento” (cfr. doc. 93 incarto
LAINF). In data 23 novembre 2020 la CO 1 ha nuovamente assunto i costi delle
sedute di fisioterapia (cfr. doc. 116 incarto LAINF). In data 6 agosto 2021 la CO
1 ha assunto i costi delle sedute di fisioterapia, puntualizzando alla
fisioterapista quanto segue: “(…) non assumeremo più le spese delle cure di
fisioterapia, la cui esigibilità ai sensi della LAINF non è più data da tempo.
Il rappresentante legale fu informato già nel 2019 di questa condizione.
Eccezionalmente sono state saldate diverse fatture dal 2020 ad oggi. Tuttavia,
ulteriori fatture saranno sistematicamente retrocesse. La invitiamo a
rivolgersi direttamente all’assicurazione malattia dell’assicurata. (…)”
(cfr. doc. 130 incarto LAINF). In medesima data l’istituto assicuratore ha pure
comunicato al medico di famiglia dell’assicurata quanto segue: “(…).
Favorisca prendere atto che siamo costretti a sospendere le garanzie per la
fisioterapia, a cui esigibilità ai sensi della legge non appare più data.
Questa condizione era già stata espressa nell’autunno 2019. Eccezionalmente, ne
abbiamo assunto i costi fino a recente data. Cure palliative, non intese ad
apportare un sensibile miglioramento, non possono essere assunte
dall’assicuratore LAINF. (…).” (doc. 129 incarto LAINF).
Dalla “notizia telefonica” del 5 aprile 2022 della collaboratrice della CO
1 emerge, infine, quanto segue: “Ho contattato la () fisioterapista, per
fornirle chiarimenti in merito alle fatture non pagate o rifiutate da CO 1 per
il caso in oggetto. Le riferisco che la situazione è invariata sostanzialmente
dalla lettera inviatale nell’agosto 2021 dove le era stata rifiutata la
garanzia. Già dal settembre 2019 le sedute non entravano più in linea di conto
e eccezionalmente ne sono state pagate alcune. Lo stato della pratica dunque ad
oggi è che ciò che è stato pagato, resta pagato, ma non ci assumeremo più i
costi delle sedute di fisioterapia. (…)” (cfr. doc. 166 incarto LAINF).
Un tale modo di procedere non può qui essere tutelato. Infatti, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche dell’assicurata al
31 ottobre 2021 e considerato pure il referto peritale 29 settembre 2021 del
dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), la CO 1 è tenuta ad assumersi le spese
di cura mediche per tutti i trattamenti di fisioterapia a cui si è sottoposta
l’assicurata prima del 30 ottobre 2021, inclusi quelli di cui ha rifiutato a
tutt’oggi il rimborso.
2.8. Per quanto concerne il diritto ad
ulteriori misure terapeutiche a decorrere dal 1° novembre 2021, il TCA rileva
che esse possono essere assunte solo alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e
soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita (n.d.r.:
il corsivo è della redattrice); se ciò non è il caso spetta all’assicurazione
contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF
8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante,
STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1).
A questo riguardo il TCA rileva che, data la stabilizzazione delle condizioni
di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF è pure legittimato a valutare
il diritto alle prestazioni di lunga durata (in particolare, ad una rendita
d’invalidità LAINF) a decorrere da 1° novembre 2021.
Il 16 febbraio 2022 la CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1, quanto segue: “Per
quanto attiene invece alla rendita d’invalidità LAINF, prendiamo atto del
progetto di decisione che ha intimato l’Ufficio AI in data 29 dicembre 2021,
rispettivamente del fatto che, per merito della riconversione professionale
giunta a termine con successo, il raffronto dei redditi da valido e da invalido
permette di escludere qualsivoglia discapito economico. Di riflesso, decade il
diritto ad una rendita d’invalidità LAINF. Prima di notificarle una decisione
formale, attenderemo di ricevere la decisione finale dell’Ufficio AI, che ci
legge in copia” (doc. 164 incarto LAINF).
Il diritto ad ulteriori cure mediche ex art. 21 LAINF potrà, quindi, essere
determinato contestualmente alla decisione formale sulla rendita, segnatamente
a condizione che l’assicurata venga posta al beneficio di una rendita LAINF.
Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la CO 1, già legittimata a
valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata (in particolare, ad una
rendita d’invalidità LAINF) a decorrere da 1° novembre 2021, è tenuta a
definire celermente il diritto dell’assicurata ad una rendita
d’invalidità ex art. 18 LAINF.
A questo proposito giova qui ricordare, per costante giurispru-denza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2;
cfr. pure, tra le tante, le STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1;
STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile
2020, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).
Infine, è utile precisare che l’assicurata avrebbe di nuovo diritto di
percepire le prestazioni sanitarie, in caso di ricaduta o di conseguenze
tardive dell’infortunio del 26 luglio 2018 (cfr. art. 11 OAINF).
2.9. Stante quanto precede, il gravame
deve essere accolto ai sensi dei considerandi e la decisione avversata deve
essere riformata, nel senso che la CO 1 è tenuta ad assumersi le spese di cura
(inclusi tutti i trattamenti di fisioterapia) fino al 31 ottobre 2021.
2.10. A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, il richiamo dell’incarto AI, richiesto dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 10).
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L'incarto LAINF è stato versato
agli atti con la risposta di causa.
2.11. Visto l’esito del ricorso, la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'100 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 21 settembre 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è riformata, nel senso che la CO 1 è
tenuta ad assumersi le spese di cura (inclusi tutti i trattamenti di
fisioterapia) fino al 31 ottobre 2021. Per il resto è confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. La CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'100 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti